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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa Rosa Napolitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. R.G. 7283/2021, vertente TRA (C.F.: ; Fall. n. 51/2019 del Tribunale di Nola), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore, avv. , autorizzato a stare in giudizio con decreto del G.D., Dott.ssa R. Controparte_1
Paduano, del 24.06.2021, integrato con decreto del 14.10.2021, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maiella (C.F.: ), con studio in Napoli, alla Via del Rione Sirignano, 7 C.F._1
(con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo di posta elettronica ovvero, al numero di fax 081/6584484) Email_1
ATTORE E ( c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t. sig. nato Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
a Napoli il 27.05.1974 ( ), con sede in Volla (NA) alla via Rossi n. 332, CodiceFiscale_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Adamo, C.F. , ed elett.te dom.ta presso il CodiceFiscale_3 suo studio in Napoli al C.so Umberto I n. 190, con espressa dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione o notifica del presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
CONVENUTO E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Calabrese n. 56, con C.F. , elettivamente domiciliato in Pollena Trocchia (NA) C.F._4 alla Via Calabrese n. 11 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Carnevale, C.F. , C.F._5 che lo rappresenta e difende e che, ai sensi dell'art 125 e 136 c.p.c., dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all' indirizzo di posta elettronica certificata Pec: e/o numero di fax 081.5305371 Email_3
CONVENUTO E
pagina 1 di 18 (C.F.: ), residente in [...] C.F._6
98 CONVENUTO CONTUMACE E con sede in Modena, via San Carlo, 8/20, c.f. e p.i. , in persona Controparte_6 P.IVA_3 del procuratore speciale Avv. Paolo Mazza, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Andrea Gemma, c.f.
, elettivamente domiciliata presso domicilio telematico C.F._7
Email_4
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. Con atto di citazione la ha citato in giudizio Parte_2 Controparte_2
, ed al fine di sentire accogliere
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 le seguenti conclusioni: “in via principale: I) dichiarare nullo in quanto simulato, ovvero, in subordine, revocare e comunque dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., l'atto per notar Dott. del Persona_1
18.01.2018, rep. 2554 racc. 1950, trascritto presso i Registri Immobiliari di Napoli II il 29.01.2018 ai numeri 4368/3444, con il quale ha venduto a (C.F.: Parte_1 Controparte_2 P.IVA_2 la piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in Volla (NA), alla Via Palazziello snc, e precisamente: “– capannone industriale, in corso di costruzione, di metri quadrati 600 (seicento) circa coperti, oltre i metri quadrati 350 (trecentocinquanta) circa scoperti;
confinante, nell'insieme, con viabilità interna del complesso, con sub. 5, con la p.lla 1474, del foglio 3, del catasto terreni di Volla, e con il sub. 2; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 4 (da cui sono poi derivati i sub 6 e 7), Via Palazziello snc, p. in corso di costruzione”; II) revocare e comunque dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., l'atto per notar Dott. del 21.06.2018, rep. 380 racc. 2327, trascritto presso i Registri Persona_1
Immobiliari di Napoli II il 10.07.2018, con il quale (C.F.: ) ha Controparte_2 P.IVA_2 venduto al Sig. (C.F.: ) la piena ed esclusiva proprietà Controparte_4 C.F._4 della consistenza immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in Volla (NA), alla Via Palazziello snc, e precisamente: “la piena proprietà del seguente immobile, sito nel Comune di Volla (Na), all'interno del complesso edilizio alla Via Palazziello snc, e precisamente: - capannone ad uso industriale, in corso di costruzione, posto al piano terra, di metri quadrati 300 (trecento) circa coperti, oltre i metri 200 (duecento) circa scoperti;
confinante con sub 7, con sub 5, con la p.lla 1474 e con viabilità interna del complesso;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 6 (ex sub 4), via Palazziello snc, P.T., in corso di costruzione”; III) revocare e comunque dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., l'atto per notar Dott. del 21.06.2018, rep. 380 racc. Persona_1
2327, trascritto presso i Registri Immobiliari di Napoli II il 10.07.2018, con il quale CP_2 pagina 2 di 18 (C.F.: ) ha venduto al Sig. (C.F.: Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_5
) la piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte C.F._6 del complesso edilizio sito in Volla (NA), alla Via Palazziello snc, e precisamente: “la piena proprietà del seguente immobile, sito nel Comune di Volla (NA, all'interno del complesso edilizio sito alla Via Palazziello snc, e precisamente: - capannone ad uso industriale, in corso di costruzione, posto al piano terra, di metri quadrati 300 (trecento) circa coperti, oltre i metri quadrati 200 (duecento) circa scoperti;
confinante con sub 6, con sub 2, con la p.lla 1474 e con viabilità interna del complesso;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 7 (ex sub 4), Via Palazziello snc, p. T, in corso di costruzione” IV) per l'effetto condannare i Sig.ri e CP_4 [...]
alla riconsegna del suddetto bene, con le sue accessioni e pertinenze, in favore dell'attore; CP_5
V) revocare e comunque dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., l'atto per notar Dott. del Persona_1
21.06.2018, iscritto il 10.07.2018 ai n.ri 4507 Reg. Part. e 31743 Reg. Gen., con il quale i Sig.ri
e hanno costituito “ipoteca sugli immobili, descritti in calce al presente CP_4 Controparte_5 atto, su tutte le pertinenze, accessioni, eventuali e nuove costruzioni, ampliamenti e su tutto quanto sia comunque ritenuto gravabile ai sensi di legge, garantendo che detti immobili appartengono ad essi in piena proprietà” (immobili siti in Via Palazziello snc, al foglio 3, p.lla 1591, sub 6 e 7 – ex sub 4) in favore di (ex giusta fusione per Controparte_7 Controparte_8 incorporazione con atto per Notaio Dott. del 26.03.2021, rep. 16080 racc. 8638); VI) Persona_2 in ogni caso, ordinare al competente Conservatore dei RR.II. presso l'Agenzia del Territorio di provvedere agli opportuni adempimenti di legge, con esonero di ogni sua responsabilità al riguardo;
in subordine: VII) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale non dovesse accogliere la domanda formulata ai capi II), III) e IV) che precedono nei confronti dei Sig.ri e CP_4 [...]
, condannare in persona del legale rappresentante p.t., a CP_5 Controparte_2 corrispondere l'equivalente pecuniario degli immobili compravenduti da determinarsi anche a mezzo di C.T.U. ovvero, in subordine, nella misura dedotta nel contratto di compravendita per Notaio Dott. del 21.06.2018, rep. 380 racc. 2327, ovvero, in ulteriore subordine, nella diversa Persona_1 misura che l'On.le Tribunale, anche a seguito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
in ulteriore subordine: VIII) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale non dovesse accogliere la domanda formulata dalla Curatela al capo V) che precede, accogliendo, tuttavia, le richieste di cui ai capi II), III) e IV), condannare i Sig.ri e al risarcimento Controparte_4 Controparte_5 del danno, in favore del Fallimento attore, derivante dalla pregiudizievole iscrizione di ipoteca volontaria avvenuta giusta atto per Notaio Dott. rep. 3081 racc. 2328 in favore di Persona_1 [...]
sugli immobili siti in Via Palazziello snc, al foglio 3, p.lla 1591, sub 6 e 7 (ex sub 4), Controparte_7 pari quantomeno al valore dell'ipoteca iscritta, ovvero, in subordine, nella misura risultante anche a mezzo di C.T.U., ovvero in ulteriore subordine nella diversa misura che l'On.le Tribunale, anche a seguito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
IX) condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., il Sig. e il Sig. , in Controparte_4 Controparte_5 solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di rispettivo onere e/o responsabilità, anche a titolo di risarcimento danni e/o indennizzo, al pagamento in favore del pagamento in favore del fallimento di un importo pari quantomeno al valore locativo di mercato del suddetto bene, dalla data del 18.01.2018 a quella di esecuzione dell'emananda sentenza, oltre interessi e rivalutazione, il tutto da determinarsi anche a mezzo di C.T.U. ovvero, in via meramente subordinata, al pagamento della diversa somma da pagina 3 di 18 determinarsi anche in via equitativa;
X) condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuno per quanto di rispettivo onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese, dei compensi di causa, con gli accessori e le maggiorazioni di legge”. La curatela attrice ha agito al fine di reintegrare la garanzia patrimoniale della società fallita attraverso il recupero di un bene immobile fuoriuscito in data 18/1/2028, ovverosia un anno e mezzo prima della dichiarazione di fallimento avvenuta in data 14/05/19, deducendo quanto segue: 1) tale immobile è stato oggetto di una prima compravendita tra la società in bonis e in data Controparte_2
18/1/2028; 2) in data 7/02/18 il suddetto immobile è stato diviso in due unità immobiliari;
3) successivamente, in data 21/06/18, la ha ceduto, a sua volta, le due unità Controparte_2 immobiliari ai LI e per il corrispettivo complessivo di € 400.000,00 CP_4 Controparte_5 oltre IVA (€ 200.000,00 oltre IVA cadauno);4) e al fine di acquisire CP_4 Controparte_5 parte della provvista finanziaria per la conclusione del contratto di vendita, hanno stipulato in pari data con UB AN (filiale di Volla) un mutuo fondiario dell'importo di € 100.000,00, da estinguersi attraverso il pagamento di n. 156 rate mensili (13 anni) di € 720,00 cadauna ed a garanzia della somma mutuata i LI , ex art. 6 del contratto di mutuo, hanno concesso ipoteca sugli immobili CP_5 acquistati. A fondamento della propria domanda di simulazione o, in subordine, di revocatoria, il Fallimento attore ha evidenziato una serie di indici sintomatici, quali le particolari modalità di pagamento del prezzo, gli elementi di connessione tra le parti della prima compravendita, l'esistenza di tre protesti nei confronti della società in bonis e la mancanza di mediatori per l'operazione di compravendita immobiliare. Con riferimento, poi, ai successivi trasferimenti del 21/06/18 tra ed i LI , Controparte_2 CP_5 il ha evidenziato la mala fede dei sub-acquirenti, in forza dell'esistenza dei tre protesti, del Parte_1 breve intervallo di tempo intercorso tra la prima vendita ed i successivi trasferimenti, della mancanza di mediatori per l'operazione di compravendita immobiliare e della data di alcuni assegni circolari con cui i LI hanno provveduto a corrispondere una parte (€ 100.000,00) del prezzo CP_5 dell'immobile. Con riferimento, infine, all'iscrizione ipotecaria, il ha dedotto la mala fede della banca in Parte_1 quanto quate'ultima, quale operatore specializzato, non poteva ignorare che: 1) l'atto di compravendita concluso tra e fosse simulato o - quantomeno – revocabile;
2) il Parte_1 Controparte_2 suddetto atto era stato realizzato in un momento in cui era evidente lo stato di decozione in cui versava avendo già subito tre protesti per l'importo di € 185.704,81. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale si è costituito CP_4
il quale, nel contestare radicalmente l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento
[...] dell'azione di simulazione ovvero per l'azione revocatoria proposta dal Fallimento attore, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: A. Accertare l'estraneità del sig. alle Controparte_4 trattative ed agli accordi intercorsi tra la società in persona del legale rapp.te p.t., e la società Pt_1
in persona del legale rapp.te p.t.; B. Accertare la buona fede del sig. Controparte_2
nelle trattative e nei contratti conclusi con la società in Controparte_4 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. (C.F./P. e per l'effetto: - dichiarare inammissibile PartitaIVA_4
l'azione revocatoria all'atto di compravendita a firma del Notaio Dott. del 21.06.2018 Persona_1
Repertorio n. 3080 Raccolta n. 2327 trascritto a Napoli il 10.07.218 per l'immobile indentificato al foglio 3, particella 1591 sub. 6 (ex sub. 4) del Comune di Volla, ex art 2091 c.c. 4° co; - ordinare la pagina 4 di 18 cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del sull'immobile Parte_1 indentificato al foglio 3, particella 1591 sub. 6 (ex sub. 4) del Comune di Volla;
C. Rigettare la domanda di contratto simulato in quanto inammissibile e comunque nulla per le ragioni di cui alla presente difesa;
D. Rigettare la domanda di risarcimento danni promossa dal nei Parte_1 confronti del sig. per la trascrizione d'ipoteca sull'immobile in quanto Controparte_4 inammissibile e comunque nulla per le ragioni di cui alla presente difesa;
E. Per quanto ai punti che precedono condannare il in persona del Curatore p.t. al pagamento delle spese e Parte_1 compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
