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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12104/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTELLO Parte_1 C.F._1
SA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMICOLA Controparte_1 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. LOLLI MARGHERITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, <piaccia all'ill.mo giudice adìto, previa l'eventuale remissione della causa sul ruolo per il rinnovo ctu medico-legale e l'espletamento prova orale articolata in relazione ai danni esistenziali: - accertare dichiarare che l' è responsabile del fatto illecito occorso controparte_1 all'attrice 18 ottobre 2018 e, l'effetto, condannare la stessa, persona suo legale rappresentante pro-tempore, all'integrale risarcimento dei subiti nella misura di € 25.839,25 o nel diverso maggiore minore importo sarà ritenuto giustizia all'esito nuova ctu, oppure via equitativa, oltre interessi rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo secondo i parametri legge;
convenuta di al pagamento delle spese, ivi comprese quelle della fase stragiudiziale CP_1 CP_1
e di mediazione, nonché dei compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi tenendo conto anche della condotta processuale delle parti”). Impugna e contesta tutto quanto ex adverso formulato da controparte nelle note avversarie, non accettando il contraddittorio su considerazioni medico legali espresse dalla controparte in tale sede non oggetto di osservazioni alla CTU, dunque tardive e, peraltro, oggetto di considerazioni già svolte dal proprio ctp. Insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni>>.
- L' , <come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo cp_1 il rigetto delle avverse domande con vittoria spese giudizio. contesta avere espresso considerazioni medico legali nelle note autorizzate, ma ripreso gli esiti della pagina 1 di 10 CTU laddove veniva attestato l'insussistenza del nesso causale tra l'episodio oggetto di causa e la patologia psichiatrica asserita dal ricorrente>>.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale l' di al fine di Parte_1 CP_1 CP_1 vedere accolte nei confronti di quest'ultima le seguenti conclusioni: <<...accertare e dichiarare la responsabilità dell' per l'illecito omissivo descritto in narrativa ascrivibile Parte_2 al personale sanitario che, in data 18/10/2018, ha avuto in cura la signora Parte_1 durante il servizio di Pronto Soccorso presso l'Ospedale Maggiore;
- condannare l' Pt_2
all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nella misura di € 25.839,25 o
[...] nel diverso importo ritenuto di giustizia, comunque maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge fino alla data dell'effettivo soddisfo...>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta che:
a.b. giunta nel predetto nosocomio dolorante ed in stato di agitazione, dopo la diagnosi di ingresso di <...trauma facciale, policontusioni e dolore all'articolazione mandibolare sinistra…>, veniva affidata alle cure della Dott.ssa che, nell'ambito Parte_3 delle prime cure, le prescriveva la somministrazione di “PLASIL” e “VALIUM”;
c. alle ore 22:21, ovvero dopo l'assunzione dei predetti farmaci, l'odierna attrice, al pari del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, prestava il consenso al prelievo ematico richiesto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro onde accertare l'eventuale guida in stato di ebbrezza e/o in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d. il 12 dicembre 2018, la Sig.ra veniva convocata dalla Polizia locale Parte_1
“Reno Lavino” per la notifica - ex artt. 349 e 161 c.p.p.
4 -dell'informazione di garanzia in ordine al reato p. e p. dall'art. 187 CdS;
a stretto giro, riceveva anche la notifica del
“Decreto penale di condanna” n. 179/2019, emesso a suo carico il 17 Gennaio 2019 per il seguente capo di imputazione <reato p. e dall'art. 187, comma 1, d. l.vo 30 04 1992 n. 285 … perché guidava il veicolo altrui tg dh801zz in cp_2 stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione sostanze stupefacenti psicotrope tipo “benzodiazepine”. commesso casalecchio reno (bo) 18 10 2018>, con conseguente irrogazione della pena pecuniaria di € 7.500,00 di ammenda e della sanzione accessoria di sospensione della patente di guida per la durata di 2 anni5.
e. L'attrice (si affidava ad un legale) il quale, esaminati gli atti di indagine, appurava che nella certificazione rilasciata dall'Ospedale Maggiore alla Polizia Municipale richiedente (insieme ai risultati dell'esame ematico), non era stata annotata la terapia farmacologica somministrata alla GN prima che venisse effettuato lo Pt_1 screening richiesto dalla Polizia Municipale.
f. La GN , insegnante di ruolo nella scuola dell'Infanzia in servizio Parte_1 presso l'Istituto Comprensivo Centro di Casalecchio di Reno, di fronte alla notizia della condanna per un reato mai commesso, precipitava nello sconforto.
g. All'esito del procedimento penale (N. 15587/2018 R.G.N.R.; N. 2030/2020 R.G. Dib. Tribunale di Bologna), è stata assolta con formula ampia (ai sensi Parte_1 dell'art. 530 c.p.p. “perché il fatto non sussiste”) giusta con sentenza n. 3810/2021 del 22 Settembre 2021, che si allega. Nella motivazione, il (Giudice), ha dato atto, tra pagina 3 di 10 l'altro che: … in sede di esame ha dichiarato che a seguito del sinistro Parte_1 stradale le veniva somministrato un ansiolitico dal personale medico del Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di confermando le dichiarazioni rese in data CP_1
13.11.2018. A conferma delle dichiarazioni dell'imputata vi è la deposizione della teste della difesa dott.ssa la quale ha dichiarato che la sera dell'incidente stradale Pt_3 somministrò alla paziente “mezza fiala di valium” e i certificati medici Parte_1 attestano effettivamente che il prelievo ematico fu eseguito dopo l'assunzione dell'ansiolitico; del resto la stessa dott.ssa ha sottoscritto una integrazione al Pt_3 referto del 18.10.1018 che è stato acquisito in sede dibattimentale e nel quale si legge:
“alle ore 20:52 fu eseguita sulla paziente (odierna imputata) terapia infusiva tra cui Diazepam ½ fiala, alle ore 22:21 pervenne richiesta di accertamenti da parte della
Polizia locale, i cui prelievi ematici furono eseguiti dopo le ore 23:09 quando la terapia con “valium” era già stata eseguita”. Occorre precisare – come ha affermato la dott.ssa – il principio attivo del “Valium” è il “diazepam”, sostanza che Pt_3 appartiene al gruppo degli ansiolitici derivati delle benzodiazepine. Orbene sulla base degli elementi sopra esposti, ritenendo che fu sottoposta a terapia Parte_1 ansiolitica prima del prelievo ematico e che pertanto gli esami del sangue risultavano alterati emerge chiaramente che la stessa al momento del sinistro stradale non fosse in condizioni psicofisiche alterate a causa delle sostanze stupefacenti inducendo questo
Giudice ad aderire alla richiesta assolutoria formulata dalla pubblica accusa in sede di conclusioni a cui la difesa si è associata. (…)>>>.
