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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2199/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05/12/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(P.Iva: ) e Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Parte_2
(c.f.: ), in persona dei rispettivi amministratori pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentate e difese dagli avv.ti CE Barone (c.f.: ) e Maria C.F._1
(c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio Parte_3 C.F._2 professionale del primo difensore in Altamura (BA), via Rodi n. 28; ricorrenti-attrici nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Gaetano Araneo (c.f.: , con domicilio eletto presso lo studio C.F._4 professionale di quest'ultima in Melfi (PZ), L.go G.B. Araneo n. 45; resistente-convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14/12/2019, la e la Parte_1 Parte_4
adivano il Tribunale di Matera, per la reintegra nel possesso della copertura e degli
[...] impianti fotovoltaici insistenti sul fabbricato rurale sito nel Comune di FE, identificato in catasto terreni al foglio 78 particella 265 sub. 3 e sub. 4, di cui asserivano lo spoglio ad opera di
1 R.G. n. 2199/2019
, nonché per l'adozione di ogni misura necessaria per l'esercizio del possesso Controparte_2 sugli stessi compreso il divieto di comportamenti molesti o tesi a procrastinare lo spoglio stesso.
All'uopo riferivano: di essere proprietari di due impianti fotovoltaici della potenza di 50 e 30 kwp, installati sul lastrico del fabbricato rurale riportato in catasto terreni del Comune di FE al foglio 78 particella 265 rispettivamente sub 3 e 4, a sostituzione dell'originaria copertura in cemento armato con lamiere grecate;
di aver ottenuto, dai fratelli CE, e CP_3 CP_4
proprietari di detto fabbricato, il comodato d'uso della suddetta copertura per
[...]
l'installazione di un impianto fotovoltaico;
di aver presentato al le istanze Parte_5 amministrative per l'avvio dei lavori, all'ENEL le richieste di connessione alla rete BT (evase con verbale del 27/05/2013 e del 05/07/2013), nonché al gestore dei servizi energetici – GSE la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal DM 05/07/2012; di aver, quindi, sottoscritto con il GSE, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 28/2011 e del DM 05/07/2012, le convenzioni n. BO11377101507 del 12/07/2013 e n. M 011373271107 del 10/10/2013, aventi ad oggetto “la regolamentazione delle condizioni tecnico-amministrative del ritiro da parte del
GSE della produzione netta immessa in rete dagli impianti fotovoltaici de quibus nonché, nei casi di cessione parziale, il riconoscimento della tariffa premio alla quota di produzione netta”; di essere obbligate, ai sensi dell'articolo 52 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, a tenere un registro di impianto, soggetto a controllo da parte dell' dove annotare mensilmente le Controparte_5 letture ai fini della determinazione e liquidazione dell'imposta sui consumi, nonché a rilasciare una dichiarazione annuale sull'attività di esercizio dei sistemi;
di aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici, al fine di assicurare la necessaria produttività degli stessi.
Rappresentavano, poi, che: in data 17/12/2018, i germani e la madre Pt_1 Persona_1 avevano alienato a i terreni di loro proprietà siti in agro di FE, alla Controparte_2 contrada Piano della Cisterna, unitamente al fabbricato rurale sulle cui coperture, concesse loro in comodato, insistevano gli impianti fotovoltaici realizzati a loro cura e spese;
l'acquirente, asserendo arbitrariamente di essere proprietario anche degli impianti fotovoltaici, aveva arbitrariamente impedito loro l'accesso al fabbricato rurale e, quindi, agli impianti, non consentendo le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché la lettura dei contatori e le conseguenziali e doverose annotazioni e comunicazioni.
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Sostenevano, quindi, che la condotta assunta dall'odierno resistente integrasse gli estremi dello spoglio - fonte di danno patrimoniale, anche in ragione del fatto che per l'acquisto degli impianti esse avevano contratto dei mutui, le cui rate di ammortamento erano in parte coperte con il corrispettivo rinveniente proprio dalla cessione di energia degli impianti in questione.
II. In data 07/09/2020 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto integrale Controparte_2 dell'avversa domanda sulla base sostanzialmente di due considerazioni: le società ricorrenti erano di proprietà dei fratelli e, nel corso delle trattative per il trasferimento dei terreni di loro Pt_1 proprietà e del fabbricato rurale ivi insistente, le parti avevano inteso procedere al trasferimento anche degli impianti fotovoltaici. A riprova di ciò, evidenziavano che a giugno del 2018 CP_4
socio amministratore e legale rappresentante della nonché socio
[...] Parte_4 della aveva consegnato a suo padre , che stava Parte_1 Persona_2 conducendo le trattative per suo conto, gli originali di due contratti denominati contratto di manutenzione e assistenza, che riguardavano proprio gli impianti fotovoltaici in contestazione;
in data 17/12/2018, dopo l'appianamento di alcune problematiche verificatesi in sede di stesura del rogito per l'esistenza di ipoteche sui beni da trasferire, era stato stipulato il contratto di compravendita a Notaio repertorio n. 10046 raccolta n. 5997, con cui egli aveva Per_3 acquistato l'azienda agricola unitamente al lastrico solare, senza limitazione di sorta.
Sottolineava che, infatti, al momento della stipulazione dell'atto pubblico, gli alienanti non avevano neppure fatto menzione dell'esistenza di un contratto di comodato gratuito in favore di terzi avente ad oggetto la copertura del fabbricato alienato;
solo successivamente gli resisi Pt_1 inadempienti alle comunicazioni nei confronti del GSE per la voltura del contratto di servizio, avevano chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di euro 20.000,00 per la cessione degli impianti e la voltura dei contratti con il GSE. Somma che egli si era rifiutato di corrispondere, ritenendo di aver acquistato la proprietà degli impianti unitamente al fabbricato su cui insistevano, il cui trasferimento era stato considerato al momento della fissazione del prezzo di compravendita.
