CASS
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2024, n. 5067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5067 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT CO nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento c/ TI avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5067 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Bari in composizione monocratica ha rigettato il reclamo interposto nell'interesse di RA TO - nella qualità di persona offesa del reato di cui all'art. 660 cod. pen. - avverso il decreto di archiviazione a carico di ignoti del 13/04/2022, del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. 2. Ricorre per cassazione RA TO, per il tramite dell'avv. RA M. Colonna Venisti, denunciando l'abnorrnità dell'impugnato provvedimento. Si imputa, infatti, alla persona offesa l'onere di allegare la denuncia primigenia rispetto alla successiva integrazione, non considerando come - proprio nell'integrazione stessa - vi fosse il riferimento sia alla querela, sia al relativo numero di procedimento penale. Ciò è in contrasto, inoltre, con il principio di diritto amministrativo dettato dall'art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000, che impone all'amministrazione dello Stato di non pretendere dal cittadino la produzione di documenti, che si trovino già in suo possesso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È anzitutto noto come l'art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 33, legge 23 giugno 2017, n. 103 (che ha contestualmente abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del medesimo codice), nel ridisegnare i possibili esiti definitori del procedimento di archiviazione, consenta - nei casi di nullità dettati dai precedenti commi primo e secondo - la presentazione di un reclamo al Tribunale in composizione monocratica, nei confronti del provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari;
non è però poi prevista, avverso la relativa decisione assunta all'esito di tale reclamo, la proposizione del ricorso per cassazione. L'utilizzo di tale mezzo di impugnazione, quindi, è ipotizzabile esclusivamente al ricorrere di un profilo di abnormità dell'atto reclamato e non anche al fine di dedurne, impropriamente riconducendola alla categoria dell'abnormità, una pretesa illegittimità o erroneità aliunde ricavabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019 SC SI MA C/ Greco Cosimo, Rv. 275723; si veda anche Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019 ON RI C/ 2 TA OB, Rv. 277433, la quale, nel ribadire la non ricorribilità del provvedimento adottato a seguito di reclamo, a norma dell'art. 410-bis comma 5 cod. proc. pen., ha individuato - quale unico rimedio esperibile avverso la decisione sul reclamo de quo - la facoltà della persona offesa di avanzare richiesta di revoca del provvedimento, da inoltrarsi & medesimo dal giudice del reclamo). 3. Non sussiste, nel caso di specie, la lamentata abnormità dell'impugnato provvedimento, profilo eventualmente idoneo, come detto, a rendere la decisione assunta a seguito di reclamo ricorribile in sede di legittimità. 3.1. Si deve poi precisare come la categoria dogmatica dell'abnormità postuli la sussistenza di svariate classificazioni teoriche, in ordine al contenuto, alla struttura e alla funzione degli atti ad essa riconducibili. Sotto un primo profilo, è qualificabile in termini di abnormità il provvedimento che - in ragione della singolarità e stranezza del contenuto - risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, così come quello che, sebbene sia astrattamente da considerare alla stregua di una manifestazione di legittimo potere, vada ad esplicarsi all'esterno del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste, oltrepassando ogni ragionevole limite. Ulteriore differenziazione è quella che corre fra i concetti di abnormità strutturale e abnormità funzoonale;
la prima categoria ricorre allorquando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, mentre la seconda si concretizza nel caso in cui l'atto stesso, seppur non intrinsecamente estraneo rispetto al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento di un atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedimentale, o della realizzazione di una violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598) o, ancora, dell'indebita regressione del procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593 - 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, Castaldi, Rv. 273651 - 01). 3.2. Nella vicenda ora sottoposta al vaglio di questo Collegio, le argornentazioni del ricorso non si risolvono nella denunzia di una abnormità di tipo strutturale o funzionale, legata agli errori di fatto e di diritto in cui sarebbe incorso il Giudice monocratico, tali da rendere il provvedimento irragionevole. La stessa enunciazione della connotazione di abnortnità, contenuta nell'atto di impugnazione, infatti, si limita a segnalare genericamente come il provvedimento impugnato sia - in ipotesi difensiva - «affetto da irragionevolezza». 