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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.306 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. in relazione ad appello avverso la sentenza n.198/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione collegiale il 10.3.2021 e pubblicata il 19.3.2021, e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianpaolo Salerno presso il cui studio in Policoro, al Largo Castello n.1, elettivamente domicilia;
APPELLANTE – ricorrente ex art.392 c.p.c.
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antinesca Petrigliano presso il cui studio in Policoro, alla Via Monginevro n.1, elettivamente domicilia;
APPELLATO – resistente ex art.392 c.p.c.
NONCHE'
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di POTENZA;
INTERVENTORE NECESSARIO
trattenuta in decisione il 21.1.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 17.1.2025 e 18.1.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza definitiva n.198/2021 pronunciata il 10.3.2021 e pubblicata il 19.3.2021 il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, adito con ricorso depositato il 9.3.2018 da
[...]
, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Nova Siri CP_1
il 2.8.1973 tra lo stesso e la sig.ra revocando Controparte_1 Parte_1 l'obbligo di corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore della resistente e compensando interamente tra le parti le spese processuali.
Con ricorso depositato in data 20.9.2021 la sig.ra proponeva appello Parte_1
avverso la suindicata sentenza limitatamente al capo della decisione contemplante il rigetto della domanda di riconoscimento, in favore della stessa appellante, dell'assegno divorzile. A supporto del gravame l'appellante deduceva l'errata valutazione delle prove, la violazione dell'art.115 c.p.c. e dell'art.1 L.n.76/2016 e l'errata valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in causa. Pertanto, la chiedeva alla Corte di Appello di Potenza Parte_1
che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse pronunciata la condanna di
[...]
al versamento, in favore dell'appellante, di un assegno divorzile pari a € 350,00 al CP_1
mese o alla diversa somma ritenuta equa o giusta, con decorrenza dal deposito della sentenza impugnata;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Emesso dal Presidente di Sezione il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio ed instaurato il contraddittorio con la parte appellata, con comparsa depositata in via telematica il 13.12.2021 si costituiva nel presente giudizio di impugnazione il sig.
[...]
il quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame e CP_1
concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata ovvero, in via subordinata, nel caso di eventuale accoglimento dell'impugnazione, per la compensazione della somma riconosciuta alla a titolo di assegno divorzile o ad altro titolo con la Parte_1 somma di € 4.486,88 dovuta dall'appellante allo stesso per effetto della Controparte_1
sentenza n.653/2019, emessa dal Tribunale di Matera a definizione di altro giudizio, e dell'ordinanza di assegnazione del pignoramento presso terzi n.990/2010 R.G.Esec. Tribunale di
Matera; il tutto con vittoria di spese di lite e con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Con sentenza n.451/2022 emessa il 16.6.2022 e depositata il 12.7.2022 la Corte di Appello di
Potenza, preso atto della mancata comparizione in udienza dell'appellato e rilevata la omessa notificazione dell'atto di impugnazione, dichiarava l'improcedibilità dell'appello senza pronunciarsi sulle spese di lite.
Avverso detta decisione la sig.ra proponeva ricorso per cassazione Parte_1
denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 350 co.2 e 3 c.p.c. in relazione alla valutazione della documentazione riguardante la notificazione, nei confronti di Controparte_1
dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
[...]
Con ordinanza n.6596 emessa il 9.1.2024 e pubblicata il 12.3.2024 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e, cassata la sentenza n.451/2022 emessa dalla Corte di Appello di Potenza il pag. 2 16.6.2022 e depositata il 12.7.2022, rinviava la causa alla medesima Corte territoriale in diversa composizione anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 10.6.2024 la sig.ra riassumeva, ai sensi Parte_1
dell'art.392 c.p.c., la causa dinanzi alla Corte di Appello di Potenza ribadendo i motivi di impugnazione che nell'originario ricorso depositato in data 20.9.2021 aveva già articolato avverso la sentenza definitiva n.198/2021 pronunciata dal Tribunale di Matera il 10.3.2021 e pubblicata il
19.3.2021 ed insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
Emesso dal Presidente di Sezione il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio ed instaurato il contraddittorio con la parte appellata, con comparsa depositata in via telematica il 13.9.2024 si costituiva nel presente giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. il sig.
il quale contestava nuovamente la fondatezza dei motivi articolati da Controparte_1
a sostegno dell'appello proposto avverso la sentenza definitiva n.198/2021 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Matera il 10.3.2021 e concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con ordinanza assunta in data 8.10.2024 la Corte, rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, disponeva la trasmissione degli atti all'interventore necessario per le valutazioni di sua competenza, rinviando per la discussione all'udienza del 21.1.2025.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 2.1.2025 l'udienza di discussione fissata per il 21.1.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 17.1.2025 ed il 18.1.2025, con provvedimento emesso il 21.1.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Preme, innanzitutto, delimitare il thema decidendum in considerazione della pronuncia, da parte della Corte di Cassazione, dell'ordinanza n.6596 emessa il 9.1.2024 e pubblicata il 12.3.2024, con la quale la sentenza n.451/2022 emessa dalla Corte di Appello di Potenza il 16.6.2022 e depositata il 12.7.2022 è stata cassata e gli atti sono stati rimessi alla Corte territoriale medesima per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello.