Contestava, poi: a) l'esistenza di una situazione antecedente di possesso in capo alle società ricorrenti che potesse essere astrattamente ripristinata, evidenziando che con la domanda cautelare i ricorrenti intendevano, piuttosto, costituire ex novo un diritto, prima inesistente;
b) in ragione di ciò, la legittimazione ad agire delle ricorrenti, che non avevano dimostrato l'esistenza dei contratti di comodato d'uso della copertura del fabbricato, asseritamente siglati con gli, allora,
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proprietari c) l'opponibilità a sé di detti contratti, pure ove mai ne fosse stata provata Pt_1
l'esistenza, non essendo stati redatti per iscritto e non essendo stati debitamente trascritti nei registri immobiliari.
Sottolineava, ancora, che:
1. le pratiche amministrative avviate per la sostituzione della originaria copertura del fabbricato rurale in cemento armato con l'impianto fotovoltaico erano state avviate in forza del titolo di proprietà dell'immobile in capo ai germani e non certamente sulla base Pt_1 di un presunto comodato d'uso intercorso tra questi ultimi e gli odierni ricorrenti.
Considerato che
nella compagine sociale delle ricorrenti figuravano quali soci i fratelli riteneva che non Pt_1 fosse mai avvenuto alcun conferimento giuridico degli impianti alle società, avendo gli solo Pt_1 consentito loro informalmente l'utilizzo della copertura dello stabile con l'installazione del sistema fotovoltaico, finalizzato a servire l'attività agricola ivi espletata;
2. l'impianto fotovoltaico era connesso naturalmente e strumentalmente al fabbricato rurale, sicché, avendo acquistato la proprietà del lastrico solare, doveva ritenersi acquisita anche la proprietà dell'impianto fotovoltaico, quantomeno per intervenuta accessione ex art. 934 c.c.. Legittimamente, quindi, non era stato consentito l'accesso delle ricorrenti al fabbricato, non avendone esse alcun diritto.
III.1. La causa veniva istruita con l'audizione di cinque informatori (due di parte ricorrente e tre di parte resistente) e, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 21/09/2022 veniva trattenuta per la decisione.
Con ordinanza del 29/11/2022, la domanda possessoria veniva rigettata, ritenuto che la condotta assunta in concreto da CE e consentisse certamente di escludere CP_4 Persona_4 che lo spoglio posto in essere dal resistente, dopo la stipulazione del contratto di vendita, consistente nell'esercitare in via esclusiva il possesso sul fabbricato rurale, sulla sua copertura e quindi sugli impianti fotovoltaici ivi inglobati, potesse essere qualificato come clandestino o violento.
III.2. Il provvedimento in questione veniva reclamato dalle due società ricorrenti in data
10/12/2022 (procedimento RG n. 2003/2022).
L'impugnazione veniva rigettata, con ordinanza del 24/07/2023, ritenuta assorbente la mancata prova del comodato: il Collegio evidenziava che il detentore qualificato o autonomo, qual è il comodatario, che propone azione di spoglio non invoca a suo favore un semplice rapporto di fatto con il bene, bensì un titolo che lo legittima alla detenzione nel proprio interesse e ciò
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comporta che egli debba provare l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione e che il giudice a sua volta debba verificare la sussistenza, la validità ed efficacia del rapporto dedotto.
III.3. Il 19/09/2023, le società reclamanti chiedevano la prosecuzione del giudizio nelle forme del c.d. merito possessorio, insistendo nella domanda di reintegrazione nel possesso formulata sin dal ricorso depositato in data 14/12/2019.
Fissata l'udienza ex art. 703 comma 4 c.p.c., il depositava comparsa di costituzione in CP_2 data 28/12/2023, nella quale: * eccepiva il difetto della funzione recuperatoria dell'azione, mirando le ricorrenti alla costituzione di un diritto ex novo, e di legittimazione attiva delle ricorrenti, atteso che il contratto di comodato non risultava da nessun atto, essendo di contro provato per tabulas che le pratiche per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti fotovoltaici erano state intraprese dalle società proprietarie del fabbricato rurale sito in
FE, identificato in catasto terreni al foglio 78 particella 265 sub. 3 e sub. 4; * evidenziava che le società semplici erano un tutt'uno con i soci, data la mancanza di autonomia soggettiva e patrimoniale rispetto ai soci illimitatamente responsabili. Sicché al momento della stipulazione del contratto di compravendita i fratelli legali rappresentanti e soci delle società ricorrenti, ben Pt_1 avrebbero potuto dichiarare l'esistenza di contratti di comodato in favore delle stesse o riservare per sé il godimento dei lastrici e degli impianti fotovoltaici ivi insistenti. Poiché così non è stato, deve ritenersi inequivocabile la volontà delle parti di trasferire il fabbricato rurale per l'intero e senza limitazioni;
* sosteneva che la proprietà dell'impianto fotovoltaico potesse essere separata dalla proprietà dell'immobile solo in presenza di un diritto di superficie ovvero di un diritto reale sull'immobile giammai costituito a favore delle società ricorrenti né in occasione della installazione dell'impianto né in sede di vendita dell'azienda agricola;
sicché la vendita dei lastrici solari aveva determinato la contestuale cessione degli impianti fotovoltaici (strutture di sostegno e pannelli) ivi insistenti legati ai predetti lastrici da accessorietà funzionale. Inoltre, erano del tutto pretestuose le doglianze economiche lamentate da controparte, considerato che l'attività di manutenzione degli impianti era stata dismessa dagli ancora prima dell'alienazione Pt_1 dall'azienda agricola;
* sottolineavano che le volture catastali relative alla part. 265 sub. 3 e sub 4, prodotte dalle controparti con l'istanza di prosecuzione del merito possessorio, fossero del tutto irrilevanti, in quanto non consentivano di ricondurre quei terreni a quelli oggetto dei contratti di comodato (foglio 78 nelle part. 16, 17 e 22). Del pari ultronea ed irrilevante era la missiva del
GSE esibita da controparte, potendosi, invece, agevolmente evidenziarsi che era lui a pagare
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all'Enel gli importi dovuti in ragione della presenza degli impianti in contesa, come da fattura n.