F. In subordine, ed in caso di accoglimento della domanda revocatoria anche all'atto di acquisto del sig.
, accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare la società Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., (C.F./P. al pagamento Controparte_2 PartitaIVA_4 della somma di Euro 380.000,00 nei confronti del sig. per tutti i danni Controparte_4 patrimoniali e non, subiti e subendi, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo per i motivi esposti;
G. Ordinare alla società
in persona del legale rapp.te p.t, (C.F./P. di tenere indenne Controparte_2 PartitaIVA_4
l'immobile del sig. dalle aggressioni del e far fronte alle Controparte_4 Parte_1 stesse;
H. Per l'effetto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale condannare la società
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., (C.F./P. al pagamento delle spese Controparte_2 PartitaIVA_4
e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita eccependo Controparte_2
l'infondatezza della domanda proposta della curatela per non aver quest'ultima adeguatamente dedotto e provato né l'eventus damni (articolato nelle seguenti tre circostanze: 1)la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
2) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
3) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto) né il consilium fraudis, inteso quale consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione alla garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo. Ha, pertanto, chiesto al Tribunale adito di: rigettare le avverse domande attoree con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale;
rigettare la domanda riconvenzionale proposta da , con vittoria di spese e competenze di lite con Controparte_4 attribuzione al procuratore anticipatario. Si è, altresì, costituita, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, Controparte_6 eccependo la totale estraneità della propria posizione rispetto ai fatti di causa in quanto l'intera operazione di concessione del finanziamento e rilascio della relativa garanzia ipotecaria si è svolta nel rispetto della normativa di settore e le prerogative degli uffici competenti sono state correttamente esercitate, avendo l'istruttoria svolta dalla banca necessariamente riguardato solo il merito creditizio dei richiedenti il finanziamento e non anche quello dei relativi danti causa. Nell'evidenziare, inoltre, come il non abbia fornito alcuna prova del coinvolgimento attivo della nella Parte_1 CP_6 complessiva operazione immobiliare e non abbia allegato le eventuali circostanze e gli elementi concreti che farebbero, in teoria, supporre la effettiva conoscenza da parte della banca del pregiudizio dedotto dalla curatela attrice, ha chiesto il rigetto della domanda svolta dal nei confronti di Parte_1
perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio oltre CP_6 accessori di legge. pagina 5 di 18 Il convenuto , nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, è rimasto Controparte_9 contumace e la relativa contumacia è stata dichiarata con ordinanza del 27/2/2023 all'esito della prima udienza di trattazione, con cui il giudice istruttore dott.ssa Rosa Napolitano ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Precisate le domande ed articolate le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione del valore di mercato immobiliare nonché del valore locativo degli immobili oggetto della domanda di simulazione e revocatoria. Precisate le conclusioni coma da atti e verbali di causa, la causa è stata poi riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c. 2. La domanda della curatela è fondata nei limiti di seguito evidenziati. 2.1 La curatela attrice ha esperito azione finalizzata a dichiarare nulli in quanto simulati ovvero, in subordine, revocare e dichiarare inefficaci nei confronti del fallimento sia l'atto con cui ha Parte_1 trasferito a in data 18.01.2018, l'immobile sito in Volla (NA), alla Via Controparte_2
Palazziello snc, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 4, sia i due successivi atti stipulati in data 21.06.2018 con cui ha ceduto ai LI Controparte_2
i nn. 2 immobili generati dalla divisione del predetto immobile ed identificati nel Catasto CP_5
Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, rispettivamente al sub 6 ed al sub 7, sia, infine, l'atto per notar Dott. del 21.06.2018 con il quale i LI hanno Persona_1 CP_5 costituito ipoteca sugli immobili oggetto di acquisto in favore di CP_7 Controparte_7
Giova preliminarmente porre in rilievo come le due domande proposte dalla curatela si differenziano profondamente quanto a presupposti, onere probatorio e, soprattutto, finalità. L'azione di simulazione assoluta e l'azione revocatoria ordinaria costituiscono, invero, rimedi giuridici distinti e autonomi che possono essere proposti cumulativamente nello stesso giudizio in forma alternativa o subordinata, senza che l'esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. La domanda di simulazione, qualificabile come azione di nullità volta ad accertare l'inesistenza di un negozio giuridico privo di effetti per volontà delle parti, si distingue dall'azione revocatoria che mira a dichiarare l'inefficacia di un contratto valido e produttivo di effetti. L'azione di simulazione mira, infatti, ad accertare l'esistenza di un negozio apparente, mentre l'azione revocatoria tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche della esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. La simulazione presuppone che le parti abbiano posto in essere un contratto senza l'intenzione di costituire alcun rapporto (simulazione assoluta) o abbiano voluto costituirne uno diverso da quello effettivamente dichiarato (simulazione relativa). L'azione revocatoria, invece, presuppone l'esistenza di un contratto reale e voluto dalle parti, ma mira a renderlo inefficace per ricostruire la garanzia patrimoniale generica del debitore. Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, "il negozio impugnato con la revocatoria è esistente e realmente voluto;
con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria dell'inefficacia al fine unico e specifico di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore" (Corte d'appello civile Napoli sentenza n. 3936 del 24 luglio 2025).
pagina 6 di 18 Sotto il profilo probatorio, l'azione di simulazione impone un onere molto più gravoso, dovendo il curatore provare la fittizietà dell'operazione: non è sufficiente dimostrare l'intento fraudolento, ma occorre provare che gli effetti dell'atto non fossero effettivamente voluti dalle parti (cfr. in tal senso, di recente, Tribunale civile Perugia sentenza n. 469 del 09 aprile 2025: "per l'integrazione degli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che il debitore abbia inteso sottrarre il bene alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che l'alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla"). Il curatore, agendo come terzo, può fornire la prova della simulazione con ogni mezzo, incluse le presunzioni, purché si tratti di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti secondo l'art. 2729 c.c. Tuttavia, per ritenere integrati gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova della causa simulandi rappresentata dall'intento del debitore di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori attraverso la sua fittizia alienazione, ma è necessario provare specificamente la natura meramente apparente del contratto, nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla. Quanto, poi, agli effetti della domanda, la sentenza che accerta la simulazione ha natura dichiarativa e produce effetti ex tunc, a differenza della revocatoria che ha natura costitutiva ed effetti ex nunc (cfr. in tal senso, di recente, Corte d'appello civile Napoli sentenza n. 3936 del 24 luglio 2025: "per l'azione di simulazione non sussistono limiti all'esercizio tra fallimenti, poiché la sentenza che riconosce la simulazione assoluta ha natura dichiarativa della nullità e produce effetti ex tunc, accertando una situazione reale preesistente senza modificare il passivo fallimentare"). Ciò premesso in ordine alla differenza tra le due azioni, la domanda principale volta all'accertamento della simulazione ed alla conseguente dichiarazione di nullità del contratto sottoscritto in data 18.01.2018 con il quale ha venduto a la piena ed esclusiva proprietà Parte_1 Controparte_2 della consistenza immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in Volla (NA), alla Via Palazziello snc, e precisamente riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 4 Via Palazziello snc, nonché dei successivi contratti con cui Controparte_2
in data 21.06.2018, ha venduto a e gli immobili siti in Via
[...] CP_5 Controparte_4
Palazziello snc, riportati al foglio 3, p.lla 1591, sub 6 e 7, va rigettata. L'accoglimento della domanda di simulazione presuppone, ut supra evidenziato, che le parti abbiano posto in essere uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, non essendo voluti dalle parti in tutto o in parte, fondandosi sull'accordo simulatorio che mantiene privo di effetti il contratto nei rapporti tra le parti, a differenza di quanto accade nell'azione revocatoria, in cui non sussiste alcuna scissione tra effetti voluti ed esternamente manifestati, mirandosi a eliminare effetti reali e concreti fraudolentemente orientati a sottrarre beni dalla garanzia patrimoniale generica. Dal complessivo esame delle deduzioni delle parti e della documentazione prodotta emerge che, nella fattispecie in esame allo scrivente giudice, le parti non abbiano posto in essere successive alienazioni meramente apparenti, nel senso sopra evidenziato che né gli alienanti abbiano inteso dismettere la titolarità del diritto, né le altre parti abbiano inteso acquisirla. Di contro, le operazioni dismissive della titolarità del diritto di proprietà appaiono realmente volute dalle parti, come dimostrato dalla circostanza, pacifica ed incontestata tra le parti, che gli immobili siti in Via Palazziello snc, al foglio 3, p.lla 1591, sub 6 e 7 ( ex sub 4) siano stati effettivamente trasferiti dapprima alla Controparte_2
e poi ai LI , che negli immobili oggetto di domanda simulazione hanno ubicato
[...] CP_5 pagina 7 di 18 l'attività di officina meccanica, meccatronica e motoristica per autocarri, autovetture e veicoli svolta dalla come emerge anche dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Parte_3
L'effettività del trasferimento rappresenta, in tal senso, profilo ostativo assoluto rispetto all'accoglimento della domanda di simulazione proposta in via principale dalla curatela attrice, rendendo in tal senso superfluo l'esame di tutti gli altri presupposti costitutivi di tale domanda. 2.2 Di contro, si palesa fondata la domanda di revocatoria, sia pure nei limiti di seguito evidenziati. Come noto, l'azione revocatoria ordinaria di cui all'articolo 2901 c.c., esercitabile dal curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 66 Legge Fall., presenta natura e disciplina eclettiche in quanto partecipa sia della revocatoria ordinaria che di quella fallimentare, essendo destinata a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell'imprenditore senza distinguere tra atti negoziali posteriori o anteriori al sorgere del credito e fondandosi sull'unico pregiudizio costituito dal fatto che l'atto fraudolento abbia determinato o aggravato l'insolvenza del debitore. Non sussiste alcuna differenza dal punto di vista oggettivo tra l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare, poiché la dichiarazione di fallimento comporta soltanto la sostituzione del curatore ai creditori nella legittimazione a proporre l'azione, la devoluzione della cognizione al tribunale fallimentare e l'estensione degli effetti dell'accoglimento a vantaggio di tutti i creditori, senza incidere sui requisiti sostanziali dell'azione che resta ancorata alle specifiche condizioni previste dall'articolo 2901 c.c. Ed invero, l'art. 66, comma 1, legge fall. prevede espressamente che “il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ex 66 l. fall., la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. 36033/21). Ciò posto, presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c. sono i seguenti:
- l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore;
nel caso di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, esso coincide con i crediti ammessi al passivo fallimentare;
la legittimazione del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria è, infatti, sostitutiva di quella dei creditori (Cass. Civ. n. 11763/2006);
- l'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto traslativo da parte del debitore;
per orientamento giurisprudenziale del tutto costante, il presupposto oggettivo dell' “eventus damni” ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
ne consegue che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. in tal senso Cass. 19 luglio 2018, n. 19207); pagina 8 di 18 - la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
- in ipotesi di atto oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (partecipatio fraudis); come evidenziato dalla giurisprudenza, la scientia decoctionis da parte del creditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato. Tale elemento soggettivo può essere dimostrato mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza la conoscenza dello stato stesso secondo lo schema logico del ragionamento deduttivo. Assume rilievo l'astratta conoscibilità oggettiva dei segni esteriori sulla base di parametri di normale diligenza desunti dalla comune esperienza e l'esistenza di concreti collegamenti che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a regole di esperienze storicamente accertate, quali la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure esecutive, l'esistenza di rapporti professionali e l'attività professionale esercitata dal creditore. Costituisce indice significativo dello stato di decozione l'alienazione di beni a prezzi assai inferiori al reale valore di mercato, particolarmente quando il soggetto acquirente opera nel medesimo settore commerciale dell'alienante e nella stessa provincia, rendendo ragionevole presumere la conoscenza delle difficoltà economiche del venditore;
- la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito (consilium fraudis). Nel caso di specie sono sussistenti tutti i presupposti per ritenere revocabile l'atto di compravendita Parte concluso in data 18/1/2018 tra la allora in bonis e Controparte_2
Quanto alla prova dei presupposti oggettivi, il attore ha compiutamente offerto prova, sia un Parte_1 punto di allegazione che in punto di debita prova documentale, dell'eventus damni patito, dimostrando: 1) la consistenza del passivo che ammonta ad un totale complessivo di oltre € 1.200.000 (nello specifico, Stato passivo domande tempestive: €675.801,28, Stato passivo domande tardive:
€543.142,56); 2) l'anteriorità dei crediti (la quasi totalità dei crediti risulta anteriore al 18.01.2018, data del primo atto dispositivo, a dimostrazione della circostanza che la garanzia patrimoniale era già compromessa al momento dell'alienazione); 3) la pressocchè integrale dismissione del patrimonio immobiliare della in bonis anteriormente al primo atto dispositivo, di talchè l'immobile Parte_1 trasferito alla anche alla luce del suo effettivo valore di mercato, Controparte_2 rappresentava l'ultimo bene significativo del patrimonio sociale. Dagli atti emerge, altresì, come l'operazione compiuta non abbia portato alcuna liquidità nelle casse di in quanto il prezzo convenuto in contratto per la prima compravendita del 18.01.2018 Parte_1 risulterebbe pagato: 1) in parte mediante l'accollo dei debiti che la stessa venditrice aveva nei confronti di e di in virtù di precedenti fatture Controparte_10 Controparte_11 genericamente richiamate nel contratto;
2) in parte mediante una delegazione di pagamento in favore di attraverso “due assegni bancari, non trasferibili, dell'importo di euro 50.000,00 Controparte_12
(cinquantamila virgola zero zero) ciascuno”, senza l'indicazione specifica dei numeri seriali dei suddetti titoli di credito. Le riferite modalità di pagamento, oltre a risultare anomale, non risultano debitamente suffragate in ordine all'effettiva corresponsione nei termini – sia pure anomali – indicati. La documentazione esibita in giudizio da appare, infatti, inidonea a fornire prova dell'avvenuto Controparte_2 pagina 9 di 18 pagamento del corrispettivo così come pattuito nel contratto di compravendita sottoscritto in data 18/01/2018. Quanto, in particolare, alla contabile attestante il versamento di € 100.000,00 in favore di CP_12
prodotta sub doc. 3, essa difetta di qualsiasi elemento che consenta di ricondurla alla sfera
[...] giuridica di risultando altresì priva di una causale che giustifichi il movimento Controparte_2 finanziario documentato. Tale carenza di collegamento soggettivo e di giustificazione causale rende il documento radicalmente inopponibile alla procedura concorsuale. In secondo luogo, i quattro bonifici bancari eseguiti in favore di per l'importo Controparte_10 complessivo di € 39.000,00 - rispettivamente di € 15.000,00 in data 13 febbraio 2018, € 15.000,00 in data 28 giugno 2018, € 8.000,00 in data 16 luglio 2018 e € 1.000,00 in data 24 settembre 2018 - pur essendo asseritamente collegati all'accollo della fattura n. 52/2017 emessa da nei confronti di CP_10 Parte
, risultano del tutto privi di qualsiasi riferimento specifico che consenta di stabilire un nesso causale con l'operazione dedotta in giudizio. Nessuno di tali pagamenti reca, infatti, menzione della fattura di cui si assume l'accollo, del relativo accordo stipulato in data 18 gennaio 2018 o di altra giustificazione causale che possa ricondurre i versamenti all'operazione immobiliare descritta dalle parti. La generica causale "a saldo fattura" apposta sui bonifici, lungi dal fornire la necessaria specificazione, conferma, anzi, l'assenza di una corretta imputazione dei pagamenti effettuati, rendendo impossibile stabilire il collegamento con la fattispecie contrattuale dedotta. In terzo luogo, i bonifici bancari a favore di per l'importo complessivo di € 92.000,00 - CP_11 articolati nei versamenti del 13 febbraio 2018 di € 15.000,00 "a saldo fattura", del 2 marzo 2018 di € 12.000,00 per "acconto lavori", del 28 giugno 2018 di € 30.000,00 "a saldo fatture", del 20 luglio 2018 di € 15.000,00 "a saldo ft." e del 3 agosto 2018 di € 20.000,00 "a saldo fattura" - non recano alcun riferimento al presunto accollo operato con il contratto del 18 gennaio 2018, né alle specifiche fatture cui dovrebbero riferirsi. Analogamente, l'ulteriore importo di € 114.228,00, asseritamente versato mediante operazione compensativa documentata dall'"atto di quietanza" datato 20 dicembre 2018 e dall'"accordo transattivo" del 23 febbraio 2018, si rivela parimenti inopponibile. Con tali documenti Controparte_2 avrebbe compensato il credito di € 114.228,00 con le indennità di occupazione dovutele da CP_11 rinunciando contestualmente al finanziamento soci - peraltro neppure quantificato - dovuto alla stessa
Tuttavia, né l'"accordo transattivo" né l'"atto di quietanza" possiedono data certa, Controparte_2 circostanza che li rende radicalmente inopponibili al fallimento attore, in conformità al principio consolidato secondo cui la scrittura privata non registrata e priva di data certa non è opponibile ai terzi che non ne siano sottoscrittori, quale il curatore fallimentare. La medesima carenza probatoria caratterizza i computi metrici prodotti in giudizio, i quali, pur dovendo teoricamente essere riferiti a ciascuna fattura prodotta da risultano privi di qualsiasi Controparte_2 data che ne consenta la collocazione temporale, impedendo così di stabilire il loro collegamento con le fatture cui asseritamente dovrebbero riferirsi. Particolarmente emblematica risulta poi la presenza, nell'ultima pagina di ciascun computo metrico – riferito, secondo la convenuta a fatture del 2017 - della voce "Incremento Controparte_2 sicurezza COVID-19", relativa ad un evento pandemico manifestatosi alcuni anni dopo l'epoca cui i documenti dovrebbero riferirsi. Tale incongruenza rivela la natura postuma e verosimilmente artificiosa della documentazione tecnica prodotta.
pagina 10 di 18 Le irregolarità si estendono inoltre agli aspetti formali e sostanziali della validazione tecnica: il computo metrico correlato alla fattura n. 52/2017 emessa da presenta una sottoscrizione Controparte_10 indecifrabile e non riconducibile ad alcuno dei soggetti processuali, mentre quello relativo alla fattura CP_ n. 111/2017 di risulta del privo di firma e della conseguente attestazione del tecnico CP_11 incaricato, elementi essenziali per conferire valore probatorio al documento. Tali vizi, nel loro complesso, denotano una documentazione tecnica priva dei requisiti di genuinità e contemporaneità necessari per supportare le pretese creditorie avanzate. Quanto, poi, agli elementi soggettivi, il fallimento attore ha fornito compiuta prova sia della conoscibilità dello stato di insolvenza, quale desumibile dai tre protesti per € 185.704,81 già esistenti al 18.01.2018, che si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, sia del complesso sistema di interconnessioni societarie e personali che coinvolge tanto le società coinvolte nell'operazione quanto i loro rappresentanti legali: Tale intreccio di rapporti trova la sua più evidente manifestazione nella circostanza che i Signori
, socio accomandatario di e , socio di Controparte_11 CP_11 Persona_3 Controparte_10 rivestono entrambi la qualifica di amministratori di (cfr. doc. 10 produzione Controparte_2 parte attrice), società della quale sono altresì soci partecipanti al capitale sociale insieme alle entità societarie a loro riconducibili. La continuità operativa tra questi soggetti trova ulteriore conferma nell'acquisizione, perfezionata nel 2009 da parte di del ramo Controparte_11
d'azienda di operazione che ha consolidato i legami economici preesistenti (cfr. docc. Controparte_10
11-12 produzione parte attrice). Per quanto concerne, poi, la società l'esame della documentazione prodotta (cfr. Controparte_12 doc. 13 parte attrice) evidenzia che l'80% del capitale sociale di tale società è detenuto dal Dott. Per_4 Part
il quale, secondo quanto dichiarato dal Sig. al Curatore (cfr. doc. 14 parte attrice), non
[...] solo riveste la qualifica di commercialista delle società intervenute nella compravendita, ma si configura altresì quale soggetto che ha “seguito” l'intera operazione immobiliare. Gli evidenziati elementi consentono di ritenere raggiunta la prova di tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, necessari ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria proposta dalla curatela attrice nei confronti di Controparte_2
2.3 Diversa si palesa, di contro, la posizione dei subacquirenti e Controparte_4 CP_5
, convenuti dalla curatela attrice nell'ambito di un'azione a cascata che coinvolge anche i
[...] successivi acquirenti dalla Controparte_2
Il fondamento normativo della revocatoria a cascata trova la sua disciplina nell'art. 66, secondo comma, Legge Fallimentare, che attribuisce al curatore la facoltà di agire per ottenere direttamente la dichiarazione di inefficacia dell'atto anche nei confronti degli aventi causa del contraente immediato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revocatoria a cascata costituisce una prerogativa esclusiva del curatore fallimentare, non estensibile al creditore ordinario che agisce con azione pauliana. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione civile, "l'espansione 'a cascata' è uno strumento di recupero che il legislatore incastona nell'ambito concorsuale ed in una modalità precisa, ovvero imponendo come presupposto proprio l'esercizio vittorioso della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo compiuto dal fallito" (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 34214 del 6 dicembre 2023).
pagina 11 di 18 I presupposti della revocatoria a cascata si articolano su tre livelli fondamentali: presupposti processuali, presupposti sostanziali dell'azione revocatoria principale e presupposti specifici per l'estensione ai subacquirenti. Dal punto di vista processuale, è necessario che sia stata validamente instaurata l'azione revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo originario compiuto dal fallito (cfr. in tal senso Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13006 del 15 maggio 2025: “quando sopravviene la dichiarazione di fallimento del debitore alienante, la curatela fallimentare può legittimamente ampliare "a cascata" l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, anche nei confronti di soggetti che abbiano acquisito il bene nelle more del giudizio già instaurato, senza che possa configurarsi domanda nuova”). Per quanto riguarda i presupposti sostanziali dell'azione revocatoria principale, devono sussistere tutti gli elementi richiesti dall'art. 67 della Legge Fallimentare o dalle altre disposizioni revocatorie applicabili. Con specifico riguardo, poi, all'eventus damni, per le revocatorie fallimentari è spesso in re ipsa, consistendo nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum ricollegabile per presunzione legale assoluta all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Non è, quindi, richiesta la prova di un concreto pregiudizio ai creditori né la sussistenza di sproporzione tra valore del bene e prezzo pattuito nella compravendita stipulata tra convenuto in revocatoria e subacquirente. Per quanto riguarda, infine, i presupposti specifici per l'estensione ai subacquirenti, essi si fondano sull'applicazione analogica dei principi dell'azione revocatoria ordinaria per cui, in applicazione dell'art. 2901 comma 4 c.c., l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (cfr. in tal senso Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23041 dell'11 agosto 2025: "il curatore può coinvolgere nell'azione revocatoria fallimentare i terzi subacquirenti secondo le regole dell'azione revocatoria ordinaria, ovverosia allo stesso modo in cui può farlo qualsiasi creditore che proponga l'azione revocatoria ordinaria"). Il curatore deve, pertanto, provare la malafede dei subacquirenti, intesa come conoscenza dei presupposti della revocabilità dell'atto d'acquisto del loro dante causa e della lesione arrecata alla par condicio creditorum. La prova della malafede può essere fornita attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Costituiscono indizi significativi i rapporti di parentela o societari tra gli acquirenti successivi, la conoscenza delle difficoltà finanziarie del dante causa, la previsione di versamento diretto del prezzo presso l'autorità giudiziaria, la consapevolezza del carattere speculativo dell'operazione e lo stato di bisogno in cui versava il soggetto cedente. Come evidenziato di recente dalla giurisprudenza di merito, tale malafede consiste nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficia l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella consapevolezza che l'immediato acquirente del fallito era a conoscenza dello stato di insolvenza al momento del primo atto (Tribunale civile Latina sentenza n. 839 del 6 maggio 2025: “Per i subacquirenti, l'azione revocatoria si configura sempre come revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., avendo come condizione presupposta la revocatoria fallimentare verso il primo atto della serie compiuto dal fallito. La malafede del subacquirente consiste nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficia l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella consapevolezza che l'immediato acquirente del fallito era a conoscenza dello stato di insolvenza al momento del primo pagina 12 di 18 atto. Nell'ambito della disciplina dell'art. 2901 c.c., la buona fede del terzo deve essere presunta e la prova della malafede grava sull'attore in revocatoria, non potendosi estendere le presunzioni dell'art. 67 L.F. ai subacquirenti successivi, atteso il divieto di interpretazione analogica della norma speciale fallimentare. L'esigenza di tutela dei creditori si bilancia con quella della certezza dei rapporti giuridici nel tempo, che verrebbe vulnerata qualora l'intera serie delle vendite successive fosse revocabile su presunzioni indiscriminate di conoscenza del presupposto soggettivo della revocatoria”; cfr. in tal senso anche Tribunale civile Roma sentenza n. 14168 del 18 settembre 2024: “Quando l'azione revocatoria viene esercitata nei confronti di terzi subacquirenti, ai sensi dell'art. 2901 ultimo comma e dell'art. 2902 primo comma c.c., il recupero del bene oggetto di revoca alla massa dei creditori è esteso anche ai successivi aventi causa da chi è stato parte dell'atto revocato, ma presuppone necessariamente la sussistenza della mala fede del terzo subacquirente. Tale mala fede si identifica nella consapevolezza del terzo subacquirente della revocabilità dell'atto con il quale il suo dante causa ha acquisito il bene, ovvero nella consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori o del fatto che l'atto anteriore fosse dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori. La dichiarazione di inefficacia del secondo atto dispositivo richiede pertanto una prova ben più gravosa in capo alla curatela fallimentare, dovendo dimostrare la partecipazione del terzo ad un accordo fraudolento in danno dei creditori o comunque la sua consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore originario. Non è sufficiente la mera esistenza di rapporti contrattuali precedenti tra il terzo acquirente e le società coinvolte nella cessione, né la presenza di clausole contrattuali che facciano riferimento a trascrizioni pregiudizievoli, quando tali elementi non siano supportati da ulteriori elementi probatori che dimostrino l'effettiva conoscenza del carattere fraudolento dell'operazione. La congruità del prezzo di vendita regolarmente corrisposto costituisce elemento ostativo alla configurazione della mala fede del terzo acquirente, specialmente quando il pagamento avviene mediante strumenti tracciabili e in parte destinati all'estinzione di garanzie reali gravanti sul bene”). Sotto il profilo probatorio, la prova della mala fede costituisce un peculiare onere per il curatore, che non può giovarsi delle presunzioni previste dall'art. 67 L.F. nei confronti dei subacquirenti, dovendo invece dimostrare la loro malafede secondo le regole ordinarie (cfr. in tal senso Corte d'appello civile Bologna sentenza n. 1515 del 12 luglio 2024: “Nell'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 L.F. nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento della mala fede dell'acquirente, da individuarsi nella consapevolezza da parte del subacquirente della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile. Il curatore, cui incombe l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione secondo la normale regola di cui all'art. 2697 c.c., deve fornire la prova della suddetta mala fede mediante un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti che depongano univocamente nel senso della conoscenza in capo al terzo acquirente dello stato di dissesto del debitore originario”). Particolare attenzione merita, in tal senso, la valutazione della congruità del prezzo: la congruità del prezzo di vendita regolarmente corrisposto costituisce elemento ostativo alla configurazione della mala fede del terzo acquirente, specialmente quando il pagamento avviene mediante strumenti tracciabili e in parte destinati all'estinzione di garanzie reali gravanti sul bene. La valutazione deve essere condotta caso per caso, considerando l'insieme delle circostanze concrete, al fine di bilanciare l'esigenza di tutela dei creditori con quella della certezza dei rapporti giuridici nel pagina 13 di 18 tempo, che verrebbe vulnerata qualora l'intera serie delle vendite successive fosse revocabile su presunzioni indiscriminate di conoscenza del presupposto soggettivo della revocatoria. In conclusione, l'identificazione della malafede dei terzi subacquirenti nella revocatoria a cascata richiede un'analisi accurata e puntuale delle circostanze concrete del caso, basata su elementi probatori specifici e non su mere presunzioni. La giurisprudenza ha delineato criteri rigorosi che garantiscono un equilibrio tra la tutela delle ragioni creditorie e la sicurezza della circolazione giuridica, richiedendo sempre la dimostrazione di una consapevolezza effettiva e non meramente potenziale della revocabilità dell'atto originario. Ciò premesso e venendo al caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova della mala fede dei subacquirenti e , non essendo emersa una serie di circostanze Controparte_5 Controparte_4 di fatto che, valutate complessivamente, rendano inverosimile l'inconsapevolezza dei terzi acquirenti circa la volontà della in bonis di sottrarre il bene alienato alla garanzia dei creditori. Parte_1
