Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2934 /2021 da:
L'avv. GALLO GIOVANNI VINCENZO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. MONTONE VINCENZO per sé medesimo, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2934 -1 del RGAC dell'anno 2021 avente ad oggetto querela di falso incidentale e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale amministratore unico della Parte_1 C.F._1
(P.I. , ( ), CP_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. G. Vincenzo Gallo
Attori
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Controparte_2 C.F._5
Panno
Convenuto
E
Vincenzo avv. Montone (C.F. ), rappresentato e difeso da sé C.F._6 medesimo
Convenuto
E
1
Intervenuto
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 643/21 del Tribunale di
ST, gli odierni attori hanno proposto querela di falso al fine di contestare il riconoscimento di debito riconducibile a , e e l'atto di Pt_1 Pt_2 Controparte_3 garanzia riconducibile a , posti a fondamento del ricorso Parte_4 monitorio.
Hanno dedotto di non aver mai sottoscritto simili atti e che vi è stato un abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.
1.2. Ritenuta l'ammissibilità della querela, il Giudice ne ha autorizzato la presentazione, sospendendo il giudizio principale e ordinando ai convenuti il deposito degli originali al fine di verificare la fondatezza della querela medesima.
1.3. Parte convenuta non ha depositato gli originali di tali documenti.
In particolare, con istanza del 14 marzo 2023, i convenuti hanno chiesto al Giudice di stabilire le modalità di deposito degli originali, in quanto la successiva udienza era fissata in modalità cartolare.
Con ordinanza del 17 marzo 2023, il Giudice ha disposto la trattazione in presenza e ordinato il deposito degli originali all'udienza del 5 maggio 2023.
Tuttavia, con note del 4 maggio 2023, i convenuti, premesso di non aver ricevuto istruzioni sulle modalità di deposito degli originali, hanno evidenziato di aver ricevuto non meglio specificati “seri e allarmanti avvertimenti che sarebbero stati fatti sparire”, deducendo anche di aver depositato gli originali medesimi presso la Procura della Repubblica di
Catanzaro, ove sarebbero stati inseriti nel fascicolo RGNR n. 306/2022.
All'udienza del 5 maggio 2023, quindi, i convenuti hanno ribadito tale deposito presso la
Procura di Catanzaro, riservandosi la produzione delle relative ricevute di deposito, produzione mai effettuata.
A questo punto, la Procura della Repubblica di ST, la quale il 5 aprile 2022 aveva già emesso decreto di perquisizione e sequestro al fine di acquisire gli originali dei documenti in esame nell'ambito del procedimento RGNR n. 488/20 22, in cui i convenuti erano indagati per i reati di truffa e tentata estorsione a seguito di querela presentata dagli attori proprio per la richiesta monitoria oggetto del presente giudizio, fondata a loro dire su documenti falsi, non essendo riuscita a r ecuperare tali documenti, in quanto non rinvenuti presso il , il quale, secondo quanto affermato dall'avv. Rosamaria Montone, collega CP_2
2 dell'avv. Vincenzo Montone, ne era in possesso, ha richiesto alla Procura della Repubblica di
Catanzaro di conoscere il nominativo del sostituto procuratore titolare al fine di avviare il collegamento investigativo ed effettuare i necessari accertamenti tecnici sui documenti costituenti corpo del reato (cfr. atti depositati dalla Procura di ST il 16 giugno
2023 nel presente fascicolo RGC n. 2934 -1/2023).
Con nota del 31 maggio 2023, anch'essa versata in atti dalla Procura di ST, la
Procura di Catanzaro, premesso che il fascicolo RGNR 306/2022 era stato iscritto a modello
46 (denunce anonime) e non a modello 21, ha rilevato che lo stesso “non ha attinenza ai fatti su cui la Procura di ST sta svolgendo indagini”, specificando anche che il fascicolo era stato trasferito alla Procura di Salerno per competenza funzionale.
Con riferimento a detto trasferimento, infine, è bene evidenziare che nel corso del giudizio nessuno ha fornito una indicazione del numero RGNR di iscrizione, né di eventuali nominativi dei soggetti coinvolti, rendendo di fatto impossibile qualsiasi richiesta di informazioni o di acquisizione documentale.
Infine, proprio per l'impossibilità di acquisire l'originale dei documenti in contestazione
(tenuto conto anche dell'impossibilità di richiedere informazioni alla Procura di Salerno in assenza di qualsiasi riferimento al fasc icolo ivi trasferito), la Procura di ST ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale con atto dell'8 giugno 2023, anch'esso depositato dal P.M.
2. Così ricostruita la dinamica processuale, in via preliminare deve rilevarsi che, nonostante l'introduzione del giudizio di falso sia intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, trattandosi di querela incidentale proposta in un giud izio introdotto in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta riforma, trova applicazione la normativa codicistica applicabile al giudizio principale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 21 dicembre 2018,
n. 33168, secondo cui al giudizio di querela di fal so incidentale, seppur connotato da autonomia, è applicabile la normativa codicistica vigente al momento dell'introduzione del giudizio principale).
