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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NC DiAN Presidente dr. RI Teresa Brena Consigliere avv. LB RI NO Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3379/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MEDINA Parte_1 P.IVA_1
63 80133 NAPOLI presso lo studio dell'avv. MONTEMURRO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VAGLIECO ELENA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MARCO Controparte_1 P.IVA_2
POLO 8 31015 CONEGLIANO presso lo studio dell'avv. PIAZZA ALOMA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 7 avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 8457/2024 emessa dal Tribunale di Milano, VI sez. Civile, Dott.ssa Gallina, pubblicata il 01/10/2024 nelle parti impugnate e, per l'effetto, così provvedere:
- accogliere l'appello, e quindi, e, previa sospensiva, in riforma della sentenza nelle parti espressamente gravate, così statuire:
- per le causali ed in atti, previe le declaratorie tutte del caso, accertato l'obbligo dell'assicurazione convenuta al pagamento degli indennizzi di polizza dovuti, dichiararsi l'obbligo della stessa convenuta
, al pagamento dei conseguenti importi dovuti, e quindi condannarla a pagare Controparte_1 alla società attrice l'importo di € 1.650.040,00 oltre all'ulteriore importo di € 10.000,00 per Pt_1 onorari periti, ovvero di quelle diverse somme che, eventualmente anche in via equitativa, risulteranno dovute ad istruttoria conclusa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche sotto il profilo del pregiudizio per il ritardo, dal saldo dovuto.
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre spese generali, IVA e
Cpa ed accessori come per legge.
Per Controparte_1
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 8457/2024 pronunciata dal Giudice
Dott.ssa Gallina nel contenzioso n. 30724/2023 R.G., in data 1.10.2024 e pubblicata in pari data, notificata in data 28.10.2024, nell'eventualità respingere sempre ogni domanda dell'appellante per assenza di operatività della polizza n. 407475888 ai sensi dell'art. 1898 c.c. e art. 5 delle CGA (aggravamento del rischio mai comunicato e scoperto , per dichiarazioni inesatte e reticenti rese da al momento della stipula del contratto assicurativo (accreditamento riportando circostanze Pt_1 inveritiere, magazzino con valori difformi da quelli assicurati) o in subordine la perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno ex art.
8.4 delle CGA (presentazione di documentazione falsa).
In ogni caso con rifusione delle spese di lite in favore di carico dell'appellante Controparte_1 soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a socio unico ha convenuto in giudizio chiedendo la sua condanna Parte_1 Controparte_1
al pagamento di un indennizzo per l'importo di € 1.650.040, oltre a quanto versato ai periti di fiducia per onorari nonché per la procedura di mediazione, per i danni subiti a seguito dell'incendio verificatosi in data 26-27.1.22 nello stabile da essa condotto in locazione sito in Faenza via Proventa nr. 272-276.
pagina 2 di 7 Assumeva di aver sottoscritto in data 17.9.21 una polizza avente ad oggetto sia il fabbricato che quanto in esso contenuto ivi incluse le spese di demolizione e sgombero.
Cont
Si costituiva che contestava il fondamento della domanda eccependo l'inoperativita' della polizza per avere la società attrice fornito dichiarazioni reticenti al momento della stipula del contratto assicurativo;
in particolare, per aver riportato circostanze non veritiere per “accreditarsi” presso la
Compagnia assicuratrice e per avere un “magazzino” con valori difformi da quelli assicurati. Cont
affermava, inoltre, di non essere stata a conoscenza di una situazione di sublocazione di una porzione dei locali utilizzati in modo “promiscuo” con la società IR IN precisando che ex art. 1898 c.c. non venivano accettati rischi diversi da quelli in polizza.
In via subordinata, ha chiesto accertarsi l'intervenuta perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno ovvero, in ulteriore subordine, per avere il legale rappresentante della società svolto il ruolo di mandante nel sinistro occorso.
Chiedeva, inoltre, la condanna della società attrice ex art.96 cpc, con vittoria di spese.
Il tribunale di Milano, con sentenza n.8457/2024, rigettava le domande proposte da
[...]
e la condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello quest'ultima chiedendo accertare l'obbligo dell'assicurazione convenuta al pagamento degli indennizzi di polizza dovuti e quindi condannarla a pagare alla società attrice l'importo di € 1.650.040,00 oltre all'ulteriore importo di € 10.000,00 per onorari dei Pt_1
periti, ovvero di quelle diverse somme che, eventualmente anche in via equitativa, risulteranno dovute ad istruttoria conclusa;
il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche sotto il profilo del pregiudizio per il ritardo, dal saldo dovuto. Con vittoria di spese.
