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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3582/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3582/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3582/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCOVINI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMATTA, 1 41121 MO presso il difensore avv. VESCOVINI LETIZIA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MUSCO CARBONARO BENEDETTA ( CORSO EUROPA 13 20122 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO LUCA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_2 per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti
[...]
pagina 2 di 7 per inadempimento contrattuale o a titolo di responsabilità precontrattuale, ovvero per violazione dei doveri di informazione e correttezza.
Lo stesso ha dedotto che, nell'ambito degli investimenti proposti dall'istituto di credito di cui era cliente, nel periodo
2010-2015, aveva concluso contratti di investimento per l'acquisto di diamanti da investimento della società Parte_3
; che, solo a seguito del fallimento di I.D.B. avvenuto nel
[...] gennaio 2019, aveva appreso che i diamanti acquistati avevano un valore di mercato inferiore rispetto a quello dallo stesso corrisposto per l'acquisto. Ha pertanto richiesto alla banca il risarcimento dei danni subiti
La convenuta si è costituita in giudizio per resistere alla domanda.
II. La banca ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere STATA estranea ai rapporti intercorsi tra cliente ed ID.
A questo riguardo, va chiarita la condotta assunta dagli attori del giudizio.
Ebbene, nell'ambito delle attività connesse alla attività creditizia (art. 10 t.u.b.; in tema, Trib. Verona 23 maggio 2019, in
Foro it., 2019, I, 3337), al cliente che desiderava investire liquidità in prodotti alternativi rispetto a quelli del tradizionale canale bancario, aveva prospettato investimenti in CP_1 diamanti.
Come emerge per tabulas, l'attore aveva deciso di accettare la segnalazione della banca, se è vero che, egli acquistò diamanti da investimento per un valore complessivo di € 164.141,54, come egli riferisce (p. 7 citazione).
Sempre per tabulas emerge che la convenuta si era limitata ad espletare attività di intermediazione nell'acquisto dei preziosi, che il cliente acquistava direttamente da I.D.B.
pagina 3 di 7 Di talchè il rapporto contrattuale si è instaurato unicamente tra cliente ed ID, la rimanendo estranea alla negoziazione. CP_3
A questo riguardo fanno fede i due moduli sottoscritti dal cliente con ID (“proposta di acquisto”: doc. 2-6).
In essi veniva chiaramente precisato che i diamanti erano compravenduti da parte di ID che si impegnava, in caso di
“disinvestimento”, a “ricollocarli in tempi reali di mercato”
(clausola n. 6).
Che il rapporto intercorresse soltanto tra ID e cliente emerge trasparente da altra produzione attorea.
In particolare, dalla “informativa sull'acquisto di diamanti” con intestazione “International Diamond Business” (doc.7). In essa si legge, tra l'altro: “nel ringraziarla di avere scelto
[...] per compiere una ponderata operazione di Parte_3 acquisto nel settore dei diamanti, prima del suo perfezionamento desideriamo tornare a sottolineare alcuni aspetti e caratteristiche...”.
Ciò evidenzia e conferma vieppiù il rapporto intercorrente esclusivamente tra ID e cliente, senza convogliamento di sorta da parte della convenuta, salvo che per quanto si espone infra.
IV. Banca BPM s.p.a. aveva concluso un “accordo di collaborazione” con ID, dichiarandosi disponibile a “collaborare con
ID informando i propri clienti sulla possibilità di acquistare diamanti dalla medesima ID”.
In forza di tale accordo, la espletava attività di mera CP_3 intermediazione nell'acquisto di diamanti da parte dei propri clienti, procedendo alla “segnalazione di potenziali clienti” (art. 1.2.).
Con riguardo a tale attività di “segnalazione”, le parti avevano previsto un compenso (commissione) a favore della Banca (art. 2).
L'accordo precisava pure che la Banca non avrebbe partecipato alle trattative ed agli affari che sarebbe state “eseguite
pagina 4 di 7 direttamente tra ID e gli acquirenti”, con specifica esclusione della banca da “qualsiasi responsabilità in ordine ai contratti stipulati” (come testualmente si legge nell'art. 1.1.).
V. Da quanto precede, emerge documentalmente che l'attore, cliente che da tempo intratteneva rapporti con la banca, non poteva ignorare di avere acquistato diamanti (non dalla che si era CP_3 limitata ad intermediare e segnalare la compravendita), ma da I.D.B., con la quale lo aveva concluso i contratti di acquisto dei Pt_2 diamanti da investimento in oggetto.