Le deboli circostanze valorizzate dalla curatela attrice per provare la dedotta malafede - il breve lasso temporale tra i due successivi atti di compravendita (18/1/2018 e 26/6/2018), la circostanza che una parte del prezzo versato dai LI risulta essere stato pagato con assegni circolari non CP_5 trasferibili tratti in data 26.01.2018, ovverosia pochi giorni dopo la conclusione del primo contratto di compravendita, nonché l'assenza di intervento di mediatori professionali – sono da ritenersi ampiamente superate alla luce: 1) della dimostrata congruità del prezzo corrisposto dai LI
a titolo di corrispettivo degli immobili acquistati mediante strumenti tracciati e debitamente CP_5 documentati (cfr. documentazione giustificativa del pagamento del corrispettivo della vendita prodotta da nonché risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. Controparte_4
in ordine al valore di mercato degli immobili al momento della cessione Controparte_14 in favore dei LI , che ha evidenziato l'assoluta congruità del corrispettivo dagli stessi CP_5 versato, pari ad € 200.000,00 oltre IVA cadauno); 2) della comprovata funzionalizzazione dei predetti immobili all'esercizio della propria attività professionale. L'evidenziata assenza di prova del requisito della mala fede in capo ai subacquirenti, quale presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda di revocatoria a cascata nei confronti dei terzi subacquirenti, impone, pertanto, il rigetto della domanda di revocatoria nei loro confronti, con salvezza dei diritti dagli stessi acquistati. 2.4 Si palesa, parimenti, infondata, la domanda di revocatoria proposta dalla curatela attrice nei confronti della in relazione all'iscrizione di ipoteca concessa in favore della UB Controparte_6
AN (ora ) a garanzia del mutuo fondiario dell'importo di € 100.000,00 stipulato dai LI CP_6
e al fine di procurarsi una parte della provvista finanziaria per la CP_4 Controparte_5 conclusione dei contratti di vendita sottoscritti in data 21/06/18. Anche questo tipo di domanda revocatoria richiede la sussistenza della prova dell'eventus damni (il pregiudizio per i creditori), del consilium fraudis (la consapevolezza del debitore di ledere le ragioni altrui) e, nel caso di atti a titolo oneroso, della scientia damni del terzo. All'uopo, bisogna preliminarmente verificare se l'iscrizione di ipoteca da parte dei LI CP_5 possa essere qualificata come un atto a titolo oneroso o un atto a titolo gratuito. Ai fini di tale qualificazione assume rilevanza cruciale il momento in cui è stata costituita l'ipoteca: 1) quando l'ipoteca viene costituita successivamente al sorgere del credito garantito, l'atto assume natura gratuita, in ossequio al disposto di cui all'art. 2901 comma 3 c.c. che stabilisce che le prestazioni di pagina 14 di 18 garanzia sono considerate a titolo oneroso solo quando sono contestuali al debito garantito;
2) quando l'ipoteca viene costituita contestualmente al sorgere del credito garantito, l'atto ha natura onerosa. L'avvenuta costituzione dell'ipoteca in data contestuale alla sottoscrizione del mutuo fondiario stipulato dai LI per procurarsi quota parte della provvista necessaria al pagamento del CP_5 corrispettivo dei contratti di compravendita impone, pertanto, la qualificazione della stessa quale atto a titolo oneroso, con conseguente necessità di verificare la ricorrenza non solo dell'eventus damni e del consilium fraudis, ma anche della scientia damni della banca che ha erogato il mutuo. Ebbene, nel caso di specie non può in alcun modo ritenersi raggiunta la prova della consapevolezza, da parte della banca mutuante, di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori di Parte_1
D'altra parte, la peculiare posizione assunta, nella revocatoria a cascata attivata dalla curatela attrice, dalla convenuta - che non assume la veste di sub-acquirente del bene immobile ma di mero CP_6 finanziatore dei sub-acquirenti -avrebbe imposto a carico della curatela attrice un gravoso onere probatorio in ordine alla consapevolezza, da parte della che il precedente atto traslativo fosse CP_6 dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori. La curatela attrice, tuttavia, non ha dedotto né allegato, né provato le circostanze e gli elementi fattuali concreti da cui desumere l'effettiva conoscenza da parte della del pregiudizio lamentato dalla CP_6 parte attrice. Va, peraltro, evidenziato come la non ha alcun obbligo di condurre indagini approfondite sulla CP_6 provenienza del bene oggetto di compravendita né sulla persona del venditore, tanto meno sui precedenti proprietari, così come confermato dalla pacifica giurisprudenza di merito che ha evidenziato come la perizia eseguita dalla banca è funzionale esclusivamente a garantire l'esistenza dei presupposti per la concessione del finanziamento mediante acquisizione di iscrizione ipotecaria, a fronte del rischio di mancato rimborso delle somme mutuate;
operando l'iscrizione di ipoteca solo a garanzia della restituzione delle somme in favore della AN che eroga il mutuo, l'unico accertamento che grava sull'istituto di credito concerne la verifica dell'assenza di pesi e vincoli poziori sull'immobile destinato a garantire l'ipoteca di primo grado (cfr. in tal senso, ex multis, Corte d'appello civile Catania sentenza n. 634 del 5 maggio 2025). Questo obbligo si inquadra perfettamente nella disciplina normativa che regola i finanziamenti fondiari, come stabilito dall'art. 120-duodecies del Testo Unico ANrio, che impone ai finanziatori l'applicazione di standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali, senza tuttavia estendere tale obbligo alla verifica della catena dei trasferimenti precedenti. A carico della AN erogatrice del mutuo non gravava, al momento della concessione del mutuo fondiario garantito da ipoteca, l'onere di investigare circa la provenienza del bene immobile sul quale ha iscritto ipoteca, né sui rapporti tra i soggetti che avevano posto in essere il precedente trasferimento Parte immobiliare (ovverosia la in bonis e la , dovendo, di contro, effettuare Controparte_2 un'istruttoria rigorosa solo in ordine al valore del bene immobile posto a garanzia del mutuo ed al merito creditizio dei soggetti richiedenti il finanziamento, eventualmente approfondendo le ragioni dell'acquisto e la destinazione finale dell'immobile oggetto di garanzia. La convenuta ha correttamente dedotto e provato di aver compiuto l'istruttoria cui era tenuta in CP_6 ordine:
- al merito creditizio dei richiedenti il mutuo, avendo gli stessi in passato beneficiato di n. 2 mutui di € 80.000,00 ciascuno, entrambi estinti anticipatamente;
- alla ragionevolezza economica dell'intera operazione posta in essere: l'acquisto dell'immobile, il suo completamento ed il trasferimento della sede sociale rappresentano un progetto pagina 15 di 18 imprenditoriale coerente, che ha consentito il rilascio di locali precedentemente condotti in locazione dal 1995 con un canone mensile di € 1.500. Il finanziamento richiesto di € 100.000, corrispondente a circa un quinto del prezzo complessivo, con rimborso dilazionato in tredici anni mediante rate di 720 euro mensili, si rivela economicamente più vantaggioso rispetto al canone locatizio precedentemente corrisposto;
- alla garanzia della restituzione delle somme in favore della AN erogatrice del mutuo in quanto la garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile, valutato mediante perizia dell'aprile 2018 in € 431.000, assicura una copertura ampiamente superiore all'importo finanziato. Conclusivamente, non avendo la curatela attrice fornito la prova della mala fede della convenuta CP_6
- pervero nemmeno dedotta - la relativa domanda va rigettata. Parte 3. Quanto agli effetti dell'accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto stipulato tra in bonis e in data 18/01/2018, va evidenziato come l'azione revocatoria, sia Controparte_2 ordinaria che fallimentare, non ha per oggetto il bene in sé considerato, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e la liquidazione di un bene che viene in considerazione soltanto per il suo valore economico, di talchè quando la restituzione in forma specifica del bene risulti impossibile per il suo trasferimento a terzi, la tutela del creditore si attua necessariamente attraverso la condanna al pagamento dell'equivalente monetario, che rappresenta il valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale (cfr. in tal senso Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17526 del 30 giugno 2025: “L'azione revocatoria ordinaria ha per oggetto non il bene in sé considerato, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore economico. Ne consegue che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, e che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non costituisce domanda nuova, ma risulta ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa. L'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'accoglimento dell'azione revocatoria consente all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente. La finalità conservativa dell'azione pauliana si realizza attraverso la reintegrazione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica dei creditori, sicché quando la restituzione in forma specifica del bene risulti impossibile per il suo trasferimento a terzi, la tutela del creditore si attua necessariamente attraverso la condanna al pagamento dell'equivalente monetario, che rappresenta il valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale. Tale principio trova applicazione sia nell'ambito della revocatoria fallimentare che in quello della revocatoria ordinaria, in ragione della necessaria coerenza logica tra i due istituti”). Quando il bene oggetto di revocatoria non può essere materialmente restituito perché alienato a terzi di buona fede, la reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori si attua attraverso la condanna al pagamento dell'equivalente monetario, quantificabile nel prezzo conseguito dalla vendita ai terzi sub- acquirenti. pagina 16 di 18 Nel caso di specie, l'impossibilità da parte della convenuta soccombente di Controparte_2 restituire materialmente l'immobile (sub 4, da cui sono poi derivati i sub 6 e 7 con la divisione operata in data 7/2/2028) perché alienati ai terzi in buona fede e , Controparte_5 Controparte_4 determina la condanna alla restituzione, in favore della curatela attrice, dell'equivalente monetario quantificabile nel prezzo conseguito dalla vendita ai terzi subacquirenti e Controparte_4
, ovverosia dell'importo complessivo di € 400.000,00 (ciascuno dei LI ha Controparte_5 corrisposto in favore della il corrispettivo di € 200.000,00), oltre interessi legali Controparte_2 dalla data della domanda sino al soddisfo. 4. Al rigetto della domanda principale di simulazione e della domanda subordinata di revocatoria nei confronti dei LI consegue l'assorbimento della domanda riconvenzionale di CP_5 CP_4
, proposta in via subordinata e solo in caso di accoglimento della domanda revocatoria nei
[...] propri confronti. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza effettiva nei rapporti tra le parti costituite ex art. 91 c.p.c. (vittoria della curatela attrice nei confronti di e soccombenza della curatela Controparte_2 attrice nei confronti dei restanti convenuti e e vanno liquidate Controparte_4 Controparte_6 come da dispositivo in conformità al DM 55/2014 recante "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 147 del 13/8/2022. Nulla va disposto in ordine al regime delle spese processuali di alla luce della Controparte_5 mancata costituzione di quest'ultimo (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2018, n. 16174:
“La condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c. , ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Curatela
[...]
così provvede: Parte_2
1) accoglie la domanda di revocatoria proposta nei confronti di e, per Controparte_2
l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Parte_1 dell'atto per notar Dott. del 18.01.2018, rep. 2554 racc. 1950,
[...] Persona_1 trascritto presso i Registri Immobiliari di Napoli II il 29.01.2018 ai numeri 4368/3444, con il quale ha venduto a (C.F.: la piena ed Parte_1 Controparte_2 P.IVA_2 esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in Volla (NA), alla Via Palazziello snc, e precisamente: “– capannone industriale, in corso di costruzione, di metri quadrati 600 (seicento) circa coperti, oltre i metri quadrati 350 (trecentocinquanta) circa scoperti;
confinante, nell'insieme, con viabilità interna del complesso, con sub. 5, con la p.lla 1474, del fogio 3, del catasto terreni di Volla, e con il sub. 2; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 4 (da cui sono poi derivati i sub 6 e 7), Via Palazziello snc, p. in corso di costruzione”;
pagina 17 di 18 2) rigetta la domanda revocatoria proposta dal nei confronti dei Parte_1 subacquirenti e;
Controparte_5 Controparte_4
3) rigetta la domanda revocatoria proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_6
[...]