Quali motivi di appello sosteneva che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto inoperante la polizza n. 407475888 per non aver la società attrice comunicato alla compagnia assicuratrice l'esistenza del contratto di sublocazione, stipulato con la società IR IN S.A., di parte del capannone, circostanza questa che avrebbe determinato un aggravamento del rischio e che,
Cont comunque, fosse decaduta dal diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1898, 2 comma.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello affermando l'assenza di Controparte_1 operatività della polizza n. 407475888 ai sensi dell'art. 1898 c.c. e dell'art. 5 delle CGA (aggravamento del rischio mai comunicato e scoperto, per dichiarazioni inesatte e reticenti rese da al Pt_1
momento della stipula del contratto assicurativo riportando circostanze inveritiere, magazzino con pagina 3 di 7 valori difformi da quelli assicurati) o in subordine, la perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno ex art.
8.4 delle CGA (presentazione di documentazione falsa).
In ogni caso, con rifusione delle spese di lite.
Precisate le conclusioni, depositate, memorie, repliche e note, la causa all'udienza del 12.06.2025 era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello:
ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1898, V COMMA, C.C. DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE.
L'appellante afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere inoperante la polizza Parte_1
n. 407475888 per non aver la società attrice comunicato alla compagnia assicuratrice l'esistenza del contratto di sublocazione di parte del capannone, stipulato con la società IR IN S.A., circostanza questa che avrebbe determinato un aggravamento del rischio e quindi l'inoperatività della polizza, ai sensi dell'art. 5 CGA e dell'art. 1898 c.c.
In sostanza, l'appellante sostiene che l'esistenza del contratto di sublocazione non ha comportato un aggravamento del rischio.
Si riporta all'art. 1898 c.c., affermando che “esso non esige una rigida ed assoluta immodificabilità della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di assicurazione, sicchè non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l'assicurato a darne notizia all'assicuratore, ma soltanto quello che sia caratterizzato da una incidenza, sulla gravità e sull'intensità del rischio assicurativo, tale da alterare l'equilibrio tra il rischio stesso ed il premio oltre il limite della normale area contrattuale”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1898, 2 comma, c.c. l'assicuratore in tale ipotesi può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di un mese dal giorno in cui ha avuto conoscenza di tale aggravamento.
Sosteneva che l'onere di provare l'aggravamento del rischio incombe sulla compagnia assicurativa che lo assume quale fatto costitutivo della propria eccezione per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo o per affermare l'inoperatività della polizza così come incombe alla stessa, ai fini dell'operatività dell'art. 1898, V comma, c.c., l'onere di provare che, se avesse conosciuto la situazione di aggravamento, non avrebbe concluso il contratto.
pagina 4 di 7 Pertanto, l'appellante afferma che, nel caso di specie, non può ritenersi che l'uso di una porzione del fabbricato per il deposito di abiti da cerimonia – quale attività esercitata dalla IR IN - costituisca di per sé aggravamento del rischio da dover comunicare ai sensi di polizza.
Cont
Sostiene che non ha provato né il fatto che la sublocazione ha comportato l'aggravamento del rischio né il fatto che tale aggravamento non l'avrebbe determinata a stipulare la polizza e, infine, che era, in ogni caso, decaduta dal diritto di recesso ai sensi dell'art. 1898, 2 comma, c.c. avendo formulato l'eccezione solo con la costituzione nel giudizio civile e quindi ben oltre il termine di decadenza, posto che la conoscenza di detta sublocazione era nota alla compagnia sin dal procedimento penale, aperto nel 2022. Cont
La Corte osserva che ha sempre sostenuto che la sublocazione di una parte dei locali a un'altra società comportava un aggravamento del rischio sia per quanto riguardava l'utilizzo “promiscuo” dei locali da parte di una società “terza” con beni propri e personale all'interno sia per quanto riguardava la stessa divisione dei locali ottenuta con dei pannelli di cartongesso che non impediva l'ingresso di fumo e fiamme.