923001626565; * da ultimo, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 25/01/2024, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda - perché oggetto del presente giudizio era l'accertamento dei presupposti del possesso rivendicato dalla e dalla e, conseguentemente, non era integrata alcuna Parte_4 Parte_1 ipotesi di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 – venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., come richiesta dalla difesa del . CP_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, con ordinanza del 23/09/2024, le parti venivano invitate a depositare note conclusive, con fissazione dell'udienza di discussione.
Così:
- i ricorrenti-attori hanno insistito nella richiesta di reintegrazione nel possesso, sostenendo che sia questo Giudice in sede di interdittiva che il Collegio in sede di reclamo avessero totalmente errato nel diniego della tutela possessoria, su cui insistevano, poiché: esse avevano realizzato gli impianti fotovoltaici ed avevano dimostrato il possesso del lastrico solare e degli impianti ivi insistenti dal 2010-2013, con la sopportazione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
gli impianti fotovoltaici non erano incorporati nella costruzione dell'edificio, ma solo ad essa appoggiati e per dimostrare ciò insisteva perché fosse disposta una ctu;
questo giudice avesse sostanzialmente confuso il giudizio possessorio con un giudizio di merito (v. note conclusive depositate il 22/11/2024);
- il resistente-convenuto aveva reiterato le difese assunte già nella fase cautelare, insistendo per il rigetto dell'avversa pretesa.
All'udienza di discussione del 05/12/2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. La domanda delle società ricorrenti-attrici va rigettata per le ragioni di seguito rappresentate.
IV.1. Preliminarmente si evidenzia che il giudizio possessorio si articola in due fasi: la prima propriamente sommario e la seconda, meramente eventuale, in cui a richiesta di una delle parti la tutela possessoria può essere approfondita in un processo a cognizione piena, sicché la prima fase, senza soluzione di continuità, prosegue nelle forme proprie del rito disciplinato dal secondo libro del codice di rito e si conclude con una sentenza;
oggetto del giudizio rimane, però, sempre
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e solo il possesso rivendicato dagli originari ricorrenti nei confronti dell'originario resistente (v.
Cassazione civile sez. II ordinanza del 04/08/2023 n.23860). Trattandosi di due fasi dello stesso processo, non è necessario acquisire il fascicolo d'ufficio della fase sommaria, che è ex se parte del fascicolo d'ufficio del c.d. merito possessorio.
In via conseguenziale, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di reintegrazione nel possesso per il mancato esperimento del giudizio di mediazione, reiterata dalla difesa del nelle note conclusionali, atteso che non viene in CP_2 considerazione alcuna delle ipotesi in cui essa è obbligatoria. L'art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28/2010, infatti, dispone che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa
o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”. Oggetto del presente giudizio – lo si ripete – è la reintegrazione nel presunto spoglio che le società ricorrenti-attrici hanno lamentato di aver subito da parte di . Controparte_2
IV.2. Venendo al merito della causa, si osserva che le società hanno agito in giudizio, Pt_1 asserendo di aver ricevuto in comodato gratuito dai fratelli l'utilizzo dei lastrici solari Pt_1 insistenti sul fabbricato rurale sito nel Comune di FE, identificato in catasto terreni al foglio 78 particella 265 sub. 3 e sub. 4, per la realizzazione e sfruttamento di impianti fotovoltaici, poi in effetti da loro realizzati nel 2013; hanno sostenuto che, dopo l'acquisto nel 2018 del terreno in questione e del fabbricato rurale ivi insistente, il avrebbe impedito loro CP_2
l'accesso al lastrico solare dell'immobile in questione e agli impianti ivi insistenti, assumendo una condotta che, a loro avviso, integrava gli estremi di uno spoglio. Ragione questa per la quale avevano spiegato domanda di reintegrazione nel possesso.
Ebbene, si ribadisce che difettano i presupposti per l'utile esperimento del procedimento di reintegrazione nel possesso.