4) per effetto dell'accoglimento della domanda revocatoria nei confronti di Controparte_2
stante l'impossibilità di restituire materialmente l'immobile perché alienato ai terzi in
[...] buona fede e , condanna alla Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2 restituzione, in favore della curatela attrice, dell'equivalente monetario quantificabile nel prezzo conseguito dalla vendita ai terzi sub-acquirenti, ovverosia dell'importo complessivo di € 400.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
5) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
Controparte_4
6) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Controparte_2
che si liquidano in € 1.214,00 per esborsi ed € 11.229,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
7) condanna il pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_4 forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
8) condanna il pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_6 forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge. Nola, 20-09-2025
Il giudice
dott. ssa Rosa Napolitano
pagina 18 di 18
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa Rosa Napolitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. R.G. 7283/2021, vertente TRA (C.F.: ; Fall. n. 51/2019 del Tribunale di Nola), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore, avv. , autorizzato a stare in giudizio con decreto del G.D., Dott.ssa R. Controparte_1
Paduano, del 24.06.2021, integrato con decreto del 14.10.2021, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maiella (C.F.: ), con studio in Napoli, alla Via del Rione Sirignano, 7 C.F._1
(con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo di posta elettronica ovvero, al numero di fax 081/6584484) Email_1
ATTORE E ( c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t. sig. nato Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
a Napoli il 27.05.1974 ( ), con sede in Volla (NA) alla via Rossi n. 332, CodiceFiscale_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Adamo, C.F. , ed elett.te dom.ta presso il CodiceFiscale_3 suo studio in Napoli al C.so Umberto I n. 190, con espressa dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione o notifica del presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
CONVENUTO E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Calabrese n. 56, con C.F. , elettivamente domiciliato in Pollena Trocchia (NA) C.F._4 alla Via Calabrese n. 11 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Carnevale, C.F. , C.F._5 che lo rappresenta e difende e che, ai sensi dell'art 125 e 136 c.p.c., dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all' indirizzo di posta elettronica certificata Pec: e/o numero di fax 081.5305371 Email_3
CONVENUTO E
pagina 1 di 18 (C.F.: ), residente in [...] C.F._6
98 CONVENUTO CONTUMACE E con sede in Modena, via San Carlo, 8/20, c.f. e p.i. , in persona Controparte_6 P.IVA_3 del procuratore speciale Avv. Paolo Mazza, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Andrea Gemma, c.f.
, elettivamente domiciliata presso domicilio telematico C.F._7
Email_4
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. Con atto di citazione la ha citato in giudizio Parte_2 Controparte_2
, ed al fine di sentire accogliere
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7 le seguenti conclusioni: “in via principale: I) dichiarare nullo in quanto simulato, ovvero, in subordine, revocare e comunque dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., l'atto per notar Dott. del Persona_1
18.01.2018, rep. 2554 racc. 1950, trascritto presso i Registri Immobiliari di Napoli II il 29.01.2018 ai numeri 4368/3444, con il quale ha venduto a (C.F.: Parte_1 Controparte_2 P.IVA_2 la piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in Volla (NA), alla Via Palazziello snc, e precisamente: “– capannone industriale, in corso di costruzione, di metri quadrati 600 (seicento) circa coperti, oltre i metri quadrati 350 (trecentocinquanta) circa scoperti;
confinante, nell'insieme, con viabilità interna del complesso, con sub. 5, con la p.lla 1474, del foglio 3, del catasto terreni di Volla, e con il sub. 2; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 4 (da cui sono poi derivati i sub 6 e 7), Via Palazziello snc, p. in corso di costruzione”; II) revocare e comunque dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., l'atto per notar Dott. del 21.06.2018, rep. 380 racc. 2327, trascritto presso i Registri Persona_1
Immobiliari di Napoli II il 10.07.2018, con il quale (C.F.: ) ha Controparte_2 P.IVA_2 venduto al Sig. (C.F.: ) la piena ed esclusiva proprietà Controparte_4 C.F._4 della consistenza immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in Volla (NA), alla Via Palazziello snc, e precisamente: “la piena proprietà del seguente immobile, sito nel Comune di Volla (Na), all'interno del complesso edilizio alla Via Palazziello snc, e precisamente: - capannone ad uso industriale, in corso di costruzione, posto al piano terra, di metri quadrati 300 (trecento) circa coperti, oltre i metri 200 (duecento) circa scoperti;
confinante con sub 7, con sub 5, con la p.lla 1474 e con viabilità interna del complesso;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 6 (ex sub 4), via Palazziello snc, P.T., in corso di costruzione”; III) revocare e comunque dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., l'atto per notar Dott. del 21.06.2018, rep. 380 racc. Persona_1
2327, trascritto presso i Registri Immobiliari di Napoli II il 10.07.2018, con il quale CP_2 pagina 2 di 18 (C.F.: ) ha venduto al Sig. (C.F.: Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_5
) la piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte C.F._6 del complesso edilizio sito in Volla (NA), alla Via Palazziello snc, e precisamente: “la piena proprietà del seguente immobile, sito nel Comune di Volla (NA, all'interno del complesso edilizio sito alla Via Palazziello snc, e precisamente: - capannone ad uso industriale, in corso di costruzione, posto al piano terra, di metri quadrati 300 (trecento) circa coperti, oltre i metri quadrati 200 (duecento) circa scoperti;
confinante con sub 6, con sub 2, con la p.lla 1474 e con viabilità interna del complesso;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 7 (ex sub 4), Via Palazziello snc, p. T, in corso di costruzione” IV) per l'effetto condannare i Sig.ri e CP_4 [...]
alla riconsegna del suddetto bene, con le sue accessioni e pertinenze, in favore dell'attore; CP_5
V) revocare e comunque dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento attore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., l'atto per notar Dott. del Persona_1
21.06.2018, iscritto il 10.07.2018 ai n.ri 4507 Reg. Part. e 31743 Reg. Gen., con il quale i Sig.ri
e hanno costituito “ipoteca sugli immobili, descritti in calce al presente CP_4 Controparte_5 atto, su tutte le pertinenze, accessioni, eventuali e nuove costruzioni, ampliamenti e su tutto quanto sia comunque ritenuto gravabile ai sensi di legge, garantendo che detti immobili appartengono ad essi in piena proprietà” (immobili siti in Via Palazziello snc, al foglio 3, p.lla 1591, sub 6 e 7 – ex sub 4) in favore di (ex giusta fusione per Controparte_7 Controparte_8 incorporazione con atto per Notaio Dott. del 26.03.2021, rep. 16080 racc. 8638); VI) Persona_2 in ogni caso, ordinare al competente Conservatore dei RR.II. presso l'Agenzia del Territorio di provvedere agli opportuni adempimenti di legge, con esonero di ogni sua responsabilità al riguardo;
in subordine: VII) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale non dovesse accogliere la domanda formulata ai capi II), III) e IV) che precedono nei confronti dei Sig.ri e CP_4 [...]
, condannare in persona del legale rappresentante p.t., a CP_5 Controparte_2 corrispondere l'equivalente pecuniario degli immobili compravenduti da determinarsi anche a mezzo di C.T.U. ovvero, in subordine, nella misura dedotta nel contratto di compravendita per Notaio Dott. del 21.06.2018, rep. 380 racc. 2327, ovvero, in ulteriore subordine, nella diversa Persona_1 misura che l'On.le Tribunale, anche a seguito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
in ulteriore subordine: VIII) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale non dovesse accogliere la domanda formulata dalla Curatela al capo V) che precede, accogliendo, tuttavia, le richieste di cui ai capi II), III) e IV), condannare i Sig.ri e al risarcimento Controparte_4 Controparte_5 del danno, in favore del Fallimento attore, derivante dalla pregiudizievole iscrizione di ipoteca volontaria avvenuta giusta atto per Notaio Dott. rep. 3081 racc. 2328 in favore di Persona_1 [...]
sugli immobili siti in Via Palazziello snc, al foglio 3, p.lla 1591, sub 6 e 7 (ex sub 4), Controparte_7 pari quantomeno al valore dell'ipoteca iscritta, ovvero, in subordine, nella misura risultante anche a mezzo di C.T.U., ovvero in ulteriore subordine nella diversa misura che l'On.le Tribunale, anche a seguito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
IX) condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., il Sig. e il Sig. , in Controparte_4 Controparte_5 solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di rispettivo onere e/o responsabilità, anche a titolo di risarcimento danni e/o indennizzo, al pagamento in favore del pagamento in favore del fallimento di un importo pari quantomeno al valore locativo di mercato del suddetto bene, dalla data del 18.01.2018 a quella di esecuzione dell'emananda sentenza, oltre interessi e rivalutazione, il tutto da determinarsi anche a mezzo di C.T.U. ovvero, in via meramente subordinata, al pagamento della diversa somma da pagina 3 di 18 determinarsi anche in via equitativa;
X) condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuno per quanto di rispettivo onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese, dei compensi di causa, con gli accessori e le maggiorazioni di legge”. La curatela attrice ha agito al fine di reintegrare la garanzia patrimoniale della società fallita attraverso il recupero di un bene immobile fuoriuscito in data 18/1/2028, ovverosia un anno e mezzo prima della dichiarazione di fallimento avvenuta in data 14/05/19, deducendo quanto segue: 1) tale immobile è stato oggetto di una prima compravendita tra la società in bonis e in data Controparte_2
18/1/2028; 2) in data 7/02/18 il suddetto immobile è stato diviso in due unità immobiliari;
3) successivamente, in data 21/06/18, la ha ceduto, a sua volta, le due unità Controparte_2 immobiliari ai LI e per il corrispettivo complessivo di € 400.000,00 CP_4 Controparte_5 oltre IVA (€ 200.000,00 oltre IVA cadauno);4) e al fine di acquisire CP_4 Controparte_5 parte della provvista finanziaria per la conclusione del contratto di vendita, hanno stipulato in pari data con UB AN (filiale di Volla) un mutuo fondiario dell'importo di € 100.000,00, da estinguersi attraverso il pagamento di n. 156 rate mensili (13 anni) di € 720,00 cadauna ed a garanzia della somma mutuata i LI , ex art. 6 del contratto di mutuo, hanno concesso ipoteca sugli immobili CP_5 acquistati. A fondamento della propria domanda di simulazione o, in subordine, di revocatoria, il Fallimento attore ha evidenziato una serie di indici sintomatici, quali le particolari modalità di pagamento del prezzo, gli elementi di connessione tra le parti della prima compravendita, l'esistenza di tre protesti nei confronti della società in bonis e la mancanza di mediatori per l'operazione di compravendita immobiliare. Con riferimento, poi, ai successivi trasferimenti del 21/06/18 tra ed i LI , Controparte_2 CP_5 il ha evidenziato la mala fede dei sub-acquirenti, in forza dell'esistenza dei tre protesti, del Parte_1 breve intervallo di tempo intercorso tra la prima vendita ed i successivi trasferimenti, della mancanza di mediatori per l'operazione di compravendita immobiliare e della data di alcuni assegni circolari con cui i LI hanno provveduto a corrispondere una parte (€ 100.000,00) del prezzo CP_5 dell'immobile. Con riferimento, infine, all'iscrizione ipotecaria, il ha dedotto la mala fede della banca in Parte_1 quanto quate'ultima, quale operatore specializzato, non poteva ignorare che: 1) l'atto di compravendita concluso tra e fosse simulato o - quantomeno – revocabile;
2) il Parte_1 Controparte_2 suddetto atto era stato realizzato in un momento in cui era evidente lo stato di decozione in cui versava avendo già subito tre protesti per l'importo di € 185.704,81. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale si è costituito CP_4
il quale, nel contestare radicalmente l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento
[...] dell'azione di simulazione ovvero per l'azione revocatoria proposta dal Fallimento attore, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: A. Accertare l'estraneità del sig. alle Controparte_4 trattative ed agli accordi intercorsi tra la società in persona del legale rapp.te p.t., e la società Pt_1
in persona del legale rapp.te p.t.; B. Accertare la buona fede del sig. Controparte_2
nelle trattative e nei contratti conclusi con la società in Controparte_4 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. (C.F./P. e per l'effetto: - dichiarare inammissibile PartitaIVA_4
l'azione revocatoria all'atto di compravendita a firma del Notaio Dott. del 21.06.2018 Persona_1
Repertorio n. 3080 Raccolta n. 2327 trascritto a Napoli il 10.07.218 per l'immobile indentificato al foglio 3, particella 1591 sub. 6 (ex sub. 4) del Comune di Volla, ex art 2091 c.c. 4° co; - ordinare la pagina 4 di 18 cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del sull'immobile Parte_1 indentificato al foglio 3, particella 1591 sub. 6 (ex sub. 4) del Comune di Volla;
C. Rigettare la domanda di contratto simulato in quanto inammissibile e comunque nulla per le ragioni di cui alla presente difesa;
D. Rigettare la domanda di risarcimento danni promossa dal nei Parte_1 confronti del sig. per la trascrizione d'ipoteca sull'immobile in quanto Controparte_4 inammissibile e comunque nulla per le ragioni di cui alla presente difesa;
E. Per quanto ai punti che precedono condannare il in persona del Curatore p.t. al pagamento delle spese e Parte_1 compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