Afferma e lamenta, quindi, che:
- <È stato quindi definitivamente acclarato che l'odierna attrice, non avendo mai fatto uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, ha subìto l'onta dell'accusa di aver provocato l'incidente stradale per guida in stato di alterazione psicofisica sol perché il personale sanitario in servizio presso la struttura oggi convenuta aveva omesso di annotare, nel referto di Pronto Soccorso, la somministrazione del “VALIUM” come pure confermato dalla dott.ssa con nota di integrazione al referto del Parte_3
18/10/2018 n. 20182173858>>.
- Inutili erano stati i tentativi ivi di risolvere bonariamente la vertenza come attestato dall'esito della procedura di mediazione, nonostante che i fatti sopra descritti delineino, in tesi attorea, una chiara ipotesi di responsabilità in capo all' Controparte_3 convenuta per l'illecito omissivo del personale preposto al servizio di Pronto Soccorso il giorno 18/10/2018.
- Le omissioni de quibus avrebbero determinato danni prodotti <assimilabili a quelli derivanti dalla diffamazione>>, in quanto <la condotta negligente dei sanitari dell'ospedale maggiore ha determinato, a carico della signora , l'attribuzione pt_1 di un fatto non veritiero>>.
3. Si è costituita l'azienda convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
4. Istruita la causa mediante espletamento di CTU medico legale, inutilmente tentata una soluzione conciliativa giudiziale, le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.9.25.
5. Le domande attoree sono parzialmente accoglibili per i motivi che seguono.
6. Preliminarmente deve darsi atto di intervenuta cessazione della materia del contendere in punto di danni patrimoniali (v. udienza dell'11.8.25, in cui le parti hanno raggiunto un accordo in parte qua per euro 8.500,00) per spese legali, mediche e di consulenza specialistica. Per cui la pagina 4 di 10 voce in esame non merita la spendita di ulteriori parole.
7. Per quanto attiene al danno non patrimoniale, l'espletata CTU ha escluso un danno biologico/dinamico relazionale in collegamento causale con l'illecito omissivo/negligenza de quo agitur e, per l'effetto, un conseguente danno morale connesso alla lesione del bene salute.
Segnatamente, nella perizia d'ufficio sono state raccolte le seguenti informazioni anamnestiche:
<<...Dal punto di vista dell'anamnesi patologica remota la perizianda ha dichiarato che nel 2015 circa, a causa di problemi di salute familiari, aveva sofferto di depressione del tono dell'umore, per cui i sanitari del Centro di Salute Mentale dell' di Casalecchio di Reno Pt_2 la presero in carico, visitandola a più riprese e curandola anche mediante la somministrazione di Citalopram, assunzione che durò per 3 mesi circa. ...Tuttavia, di fronte alla notizia della condanna per un reato mai commesso, afferma di essere precipitata nello sconforto, cominciando ad accusare crisi di ansia con insonnia a partire dal mese di gennaio 2019 circa.
A quel punto, capiva di aver bisogno di aiuto, ma non voleva assumere il farmaco in precedenza già sperimentato, ossia, il Citalopram, per cui dietro consiglio di un'amica si rivolse direttamente ad una psicologa psicoterapeuta, la Dottoressa Al Persona_1 medico curante invece ricorse soltanto in seguito, quando lo stesso sanitario, come da prescrizione farmacologica allegata in atti, in data 10 gennaio 2024 prescrisse il predetto medicinale (Citalopram). Ha precisato di essere stata visitata periodicamente dalla Dottoressa dal gennaio al giugno del 2019, con la frequenza di 1-2 volte al mese, pagando ad ogni Per_1 visita la corrispondente prestazione professionale per un costo di circa € 70-80 a seduta e ricevendone le rispettive fatture. Ha dichiarato di aver sospeso le sedute per motivi economici per circa un anno, per poi riprendere i colloqui con la Dottoressa circa a metà del Per_1
2022, continuandoli con cadenza mensile fino alla fine del 2022 sempre pagando ogni seduta e ottenendone la rispettiva fattura. Successivamente non si è più sottoposta ad ulteriori sedute psicologiche. A partire dalla metà circa del 2023 ad ora assume quotidianamente Citalopram nella misura di 10-15 gocce al giorno dietro prescrizione del medico curante. Allo stato attuale, nonostante questa terapia farmacologica, lamenta ancora difficoltà a dormire, sensazione di tristezza sia perché in famiglia tendevano a sminuire i suoi problemi così destabilizzandola, sia perché anche sul lavoro era stressata in quanto non voleva divulgare i suoi disturbi, dovendo necessariamente manifestare uno stato lieto. Ciò che maggiormente l'ha stressata è consistito nel fatto che ha dovuto trovare la verità da sola e questo, a suo avviso, è stato determinante nella comparsa dei suoi disturbi. La sua vita è un po' cambiata perché fa fatica a parlare della vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta nonostante la sua assoluzione. L'esame psichico ha permesso di appurare che ci si trova di fronte ad una donna di statura media, normo-costituita, che è apparsa lucida, orientata nel tempo e nello spazio, collaborante. Curata nell'abbigliamento, ha mostrato un aspetto estetico adeguato all'età anagrafica. Ha palesato di ricordare particolari e dettagli riguardanti la propria famiglia, ha spiegato con estrema chiarezza la propria vicenda personale. Non sono emersi in alcun modo disturbi del pensiero, intesi come del contenuto e formali. La paziente presenta validi nessi associativi ed è priva di nuclei deliranti. L'eloquio, lento, sofferto, è apparso proporzionato al suo livello culturale. Non sono emerse alterazioni della senso-percezione. Nella norma sono apparse la memoria di fissazione e di rievocazione, così come le capacità intellettive e la critica. L'attenzione, spontanea e provocata è risultata essere assolutamente nella norma. Critica e giudizio sono apparsi conservati. L'umore è apparso orientato in senso depressivo. Sono emersi segni e/o sintomi di stato ansioso, tensione e stanchezza. La giovane donna è apparsa genuina e marcatamente sofferente per la sua situazione psichica... la perizianda lamenta che a causa di queste vicissitudine avrebbe sviluppato la patologia psichiatrica, che è stata diagnosticata nella perizia medico-legale redatta in data 28 febbraio 2023 dalla ...psicologa psicoterapeuta, e dal ... medico, specialista in Medicina Legale, laddove appunto fu posta una pagina 5 di 10 diagnosi psichiatrica ben precisa consistente in un “Disturbo Post-Traumatico da Stress Cronico di grado lieve”>>.