Per evitare mistificazioni della realtà processuale, va precisato che la fase sommaria si è conclusa con il rigetto della domanda, essendo stati ritenuti insussistenti i presupposti previsti dall'art. 1168
c.c., che, come noto, consente la tutela possessoria al detentore qualificato solo nel caso in cui lo spoglio sia avvenuto in maniera violenta o clandestina;
non v'è stato alcun accertamento sulla
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titolarità degli impianti fotovoltaici o sulla validità dei contratti stipulati da chicchessia, ma dalla condotta assunta dai fratelli Aliani venditori e nel contempo soci delle società ricorrenti-attrici sono stati desunti elementi che consentivano di concludere che, pur ove configurabile uno spoglio, lo stesso era avvenuto in maniera palese e con l'assenso apparente dei soggetti proprietari del fabbricato rurale e del lastrico solare e nel contempo unici soci delle società semplici proprietarie degli impianti fotovoltaici;
assenso che era stato ricavato dalla circostanza, certa e non contestata, che i fratelli pur essendo a conoscenza dell'esistenza (secondo la loro Pt_1 prospettazione) di un contratto di comodato del lastrico solare a favore di alcuni delle società ricorrenti-attrici e della proprietà degli impianti da parte di queste, violando i canoni della buona fede contrattuale, non solo non avevano palesato ciò al contraente - che non poteva apprendere del comodato aliunde - ma gli avevano espressamente venduto il lastrico solare insistente sul fabbricato rurale identificato al foglio 78 part. 265 sub 3 e 4 in FE (v. pag. 17 e 26 contratto di compravendita) con ogni garanzia in caso di evizione, totale o parziale, dichiarando espressamente che “su quanto in oggetto non gravano formalità pregiudizievoli di sorta, ad eccezione dell'ipoteca citata in premessa, iscritta il 15/06/2010…” senza limitazioni e, avendogli altresì consegnato i contratti originali relativi agli impianti fotovoltaici, avevano palesato la volontà apparente di trasferire al nell'immediatezza quantomeno la disponibilità materiale CP_2 anche degli stessi. Non si comprende davvero per quale altra ragione gli avrebbero dovuto Pt_1 mai consegnare gli originali di detti contratti ad un soggetto estraneo, pur volendo conservare la disponibilità esclusiva di detti beni mobili. Tanto anche in ragione del fatto che, come risulta dalla
Relazione Generale della del 18/12/2012, allegata al ricorso del 14/12/2019, CP_6
l'impianto fotovoltaico funziona in parallelo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione e provvede a coprire parzialmente il fabbisogno energetico del fabbricato su cui è installato (v. pag. 4).
Non interessa a questo giudice se sia stata o meno trasferita correttamente la proprietà degli impianti fotovoltaici o se il contratto di compravendita sia o meno valido o altrimenti viziato da una qualsiasi causa di invalidità, perché quello che rileva in questo giudizio è che sono stati i fratelli ad immettere nella disponibilità materiale del lastrico solare e degli impianti il Pt_1
. CP_2
Quindi la richiesta fatta in questo giudizio di accesso al lastrico solare e agli impianti stessi, a prescindere da chi sia proprietario degli stessi, non può trovare accoglimento in sede possessoria
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perché, lo si ribadisce, se di spossessamento si è trattato, questo è stato fatto palesemente e con l'assenso di tutti i proprietari del lastrico solare e di tutti i soci della società odierne ricorrenti- attrici.
Detto ciò, si condivide quanto dedotto dal Collegio in sede di reclamo, nella ordinanza del
24/07/2023, con la precisazione che segue. Infatti, «in tema di tutela possessoria, l'esercizio dell'azione di reintegrazione contro l'autore dello spoglio è consentito dall'art. 1168 c.c., secondo comma, c.c. anche al "detentore qualificato", a colui, cioè, che esercita il potere di fatto sulla cosa altrui con l'intenzione di tenerla a propria disposizione in virtù di un diritto personale. Poiché la posizione "lato sensu" possessoria del detentore non ha un'estensione oggettiva pari a quella del possesso "stricto sensu", tale da prescindere dal vincolo obbligatorio che ne concreta e delimita il fondamento, il giudice del merito, a fronte delle contestazioni dell'intimato, ai fini del riconoscimento della tutela possessoria, deve procedere all'accertamento del rapporto obbligatorio e dalla verifica che
l'attività, contestata dal preteso autore dello spoglio, rientri nell'ambito della detenzione consentita da quel rapporto» (v. Cassazione civile sez. VI ordinanza del 25/09/2015 n.19114).
Le società Aliani non hanno fornito la prova della detenzione qualificata dei lastrici solari, perché
i contratti di comodato da esse prodotti, redatti entrambi il 31/05/2010, sono stati stipulati tra i fratelli persone fisiche: Pt_1
- nel primo i fratelli CE, e hanno concesso in comodato gratuito a CP_4 CP_3
la falda di copertura esposta ad est del fabbricato rurale sito in FE, CP_3 identificato in catasto al foglio 78 part. 16,17 e 22, al fine di realizzarvi un tetto fotovoltaico, consentendogli di realizzarvi un tetto fotovoltaico e consentendo altresì allo stesso di realizzarvi qualsivoglia manufatto, sia privatamente che con l'intervento di contributi regionali;
- nel secondo i fratelli CE, e hanno concesso in comodato gratuito CP_4 CP_3
a CE la falda di copertura esposta a ovest del fabbricato rurale sito in FE, identificato in catasto al foglio 78 part. 16,17 e 22, al fine di realizzarvi un tetto fotovoltaico, consentendogli di realizzarvi un tetto fotovoltaico e consentendo altresì allo stesso di realizzarvi qualsivoglia manufatto, sia privatamente che con l'intervento di contributi regionali.
Nelle poche righe delle suddette scritture private de quibus, a prescindere dal fatto che il fabbricato rurale ivi indicato sia esattamente quello acquistato dal (certamente i dati catastali non CP_2 corrispondono e spettava alle istanti dimostrarne l'identità. A proposito la ctu da loro richiesta e
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non ammessa non può supplire ad una deficienza difensiva, non essendo un mezzo di prova nella disponibilità delle parti ma uno strumento di valutazione delle prove a disposizione del giudice), le società non compaiono e non risulta documentato che esse abbiano stipulato con i Pt_1 comodatari indicati nei contratti da loro prodotti alcun subcontratto di comodato avente il medesimo oggetto.
V. Le spese processuali della presente fase di merito possessorio – liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dettati dal DM n. 147/2022, data la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti, in ragione del valore indeterminato della controversia (scaglione da euro 26.000,01-52.000,00), con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM n. 55/2014 - seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle ricorrenti- attrici.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
RIGETTA la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata dalle società
[...]