E' opportuno a tal fine rimarcare, in punto di diritto, che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di rito o di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente pag. 3 procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass.civ.sez.I, 28 gennaio 2005 n.1824; Cass.civ. sez.I, 23 settembre 2002
n.13833; Cass. 11 gennaio 2002 n.317; Cass. 10 maggio 2001 n.6502; Cass. 18 giugno 1994
n.5901). Ne consegue che nel giudizio di rinvio, reso necessario dalla cassazione della sentenza di appello, le parti non possano prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di secondo grado, restando irrilevante che la controparte non ne abbia rilevato l'inammissibilità. Che nel giudizio di rinvio si riproponga lo stesso oggetto della precedente fase di merito è confermato dalla disposizione in base alla quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quella fase (art.394 co.2 c.p.c.). Il divieto di proporre domande nuove, analogamente a quello sancito dall'art.345 c.p.c. per il giudizio di appello, di cui l'art.394 co.3 c.p.c. costituisce a ben vedere applicazione, risponde a un principio di ordine pubblico, che induce, indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio, alla rilevazione di ufficio della inammissibilità della domanda nuova (Cass.civ. 18 novembre 1972 n.3425; Cass.civ.sez.I 19 gennaio 1999 n.465). Tali principi sono stati costantemente sostenuti dalla Corte di Cassazione che anche in più recenti pronunce ha affermato che la riassunzione della causa - a seguito di cassazione con rinvio della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. In tale ottica, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass.civ.sez.lav., 15 dicembre 2008 n.29320;
Cass. civ.sez. I, 21 febbraio 2007 n.4096; Cass.civ.sez.I, 14 giugno 2006 n.13719).
***
Nel merito, vale rilevare che la sig.ra ha impugnato la sentenza n.198/2021, Parte_1
emessa dal Tribunale di Matera il 10.3.2021 e pubblicata il 19.3.2021, limitatamente al capo della decisione contemplante il rigetto della domanda di riconoscimento, in favore della stessa appellante, dell'assegno divorzile.
In particolare, l'appellante ha censurato il convincimento del primo giudice in merito alla sussistenza di una convivenza more uxorio tra la stessa e tale Parte_1 Per_1
, non meglio identificato, convincimento fondato, ad avviso dell'appellante, su una errata
[...]
pag. 4 valutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado con conseguente violazione dell'art.115 c.p.c. e dell'art.1 L.n.76/2016.
In secondo luogo, la sig.ra ha lamentato che il Tribunale di Matera, sempre Parte_1
al fine di negare alla donna il diritto all'assegno divorzile, abbia preso in considerazione emergenze probatorie non rilevanti e, per converso, abbia mancato di valorizzare le circostanze desumibili dall'incarto processuale dalle quali è possibile ricostruire il reddito netto percepito ogni mese dall' e riscontrare come l'appellato versi in condizioni economico- Controparte_1
patrimoniali tali da giustificare il suo contributo alla ex moglie.
*
1.0 Quanto al primo motivo di impugnazione, la Corte ritiene che esso sia fondato.
Il Tribunale di Matera, rifacendosi all'indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio, ha negato alla il Parte_1
riconoscimento ad ottenere dall' l'assegno divorzile sul rilievo che la Controparte_1
donna avesse allacciato un rapporto di convivenza con tale . Persona_1
A tale conclusione il primo giudice è pervenuto valorizzando:
1) la circostanza che in giudizio, all'udienza del 25.9.2018, la sig.ra abbia Parte_1
ammesso l'esistenza di un rapporto di amicizia con il sig. ed abbia altresì Persona_1
dichiarato di abitare in AN Jonico alla Via Piemonte n.2, indirizzo questo che non corrisponde a quello in Policoro dove negli atti difensivi è precisato che la donna abiti;
2) la circostanza che proprio al predetto indirizzo in AN Jonico, alla Via Piemonte n.2, gli atti giudiziari siano stati notificati alla come comprovato dall'avviso di Parte_1
ricevimento in data 21.7.2014 che documenta la consegna di un atto giudiziario al predetto indirizzo nelle mani della donna, che ha apposto la propria sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento;
3) le deposizioni testimoniali rese da e Testimone_1 Testimone_2 CP_2
rispettivamente sorelle e fratello di deposizioni che, seppure
[...] Parte_1
ritenute reticenti (al punto da indurre il Tribunale di Matera a trasmettere gli atti al P.M. per la verifica dell'ipotesi di reato di falsa testimonianza), offrono, ad avviso del primo giudice, elementi di conferma del rapporto di convivenza della con il sig. . Parte_1 Persona_1
1.1 Giova premettere, in punto di diritto, che per la consolidata giurisprudenza di legittimità il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della pag. 5 prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno (cfr. Cass.Sez. 1, Ordinanza n.34728 del
12/12/2023; Cass.Sez.Un., Sentenza n. 32198 del 05/11/2021).
L'accertamento dell'instaurazione, da parte dell'ex coniuge, di una convivenza "more uxorio" deve avvenire in modo rigoroso ad opera del giudice, il quale deve tenere conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.14151 del 04/05/2022).
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, all'art. 1, comma 36, definisce conviventi di fatto "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile", ponendo così l'accento sull'esistenza di un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale, che pare essere l'unico requisito essenziale perché si possa configurare una convivenza di fatto. Sembra, dunque, che il legislatore abbia in tal modo inteso mantenere fermo il tratto di atipicità e polimorfia che connota la convivenza more uxorio, la quale conserva il carattere del fatto giuridico in cui si evidenziano la presenza di stabili legami affettivi di coppia e l'assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, omettendo deliberatamente di avventurarsi in un tentativo di ricondurre la nozione ad elementi individuatori oggettivizzati, ivi compresa la coabitazione, troppo puntuali. Pertanto, non vi è spazio per ritenere che il vocabolo "convivenza", impiegato dal legislatore, stia già di per sé ad inglobare il requisito della coabitazione, giacché se così fosse l'obbligo di coabitazione sancito per le unioni di coppia, ed ancor prima per il matrimonio, non si spiegherebbe.