3. Nel merito si osserva quanto segue.
Nel corso del giudizio è stato ordinato ai convenuti il deposito deg li originali dei documenti contestati al fine di verificare la fondatezza della querela.
Tuttavia, la parte convenuta, la quale, per sua stessa ammissione, era in possesso degli originali, non ha ottemperato a tale ordine e non ha fornito alcuna valida giu stificazione dell'omissione.
Infatti, quanto alle deduzioni circa la mancata indicazione delle modalità di deposito in sicurezza degli originali, si osserva che il Giudice, con il citato provvedimento del 17 marzo
2023, ha disposto la trattazione in presen za, ordinandone la produzione all'udienza del 5
3 maggio 2023, evidentemente al fine di provvedere agli incombenti di cui all'art. 223 c.p.c. e alla acquisizione dei documenti, i quali ovviamente sarebbero stati custoditi in cassaforte.
Del tutto generica e indimostrata, poi, è l'allegazione circa i non meglio specificati “seri e allarmanti avvertimenti che sarebbero stati fatti sparire”, non essendo neppure stato specificato quali sarebbero tali avvertimenti e da chi provenissero, né prodotta alcuna prova a sostegno.
Inoltre, il fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, all'interno del quale sarebbero stati depositati gli originali dei documenti in esame, è risultato essere un fascicolo aperto su segnalazione anonima ed avere ad oggett o fatti non attinenti a quelli per cui è causa.
Del resto, la riserva di produzione delle ricevute di deposito degli originali presso la Procura di Catanzaro, formulata da parte convenuta, non è stata seguita da alcuna produzione delle stesse.
La medesima parte convenuta, poi, non ha mai fornito alcun dettaglio relativo al fascicolo aperto presso la Procura di Salerno a seguito del trasferimento disposto dalla Procura di
Catanzaro, rendendo impossibile ogni attività da parte del Giudice.
Peraltro, persino la Procura di ST non è riuscita a reperire i documenti in esame, pur avendo disposto la perquisizione di sulla base delle informazioni Controparte_2 fornite dall'avv. Rosamaria Montone, collega di studio dell'avv. Vincenzo Montone, che ha indicato nel il soggetto in possesso degli originali , nonché richiesto alla Procura di CP_2
Catanzaro l'acquisizione dei documenti medesimi .
3.1. Ciò chiarito, in ragione della natura delle contestazioni attoree, consistenti nell'affermazione di non aver mai sottoscritto i documenti posti a fondamento del ricorso monitorio, i quali sarebbero frutto di un abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, la produzione degli originali sarebbe stata essenziale, in primo luogo al fine di verificare l'esistenza stessa di documenti originali con firma degli attori e di escludere che sui documenti medesimi fossero semplicemente state fotocopiate dette firme prese da altri documenti, circostanza certamente possibile tenuto conto che gli attori hanno sottoscritto documenti in possesso dell'avv. Montone in ragione dell'attività professionale prestata da quest'ultimo in loro favore.
Inoltre, l'omessa produzione degli originali non consente neppure lo svolgimento di indagini tecniche finalizzate a stabilire se le sottoscr izioni siano state apposte prima della stesura del testo.
3.2. Dalla descritta condotta processuale, quindi, a parere del collegio, deve trarsi decisivo argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. della falsità dei documenti contestati e della verosimile inesistenza degli originali, in quanto la parte convenuta, non ottemperando
4 all'ordine del Giudice senza fornire alcuna valida giustificazione, ha reso impossibile ogni esame degli atti contestati, impedendo qualsiasi difesa agli attori, ai quali null' altro poteva essere richiesto oltre alla proposizione della querela di falso e dell'istanza di esibizione, contenuta già nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Tale conclusione è confortata dall'insegnamento della giurisprudenza di le gittimità, secondo cui “a fronte dalla contestazione l'autenticità di una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio e di cui si eccepisca la contraffazione, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale, o indicare la ragione per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale. (Nella specie, l a S.C, in applicazione del richiamato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva tratto argomento dall'omessa produzione dell'originale da parte del possessore della scrittura per non addebitare alla controparte gli effetti della mancata proposizione della querela di falso)” (Cass. civ., Sez. III, 30 settembre 2011, n.
19987).
Pertanto, deve essere dichiarata la falsità dei documenti denominati “riconoscimento di debito” e “atto di garanzia”, posti a fondamento della pretesa monitoria.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del principio secondo cui “in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritene rsi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fu ori del processo, dell'accertamento della falsità” (Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2017, n. 15642), e applicando i parametri previsti per le cause di valore c.d. indeterminato medio (euro 26.000,01 -
52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di ST –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la falsità dei documenti denominati “riconoscimento di debito” e “atto di garanzia”, posti a fondamento della pretesa monitoria;
2. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice per il presente giudizio che liquida in euro 7.600,00 (di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.800,00 per la fase
5 istruttoria ed euro 2.900,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge .
Così deciso in ST, 11 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Gaetano Laviola
6