Parte_6
CONDANNA le società alla rifusione Parte_6 delle spese processuali in favore di , che si liquidano in complessivi euro Controparte_2
3.809,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Matera, 07/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
10 R.G. n. 2199/2019
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05/12/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(P.Iva: ) e Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Parte_2
(c.f.: ), in persona dei rispettivi amministratori pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentate e difese dagli avv.ti CE Barone (c.f.: ) e Maria C.F._1
(c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio Parte_3 C.F._2 professionale del primo difensore in Altamura (BA), via Rodi n. 28; ricorrenti-attrici nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Gaetano Araneo (c.f.: , con domicilio eletto presso lo studio C.F._4 professionale di quest'ultima in Melfi (PZ), L.go G.B. Araneo n. 45; resistente-convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14/12/2019, la e la Parte_1 Parte_4
adivano il Tribunale di Matera, per la reintegra nel possesso della copertura e degli
[...] impianti fotovoltaici insistenti sul fabbricato rurale sito nel Comune di FE, identificato in catasto terreni al foglio 78 particella 265 sub. 3 e sub. 4, di cui asserivano lo spoglio ad opera di
1 R.G. n. 2199/2019
, nonché per l'adozione di ogni misura necessaria per l'esercizio del possesso Controparte_2 sugli stessi compreso il divieto di comportamenti molesti o tesi a procrastinare lo spoglio stesso.
All'uopo riferivano: di essere proprietari di due impianti fotovoltaici della potenza di 50 e 30 kwp, installati sul lastrico del fabbricato rurale riportato in catasto terreni del Comune di FE al foglio 78 particella 265 rispettivamente sub 3 e 4, a sostituzione dell'originaria copertura in cemento armato con lamiere grecate;
di aver ottenuto, dai fratelli CE, e CP_3 CP_4
proprietari di detto fabbricato, il comodato d'uso della suddetta copertura per
[...]
l'installazione di un impianto fotovoltaico;
di aver presentato al le istanze Parte_5 amministrative per l'avvio dei lavori, all'ENEL le richieste di connessione alla rete BT (evase con verbale del 27/05/2013 e del 05/07/2013), nonché al gestore dei servizi energetici – GSE la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal DM 05/07/2012; di aver, quindi, sottoscritto con il GSE, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 28/2011 e del DM 05/07/2012, le convenzioni n. BO11377101507 del 12/07/2013 e n. M 011373271107 del 10/10/2013, aventi ad oggetto “la regolamentazione delle condizioni tecnico-amministrative del ritiro da parte del
GSE della produzione netta immessa in rete dagli impianti fotovoltaici de quibus nonché, nei casi di cessione parziale, il riconoscimento della tariffa premio alla quota di produzione netta”; di essere obbligate, ai sensi dell'articolo 52 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, a tenere un registro di impianto, soggetto a controllo da parte dell' dove annotare mensilmente le Controparte_5 letture ai fini della determinazione e liquidazione dell'imposta sui consumi, nonché a rilasciare una dichiarazione annuale sull'attività di esercizio dei sistemi;
di aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici, al fine di assicurare la necessaria produttività degli stessi.
Rappresentavano, poi, che: in data 17/12/2018, i germani e la madre Pt_1 Persona_1 avevano alienato a i terreni di loro proprietà siti in agro di FE, alla Controparte_2 contrada Piano della Cisterna, unitamente al fabbricato rurale sulle cui coperture, concesse loro in comodato, insistevano gli impianti fotovoltaici realizzati a loro cura e spese;
l'acquirente, asserendo arbitrariamente di essere proprietario anche degli impianti fotovoltaici, aveva arbitrariamente impedito loro l'accesso al fabbricato rurale e, quindi, agli impianti, non consentendo le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché la lettura dei contatori e le conseguenziali e doverose annotazioni e comunicazioni.
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Sostenevano, quindi, che la condotta assunta dall'odierno resistente integrasse gli estremi dello spoglio - fonte di danno patrimoniale, anche in ragione del fatto che per l'acquisto degli impianti esse avevano contratto dei mutui, le cui rate di ammortamento erano in parte coperte con il corrispettivo rinveniente proprio dalla cessione di energia degli impianti in questione.
II. In data 07/09/2020 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto integrale Controparte_2 dell'avversa domanda sulla base sostanzialmente di due considerazioni: le società ricorrenti erano di proprietà dei fratelli e, nel corso delle trattative per il trasferimento dei terreni di loro Pt_1 proprietà e del fabbricato rurale ivi insistente, le parti avevano inteso procedere al trasferimento anche degli impianti fotovoltaici. A riprova di ciò, evidenziavano che a giugno del 2018 CP_4
socio amministratore e legale rappresentante della nonché socio
[...] Parte_4 della aveva consegnato a suo padre , che stava Parte_1 Persona_2 conducendo le trattative per suo conto, gli originali di due contratti denominati contratto di manutenzione e assistenza, che riguardavano proprio gli impianti fotovoltaici in contestazione;
in data 17/12/2018, dopo l'appianamento di alcune problematiche verificatesi in sede di stesura del rogito per l'esistenza di ipoteche sui beni da trasferire, era stato stipulato il contratto di compravendita a Notaio repertorio n. 10046 raccolta n. 5997, con cui egli aveva Per_3 acquistato l'azienda agricola unitamente al lastrico solare, senza limitazione di sorta.
Sottolineava che, infatti, al momento della stipulazione dell'atto pubblico, gli alienanti non avevano neppure fatto menzione dell'esistenza di un contratto di comodato gratuito in favore di terzi avente ad oggetto la copertura del fabbricato alienato;
solo successivamente gli resisi Pt_1 inadempienti alle comunicazioni nei confronti del GSE per la voltura del contratto di servizio, avevano chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di euro 20.000,00 per la cessione degli impianti e la voltura dei contratti con il GSE. Somma che egli si era rifiutato di corrispondere, ritenendo di aver acquistato la proprietà degli impianti unitamente al fabbricato su cui insistevano, il cui trasferimento era stato considerato al momento della fissazione del prezzo di compravendita.