In più pronunce la Corte di Cassazione ha ribadito che la convivenza more uxorio va intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si sono spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, senza che la coabitazione possa assumere il rilievo di un requisito indispensabile all'integrazione del fatto giuridico (v. Cass. 13 aprile 2018, n. 9178; nella stessa prospettiva v. Cass. 21 marzo 2013, n. 7128, che ha accordato il risarcimento del danno da macrolesione del convivente more uxorio pur in assenza di coabitazione;
v. Cass. 7 luglio 2010, n. 16018). Anche la CEDU ha affermato di non ravvisare "alcun fondamento per tracciare la distinzione... tra i ricorrenti che convivono e coloro che - per motivi professionali e sociali - non lo fanno... poiché... il fatto di non convivere non priva le coppie interessate della stabilità che le riconduce nell'ambito della vita familiare ai sensi
pag. 6 dell'art. 8" (Corte Edu, grande chambre, 7 novembre 2013, e altri c. Grecia, p. 73). Persona_2
Ciò non vuol dire che la coabitazione non abbia rilievo, ma che sia soltanto un elemento indiziario ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario da valutarsi in ogni caso non atomisticamente, ma nel contesto e unitamente alle circostanze in cui si inserisce. Di riflesso, l'assenza della coabitazione non è di per sé decisiva per negare la sussistenza di un rapporto di convivenza.
Una volta rimarcato che la convivenza more uxorio mantiene il carattere del fatto giuridico, che come tale sorge non da un atto ma da volontari comportamenti, sicché la sua sussistenza può essere affermata solo attraverso l'osservazione empirica del caso concreto, e una volta chiarito che i tratti caratterizzanti sono costituiti dall'affectio e dall'assunzione di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, diviene agevole osservare che tali tratti caratterizzanti si collocano nel foro interno dei conviventi, di tal chè non sono suscettibili di prova diretta, bensì solo attraverso lo scrutinio di elementi fattuali che consentano di ritenere integrato il fatto giuridico.
Orbene, quando l'istruttoria non offra o non possa offrire, come nel caso in esame, la prova diretta del fatto controverso da provare, ma solo indizi o fatti secondari utilizzabili attraverso l'impiego del ragionamento presuntivo per risalire al fatto da provare, il giudice di merito è libero, nei limiti del rispetto dell'obbligo motivazionale, di individuare quali indizi, conosciuti nei modi ammessi dalla legge processuale, debba valorizzare. Tuttavia, una volta che abbia compiuto tale operazione, individuando analiticamente gli indizi potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dall'art. 2729 co.1 c.c., il giudice non può fermarsi ad una simile atomistica valutazione, ma
è tenuto - perché è la stessa norma che lo richiede - a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio.
Difatti, se la gravità attiene all'attitudine del singolo indizio a concorrere alla dimostrazione del fatto da provare, in termini di ragionevole certezza probabilistica (v. Cass. 22 marzo 2001, n. 4168; Cass.
21 marzo 2022, n. 9054), e la precisione attiene al grado di determinatezza del fatto nella sua realtà storica (v. Cass. 22 marzo 2001, n. 4168; Cass. 7 giugno 2019, n. 15454), la concordanza richiede che il giudice valuti complessivamente e non atomisticamente la convergenza degli indizi alla dimostrazione del fatto da provare, eventualmente corroborata da ulteriori argomenti di prova.
Insomma, individuati i singoli tasselli, occorre rivolgere lo sguardo all'insieme di essi per stabilire se consentano la ricostruzione del mosaico. Dopodiché, resta fermo che, se compiuto,
l'apprezzamento del giudice del merito - circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione - è incensurabile rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'attuale formulazione dell'art.
pag. 7 360 co.1 c.p.c. (cfr. Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234).
1.2 Tanto precisato in punto di diritto, la valutazione degli elementi istruttori da parte del Tribunale di Matera è stata, nel caso di specie, errata e superficiale.
Invero, il giudice di prime cure ha messo in risalto che in giudizio, all'udienza del 25.9.2018, la sig.ra abbia ammesso l'esistenza di un rapporto di amicizia con il sig. Parte_1
, ma ciò non è sufficiente per qualificare il rapporto medesimo in termini di Persona_1
convivenza more uxorio. Di ciò si è reso conto lo stesso Tribunale di Matera, il quale ha preteso di valorizzare, in chiave di “ammissione”, da parte della della condizione di Parte_1
convivenza, l'ulteriore circostanza che la donna abbia dichiarato di abitare in AN Jonico alla
Via Piemonte n.2, indirizzo questo non corrispondente a quello in Policoro, alla Via Monte Bianco
n.22, dove negli atti difensivi è precisato che la donna abiti.
Sennonché l'esposta circostanza, in difetto di ulteriori più pregnanti elementi di valutazione, ha una valenza indiziaria neutra sia perché dalla stessa motivazione della sentenza impugnata non emerge quale possa essere il collegamento tra l'esistenza di un rapporto di amicizia della Parte_1
con il sig. (di cui non è indicata la residenza anagrafica) e la scelta della
[...] Persona_1
donna di trasferire la propria abitazione in AN Jonico, sia perché neppure v'è riscontro certo che il sig. coabiti con la nell'immobile in AN Jonico Persona_1 Parte_1
alla Via Piemonte n.
2. In altre parole, quand'anche dalle dichiarazioni rese in giudizio dalla e dal rilievo che proprio al predetto indirizzo in AN Jonico gli atti Parte_1
giudiziari siano stati notificati all'appellante possa trarsi la prova certa che la donna abbia trasferito la propria abitazione da Policoro a AN Jonico, tanto non vale comunque ad inferire che detto trasferimento sia stato dettato dall'instaurazione di una relazione di convivenza della Parte_1
con il sig. , né che quest'ultimo abbia trasferito anche lui la propria
[...] Persona_1
abitazione in AN Jonico nello stesso immobile in Via Piemonte n.2 impegnato dalla
. Parte_1
Quanto alla valenza probatoria che il primo giudice ha preteso di attribuire alle deposizioni testimoniali rese da e appare Testimone_1 Controparte_2 Testimone_2
innanzitutto contraddittorio, dapprima, connotare come parzialmente “reticenti” e, comunque,
“condizionate” dal legame di parentela dei testimoni con la le dichiarazioni Parte_1
degli stessi testimoni e, poi, pretendere di ricavare dai contenuti delle deposizioni medesime gli elementi di conferma in ordine al rapporto di convivenza instaurato dalla Parte_1
con il sig. . A ben vedere, infatti, la circostanza che le dichiarazioni testimoniali Persona_1
siano riconosciute “reticenti” e “condizionate” (al punto da determinare lo stesso giudice a trasmettere gli atti al P.M. per la verifica dell'ipotesi di reato di falsa testimonianza) induce ad pag. 8 escludere l'attendibilità delle dichiarazioni medesime, con la conseguenza che ad esse non possa assegnarsi nessuna efficacia probatoria, neppure indiziaria.
Ad ogni modo, le deposizioni dei testimoni che il Tribunale di Matera ha inteso valorizzare in chiave di riscontro della convivenza della con il sig. si Parte_1 Persona_1
rivelano del tutto inconsistenti.
La testimone ha riferito esclusivamente di avere visto una sera la sorella Testimone_1
mentre ballava con un uomo, senza precisarne il nome e chiarire la natura del rapporto tra i Pt_1 due, e di avere “sentito dire dai figli di che lei convivrebbe con una persona”, senza però Pt_1
che la stessa testimone abbia mai visto detta persona o constatato in via diretta detta circostanza.
È evidente che tale dichiarazione non abbia nessuna valenza probatoria. Non si trae da essa la identità dell'uomo che ballava “una sera” con sicché non vi è riscontro Parte_1
alcuno che si trattasse del sig. . Parimenti ignota è rimasta la identità della Persona_1
“persona” che, secondo quanto rivelato alla testimone dai figli della Parte_1
convivrebbe con quest'ultima. E, in ogni caso, la dichiarazione resa sul punto da Testimone_1
si qualifica come testimonianza “de relato”, la cui rilevanza si presenta attenuata, perché
[...]
indiretta, e può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice esclusivamente nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità, elementi che nel caso di specie non sono stati individuati ed esplicitati dal giudice di prime cure.
Il testimone ha dichiarato di non sapere se la sorella convivesse Controparte_2 Pt_1
con il sig. , precisando di essere a conoscenza soltanto che la sorella abitasse a Persona_1
AN (non anche l'indirizzo esatto) e di avere appreso da altri che la stessa avesse Pt_1
lasciato il marito. Si tratta di deposizione del tutto priva di rilevanza ai fini che in questa sede interessano.
Il Tribunale di Matera ha ritenuto “poco credibile” che il fratello Controparte_2
dell'appellante, abbia saputo da altri – e non direttamente dalla sorella – della separazione di quest'ultima dal marito. Tuttavia, il primo giudice non ha spiegato le ragioni per le quali da siffatta deposizione “non credibile” possano desumersi indizi nel senso della sussistenza di un rapporto di convivenza della con il sig. . Né può condividersi l'assunto Parte_1 Persona_1
del primo giudice secondo cui, in sede di valutazione della testimonianza di Controparte_2
la “mancata negazione” della convivenza della sorella con altra persona vale a confermare la esistenza della convivenza stessa. Si tratta all'evidenza di un ragionamento errato in quanto il testimone ha espressamente dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza in discorso e, quindi, di non avere elementi di giudizio né per affermare, né per negare la convivenza della sorella con altra persona. Pertanto, risulta in radice improponibile l'equazione logica che il primo giudice pag. 9 ha inteso operare tra mancata negazione del fatto e conferma del fatto stesso.