8. Il CTU ha premesso metodologicamente e rappresenta quanto segue: <tenuto conto dei quesiti che mi sono stati proposti, in cui prima di tutto viene naturalmente richiesto accertare la sussistenza un valido nesso causale dal punto vista medico-legale tra l'evento al quale si vorrebbe riferire qualità causa (cioè il patimento psichico derivante dall'aver ricevuto ingiusto decreto penale condanna, poi annullato) e quello a intenderebbe attribuire effetto (ossia una patologia psichiatrica nota come “disturbo post-traumatico da stress cronico grado lieve”), occorre appunto affrontare le tematiche afferenti all'accertamento del causalità i due fenomeni così delineati. noto, criteriologia nell'accertamento costituisce capitolo della medicina legale che, nei rispetti metodo seguire per verificare su quali elementi fondare giudizio, indica serie criteri analizzati singolarmente caso caso, consentono alla fine indirizzare valutazione verso ammissione o esclusione causale. questi fanno riferimento particolari aspetti vari acquisiti nel corso indagine medico-legale, rappresentando veri propri requisiti l'antecedente dovrebbe avere potersi ritenere effettivamente responsabile danno valutare. tradizionalmente dottrina ne contempla cinque: a)il criterio idoneità lesiva b)il cronologico c)il topografico d)il continuità fenomenica e)il delle altre cause. più recentemente proposti altri, alcuni trovano applicazione prevalentemente altri campi legale, ma pure vanno presi considerazione, non essendo raro contributo loro verifica può dare anche tema accertamento persona responsabilità civile: f)il ammissibilità possibilità scientifica g)il statistico-epidemiologico h)il anatomo-patologico. vedremo analizzando significato rilevanza ai fini giudizio ciascuno criteri, nessuno essi, preso singolarmente, ha nella grande maggioranza casi valore assoluto dunque deve derivare dalla complessiva valutazione, particolare concordanza convergenza conclusione certezza alta probabilità nell'ammettere escludere causale, atteso mera teorica alcun valore, basato sul semplicistico “…non che”, troppo spesso erroneamente seguito. riferisce allo studio dell'antecedente valuta sue caratteristiche stabilire definitiva se esso sia meno compatibile col meccanismo produzione lesione è stata accertata. questa compatibilità riguardare solo qualitative, quantitative dell'evento, tenendo determinata sempre frutto diversi parametri: lato quantità energia dell'agente lesivo, dall'altro resistenza distretto anatomico colpito quell'agente. dunque, dovrà scaturire dallo efficienza coefficienza trauma (quando questo agisca concorso concause preesistenti), sua proporzionalità con sta (proporzionalità qualora identifichino lesione, comunque esservi) produrre, cause, quella lesione. volto ad vi fra funzione tempo intercorre ed momento manifesta. consiste corrispondenza sede corpo soggetto lesioni accertate. basa sullo manifestazioni cliniche quadro lesivo iniziale evoluzione successiva parte presupposto ogni evento patologico pagina 6 10 deve presentare un decorso congruente con la natura che gli si attribuisce. Con il termine criterio della esclusione delle altre cause si intende quella fase dello studio di un caso in cui, per contribuire alla verifica del nesso causale fra l'evento e le lesioni iniziali o fra queste e le conseguenze finali, si procede ad una analisi dei dati anamnestici, documentali e clinici per accertare che lo stesso soggetto non abbia altre patologie precedenti o sopravvenute al fatto lesivo in esame che possano, da sole, giustificare le lesioni, i sintomi o i reperti clinici che si stanno analizzando. Il criterio della ammissibilità o possibilità scientifica, la cui importanza è stata sottolineata in dottrina soprattutto negli ultimi anni, è un parametro che, per maturare il convincimento finale sulla ammissibilità o meno di un determinato nesso causale, esamina più in generale la specifica problematica che il caso pone, sulla base di una verifica scientifica dello specifico argomento. Si propone cioè di analizzare la questione attraverso lo studio della letteratura per cercar di capire, al di là dei singoli elementi che l'accertamento medico-legale ha messo in evidenza e dell'analisi ponderata degli altri criteri, se il fatto in sé, in base alla esperienza ed alla osservazione scientifica, alle eventuali considerazioni che sull'argomento sono state espresse, sia concretamente ammissibile o meno. È questo un parametro che di solito trova la sua principale applicazione in casi particolari nei quali ad esempio emerge a distanza di tempo una patologia che non sembra avere, in base agli altri criteri, nessuna connessione col fatto in discussione, ovvero quando l'evento che si sta studiando appare del tutto sproporzionato rispetto alla entità della lesione stessa. Il criterio statistico-epidemiologico è in buona sostanza una derivazione del criterio precedentemente illustrato e, soprattutto attraverso lo studio della letteratura scientifica, si propone di verificare se ed eventualmente con che frequenza un determinato effetto può riconoscere, come suo fattore etiologico, una determinata causa. Il criterio anatomo-patologico trova la sua principale applicazione al tavolo anatomico, essendo evidente che il riscontro diagnostico o l'autopsia giudiziaria, proprio perché hanno la finalità di accertare la causa della morte, forniscono di solito le migliori informazioni anche per dirimere dubbi sul nesso causale. Benché questi costituiscano i criteri da adottare per l'accertamento medico-legale del nesso causale, tuttavia, come noto, il danno psichico presenta alcune peculiarità, perché, per ragioni di natura eziopatogenetica, si conviene che lo sviluppo causale sia di tipo circolare, anziché lineare come per i traumi organici, per cui la reazione ad eventi esterni che richiedono la messa in atto di meccanismi di adattamento è di norma estremamente variabile non solo sul piano qualitativo, ma anche sul piano quantitativo. In effetti, questa reazione da un lato può far emergere in maniera clinicamente conclamata valenze patologiche in precario equilibrio e, dall'altro, può determinare, con un meccanismo di propagazione a cerchi concentrici, effetti disturbanti a carico di diversi aspetti del funzionamento psico-relazionale della persona, spesso anche disomogenei rispetto alla tipologia dell'imput scaturito dall'evento. Questa peculiarità non può però permettere, sotto il profilo dell'accertamento del nesso causale medico-legale, di estrapolare completamente le malattie psichiatriche dal contesto complessivo delle lesioni all'integrità psicofisica, o “danno biologico”, in cui invece rientrano certamente anche quelle afferenti alla sfera psichica. Altrimenti, si correrebbe il rischio di rendere il contesto psichiatrico come una sorta di eccezione alle predette regole che disciplinano l'accertamento medico-legale del nesso di causalità, applicando soltanto per le malattie psichiatriche la teoria dell'equivalenza causale per cui la causa viene identificata con qualunque tipo di antecedente, a prescindere dalle sue connotazioni qualitative e quantitative (“post hoc, ergo propter hoc”)>>.