Contestava, poi: a) l'esistenza di una situazione antecedente di possesso in capo alle società ricorrenti che potesse essere astrattamente ripristinata, evidenziando che con la domanda cautelare i ricorrenti intendevano, piuttosto, costituire ex novo un diritto, prima inesistente;
b) in ragione di ciò, la legittimazione ad agire delle ricorrenti, che non avevano dimostrato l'esistenza dei contratti di comodato d'uso della copertura del fabbricato, asseritamente siglati con gli, allora,
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proprietari c) l'opponibilità a sé di detti contratti, pure ove mai ne fosse stata provata Pt_1
l'esistenza, non essendo stati redatti per iscritto e non essendo stati debitamente trascritti nei registri immobiliari.
Sottolineava, ancora, che:
1. le pratiche amministrative avviate per la sostituzione della originaria copertura del fabbricato rurale in cemento armato con l'impianto fotovoltaico erano state avviate in forza del titolo di proprietà dell'immobile in capo ai germani e non certamente sulla base Pt_1 di un presunto comodato d'uso intercorso tra questi ultimi e gli odierni ricorrenti.
Considerato che
nella compagine sociale delle ricorrenti figuravano quali soci i fratelli riteneva che non Pt_1 fosse mai avvenuto alcun conferimento giuridico degli impianti alle società, avendo gli solo Pt_1 consentito loro informalmente l'utilizzo della copertura dello stabile con l'installazione del sistema fotovoltaico, finalizzato a servire l'attività agricola ivi espletata;
2. l'impianto fotovoltaico era connesso naturalmente e strumentalmente al fabbricato rurale, sicché, avendo acquistato la proprietà del lastrico solare, doveva ritenersi acquisita anche la proprietà dell'impianto fotovoltaico, quantomeno per intervenuta accessione ex art. 934 c.c.. Legittimamente, quindi, non era stato consentito l'accesso delle ricorrenti al fabbricato, non avendone esse alcun diritto.
III.1. La causa veniva istruita con l'audizione di cinque informatori (due di parte ricorrente e tre di parte resistente) e, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 21/09/2022 veniva trattenuta per la decisione.
Con ordinanza del 29/11/2022, la domanda possessoria veniva rigettata, ritenuto che la condotta assunta in concreto da CE e consentisse certamente di escludere CP_4 Persona_4 che lo spoglio posto in essere dal resistente, dopo la stipulazione del contratto di vendita, consistente nell'esercitare in via esclusiva il possesso sul fabbricato rurale, sulla sua copertura e quindi sugli impianti fotovoltaici ivi inglobati, potesse essere qualificato come clandestino o violento.
III.2. Il provvedimento in questione veniva reclamato dalle due società ricorrenti in data
10/12/2022 (procedimento RG n. 2003/2022).
L'impugnazione veniva rigettata, con ordinanza del 24/07/2023, ritenuta assorbente la mancata prova del comodato: il Collegio evidenziava che il detentore qualificato o autonomo, qual è il comodatario, che propone azione di spoglio non invoca a suo favore un semplice rapporto di fatto con il bene, bensì un titolo che lo legittima alla detenzione nel proprio interesse e ciò
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comporta che egli debba provare l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione e che il giudice a sua volta debba verificare la sussistenza, la validità ed efficacia del rapporto dedotto.
III.3. Il 19/09/2023, le società reclamanti chiedevano la prosecuzione del giudizio nelle forme del c.d. merito possessorio, insistendo nella domanda di reintegrazione nel possesso formulata sin dal ricorso depositato in data 14/12/2019.
Fissata l'udienza ex art. 703 comma 4 c.p.c., il depositava comparsa di costituzione in CP_2 data 28/12/2023, nella quale: * eccepiva il difetto della funzione recuperatoria dell'azione, mirando le ricorrenti alla costituzione di un diritto ex novo, e di legittimazione attiva delle ricorrenti, atteso che il contratto di comodato non risultava da nessun atto, essendo di contro provato per tabulas che le pratiche per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti fotovoltaici erano state intraprese dalle società proprietarie del fabbricato rurale sito in
FE, identificato in catasto terreni al foglio 78 particella 265 sub. 3 e sub. 4; * evidenziava che le società semplici erano un tutt'uno con i soci, data la mancanza di autonomia soggettiva e patrimoniale rispetto ai soci illimitatamente responsabili. Sicché al momento della stipulazione del contratto di compravendita i fratelli legali rappresentanti e soci delle società ricorrenti, ben Pt_1 avrebbero potuto dichiarare l'esistenza di contratti di comodato in favore delle stesse o riservare per sé il godimento dei lastrici e degli impianti fotovoltaici ivi insistenti. Poiché così non è stato, deve ritenersi inequivocabile la volontà delle parti di trasferire il fabbricato rurale per l'intero e senza limitazioni;
* sosteneva che la proprietà dell'impianto fotovoltaico potesse essere separata dalla proprietà dell'immobile solo in presenza di un diritto di superficie ovvero di un diritto reale sull'immobile giammai costituito a favore delle società ricorrenti né in occasione della installazione dell'impianto né in sede di vendita dell'azienda agricola;
sicché la vendita dei lastrici solari aveva determinato la contestuale cessione degli impianti fotovoltaici (strutture di sostegno e pannelli) ivi insistenti legati ai predetti lastrici da accessorietà funzionale. Inoltre, erano del tutto pretestuose le doglianze economiche lamentate da controparte, considerato che l'attività di manutenzione degli impianti era stata dismessa dagli ancora prima dell'alienazione Pt_1 dall'azienda agricola;
* sottolineavano che le volture catastali relative alla part. 265 sub. 3 e sub 4, prodotte dalle controparti con l'istanza di prosecuzione del merito possessorio, fossero del tutto irrilevanti, in quanto non consentivano di ricondurre quei terreni a quelli oggetto dei contratti di comodato (foglio 78 nelle part. 16, 17 e 22). Del pari ultronea ed irrilevante era la missiva del
GSE esibita da controparte, potendosi, invece, agevolmente evidenziarsi che era lui a pagare
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all'Enel gli importi dovuti in ragione della presenza degli impianti in contesa, come da fattura n.
