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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 17333/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 17333/2018 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
, P.IVA in persona del liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
9.11.1952, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], tutti Parte_5 C.F._4
elettivamente domiciliati in Nola (NA), alla Via Polveriera n. 16, presso lo studio dell'avv. Gerardo Pauciulo (CF ), dal quale sono rappresentati e C.F._5 difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTI
E con sede legale in SI, Via Aldo Moro 13/15 (C.F. e P.IVA CP_1
), in nome e per conto di in P.IVA_2 Controparte_2
forza di procura speciale agli atti, in persona del suo procuratore dott. CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Pignata (C.F.
[...]
, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati in Napoli C.F._6 alla Via G. Porzio Is. B/4, presso l'Ufficio Recupero Crediti della CA Monte dei
Paschi di SI S.p.A.;
OPPOSTA
NONCHE' con sede in Napoli alla Via Controparte_4
Santa Brigida n. 39, C.F. , iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex P.IVA_3
art. 106 D.Lgs. 385/93, rappresentata da (nuova Controparte_5
pagina 1 di 21 N. 17333/2018 R.G.A.C.
denominazione assunta da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore Dott. (C.F. ), con sede in Controparte_7 C.F._7
Roma, Piazzale Sturzo n. 15, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, Codice
Fiscale e Partita IVA giusta procura speciale del 04/02/2021 a rogito P.IVA_4
Dott. Notaio in Milano, repertorio n. 49792 raccolta n. 22942, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Pignata (C.F. , giusta C.F._6 procura in atti e con quest'ultimo tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Aversa (CE) alla Via Carlo Pisacane n. 1;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3667/2018 emesso dal Tribunale di
Napoli, sezione II civile in data 19.04.2018 e pubblicato in data 23.04.2018 in materia di rapporti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 24.09.2024
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla CA opposta, la Parte_1
, nonché e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 3667/2018 emesso dal Tribunale
[...]
di Napoli sezione II civile in data 19.04.2018 e pubblicato in data 23.04.2018, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma complessiva di €
279.365,23 oltre interessi e spese, in favore della ricorrente Controparte_2
a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 631142 (ex
[...]
261,73), sottoscritto dalla predetta società in data 05.07.2006 ed in relazione al quale con lettera del 09.01.2007 si erano costituiti fideiussori Parte_2 Pt_3
e fino alla concorrenza della somma di €
[...] Parte_4 Parte_5
168.000,00, importo successivamente aumentato alla somma di € 200.000,00 con dichiarazione del 03.05.2007, di € 245.000,00 con dichiarazione del 23.08.2007 e di €
380.000,00 con lettera del 19.02.2010.
A fondamento della spiegata opposizione gli opponenti hanno, preliminarmente, eccepito la genericità della domanda azionata con il ricorso monitorio, contestando nel merito la fondatezza della pretesa di pagamento in quanto frutto di addebiti illegittimi
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da parte della che, nel corso del rapporto di conto corrente, aveva CP_2
illegittimamente applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissioni massimo scoperto e spese non convenute, nonché applicato valute penalizzanti per la correntista ed interessi usurari, con il conseguente diritto degli opponenti alla rettifica del saldo risultante dalle scritture contabili della deducendo inoltre la prescrizione della domanda di CP_2
pagamento per decorso del termine quinquennale ed eccependo i garanti la invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate ai sensi degli artt. 1955, 1956 e 1957c.c. e rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso ex art. 633 c.p.c. e del pedissequo decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 125 c.p.c. e 638 c.p.c.; 2. nel merito, accertare la nullità e/o annullabilità della fideiussione rilasciata dai Sigg. , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , nonché l'estinzione della garanzia per violazione degli
[...] Parte_5
artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.; 3. in subordine, accertare la legittimità della sospensione cautelativa del pagamento operata dagli opponenti ex art. 1460 c.c. per le causali specificate in narrativa;
4. dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto, di applicazione di tassi superiori a quello soglia e/o a quelli convenuti, nonché quelle lesive dell'art. 2 L. 287/90, disponendo il ricalcolo del saldo liquido finale secundum legem e contestualmente la compensazione giudiziale del presunto credito dell'opposta con quanto indebitamente percepito dalla stessa in virtù di tali illegittime clausole dall'inizio dei rapporti dedotti in giudizio;
5. dichiarare la prescrizione del presunto credito fatto valere dall'opposta;
6. per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
3667/2018, RG 10096/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data 23.04.2018; 7. in ogni caso, condannare l'opposta alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa del 17.01.2019 si è costituita in giudizio la in CP_1
nome e per conto di contestando gli avversi Controparte_2
assunti e deducendo la idoneità della documentazione prodotta a sostegno della domanda di pagamento, oltre alla legittimità delle condizioni economiche applicate e degli addebiti effettuati a titolo di interessi e spese nel corso del rapporto di conto corrente azionato, assumendo inoltre la validità delle fideiussioni sottoscritte dagli
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opponenti e la deroga all'art. 1957 cc con clausola doppiamente sottoscritta dai garanti, eccependo in ogni caso la inammissibilità delle eccezioni attinenti la validità e l'efficacia del rapporto tra beneficiario e debitore principale, stante la natura autonoma della garanzia prestata dagli opponenti, concludendo, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, espletato il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010, disposta CTU contabile ed intervenuta nel giudizio ex art. 111 cpc la in qualità di successore a titolo particolare nel CP_4
credito vantato da il Giudice, con provvedimento Controparte_2 dell'1.10.2024, reso all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2024, ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Preliminarmente, in rito, osserva il Tribunale che con comparsa depositata in data
6.05.2022 la a mezzo della mandataria Controparte_4
ha spiegato atto di intervento volontario nel presente processo Controparte_5 ai sensi dell'art. 111 cpc, dichiarando di agire in qualità di successore a titolo particolare nel credito vantato dalla nei confronti degli Controparte_2
opponenti, a seguito di scissione parziale della in Controparte_2 [...]
giusta atto di scissione parziale ai sensi Controparte_4 dell'articolo 2506 c.c. del 25.11.2020, per atto notaio dott. di SI (rep. Persona_2
39399, racc. 20019), iscritto nel Registro delle Imprese di SI e di Napoli in data
26.11.2020, efficace ed opponibile in virtù dell'allegato avviso del trasferimento del compendio scisso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
29/12/2020, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 151 (allegato alla comparsa di intervento), facendo proprie le difese e le conclusioni della cedente, chiedendo di succedere nella posizione processuale della originaria creditrice, beneficiando direttamente degli effetti della decisione.
Giova rilevare che la scissione parziale (consistente nel trasferimento di parte del patrimonio di una società ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione) si traduce in una fattispecie, che comporta l'acquisizione in capo alla società beneficiaria di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella
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totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. 4.12.2018, n.
31313; Cass. 13.4.2012, n. 5874).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, sebbene il predetto intervento nel giudizio sia astrattamente ammissibile, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione del successore automaticamente nei diritti del titolare del credito, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice.
Ed invero, l'intervento volontario in causa del successore a titolo particolare di una delle parti del processo non comporta automaticamente l'estromissione del dante causa, potendo essa essere disposta solo se le altre parti vi acconsentano e, nel caso di specie, tale consenso non è stato espressamente dato.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “nel caso di successione titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c. del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cass. Civ. Sez. III 28/2/2020 n. 5529, che conferma Cass. Civ. Sez. III
22/1/15 n. 1200). Nella giurisprudenza di merito è stato altresì affermato “… il trasferimento dell'azienda o di un ramo di azienda, così come la cessione di credito, configurano una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che sul piano processuale, ai sensi dell'art. 111 cpc, determinano la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o di essere chiamato in causa, atteso che detto trasferimento non determina l'estinzione del cedente, il quale per espressa disposizione di legge conserva, con l'interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell'acquirente o del cessionario, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo, salva la legittimazione concorrente e non sostitutiva, del successore a titolo particolare” (Corte
d'Appello L'Aquila 9/6/2020 n. 805).
Ne consegue che, nella specie, in assenza del consenso espresso alla estromissione della originaria parte opposta manifestato da tutte le parti in lite, la presente pronuncia –
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salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. – verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, ai sensi dell'art. 2948 cc.
