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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3792/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3792/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. VALENTINI CodiceFiscale_2
BARBARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Autorizzazione a vivere separati. pagina 1 di 9 I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente – come già avviene in concreto
– nel rispetto dei reciproci diritti e doveri, con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'impegno a darsene tempestiva comunicazione, al fine di garantire e rendere effettivi i rapporti genitoriali con la figlia minore . Per_1
2) Sistemazione abitativa del SI. Pt_1
Le Parti danno atto che il SI. ha già provveduto a trasferirsi in Parte_1 via provvisoria, a far tempo dal 24/08/2025, presso l'abitazione della propria madre, SI.ra , in Modena (MO), Via Stoppani n. 42. Parte_3
Le Parti danno atto che l'abitazione della SI.ra è dotata di spazi Parte_3 adeguati e risulta pertanto idonea ad accogliere la minore per quando la Per_1 stessa starà con il padre.
Le Parti di comune accordo stabiliscono che il SI. provvederà a Pt_1 trasferire la propria residenza anagrafica quando avrà rinvenuto un'autonoma sistemazione abitativa.
3) Piano Genitoriale (ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.)
--Informazioni anagrafiche della minore:
, nata a [...] il [...], di anni 15, Persona_2
, minorenne e non economicamente autosufficiente. CodiceFiscale_3
--Affidamento.
La minore è affidata ad entrambi i genitori in forma condivisa ai sensi Per_1 dell'art. 337 ter c.c., e manterrà la propria residenza abituale presso la madre in
Modena (MO), Via Francesco Ambrosoli n. 17 int.
4. Ogni futuro trasferimento di residenza e di domicilio della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
-- Responsabilità genitoriale.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la formazione e la salute della minore, nel rispetto delle sue esigenze, inclinazioni naturali e aspirazioni. Ciascun genitore avrà l'onere di tenere informato l'altro su tutte le questioni di rilevante importanza concernenti la pagina 2 di 9 vita della figlia. Fermo restando l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse, entrambi i genitori potranno esercitare autonomamente le scelte inerenti alla ordinaria amministrazione e gestione quotidiana, limitatamente ai periodi in cui la minore si trovi con ciascuno di essi.
--Modalità di gestione della minore e tempi di frequentazione.
I coniugi danno atto che le attuali abitudini di vita della figlia minore sono le seguenti.
frequenta il secondo anno dell'I.I.S. Venturi professionale di Modena, dal Per_1 lunedì al sabato, con orario 8/13 o 8/14, ove si reca autonomamente con il servizio di trasporto pubblico. Pratica lo sport del karate e svolge indicativamente
2 allenamenti settimanali pomeridiani, il martedì e il venerdì dalle 18 alle 20, presso il centro Dragon Karate Team di Modena.
Tenuto conto delle esigenze lavorative del padre, che comportano frequenti trasferte fuori sede, nonché dell'età di , attualmente quindicenne, il SI. Per_1 potrà esercitare il proprio diritto di visita con modalità libere, nel Pt_1 rispetto della volontà della minore e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, nonché con i suoi impegni sportivi e ricreativi.
In ogni caso, il SI. potrà vedere e tenere presso di sé con le Pt_1 Per_1 seguenti modalità:
- due weekend alternati al mese, dal venerdì sera (h. 20:00) alla domenica sera (indicativamente h. 22:00);
- un giorno infrasettimanale, da concordare di volta in volta, nelle settimane che precedono il week end di competenza della madre, con o senza pernottamento, in base agli impegni scolastici della minore e lavorativi del padre.
Vacanze scolastiche natalizie.
Nel rispetto delle tradizioni famigliari, trascorrerà il giorno della Vigilia con Per_1 il padre e con la madre il giorno di Natale.
I genitori si alterneranno nel trascorrere il Capodanno con , tenendola con Per_1 sé ad anni alterni il 31 dicembre/1° gennaio. In alternativa, compatibilmente con pagina 3 di 9 le rispettive esigenze lavorative, potranno concordare una suddivisione più ampia del periodo: dal 26 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro, sempre seguendo un criterio di alternanza annuale.