F. In subordine, ed in caso di accoglimento della domanda revocatoria anche all'atto di acquisto del sig.
, accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare la società Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., (C.F./P. al pagamento Controparte_2 PartitaIVA_4 della somma di Euro 380.000,00 nei confronti del sig. per tutti i danni Controparte_4 patrimoniali e non, subiti e subendi, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo per i motivi esposti;
G. Ordinare alla società
in persona del legale rapp.te p.t, (C.F./P. di tenere indenne Controparte_2 PartitaIVA_4
l'immobile del sig. dalle aggressioni del e far fronte alle Controparte_4 Parte_1 stesse;
H. Per l'effetto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale condannare la società
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., (C.F./P. al pagamento delle spese Controparte_2 PartitaIVA_4
e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita eccependo Controparte_2
l'infondatezza della domanda proposta della curatela per non aver quest'ultima adeguatamente dedotto e provato né l'eventus damni (articolato nelle seguenti tre circostanze: 1)la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
2) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
3) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto) né il consilium fraudis, inteso quale consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione alla garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo. Ha, pertanto, chiesto al Tribunale adito di: rigettare le avverse domande attoree con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale;
rigettare la domanda riconvenzionale proposta da , con vittoria di spese e competenze di lite con Controparte_4 attribuzione al procuratore anticipatario. Si è, altresì, costituita, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, Controparte_6 eccependo la totale estraneità della propria posizione rispetto ai fatti di causa in quanto l'intera operazione di concessione del finanziamento e rilascio della relativa garanzia ipotecaria si è svolta nel rispetto della normativa di settore e le prerogative degli uffici competenti sono state correttamente esercitate, avendo l'istruttoria svolta dalla banca necessariamente riguardato solo il merito creditizio dei richiedenti il finanziamento e non anche quello dei relativi danti causa. Nell'evidenziare, inoltre, come il non abbia fornito alcuna prova del coinvolgimento attivo della nella Parte_1 CP_6 complessiva operazione immobiliare e non abbia allegato le eventuali circostanze e gli elementi concreti che farebbero, in teoria, supporre la effettiva conoscenza da parte della banca del pregiudizio dedotto dalla curatela attrice, ha chiesto il rigetto della domanda svolta dal nei confronti di Parte_1
perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio oltre CP_6 accessori di legge. pagina 5 di 18 Il convenuto , nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, è rimasto Controparte_9 contumace e la relativa contumacia è stata dichiarata con ordinanza del 27/2/2023 all'esito della prima udienza di trattazione, con cui il giudice istruttore dott.ssa Rosa Napolitano ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Precisate le domande ed articolate le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione del valore di mercato immobiliare nonché del valore locativo degli immobili oggetto della domanda di simulazione e revocatoria. Precisate le conclusioni coma da atti e verbali di causa, la causa è stata poi riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c. 2. La domanda della curatela è fondata nei limiti di seguito evidenziati. 2.1 La curatela attrice ha esperito azione finalizzata a dichiarare nulli in quanto simulati ovvero, in subordine, revocare e dichiarare inefficaci nei confronti del fallimento sia l'atto con cui ha Parte_1 trasferito a in data 18.01.2018, l'immobile sito in Volla (NA), alla Via Controparte_2
Palazziello snc, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 4, sia i due successivi atti stipulati in data 21.06.2018 con cui ha ceduto ai LI Controparte_2
i nn. 2 immobili generati dalla divisione del predetto immobile ed identificati nel Catasto CP_5
Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, rispettivamente al sub 6 ed al sub 7, sia, infine, l'atto per notar Dott. del 21.06.2018 con il quale i LI hanno Persona_1 CP_5 costituito ipoteca sugli immobili oggetto di acquisto in favore di CP_7 Controparte_7
Giova preliminarmente porre in rilievo come le due domande proposte dalla curatela si differenziano profondamente quanto a presupposti, onere probatorio e, soprattutto, finalità. L'azione di simulazione assoluta e l'azione revocatoria ordinaria costituiscono, invero, rimedi giuridici distinti e autonomi che possono essere proposti cumulativamente nello stesso giudizio in forma alternativa o subordinata, senza che l'esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. La domanda di simulazione, qualificabile come azione di nullità volta ad accertare l'inesistenza di un negozio giuridico privo di effetti per volontà delle parti, si distingue dall'azione revocatoria che mira a dichiarare l'inefficacia di un contratto valido e produttivo di effetti. L'azione di simulazione mira, infatti, ad accertare l'esistenza di un negozio apparente, mentre l'azione revocatoria tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche della esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. La simulazione presuppone che le parti abbiano posto in essere un contratto senza l'intenzione di costituire alcun rapporto (simulazione assoluta) o abbiano voluto costituirne uno diverso da quello effettivamente dichiarato (simulazione relativa). L'azione revocatoria, invece, presuppone l'esistenza di un contratto reale e voluto dalle parti, ma mira a renderlo inefficace per ricostruire la garanzia patrimoniale generica del debitore. Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, "il negozio impugnato con la revocatoria è esistente e realmente voluto;
con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria dell'inefficacia al fine unico e specifico di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore" (Corte d'appello civile Napoli sentenza n. 3936 del 24 luglio 2025).
pagina 6 di 18 Sotto il profilo probatorio, l'azione di simulazione impone un onere molto più gravoso, dovendo il curatore provare la fittizietà dell'operazione: non è sufficiente dimostrare l'intento fraudolento, ma occorre provare che gli effetti dell'atto non fossero effettivamente voluti dalle parti (cfr. in tal senso, di recente, Tribunale civile Perugia sentenza n. 469 del 09 aprile 2025: "per l'integrazione degli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che il debitore abbia inteso sottrarre il bene alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che l'alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla"). Il curatore, agendo come terzo, può fornire la prova della simulazione con ogni mezzo, incluse le presunzioni, purché si tratti di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti secondo l'art. 2729 c.c. Tuttavia, per ritenere integrati gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova della causa simulandi rappresentata dall'intento del debitore di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori attraverso la sua fittizia alienazione, ma è necessario provare specificamente la natura meramente apparente del contratto, nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla. Quanto, poi, agli effetti della domanda, la sentenza che accerta la simulazione ha natura dichiarativa e produce effetti ex tunc, a differenza della revocatoria che ha natura costitutiva ed effetti ex nunc (cfr. in tal senso, di recente, Corte d'appello civile Napoli sentenza n. 3936 del 24 luglio 2025: "per l'azione di simulazione non sussistono limiti all'esercizio tra fallimenti, poiché la sentenza che riconosce la simulazione assoluta ha natura dichiarativa della nullità e produce effetti ex tunc, accertando una situazione reale preesistente senza modificare il passivo fallimentare"). Ciò premesso in ordine alla differenza tra le due azioni, la domanda principale volta all'accertamento della simulazione ed alla conseguente dichiarazione di nullità del contratto sottoscritto in data 18.01.2018 con il quale ha venduto a la piena ed esclusiva proprietà Parte_1 Controparte_2 della consistenza immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in Volla (NA), alla Via Palazziello snc, e precisamente riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 4 Via Palazziello snc, nonché dei successivi contratti con cui Controparte_2
in data 21.06.2018, ha venduto a e gli immobili siti in Via
[...] CP_5 Controparte_4
Palazziello snc, riportati al foglio 3, p.lla 1591, sub 6 e 7, va rigettata. L'accoglimento della domanda di simulazione presuppone, ut supra evidenziato, che le parti abbiano posto in essere uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, non essendo voluti dalle parti in tutto o in parte, fondandosi sull'accordo simulatorio che mantiene privo di effetti il contratto nei rapporti tra le parti, a differenza di quanto accade nell'azione revocatoria, in cui non sussiste alcuna scissione tra effetti voluti ed esternamente manifestati, mirandosi a eliminare effetti reali e concreti fraudolentemente orientati a sottrarre beni dalla garanzia patrimoniale generica. Dal complessivo esame delle deduzioni delle parti e della documentazione prodotta emerge che, nella fattispecie in esame allo scrivente giudice, le parti non abbiano posto in essere successive alienazioni meramente apparenti, nel senso sopra evidenziato che né gli alienanti abbiano inteso dismettere la titolarità del diritto, né le altre parti abbiano inteso acquisirla. Di contro, le operazioni dismissive della titolarità del diritto di proprietà appaiono realmente volute dalle parti, come dimostrato dalla circostanza, pacifica ed incontestata tra le parti, che gli immobili siti in Via Palazziello snc, al foglio 3, p.lla 1591, sub 6 e 7 ( ex sub 4) siano stati effettivamente trasferiti dapprima alla Controparte_2
e poi ai LI , che negli immobili oggetto di domanda simulazione hanno ubicato
[...] CP_5 pagina 7 di 18 l'attività di officina meccanica, meccatronica e motoristica per autocarri, autovetture e veicoli svolta dalla come emerge anche dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Parte_3
L'effettività del trasferimento rappresenta, in tal senso, profilo ostativo assoluto rispetto all'accoglimento della domanda di simulazione proposta in via principale dalla curatela attrice, rendendo in tal senso superfluo l'esame di tutti gli altri presupposti costitutivi di tale domanda. 2.2 Di contro, si palesa fondata la domanda di revocatoria, sia pure nei limiti di seguito evidenziati. Come noto, l'azione revocatoria ordinaria di cui all'articolo 2901 c.c., esercitabile dal curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 66 Legge Fall., presenta natura e disciplina eclettiche in quanto partecipa sia della revocatoria ordinaria che di quella fallimentare, essendo destinata a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell'imprenditore senza distinguere tra atti negoziali posteriori o anteriori al sorgere del credito e fondandosi sull'unico pregiudizio costituito dal fatto che l'atto fraudolento abbia determinato o aggravato l'insolvenza del debitore. Non sussiste alcuna differenza dal punto di vista oggettivo tra l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare, poiché la dichiarazione di fallimento comporta soltanto la sostituzione del curatore ai creditori nella legittimazione a proporre l'azione, la devoluzione della cognizione al tribunale fallimentare e l'estensione degli effetti dell'accoglimento a vantaggio di tutti i creditori, senza incidere sui requisiti sostanziali dell'azione che resta ancorata alle specifiche condizioni previste dall'articolo 2901 c.c. Ed invero, l'art. 66, comma 1, legge fall. prevede espressamente che “il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ex 66 l. fall., la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. 36033/21). Ciò posto, presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c. sono i seguenti:
- l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore;
nel caso di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, esso coincide con i crediti ammessi al passivo fallimentare;
la legittimazione del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria è, infatti, sostitutiva di quella dei creditori (Cass. Civ. n. 11763/2006);
- l'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto traslativo da parte del debitore;
per orientamento giurisprudenziale del tutto costante, il presupposto oggettivo dell' “eventus damni” ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
ne consegue che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. in tal senso Cass. 19 luglio 2018, n. 19207); pagina 8 di 18 - la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
- in ipotesi di atto oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (partecipatio fraudis); come evidenziato dalla giurisprudenza, la scientia decoctionis da parte del creditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato. Tale elemento soggettivo può essere dimostrato mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza la conoscenza dello stato stesso secondo lo schema logico del ragionamento deduttivo. Assume rilievo l'astratta conoscibilità oggettiva dei segni esteriori sulla base di parametri di normale diligenza desunti dalla comune esperienza e l'esistenza di concreti collegamenti che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a regole di esperienze storicamente accertate, quali la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure esecutive, l'esistenza di rapporti professionali e l'attività professionale esercitata dal creditore. Costituisce indice significativo dello stato di decozione l'alienazione di beni a prezzi assai inferiori al reale valore di mercato, particolarmente quando il soggetto acquirente opera nel medesimo settore commerciale dell'alienante e nella stessa provincia, rendendo ragionevole presumere la conoscenza delle difficoltà economiche del venditore;
- la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito (consilium fraudis). Nel caso di specie sono sussistenti tutti i presupposti per ritenere revocabile l'atto di compravendita Parte concluso in data 18/1/2018 tra la allora in bonis e Controparte_2
Quanto alla prova dei presupposti oggettivi, il attore ha compiutamente offerto prova, sia un Parte_1 punto di allegazione che in punto di debita prova documentale, dell'eventus damni patito, dimostrando: 1) la consistenza del passivo che ammonta ad un totale complessivo di oltre € 1.200.000 (nello specifico, Stato passivo domande tempestive: €675.801,28, Stato passivo domande tardive:
€543.142,56); 2) l'anteriorità dei crediti (la quasi totalità dei crediti risulta anteriore al 18.01.2018, data del primo atto dispositivo, a dimostrazione della circostanza che la garanzia patrimoniale era già compromessa al momento dell'alienazione); 3) la pressocchè integrale dismissione del patrimonio immobiliare della in bonis anteriormente al primo atto dispositivo, di talchè l'immobile Parte_1 trasferito alla anche alla luce del suo effettivo valore di mercato, Controparte_2 rappresentava l'ultimo bene significativo del patrimonio sociale. Dagli atti emerge, altresì, come l'operazione compiuta non abbia portato alcuna liquidità nelle casse di in quanto il prezzo convenuto in contratto per la prima compravendita del 18.01.2018 Parte_1 risulterebbe pagato: 1) in parte mediante l'accollo dei debiti che la stessa venditrice aveva nei confronti di e di in virtù di precedenti fatture Controparte_10 Controparte_11 genericamente richiamate nel contratto;
2) in parte mediante una delegazione di pagamento in favore di attraverso “due assegni bancari, non trasferibili, dell'importo di euro 50.000,00 Controparte_12
(cinquantamila virgola zero zero) ciascuno”, senza l'indicazione specifica dei numeri seriali dei suddetti titoli di credito. Le riferite modalità di pagamento, oltre a risultare anomale, non risultano debitamente suffragate in ordine all'effettiva corresponsione nei termini – sia pure anomali – indicati. La documentazione esibita in giudizio da appare, infatti, inidonea a fornire prova dell'avvenuto Controparte_2 pagina 9 di 18 pagamento del corrispettivo così come pattuito nel contratto di compravendita sottoscritto in data 18/01/2018. Quanto, in particolare, alla contabile attestante il versamento di € 100.000,00 in favore di CP_12
prodotta sub doc. 3, essa difetta di qualsiasi elemento che consenta di ricondurla alla sfera
[...] giuridica di risultando altresì priva di una causale che giustifichi il movimento Controparte_2 finanziario documentato. Tale carenza di collegamento soggettivo e di giustificazione causale rende il documento radicalmente inopponibile alla procedura concorsuale. In secondo luogo, i quattro bonifici bancari eseguiti in favore di per l'importo Controparte_10 complessivo di € 39.000,00 - rispettivamente di € 15.000,00 in data 13 febbraio 2018, € 15.000,00 in data 28 giugno 2018, € 8.000,00 in data 16 luglio 2018 e € 1.000,00 in data 24 settembre 2018 - pur essendo asseritamente collegati all'accollo della fattura n. 52/2017 emessa da nei confronti di CP_10 Parte
, risultano del tutto privi di qualsiasi riferimento specifico che consenta di stabilire un nesso causale con l'operazione dedotta in giudizio. Nessuno di tali pagamenti reca, infatti, menzione della fattura di cui si assume l'accollo, del relativo accordo stipulato in data 18 gennaio 2018 o di altra giustificazione causale che possa ricondurre i versamenti all'operazione immobiliare descritta dalle parti. La generica causale "a saldo fattura" apposta sui bonifici, lungi dal fornire la necessaria specificazione, conferma, anzi, l'assenza di una corretta imputazione dei pagamenti effettuati, rendendo impossibile stabilire il collegamento con la fattispecie contrattuale dedotta. In terzo luogo, i bonifici bancari a favore di per l'importo complessivo di € 92.000,00 - CP_11 articolati nei versamenti del 13 febbraio 2018 di € 15.000,00 "a saldo fattura", del 2 marzo 2018 di € 12.000,00 per "acconto lavori", del 28 giugno 2018 di € 30.000,00 "a saldo fatture", del 20 luglio 2018 di € 15.000,00 "a saldo ft." e del 3 agosto 2018 di € 20.000,00 "a saldo fattura" - non recano alcun riferimento al presunto accollo operato con il contratto del 18 gennaio 2018, né alle specifiche fatture cui dovrebbero riferirsi. Analogamente, l'ulteriore importo di € 114.228,00, asseritamente versato mediante operazione compensativa documentata dall'"atto di quietanza" datato 20 dicembre 2018 e dall'"accordo transattivo" del 23 febbraio 2018, si rivela parimenti inopponibile. Con tali documenti Controparte_2 avrebbe compensato il credito di € 114.228,00 con le indennità di occupazione dovutele da CP_11 rinunciando contestualmente al finanziamento soci - peraltro neppure quantificato - dovuto alla stessa
Tuttavia, né l'"accordo transattivo" né l'"atto di quietanza" possiedono data certa, Controparte_2 circostanza che li rende radicalmente inopponibili al fallimento attore, in conformità al principio consolidato secondo cui la scrittura privata non registrata e priva di data certa non è opponibile ai terzi che non ne siano sottoscrittori, quale il curatore fallimentare. La medesima carenza probatoria caratterizza i computi metrici prodotti in giudizio, i quali, pur dovendo teoricamente essere riferiti a ciascuna fattura prodotta da risultano privi di qualsiasi Controparte_2 data che ne consenta la collocazione temporale, impedendo così di stabilire il loro collegamento con le fatture cui asseritamente dovrebbero riferirsi. Particolarmente emblematica risulta poi la presenza, nell'ultima pagina di ciascun computo metrico – riferito, secondo la convenuta a fatture del 2017 - della voce "Incremento Controparte_2 sicurezza COVID-19", relativa ad un evento pandemico manifestatosi alcuni anni dopo l'epoca cui i documenti dovrebbero riferirsi. Tale incongruenza rivela la natura postuma e verosimilmente artificiosa della documentazione tecnica prodotta.