La testimone ha riferito di non sapere nulla in ordine alla convivenza della Testimone_2
sorella con il sig. , aggiungendo di avere appreso da altri (“per sentito Pt_1 Persona_1
dire”) che la sorella abita nella casa di un cugino del marito della stessa testimone. È Pt_1
opportuno rimarcare che nel capitolo di prova testimoniale la casa del cugino del marito della
è identificata nell'appartamento in AN Jonico alla Via Piemonte n.2, ma Testimone_2
la testimone nel corso della deposizione non ha precisato di sapere anche che la casa del cugino del proprio marito insista proprio in quella via di quel centro abitato, giustificando la propria risposta con l'affermazione di non essere mai andata a casa della sorella Pt_1
Non è dato comprendere sulla base di quale articolato e coerente percorso logico il giudice di prime cure sia pervenuto a formulare la conclusione che la indicata testimonianza di Testimone_2
valga a confermare indirettamente la sussistenza del rapporto di convivenza della sorella Pt_1
con il sig. . Ed invero, la testimone ha chiaramente ed inequivocabilmente riferito Persona_1
di non sapere nulla del rapporto tra i due e di non frequentare neppure la sorella. Quanto alla casa in
AN Jonico abitata dalla sorella la testimone non ha riferito circostanze di cui ha Pt_1
acquisito conoscenza diretta, ma si è limitata a richiamare quello che ha appreso da terze persone
(“per sentito dire”), sicchè ancora una volta si è di fronte ad una dichiarazione qualificabile come testimonianza “de relato”, la cui rilevanza si presenta attenuata, perché indiretta, e può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice esclusivamente nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità, elementi che nel caso di specie non sono stati individuati ed esplicitati dal giudice di prime cure.
Orbene, è stato già messo in risalto, da un lato, che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la coabitazione rileva esclusivamente come elemento indiziario ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario da valutarsi in ogni caso non atomisticamente, ma nel contesto e unitamente alle circostanze in cui si inserisce, e, dall'altro, che l'assenza della coabitazione non è di per sé decisiva per negare la sussistenza di un rapporto di convivenza.
Nel caso di specie, non solo non sono configurabili indizi gravi, precisi e concordanti a supporto della coabitazione della con il sig. nell'appartamento in Parte_1 Persona_1
AN Jonico alla Via Piemonte n.2, ma, ove pure in ipotesi si pretendesse di estrarre dalle esposte modeste risultanze processuali gli elementi sufficienti a supportare la circostanza della coabitazione, sarebbe comunque agevole osservare che la coabitazione, di per sé sola considerata, non varrebbe ad esaurire il quadro indiziario necessario a riscontro della sussistenza del rapporto di convivenza more uxorio tra la ed il sig. . Parte_1 Persona_1
pag. 10 Come già illustrato in punto di diritto, la convivenza more uxorio va intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si sono spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, senza che la coabitazione possa assumere il rilievo di un requisito indispensabile all'integrazione del fatto giuridico. In tale ottica, la coabitazione rappresenta soltanto un elemento indiziario ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario da valutarsi in ogni caso nel contesto e unitamente alle circostanze in cui si inserisce. Ne consegue che senza la considerazione e la valutazione di siffatte circostanze in cui essa si inserisce la coabitazione non costituisca riscontro sufficiente dell'affectio e dell'assunzione di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale tra la ed il sig. , vale a dire dei tratti caratterizzanti della Parte_1 Persona_1
convivenza more uxorio.
E tale conclusione acquista ancora maggiore pregnanza ove si consideri che – come ritenuto dalla
Corte - nella fattispecie in esame difetti addirittura la prova certa che la ed il Parte_1
sig. coabitino nell'appartamento in AN Jonico alla Via Piemonte n.2. Persona_1
In forza delle esposte argomentazioni il primo motivo di impugnazione va riconosciuto fondato.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante ha denunciato l'errata valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in causa. In particolare, la sig.ra ha lamentato che il Tribunale di Matera, sempre al fine di negare alla donna Parte_1
il diritto all'assegno divorzile, abbia preso in considerazione emergenze probatorie non rilevanti e, per converso, abbia mancato di valorizzare le circostanze desumibili dall'incarto processuale dalle quali è possibile ricostruire il reddito netto percepito ogni mese dall' e Controparte_1
riscontrare come l'appellato versi in condizioni economico-patrimoniali tali da giustificare il suo contributo alla ex moglie.
2.1 Il Tribunale di Matera ha fondato la decisione di rigettare la domanda di Parte_1
di riconoscimento di assegno divorzile sulle seguenti circostanze:
a) che la sig.ra è ancora in età lavorativa ed è idonea al lavoro, non avendo Parte_1
provato una “totale incapacità” e risultando generica e priva di significato l'espressione che la donna è “appesantita e con disfunzioni inabilitanti”;
b) che il sig. fruisce di una pensione pari ad € 800,00 circa al mese, Controparte_1
somma che è ai limiti della sussistenza e non configura un reddito che giustifichi l'erogazione di un contributo all'ex coniuge;
c) che la sig.ra è stabilmente convivente con altra persona;
Parte_1
d) che ha avuto lunga durata il periodo di separazione di fatto e poi legale tra i coniugi, sicchè deve pag. 11 considerarsi ridotta al minimo la durata effettiva del matrimonio.