Vacanze scolastiche pasquali.
trascorrerà l'intero periodo di vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno o Per_1 con l'altro genitore: per l'anno 2026 starà con la madre, nel 2027 con il Per_1 padre e così via di seguito.
Per le altre ricorrenze e festività del calendario varrà il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
Vacanze scolastiche estive.
Salvo diverso accordo tra le Parti, ciascun genitore trascorrerà con una o Per_1 due settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze estive.
I genitori si impegneranno a concordare i periodi scelti possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, la priorità nella scelta del periodo estivo spetterà, ad anni alterni, a ciascun genitore: alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
In occasione di spostamenti per gite o soggiorni in località di villeggiatura, anche di breve durata, ciascun genitore dovrà darne preventiva comunicazione all'altro.
Le Parti danno atto che, abitualmente, trascorre parte delle vacanze Per_1 estive presso i nonni materni a Lido delle Nazioni (FE). A tal fine, entrambi i genitori autorizzano sin da ora la permanenza della figlia presso gli stessi anche per periodi prolungati. In tali circostanze, il SI. potrà far visita alla figlia, Pt_1 previo accordo con e con la SI.ra Per_1 Pt_2
3) Mantenimento della figlia minore.
<< Dal mese di settembre 2025 verserà, a titolo di Parte_1 mantenimento per la figlia minore , entro il giorno 10 di ciascun mese, Per_1 un contributo di €. 300,00= (€urotrecento/00) per 12 mesi l'anno, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra Pt_2
Il relativo importo sarà soggetto all'aumento Istat nella misura del 100% a far tempo dall'anno successivo al deposito del presente ricorso (indice di riferimento mese di agosto).
pagina 4 di 9 << Eventuali emolumenti di natura assistenziale e/o sociale spettanti per la figlia minore – attualmente rappresentati dall'Assegno Unico Universale di cui al D. Lgs.
n. 230/2021 – saranno integralmente corrisposti alla madre SI. , Parte_2 in quanto beneficiaria designata, in ragione della rinuncia espressa da parte del
SI. alla quota a lui spettante. La figlia resterà Parte_1 Per_1 fiscalmente a carico di entrambi i genitori in pari misura (50% ciascuno), ferma restando la possibilità di dedurre o detrarre, in proporzione alla rispettiva partecipazione economica, eventuali spese sostenute nell'interesse della figlia non ricomprese nell'Assegno Unico (quali, a titolo esemplificativo, spese mediche, scolastiche, sportive e simili), secondo quanto previsto dall'art. 15 del TUIR e dalla normativa vigente in materia fiscale.
<< Spese straordinarie per la figlia minore.
Dal mese di settembre 2025, le seguenti spese di carattere straordinario relative alla figlia , come individuate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Per_1
Modena, saranno ripartite tra i genitori al 50%:
-spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
-spese MEDICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, tasse universitarie di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese SCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di pagina 5 di 9 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per tutte le attività già precedentemente concordate tra le parti;
-spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie saranno rimborsate tempestivamente in favore del genitore che per primo ne ha anticipato il pagamento, in ogni caso sempre entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui viene richiesto, previa esibizione della documentazione di riferimento, quando possibile. Il genitore il quale, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), si dimostrerà dissenziente, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le Parti convengono di suddividersi al 50% ciascuno le spese relative all'abbigliamento di per due cambi stagionali all'anno, previo accordo sul Per_1 budget da utilizzare.
4) Casa coniugale.
La casa coniugale sita in Modena (MO), Via Francesco Ambrosoli n. 17 interno 4, della quale la SI.ra è comproprietaria in ragione del 50% con il SI. Pt_2
, completa degli arredi, suppellettili e accessori e di tutto Parte_1 quanto la compone, rimarrà assegnata alla medesima che vi Parte_2 risiederà assieme alla figlia . Per_1
Le Parti danno atto che il SI. ha già provveduto a prelevare Parte_1 dalla ex abitazione coniugale parte dei propri effetti personali e ne completerà il ritiro previo accordo con la SI.ra Pt_2
pagina 6 di 9 Le Parti danno atto che tutti i beni mobili costituenti l'arredo dell'abitazione coniugale, di comproprietà tra i coniugi, sono assegnati in via esclusiva alla SI.ra che ne acquisisce la piena ed esclusiva proprietà. Il SI. Pt_2 Parte_1
dichiara sin d'ora di rinunciare a qualsiasi pretesa, eccezione o
[...] rivendicazione in merito, ritenendosi pienamente soddisfatto.