Ed invero, a prescindere dal tenore assolutamente generico dell'eccezione che la rende per ciò solo inammissibile, osserva comunque il Tribunale come, l'azione di pagamento azionata dalla ricorrente sia soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cc, il quale inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto.
Orbene, è pacifico in quanto non contestato oltre che documentalmente provato, che la CA opposta avesse comunicato alla debitrice principale ed ai garanti la revoca degli affidamenti concessi con comunicazione del 23.05.2017, provvedendo quindi alla successiva chiusura del rapporto di cc ed alla costituzione in mora in data 7.08.2017
(cfr. all.
2.7 del fascicolo monitorio).
Pertanto, alla data del deposito del ricorso monitorio avvenuto il 30.03.2018, il termine di prescrizione ex art. art. 2946 cc non era affatto decorso.
Passando, dunque, all'esame del merito della domanda, il credito azionato in monitorio dalla banca ricorrente per la somma complessiva di € 279.365,23 è costituito dal saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 631142 (ex 261-73) del 5.07.2006, sul quale veniva regolata una linea di credito per la somma di € 20.000,00 in virtù del contratto di affidamento dell'8.01.2007, intestato alla società ed in favore Parte_1
della quale si erano costituiti fideiussori , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e .
[...] Parte_5
Ciò posto, l'opposizione è solo in parte fondata e va accolta per le argomentazioni di seguito esposte.
A tale convincimento si perviene sulla base delle contestazioni sollevate dagli opponenti in merito alla pretesa creditoria azionata in monitorio dalla banca e della documentazione versata in atti dalle parti.
A fondamento della pretesa creditoria la banca, già in sede monitoria, ha prodotto copia del contratto di conto corrente n. 261-73, sottoscritto dalla correntista in data
05.07.2006, con le relative condizioni economiche, copia dei relativi estratti conto dall'1.01.2007 al 25.07.2017, con la certificazione del credito ex art. 50 TUB, nonché il
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contratto di apertura della linea di credito per € 20.000,00 dell'8.01.2007 regolata sul conto n. 261,73, oltre alla lettera di fideiussione sottoscritta da Parte_2
e in data 09.01.2007 fino alla Parte_3 Parte_4 Parte_5 concorrenza di € 168.000,00 e successivi ampliamenti del 03.05.2007, del 23.08.2007 e del 19.02.2010 (sino alle somme, rispettivamente, di € 200.000,00, € 245.000,00 ed €
380.000,00), con cui gli stessi si erano costituiti fideiussori in relazione all'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, presenti e future, intercorse tra la società e CA MP S.p.A. (cfr. Parte_1
documenti in fascicolo monitorio).
Dalla documentazione dinanzi richiamata emerge, quindi, la prova del credito azionato in monitorio e delle garanzie personali da Parte_2 Parte_3
e . Parte_4 Parte_5
Quanto alla natura giuridica della garanzia prestata dagli opponenti Parte_2
, e la banca opposta
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
sostiene che si tratterebbe di un contratto autonomo di garanzia in virtù del quale sarebbe precluso ai garanti di opporre al creditore le eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti negoziali garantiti.
In ordine alla natura della garanzia prestata dagli opponenti con lettera di fideiussione del 9.01.2007, rileva il Tribunale come la predetta fideiussione non appare integrare un contratto autonomo di garanzia, come invece dedotto dalla parte opposta.
In diritto giova premettere che, secondo quanto affermato da autorevole giurisprudenza, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010, la quale fa deliberatamente proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola «a semplice richiesta» e «senza eccezioni», sia espressamente derogato l'art. 1945 c.c., e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delle
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eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito;
cfr. Cass.
Civ. n. 11890/2008, nonché Cass. Civ. n. 22233/14; 19736/11).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, in relazione alle fideiussioni in esame, non si rinvengono i tratti propri della garanzia autonoma, nell'accezione dinanzi richiamata.
In tal senso depone in primo luogo l'interpretazione del testo letterale del negozio, nel quale espressamente si parla di “fideiussione” e di “obbligazione fideiussoria”; considerato che il modulo negoziale è stato predisposto dalla banca, è lecito presumere che, se quest'ultima avesse voluto far sottoscrivere all'opponente un contratto autonomo di garanzia, lo avrebbe espressamente indicato, trattandosi di operatore professionale qualificato al quale deve essere ben nota la differenza tra le due tipologie di garanzia.
Nel caso di specie, inoltre, non si rinvengono, in relazione alla fideiussione in esame, i tratti propri della garanzia autonoma, nell'accezione dinanzi richiamata, poiché il modulo negoziale sottoscritto dagli odierni opponenti contiene una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, ma non prevede anche una esplicita ed inequivoca rinuncia da parte dei garanti alla formulazione di eccezioni inerenti al rapporto garantito.
Ed, invero, laddove si fosse voluto rendere del tutto autonoma l'obbligazione del garante da quella del debitore principale, l'istituto di credito, nel predisporre unilateralmente il modulo fatto sottoscrivere all'opponente avrebbe dovuto prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il garante fosse tenuto al pagamento di tutte le somme richieste dalla banca senza potere opporre le eccezioni spettanti al debitore principale in ordine alla esistenza ed alla validità del rapporto sottostante.
Del resto, la banca ha previsto solo l'esclusione di specifiche eccezioni prevedendo all'art. 9) l'esclusione della possibilità di proporre eccezioni “riguardo al momento in cui la CA esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
Ciò vuol dire, al contrario, che in tutte le altre ipotesi il fideiussore avrebbe avuto la possibilità di proporre le eccezioni spettanti al debitore principale.
Non va inoltre sottaciuto che, a norma dell'art. 1) del contratto, la fideiussione garantisce “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi .. ed ogni altro accessorio”. Il tenore della clausola appena menzionata, con la quale l'obbligazione del garante viene collegata, in termini quantitativi, a quella del debitore principale, induce a
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ritenere sussistente, ad onta della previsione del pagamento a semplice richiesta scritta, il vincolo di accessorietà proprio della fideiussione. E', infatti, chiaro che, ove per ipotesi, dovesse emergere che un certo importo non sia dovuto dal debitore principale – perché frutto dell'applicazione di competenze illegittime – neanche il garante potrebbe essere tenuto al pagamento di tali somme.
Per tutte queste ragioni la garanzia prestata dagli opponenti va qualificata come fideiussione, con conseguente possibilità del garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale non espressamente derogate.
Va in ogni caso segnalato che, in ossequio al più recente orientamento espresso dalla Cassazione (Cass. 10.1.2018 n. 371), anche qualora la garanzia avesse natura autonoma, all'opponente sarebbe consentita la proposizione di domande o eccezioni basate sulla nullità del rapporto garantito per violazione di norme imperative, tra le quali rientrano certamente l'usurarietà degli interessi ex L. 108/96, la violazione dell'art. 1283 c.c. e il difetto di forma ex art. 117 TUB trattandosi di norme dall'evidente natura inderogabile.
Ora, a fronte della documentazione versata in atti dalla gli opponenti CP_2
hanno preliminarmente dedotto la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto privi della sottoscrizione da parte del funzionario della CA.
L'assunto non è fondato.
Con riguardo all'omessa sottoscrizione da parte della della scheda CP_2
negoziale, si osserva come la Suprema Corte SSUU con la sentenza n. 898/2018 del
16.01.2018, nell'interpretare altra norma che presenta il medesimo contenuto e la stessa ratio dell'art. 117 TUB (art. 23 TUF) - i cui principi pertanto si ritengono pienamente applicabili alla fattispecie in esame -, ha riconosciuto la validità dei contratti bancari anche se sottoscritti unicamente dal cliente (cd contratti monofirma), purché una copia del contratto sia stata consegnata al correntista, al fine di garantire allo stesso la conoscenza effettiva delle relative clausole.
In linea con l'orientamento espresso dalle SSUU, successive pronunce della Corte di Cassazione, riferite specificamente ai contratti bancari, hanno rilevato che “la mancata sottoscrizione della banca non determina la nullità per difetto di forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, trattandosi di requisito che va inteso non in senso
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strutturale ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti”
(Cass. 14646/2018, Cass. 14232/2018 e Cass. 16070/2018).
