Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 615 del 2025, proposto da OU AZ LS TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Borsadoli e Francesca Flossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in SC, via Volturno 8;
contro
Il Prefetto pro tempore di SC,
il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di SC, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n. P-BS/L/Q/2023/101556 - Lavoro Subordinato emesso in data 26.02.2025 dalla Prefettura di SC - Ufficio territoriale del Governo, notificato il 28.02.2025, con il quale si rigettava l’istanza flussi 2023/101556, per l’odierno ricorrente, era annullato il contratto di soggiorno e revocata la richiesta di permesso di soggiorno.
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Prefetto di SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
che con decreto 3 giugno 2025, Prot. n. P-BS/L/Q/2023/101556, in atti, l’Amministrazione resistente ha revocato il provvedimento in epigrafe impugnato, facendo così cessare la materia del contendere;
che, peraltro, le peculiarità della vicenda, su cui si fondava il provvedimento successivamente ritirato, giustificano la compensazione delle spese di giudizio, salvo che per il contributo unificato, il cui importo va posto a carico dell’Amministrazione resistente, che provvederà a rimborsarlo alla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo che per il contributo unificato, il cui importo andrà rimborsato dall’Amministrazione resistente alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio addì 11 giugno 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO