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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/10/2024, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 07/10/2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa EL TI IN, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 605/2021, pendente tra
C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Brolo Via Vittorio Emanuele n. 148, rappresentato e difeso da sé stesso,
- ricorrente intimante–
CONTRO
nata a [...] l'[...] C.F. e CP_1 C.F._2 Controparte_2 nato a [...] il [...] C.F. , entrambi residenti in [...], Fraz. C.F._3
Rocca, Via Italia n. 2, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariella Sciammetta;
- resistenti intimati –
Sono comparsi: l'avv. CONDIPODARO MARCHETTA ROSARIO per parte ricorrente e l'avv. Giusy Pascale in sostituzione dell'avv. SCIAMMETTA MARIA CATENA per parte resistente.
L'avv. Condipodaro rinuncia alla domanda di risoluzione contrattuale essendo stata sanata la morosità e si riporta integralmente al verbale precedente al fine di chiedere la condanna del conduttore al pagamento delle spese del presente giudizio, comprese quelle della fase di mediazione così come quantificate nelle note a trattazione scritta.
L'avv. Pascale si oppone alla richiesta di condanna alle spese perché la morosità è stata saldata subito dopo la notifica del ricorso e perché tra le parti era intervenuto accordo sulle spese legali sino a quel momento sostenute da parte ricorrente, come da messaggi depositati, in subordine chiede la compensazione delle spese.
Il Gop
Decide la causa pronunciando sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop EL TI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: inadempimento contratto di locazione e risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 10 Marzo 2021 l'Avv. , Parte_1 premettendo di aver concesso in locazione il proprio appartamento sito in Capri Leone, Fraz. Rocca,
Via Italia, 2, posto al piano terzo, in catasto al fg. 3, part. 283 sub 25, intimava ad in Parte_2 qualità di conduttrice, e a , in qualità di fideiussore della prima, sfratto per morosità Controparte_2 con contestuale citazione per la convalida dello stesso, per mancato pagamento dei canoni di locazione per l'importo di € 1.110,00.
A seguito di tale notifica, in data 17 marzo 2021, gli intimati regolarizzavano la propria posizione debitoria versando i canoni richiesti dal locatore. Quest'ultimo procedeva ugualmente all'iscrizione a ruolo della controversia in data 13 aprile 2021 per l'ottenimento delle spese legali, non corrisposte con i canoni già scaduti.
Disposto il mutamento di rito, con memoria integrativa del 18.10.2021 i resistenti si opponevano alle richieste dell'Avv. eccependo l'abuso del diritto da parte di quest'ultimo, atteso che i Parte_1 canoni di locazione erano stati integralmente corrisposti e che i conduttori versavano in condizioni economiche precarie dovute al fatto che solo il lavorava e che nel periodo in cui i Controparte_2 conduttori si erano resi morosi lo stesso non aveva percepito regolarmente gli stipendi. I resistenti rappresentavano inoltre che era già intervenuto un accordo tra le parti circa le spese legali.
Tale ultima ricostruzione veniva contestata dall'intimante il quale riferiva che erano intercorse solo trattative incompiute circa le spese legali ed insisteva nel pagamento delle stesse.
Dopo aver riscontrato l'esito negativo della procedura di mediazione per mancata adesione da parte dei resistenti, e fatta precisare la domanda nella quale il ricorrente insisteva, la causa veniva posta in decisione. Parte ricorrente ha precisato di rinunciare alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, poiché i conduttori hanno comunque pagato i canoni scaduti, fatte salve le spese legali relative alla notifica del procedimento speciale, oltre poi a quelle successive per l'introduzione del merito.
Il locatore, pertanto, insisteva nell'accertamento del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sui conduttori al fine di ottenere i danni conseguenti allo stesso, consistiti nell'aver dato causa al procedimento di sfratto.
La domanda del ricorrente è fondata e va accolta per quanto di ragione nei limiti che seguono.
È circostanza pacifica che i conduttori hanno corrisposto i canoni di locazione prima dell'udienza di convalida ma dopo la notifica della citazione. Pertanto, se può ritenersi sanata la morosità relativamente ai canoni scaduti, non viene meno l'inadempimento dei resistenti in ordine al ritardo nell'adempimento contrattualmente previsto.