Cont
Si tratta di situazioni aggravanti il rischio assunto da di cui essa è venuta a conoscenza dopo il sinistro che la inducevano a rifiutare di corrispondere l'indennizzo.
È documentato che il contratto di sublocazione con la sia stato stipulato in data Parte_2
1.11.21 ed è circostanza pacifica e non contestata da parte appellante di non aver mai messo a
Cont conoscenza della presenza, nell'immobile assicurato, della IR IN dopo la stipula della polizza.
Si rileva che il “rischio” assicurato era un immobile utilizzato da e solo da non anche da Pt_1 Pt_1
Cont altra società in sublocazione che non corrispondeva alcun canone nonostante il contratto (la non rinveniva traccia alcuna di versamenti di canoni da parte della suddetta società e persino durante le indagini emergeva come neppure la proprietà dell'immobile fosse stata messa al corrente della Cont succitata sublocazione, doc.n.3 prodotto da e a cui era stato ricavato “un posto” in modo
“precario” con una semplice divisione con pannelli che non erano a tenuta di fumo e fuoco. Cont
Rileva la corte che non aveva mai accettato tale diverso rischio che sopraggiunse dopo la stipula del contratto assicurativo.
L'art. 1898, primo comma c.c. dispone che “l'assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto,
pagina 5 di 7 l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato”.
Specifica tale articolo all'ultimo comma che, se il sinistro si verifica prima della comunicazione o prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non deve corrispondere l'indennità nel caso in cui l'aggravamento è tale che egli non avrebbe dato il proprio consenso se il nuovo stato delle cose fosse esistito sin dal momento della conclusione del contratto, mentre deve corrisponderla in misura ridotta negli altri casi.
Pertanto, alcuna decadenza si è verificata.
Si concorda con il giudice di primo grado nel ritenere che l'avere taciuto la presenza nei locali di altra società in modo promiscuo e precario ha comportato una modifica del quadro complessivo sulla base del quale l'assicurazione convenuta ha elaborato il profilo dell'assicurata.
E' evidente che la presenza dell'altra società ha comportato un aggravamento del rischio non noto ad
Cont la quale, se resa edotta, non l'avrebbe mai accettato come dalla stessa più volte ribadito.
Pertanto, il Giudice di prime cure ha applicato quanto previsto all'art. 1898 comma V c.c. e quanto previsto all'art. 5 delle CGA del contratto assicurativo in tema di aggravamento del rischio.
Per quanto innanzi esposto, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Secondo motivo di appello:
DECADENZA DAL DIRITTO DI RECESSO Cont
sostiene che fosse, in ogni caso, decaduta dal diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1898, 2 Pt_1 comma, c.c. “avendo formulato l'eccezione solo con la costituzione nel giudizio civile, e quindi ben oltre il termine di decadenza, posto che la conoscenza di detta sublocazione era nota alla compagnia sin dal procedimento penale, aperto nel 2022”. Cont
La Corte osserva che ha scoperto la reale situazione solo dopo il verificarsi del sinistro.
Il quinto comma dell'art. 1898 c.c. ben chiarisce come “se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto”.
Pertanto, non vi è limite temporale per sottrarsi legittimamente al pagamento dell'indennizzo.
Pertanto, si concorda con il giudice di primo grado nel ritenere che “il sol fatto della mancata comunicazione dell'aggravamento - per effetto di quanto pattuito dalle parti - è di per sé causa di pagina 6 di 7 mancata operatività della polizza. Tale clausola non è stata messa in discussione dalle parti quanto alla sua validità e, pertanto, risulta pienamente efficace”.
Pertanto, si rigetta anche il “secondo” motivo di appello.