La SI.ra si impegna entro e non oltre il giorno 31/10/2025 a volturare le Pt_2 utenze domestiche a proprio nome.
Le Parti danno atto di avere contratto per l'acquisto della casa coniugale un mutuo fondiario, in data 07/10/2010, con atto a ministero Notaio , Persona_3 dell'importo originario di €. 140.000,00=, intestato in via esclusiva al sig.
con firma di garanzia della SI.ra Pt_1 Pt_2
Nonostante il contratto di mutuo ipotecario relativo all'immobile adibito a casa coniugale risulti formalmente intestato al SI. , le Parti danno Parte_1 atto di aver contribuito pariteticamente, sino alla data odierna, al pagamento delle relative rate secondo il piano di ammortamento convenuto con l'istituto di credito, nonché di aver sostenuto in misura eguale tutte le spese connesse all'acquisto e alla gestione dell'abitazione familiare.
Pertanto, in relazione all'immobile di Modena (MO), Via Francesco Ambrosoli n. 17 int. 4, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, per contributi, esborsi e/o pagamenti già effettuati o comunque riferibili al bene stesso, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia eccezione o pretesa in merito.
Con riferimento alle rate del mutuo con scadenza a decorrere dal mese di ottobre
2025 e fino all'estinzione del finanziamento, le Parti concordano che le stesse continueranno ad essere versate dal SI. mediante addebito Parte_1 diretto sul conto corrente a lui intestato. La SI.ra si impegna e si Parte_2 obbliga a rimborsare mensilmente al medesimo SI. il 50% Pt_1 dell'importo di ciascuna rata, con le medesime scadenze previste dal piano di ammortamento.
Le Parti, una volta estinto il mutuo ipotecario, si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di alienare l'immobile. In tale eventualità, ciascuna pagina 7 di 9 Parte riconosce all'altra un diritto di prelazione per l'acquisto della rispettiva quota di comproprietà. In caso di vendita a terzi, il ricavato netto – detratte le eventuali spese connesse alla vendita (comprese, a titolo esemplificativo, le commissioni d'agenzia, i costi per certificazioni, per eventuali lavori necessari al rilascio delle conformità urbanistiche e catastali, ecc.) – sarà suddiviso in parti uguali (50%) tra le Parti, che sin d'ora rinunciano a qualunque eccezione in merito.
In caso di nuova convivenza all'interno dell'abitazione coniugale in vigenza del provvedimento di assegnazione, le Parti si impegnano sin d'ora a concordare il riconoscimento, in favore del comproprietario non convivente, di un indennizzo mensile corrispondente al 50% di un canone di locazione calcolato sulla base dei valori medi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) vigenti per la zona di ubicazione dell'immobile.
5) Contributo al mantenimento del coniuge.
I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere allo stato ragioni per richiedere nulla a titolo di mantenimento l'una dall'altro e viceversa.
6) Clausola finale.
Le Parti danno atto di aver integralmente definito, mediante le presenti pattuizioni, ogni e qualsiasi rapporto economico attuale e futuro tra loro, a qualunque titolo o per qualsiasi ragione. Salvo quanto espressamente previsto nelle clausole che precedono, nonché nella scrittura privata sottoscritta dalle parti contestualmente al presente ricorso per separazione, esse dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, definitivamente e irrevocabilmente rinunciando a ogni ulteriore pretesa, azione o eccezione.
7) Spese legali.