Come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, in tali ipotesi, il mancato pagamento dei canoni secondo le scadenze previste nel contratto e l'esecuzione dei pagamenti solo dopo la notifica dell'intimazione, in violazione dei termini contrattualmente previsti, costituisce di per sé solo grave sintomo di inadempimento (cfr. Tribunale Roma sez. VI, 15/02/2018, n.3505). Del resto,
l'adempimento tardivo può valere a purgare la morosità ma non a cancellare l'inadempimento (cfr,
Cass. 10587/08).
A ciò si aggiunga che, in caso di locazioni ad uso abitativo, è lo stesso legislatore che all'art 5 della legge 392/1978 fissa in venti giorni dalla scadenza contrattualmente pattuita la gravità del ritardo nel versamento dei canoni che giustifica l'inadempimento del conduttore. Dunque, in tale ipotesi, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento è effettuata in via automatica dalla stessa norma, mediante la previsione di parametri oggettivi, e non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice. (cfr. Trib. Arezzo 16 luglio 2018, n.759; Corte cost. n. 79/2020).
Ciò posto il ricorrente ha rinunciato alla domanda volta alla dichiarazione di risoluzione del contratto per l'accertato e non contestato inadempimento all'obbligo del conduttore di pagare il canone secondo le scadenze previste, ne consegue che nessuna pronuncia sul punto dovrà operarsi da parte di questo giudice.
Il locatore, tuttavia, insiste affinchè venga accolta la domanda risarcitoria conseguente all'inesatto adempimento da quantificarsi nelle spese legali ed in quelle di mediazione sostenute per la mancata puntuale corresponsione dei canoni di locazione da parte dei resistenti. Essendo incontestato che il pagamento dei canoni sia avvenuto in ritardo e dunque contrariamente agli accordi contrattuali, deve dichiararsi l'inesatto adempimento all'obbligo del pagamento dei canoni da parte di e , nelle rispettive qualità. CP_1 Controparte_2
Va dunque riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento Parte_1 del danno conseguente al non corretto adempimento dei resistenti.
Il danno dedotto ed allegato dal attiene alle le spese legali relative all'azione Parte_1 giudiziaria intrapresa, attesa la legittimità delle richieste avanzate nella citazione notificata.
Giova sul punto ricordare, che i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 c.c., pertanto sono risarcibili i danni conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento ed il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisca la prova della sua effettiva esistenza (Cass. n. 8278/1999).
Non basta, tuttavia, dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi, per poter pretendere il risarcimento: è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo ( Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015).
Nel vigente ordinamento, infatti, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo, non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cassazione civile, sez. II, 12/06/2008, n.
15814).
Quanto sopra, porta a ritenere che nel caso di specie l'unico danno risarcibile deve essere limitato a quanto provato anche in termini di esborso sopportato.
Ora va rilevato come in sede stragiudiziale le parti avevano inizialmente avviato trattative per la determinazione delle spese e l'eventuale rateizzazione del pagamento, pertanto i resistenti erano consapevoli del fatto che il locatore aveva sopportato delle spese che in mancanza di accordo devono essere quantificate sulla base del DM 55/2014 smi, nei parametri minimi del valore dei canoni, attese le modalità dell'inesatto adempimento e per le fasi di studio ed introduttiva ( € 512,00 + € 59,19 per spese esenti) per un totale di € 568,19.
Quanto alle ulteriori spese del procedimento di mediazione, le stesse non possono essere liquidate, poiché il ricorrente non allega alcun pagamento attestante l'effettivo esborso della somma di denaro pagata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sui medesimi presupposti sopra enunciati minimi per la sola fase di trattazione sul rito lavoro ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, a definizione del procedimento R.g. 605/2021, così provvede:
Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara il non esatto Parte_1 adempimento dei resistenti nel pagamento dei canoni di locazione, con diritto del locatore al risarcimento del relativo danno;
condanna i resistenti e al pagamento dei danni relativi alle spese CP_1 Controparte_2 sostenute che si liquidano in € 568,19 (di cui € 59,19 per spese esenti) e alle spese legali del presente giudizio che si liquidano in € 284, 00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, il 07/10/2024
Il Giudice
EL TI IN
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 07/10/2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa EL TI IN, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 605/2021, pendente tra
C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Brolo Via Vittorio Emanuele n. 148, rappresentato e difeso da sé stesso,
- ricorrente intimante–
CONTRO
nata a [...] l'[...] C.F. e CP_1 C.F._2 Controparte_2 nato a [...] il [...] C.F. , entrambi residenti in [...], Fraz. C.F._3
Rocca, Via Italia n. 2, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariella Sciammetta;
- resistenti intimati –
Sono comparsi: l'avv. CONDIPODARO MARCHETTA ROSARIO per parte ricorrente e l'avv. Giusy Pascale in sostituzione dell'avv. SCIAMMETTA MARIA CATENA per parte resistente.