Tutte le altre eccezioni formulate in primo grado, (omissioni sul reale stato della , circostanze non Pt_1
note sottaciute, dichiarazioni mendaci e reticenti, esagerazione dolosa del danno e perdita del diritto all'indennizzo, quantificazione dei danni) su cui anche il giudice di primo grado non si è pronunciato restano assorbite da quanto innanzi esposto.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza n.8457/2024 emessa dal tribunale di
[...] Controparte_1
Milano, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore Parte_1 di che liquida nella somma di € 18.511,00 oltre al rimborso forfettario spese pari Controparte_1
al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 18.06.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
LB RI NO NC Di AN
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NC DiAN Presidente dr. RI Teresa Brena Consigliere avv. LB RI NO Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3379/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MEDINA Parte_1 P.IVA_1
63 80133 NAPOLI presso lo studio dell'avv. MONTEMURRO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VAGLIECO ELENA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MARCO Controparte_1 P.IVA_2
POLO 8 31015 CONEGLIANO presso lo studio dell'avv. PIAZZA ALOMA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 7 avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 8457/2024 emessa dal Tribunale di Milano, VI sez. Civile, Dott.ssa Gallina, pubblicata il 01/10/2024 nelle parti impugnate e, per l'effetto, così provvedere:
- accogliere l'appello, e quindi, e, previa sospensiva, in riforma della sentenza nelle parti espressamente gravate, così statuire:
- per le causali ed in atti, previe le declaratorie tutte del caso, accertato l'obbligo dell'assicurazione convenuta al pagamento degli indennizzi di polizza dovuti, dichiararsi l'obbligo della stessa convenuta
, al pagamento dei conseguenti importi dovuti, e quindi condannarla a pagare Controparte_1 alla società attrice l'importo di € 1.650.040,00 oltre all'ulteriore importo di € 10.000,00 per Pt_1 onorari periti, ovvero di quelle diverse somme che, eventualmente anche in via equitativa, risulteranno dovute ad istruttoria conclusa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche sotto il profilo del pregiudizio per il ritardo, dal saldo dovuto.
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre spese generali, IVA e
Cpa ed accessori come per legge.
Per Controparte_1
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 8457/2024 pronunciata dal Giudice
Dott.ssa Gallina nel contenzioso n. 30724/2023 R.G., in data 1.10.2024 e pubblicata in pari data, notificata in data 28.10.2024, nell'eventualità respingere sempre ogni domanda dell'appellante per assenza di operatività della polizza n. 407475888 ai sensi dell'art. 1898 c.c. e art. 5 delle CGA (aggravamento del rischio mai comunicato e scoperto , per dichiarazioni inesatte e reticenti rese da al momento della stipula del contratto assicurativo (accreditamento riportando circostanze Pt_1 inveritiere, magazzino con valori difformi da quelli assicurati) o in subordine la perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno ex art.
8.4 delle CGA (presentazione di documentazione falsa).
In ogni caso con rifusione delle spese di lite in favore di carico dell'appellante Controparte_1 soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a socio unico ha convenuto in giudizio chiedendo la sua condanna Parte_1 Controparte_1
al pagamento di un indennizzo per l'importo di € 1.650.040, oltre a quanto versato ai periti di fiducia per onorari nonché per la procedura di mediazione, per i danni subiti a seguito dell'incendio verificatosi in data 26-27.1.22 nello stabile da essa condotto in locazione sito in Faenza via Proventa nr. 272-276.
pagina 2 di 7 Assumeva di aver sottoscritto in data 17.9.21 una polizza avente ad oggetto sia il fabbricato che quanto in esso contenuto ivi incluse le spese di demolizione e sgombero.
Cont
Si costituiva che contestava il fondamento della domanda eccependo l'inoperativita' della polizza per avere la società attrice fornito dichiarazioni reticenti al momento della stipula del contratto assicurativo;
in particolare, per aver riportato circostanze non veritiere per “accreditarsi” presso la
Compagnia assicuratrice e per avere un “magazzino” con valori difformi da quelli assicurati. Cont
affermava, inoltre, di non essere stata a conoscenza di una situazione di sublocazione di una porzione dei locali utilizzati in modo “promiscuo” con la società IR IN precisando che ex art. 1898 c.c. non venivano accettati rischi diversi da quelli in polizza.
In via subordinata, ha chiesto accertarsi l'intervenuta perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno ovvero, in ulteriore subordine, per avere il legale rappresentante della società svolto il ruolo di mandante nel sinistro occorso.
Chiedeva, inoltre, la condanna della società attrice ex art.96 cpc, con vittoria di spese.
Il tribunale di Milano, con sentenza n.8457/2024, rigettava le domande proposte da
[...]
e la condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello quest'ultima chiedendo accertare l'obbligo dell'assicurazione convenuta al pagamento degli indennizzi di polizza dovuti e quindi condannarla a pagare alla società attrice l'importo di € 1.650.040,00 oltre all'ulteriore importo di € 10.000,00 per onorari dei Pt_1
periti, ovvero di quelle diverse somme che, eventualmente anche in via equitativa, risulteranno dovute ad istruttoria conclusa;
il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche sotto il profilo del pregiudizio per il ritardo, dal saldo dovuto. Con vittoria di spese.
