Art. 2. Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili 1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 9, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, in particolare nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, in particolare nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.