L'avv. Condipodaro rinuncia alla domanda di risoluzione contrattuale essendo stata sanata la morosità e si riporta integralmente al verbale precedente al fine di chiedere la condanna del conduttore al pagamento delle spese del presente giudizio, comprese quelle della fase di mediazione così come quantificate nelle note a trattazione scritta.
L'avv. Pascale si oppone alla richiesta di condanna alle spese perché la morosità è stata saldata subito dopo la notifica del ricorso e perché tra le parti era intervenuto accordo sulle spese legali sino a quel momento sostenute da parte ricorrente, come da messaggi depositati, in subordine chiede la compensazione delle spese.
Il Gop
Decide la causa pronunciando sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop EL TI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: inadempimento contratto di locazione e risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 10 Marzo 2021 l'Avv. , Parte_1 premettendo di aver concesso in locazione il proprio appartamento sito in Capri Leone, Fraz. Rocca,
Via Italia, 2, posto al piano terzo, in catasto al fg. 3, part. 283 sub 25, intimava ad in Parte_2 qualità di conduttrice, e a , in qualità di fideiussore della prima, sfratto per morosità Controparte_2 con contestuale citazione per la convalida dello stesso, per mancato pagamento dei canoni di locazione per l'importo di € 1.110,00.
A seguito di tale notifica, in data 17 marzo 2021, gli intimati regolarizzavano la propria posizione debitoria versando i canoni richiesti dal locatore. Quest'ultimo procedeva ugualmente all'iscrizione a ruolo della controversia in data 13 aprile 2021 per l'ottenimento delle spese legali, non corrisposte con i canoni già scaduti.
Disposto il mutamento di rito, con memoria integrativa del 18.10.2021 i resistenti si opponevano alle richieste dell'Avv. eccependo l'abuso del diritto da parte di quest'ultimo, atteso che i Parte_1 canoni di locazione erano stati integralmente corrisposti e che i conduttori versavano in condizioni economiche precarie dovute al fatto che solo il lavorava e che nel periodo in cui i Controparte_2 conduttori si erano resi morosi lo stesso non aveva percepito regolarmente gli stipendi. I resistenti rappresentavano inoltre che era già intervenuto un accordo tra le parti circa le spese legali.
Tale ultima ricostruzione veniva contestata dall'intimante il quale riferiva che erano intercorse solo trattative incompiute circa le spese legali ed insisteva nel pagamento delle stesse.
Dopo aver riscontrato l'esito negativo della procedura di mediazione per mancata adesione da parte dei resistenti, e fatta precisare la domanda nella quale il ricorrente insisteva, la causa veniva posta in decisione. Parte ricorrente ha precisato di rinunciare alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, poiché i conduttori hanno comunque pagato i canoni scaduti, fatte salve le spese legali relative alla notifica del procedimento speciale, oltre poi a quelle successive per l'introduzione del merito.
Il locatore, pertanto, insisteva nell'accertamento del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sui conduttori al fine di ottenere i danni conseguenti allo stesso, consistiti nell'aver dato causa al procedimento di sfratto.
La domanda del ricorrente è fondata e va accolta per quanto di ragione nei limiti che seguono.
È circostanza pacifica che i conduttori hanno corrisposto i canoni di locazione prima dell'udienza di convalida ma dopo la notifica della citazione. Pertanto, se può ritenersi sanata la morosità relativamente ai canoni scaduti, non viene meno l'inadempimento dei resistenti in ordine al ritardo nell'adempimento contrattualmente previsto.