Quali motivi di appello sosteneva che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto inoperante la polizza n. 407475888 per non aver la società attrice comunicato alla compagnia assicuratrice l'esistenza del contratto di sublocazione, stipulato con la società IR IN S.A., di parte del capannone, circostanza questa che avrebbe determinato un aggravamento del rischio e che,
Cont comunque, fosse decaduta dal diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1898, 2 comma.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello affermando l'assenza di Controparte_1 operatività della polizza n. 407475888 ai sensi dell'art. 1898 c.c. e dell'art. 5 delle CGA (aggravamento del rischio mai comunicato e scoperto, per dichiarazioni inesatte e reticenti rese da al Pt_1
momento della stipula del contratto assicurativo riportando circostanze inveritiere, magazzino con pagina 3 di 7 valori difformi da quelli assicurati) o in subordine, la perdita del diritto all'indennizzo per esagerazione dolosa del danno ex art.
8.4 delle CGA (presentazione di documentazione falsa).
In ogni caso, con rifusione delle spese di lite.
Precisate le conclusioni, depositate, memorie, repliche e note, la causa all'udienza del 12.06.2025 era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello:
ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1898, V COMMA, C.C. DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE.
L'appellante afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere inoperante la polizza Parte_1
n. 407475888 per non aver la società attrice comunicato alla compagnia assicuratrice l'esistenza del contratto di sublocazione di parte del capannone, stipulato con la società IR IN S.A., circostanza questa che avrebbe determinato un aggravamento del rischio e quindi l'inoperatività della polizza, ai sensi dell'art. 5 CGA e dell'art. 1898 c.c.
In sostanza, l'appellante sostiene che l'esistenza del contratto di sublocazione non ha comportato un aggravamento del rischio.
Si riporta all'art. 1898 c.c., affermando che “esso non esige una rigida ed assoluta immodificabilità della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di assicurazione, sicchè non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l'assicurato a darne notizia all'assicuratore, ma soltanto quello che sia caratterizzato da una incidenza, sulla gravità e sull'intensità del rischio assicurativo, tale da alterare l'equilibrio tra il rischio stesso ed il premio oltre il limite della normale area contrattuale”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1898, 2 comma, c.c. l'assicuratore in tale ipotesi può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di un mese dal giorno in cui ha avuto conoscenza di tale aggravamento.
Sosteneva che l'onere di provare l'aggravamento del rischio incombe sulla compagnia assicurativa che lo assume quale fatto costitutivo della propria eccezione per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo o per affermare l'inoperatività della polizza così come incombe alla stessa, ai fini dell'operatività dell'art. 1898, V comma, c.c., l'onere di provare che, se avesse conosciuto la situazione di aggravamento, non avrebbe concluso il contratto.
pagina 4 di 7 Pertanto, l'appellante afferma che, nel caso di specie, non può ritenersi che l'uso di una porzione del fabbricato per il deposito di abiti da cerimonia – quale attività esercitata dalla IR IN - costituisca di per sé aggravamento del rischio da dover comunicare ai sensi di polizza.
Cont
Sostiene che non ha provato né il fatto che la sublocazione ha comportato l'aggravamento del rischio né il fatto che tale aggravamento non l'avrebbe determinata a stipulare la polizza e, infine, che era, in ogni caso, decaduta dal diritto di recesso ai sensi dell'art. 1898, 2 comma, c.c. avendo formulato l'eccezione solo con la costituzione nel giudizio civile e quindi ben oltre il termine di decadenza, posto che la conoscenza di detta sublocazione era nota alla compagnia sin dal procedimento penale, aperto nel 2022. Cont
La Corte osserva che ha sempre sostenuto che la sublocazione di una parte dei locali a un'altra società comportava un aggravamento del rischio sia per quanto riguardava l'utilizzo “promiscuo” dei locali da parte di una società “terza” con beni propri e personale all'interno sia per quanto riguardava la stessa divisione dei locali ottenuta con dei pannelli di cartongesso che non impediva l'ingresso di fumo e fiamme.
