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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1212/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3771/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007526588000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 826/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.3771/2025) per l'annullamento dell'avviso di intimazione n. 29520249007526588 , a lui notificato il 20/2/2025, contenente la richiesta di versamento di euro 1.868,29 derivante da quattro cartelle non pagate.
Le cartelle sono state le seguenti:
29520160031528935000, tassa automobilistica per euro per l'anno 2012;
29520170018177047000 , tassa automobilistica per euro per l'anno 2013; 29520180005917307000 , tassa automobilistica per euro per l'anno 2014;
29520219000603181900, tassa automobilistica per euro per l'anno 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, a proposito dell'avviso suddetto, che il concessionario della riscossione procede ad esecuzione forzata quando è decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento .Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica , da effettuare con le modalità previse dall'art.26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Il ricorrente ha, nel proprio ricorso notificato sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agenzia delle Entrate riscossione, eccepito la seguente invalidità del contestato avviso di intimazione:
mancata dimostrazione di notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità, nonché la validità del suo operato .
In realtà, dall'esame del fascicolo non si rileva alcuna prova di notifica né delle sopra citate cartelle prodromiche né degli avvisi di accertamento presupposti, previsti per quegli anni ed emessi dalla stessa
Agenzia che , per il periodo in esame ,ha avuto competenza per l'accertamento delle tasse automobilistiche .
Il suddetto avviso di intimazione non è altro che una fase di un procedimento che culmina nella citata iscrizione dei pubblici registri e, quindi, l'omissione di un atto prodromico non può che ripercuotersi su tutto il procedimento e o sul provvedimento finale. Il procedimento amministrativo è, secondo la definizione ad esso attribuita dalla dottrina, la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura compiuti sia da soggetti privati che da organi statali, ma tutti rivolti nonostante la loro eterogeneità
e la loro relativa autonomia, al conseguimento dello stesso fine. Le fasi del procedimento sono generalmente cinque :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione ma ,nel procedimento tributario, le fasi sono quattro, mancando quella di controllo.
E' evidente dalla suddetta definizione, che tutte le fasi sono tra di loro collegate strumentalmente e l'invalidità o la mancanza di una di esse non può che comportare l'invalidità di quella successiva e o finale.
Nel presente caso, dalla mancata dimostrazione della notifica delle cartelle presupposte deriva l'invalidità del contestato avviso di intimazione.
Per quanto detto, è evidente che il suddetto avviso, proprio per i motivi illustrati, è invalido e,quindi, questo Giudice accoglie il ricorso del contribuente.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 250,0 oltre accessori per legge, se dovuti , a favore del ricorrente e con distrazione al dott.Difensore_1
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3771/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007526588000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 826/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.3771/2025) per l'annullamento dell'avviso di intimazione n. 29520249007526588 , a lui notificato il 20/2/2025, contenente la richiesta di versamento di euro 1.868,29 derivante da quattro cartelle non pagate.
Le cartelle sono state le seguenti:
29520160031528935000, tassa automobilistica per euro per l'anno 2012;
29520170018177047000 , tassa automobilistica per euro per l'anno 2013; 29520180005917307000 , tassa automobilistica per euro per l'anno 2014;
29520219000603181900, tassa automobilistica per euro per l'anno 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, a proposito dell'avviso suddetto, che il concessionario della riscossione procede ad esecuzione forzata quando è decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento .Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica , da effettuare con le modalità previse dall'art.26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Il ricorrente ha, nel proprio ricorso notificato sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agenzia delle Entrate riscossione, eccepito la seguente invalidità del contestato avviso di intimazione:
mancata dimostrazione di notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità, nonché la validità del suo operato .
In realtà, dall'esame del fascicolo non si rileva alcuna prova di notifica né delle sopra citate cartelle prodromiche né degli avvisi di accertamento presupposti, previsti per quegli anni ed emessi dalla stessa
Agenzia che , per il periodo in esame ,ha avuto competenza per l'accertamento delle tasse automobilistiche .
Il suddetto avviso di intimazione non è altro che una fase di un procedimento che culmina nella citata iscrizione dei pubblici registri e, quindi, l'omissione di un atto prodromico non può che ripercuotersi su tutto il procedimento e o sul provvedimento finale. Il procedimento amministrativo è, secondo la definizione ad esso attribuita dalla dottrina, la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura compiuti sia da soggetti privati che da organi statali, ma tutti rivolti nonostante la loro eterogeneità
e la loro relativa autonomia, al conseguimento dello stesso fine. Le fasi del procedimento sono generalmente cinque :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione ma ,nel procedimento tributario, le fasi sono quattro, mancando quella di controllo.
E' evidente dalla suddetta definizione, che tutte le fasi sono tra di loro collegate strumentalmente e l'invalidità o la mancanza di una di esse non può che comportare l'invalidità di quella successiva e o finale.
Nel presente caso, dalla mancata dimostrazione della notifica delle cartelle presupposte deriva l'invalidità del contestato avviso di intimazione.
Per quanto detto, è evidente che il suddetto avviso, proprio per i motivi illustrati, è invalido e,quindi, questo Giudice accoglie il ricorso del contribuente.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 250,0 oltre accessori per legge, se dovuti , a favore del ricorrente e con distrazione al dott.Difensore_1