In conformità al predetto principio, ritiene il Tribunale di riconoscere la validità del contratto di conto corrente n. 261-73, debitamente sottoscritto dalla correntista in data 05.07.2006, in quanto, sebbene la scheda negoziale non rechi la sottoscrizione dell'istituto di credito, il contratto risulta pacificamente consegnato alla correntista, come si evince dalla dichiarazione rilasciata dall'amministratore della società in sede di sottoscrizione del seguente tenore “nel dichiarare che un esemplare del presente atto e dei relativi allegati mi è stato consegnato, approvo specificamente – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 cc le seguenti clausole…” (pag. 35 del contratto in atti).
Ritiene inoltre il Tribunale di riconoscere la validità anche del contratto di apertura di credito dell' 8.01.2007 in quanto, sebbene non rechi in calce il timbro e la firma dell'istituto di credito, risulta altresì consegnato alla correntista, come si evince dalla dicitura “Ho ricevuto la Vs lettera che qui di seguito viene integralmente trascritta” posta in alto a sinistra della scheda negoziale prodotta dalla banca, inciso che presuppone il preventivo invio al cliente della scheda negoziale contenente le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente, poi sottoscritte per accettazione dalla correntista.
Ne consegue la validità dei contratti posti a fondamento della domanda di pagamento.
Gli opponenti, nel merito, hanno in primo luogo contestato l'esatta consistenza del credito vantato dalla controparte in quanto non sufficientemente provato, per non avere la banca prodotto la serie integrale degli estratti conto relativi ai rapporti azionati in giudizio.
L'eccezione non risulta fondata.
Ritiene, invero, il Tribunale che la produzione da parte della CP_2
degli estratti conto per un periodo continuativo sufficientemente ampio (dal 1.01.02007 al 25.07.2017 con saldo finale negativo di € - 279.365,23), anche se non tale da coprire tutta la durata del rapporto (non essendo prodotti gli estratti conto relativi all'inizio del rapporto), può risultare idonea, in astratto (a differenza di quel che ritiene la parte
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opponente), ad offrire la prova dell'ammontare del credito: tale ammontare, infatti, può essere determinato, in presenza di un saldo negativo nel più risalente degli estratti conto prodotti ed in mancanza di elementi che consentano di ritenere che alla data di tale estratto conto potesse esservi un credito del correntista, effettuando una ricostruzione contabile (v. Cass. 11543/2019) che prenda le mosse dal c.d. saldo "zero"
(cfr. Corte di Appello Milano sez. I sent. del 3.01.2020).
Infatti, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 cc, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit., secondo cui non vi sarebbe infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti) (Cass. n. 23852/2020).
Nello stesso senso la Cassazione ha di recente affermato che “nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti” (Cass. 22387/2021).
Pertanto, nel presente giudizio è stato demandato al ctu di accertare il rapporto di dare – avere tra le parti in relazione al rapporto dedotto in lite in base agli estratti conto acquisiti (relativi ad un periodo di oltre dieci anni), individuando correttamente quale saldo iniziale quello risultante dal primo della serie continua di estratti prodotti dalla risultante nella specie a credito per la correntista. CP_2
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Passando all'esame del credito vantato dalla banca opposta, gli opponenti hanno contestato la illegittimità degli addebiti effettuati nel corso del rapporto di conto corrente e di apertura di credito a valere sullo stesso a titolo di interessi ultralegali, di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissione massimo scoperto e spese non pattuite.
È noto che il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed, infine, dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993.
Nella specie, la scheda contrattuale relativa al conto corrente n. 261-73 del
05.07.2006, nelle condizioni economiche indica espressamente sia il tasso a credito
(TAN 0,05% e TAE 0,05% con capitalizzazione trimestrale), sia il tasso a debito (TAN
13,35% TAE 14,364% per sconfinamenti, se autorizzati TAN 8,5% e TAE 8,774% per sconf. SBF con capitalizzazione trimestrale), mentre il contratto di apertura di credito dell'8.01.2007 reca l'indicazione del TAN nella misura del 6,77% e del 13,65% per eventuali sconfinamenti, con la conseguente legittimità degli interessi applicati nel corso del rapporto dalla banca in quanto pattuiti tra le parti.
Quanto alla eccepita capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dall'istituto di credito, occorre premettere che, nella specie, viene in rilievo un rapporto sorto nel 2006, come tale soggetto, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120
TUB (D.L.vo 1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n.
342, e dalla successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000.
Come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera CICR citata) e che risulti espressamente indicato nel contrato oltre al tasso di interessi nominale annuo anche quello effettivo.
Tali requisiti non risultano rispettati né in relazione al contratto n. 261.73 (che indica il TAN nella stessa misura del TAE), né nel contratto di apertura di credito dell'8.01.2007 a valere sul predetto conto corrente in cui la clausola anatocistica non risulta validamente pattuita, mancando l'indicazione dei tassi effettivi, della
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capitalizzazione applicata e della specifica sottoscrizione;
pertanto, la capitalizzazione trimestrale, pacificamente applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente di cui è causa, deve essere dichiarata illegittima con il conseguente ricalcolo del saldo mediante capitalizzazione semplice, come effettuato dal CTU nel proprio elaborato peritale in ossequio all'incarico ricevuto (pag. 19).
Gli opponenti hanno, altresì, contestato la legittimità degli addebiti operati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto e dei successivi oneri in sostituzione.
Anche tale deduzione merita adesione.
Ed invero, la clausola relativa alla Commissione di massimo scoperto (come le indennità sostitutive della medesima), come chiarito dalla giurisprudenza è da ritenersi conforme al requisito di determinatezza se contenente l'indicazione precisa non solo del saggio di interesse applicato, ma anche delle modalità di applicazione e di calcolo della commissione, così da permettere al cliente di avere contezza immediata del costo correlato a tale voce, diversamente profilandosi la nullità della relativa clausola negoziale per indeterminatezza dell'oggetto del contratto ex artt. 1325, 1346 e 1418, co.
2, c.c.
Nel caso di specie, in entrambi i contratti, la cms risulta indicata nella sola percentuale, mancando ogni riferimento alla metodologia di calcolo utilizzata, pertanto il Consulente, in ossequio al mandato ricevuto, ha espunto le somme a tale titolo addebitate in costanza di rapporto.
Non essendo stati oggetto di specifica pattuizione tra le parti, sono stati altresì esclusi dal ricalcolo gli oneri successivamente applicati in sostituzione della CMS (ossia
CIV e CDF).
Il consulente ha, inoltre, applicato le spese e le valute come pattuite, non considerando le modifiche delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB ove non correttamente comunicate alla correntista.
Quanto alle doglianze attoree concernenti il superamento del tasso soglia usura ex lege 108/1996 il CTU, utilizzando la formula della CA d'Italia e facendo applicazione della cd teoria del margine (Cass. SSUU n. 16303/2018), ha escluso in relazione ad entrambi i contratti ipotesi di usura originaria.
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In particolare, relativamente al contratto n. 261.73 del 5.07.2006 l'Ausiliario ha indicato il tasso soglia relativo al III trim 2006 nella misura del 19,02% con riferimento alle aperture di credito < a € 5000,00 (in assenza di specifica indicazione del fido e considerato che fino alla data dell'8.01.2007 i saldi erano positivi), mentre in relazione al contratto dell'8.01.2007 ha individuato un tasso soglia pari al 14,91% considerando le aperture di credito superiori a € 5.000,00 (essendo stato concesso un fido di €
20.000,00), non riscontrando all'esito dei conteggi effettuati in entrambi i casi usura originaria (pag. 11-12 CTU).
Ritiene, invece, il Tribunale non condivisibile la ulteriore ipotesi di ricalcolo effettuata dal ctu che, in sede di risposta alle osservazioni delle parti, ha altresì considerato la soglia relativa al III trim 2006 con riferimento alle aperture di credito superiori a 5.000,00 euro pari al 14.37%, riscontrando solo in tale ipotesi e con applicazione di cms massima la natura usuraria del rapporto.