9. Alla luce di quanto sopra premesso, il perito d'ufficio ha concluso come segue: <nel caso di specie, manca un'adeguata efficienza lesiva tra la lamentata causa (notifica un ingiusto decreto penale condanna, poi annullato) e patologia psichiatrica diagnosticata da parte dei consulenti tecnici attrice ( “disturbo post-traumatico stress cronico grado lieve”), perché non risulta sotto il profilo medico-scientifico ed in particolare dal punto vista pagina 7 10 del criterio della ammissibilità o possibilità scientifica e di quello statistico-epidemiologico che un siffatto evento possano cagionare una patologia psichiatrica. In altri termini, posto che un danno psichico non riconosce mai una causa unica ed esclusiva ma è giocoforza sempre concausato poiché l'evento traumatizzante agisce su un substrato del tutto peculiare quale la psiche dell'individuo, che può reagire in modo molto diverso da persona a persona nei confronti di un insulto psicogeno, v'è da chiedersi se risulta scientificamente dimostrato che la notifica di un decreto penale di condanna ingiusto rappresenti per lo meno con una concreta e prevalente probabilità statistico-epidemiologico una potenziale causa di patologie psichiatriche: ma questo francamente non risulta dalla bibliografia scientifica consultata. Ma soprattutto sono del tutto carenti i restanti criteri medico-legali che devono essere accertati in tema di nesso causale, ossia quello cronologico, quello di continuità fenomenica e, segnatamente, quello dell'esclusione di altre possibili cause. A questo riguardo, non posso esimermi dal constatare in modo del tutto obiettivo che sotto il profilo medico-legale non può ritenersi satisfattivo il semplice raccordo anamnestico contenuto la relazione, redatta peraltro con esplicita finalità medico-legale, a distanza di oltre 4 anni dall'accaduto, in assenza di una documentazione sanitaria che attesti l'iter clinico richiamato in perizia e dichiarato dalla stessa perizianda in occasione della visita peritale. Dunque, per queste oggettive carenze non è possibile affermare la sussistenza di un nesso causale medico-legale tra ciò che è successo in data 18 ottobre 2018 con le relative conseguenze e la patologia psichiatrica diagnosticata a distanza di oltre 4 anni dai CC.TT. di Parte Attrice, poiché l'evento in discussione (patimento psichico conseguente alla notifica di un ingiusto decreto penale di condanna, poi annullato) non può costituire la causa (ovvero l'antecedente necessario e sufficiente a cagionare le lamentate conseguenze), né la concausa (ossia l'antecedente necessario, ma non di per sé sufficiente a produrre l'effetto) della patologia psichiatrica lamentata. Di conseguenza, reputo inutile disporre una consulenza psichiatrica sulla persona della perizianda, dal momento che questo ausilio specialistico potrebbe chiarire soltanto se la perizianda soffre o meno di una vera e propria patologia psichiatrica e, in caso affermativo, di quale patologia si tratta.
Dunque, una consulenza psichiatrica non potrebbe permettere di superare il problema del nesso di causalità che è di esclusiva pertinenza medico-legale, il quale, “sic stantibus rebus”, non sussiste per i motivi lungamente spiegati più sopra...>>.
Il ragionamento del perito d'ufficio che precede risulta privo di errori logici e di fatto per cui non vi è motivo per disconstarsene.
10. La fattispecie in esame presenta, peraltro, caratteristiche simili al danno per diffamazione, sul punto si concorda con la tesi attorea. Per danni non patrimoniali non biologici può farsi riferimento a sofferenze presumibili non ricollegate al danno alla salute, ma a lesioni non bagatellari a beni non patrimoniali, costituzionalmente rilevanti, quali l'immagine, la reputazione e l'identità personale, liquidabili monetariamente come da tabelle milanesi, tenuto conto della professione svolta dall'attrice (insegnante di ruolo nella scuola dell'Infanzia in servizio presso l'Istituto Comprensivo Centro di Casalecchio di Reno), del profilo soggettivo di incensurata, della documentazione medica in atti, nonché dell'inferibile sconvolgimento della sfera dinamico relazionale e della indubbia sofferenza morale ricollegate anche al patema d'animo conseguente non solo allo stigma sociale potenziale, ma anche a quelli che un processo penale può ingenerare in un cittadino medio a fronte di notizie di reato derivanti dalle successivamente accertate (e non contestate) omissioni e negligenze oggetto di causa.
11. Nel caso della diffamazione a mezzo stampa considerata nei criteri proposti dalle tabelle milanesi 2024, di livello 2), ovverosia diffamazioni di modesta gravità, il danno è ritenuto liquidabile nell'importo da euro 11.750,00 ad euro 23.498,00 [caratterizzato da - limitata/modesta notorietà del diffamante, - limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 pagina 8 di 10 episodio diffamatorio a diffusione limitata), - modesto spazio della notizia diffamatoria, - modesta/assente risonanza mediatica, - modesta intensità elemento soggettivo]. Nel caso in esame, non risulta essere avvenuta alcuna diffusione a mezzo stampa e l'episodio è stato dalla vittima mantenuto quanto più possibile confinato alla propria sfera intima. Ciò nonostante sono indubbi la sofferenza ed il patema d'animo allegati e inferibili, considerata anche la personalità dell'attrice come emergente dagli atti e dall'espletata CTU, nonché la durata triennale del processo penale. Ritiene, pertanto, l'odierno magistrato liquidabile il danno in esame nei limiti di euro 6.000,00 complessivi (ovverosia 2.000,00 euro per anno di pendenza del procedimento penale;
cifre, peraltro, complessivamente di importo maggiore rispetto al danno morale corrispondente al danno biologico allegato dall'attrice e non accertato dal CTU, come liquidabile astrattamente in base alle tabelle milanesi), oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1
c.c. dal 30.4.2021 (quale data intermedia tra fatto e presente liquidazione all'attualità, tenuto conto che si tratta di debito di valore liquidato equitativamente e della farraginosità di una duplice operazione di devalutazione e successiva rivalutazione) alla data della presente decisione;
la somma così liquidata (divenuta per l'effetto debito di valuta) deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
12. Parte convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento a favore di parte attrice degli pagina 9 di 10 importi di cui al punto che precede, oltre a quelli oggetto di accordo parziale, sul quantum, per danni patrimoniali per euro 8.500,00 (che si ritengono, quale debito di valuta per intervenuto accordo liquidatorio, pure da maggiorarsi di interessi ex art. 1284 c.1 cc., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo).
13. Vista la parziale cessazione della materia del contendere (in punto di danno patrimoniale) e la soccombenza reciproca (in punto di danni non patrimoniali) sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
14. Le spese di CTU visto l'esito della stessa devono essere poste a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
15. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Condanna l' di in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di , a CP_1 CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento a) dei danni non patrimoniali complessivi, di euro 6.000,00, oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dal 30.4.2021 alla data della presente decisione;
la somma così liquidata deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
b) dei danni patrimoniali complessivi, di euro 8.500,00, oltre interessi di legge ex art. 1284
c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Spese di lite compensate tra le parti.