pagina 10 di 18 Le irregolarità si estendono inoltre agli aspetti formali e sostanziali della validazione tecnica: il computo metrico correlato alla fattura n. 52/2017 emessa da presenta una sottoscrizione Controparte_10 indecifrabile e non riconducibile ad alcuno dei soggetti processuali, mentre quello relativo alla fattura CP_ n. 111/2017 di risulta del privo di firma e della conseguente attestazione del tecnico CP_11 incaricato, elementi essenziali per conferire valore probatorio al documento. Tali vizi, nel loro complesso, denotano una documentazione tecnica priva dei requisiti di genuinità e contemporaneità necessari per supportare le pretese creditorie avanzate. Quanto, poi, agli elementi soggettivi, il fallimento attore ha fornito compiuta prova sia della conoscibilità dello stato di insolvenza, quale desumibile dai tre protesti per € 185.704,81 già esistenti al 18.01.2018, che si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, sia del complesso sistema di interconnessioni societarie e personali che coinvolge tanto le società coinvolte nell'operazione quanto i loro rappresentanti legali: Tale intreccio di rapporti trova la sua più evidente manifestazione nella circostanza che i Signori
, socio accomandatario di e , socio di Controparte_11 CP_11 Persona_3 Controparte_10 rivestono entrambi la qualifica di amministratori di (cfr. doc. 10 produzione Controparte_2 parte attrice), società della quale sono altresì soci partecipanti al capitale sociale insieme alle entità societarie a loro riconducibili. La continuità operativa tra questi soggetti trova ulteriore conferma nell'acquisizione, perfezionata nel 2009 da parte di del ramo Controparte_11
d'azienda di operazione che ha consolidato i legami economici preesistenti (cfr. docc. Controparte_10
11-12 produzione parte attrice). Per quanto concerne, poi, la società l'esame della documentazione prodotta (cfr. Controparte_12 doc. 13 parte attrice) evidenzia che l'80% del capitale sociale di tale società è detenuto dal Dott. Per_4 Part
il quale, secondo quanto dichiarato dal Sig. al Curatore (cfr. doc. 14 parte attrice), non
[...] solo riveste la qualifica di commercialista delle società intervenute nella compravendita, ma si configura altresì quale soggetto che ha “seguito” l'intera operazione immobiliare. Gli evidenziati elementi consentono di ritenere raggiunta la prova di tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, necessari ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria proposta dalla curatela attrice nei confronti di Controparte_2
2.3 Diversa si palesa, di contro, la posizione dei subacquirenti e Controparte_4 CP_5
, convenuti dalla curatela attrice nell'ambito di un'azione a cascata che coinvolge anche i
[...] successivi acquirenti dalla Controparte_2
Il fondamento normativo della revocatoria a cascata trova la sua disciplina nell'art. 66, secondo comma, Legge Fallimentare, che attribuisce al curatore la facoltà di agire per ottenere direttamente la dichiarazione di inefficacia dell'atto anche nei confronti degli aventi causa del contraente immediato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revocatoria a cascata costituisce una prerogativa esclusiva del curatore fallimentare, non estensibile al creditore ordinario che agisce con azione pauliana. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione civile, "l'espansione 'a cascata' è uno strumento di recupero che il legislatore incastona nell'ambito concorsuale ed in una modalità precisa, ovvero imponendo come presupposto proprio l'esercizio vittorioso della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo compiuto dal fallito" (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 34214 del 6 dicembre 2023).
pagina 11 di 18 I presupposti della revocatoria a cascata si articolano su tre livelli fondamentali: presupposti processuali, presupposti sostanziali dell'azione revocatoria principale e presupposti specifici per l'estensione ai subacquirenti. Dal punto di vista processuale, è necessario che sia stata validamente instaurata l'azione revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo originario compiuto dal fallito (cfr. in tal senso Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13006 del 15 maggio 2025: “quando sopravviene la dichiarazione di fallimento del debitore alienante, la curatela fallimentare può legittimamente ampliare "a cascata" l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, anche nei confronti di soggetti che abbiano acquisito il bene nelle more del giudizio già instaurato, senza che possa configurarsi domanda nuova”). Per quanto riguarda i presupposti sostanziali dell'azione revocatoria principale, devono sussistere tutti gli elementi richiesti dall'art. 67 della Legge Fallimentare o dalle altre disposizioni revocatorie applicabili. Con specifico riguardo, poi, all'eventus damni, per le revocatorie fallimentari è spesso in re ipsa, consistendo nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum ricollegabile per presunzione legale assoluta all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Non è, quindi, richiesta la prova di un concreto pregiudizio ai creditori né la sussistenza di sproporzione tra valore del bene e prezzo pattuito nella compravendita stipulata tra convenuto in revocatoria e subacquirente. Per quanto riguarda, infine, i presupposti specifici per l'estensione ai subacquirenti, essi si fondano sull'applicazione analogica dei principi dell'azione revocatoria ordinaria per cui, in applicazione dell'art. 2901 comma 4 c.c., l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (cfr. in tal senso Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23041 dell'11 agosto 2025: "il curatore può coinvolgere nell'azione revocatoria fallimentare i terzi subacquirenti secondo le regole dell'azione revocatoria ordinaria, ovverosia allo stesso modo in cui può farlo qualsiasi creditore che proponga l'azione revocatoria ordinaria"). Il curatore deve, pertanto, provare la malafede dei subacquirenti, intesa come conoscenza dei presupposti della revocabilità dell'atto d'acquisto del loro dante causa e della lesione arrecata alla par condicio creditorum. La prova della malafede può essere fornita attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Costituiscono indizi significativi i rapporti di parentela o societari tra gli acquirenti successivi, la conoscenza delle difficoltà finanziarie del dante causa, la previsione di versamento diretto del prezzo presso l'autorità giudiziaria, la consapevolezza del carattere speculativo dell'operazione e lo stato di bisogno in cui versava il soggetto cedente. Come evidenziato di recente dalla giurisprudenza di merito, tale malafede consiste nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficia l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella consapevolezza che l'immediato acquirente del fallito era a conoscenza dello stato di insolvenza al momento del primo atto (Tribunale civile Latina sentenza n. 839 del 6 maggio 2025: “Per i subacquirenti, l'azione revocatoria si configura sempre come revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., avendo come condizione presupposta la revocatoria fallimentare verso il primo atto della serie compiuto dal fallito. La malafede del subacquirente consiste nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficia l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella consapevolezza che l'immediato acquirente del fallito era a conoscenza dello stato di insolvenza al momento del primo pagina 12 di 18 atto. Nell'ambito della disciplina dell'art. 2901 c.c., la buona fede del terzo deve essere presunta e la prova della malafede grava sull'attore in revocatoria, non potendosi estendere le presunzioni dell'art. 67 L.F. ai subacquirenti successivi, atteso il divieto di interpretazione analogica della norma speciale fallimentare. L'esigenza di tutela dei creditori si bilancia con quella della certezza dei rapporti giuridici nel tempo, che verrebbe vulnerata qualora l'intera serie delle vendite successive fosse revocabile su presunzioni indiscriminate di conoscenza del presupposto soggettivo della revocatoria”; cfr. in tal senso anche Tribunale civile Roma sentenza n. 14168 del 18 settembre 2024: “Quando l'azione revocatoria viene esercitata nei confronti di terzi subacquirenti, ai sensi dell'art. 2901 ultimo comma e dell'art. 2902 primo comma c.c., il recupero del bene oggetto di revoca alla massa dei creditori è esteso anche ai successivi aventi causa da chi è stato parte dell'atto revocato, ma presuppone necessariamente la sussistenza della mala fede del terzo subacquirente. Tale mala fede si identifica nella consapevolezza del terzo subacquirente della revocabilità dell'atto con il quale il suo dante causa ha acquisito il bene, ovvero nella consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori o del fatto che l'atto anteriore fosse dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori. La dichiarazione di inefficacia del secondo atto dispositivo richiede pertanto una prova ben più gravosa in capo alla curatela fallimentare, dovendo dimostrare la partecipazione del terzo ad un accordo fraudolento in danno dei creditori o comunque la sua consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore originario. Non è sufficiente la mera esistenza di rapporti contrattuali precedenti tra il terzo acquirente e le società coinvolte nella cessione, né la presenza di clausole contrattuali che facciano riferimento a trascrizioni pregiudizievoli, quando tali elementi non siano supportati da ulteriori elementi probatori che dimostrino l'effettiva conoscenza del carattere fraudolento dell'operazione. La congruità del prezzo di vendita regolarmente corrisposto costituisce elemento ostativo alla configurazione della mala fede del terzo acquirente, specialmente quando il pagamento avviene mediante strumenti tracciabili e in parte destinati all'estinzione di garanzie reali gravanti sul bene”). Sotto il profilo probatorio, la prova della mala fede costituisce un peculiare onere per il curatore, che non può giovarsi delle presunzioni previste dall'art. 67 L.F. nei confronti dei subacquirenti, dovendo invece dimostrare la loro malafede secondo le regole ordinarie (cfr. in tal senso Corte d'appello civile Bologna sentenza n. 1515 del 12 luglio 2024: “Nell'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 L.F. nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento della mala fede dell'acquirente, da individuarsi nella consapevolezza da parte del subacquirente della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile. Il curatore, cui incombe l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione secondo la normale regola di cui all'art. 2697 c.c., deve fornire la prova della suddetta mala fede mediante un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti che depongano univocamente nel senso della conoscenza in capo al terzo acquirente dello stato di dissesto del debitore originario”). Particolare attenzione merita, in tal senso, la valutazione della congruità del prezzo: la congruità del prezzo di vendita regolarmente corrisposto costituisce elemento ostativo alla configurazione della mala fede del terzo acquirente, specialmente quando il pagamento avviene mediante strumenti tracciabili e in parte destinati all'estinzione di garanzie reali gravanti sul bene. La valutazione deve essere condotta caso per caso, considerando l'insieme delle circostanze concrete, al fine di bilanciare l'esigenza di tutela dei creditori con quella della certezza dei rapporti giuridici nel pagina 13 di 18 tempo, che verrebbe vulnerata qualora l'intera serie delle vendite successive fosse revocabile su presunzioni indiscriminate di conoscenza del presupposto soggettivo della revocatoria. In conclusione, l'identificazione della malafede dei terzi subacquirenti nella revocatoria a cascata richiede un'analisi accurata e puntuale delle circostanze concrete del caso, basata su elementi probatori specifici e non su mere presunzioni. La giurisprudenza ha delineato criteri rigorosi che garantiscono un equilibrio tra la tutela delle ragioni creditorie e la sicurezza della circolazione giuridica, richiedendo sempre la dimostrazione di una consapevolezza effettiva e non meramente potenziale della revocabilità dell'atto originario. Ciò premesso e venendo al caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova della mala fede dei subacquirenti e , non essendo emersa una serie di circostanze Controparte_5 Controparte_4 di fatto che, valutate complessivamente, rendano inverosimile l'inconsapevolezza dei terzi acquirenti circa la volontà della in bonis di sottrarre il bene alienato alla garanzia dei creditori. Parte_1
Le deboli circostanze valorizzate dalla curatela attrice per provare la dedotta malafede - il breve lasso temporale tra i due successivi atti di compravendita (18/1/2018 e 26/6/2018), la circostanza che una parte del prezzo versato dai LI risulta essere stato pagato con assegni circolari non CP_5 trasferibili tratti in data 26.01.2018, ovverosia pochi giorni dopo la conclusione del primo contratto di compravendita, nonché l'assenza di intervento di mediatori professionali – sono da ritenersi ampiamente superate alla luce: 1) della dimostrata congruità del prezzo corrisposto dai LI
a titolo di corrispettivo degli immobili acquistati mediante strumenti tracciati e debitamente CP_5 documentati (cfr. documentazione giustificativa del pagamento del corrispettivo della vendita prodotta da nonché risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. Controparte_4