3 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5067 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Bari in composizione monocratica ha rigettato il reclamo interposto nell'interesse di RA TO - nella qualità di persona offesa del reato di cui all'art. 660 cod. pen. - avverso il decreto di archiviazione a carico di ignoti del 13/04/2022, del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. 2. Ricorre per cassazione RA TO, per il tramite dell'avv. RA M. Colonna Venisti, denunciando l'abnorrnità dell'impugnato provvedimento. Si imputa, infatti, alla persona offesa l'onere di allegare la denuncia primigenia rispetto alla successiva integrazione, non considerando come - proprio nell'integrazione stessa - vi fosse il riferimento sia alla querela, sia al relativo numero di procedimento penale. Ciò è in contrasto, inoltre, con il principio di diritto amministrativo dettato dall'art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000, che impone all'amministrazione dello Stato di non pretendere dal cittadino la produzione di documenti, che si trovino già in suo possesso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È anzitutto noto come l'art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 33, legge 23 giugno 2017, n. 103 (che ha contestualmente abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del medesimo codice), nel ridisegnare i possibili esiti definitori del procedimento di archiviazione, consenta - nei casi di nullità dettati dai precedenti commi primo e secondo - la presentazione di un reclamo al Tribunale in composizione monocratica, nei confronti del provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari;
non è però poi prevista, avverso la relativa decisione assunta all'esito di tale reclamo, la proposizione del ricorso per cassazione. L'utilizzo di tale mezzo di impugnazione, quindi, è ipotizzabile esclusivamente al ricorrere di un profilo di abnormità dell'atto reclamato e non anche al fine di dedurne, impropriamente riconducendola alla categoria dell'abnormità, una pretesa illegittimità o erroneità aliunde ricavabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019 SC SI MA C/ Greco Cosimo, Rv. 275723; si veda anche Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019 ON RI C/ 2 TA OB, Rv. 277433, la quale, nel ribadire la non ricorribilità del provvedimento adottato a seguito di reclamo, a norma dell'art. 410-bis comma 5 cod. proc. pen., ha individuato - quale unico rimedio esperibile avverso la decisione sul reclamo de quo - la facoltà della persona offesa di avanzare richiesta di revoca del provvedimento, da inoltrarsi & medesimo dal giudice del reclamo). 3. Non sussiste, nel caso di specie, la lamentata abnormità dell'impugnato provvedimento, profilo eventualmente idoneo, come detto, a rendere la decisione assunta a seguito di reclamo ricorribile in sede di legittimità. 3.1. Si deve poi precisare come la categoria dogmatica dell'abnormità postuli la sussistenza di svariate classificazioni teoriche, in ordine al contenuto, alla struttura e alla funzione degli atti ad essa riconducibili. Sotto un primo profilo, è qualificabile in termini di abnormità il provvedimento che - in ragione della singolarità e stranezza del contenuto - risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, così come quello che, sebbene sia astrattamente da considerare alla stregua di una manifestazione di legittimo potere, vada ad esplicarsi all'esterno del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste, oltrepassando ogni ragionevole limite. Ulteriore differenziazione è quella che corre fra i concetti di abnormità strutturale e abnormità funzoonale;
la prima categoria ricorre allorquando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, mentre la seconda si concretizza nel caso in cui l'atto stesso, seppur non intrinsecamente estraneo rispetto al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento di un atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedimentale, o della realizzazione di una violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598) o, ancora, dell'indebita regressione del procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593 - 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, Castaldi, Rv. 273651 - 01). 3.2. Nella vicenda ora sottoposta al vaglio di questo Collegio, le argornentazioni del ricorso non si risolvono nella denunzia di una abnormità di tipo strutturale o funzionale, legata agli errori di fatto e di diritto in cui sarebbe incorso il Giudice monocratico, tali da rendere il provvedimento irragionevole. La stessa enunciazione della connotazione di abnortnità, contenuta nell'atto di impugnazione, infatti, si limita a segnalare genericamente come il provvedimento impugnato sia - in ipotesi difensiva - «affetto da irragionevolezza». 3 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.