Data la rilevanza economica degli acquisti (pari ad € 164.141),
l'attore non poteva ignorare l'effettiva situazione giuridica, per effetto di acquisti protrattisi in ampio arco temporale )ben cinque anni) ed un rapporto negoziale duraturo con l'istituto di credito.
Non è quindi credibile che, solo a seguito della diffusione di allarmanti notizie televisive sulla scarsa trasparenza della gestione dei diamanti da investimento da parte di ID, lo stesso abbia acquisito contezza della reale situazione.
In realtà, la situazione reale era agevolmente conoscibile da parte del cliente che avesse mantenuto normale attenzione al momento della sottoscrizione dei moduli di acquisto di diamanti, moduli redatti, compilati e sottoscritti dalla stessa ID, come è incontestato.
Trasparente si rivela quindi l'estraneità della dalla CP_3 contrattazione instauratasi dall'attore con ID e, di conseguenza, inconfigurabile è un inadempimento da parte di essa.
Neppure è emerso un contegno scorretto della convenuta, per violazione dei doveri di buona fede ex art. 1337 c.c.(ovvero, ex art. 1375 c.c.). Ciò è da escludersi tenuto conto del ruolo di mero
“segnalatore di potenziale clientela” mantenuto da parte della convenuta rispetto ad ID.
La , in attuazione all'accordo di collaborazione CP_3 sottoscritto con ID, si è limitata a prospettare un investimento non pagina 5 di 7 bancario al cliente, ovvero, l'acquisto di diamanti da investimento.
D'altro canto, rientra nei doveri del buon padre di famiglia tenere una condotta attenta e vigile nell'esplicazione dell'autonomia contrattuale e dei rapporti obbligatori (arg. ex art. 1176 c.c.); una diligenza ordinaria che si concreta nella lettura e nell'esame attento del contratto e delle singole clausole che lo compongono e che egli sottoscrive;
senza potere addurre ex post (poco plausibili) giustificazioni successive, avendo in tal modo accettato, fatto proprio e sottoscritto in piena libertà ed autonomia l'impegno negoziale.
VI. In definitiva, da quanto precede non risulta accoglibile la domanda risarcitoria azionata, non essendo configurabile responsabilità di sorta in capo alla banca, di natura contrattuale, precontrattuale o di altra tipologia.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da atto di citazione notificato in data Parte_2
1° giugno 2022,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna l'attore a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 12.000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 13 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3582/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3582/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCOVINI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMATTA, 1 41121 MO presso il difensore avv. VESCOVINI LETIZIA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MUSCO CARBONARO BENEDETTA ( CORSO EUROPA 13 20122 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA 13 20122 MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO LUCA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_2 per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti
[...]
pagina 2 di 7 per inadempimento contrattuale o a titolo di responsabilità precontrattuale, ovvero per violazione dei doveri di informazione e correttezza.
Lo stesso ha dedotto che, nell'ambito degli investimenti proposti dall'istituto di credito di cui era cliente, nel periodo
2010-2015, aveva concluso contratti di investimento per l'acquisto di diamanti da investimento della società Parte_3
; che, solo a seguito del fallimento di I.D.B. avvenuto nel
[...] gennaio 2019, aveva appreso che i diamanti acquistati avevano un valore di mercato inferiore rispetto a quello dallo stesso corrisposto per l'acquisto. Ha pertanto richiesto alla banca il risarcimento dei danni subiti
La convenuta si è costituita in giudizio per resistere alla domanda.
II. La banca ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere STATA estranea ai rapporti intercorsi tra cliente ed ID.
A questo riguardo, va chiarita la condotta assunta dagli attori del giudizio.
Ebbene, nell'ambito delle attività connesse alla attività creditizia (art. 10 t.u.b.; in tema, Trib. Verona 23 maggio 2019, in
Foro it., 2019, I, 3337), al cliente che desiderava investire liquidità in prodotti alternativi rispetto a quelli del tradizionale canale bancario, aveva prospettato investimenti in CP_1 diamanti.
Come emerge per tabulas, l'attore aveva deciso di accettare la segnalazione della banca, se è vero che, egli acquistò diamanti da investimento per un valore complessivo di € 164.141,54, come egli riferisce (p. 7 citazione).
Sempre per tabulas emerge che la convenuta si era limitata ad espletare attività di intermediazione nell'acquisto dei preziosi, che il cliente acquistava direttamente da I.D.B.
pagina 3 di 7 Di talchè il rapporto contrattuale si è instaurato unicamente tra cliente ed ID, la rimanendo estranea alla negoziazione. CP_3
A questo riguardo fanno fede i due moduli sottoscritti dal cliente con ID (“proposta di acquisto”: doc. 2-6).