Le Parti concordano che tutte le spese e i costi, ivi compresi quelli legali, relativi alla presente procedura di separazione – incluso, a titolo esemplificativo, il contributo unificato– saranno integralmente a carico del SI. , il Parte_1 quale si impegna a sostenerli senza nulla avere a pretendere dalla SI.ra
[...]
a tale titolo”. Pt_2
pagina 8 di 9 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2010 Atto n. 201 Parte I
III – spese del procedimento come stabilito dalle parti nelle condizioni congiunte;
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3792/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. VALENTINI CodiceFiscale_2
BARBARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Autorizzazione a vivere separati. pagina 1 di 9 I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente – come già avviene in concreto
– nel rispetto dei reciproci diritti e doveri, con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'impegno a darsene tempestiva comunicazione, al fine di garantire e rendere effettivi i rapporti genitoriali con la figlia minore . Per_1
2) Sistemazione abitativa del SI. Pt_1
Le Parti danno atto che il SI. ha già provveduto a trasferirsi in Parte_1 via provvisoria, a far tempo dal 24/08/2025, presso l'abitazione della propria madre, SI.ra , in Modena (MO), Via Stoppani n. 42. Parte_3
Le Parti danno atto che l'abitazione della SI.ra è dotata di spazi Parte_3 adeguati e risulta pertanto idonea ad accogliere la minore per quando la Per_1 stessa starà con il padre.
Le Parti di comune accordo stabiliscono che il SI. provvederà a Pt_1 trasferire la propria residenza anagrafica quando avrà rinvenuto un'autonoma sistemazione abitativa.
3) Piano Genitoriale (ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.)
--Informazioni anagrafiche della minore:
, nata a [...] il [...], di anni 15, Persona_2
, minorenne e non economicamente autosufficiente. CodiceFiscale_3
--Affidamento.
La minore è affidata ad entrambi i genitori in forma condivisa ai sensi Per_1 dell'art. 337 ter c.c., e manterrà la propria residenza abituale presso la madre in
Modena (MO), Via Francesco Ambrosoli n. 17 int.
4. Ogni futuro trasferimento di residenza e di domicilio della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
-- Responsabilità genitoriale.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la formazione e la salute della minore, nel rispetto delle sue esigenze, inclinazioni naturali e aspirazioni. Ciascun genitore avrà l'onere di tenere informato l'altro su tutte le questioni di rilevante importanza concernenti la pagina 2 di 9 vita della figlia. Fermo restando l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse, entrambi i genitori potranno esercitare autonomamente le scelte inerenti alla ordinaria amministrazione e gestione quotidiana, limitatamente ai periodi in cui la minore si trovi con ciascuno di essi.
--Modalità di gestione della minore e tempi di frequentazione.
I coniugi danno atto che le attuali abitudini di vita della figlia minore sono le seguenti.
frequenta il secondo anno dell'I.I.S. Venturi professionale di Modena, dal Per_1 lunedì al sabato, con orario 8/13 o 8/14, ove si reca autonomamente con il servizio di trasporto pubblico. Pratica lo sport del karate e svolge indicativamente
2 allenamenti settimanali pomeridiani, il martedì e il venerdì dalle 18 alle 20, presso il centro Dragon Karate Team di Modena.
Tenuto conto delle esigenze lavorative del padre, che comportano frequenti trasferte fuori sede, nonché dell'età di , attualmente quindicenne, il SI. Per_1 potrà esercitare il proprio diritto di visita con modalità libere, nel Pt_1 rispetto della volontà della minore e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, nonché con i suoi impegni sportivi e ricreativi.
In ogni caso, il SI. potrà vedere e tenere presso di sé con le Pt_1 Per_1 seguenti modalità:
- due weekend alternati al mese, dal venerdì sera (h. 20:00) alla domenica sera (indicativamente h. 22:00);
- un giorno infrasettimanale, da concordare di volta in volta, nelle settimane che precedono il week end di competenza della madre, con o senza pernottamento, in base agli impegni scolastici della minore e lavorativi del padre.
Vacanze scolastiche natalizie.
Nel rispetto delle tradizioni famigliari, trascorrerà il giorno della Vigilia con Per_1 il padre e con la madre il giorno di Natale.
I genitori si alterneranno nel trascorrere il Capodanno con , tenendola con Per_1 sé ad anni alterni il 31 dicembre/1° gennaio. In alternativa, compatibilmente con pagina 3 di 9 le rispettive esigenze lavorative, potranno concordare una suddivisione più ampia del periodo: dal 26 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro, sempre seguendo un criterio di alternanza annuale.