Ed infatti, in relazione a tale periodo non vi è prova in atti della sussistenza di alcun affidamento, tanto meno superiore ad € 5.000,00. Del resto, considerato che per il successivo contratto dell'8.01.2007 non è stata riscontrata usura e che gli estratti conto iniziano a decorrere dal 1.01.2007 (riportando saldi positivi sino all'8.01.2007), pur volendo prendere in considerazione tale seconda ipotesi di rilevazione dell'usura sul precedente contratto del 5.07.2006, alcuna rilevanza la stessa potrebbe assumere sulla rideterminazione del saldo finale del rapporto (come riferito anche dal CTU pagg. 17-18
CTU).
Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Giudice ritiene che il saldo contabile del rapporto di conto corrente in esame vada rideterminato in conformità alla ipotesi di ricalcolo indicata alla pag. 19 della perizia redatta dal CTU dr. Per_3
depositata in data 20.05.2021 - le cui analisi risultano effettuate con serio ed
[...]
indiscutibile rigore scientifico -, partendo la primo estratto conto in atti con saldo positivo, con capitalizzazione semplice per l'intero periodo, applicazione dei tassi banca ed esclusione di commissioni e spese non validamente pattuite, per cui alla data del
25.07.2017 il conto corrente n. 631142 (ex 261-73) presenta un saldo a debito della correntista pari ad € - 212.839,27 a fronte di un saldo a debito richiesto di € -
279.365,23.
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Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il saldo debitore del c/c in esame vada rideterminato, alla data del 25.07.2017, nella misura di € - 212.839,27
a debito della correntista.
Quanto alla posizione dei garanti Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , va rilevato che gli stessi in sede di prima memoria ex art.
[...] Parte_5
183 cpc hanno altresì dedotto la nullità della fideiussione rilasciata, in quanto redatta in conformità dello schema di contratto predisposto dall'Associazione CAria Italiana nel 2003, secondo un modello che la CA d'Italia, con provvedimento n. 55 del
2.05.2005 ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 co. 2 lett. a L 287/1990.
Ritiene il Tribunale che la relativa eccezione - da ritenersi ammissibile in quanto configurante una eccezione riconvenzionale idonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito, senza tuttavia che la questione esuli dalla competenza del
Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed afferente ad invalidità rilevabile di ufficio - sia infondata e vada rigettata.
Ed invero, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
Infatti, nel caso di specie, le parti opponenti hanno sostenuto che il contratto di fideiussione stipulato in data 9.01.2007 fosse nullo perché contenente le tre clausole, di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d.
“sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di CA
d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che «gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma
2, lettera a), della legge n. 287/90».
Ciò premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione prodotta dagli opponenti quale documento contenga, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo
ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della CA
d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della
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concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di quasi due anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del 14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a SSUU del 2021:
• ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio
2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della CA d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
• ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca invece a quasi due anni di distanza dall'accertamento della CA d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Nel caso di specie, i fideiussori si sono limitati a produrre la decisione della CA
d'Italia del 2005 senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'Organismo di controllo (poi sostituito dall'Autorità Garante per il
Mercato e la Concorrenza) si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di tempo dalla censura e senza che le parti eccipienti
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abbiano fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2007 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che i fideiussori avrebbero, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatori di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia ( nel medesimo senso anche
Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. SI 12 febbraio
2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156;
Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma
11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Di qui il rigetto dell'eccezione riconvenzionale di nullità ed affermazione della validità della garanzia prestata da , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5
Passando, dunque, all'esame della eccezione di decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., norma oggetto di deroga pattizia ai sensi dell'art. 6 del contratto di fideiussione, ritiene il Tribunale che la stessa vada esaminata in funzione della applicabilità o meno della tutela consumeristica a favore dei fideiussori, in considerazione del rapporto in concreto sussistente tra essi e la società debitrice principale.
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Giova premettere in diritto che l'art. 1957 cc espressamente dispone: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza della obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv.
638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore, in termini relativamente limitati, se egli sia tenuto o meno alla garanzia;
diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. Sotto questo profilo, la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la previsione di cui alla predetta norma è stata derogata, come pacificamente si ritiene possibile, dal regolamento contrattuale. Ed invero, nel contratto di fideiussione viene espressamente pattuito all'art. 6, che “I diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Esclusa la nullità della clausola - per quanto sopra specificato - sotto il profilo della dedotta violazione della normativa anticoncorrenziale, non può dubitarsi della validità della richiamata previsione negoziale – peraltro oggetto di specifica e separata approvazione scritta da parte dei garanti – avendo costante giurisprudenza ritenuto che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta
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contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. Civ. n. 21867/13, 9455/12).
Ciò posto, viene nondimeno in rilievo l'eventuale profilo di vessatorietà della clausola in esame ai sensi della normativa a tutela del consumatore di cui al D.Lgs
206/2005, se ed in quanto possa riconoscersi ai garanti la qualità di consumatori.
E' noto, invero, che la più recente giurisprudenza, in ossequio alla giurisprudenza formatasi in ambito comunitario, ha riconosciuto la possibilità di applicare la normativa consumeristica al fideiussore anche nel caso in cui l'obbligato principale sia un imprenditore ovvero una società, tuttavia tale applicazione è subordinata all'accertamento, demandato al giudice del merito, che il fideiussore abbia agito come persona fisica per scopi che esulano dalla sua attività professionale ed in assenza di un collegamento funzionale con la società debitrice.
In particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha inteso dare una tutela rafforzata al garante, soggetto che viene rappresentato in condizioni di disparità di trattamento con la banca ed ha indicato che è alle condizioni personali del garante che bisogna guardare per vedere se definirlo “consumatore” o meno, demandando tuttavia al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni personali, estranee alla sua attività professionale (Corte di Giustizia Europea del 19.11.2015).
Alla luce dei suddetti principi, la Suprema Corte ha precisato che “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. Civ. 32225/2018).
Facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, il ruolo rivestito dagli opponenti e nell'ambito della società garantita Parte_4 Parte_2
(essendo stati soci ed Amministratori della società), in assenza di prove contrarie, induce il Tribunale ad escludere che gli stessi abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale e che possano essere qualificati consumatori.
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Ne consegue la piena validità ed operatività della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione, peraltro sottoscritta anche ex art. 1341, comma II, c.c., per l'opponente e , con conseguente inapplicabilità nei Parte_4 Parte_2 loro confronti del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Per le medesime ragioni, deve invece ritenersi inoperante la deroga in esame nei confronti degli opponenti e non risultando agli atti Parte_3 Parte_5 alcuna qualifica riferibile ad un eventuale loro ruolo svolto nell'ambito della società debitrice principale (cfr. visura storica agli atti), con conseguente operatività nei loro confronti del termine semestrale di cui al richiamato art. 1957 c.c., da ritenersi decorso alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (30.03.2018), essendo intervenuta la chiusura del conto in data 25.07.2017 e risalendo la messa in mora alla data del
07.08.2017, come dedotto dagli stessi opponenti (cfr. doc. in fascicolo monitorio).
L'eccezione di decadenza va, dunque, accolta nei confronti di e Parte_3
, ricorrendo in capo ad essi la qualità di consumatori, con conseguente Parte_5 accoglimento dell'eccezione dagli stessi tempestivamente proposta e ritenendosi, pertanto, la CA opposta decaduta dall'agire nei loro confronti.
In definitiva, previa revoca del d.i. opposto ed in parziale accoglimento della domanda di pagamento formulata da Controparte_2 [...]
, e vanno condannati, in Parte_1 Parte_4 Parte_2
solido tra loro, al pagamento in favore della banca opposta della complessiva somma di
€ 212.839,27 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 631142 (ex 261-73) alla data del 25.07.2017
(cfr. perizia redatta dal CTU dr. depositata in data 20.05.2021). Persona_3
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della complessità delle questioni trattate e del contrasto giurisprudenziale che si registra attualmente in materia di fideiussione, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Parte_1
, nonché da e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 3667/2018 emesso dal Tribunale di Parte_5
pagina 20 di 21 N. 17333/2018 R.G.A.C.
Napoli, sezione II, in data 19.04.2018 e pubblicato in data 23.04.2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda della
[...]
Controparte_4
b) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) in parziale accoglimento della domanda di pagamento formulata dalla
CA opposta, condanna gli opponenti , Parte_1 Parte_4
e , in solido, al pagamento in favore della banca opposta della somma Parte_2 di € 212.839,27 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
d) rigetta nel resto;
e) compensa interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di
CTU.