2.2 Nell'atto di impugnazione è stato sostenuto, da un lato, che le circostanze valorizzate dal giudice di prime cure non assumano rilevanza in chiave di accertamento del diritto all'assegno divorzile e, dall'altro, che siano state trascurate del tutto le seguenti circostanze emergenti dall'incarto processuale:
1) che il matrimonio tra i sigg. e è stato contratto Controparte_1 Parte_1
nel 1973 “quando la IG.ra aveva appena 17 anni (lui soli 29 anni) costringendola Parte_1
ad abbandonare ogni possibile aspirazione lavorativa andando a ledere le possibilità di pensare a cosa poter fare della sua vita ancora prima che iniziasse” (v. pag.6 dell'atto di appello);
2) che la sig.ra “ha dovuto crescere le figlie da sola poiché il IG. Parte_1 CP_1
lavorava al nord;
è palese come la IG.ra abbia costituito il fulcro della Parte_1
famiglia in assenza del IG. che in ogni caso ha inviato sporadicamente e in modo CP_1 disordinato somme di denaro” (v. pag.6 dell'atto di appello);
3) che la sig.ra “ha un reddito nullo (cfr. documentazione agenzia delle Parte_1
entrate allegata al fascicolo di primo grado), che le proprie potenzialità reddituali future sono nulle e che ha già 65 anni per imparare un lavoro o solo per trovarne uno;
la stessa, inoltre, nelle condizioni fisiche in cui versa, appesantita e con disfunzioni inabilitanti, non riesce materialmente
a trovare un lavoro con il quale possa sostenersi in maniera definitiva” (v. pag.7 dell'atto di appello);
4) che le prove raccolte in primo grado valgono a riscontrare che l Controparte_1
“abbia ricevuto, per pensioni, nell'anno 2019 la somma netta annuale di € 12.764,60 da parte dell e la somma annuale di € 538,32 (€ 44,86 x 12) dalla pensione tedesca, per un totale di € CP_3
13.302,92 pari ad € 1.108,58 mensili e non ad € 864,81 come è riuscito credere il ricorrente” Pt_2
(v. pag.7 dell'atto di appello).
2.3 In punto di diritto, merita sottolineare che l'assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dall'art.10 L.n. 74/1987, modificativo dell'art.5 legge n.898/70, ha carattere esclusivamente assistenziale, in quanto la sua attribuzione trova presupposto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a consentirgli l'indipendenza o autosufficienza economica, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando, invece,
l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali debbono essere tendenzialmente ripristinate al fine di ristabilire un certo equilibrio. Il tenore di vita a cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di divorzio è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi - ossia pag. 12 dell'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali al momento del divorzio - e non già quello tollerato, o subito, od anche concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui (cfr. Cass. civ.sez.I 16 maggio 2005 n.10210; Cass.civ. sez.un. 29 novembre 1990 n.11490;
Cass.civ.sez.un.29 novembre 1990 n.11492).
Inoltre, la misura concreta dell'assegno deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo alla pronuncia del divorzio. Peraltro, il giudice non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti, e dovrà valutarne in ogni caso l'influenza sulla misura dell'assegno stesso, che potrà anche essere escluso sulla base dell'incidenza negativa di uno o più di essi (cfr. Cass. civ.sez.un.29 novembre 1990 n.11490; Cass.civ. sez.un. 29 novembre 1990 n.11492).
Tuttavia, la determinazione della misura concreta dell'assegno divorzile è questione da approcciare soltanto dopo che sia stata accertata la sussistenza del diritto alla percezione dell'assegno divorzile medesimo, di tal ché la valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi va operata esclusivamente nella fase del quantum debeatur. La giurisprudenza ha precisato, infatti, che il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'“an debeatur”, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente;
una seconda fase, riguardante il “quantum debeatur”, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso (cfr. Cass.civ.sez.I, sentenza 10.5.2017
n.11504).
Orbene, con riguardo alla fase dell'“an debeatur”, il giudice deve verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente l'assegno divorzile soddisfi le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad pag. 13 un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipen-denza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
2.4 Quanto osservato in diritto vale a significare che per contrastare efficacemente le argomentazioni spese nella sentenza impugnata dal Tribunale di Matera per respingere la domanda di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile la sig.ra avrebbe dovuto Parte_1
nell'atto di appello allegare la sussistenza delle circostanze idonee a soddisfare le condizioni di legge per il riconoscimento del predetto diritto ed individuare analiticamente le risultanze processuali in primo grado che la Corte avrebbe dovuto valorizzare a fini di riscontro probatorio della sussistenza delle menzionate condizioni di legge.
Sennonchè l'appellante non ha assolto a siffatto onere di allegazione e di prova, così in concreto risultando inadempiente anche all'onere di specificazione del motivo di impugnazione. Giova, infatti, rimarcare che nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più comportare, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di articolare specifici motivi di impugnazione, da correlare a ben individuati capi della motivazione della sentenza impugnata, e di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame così formulati. Invero, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
pag. 14 A ben vedere, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Tanto vale a significare che l'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto con il semplice richiamo alle difese svolte in primo grado, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa (cfr. Cass.civ.sez. I, 23 maggio 2006 n. 12140).
Ebbene, alla luce degli illustrati approdi giurisprudenziali, le difese articolate nell'atto di appello dalla appaiono sterili e poco significative, se non addirittura contraddittorie Parte_1
e, comunque, sprovviste di riscontro probatorio.
Così, ad esempio, l'assunto che la per il solo fatto che abbia contratto Parte_1
matrimonio all'età di 17 anni sia stata costretta “ad abbandonare ogni possibile aspirazione lavorativa andando a ledere le possibilità di pensare a cosa poter fare della sua vita ancora prima che iniziasse” (v. pag.6 dell'atto di appello) è privo di valido supporto probatorio, giacchè non è stato indicato nell'atto di impugnazione nessun elemento di giudizio raccolto in primo grado che consenta di ritenere riscontrato, da un lato, che la all'epoca del matrimonio Parte_1
fosse impegnata in un ciclo di studi funzionale al successivo esercizio di un'attività lavorativa o di una professione e avesse già programmato una possibile destinazione occupazionale e, dall'altro, che per effetto del matrimonio sia stata frustrata ogni ambizione lavorativa oppure sia stata indotta dal marito o da altri ad abbandonare gli originari progetti di lavoro. Pertanto, non è acquisito nessun elemento che induca a dubitare che la donna per sua scelta si sia determinata al matrimonio in giovane età ed abbia rinunciato volontariamente a coltivare aspirazioni lavorative. In ogni caso, si tratta di argomento del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento delle condizioni di legge per il riconoscimento – in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio – dell'assegno divorzile, sicchè la mancata considerazione di detto argomento da parte del giudice di prime cure non vale a mettere in crisi il nucleo essenziale della decisione impugnata.