923001626565; * da ultimo, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 25/01/2024, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda - perché oggetto del presente giudizio era l'accertamento dei presupposti del possesso rivendicato dalla e dalla e, conseguentemente, non era integrata alcuna Parte_4 Parte_1 ipotesi di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 – venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., come richiesta dalla difesa del . CP_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, con ordinanza del 23/09/2024, le parti venivano invitate a depositare note conclusive, con fissazione dell'udienza di discussione.
Così:
- i ricorrenti-attori hanno insistito nella richiesta di reintegrazione nel possesso, sostenendo che sia questo Giudice in sede di interdittiva che il Collegio in sede di reclamo avessero totalmente errato nel diniego della tutela possessoria, su cui insistevano, poiché: esse avevano realizzato gli impianti fotovoltaici ed avevano dimostrato il possesso del lastrico solare e degli impianti ivi insistenti dal 2010-2013, con la sopportazione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
gli impianti fotovoltaici non erano incorporati nella costruzione dell'edificio, ma solo ad essa appoggiati e per dimostrare ciò insisteva perché fosse disposta una ctu;
questo giudice avesse sostanzialmente confuso il giudizio possessorio con un giudizio di merito (v. note conclusive depositate il 22/11/2024);
- il resistente-convenuto aveva reiterato le difese assunte già nella fase cautelare, insistendo per il rigetto dell'avversa pretesa.
All'udienza di discussione del 05/12/2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. La domanda delle società ricorrenti-attrici va rigettata per le ragioni di seguito rappresentate.
IV.1. Preliminarmente si evidenzia che il giudizio possessorio si articola in due fasi: la prima propriamente sommario e la seconda, meramente eventuale, in cui a richiesta di una delle parti la tutela possessoria può essere approfondita in un processo a cognizione piena, sicché la prima fase, senza soluzione di continuità, prosegue nelle forme proprie del rito disciplinato dal secondo libro del codice di rito e si conclude con una sentenza;
oggetto del giudizio rimane, però, sempre
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e solo il possesso rivendicato dagli originari ricorrenti nei confronti dell'originario resistente (v.
Cassazione civile sez. II ordinanza del 04/08/2023 n.23860). Trattandosi di due fasi dello stesso processo, non è necessario acquisire il fascicolo d'ufficio della fase sommaria, che è ex se parte del fascicolo d'ufficio del c.d. merito possessorio.
In via conseguenziale, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di reintegrazione nel possesso per il mancato esperimento del giudizio di mediazione, reiterata dalla difesa del nelle note conclusionali, atteso che non viene in CP_2 considerazione alcuna delle ipotesi in cui essa è obbligatoria. L'art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28/2010, infatti, dispone che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa
o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”. Oggetto del presente giudizio – lo si ripete – è la reintegrazione nel presunto spoglio che le società ricorrenti-attrici hanno lamentato di aver subito da parte di . Controparte_2
IV.2. Venendo al merito della causa, si osserva che le società hanno agito in giudizio, Pt_1 asserendo di aver ricevuto in comodato gratuito dai fratelli l'utilizzo dei lastrici solari Pt_1 insistenti sul fabbricato rurale sito nel Comune di FE, identificato in catasto terreni al foglio 78 particella 265 sub. 3 e sub. 4, per la realizzazione e sfruttamento di impianti fotovoltaici, poi in effetti da loro realizzati nel 2013; hanno sostenuto che, dopo l'acquisto nel 2018 del terreno in questione e del fabbricato rurale ivi insistente, il avrebbe impedito loro CP_2
l'accesso al lastrico solare dell'immobile in questione e agli impianti ivi insistenti, assumendo una condotta che, a loro avviso, integrava gli estremi di uno spoglio. Ragione questa per la quale avevano spiegato domanda di reintegrazione nel possesso.
Ebbene, si ribadisce che difettano i presupposti per l'utile esperimento del procedimento di reintegrazione nel possesso.