Spese di CTU a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Bologna, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12104/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTELLO Parte_1 C.F._1
SA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMICOLA Controparte_1 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. LOLLI MARGHERITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, <piaccia all'ill.mo giudice adìto, previa l'eventuale remissione della causa sul ruolo per il rinnovo ctu medico-legale e l'espletamento prova orale articolata in relazione ai danni esistenziali: - accertare dichiarare che l' è responsabile del fatto illecito occorso controparte_1 all'attrice 18 ottobre 2018 e, l'effetto, condannare la stessa, persona suo legale rappresentante pro-tempore, all'integrale risarcimento dei subiti nella misura di € 25.839,25 o nel diverso maggiore minore importo sarà ritenuto giustizia all'esito nuova ctu, oppure via equitativa, oltre interessi rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo secondo i parametri legge;
convenuta di al pagamento delle spese, ivi comprese quelle della fase stragiudiziale CP_1 CP_1
e di mediazione, nonché dei compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi tenendo conto anche della condotta processuale delle parti”). Impugna e contesta tutto quanto ex adverso formulato da controparte nelle note avversarie, non accettando il contraddittorio su considerazioni medico legali espresse dalla controparte in tale sede non oggetto di osservazioni alla CTU, dunque tardive e, peraltro, oggetto di considerazioni già svolte dal proprio ctp. Insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni>>.
- L' , <come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo cp_1 il rigetto delle avverse domande con vittoria spese giudizio. contesta avere espresso considerazioni medico legali nelle note autorizzate, ma ripreso gli esiti della pagina 1 di 10 CTU laddove veniva attestato l'insussistenza del nesso causale tra l'episodio oggetto di causa e la patologia psichiatrica asserita dal ricorrente>>.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale l' di al fine di Parte_1 CP_1 CP_1 vedere accolte nei confronti di quest'ultima le seguenti conclusioni: <<...accertare e dichiarare la responsabilità dell' per l'illecito omissivo descritto in narrativa ascrivibile Parte_2 al personale sanitario che, in data 18/10/2018, ha avuto in cura la signora Parte_1 durante il servizio di Pronto Soccorso presso l'Ospedale Maggiore;
- condannare l' Pt_2
all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nella misura di € 25.839,25 o
[...] nel diverso importo ritenuto di giustizia, comunque maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge fino alla data dell'effettivo soddisfo...>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta che:
a.
c. alle ore 22:21, ovvero dopo l'assunzione dei predetti farmaci, l'odierna attrice, al pari del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, prestava il consenso al prelievo ematico richiesto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro onde accertare l'eventuale guida in stato di ebbrezza e/o in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d. il 12 dicembre 2018, la Sig.ra veniva convocata dalla Polizia locale Parte_1
“Reno Lavino” per la notifica - ex artt. 349 e 161 c.p.p.
4 -dell'informazione di garanzia in ordine al reato p. e p. dall'art. 187 CdS;
a stretto giro, riceveva anche la notifica del
“Decreto penale di condanna” n. 179/2019, emesso a suo carico il 17 Gennaio 2019 per il seguente capo di imputazione <reato p. e dall'art. 187, comma 1, d. l.vo 30 04 1992 n. 285 … perché guidava il veicolo altrui tg dh801zz in cp_2 stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione sostanze stupefacenti psicotrope tipo “benzodiazepine”. commesso casalecchio reno (bo) 18 10 2018>, con conseguente irrogazione della pena pecuniaria di € 7.500,00 di ammenda e della sanzione accessoria di sospensione della patente di guida per la durata di 2 anni5.
e. L'attrice (si affidava ad un legale) il quale, esaminati gli atti di indagine, appurava che nella certificazione rilasciata dall'Ospedale Maggiore alla Polizia Municipale richiedente (insieme ai risultati dell'esame ematico), non era stata annotata la terapia farmacologica somministrata alla GN prima che venisse effettuato lo Pt_1 screening richiesto dalla Polizia Municipale.
f. La GN , insegnante di ruolo nella scuola dell'Infanzia in servizio Parte_1 presso l'Istituto Comprensivo Centro di Casalecchio di Reno, di fronte alla notizia della condanna per un reato mai commesso, precipitava nello sconforto.
g. All'esito del procedimento penale (N. 15587/2018 R.G.N.R.; N. 2030/2020 R.G. Dib. Tribunale di Bologna), è stata assolta con formula ampia (ai sensi Parte_1 dell'art. 530 c.p.p. “perché il fatto non sussiste”) giusta con sentenza n. 3810/2021 del 22 Settembre 2021, che si allega. Nella motivazione, il (Giudice), ha dato atto, tra pagina 3 di 10 l'altro che: … in sede di esame ha dichiarato che a seguito del sinistro Parte_1 stradale le veniva somministrato un ansiolitico dal personale medico del Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di confermando le dichiarazioni rese in data CP_1
13.11.2018. A conferma delle dichiarazioni dell'imputata vi è la deposizione della teste della difesa dott.ssa la quale ha dichiarato che la sera dell'incidente stradale Pt_3 somministrò alla paziente “mezza fiala di valium” e i certificati medici Parte_1 attestano effettivamente che il prelievo ematico fu eseguito dopo l'assunzione dell'ansiolitico; del resto la stessa dott.ssa ha sottoscritto una integrazione al Pt_3 referto del 18.10.1018 che è stato acquisito in sede dibattimentale e nel quale si legge:
“alle ore 20:52 fu eseguita sulla paziente (odierna imputata) terapia infusiva tra cui Diazepam ½ fiala, alle ore 22:21 pervenne richiesta di accertamenti da parte della
Polizia locale, i cui prelievi ematici furono eseguiti dopo le ore 23:09 quando la terapia con “valium” era già stata eseguita”. Occorre precisare – come ha affermato la dott.ssa – il principio attivo del “Valium” è il “diazepam”, sostanza che Pt_3 appartiene al gruppo degli ansiolitici derivati delle benzodiazepine. Orbene sulla base degli elementi sopra esposti, ritenendo che fu sottoposta a terapia Parte_1 ansiolitica prima del prelievo ematico e che pertanto gli esami del sangue risultavano alterati emerge chiaramente che la stessa al momento del sinistro stradale non fosse in condizioni psicofisiche alterate a causa delle sostanze stupefacenti inducendo questo
Giudice ad aderire alla richiesta assolutoria formulata dalla pubblica accusa in sede di conclusioni a cui la difesa si è associata. (…)>>>.