Neppure rileva ai suddetti fini la considerazione che la sig.ra “ha dovuto Parte_1
crescere le figlie da sola poiché il IG. lavorava al nord;
è palese come la IG.ra CP_1
abbia costituito il fulcro della famiglia in assenza del IG. che in Parte_1 CP_1 ogni caso ha inviato sporadicamente e in modo disordinato somme di denaro” (v. pag.6 dell'atto di appello). Infatti, a prescindere dal rilievo che, acquisita pacificamente la circostanza che la sig.ra non ha svolto attività lavorativa, né ha mai avuto altre fonti di reddito o Parte_1
pag. 15 sussidi economici da parte dei fratelli, appare plausibile inferire che la cura in via continuativa prestata dalla alle figlie durante la loro crescita sia stata possibile esclusivamente Parte_1
grazie alle somme di denaro fatte pervenire dall che era l'unico Controparte_1
componente del nucleo familiare percettore di reddito da lavoro dipendente, è stato già messo in risalto che la considerazione del contributo personale ed economico dato da ciascuno degli ex coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune assume pregnanza nella fase del quantum debeatur, vale a dire in sede di determinazione della misura concreta dell'assegno divorzile, non già nella precedente fase dell'an debeatur, cioè di accertamento della sussistenza del diritto alla percezione dell'assegno divorzile medesimo. Pertanto, anche la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, del contributo personale reso dalla alla conduzione familiare non vale a mettere in crisi il nucleo Parte_1
essenziale della decisione impugnata.
Non risponde al vero che il Tribunale di Matera abbia trascurato di valutare le effettive potenzialità reddituali della e l'ostacolo al reperimento di una occasione di lavoro Parte_1
rappresentato dalle condizioni fisiche in cui la donna versa “appesantita e con disfunzioni inabilitanti”. Nella sentenza impugnata, infatti, il giudice di prime cure ha messo in evidenza come all'epoca della pronuncia della sentenza la fosse idonea al lavoro, non Parte_1
essendo stata comprovata una totale incapacità lavorativa della donna e non essendo state esplicitate e dimostrate eventuali condizioni fisiche della donna ostative allo svolgimento di attività lavorativa.
Parimenti, nell'atto di impugnazione l'appellante si è limitata a reiterare le generiche difese già articolate in primo grado, senza spiegare quali emergenze processuali varrebbero a riscontrare la effettiva sussistenza di “disfunzioni inabilitanti” ovvero l'aumento di peso e l'impossibilità per tale ragione di esercitare attività lavorativa.
Quanto al rilievo che la “ha un reddito nullo”, come si evince dalla Parte_1
documentazione dell'agenzia delle entrate allegata al fascicolo di primo grado, occorre estendere l'attenzione a tutte le risultanze istruttorie acquisite onde procedere ad una valutazione complessiva delle stesse. In tale ottica, nonostante la menzionata documentazione sembri registrare l'assenza assoluta di fonti di reddito, non possono essere trascurate, da un lato, la circostanza che per stessa ammissione dell'appellante costei da tempo abbia la propria abitazione in AN Jonico, alla Via
Piemonte n.2, in un appartamento (casa colonica) di proprietà del cugino del marito della sig.ra
, appartamento concesso in locazione alla stessa e, Testimone_2 Parte_1
dall'altro, la circostanza che, sempre per espressa ammissione dell'appellante, la Parte_1
dopo la morte del fratello , non abbia mai avuto nessun aiuto economico da nessuno
[...] Per_3
pag. 16 dei suoi familiari, il fratello e le sorelle e né abbia allegato di avere avuto CP_2 Tes_1 Tes_2
sostegno economico da terze persone.
Ne consegue che sorga spontaneo il ragionevole dubbio che la menzionata documentazione dell'agenzia delle entrate valga a registrare la effettiva situazione economica e finanziaria della giacché, nonostante da quella documentazione non risulti percettrice di Parte_1
reddito, l'appellante si è dimostrata comunque in condizioni di sostenere da anni il peso economico della locazione di un immobile e di rinvenire risorse sufficienti al proprio sostentamento. Pertanto, deve inferirsi che la donna fruisca di redditi non dichiarati, la cui natura ed entità non è possibile conoscere in questa sede, di tal ché resta impedito ogni rassicurante accertamento in ordine alla effettiva mancanza della indipendenza o autosufficienza economica della Parte_1
mancanza che era onere dell'appellante dimostrare in giudizio attraverso l'allegazione e la prova del possesso di redditi di qualsiasi specie, indipendentemente dalle risultanze della documentazione fiscale.