Napoli, lì 8.01.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Gomez de Ayala
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 17333/2018 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
, P.IVA in persona del liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
9.11.1952, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], tutti Parte_5 C.F._4
elettivamente domiciliati in Nola (NA), alla Via Polveriera n. 16, presso lo studio dell'avv. Gerardo Pauciulo (CF ), dal quale sono rappresentati e C.F._5 difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTI
E con sede legale in SI, Via Aldo Moro 13/15 (C.F. e P.IVA CP_1
), in nome e per conto di in P.IVA_2 Controparte_2
forza di procura speciale agli atti, in persona del suo procuratore dott. CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Pignata (C.F.
[...]
, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati in Napoli C.F._6 alla Via G. Porzio Is. B/4, presso l'Ufficio Recupero Crediti della CA Monte dei
Paschi di SI S.p.A.;
OPPOSTA
NONCHE' con sede in Napoli alla Via Controparte_4
Santa Brigida n. 39, C.F. , iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex P.IVA_3
art. 106 D.Lgs. 385/93, rappresentata da (nuova Controparte_5
pagina 1 di 21 N. 17333/2018 R.G.A.C.
denominazione assunta da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore Dott. (C.F. ), con sede in Controparte_7 C.F._7
Roma, Piazzale Sturzo n. 15, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, Codice
Fiscale e Partita IVA giusta procura speciale del 04/02/2021 a rogito P.IVA_4
Dott. Notaio in Milano, repertorio n. 49792 raccolta n. 22942, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Pignata (C.F. , giusta C.F._6 procura in atti e con quest'ultimo tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Aversa (CE) alla Via Carlo Pisacane n. 1;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3667/2018 emesso dal Tribunale di
Napoli, sezione II civile in data 19.04.2018 e pubblicato in data 23.04.2018 in materia di rapporti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 24.09.2024
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla CA opposta, la Parte_1
, nonché e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 3667/2018 emesso dal Tribunale
[...]
di Napoli sezione II civile in data 19.04.2018 e pubblicato in data 23.04.2018, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma complessiva di €
279.365,23 oltre interessi e spese, in favore della ricorrente Controparte_2
a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 631142 (ex
[...]
261,73), sottoscritto dalla predetta società in data 05.07.2006 ed in relazione al quale con lettera del 09.01.2007 si erano costituiti fideiussori Parte_2 Pt_3
e fino alla concorrenza della somma di €
[...] Parte_4 Parte_5
168.000,00, importo successivamente aumentato alla somma di € 200.000,00 con dichiarazione del 03.05.2007, di € 245.000,00 con dichiarazione del 23.08.2007 e di €
380.000,00 con lettera del 19.02.2010.
A fondamento della spiegata opposizione gli opponenti hanno, preliminarmente, eccepito la genericità della domanda azionata con il ricorso monitorio, contestando nel merito la fondatezza della pretesa di pagamento in quanto frutto di addebiti illegittimi
pagina 2 di 21 N. 17333/2018 R.G.A.C.
da parte della che, nel corso del rapporto di conto corrente, aveva CP_2
illegittimamente applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissioni massimo scoperto e spese non convenute, nonché applicato valute penalizzanti per la correntista ed interessi usurari, con il conseguente diritto degli opponenti alla rettifica del saldo risultante dalle scritture contabili della deducendo inoltre la prescrizione della domanda di CP_2
pagamento per decorso del termine quinquennale ed eccependo i garanti la invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate ai sensi degli artt. 1955, 1956 e 1957c.c. e rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso ex art. 633 c.p.c. e del pedissequo decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 125 c.p.c. e 638 c.p.c.; 2. nel merito, accertare la nullità e/o annullabilità della fideiussione rilasciata dai Sigg. , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , nonché l'estinzione della garanzia per violazione degli
[...] Parte_5
artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.; 3. in subordine, accertare la legittimità della sospensione cautelativa del pagamento operata dagli opponenti ex art. 1460 c.c. per le causali specificate in narrativa;
4. dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto, di applicazione di tassi superiori a quello soglia e/o a quelli convenuti, nonché quelle lesive dell'art. 2 L. 287/90, disponendo il ricalcolo del saldo liquido finale secundum legem e contestualmente la compensazione giudiziale del presunto credito dell'opposta con quanto indebitamente percepito dalla stessa in virtù di tali illegittime clausole dall'inizio dei rapporti dedotti in giudizio;
5. dichiarare la prescrizione del presunto credito fatto valere dall'opposta;
6. per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
3667/2018, RG 10096/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data 23.04.2018; 7. in ogni caso, condannare l'opposta alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa del 17.01.2019 si è costituita in giudizio la in CP_1
nome e per conto di contestando gli avversi Controparte_2
assunti e deducendo la idoneità della documentazione prodotta a sostegno della domanda di pagamento, oltre alla legittimità delle condizioni economiche applicate e degli addebiti effettuati a titolo di interessi e spese nel corso del rapporto di conto corrente azionato, assumendo inoltre la validità delle fideiussioni sottoscritte dagli
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opponenti e la deroga all'art. 1957 cc con clausola doppiamente sottoscritta dai garanti, eccependo in ogni caso la inammissibilità delle eccezioni attinenti la validità e l'efficacia del rapporto tra beneficiario e debitore principale, stante la natura autonoma della garanzia prestata dagli opponenti, concludendo, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, espletato il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010, disposta CTU contabile ed intervenuta nel giudizio ex art. 111 cpc la in qualità di successore a titolo particolare nel CP_4
credito vantato da il Giudice, con provvedimento Controparte_2 dell'1.10.2024, reso all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2024, ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Preliminarmente, in rito, osserva il Tribunale che con comparsa depositata in data
6.05.2022 la a mezzo della mandataria Controparte_4
ha spiegato atto di intervento volontario nel presente processo Controparte_5 ai sensi dell'art. 111 cpc, dichiarando di agire in qualità di successore a titolo particolare nel credito vantato dalla nei confronti degli Controparte_2
opponenti, a seguito di scissione parziale della in Controparte_2 [...]
giusta atto di scissione parziale ai sensi Controparte_4 dell'articolo 2506 c.c. del 25.11.2020, per atto notaio dott. di SI (rep. Persona_2
39399, racc. 20019), iscritto nel Registro delle Imprese di SI e di Napoli in data
26.11.2020, efficace ed opponibile in virtù dell'allegato avviso del trasferimento del compendio scisso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
29/12/2020, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 151 (allegato alla comparsa di intervento), facendo proprie le difese e le conclusioni della cedente, chiedendo di succedere nella posizione processuale della originaria creditrice, beneficiando direttamente degli effetti della decisione.
Giova rilevare che la scissione parziale (consistente nel trasferimento di parte del patrimonio di una società ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione) si traduce in una fattispecie, che comporta l'acquisizione in capo alla società beneficiaria di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella
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totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. 4.12.2018, n.
31313; Cass. 13.4.2012, n. 5874).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, sebbene il predetto intervento nel giudizio sia astrattamente ammissibile, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione del successore automaticamente nei diritti del titolare del credito, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice.
Ed invero, l'intervento volontario in causa del successore a titolo particolare di una delle parti del processo non comporta automaticamente l'estromissione del dante causa, potendo essa essere disposta solo se le altre parti vi acconsentano e, nel caso di specie, tale consenso non è stato espressamente dato.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “nel caso di successione titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c. del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cass. Civ. Sez. III 28/2/2020 n. 5529, che conferma Cass. Civ. Sez. III
22/1/15 n. 1200). Nella giurisprudenza di merito è stato altresì affermato “… il trasferimento dell'azienda o di un ramo di azienda, così come la cessione di credito, configurano una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che sul piano processuale, ai sensi dell'art. 111 cpc, determinano la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o di essere chiamato in causa, atteso che detto trasferimento non determina l'estinzione del cedente, il quale per espressa disposizione di legge conserva, con l'interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell'acquirente o del cessionario, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo, salva la legittimazione concorrente e non sostitutiva, del successore a titolo particolare” (Corte
d'Appello L'Aquila 9/6/2020 n. 805).
Ne consegue che, nella specie, in assenza del consenso espresso alla estromissione della originaria parte opposta manifestato da tutte le parti in lite, la presente pronuncia –
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salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. – verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, ai sensi dell'art. 2948 cc.
Ed invero, a prescindere dal tenore assolutamente generico dell'eccezione che la rende per ciò solo inammissibile, osserva comunque il Tribunale come, l'azione di pagamento azionata dalla ricorrente sia soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cc, il quale inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto.
Orbene, è pacifico in quanto non contestato oltre che documentalmente provato, che la CA opposta avesse comunicato alla debitrice principale ed ai garanti la revoca degli affidamenti concessi con comunicazione del 23.05.2017, provvedendo quindi alla successiva chiusura del rapporto di cc ed alla costituzione in mora in data 7.08.2017
(cfr. all.
2.7 del fascicolo monitorio).
Pertanto, alla data del deposito del ricorso monitorio avvenuto il 30.03.2018, il termine di prescrizione ex art. art. 2946 cc non era affatto decorso.
Passando, dunque, all'esame del merito della domanda, il credito azionato in monitorio dalla banca ricorrente per la somma complessiva di € 279.365,23 è costituito dal saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 631142 (ex 261-73) del 5.07.2006, sul quale veniva regolata una linea di credito per la somma di € 20.000,00 in virtù del contratto di affidamento dell'8.01.2007, intestato alla società ed in favore Parte_1
della quale si erano costituiti fideiussori , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e .
[...] Parte_5
Ciò posto, l'opposizione è solo in parte fondata e va accolta per le argomentazioni di seguito esposte.
A tale convincimento si perviene sulla base delle contestazioni sollevate dagli opponenti in merito alla pretesa creditoria azionata in monitorio dalla banca e della documentazione versata in atti dalle parti.
A fondamento della pretesa creditoria la banca, già in sede monitoria, ha prodotto copia del contratto di conto corrente n. 261-73, sottoscritto dalla correntista in data
05.07.2006, con le relative condizioni economiche, copia dei relativi estratti conto dall'1.01.2007 al 25.07.2017, con la certificazione del credito ex art. 50 TUB, nonché il
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contratto di apertura della linea di credito per € 20.000,00 dell'8.01.2007 regolata sul conto n. 261,73, oltre alla lettera di fideiussione sottoscritta da Parte_2
e in data 09.01.2007 fino alla Parte_3 Parte_4 Parte_5 concorrenza di € 168.000,00 e successivi ampliamenti del 03.05.2007, del 23.08.2007 e del 19.02.2010 (sino alle somme, rispettivamente, di € 200.000,00, € 245.000,00 ed €
380.000,00), con cui gli stessi si erano costituiti fideiussori in relazione all'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, presenti e future, intercorse tra la società e CA MP S.p.A. (cfr. Parte_1
documenti in fascicolo monitorio).
Dalla documentazione dinanzi richiamata emerge, quindi, la prova del credito azionato in monitorio e delle garanzie personali da Parte_2 Parte_3
e . Parte_4 Parte_5
Quanto alla natura giuridica della garanzia prestata dagli opponenti Parte_2
, e la banca opposta
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
sostiene che si tratterebbe di un contratto autonomo di garanzia in virtù del quale sarebbe precluso ai garanti di opporre al creditore le eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti negoziali garantiti.
In ordine alla natura della garanzia prestata dagli opponenti con lettera di fideiussione del 9.01.2007, rileva il Tribunale come la predetta fideiussione non appare integrare un contratto autonomo di garanzia, come invece dedotto dalla parte opposta.
In diritto giova premettere che, secondo quanto affermato da autorevole giurisprudenza, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010, la quale fa deliberatamente proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola «a semplice richiesta» e «senza eccezioni», sia espressamente derogato l'art. 1945 c.c., e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delle
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eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito;
cfr. Cass.
Civ. n. 11890/2008, nonché Cass. Civ. n. 22233/14; 19736/11).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, in relazione alle fideiussioni in esame, non si rinvengono i tratti propri della garanzia autonoma, nell'accezione dinanzi richiamata.
In tal senso depone in primo luogo l'interpretazione del testo letterale del negozio, nel quale espressamente si parla di “fideiussione” e di “obbligazione fideiussoria”; considerato che il modulo negoziale è stato predisposto dalla banca, è lecito presumere che, se quest'ultima avesse voluto far sottoscrivere all'opponente un contratto autonomo di garanzia, lo avrebbe espressamente indicato, trattandosi di operatore professionale qualificato al quale deve essere ben nota la differenza tra le due tipologie di garanzia.
Nel caso di specie, inoltre, non si rinvengono, in relazione alla fideiussione in esame, i tratti propri della garanzia autonoma, nell'accezione dinanzi richiamata, poiché il modulo negoziale sottoscritto dagli odierni opponenti contiene una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, ma non prevede anche una esplicita ed inequivoca rinuncia da parte dei garanti alla formulazione di eccezioni inerenti al rapporto garantito.
Ed, invero, laddove si fosse voluto rendere del tutto autonoma l'obbligazione del garante da quella del debitore principale, l'istituto di credito, nel predisporre unilateralmente il modulo fatto sottoscrivere all'opponente avrebbe dovuto prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il garante fosse tenuto al pagamento di tutte le somme richieste dalla banca senza potere opporre le eccezioni spettanti al debitore principale in ordine alla esistenza ed alla validità del rapporto sottostante.
Del resto, la banca ha previsto solo l'esclusione di specifiche eccezioni prevedendo all'art. 9) l'esclusione della possibilità di proporre eccezioni “riguardo al momento in cui la CA esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
Ciò vuol dire, al contrario, che in tutte le altre ipotesi il fideiussore avrebbe avuto la possibilità di proporre le eccezioni spettanti al debitore principale.
Non va inoltre sottaciuto che, a norma dell'art. 1) del contratto, la fideiussione garantisce “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi .. ed ogni altro accessorio”. Il tenore della clausola appena menzionata, con la quale l'obbligazione del garante viene collegata, in termini quantitativi, a quella del debitore principale, induce a
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ritenere sussistente, ad onta della previsione del pagamento a semplice richiesta scritta, il vincolo di accessorietà proprio della fideiussione. E', infatti, chiaro che, ove per ipotesi, dovesse emergere che un certo importo non sia dovuto dal debitore principale – perché frutto dell'applicazione di competenze illegittime – neanche il garante potrebbe essere tenuto al pagamento di tali somme.
Per tutte queste ragioni la garanzia prestata dagli opponenti va qualificata come fideiussione, con conseguente possibilità del garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale non espressamente derogate.
Va in ogni caso segnalato che, in ossequio al più recente orientamento espresso dalla Cassazione (Cass. 10.1.2018 n. 371), anche qualora la garanzia avesse natura autonoma, all'opponente sarebbe consentita la proposizione di domande o eccezioni basate sulla nullità del rapporto garantito per violazione di norme imperative, tra le quali rientrano certamente l'usurarietà degli interessi ex L. 108/96, la violazione dell'art. 1283 c.c. e il difetto di forma ex art. 117 TUB trattandosi di norme dall'evidente natura inderogabile.
Ora, a fronte della documentazione versata in atti dalla gli opponenti CP_2
hanno preliminarmente dedotto la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto privi della sottoscrizione da parte del funzionario della CA.
L'assunto non è fondato.
Con riguardo all'omessa sottoscrizione da parte della della scheda CP_2
negoziale, si osserva come la Suprema Corte SSUU con la sentenza n. 898/2018 del
16.01.2018, nell'interpretare altra norma che presenta il medesimo contenuto e la stessa ratio dell'art. 117 TUB (art. 23 TUF) - i cui principi pertanto si ritengono pienamente applicabili alla fattispecie in esame -, ha riconosciuto la validità dei contratti bancari anche se sottoscritti unicamente dal cliente (cd contratti monofirma), purché una copia del contratto sia stata consegnata al correntista, al fine di garantire allo stesso la conoscenza effettiva delle relative clausole.
In linea con l'orientamento espresso dalle SSUU, successive pronunce della Corte di Cassazione, riferite specificamente ai contratti bancari, hanno rilevato che “la mancata sottoscrizione della banca non determina la nullità per difetto di forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, trattandosi di requisito che va inteso non in senso
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strutturale ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti”
(Cass. 14646/2018, Cass. 14232/2018 e Cass. 16070/2018).