Afferma e lamenta, quindi, che:
- <È stato quindi definitivamente acclarato che l'odierna attrice, non avendo mai fatto uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, ha subìto l'onta dell'accusa di aver provocato l'incidente stradale per guida in stato di alterazione psicofisica sol perché il personale sanitario in servizio presso la struttura oggi convenuta aveva omesso di annotare, nel referto di Pronto Soccorso, la somministrazione del “VALIUM” come pure confermato dalla dott.ssa con nota di integrazione al referto del Parte_3
18/10/2018 n. 20182173858>>.
- Inutili erano stati i tentativi ivi di risolvere bonariamente la vertenza come attestato dall'esito della procedura di mediazione, nonostante che i fatti sopra descritti delineino, in tesi attorea, una chiara ipotesi di responsabilità in capo all' Controparte_3 convenuta per l'illecito omissivo del personale preposto al servizio di Pronto Soccorso il giorno 18/10/2018.
- Le omissioni de quibus avrebbero determinato danni prodotti <assimilabili a quelli derivanti dalla diffamazione>>, in quanto <la condotta negligente dei sanitari dell'ospedale maggiore ha determinato, a carico della signora , l'attribuzione pt_1 di un fatto non veritiero>>.
3. Si è costituita l'azienda convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
4. Istruita la causa mediante espletamento di CTU medico legale, inutilmente tentata una soluzione conciliativa giudiziale, le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.9.25.
5. Le domande attoree sono parzialmente accoglibili per i motivi che seguono.
6. Preliminarmente deve darsi atto di intervenuta cessazione della materia del contendere in punto di danni patrimoniali (v. udienza dell'11.8.25, in cui le parti hanno raggiunto un accordo in parte qua per euro 8.500,00) per spese legali, mediche e di consulenza specialistica. Per cui la pagina 4 di 10 voce in esame non merita la spendita di ulteriori parole.
7. Per quanto attiene al danno non patrimoniale, l'espletata CTU ha escluso un danno biologico/dinamico relazionale in collegamento causale con l'illecito omissivo/negligenza de quo agitur e, per l'effetto, un conseguente danno morale connesso alla lesione del bene salute.
Segnatamente, nella perizia d'ufficio sono state raccolte le seguenti informazioni anamnestiche:
<<...Dal punto di vista dell'anamnesi patologica remota la perizianda ha dichiarato che nel 2015 circa, a causa di problemi di salute familiari, aveva sofferto di depressione del tono dell'umore, per cui i sanitari del Centro di Salute Mentale dell' di Casalecchio di Reno Pt_2 la presero in carico, visitandola a più riprese e curandola anche mediante la somministrazione di Citalopram, assunzione che durò per 3 mesi circa. ...Tuttavia, di fronte alla notizia della condanna per un reato mai commesso, afferma di essere precipitata nello sconforto, cominciando ad accusare crisi di ansia con insonnia a partire dal mese di gennaio 2019 circa.
A quel punto, capiva di aver bisogno di aiuto, ma non voleva assumere il farmaco in precedenza già sperimentato, ossia, il Citalopram, per cui dietro consiglio di un'amica si rivolse direttamente ad una psicologa psicoterapeuta, la Dottoressa Al Persona_1 medico curante invece ricorse soltanto in seguito, quando lo stesso sanitario, come da prescrizione farmacologica allegata in atti, in data 10 gennaio 2024 prescrisse il predetto medicinale (Citalopram). Ha precisato di essere stata visitata periodicamente dalla Dottoressa dal gennaio al giugno del 2019, con la frequenza di 1-2 volte al mese, pagando ad ogni Per_1 visita la corrispondente prestazione professionale per un costo di circa € 70-80 a seduta e ricevendone le rispettive fatture. Ha dichiarato di aver sospeso le sedute per motivi economici per circa un anno, per poi riprendere i colloqui con la Dottoressa circa a metà del Per_1
2022, continuandoli con cadenza mensile fino alla fine del 2022 sempre pagando ogni seduta e ottenendone la rispettiva fattura. Successivamente non si è più sottoposta ad ulteriori sedute psicologiche. A partire dalla metà circa del 2023 ad ora assume quotidianamente Citalopram nella misura di 10-15 gocce al giorno dietro prescrizione del medico curante. Allo stato attuale, nonostante questa terapia farmacologica, lamenta ancora difficoltà a dormire, sensazione di tristezza sia perché in famiglia tendevano a sminuire i suoi problemi così destabilizzandola, sia perché anche sul lavoro era stressata in quanto non voleva divulgare i suoi disturbi, dovendo necessariamente manifestare uno stato lieto. Ciò che maggiormente l'ha stressata è consistito nel fatto che ha dovuto trovare la verità da sola e questo, a suo avviso, è stato determinante nella comparsa dei suoi disturbi. La sua vita è un po' cambiata perché fa fatica a parlare della vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta nonostante la sua assoluzione. L'esame psichico ha permesso di appurare che ci si trova di fronte ad una donna di statura media, normo-costituita, che è apparsa lucida, orientata nel tempo e nello spazio, collaborante. Curata nell'abbigliamento, ha mostrato un aspetto estetico adeguato all'età anagrafica. Ha palesato di ricordare particolari e dettagli riguardanti la propria famiglia, ha spiegato con estrema chiarezza la propria vicenda personale. Non sono emersi in alcun modo disturbi del pensiero, intesi come del contenuto e formali. La paziente presenta validi nessi associativi ed è priva di nuclei deliranti. L'eloquio, lento, sofferto, è apparso proporzionato al suo livello culturale. Non sono emerse alterazioni della senso-percezione. Nella norma sono apparse la memoria di fissazione e di rievocazione, così come le capacità intellettive e la critica. L'attenzione, spontanea e provocata è risultata essere assolutamente nella norma. Critica e giudizio sono apparsi conservati. L'umore è apparso orientato in senso depressivo. Sono emersi segni e/o sintomi di stato ansioso, tensione e stanchezza. La giovane donna è apparsa genuina e marcatamente sofferente per la sua situazione psichica... la perizianda lamenta che a causa di queste vicissitudine avrebbe sviluppato la patologia psichiatrica, che è stata diagnosticata nella perizia medico-legale redatta in data 28 febbraio 2023 dalla ...psicologa psicoterapeuta, e dal ... medico, specialista in Medicina Legale, laddove appunto fu posta una pagina 5 di 10 diagnosi psichiatrica ben precisa consistente in un “Disturbo Post-Traumatico da Stress Cronico di grado lieve”>>.