Vacanze scolastiche pasquali.
trascorrerà l'intero periodo di vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno o Per_1 con l'altro genitore: per l'anno 2026 starà con la madre, nel 2027 con il Per_1 padre e così via di seguito.
Per le altre ricorrenze e festività del calendario varrà il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
Vacanze scolastiche estive.
Salvo diverso accordo tra le Parti, ciascun genitore trascorrerà con una o Per_1 due settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze estive.
I genitori si impegneranno a concordare i periodi scelti possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, la priorità nella scelta del periodo estivo spetterà, ad anni alterni, a ciascun genitore: alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
In occasione di spostamenti per gite o soggiorni in località di villeggiatura, anche di breve durata, ciascun genitore dovrà darne preventiva comunicazione all'altro.
Le Parti danno atto che, abitualmente, trascorre parte delle vacanze Per_1 estive presso i nonni materni a Lido delle Nazioni (FE). A tal fine, entrambi i genitori autorizzano sin da ora la permanenza della figlia presso gli stessi anche per periodi prolungati. In tali circostanze, il SI. potrà far visita alla figlia, Pt_1 previo accordo con e con la SI.ra Per_1 Pt_2
3) Mantenimento della figlia minore.
<< Dal mese di settembre 2025 verserà, a titolo di Parte_1 mantenimento per la figlia minore , entro il giorno 10 di ciascun mese, Per_1 un contributo di €. 300,00= (€urotrecento/00) per 12 mesi l'anno, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra Pt_2
Il relativo importo sarà soggetto all'aumento Istat nella misura del 100% a far tempo dall'anno successivo al deposito del presente ricorso (indice di riferimento mese di agosto).
pagina 4 di 9 << Eventuali emolumenti di natura assistenziale e/o sociale spettanti per la figlia minore – attualmente rappresentati dall'Assegno Unico Universale di cui al D. Lgs.
n. 230/2021 – saranno integralmente corrisposti alla madre SI. , Parte_2 in quanto beneficiaria designata, in ragione della rinuncia espressa da parte del
SI. alla quota a lui spettante. La figlia resterà Parte_1 Per_1 fiscalmente a carico di entrambi i genitori in pari misura (50% ciascuno), ferma restando la possibilità di dedurre o detrarre, in proporzione alla rispettiva partecipazione economica, eventuali spese sostenute nell'interesse della figlia non ricomprese nell'Assegno Unico (quali, a titolo esemplificativo, spese mediche, scolastiche, sportive e simili), secondo quanto previsto dall'art. 15 del TUIR e dalla normativa vigente in materia fiscale.
<< Spese straordinarie per la figlia minore.
Dal mese di settembre 2025, le seguenti spese di carattere straordinario relative alla figlia , come individuate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Per_1
Modena, saranno ripartite tra i genitori al 50%:
-spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
-spese MEDICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, tasse universitarie di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese SCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di pagina 5 di 9 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per tutte le attività già precedentemente concordate tra le parti;
-spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie saranno rimborsate tempestivamente in favore del genitore che per primo ne ha anticipato il pagamento, in ogni caso sempre entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui viene richiesto, previa esibizione della documentazione di riferimento, quando possibile. Il genitore il quale, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), si dimostrerà dissenziente, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le Parti convengono di suddividersi al 50% ciascuno le spese relative all'abbigliamento di per due cambi stagionali all'anno, previo accordo sul Per_1 budget da utilizzare.
4) Casa coniugale.
La casa coniugale sita in Modena (MO), Via Francesco Ambrosoli n. 17 interno 4, della quale la SI.ra è comproprietaria in ragione del 50% con il SI. Pt_2
, completa degli arredi, suppellettili e accessori e di tutto Parte_1 quanto la compone, rimarrà assegnata alla medesima che vi Parte_2 risiederà assieme alla figlia . Per_1
Le Parti danno atto che il SI. ha già provveduto a prelevare Parte_1 dalla ex abitazione coniugale parte dei propri effetti personali e ne completerà il ritiro previo accordo con la SI.ra Pt_2
pagina 6 di 9 Le Parti danno atto che tutti i beni mobili costituenti l'arredo dell'abitazione coniugale, di comproprietà tra i coniugi, sono assegnati in via esclusiva alla SI.ra che ne acquisisce la piena ed esclusiva proprietà. Il SI. Pt_2 Parte_1
dichiara sin d'ora di rinunciare a qualsiasi pretesa, eccezione o
[...] rivendicazione in merito, ritenendosi pienamente soddisfatto.