In conformità al predetto principio, ritiene il Tribunale di riconoscere la validità del contratto di conto corrente n. 261-73, debitamente sottoscritto dalla correntista in data 05.07.2006, in quanto, sebbene la scheda negoziale non rechi la sottoscrizione dell'istituto di credito, il contratto risulta pacificamente consegnato alla correntista, come si evince dalla dichiarazione rilasciata dall'amministratore della società in sede di sottoscrizione del seguente tenore “nel dichiarare che un esemplare del presente atto e dei relativi allegati mi è stato consegnato, approvo specificamente – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 cc le seguenti clausole…” (pag. 35 del contratto in atti).
Ritiene inoltre il Tribunale di riconoscere la validità anche del contratto di apertura di credito dell' 8.01.2007 in quanto, sebbene non rechi in calce il timbro e la firma dell'istituto di credito, risulta altresì consegnato alla correntista, come si evince dalla dicitura “Ho ricevuto la Vs lettera che qui di seguito viene integralmente trascritta” posta in alto a sinistra della scheda negoziale prodotta dalla banca, inciso che presuppone il preventivo invio al cliente della scheda negoziale contenente le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente, poi sottoscritte per accettazione dalla correntista.
Ne consegue la validità dei contratti posti a fondamento della domanda di pagamento.
Gli opponenti, nel merito, hanno in primo luogo contestato l'esatta consistenza del credito vantato dalla controparte in quanto non sufficientemente provato, per non avere la banca prodotto la serie integrale degli estratti conto relativi ai rapporti azionati in giudizio.
L'eccezione non risulta fondata.
Ritiene, invero, il Tribunale che la produzione da parte della CP_2
degli estratti conto per un periodo continuativo sufficientemente ampio (dal 1.01.02007 al 25.07.2017 con saldo finale negativo di € - 279.365,23), anche se non tale da coprire tutta la durata del rapporto (non essendo prodotti gli estratti conto relativi all'inizio del rapporto), può risultare idonea, in astratto (a differenza di quel che ritiene la parte
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opponente), ad offrire la prova dell'ammontare del credito: tale ammontare, infatti, può essere determinato, in presenza di un saldo negativo nel più risalente degli estratti conto prodotti ed in mancanza di elementi che consentano di ritenere che alla data di tale estratto conto potesse esservi un credito del correntista, effettuando una ricostruzione contabile (v. Cass. 11543/2019) che prenda le mosse dal c.d. saldo "zero"
(cfr. Corte di Appello Milano sez. I sent. del 3.01.2020).
Infatti, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 cc, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit., secondo cui non vi sarebbe infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti) (Cass. n. 23852/2020).
Nello stesso senso la Cassazione ha di recente affermato che “nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti” (Cass. 22387/2021).
Pertanto, nel presente giudizio è stato demandato al ctu di accertare il rapporto di dare – avere tra le parti in relazione al rapporto dedotto in lite in base agli estratti conto acquisiti (relativi ad un periodo di oltre dieci anni), individuando correttamente quale saldo iniziale quello risultante dal primo della serie continua di estratti prodotti dalla risultante nella specie a credito per la correntista. CP_2
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Passando all'esame del credito vantato dalla banca opposta, gli opponenti hanno contestato la illegittimità degli addebiti effettuati nel corso del rapporto di conto corrente e di apertura di credito a valere sullo stesso a titolo di interessi ultralegali, di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissione massimo scoperto e spese non pattuite.
È noto che il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed, infine, dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993.
Nella specie, la scheda contrattuale relativa al conto corrente n. 261-73 del
05.07.2006, nelle condizioni economiche indica espressamente sia il tasso a credito
(TAN 0,05% e TAE 0,05% con capitalizzazione trimestrale), sia il tasso a debito (TAN
13,35% TAE 14,364% per sconfinamenti, se autorizzati TAN 8,5% e TAE 8,774% per sconf. SBF con capitalizzazione trimestrale), mentre il contratto di apertura di credito dell'8.01.2007 reca l'indicazione del TAN nella misura del 6,77% e del 13,65% per eventuali sconfinamenti, con la conseguente legittimità degli interessi applicati nel corso del rapporto dalla banca in quanto pattuiti tra le parti.
Quanto alla eccepita capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dall'istituto di credito, occorre premettere che, nella specie, viene in rilievo un rapporto sorto nel 2006, come tale soggetto, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120
TUB (D.L.vo 1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n.
342, e dalla successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000.
Come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera CICR citata) e che risulti espressamente indicato nel contrato oltre al tasso di interessi nominale annuo anche quello effettivo.
Tali requisiti non risultano rispettati né in relazione al contratto n. 261.73 (che indica il TAN nella stessa misura del TAE), né nel contratto di apertura di credito dell'8.01.2007 a valere sul predetto conto corrente in cui la clausola anatocistica non risulta validamente pattuita, mancando l'indicazione dei tassi effettivi, della
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capitalizzazione applicata e della specifica sottoscrizione;
pertanto, la capitalizzazione trimestrale, pacificamente applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente di cui è causa, deve essere dichiarata illegittima con il conseguente ricalcolo del saldo mediante capitalizzazione semplice, come effettuato dal CTU nel proprio elaborato peritale in ossequio all'incarico ricevuto (pag. 19).
Gli opponenti hanno, altresì, contestato la legittimità degli addebiti operati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto e dei successivi oneri in sostituzione.
Anche tale deduzione merita adesione.
Ed invero, la clausola relativa alla Commissione di massimo scoperto (come le indennità sostitutive della medesima), come chiarito dalla giurisprudenza è da ritenersi conforme al requisito di determinatezza se contenente l'indicazione precisa non solo del saggio di interesse applicato, ma anche delle modalità di applicazione e di calcolo della commissione, così da permettere al cliente di avere contezza immediata del costo correlato a tale voce, diversamente profilandosi la nullità della relativa clausola negoziale per indeterminatezza dell'oggetto del contratto ex artt. 1325, 1346 e 1418, co.
2, c.c.
Nel caso di specie, in entrambi i contratti, la cms risulta indicata nella sola percentuale, mancando ogni riferimento alla metodologia di calcolo utilizzata, pertanto il Consulente, in ossequio al mandato ricevuto, ha espunto le somme a tale titolo addebitate in costanza di rapporto.
Non essendo stati oggetto di specifica pattuizione tra le parti, sono stati altresì esclusi dal ricalcolo gli oneri successivamente applicati in sostituzione della CMS (ossia
CIV e CDF).
Il consulente ha, inoltre, applicato le spese e le valute come pattuite, non considerando le modifiche delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB ove non correttamente comunicate alla correntista.
Quanto alle doglianze attoree concernenti il superamento del tasso soglia usura ex lege 108/1996 il CTU, utilizzando la formula della CA d'Italia e facendo applicazione della cd teoria del margine (Cass. SSUU n. 16303/2018), ha escluso in relazione ad entrambi i contratti ipotesi di usura originaria.
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In particolare, relativamente al contratto n. 261.73 del 5.07.2006 l'Ausiliario ha indicato il tasso soglia relativo al III trim 2006 nella misura del 19,02% con riferimento alle aperture di credito < a € 5000,00 (in assenza di specifica indicazione del fido e considerato che fino alla data dell'8.01.2007 i saldi erano positivi), mentre in relazione al contratto dell'8.01.2007 ha individuato un tasso soglia pari al 14,91% considerando le aperture di credito superiori a € 5.000,00 (essendo stato concesso un fido di €
20.000,00), non riscontrando all'esito dei conteggi effettuati in entrambi i casi usura originaria (pag. 11-12 CTU).
Ritiene, invece, il Tribunale non condivisibile la ulteriore ipotesi di ricalcolo effettuata dal ctu che, in sede di risposta alle osservazioni delle parti, ha altresì considerato la soglia relativa al III trim 2006 con riferimento alle aperture di credito superiori a 5.000,00 euro pari al 14.37%, riscontrando solo in tale ipotesi e con applicazione di cms massima la natura usuraria del rapporto.