8. Il CTU ha premesso metodologicamente e rappresenta quanto segue: <tenuto conto dei quesiti che mi sono stati proposti, in cui prima di tutto viene naturalmente richiesto accertare la sussistenza un valido nesso causale dal punto vista medico-legale tra l'evento al quale si vorrebbe riferire qualità causa (cioè il patimento psichico derivante dall'aver ricevuto ingiusto decreto penale condanna, poi annullato) e quello a intenderebbe attribuire effetto (ossia una patologia psichiatrica nota come “disturbo post-traumatico da stress cronico grado lieve”), occorre appunto affrontare le tematiche afferenti all'accertamento del causalità i due fenomeni così delineati. noto, criteriologia nell'accertamento costituisce capitolo della medicina legale che, nei rispetti metodo seguire per verificare su quali elementi fondare giudizio, indica serie criteri analizzati singolarmente caso caso, consentono alla fine indirizzare valutazione verso ammissione o esclusione causale. questi fanno riferimento particolari aspetti vari acquisiti nel corso indagine medico-legale, rappresentando veri propri requisiti l'antecedente dovrebbe avere potersi ritenere effettivamente responsabile danno valutare. tradizionalmente dottrina ne contempla cinque: a)il criterio idoneità lesiva b)il cronologico c)il topografico d)il continuità fenomenica e)il delle altre cause. più recentemente proposti altri, alcuni trovano applicazione prevalentemente altri campi legale, ma pure vanno presi considerazione, non essendo raro contributo loro verifica può dare anche tema accertamento persona responsabilità civile: f)il ammissibilità possibilità scientifica g)il statistico-epidemiologico h)il anatomo-patologico. vedremo analizzando significato rilevanza ai fini giudizio ciascuno criteri, nessuno essi, preso singolarmente, ha nella grande maggioranza casi valore assoluto dunque deve derivare dalla complessiva valutazione, particolare concordanza convergenza conclusione certezza alta probabilità nell'ammettere escludere causale, atteso mera teorica alcun valore, basato sul semplicistico “…non che”, troppo spesso erroneamente seguito. riferisce allo studio dell'antecedente valuta sue caratteristiche stabilire definitiva se esso sia meno compatibile col meccanismo produzione lesione è stata accertata. questa compatibilità riguardare solo qualitative, quantitative dell'evento, tenendo determinata sempre frutto diversi parametri: lato quantità energia dell'agente lesivo, dall'altro resistenza distretto anatomico colpito quell'agente. dunque, dovrà scaturire dallo efficienza coefficienza trauma (quando questo agisca concorso concause preesistenti), sua proporzionalità con sta (proporzionalità qualora identifichino lesione, comunque esservi) produrre, cause, quella lesione. volto ad vi fra funzione tempo intercorre ed momento manifesta. consiste corrispondenza sede corpo soggetto lesioni accertate. basa sullo manifestazioni cliniche quadro lesivo iniziale evoluzione successiva parte presupposto ogni evento patologico pagina 6 10 deve presentare un decorso congruente con la natura che gli si attribuisce. Con il termine criterio della esclusione delle altre cause si intende quella fase dello studio di un caso in cui, per contribuire alla verifica del nesso causale fra l'evento e le lesioni iniziali o fra queste e le conseguenze finali, si procede ad una analisi dei dati anamnestici, documentali e clinici per accertare che lo stesso soggetto non abbia altre patologie precedenti o sopravvenute al fatto lesivo in esame che possano, da sole, giustificare le lesioni, i sintomi o i reperti clinici che si stanno analizzando. Il criterio della ammissibilità o possibilità scientifica, la cui importanza è stata sottolineata in dottrina soprattutto negli ultimi anni, è un parametro che, per maturare il convincimento finale sulla ammissibilità o meno di un determinato nesso causale, esamina più in generale la specifica problematica che il caso pone, sulla base di una verifica scientifica dello specifico argomento. Si propone cioè di analizzare la questione attraverso lo studio della letteratura per cercar di capire, al di là dei singoli elementi che l'accertamento medico-legale ha messo in evidenza e dell'analisi ponderata degli altri criteri, se il fatto in sé, in base alla esperienza ed alla osservazione scientifica, alle eventuali considerazioni che sull'argomento sono state espresse, sia concretamente ammissibile o meno. È questo un parametro che di solito trova la sua principale applicazione in casi particolari nei quali ad esempio emerge a distanza di tempo una patologia che non sembra avere, in base agli altri criteri, nessuna connessione col fatto in discussione, ovvero quando l'evento che si sta studiando appare del tutto sproporzionato rispetto alla entità della lesione stessa. Il criterio statistico-epidemiologico è in buona sostanza una derivazione del criterio precedentemente illustrato e, soprattutto attraverso lo studio della letteratura scientifica, si propone di verificare se ed eventualmente con che frequenza un determinato effetto può riconoscere, come suo fattore etiologico, una determinata causa. Il criterio anatomo-patologico trova la sua principale applicazione al tavolo anatomico, essendo evidente che il riscontro diagnostico o l'autopsia giudiziaria, proprio perché hanno la finalità di accertare la causa della morte, forniscono di solito le migliori informazioni anche per dirimere dubbi sul nesso causale. Benché questi costituiscano i criteri da adottare per l'accertamento medico-legale del nesso causale, tuttavia, come noto, il danno psichico presenta alcune peculiarità, perché, per ragioni di natura eziopatogenetica, si conviene che lo sviluppo causale sia di tipo circolare, anziché lineare come per i traumi organici, per cui la reazione ad eventi esterni che richiedono la messa in atto di meccanismi di adattamento è di norma estremamente variabile non solo sul piano qualitativo, ma anche sul piano quantitativo. In effetti, questa reazione da un lato può far emergere in maniera clinicamente conclamata valenze patologiche in precario equilibrio e, dall'altro, può determinare, con un meccanismo di propagazione a cerchi concentrici, effetti disturbanti a carico di diversi aspetti del funzionamento psico-relazionale della persona, spesso anche disomogenei rispetto alla tipologia dell'imput scaturito dall'evento. Questa peculiarità non può però permettere, sotto il profilo dell'accertamento del nesso causale medico-legale, di estrapolare completamente le malattie psichiatriche dal contesto complessivo delle lesioni all'integrità psicofisica, o “danno biologico”, in cui invece rientrano certamente anche quelle afferenti alla sfera psichica. Altrimenti, si correrebbe il rischio di rendere il contesto psichiatrico come una sorta di eccezione alle predette regole che disciplinano l'accertamento medico-legale del nesso di causalità, applicando soltanto per le malattie psichiatriche la teoria dell'equivalenza causale per cui la causa viene identificata con qualunque tipo di antecedente, a prescindere dalle sue connotazioni qualitative e quantitative (“post hoc, ergo propter hoc”)>>.