Come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, in tali ipotesi, il mancato pagamento dei canoni secondo le scadenze previste nel contratto e l'esecuzione dei pagamenti solo dopo la notifica dell'intimazione, in violazione dei termini contrattualmente previsti, costituisce di per sé solo grave sintomo di inadempimento (cfr. Tribunale Roma sez. VI, 15/02/2018, n.3505). Del resto,
l'adempimento tardivo può valere a purgare la morosità ma non a cancellare l'inadempimento (cfr,
Cass. 10587/08).
A ciò si aggiunga che, in caso di locazioni ad uso abitativo, è lo stesso legislatore che all'art 5 della legge 392/1978 fissa in venti giorni dalla scadenza contrattualmente pattuita la gravità del ritardo nel versamento dei canoni che giustifica l'inadempimento del conduttore. Dunque, in tale ipotesi, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento è effettuata in via automatica dalla stessa norma, mediante la previsione di parametri oggettivi, e non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice. (cfr. Trib. Arezzo 16 luglio 2018, n.759; Corte cost. n. 79/2020).
Ciò posto il ricorrente ha rinunciato alla domanda volta alla dichiarazione di risoluzione del contratto per l'accertato e non contestato inadempimento all'obbligo del conduttore di pagare il canone secondo le scadenze previste, ne consegue che nessuna pronuncia sul punto dovrà operarsi da parte di questo giudice.
Il locatore, tuttavia, insiste affinchè venga accolta la domanda risarcitoria conseguente all'inesatto adempimento da quantificarsi nelle spese legali ed in quelle di mediazione sostenute per la mancata puntuale corresponsione dei canoni di locazione da parte dei resistenti. Essendo incontestato che il pagamento dei canoni sia avvenuto in ritardo e dunque contrariamente agli accordi contrattuali, deve dichiararsi l'inesatto adempimento all'obbligo del pagamento dei canoni da parte di e , nelle rispettive qualità. CP_1 Controparte_2
Va dunque riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento Parte_1 del danno conseguente al non corretto adempimento dei resistenti.
Il danno dedotto ed allegato dal attiene alle le spese legali relative all'azione Parte_1 giudiziaria intrapresa, attesa la legittimità delle richieste avanzate nella citazione notificata.
Giova sul punto ricordare, che i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 c.c., pertanto sono risarcibili i danni conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento ed il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisca la prova della sua effettiva esistenza (Cass. n. 8278/1999).
Non basta, tuttavia, dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi, per poter pretendere il risarcimento: è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo ( Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015).
Nel vigente ordinamento, infatti, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo, non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cassazione civile, sez. II, 12/06/2008, n.
15814).
Quanto sopra, porta a ritenere che nel caso di specie l'unico danno risarcibile deve essere limitato a quanto provato anche in termini di esborso sopportato.
Ora va rilevato come in sede stragiudiziale le parti avevano inizialmente avviato trattative per la determinazione delle spese e l'eventuale rateizzazione del pagamento, pertanto i resistenti erano consapevoli del fatto che il locatore aveva sopportato delle spese che in mancanza di accordo devono essere quantificate sulla base del DM 55/2014 smi, nei parametri minimi del valore dei canoni, attese le modalità dell'inesatto adempimento e per le fasi di studio ed introduttiva ( € 512,00 + € 59,19 per spese esenti) per un totale di € 568,19.
Quanto alle ulteriori spese del procedimento di mediazione, le stesse non possono essere liquidate, poiché il ricorrente non allega alcun pagamento attestante l'effettivo esborso della somma di denaro pagata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sui medesimi presupposti sopra enunciati minimi per la sola fase di trattazione sul rito lavoro ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, a definizione del procedimento R.g. 605/2021, così provvede:
Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara il non esatto Parte_1 adempimento dei resistenti nel pagamento dei canoni di locazione, con diritto del locatore al risarcimento del relativo danno;
condanna i resistenti e al pagamento dei danni relativi alle spese CP_1 Controparte_2 sostenute che si liquidano in € 568,19 (di cui € 59,19 per spese esenti) e alle spese legali del presente giudizio che si liquidano in € 284, 00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, il 07/10/2024
Il Giudice
EL TI IN