Ed infatti, in relazione a tale periodo non vi è prova in atti della sussistenza di alcun affidamento, tanto meno superiore ad € 5.000,00. Del resto, considerato che per il successivo contratto dell'8.01.2007 non è stata riscontrata usura e che gli estratti conto iniziano a decorrere dal 1.01.2007 (riportando saldi positivi sino all'8.01.2007), pur volendo prendere in considerazione tale seconda ipotesi di rilevazione dell'usura sul precedente contratto del 5.07.2006, alcuna rilevanza la stessa potrebbe assumere sulla rideterminazione del saldo finale del rapporto (come riferito anche dal CTU pagg. 17-18
CTU).
Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Giudice ritiene che il saldo contabile del rapporto di conto corrente in esame vada rideterminato in conformità alla ipotesi di ricalcolo indicata alla pag. 19 della perizia redatta dal CTU dr. Per_3
depositata in data 20.05.2021 - le cui analisi risultano effettuate con serio ed
[...]
indiscutibile rigore scientifico -, partendo la primo estratto conto in atti con saldo positivo, con capitalizzazione semplice per l'intero periodo, applicazione dei tassi banca ed esclusione di commissioni e spese non validamente pattuite, per cui alla data del
25.07.2017 il conto corrente n. 631142 (ex 261-73) presenta un saldo a debito della correntista pari ad € - 212.839,27 a fronte di un saldo a debito richiesto di € -
279.365,23.
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Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il saldo debitore del c/c in esame vada rideterminato, alla data del 25.07.2017, nella misura di € - 212.839,27
a debito della correntista.
Quanto alla posizione dei garanti Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , va rilevato che gli stessi in sede di prima memoria ex art.
[...] Parte_5
183 cpc hanno altresì dedotto la nullità della fideiussione rilasciata, in quanto redatta in conformità dello schema di contratto predisposto dall'Associazione CAria Italiana nel 2003, secondo un modello che la CA d'Italia, con provvedimento n. 55 del
2.05.2005 ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 co. 2 lett. a L 287/1990.
Ritiene il Tribunale che la relativa eccezione - da ritenersi ammissibile in quanto configurante una eccezione riconvenzionale idonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito, senza tuttavia che la questione esuli dalla competenza del
Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed afferente ad invalidità rilevabile di ufficio - sia infondata e vada rigettata.
Ed invero, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
Infatti, nel caso di specie, le parti opponenti hanno sostenuto che il contratto di fideiussione stipulato in data 9.01.2007 fosse nullo perché contenente le tre clausole, di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d.
“sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di CA
d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che «gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma
2, lettera a), della legge n. 287/90».
Ciò premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione prodotta dagli opponenti quale documento contenga, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo
ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della CA
d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della
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concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di quasi due anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del 14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a SSUU del 2021:
• ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio
2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della CA d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
• ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca invece a quasi due anni di distanza dall'accertamento della CA d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Nel caso di specie, i fideiussori si sono limitati a produrre la decisione della CA
d'Italia del 2005 senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'Organismo di controllo (poi sostituito dall'Autorità Garante per il
Mercato e la Concorrenza) si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di tempo dalla censura e senza che le parti eccipienti
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abbiano fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2007 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che i fideiussori avrebbero, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatori di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia ( nel medesimo senso anche
Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. SI 12 febbraio
2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156;
Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma
11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Di qui il rigetto dell'eccezione riconvenzionale di nullità ed affermazione della validità della garanzia prestata da , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5
Passando, dunque, all'esame della eccezione di decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., norma oggetto di deroga pattizia ai sensi dell'art. 6 del contratto di fideiussione, ritiene il Tribunale che la stessa vada esaminata in funzione della applicabilità o meno della tutela consumeristica a favore dei fideiussori, in considerazione del rapporto in concreto sussistente tra essi e la società debitrice principale.
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Giova premettere in diritto che l'art. 1957 cc espressamente dispone: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza della obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv.
638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore, in termini relativamente limitati, se egli sia tenuto o meno alla garanzia;
diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. Sotto questo profilo, la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la previsione di cui alla predetta norma è stata derogata, come pacificamente si ritiene possibile, dal regolamento contrattuale. Ed invero, nel contratto di fideiussione viene espressamente pattuito all'art. 6, che “I diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Esclusa la nullità della clausola - per quanto sopra specificato - sotto il profilo della dedotta violazione della normativa anticoncorrenziale, non può dubitarsi della validità della richiamata previsione negoziale – peraltro oggetto di specifica e separata approvazione scritta da parte dei garanti – avendo costante giurisprudenza ritenuto che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta
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contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. Civ. n. 21867/13, 9455/12).
Ciò posto, viene nondimeno in rilievo l'eventuale profilo di vessatorietà della clausola in esame ai sensi della normativa a tutela del consumatore di cui al D.Lgs
206/2005, se ed in quanto possa riconoscersi ai garanti la qualità di consumatori.
E' noto, invero, che la più recente giurisprudenza, in ossequio alla giurisprudenza formatasi in ambito comunitario, ha riconosciuto la possibilità di applicare la normativa consumeristica al fideiussore anche nel caso in cui l'obbligato principale sia un imprenditore ovvero una società, tuttavia tale applicazione è subordinata all'accertamento, demandato al giudice del merito, che il fideiussore abbia agito come persona fisica per scopi che esulano dalla sua attività professionale ed in assenza di un collegamento funzionale con la società debitrice.
In particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha inteso dare una tutela rafforzata al garante, soggetto che viene rappresentato in condizioni di disparità di trattamento con la banca ed ha indicato che è alle condizioni personali del garante che bisogna guardare per vedere se definirlo “consumatore” o meno, demandando tuttavia al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni personali, estranee alla sua attività professionale (Corte di Giustizia Europea del 19.11.2015).
Alla luce dei suddetti principi, la Suprema Corte ha precisato che “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. Civ. 32225/2018).
Facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, il ruolo rivestito dagli opponenti e nell'ambito della società garantita Parte_4 Parte_2
(essendo stati soci ed Amministratori della società), in assenza di prove contrarie, induce il Tribunale ad escludere che gli stessi abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale e che possano essere qualificati consumatori.
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Ne consegue la piena validità ed operatività della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione, peraltro sottoscritta anche ex art. 1341, comma II, c.c., per l'opponente e , con conseguente inapplicabilità nei Parte_4 Parte_2 loro confronti del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Per le medesime ragioni, deve invece ritenersi inoperante la deroga in esame nei confronti degli opponenti e non risultando agli atti Parte_3 Parte_5 alcuna qualifica riferibile ad un eventuale loro ruolo svolto nell'ambito della società debitrice principale (cfr. visura storica agli atti), con conseguente operatività nei loro confronti del termine semestrale di cui al richiamato art. 1957 c.c., da ritenersi decorso alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (30.03.2018), essendo intervenuta la chiusura del conto in data 25.07.2017 e risalendo la messa in mora alla data del
07.08.2017, come dedotto dagli stessi opponenti (cfr. doc. in fascicolo monitorio).
L'eccezione di decadenza va, dunque, accolta nei confronti di e Parte_3
, ricorrendo in capo ad essi la qualità di consumatori, con conseguente Parte_5 accoglimento dell'eccezione dagli stessi tempestivamente proposta e ritenendosi, pertanto, la CA opposta decaduta dall'agire nei loro confronti.
In definitiva, previa revoca del d.i. opposto ed in parziale accoglimento della domanda di pagamento formulata da Controparte_2 [...]
, e vanno condannati, in Parte_1 Parte_4 Parte_2
solido tra loro, al pagamento in favore della banca opposta della complessiva somma di
€ 212.839,27 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 631142 (ex 261-73) alla data del 25.07.2017
(cfr. perizia redatta dal CTU dr. depositata in data 20.05.2021). Persona_3
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della complessità delle questioni trattate e del contrasto giurisprudenziale che si registra attualmente in materia di fideiussione, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Parte_1
, nonché da e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 3667/2018 emesso dal Tribunale di Parte_5
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Napoli, sezione II, in data 19.04.2018 e pubblicato in data 23.04.2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda della
[...]
Controparte_4
b) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) in parziale accoglimento della domanda di pagamento formulata dalla
CA opposta, condanna gli opponenti , Parte_1 Parte_4
e , in solido, al pagamento in favore della banca opposta della somma Parte_2 di € 212.839,27 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
d) rigetta nel resto;
e) compensa interamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di
CTU.
Napoli, lì 8.01.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Gomez de Ayala
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