Per evitare mistificazioni della realtà processuale, va precisato che la fase sommaria si è conclusa con il rigetto della domanda, essendo stati ritenuti insussistenti i presupposti previsti dall'art. 1168
c.c., che, come noto, consente la tutela possessoria al detentore qualificato solo nel caso in cui lo spoglio sia avvenuto in maniera violenta o clandestina;
non v'è stato alcun accertamento sulla
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titolarità degli impianti fotovoltaici o sulla validità dei contratti stipulati da chicchessia, ma dalla condotta assunta dai fratelli Aliani venditori e nel contempo soci delle società ricorrenti-attrici sono stati desunti elementi che consentivano di concludere che, pur ove configurabile uno spoglio, lo stesso era avvenuto in maniera palese e con l'assenso apparente dei soggetti proprietari del fabbricato rurale e del lastrico solare e nel contempo unici soci delle società semplici proprietarie degli impianti fotovoltaici;
assenso che era stato ricavato dalla circostanza, certa e non contestata, che i fratelli pur essendo a conoscenza dell'esistenza (secondo la loro Pt_1 prospettazione) di un contratto di comodato del lastrico solare a favore di alcuni delle società ricorrenti-attrici e della proprietà degli impianti da parte di queste, violando i canoni della buona fede contrattuale, non solo non avevano palesato ciò al contraente - che non poteva apprendere del comodato aliunde - ma gli avevano espressamente venduto il lastrico solare insistente sul fabbricato rurale identificato al foglio 78 part. 265 sub 3 e 4 in FE (v. pag. 17 e 26 contratto di compravendita) con ogni garanzia in caso di evizione, totale o parziale, dichiarando espressamente che “su quanto in oggetto non gravano formalità pregiudizievoli di sorta, ad eccezione dell'ipoteca citata in premessa, iscritta il 15/06/2010…” senza limitazioni e, avendogli altresì consegnato i contratti originali relativi agli impianti fotovoltaici, avevano palesato la volontà apparente di trasferire al nell'immediatezza quantomeno la disponibilità materiale CP_2 anche degli stessi. Non si comprende davvero per quale altra ragione gli avrebbero dovuto Pt_1 mai consegnare gli originali di detti contratti ad un soggetto estraneo, pur volendo conservare la disponibilità esclusiva di detti beni mobili. Tanto anche in ragione del fatto che, come risulta dalla
Relazione Generale della del 18/12/2012, allegata al ricorso del 14/12/2019, CP_6
l'impianto fotovoltaico funziona in parallelo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione e provvede a coprire parzialmente il fabbisogno energetico del fabbricato su cui è installato (v. pag. 4).
Non interessa a questo giudice se sia stata o meno trasferita correttamente la proprietà degli impianti fotovoltaici o se il contratto di compravendita sia o meno valido o altrimenti viziato da una qualsiasi causa di invalidità, perché quello che rileva in questo giudizio è che sono stati i fratelli ad immettere nella disponibilità materiale del lastrico solare e degli impianti il Pt_1
. CP_2
Quindi la richiesta fatta in questo giudizio di accesso al lastrico solare e agli impianti stessi, a prescindere da chi sia proprietario degli stessi, non può trovare accoglimento in sede possessoria
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perché, lo si ribadisce, se di spossessamento si è trattato, questo è stato fatto palesemente e con l'assenso di tutti i proprietari del lastrico solare e di tutti i soci della società odierne ricorrenti- attrici.
Detto ciò, si condivide quanto dedotto dal Collegio in sede di reclamo, nella ordinanza del
24/07/2023, con la precisazione che segue. Infatti, «in tema di tutela possessoria, l'esercizio dell'azione di reintegrazione contro l'autore dello spoglio è consentito dall'art. 1168 c.c., secondo comma, c.c. anche al "detentore qualificato", a colui, cioè, che esercita il potere di fatto sulla cosa altrui con l'intenzione di tenerla a propria disposizione in virtù di un diritto personale. Poiché la posizione "lato sensu" possessoria del detentore non ha un'estensione oggettiva pari a quella del possesso "stricto sensu", tale da prescindere dal vincolo obbligatorio che ne concreta e delimita il fondamento, il giudice del merito, a fronte delle contestazioni dell'intimato, ai fini del riconoscimento della tutela possessoria, deve procedere all'accertamento del rapporto obbligatorio e dalla verifica che
l'attività, contestata dal preteso autore dello spoglio, rientri nell'ambito della detenzione consentita da quel rapporto» (v. Cassazione civile sez. VI ordinanza del 25/09/2015 n.19114).
Le società Aliani non hanno fornito la prova della detenzione qualificata dei lastrici solari, perché
i contratti di comodato da esse prodotti, redatti entrambi il 31/05/2010, sono stati stipulati tra i fratelli persone fisiche: Pt_1
- nel primo i fratelli CE, e hanno concesso in comodato gratuito a CP_4 CP_3
la falda di copertura esposta ad est del fabbricato rurale sito in FE, CP_3 identificato in catasto al foglio 78 part. 16,17 e 22, al fine di realizzarvi un tetto fotovoltaico, consentendogli di realizzarvi un tetto fotovoltaico e consentendo altresì allo stesso di realizzarvi qualsivoglia manufatto, sia privatamente che con l'intervento di contributi regionali;
- nel secondo i fratelli CE, e hanno concesso in comodato gratuito CP_4 CP_3
a CE la falda di copertura esposta a ovest del fabbricato rurale sito in FE, identificato in catasto al foglio 78 part. 16,17 e 22, al fine di realizzarvi un tetto fotovoltaico, consentendogli di realizzarvi un tetto fotovoltaico e consentendo altresì allo stesso di realizzarvi qualsivoglia manufatto, sia privatamente che con l'intervento di contributi regionali.
Nelle poche righe delle suddette scritture private de quibus, a prescindere dal fatto che il fabbricato rurale ivi indicato sia esattamente quello acquistato dal (certamente i dati catastali non CP_2 corrispondono e spettava alle istanti dimostrarne l'identità. A proposito la ctu da loro richiesta e
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non ammessa non può supplire ad una deficienza difensiva, non essendo un mezzo di prova nella disponibilità delle parti ma uno strumento di valutazione delle prove a disposizione del giudice), le società non compaiono e non risulta documentato che esse abbiano stipulato con i Pt_1 comodatari indicati nei contratti da loro prodotti alcun subcontratto di comodato avente il medesimo oggetto.
V. Le spese processuali della presente fase di merito possessorio – liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dettati dal DM n. 147/2022, data la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti, in ragione del valore indeterminato della controversia (scaglione da euro 26.000,01-52.000,00), con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM n. 55/2014 - seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle ricorrenti- attrici.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
RIGETTA la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata dalle società
[...]
Parte_6
CONDANNA le società alla rifusione Parte_6 delle spese processuali in favore di , che si liquidano in complessivi euro Controparte_2
3.809,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Matera, 07/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
10 R.G. n. 2199/2019
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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