Cont
Si tratta di situazioni aggravanti il rischio assunto da di cui essa è venuta a conoscenza dopo il sinistro che la inducevano a rifiutare di corrispondere l'indennizzo.
È documentato che il contratto di sublocazione con la sia stato stipulato in data Parte_2
1.11.21 ed è circostanza pacifica e non contestata da parte appellante di non aver mai messo a
Cont conoscenza della presenza, nell'immobile assicurato, della IR IN dopo la stipula della polizza.
Si rileva che il “rischio” assicurato era un immobile utilizzato da e solo da non anche da Pt_1 Pt_1
Cont altra società in sublocazione che non corrispondeva alcun canone nonostante il contratto (la non rinveniva traccia alcuna di versamenti di canoni da parte della suddetta società e persino durante le indagini emergeva come neppure la proprietà dell'immobile fosse stata messa al corrente della Cont succitata sublocazione, doc.n.3 prodotto da e a cui era stato ricavato “un posto” in modo
“precario” con una semplice divisione con pannelli che non erano a tenuta di fumo e fuoco. Cont
Rileva la corte che non aveva mai accettato tale diverso rischio che sopraggiunse dopo la stipula del contratto assicurativo.
L'art. 1898, primo comma c.c. dispone che “l'assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto,
pagina 5 di 7 l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato”.
Specifica tale articolo all'ultimo comma che, se il sinistro si verifica prima della comunicazione o prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non deve corrispondere l'indennità nel caso in cui l'aggravamento è tale che egli non avrebbe dato il proprio consenso se il nuovo stato delle cose fosse esistito sin dal momento della conclusione del contratto, mentre deve corrisponderla in misura ridotta negli altri casi.
Pertanto, alcuna decadenza si è verificata.
Si concorda con il giudice di primo grado nel ritenere che l'avere taciuto la presenza nei locali di altra società in modo promiscuo e precario ha comportato una modifica del quadro complessivo sulla base del quale l'assicurazione convenuta ha elaborato il profilo dell'assicurata.
E' evidente che la presenza dell'altra società ha comportato un aggravamento del rischio non noto ad
Cont la quale, se resa edotta, non l'avrebbe mai accettato come dalla stessa più volte ribadito.
Pertanto, il Giudice di prime cure ha applicato quanto previsto all'art. 1898 comma V c.c. e quanto previsto all'art. 5 delle CGA del contratto assicurativo in tema di aggravamento del rischio.
Per quanto innanzi esposto, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Secondo motivo di appello:
DECADENZA DAL DIRITTO DI RECESSO Cont
sostiene che fosse, in ogni caso, decaduta dal diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1898, 2 Pt_1 comma, c.c. “avendo formulato l'eccezione solo con la costituzione nel giudizio civile, e quindi ben oltre il termine di decadenza, posto che la conoscenza di detta sublocazione era nota alla compagnia sin dal procedimento penale, aperto nel 2022”. Cont
La Corte osserva che ha scoperto la reale situazione solo dopo il verificarsi del sinistro.
Il quinto comma dell'art. 1898 c.c. ben chiarisce come “se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto”.
Pertanto, non vi è limite temporale per sottrarsi legittimamente al pagamento dell'indennizzo.
Pertanto, si concorda con il giudice di primo grado nel ritenere che “il sol fatto della mancata comunicazione dell'aggravamento - per effetto di quanto pattuito dalle parti - è di per sé causa di pagina 6 di 7 mancata operatività della polizza. Tale clausola non è stata messa in discussione dalle parti quanto alla sua validità e, pertanto, risulta pienamente efficace”.
Pertanto, si rigetta anche il “secondo” motivo di appello.
Tutte le altre eccezioni formulate in primo grado, (omissioni sul reale stato della , circostanze non Pt_1
note sottaciute, dichiarazioni mendaci e reticenti, esagerazione dolosa del danno e perdita del diritto all'indennizzo, quantificazione dei danni) su cui anche il giudice di primo grado non si è pronunciato restano assorbite da quanto innanzi esposto.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza n.8457/2024 emessa dal tribunale di
[...] Controparte_1
Milano, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore Parte_1 di che liquida nella somma di € 18.511,00 oltre al rimborso forfettario spese pari Controparte_1
al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 18.06.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
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