In essi veniva chiaramente precisato che i diamanti erano compravenduti da parte di ID che si impegnava, in caso di
“disinvestimento”, a “ricollocarli in tempi reali di mercato”
(clausola n. 6).
Che il rapporto intercorresse soltanto tra ID e cliente emerge trasparente da altra produzione attorea.
In particolare, dalla “informativa sull'acquisto di diamanti” con intestazione “International Diamond Business” (doc.7). In essa si legge, tra l'altro: “nel ringraziarla di avere scelto
[...] per compiere una ponderata operazione di Parte_3 acquisto nel settore dei diamanti, prima del suo perfezionamento desideriamo tornare a sottolineare alcuni aspetti e caratteristiche...”.
Ciò evidenzia e conferma vieppiù il rapporto intercorrente esclusivamente tra ID e cliente, senza convogliamento di sorta da parte della convenuta, salvo che per quanto si espone infra.
IV. Banca BPM s.p.a. aveva concluso un “accordo di collaborazione” con ID, dichiarandosi disponibile a “collaborare con
ID informando i propri clienti sulla possibilità di acquistare diamanti dalla medesima ID”.
In forza di tale accordo, la espletava attività di mera CP_3 intermediazione nell'acquisto di diamanti da parte dei propri clienti, procedendo alla “segnalazione di potenziali clienti” (art. 1.2.).
Con riguardo a tale attività di “segnalazione”, le parti avevano previsto un compenso (commissione) a favore della Banca (art. 2).
L'accordo precisava pure che la Banca non avrebbe partecipato alle trattative ed agli affari che sarebbe state “eseguite
pagina 4 di 7 direttamente tra ID e gli acquirenti”, con specifica esclusione della banca da “qualsiasi responsabilità in ordine ai contratti stipulati” (come testualmente si legge nell'art. 1.1.).
V. Da quanto precede, emerge documentalmente che l'attore, cliente che da tempo intratteneva rapporti con la banca, non poteva ignorare di avere acquistato diamanti (non dalla che si era CP_3 limitata ad intermediare e segnalare la compravendita), ma da I.D.B., con la quale lo aveva concluso i contratti di acquisto dei Pt_2 diamanti da investimento in oggetto.
Data la rilevanza economica degli acquisti (pari ad € 164.141),
l'attore non poteva ignorare l'effettiva situazione giuridica, per effetto di acquisti protrattisi in ampio arco temporale )ben cinque anni) ed un rapporto negoziale duraturo con l'istituto di credito.
Non è quindi credibile che, solo a seguito della diffusione di allarmanti notizie televisive sulla scarsa trasparenza della gestione dei diamanti da investimento da parte di ID, lo stesso abbia acquisito contezza della reale situazione.
In realtà, la situazione reale era agevolmente conoscibile da parte del cliente che avesse mantenuto normale attenzione al momento della sottoscrizione dei moduli di acquisto di diamanti, moduli redatti, compilati e sottoscritti dalla stessa ID, come è incontestato.
Trasparente si rivela quindi l'estraneità della dalla CP_3 contrattazione instauratasi dall'attore con ID e, di conseguenza, inconfigurabile è un inadempimento da parte di essa.
Neppure è emerso un contegno scorretto della convenuta, per violazione dei doveri di buona fede ex art. 1337 c.c.(ovvero, ex art. 1375 c.c.). Ciò è da escludersi tenuto conto del ruolo di mero
“segnalatore di potenziale clientela” mantenuto da parte della convenuta rispetto ad ID.
La , in attuazione all'accordo di collaborazione CP_3 sottoscritto con ID, si è limitata a prospettare un investimento non pagina 5 di 7 bancario al cliente, ovvero, l'acquisto di diamanti da investimento.
D'altro canto, rientra nei doveri del buon padre di famiglia tenere una condotta attenta e vigile nell'esplicazione dell'autonomia contrattuale e dei rapporti obbligatori (arg. ex art. 1176 c.c.); una diligenza ordinaria che si concreta nella lettura e nell'esame attento del contratto e delle singole clausole che lo compongono e che egli sottoscrive;
senza potere addurre ex post (poco plausibili) giustificazioni successive, avendo in tal modo accettato, fatto proprio e sottoscritto in piena libertà ed autonomia l'impegno negoziale.
VI. In definitiva, da quanto precede non risulta accoglibile la domanda risarcitoria azionata, non essendo configurabile responsabilità di sorta in capo alla banca, di natura contrattuale, precontrattuale o di altra tipologia.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da atto di citazione notificato in data Parte_2
1° giugno 2022,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna l'attore a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 12.000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 13 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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