in ordine al valore di mercato degli immobili al momento della cessione Controparte_14 in favore dei LI , che ha evidenziato l'assoluta congruità del corrispettivo dagli stessi CP_5 versato, pari ad € 200.000,00 oltre IVA cadauno); 2) della comprovata funzionalizzazione dei predetti immobili all'esercizio della propria attività professionale. L'evidenziata assenza di prova del requisito della mala fede in capo ai subacquirenti, quale presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda di revocatoria a cascata nei confronti dei terzi subacquirenti, impone, pertanto, il rigetto della domanda di revocatoria nei loro confronti, con salvezza dei diritti dagli stessi acquistati. 2.4 Si palesa, parimenti, infondata, la domanda di revocatoria proposta dalla curatela attrice nei confronti della in relazione all'iscrizione di ipoteca concessa in favore della UB Controparte_6
AN (ora ) a garanzia del mutuo fondiario dell'importo di € 100.000,00 stipulato dai LI CP_6
e al fine di procurarsi una parte della provvista finanziaria per la CP_4 Controparte_5 conclusione dei contratti di vendita sottoscritti in data 21/06/18. Anche questo tipo di domanda revocatoria richiede la sussistenza della prova dell'eventus damni (il pregiudizio per i creditori), del consilium fraudis (la consapevolezza del debitore di ledere le ragioni altrui) e, nel caso di atti a titolo oneroso, della scientia damni del terzo. All'uopo, bisogna preliminarmente verificare se l'iscrizione di ipoteca da parte dei LI CP_5 possa essere qualificata come un atto a titolo oneroso o un atto a titolo gratuito. Ai fini di tale qualificazione assume rilevanza cruciale il momento in cui è stata costituita l'ipoteca: 1) quando l'ipoteca viene costituita successivamente al sorgere del credito garantito, l'atto assume natura gratuita, in ossequio al disposto di cui all'art. 2901 comma 3 c.c. che stabilisce che le prestazioni di pagina 14 di 18 garanzia sono considerate a titolo oneroso solo quando sono contestuali al debito garantito;
2) quando l'ipoteca viene costituita contestualmente al sorgere del credito garantito, l'atto ha natura onerosa. L'avvenuta costituzione dell'ipoteca in data contestuale alla sottoscrizione del mutuo fondiario stipulato dai LI per procurarsi quota parte della provvista necessaria al pagamento del CP_5 corrispettivo dei contratti di compravendita impone, pertanto, la qualificazione della stessa quale atto a titolo oneroso, con conseguente necessità di verificare la ricorrenza non solo dell'eventus damni e del consilium fraudis, ma anche della scientia damni della banca che ha erogato il mutuo. Ebbene, nel caso di specie non può in alcun modo ritenersi raggiunta la prova della consapevolezza, da parte della banca mutuante, di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori di Parte_1
D'altra parte, la peculiare posizione assunta, nella revocatoria a cascata attivata dalla curatela attrice, dalla convenuta - che non assume la veste di sub-acquirente del bene immobile ma di mero CP_6 finanziatore dei sub-acquirenti -avrebbe imposto a carico della curatela attrice un gravoso onere probatorio in ordine alla consapevolezza, da parte della che il precedente atto traslativo fosse CP_6 dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori. La curatela attrice, tuttavia, non ha dedotto né allegato, né provato le circostanze e gli elementi fattuali concreti da cui desumere l'effettiva conoscenza da parte della del pregiudizio lamentato dalla CP_6 parte attrice. Va, peraltro, evidenziato come la non ha alcun obbligo di condurre indagini approfondite sulla CP_6 provenienza del bene oggetto di compravendita né sulla persona del venditore, tanto meno sui precedenti proprietari, così come confermato dalla pacifica giurisprudenza di merito che ha evidenziato come la perizia eseguita dalla banca è funzionale esclusivamente a garantire l'esistenza dei presupposti per la concessione del finanziamento mediante acquisizione di iscrizione ipotecaria, a fronte del rischio di mancato rimborso delle somme mutuate;
operando l'iscrizione di ipoteca solo a garanzia della restituzione delle somme in favore della AN che eroga il mutuo, l'unico accertamento che grava sull'istituto di credito concerne la verifica dell'assenza di pesi e vincoli poziori sull'immobile destinato a garantire l'ipoteca di primo grado (cfr. in tal senso, ex multis, Corte d'appello civile Catania sentenza n. 634 del 5 maggio 2025). Questo obbligo si inquadra perfettamente nella disciplina normativa che regola i finanziamenti fondiari, come stabilito dall'art. 120-duodecies del Testo Unico ANrio, che impone ai finanziatori l'applicazione di standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali, senza tuttavia estendere tale obbligo alla verifica della catena dei trasferimenti precedenti. A carico della AN erogatrice del mutuo non gravava, al momento della concessione del mutuo fondiario garantito da ipoteca, l'onere di investigare circa la provenienza del bene immobile sul quale ha iscritto ipoteca, né sui rapporti tra i soggetti che avevano posto in essere il precedente trasferimento Parte immobiliare (ovverosia la in bonis e la , dovendo, di contro, effettuare Controparte_2 un'istruttoria rigorosa solo in ordine al valore del bene immobile posto a garanzia del mutuo ed al merito creditizio dei soggetti richiedenti il finanziamento, eventualmente approfondendo le ragioni dell'acquisto e la destinazione finale dell'immobile oggetto di garanzia. La convenuta ha correttamente dedotto e provato di aver compiuto l'istruttoria cui era tenuta in CP_6 ordine:
- al merito creditizio dei richiedenti il mutuo, avendo gli stessi in passato beneficiato di n. 2 mutui di € 80.000,00 ciascuno, entrambi estinti anticipatamente;
- alla ragionevolezza economica dell'intera operazione posta in essere: l'acquisto dell'immobile, il suo completamento ed il trasferimento della sede sociale rappresentano un progetto pagina 15 di 18 imprenditoriale coerente, che ha consentito il rilascio di locali precedentemente condotti in locazione dal 1995 con un canone mensile di € 1.500. Il finanziamento richiesto di € 100.000, corrispondente a circa un quinto del prezzo complessivo, con rimborso dilazionato in tredici anni mediante rate di 720 euro mensili, si rivela economicamente più vantaggioso rispetto al canone locatizio precedentemente corrisposto;
- alla garanzia della restituzione delle somme in favore della AN erogatrice del mutuo in quanto la garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile, valutato mediante perizia dell'aprile 2018 in € 431.000, assicura una copertura ampiamente superiore all'importo finanziato. Conclusivamente, non avendo la curatela attrice fornito la prova della mala fede della convenuta CP_6
- pervero nemmeno dedotta - la relativa domanda va rigettata. Parte 3. Quanto agli effetti dell'accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto stipulato tra in bonis e in data 18/01/2018, va evidenziato come l'azione revocatoria, sia Controparte_2 ordinaria che fallimentare, non ha per oggetto il bene in sé considerato, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e la liquidazione di un bene che viene in considerazione soltanto per il suo valore economico, di talchè quando la restituzione in forma specifica del bene risulti impossibile per il suo trasferimento a terzi, la tutela del creditore si attua necessariamente attraverso la condanna al pagamento dell'equivalente monetario, che rappresenta il valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale (cfr. in tal senso Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17526 del 30 giugno 2025: “L'azione revocatoria ordinaria ha per oggetto non il bene in sé considerato, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore economico. Ne consegue che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, e che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non costituisce domanda nuova, ma risulta ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa. L'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'accoglimento dell'azione revocatoria consente all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente. La finalità conservativa dell'azione pauliana si realizza attraverso la reintegrazione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica dei creditori, sicché quando la restituzione in forma specifica del bene risulti impossibile per il suo trasferimento a terzi, la tutela del creditore si attua necessariamente attraverso la condanna al pagamento dell'equivalente monetario, che rappresenta il valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale. Tale principio trova applicazione sia nell'ambito della revocatoria fallimentare che in quello della revocatoria ordinaria, in ragione della necessaria coerenza logica tra i due istituti”). Quando il bene oggetto di revocatoria non può essere materialmente restituito perché alienato a terzi di buona fede, la reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori si attua attraverso la condanna al pagamento dell'equivalente monetario, quantificabile nel prezzo conseguito dalla vendita ai terzi sub- acquirenti. pagina 16 di 18 Nel caso di specie, l'impossibilità da parte della convenuta soccombente di Controparte_2 restituire materialmente l'immobile (sub 4, da cui sono poi derivati i sub 6 e 7 con la divisione operata in data 7/2/2028) perché alienati ai terzi in buona fede e , Controparte_5 Controparte_4 determina la condanna alla restituzione, in favore della curatela attrice, dell'equivalente monetario quantificabile nel prezzo conseguito dalla vendita ai terzi subacquirenti e Controparte_4
, ovverosia dell'importo complessivo di € 400.000,00 (ciascuno dei LI ha Controparte_5 corrisposto in favore della il corrispettivo di € 200.000,00), oltre interessi legali Controparte_2 dalla data della domanda sino al soddisfo. 4. Al rigetto della domanda principale di simulazione e della domanda subordinata di revocatoria nei confronti dei LI consegue l'assorbimento della domanda riconvenzionale di CP_5 CP_4
, proposta in via subordinata e solo in caso di accoglimento della domanda revocatoria nei
[...] propri confronti. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza effettiva nei rapporti tra le parti costituite ex art. 91 c.p.c. (vittoria della curatela attrice nei confronti di e soccombenza della curatela Controparte_2 attrice nei confronti dei restanti convenuti e e vanno liquidate Controparte_4 Controparte_6 come da dispositivo in conformità al DM 55/2014 recante "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 147 del 13/8/2022. Nulla va disposto in ordine al regime delle spese processuali di alla luce della Controparte_5 mancata costituzione di quest'ultimo (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2018, n. 16174:
“La condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c. , ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Curatela
[...]
così provvede: Parte_2
1) accoglie la domanda di revocatoria proposta nei confronti di e, per Controparte_2
l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Parte_1 dell'atto per notar Dott. del 18.01.2018, rep. 2554 racc. 1950,
[...] Persona_1 trascritto presso i Registri Immobiliari di Napoli II il 29.01.2018 ai numeri 4368/3444, con il quale ha venduto a (C.F.: la piena ed Parte_1 Controparte_2 P.IVA_2 esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in Volla (NA), alla Via Palazziello snc, e precisamente: “– capannone industriale, in corso di costruzione, di metri quadrati 600 (seicento) circa coperti, oltre i metri quadrati 350 (trecentocinquanta) circa scoperti;
confinante, nell'insieme, con viabilità interna del complesso, con sub. 5, con la p.lla 1474, del fogio 3, del catasto terreni di Volla, e con il sub. 2; riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Volla al foglio 3, particella 1591, sub 4 (da cui sono poi derivati i sub 6 e 7), Via Palazziello snc, p. in corso di costruzione”;
pagina 17 di 18 2) rigetta la domanda revocatoria proposta dal nei confronti dei Parte_1 subacquirenti e;
Controparte_5 Controparte_4
3) rigetta la domanda revocatoria proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_6
[...]
4) per effetto dell'accoglimento della domanda revocatoria nei confronti di Controparte_2
stante l'impossibilità di restituire materialmente l'immobile perché alienato ai terzi in
[...] buona fede e , condanna alla Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2 restituzione, in favore della curatela attrice, dell'equivalente monetario quantificabile nel prezzo conseguito dalla vendita ai terzi sub-acquirenti, ovverosia dell'importo complessivo di € 400.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
5) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
Controparte_4
6) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Controparte_2
che si liquidano in € 1.214,00 per esborsi ed € 11.229,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
7) condanna il pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_4 forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
8) condanna il pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_6 forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge. Nola, 20-09-2025
Il giudice
dott. ssa Rosa Napolitano
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