La SI.ra si impegna entro e non oltre il giorno 31/10/2025 a volturare le Pt_2 utenze domestiche a proprio nome.
Le Parti danno atto di avere contratto per l'acquisto della casa coniugale un mutuo fondiario, in data 07/10/2010, con atto a ministero Notaio , Persona_3 dell'importo originario di €. 140.000,00=, intestato in via esclusiva al sig.
con firma di garanzia della SI.ra Pt_1 Pt_2
Nonostante il contratto di mutuo ipotecario relativo all'immobile adibito a casa coniugale risulti formalmente intestato al SI. , le Parti danno Parte_1 atto di aver contribuito pariteticamente, sino alla data odierna, al pagamento delle relative rate secondo il piano di ammortamento convenuto con l'istituto di credito, nonché di aver sostenuto in misura eguale tutte le spese connesse all'acquisto e alla gestione dell'abitazione familiare.
Pertanto, in relazione all'immobile di Modena (MO), Via Francesco Ambrosoli n. 17 int. 4, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, per contributi, esborsi e/o pagamenti già effettuati o comunque riferibili al bene stesso, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia eccezione o pretesa in merito.
Con riferimento alle rate del mutuo con scadenza a decorrere dal mese di ottobre
2025 e fino all'estinzione del finanziamento, le Parti concordano che le stesse continueranno ad essere versate dal SI. mediante addebito Parte_1 diretto sul conto corrente a lui intestato. La SI.ra si impegna e si Parte_2 obbliga a rimborsare mensilmente al medesimo SI. il 50% Pt_1 dell'importo di ciascuna rata, con le medesime scadenze previste dal piano di ammortamento.
Le Parti, una volta estinto il mutuo ipotecario, si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di alienare l'immobile. In tale eventualità, ciascuna pagina 7 di 9 Parte riconosce all'altra un diritto di prelazione per l'acquisto della rispettiva quota di comproprietà. In caso di vendita a terzi, il ricavato netto – detratte le eventuali spese connesse alla vendita (comprese, a titolo esemplificativo, le commissioni d'agenzia, i costi per certificazioni, per eventuali lavori necessari al rilascio delle conformità urbanistiche e catastali, ecc.) – sarà suddiviso in parti uguali (50%) tra le Parti, che sin d'ora rinunciano a qualunque eccezione in merito.
In caso di nuova convivenza all'interno dell'abitazione coniugale in vigenza del provvedimento di assegnazione, le Parti si impegnano sin d'ora a concordare il riconoscimento, in favore del comproprietario non convivente, di un indennizzo mensile corrispondente al 50% di un canone di locazione calcolato sulla base dei valori medi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) vigenti per la zona di ubicazione dell'immobile.
5) Contributo al mantenimento del coniuge.
I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere allo stato ragioni per richiedere nulla a titolo di mantenimento l'una dall'altro e viceversa.
6) Clausola finale.
Le Parti danno atto di aver integralmente definito, mediante le presenti pattuizioni, ogni e qualsiasi rapporto economico attuale e futuro tra loro, a qualunque titolo o per qualsiasi ragione. Salvo quanto espressamente previsto nelle clausole che precedono, nonché nella scrittura privata sottoscritta dalle parti contestualmente al presente ricorso per separazione, esse dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, definitivamente e irrevocabilmente rinunciando a ogni ulteriore pretesa, azione o eccezione.
7) Spese legali.
Le Parti concordano che tutte le spese e i costi, ivi compresi quelli legali, relativi alla presente procedura di separazione – incluso, a titolo esemplificativo, il contributo unificato– saranno integralmente a carico del SI. , il Parte_1 quale si impegna a sostenerli senza nulla avere a pretendere dalla SI.ra
[...]
a tale titolo”. Pt_2
pagina 8 di 9 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2010 Atto n. 201 Parte I
III – spese del procedimento come stabilito dalle parti nelle condizioni congiunte;
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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