9. Alla luce di quanto sopra premesso, il perito d'ufficio ha concluso come segue: <nel caso di specie, manca un'adeguata efficienza lesiva tra la lamentata causa (notifica un ingiusto decreto penale condanna, poi annullato) e patologia psichiatrica diagnosticata da parte dei consulenti tecnici attrice ( “disturbo post-traumatico stress cronico grado lieve”), perché non risulta sotto il profilo medico-scientifico ed in particolare dal punto vista pagina 7 10 del criterio della ammissibilità o possibilità scientifica e di quello statistico-epidemiologico che un siffatto evento possano cagionare una patologia psichiatrica. In altri termini, posto che un danno psichico non riconosce mai una causa unica ed esclusiva ma è giocoforza sempre concausato poiché l'evento traumatizzante agisce su un substrato del tutto peculiare quale la psiche dell'individuo, che può reagire in modo molto diverso da persona a persona nei confronti di un insulto psicogeno, v'è da chiedersi se risulta scientificamente dimostrato che la notifica di un decreto penale di condanna ingiusto rappresenti per lo meno con una concreta e prevalente probabilità statistico-epidemiologico una potenziale causa di patologie psichiatriche: ma questo francamente non risulta dalla bibliografia scientifica consultata. Ma soprattutto sono del tutto carenti i restanti criteri medico-legali che devono essere accertati in tema di nesso causale, ossia quello cronologico, quello di continuità fenomenica e, segnatamente, quello dell'esclusione di altre possibili cause. A questo riguardo, non posso esimermi dal constatare in modo del tutto obiettivo che sotto il profilo medico-legale non può ritenersi satisfattivo il semplice raccordo anamnestico contenuto la relazione, redatta peraltro con esplicita finalità medico-legale, a distanza di oltre 4 anni dall'accaduto, in assenza di una documentazione sanitaria che attesti l'iter clinico richiamato in perizia e dichiarato dalla stessa perizianda in occasione della visita peritale. Dunque, per queste oggettive carenze non è possibile affermare la sussistenza di un nesso causale medico-legale tra ciò che è successo in data 18 ottobre 2018 con le relative conseguenze e la patologia psichiatrica diagnosticata a distanza di oltre 4 anni dai CC.TT. di Parte Attrice, poiché l'evento in discussione (patimento psichico conseguente alla notifica di un ingiusto decreto penale di condanna, poi annullato) non può costituire la causa (ovvero l'antecedente necessario e sufficiente a cagionare le lamentate conseguenze), né la concausa (ossia l'antecedente necessario, ma non di per sé sufficiente a produrre l'effetto) della patologia psichiatrica lamentata. Di conseguenza, reputo inutile disporre una consulenza psichiatrica sulla persona della perizianda, dal momento che questo ausilio specialistico potrebbe chiarire soltanto se la perizianda soffre o meno di una vera e propria patologia psichiatrica e, in caso affermativo, di quale patologia si tratta.
Dunque, una consulenza psichiatrica non potrebbe permettere di superare il problema del nesso di causalità che è di esclusiva pertinenza medico-legale, il quale, “sic stantibus rebus”, non sussiste per i motivi lungamente spiegati più sopra...>>.
Il ragionamento del perito d'ufficio che precede risulta privo di errori logici e di fatto per cui non vi è motivo per disconstarsene.
10. La fattispecie in esame presenta, peraltro, caratteristiche simili al danno per diffamazione, sul punto si concorda con la tesi attorea. Per danni non patrimoniali non biologici può farsi riferimento a sofferenze presumibili non ricollegate al danno alla salute, ma a lesioni non bagatellari a beni non patrimoniali, costituzionalmente rilevanti, quali l'immagine, la reputazione e l'identità personale, liquidabili monetariamente come da tabelle milanesi, tenuto conto della professione svolta dall'attrice (insegnante di ruolo nella scuola dell'Infanzia in servizio presso l'Istituto Comprensivo Centro di Casalecchio di Reno), del profilo soggettivo di incensurata, della documentazione medica in atti, nonché dell'inferibile sconvolgimento della sfera dinamico relazionale e della indubbia sofferenza morale ricollegate anche al patema d'animo conseguente non solo allo stigma sociale potenziale, ma anche a quelli che un processo penale può ingenerare in un cittadino medio a fronte di notizie di reato derivanti dalle successivamente accertate (e non contestate) omissioni e negligenze oggetto di causa.
11. Nel caso della diffamazione a mezzo stampa considerata nei criteri proposti dalle tabelle milanesi 2024, di livello 2), ovverosia diffamazioni di modesta gravità, il danno è ritenuto liquidabile nell'importo da euro 11.750,00 ad euro 23.498,00 [caratterizzato da - limitata/modesta notorietà del diffamante, - limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 pagina 8 di 10 episodio diffamatorio a diffusione limitata), - modesto spazio della notizia diffamatoria, - modesta/assente risonanza mediatica, - modesta intensità elemento soggettivo]. Nel caso in esame, non risulta essere avvenuta alcuna diffusione a mezzo stampa e l'episodio è stato dalla vittima mantenuto quanto più possibile confinato alla propria sfera intima. Ciò nonostante sono indubbi la sofferenza ed il patema d'animo allegati e inferibili, considerata anche la personalità dell'attrice come emergente dagli atti e dall'espletata CTU, nonché la durata triennale del processo penale. Ritiene, pertanto, l'odierno magistrato liquidabile il danno in esame nei limiti di euro 6.000,00 complessivi (ovverosia 2.000,00 euro per anno di pendenza del procedimento penale;
cifre, peraltro, complessivamente di importo maggiore rispetto al danno morale corrispondente al danno biologico allegato dall'attrice e non accertato dal CTU, come liquidabile astrattamente in base alle tabelle milanesi), oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1
c.c. dal 30.4.2021 (quale data intermedia tra fatto e presente liquidazione all'attualità, tenuto conto che si tratta di debito di valore liquidato equitativamente e della farraginosità di una duplice operazione di devalutazione e successiva rivalutazione) alla data della presente decisione;
la somma così liquidata (divenuta per l'effetto debito di valuta) deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
12. Parte convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento a favore di parte attrice degli pagina 9 di 10 importi di cui al punto che precede, oltre a quelli oggetto di accordo parziale, sul quantum, per danni patrimoniali per euro 8.500,00 (che si ritengono, quale debito di valuta per intervenuto accordo liquidatorio, pure da maggiorarsi di interessi ex art. 1284 c.1 cc., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo).
13. Vista la parziale cessazione della materia del contendere (in punto di danno patrimoniale) e la soccombenza reciproca (in punto di danni non patrimoniali) sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
14. Le spese di CTU visto l'esito della stessa devono essere poste a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
15. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Condanna l' di in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di , a CP_1 CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento a) dei danni non patrimoniali complessivi, di euro 6.000,00, oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dal 30.4.2021 alla data della presente decisione;
la somma così liquidata deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
b) dei danni patrimoniali complessivi, di euro 8.500,00, oltre interessi di legge ex art. 1284
c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Spese di lite compensate tra le parti.
Spese di CTU a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Bologna, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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