Infine, non rileva ai fini dell'accertamento della sussistenza, in capo all'appellante, del diritto alla percezione dell'assegno divorzile la considerazione che l “abbia Controparte_1
ricevuto, per pensioni, nell'anno 2019 la somma netta annuale di € 12.764,60 da parte dell e CP_3
la somma annuale di € 538,32 (€ 44,86 x 12) dalla pensione tedesca, per un totale di € 13.302,92 pari ad € 1.108,58 mensili e non ad € 864,81 come è riuscito a far credere il ricorrente” (v. pag.7 dell'atto di appello). Ancora una volta va ribadito che alle condizioni reddituali dell'altro coniuge unitamente agli altri elementi, di primario rilievo, indicati dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970 e succ. modif. («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi»), da valutare tutti «anche in rapporto alla durata del matrimonio», può aversi riguardo solo nell'eventuale fase della quantificazione dell'assegno divorzile, alla quale è possibile accedere solo nel caso in cui la fase dell'an debeatur si sia conclusa positivamente per il coniuge richiedente l'assegno.
In conclusione, il secondo motivo di impugnazione articolato da non è Parte_1
fondato e, di conseguenza, va confermata in questa sede la statuizione operata nella sentenza impugnata dal Tribunale di Matera in merito all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 per il riconoscimento, in favore della Parte_1
dell'assegno divorzile. Invero, pur dovendosi considerare non provata la convivenza stabile more uxorio della sig.ra con altra persona, occorre comunque rammentare che il Parte_1
Tribunale di Matera ha fondato la decisione di rigettare la domanda di riconoscimento di assegno divorzile anche sulla circostanza che la sig.ra fosse ancora in età lavorativa Parte_1
pag. 17 ed idonea al lavoro, non avendo l'appellante provato una “totale incapacità” lavorativa e risultando generica e priva di significato l'espressione che la donna è “appesantita e con disfunzioni inabilitanti”. E tale circostanza, con le argomentazioni svolte a sostegno, non è stata efficacemente contrastata e confutata dalla nell'atto di appello, sicché essa conserva intatta Parte_1
la propria valenza motivazionale a supporto della decisione impugnata.
***
3.0 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso il rigetto dell'appello proposto da la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio. In Parte_1
altri termini, l'onere delle spese deve essere attribuito e ripartito senza che abbia rilevanza la circostanza che la parte risultata in ultimo soccombente sia stata vittoriosa in una fase o in un grado precedente del giudizio, vale a dire nel giudizio di legittimità definito con la ordinanza della Corte di Cassazione n.6596 emessa il 9.1.2024 e pubblicata il 12.3.2024.
Ne consegue che, avuto riguardo all'accertata infondatezza del gravame proposto da Parte_1
e, quindi, alla conseguente conferma della sentenza n.198/2021, emessa dal Tribunale di
[...]
Matera il 10.3.2021 e pubblicata il 19.3.2021, quanto al capo della decisione del primo giudice contemplante il rigetto della domanda di riconoscimento, in favore dell'appellante, dell'assegno divorzile, le spese processuali relative al giudizio di secondo grado definito con la sentenza n.451/2022 emessa dalla Corte di Appello di Potenza il 16.6.2022 e depositata il 12.7.2022 e quelle relative al presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. vanno poste a carico esclusivo di
, in quanto parte soccombente. Parte_1
Pertanto, va disposta la condanna di al pagamento delle spese processuali Parte_1
relative agli indicati giudizi nella misura liquidata in dispositivo.
Non vanno, invece, liquidate in favore di le spese relative al giudizio di Controparte_1
legittimità definito con la ordinanza della Corte di Cassazione n.6596 emessa il 9.1.2024 e pubblicata il 12.3.2024, in quanto non risulta che l si sia costituito ed abbia svolto difese CP_1
nel giudizio di legittimità.
Con riferimento ai criteri di liquidazione delle spese di lite, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da
Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012
n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. In tale ottica, le pag. 18 prestazioni professionali rese dal difensore di nel giudizio di secondo Controparte_1
grado definito con la sentenza n.451/2022 emessa dalla Corte di Appello di Potenza il 16.6.2022 e depositata il 12.7.2022, giudizio esauritosi in epoca successiva alla data di entrata in vigore del
D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali approvate con detto decreto.
Per converso, le spese riferite alle attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., esauritosi in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, in riferimento al valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.198/2021, emessa dal Tribunale di Matera in composizione collegiale il
10.3.2021 e pubblicata il 19.3.2021, proposto da con ricorso depositato il Parte_1
20.9.2021 nei confronti di , tenuto conto della pronuncia della ordinanza Controparte_1
della Corte di Cassazione n.6596 emessa il 9.1.2024 e pubblicata il 12.3.2024 con la quale la sentenza n.451/2022, emessa dalla Corte di Appello di Potenza il 16.6.2022 e depositata il
12.7.2022, è stata cassata e gli atti sono stati rimessi alla Corte territoriale per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello, precisato che il giudizio è stato riassunto da con Parte_1
ricorso in riassunzione ex art.392 c.p.c. depositato il 10.6.2024 e che il sig. Controparte_1
si è costituito nel giudizio di rinvio con comparsa depositata in cancelleria il giorno
[...]
13.9.2024, lette le conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da con ricorso depositato il 20.9.2021 nei Parte_1
confronti di e, per l'effetto, conferma la sentenza n.198/2021 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Matera in composizione collegiale il 10.3.2021 e pubblicata il
19.3.2021;
- Condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese processuali relative al giudizio di impugnazione definito con la sentenza n.451/2022, emessa dalla Corte di Appello di Potenza il 16.6.2022 e depositata il 12.7.2022, spese che liquida nella misura complessiva di euro
6.615,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese processuali relative al presente pag. 19 giudizio di rinvio, spese che liquida nella misura complessiva di euro 6.946,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
pag. 20