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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/09/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 713/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 settembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. SUBIACO MARCO il quale dichiara che la parte non Parte_1 accetta la proposta del Giudice in quanto non prevede alcun risarcimento a titolo di indennità di occupazione sine titulo non avendo la controparte rilasciato l'immobile entro i termini convenuti ( un anno dopo la scadenza ) insiste perché la causa venga decisa con sentenza Per l'avv. PARADISI ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Silvia Marconi Controparte_1 assistita ai fini della pratica forense dalla dott.ssa Martina Casucci, insiste nelle proprie richieste anche in via istruttoria. Il Giudice preso atto di quanto sopra invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Subiaco si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa autorizzata con aggiornamento della indennità per tutto il tempo della occupazione e chiede la liquidazione delle spese come indicate in nota depositata. L'avv. Marconi precisa le conclusioni come rassegnate nella memoria integrativa autorizzata e chiede la compensazione delle spese di lite alla luce della mancata accettazione della proposta giudiziale da parte ricorrente. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 14,15.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 713/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SUBIACO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA RODI, N. 35 60019 SENIGALLIA ITALIA presso il difensore avv. SUBIACO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARADISI Controparte_1 C.F._2 ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA ARMELLINI, 14 SENIGALLIA presso il difensore avv. PARADISI ROBERTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finito comodato, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il sovra intestato Tribunale, al fine di sentir Controparte_1
convalidare l'intimato sfratto per finito comodato al 01.06.2024 e fissare la data di esecuzione del rilascio, con vittoria delle spese e competenze di lite. L'intimante premetteva: di avere concesso all'intimata in comodato gratuito ad uso abitativo l'unità immobiliare sita in Senigallia (AN), Via
Boccherini n. 20/b, come in atti meglio individuata, giusto contratto di comodato del 24.08.2021, regolarmente registrato;
che la durata pattuita era dal 01.09.2021 al 31.08.2023; di avere manifestato nelle forme e tempi di legge, a mezzo lettera raccomandata a/r del 05.01.2024, la volontà di risolvere il pagina 2 di 6 contratto ed evitare la rinnovazione tacita;
che nonostante la intercorsa scadenza l'immobile non era stato riconsegnato.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 17.02.2025 per opporsi alla Controparte_1
intimazione e chiedere, previa assegnazione del termine per la mediazione, il mutamento del rito. La intimata, in via specifica, deduceva: il mancato avveramento della condizione di procedibilità della mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010; che la domanda di rilascio non era fondata in quanto si trattava di immobile adibito a casa familiare, con presenza di figli minori, per cui il rilascio doveva essere subordinato alla dimostrazione della esistenza di un bisogno imprevisto e sopravvenuto del comodante;
che l'improvviso cambiamento del rapporto tra NA ( comodante ) e OT ( comodataria ) e pronipoti aveva procurato effetti devastanti sulla emotività delle figlie minori, soprattutto la più piccola, come accertato dalla relazione della psicologa, per cui un eventuale provvedimento di rilascio si sarebbe rilevato particolarmente lesivo nei loro confronti.
Alla prima udienza del 18.02.2025 il Giudice si riservava sulle richieste formulate dalle parti. Con ordinanza del 21.02.2025 il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, disponeva il rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., al
05.05.2025 e, previo esperimento della mediazione, ex D.lgs 28/2010, il mutamento del rito con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi con memorie e documenti. Con la memoria integrativa depositata in data 12.06.2025 la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “confermi l'ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 665 c.p.c.; condanni la convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento, per le causali in narrativa, del complessivo importo di € 6.500,00 per indennità di occupazione senza titolo fino al mese di giugno 2025 ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia ad istruttoria esperita oltre le ulteriori mensilità indicate nell'importo di € 500,00 ciascuna, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, fino al rilascio effettivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo;
il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli ulteriori eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Con la memoria integrativa depositata in data pagina 3 di 6 23.06.2025 la resistente chiedeva invece il rigetto delle domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
Alla successiva udienza del 04.07.2025 il Giudice, appurato l'esito negativo della mediazione, formulava, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. una proposta transattiva che prevedeva il rilascio dell'immobile entro il 31.10.2025 con compensazione delle spese di lite nella misura della metà e per il resto a carico della resistente. Solo parte resistente accettava la suddetta proposta cosicché, alla successiva udienza del 23.09.2025, il Giudice, preso atto delle ragioni di rifiuto della proposta da parte della difesa di parte ricorrente, invitava le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale della causa. All'esito della discussione il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Sulla scorta delle emergenze processuali deve dichiararsi che la domanda di rilascio formulata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, dal contratto di comodato del 24.08.2021 che la ricorrente ha concesso in uso gratuito alla convenuta l'unità immobiliare per cui è causa per la durata di due anni, con scadenza al 31.08.2023
( doc. 2 ). La fattispecie va ricondotta, pertanto, al contratto di comodato gratuito con scadenza determinata, disciplinato dall'art. 1809 c.c., ai sensi del quale il comodatario è obbligato a riconsegnare il bene alla scadenza pattuita. Nel caso concreto il comodato è scaduto il 31.08.2023, per cui, a partire dalla scadenza della proroga concessa dalla comodante con la raccomandata ricevuta nel gennaio 2024
( 01.06.2024 ), la convenuta ha assunto la posizione di detentore sine titulo, ovvero abusivo, del bene altrui, non avendo dimostrato di poterne disporre in base ad altro rapporto, diverso da quello allegato da parte ricorrente, né tanto meno ha dimostrato l'esatto adempimento. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza ( onere probatorio pienamente assolto dalla ricorrente ) limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
La convenuta nel caso concreto ha dedotto di aver adibito l'immobile a casa familiare, ma non sussistendo un provvedimento formale di assegnazione da parte del Giudice della separazione, né trattandosi di comodato a tempo indeterminato ab origine concesso per adibirlo ad abitazione familiare, pagina 4 di 6 il fatto che la comodataria abbia destinato l'immobile a casa familiare non muta la natura del contratto a tempo determinato.
Va pertanto dichiarato che il contratto di comodato sottoscritto dalle parti in data 24.08.2021, registrato in pari data, è scaduto in data 31.08.2023 e che l'occupazione dell'immobile sito a Senigallia (AN), Via
Boccherini n. 20/b come in atti meglio individuato, da parte di è, a partire dal Controparte_1
01.06.2024, senza titolo;
per l'effetto la stessa è tenuta, e in tal senso viene condannata, all'immediato rilascio del suddetto immobile libero da cose e persone, anche interposte, in favore della ricorrente
. Parte_1
Sussistono, inoltre, nel caso di specie, pure gli estremi per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da parte della ricorrente poiché, pur senza prescindere dall'orientamento prevalente della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che ritiene, nel caso di occupazione abusiva di un bene altrui, che il danno sia in re ipsa, nel nostro caso la ricorrente ha pure allegato, e dimostrato tramite la produzione del contratto di locazione intercorso con il sig. e disdetta del Controparte_2
22.12.2016 ( doc. 9 e 10 memoria integrativa ), di avere rinunciato ad un canone di locazione di €
450,00 mensili per poter concedere in comodato alla resistente l'immobile per cui è causa, in precedenza detenuto dalla odierna ricorrente.
In ordine al quantum, secondo la Suprema Corte la determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata dal Giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, e nel caso di specie l'ammontare della indennità di occupazione ben può essere ragguagliata al canone di locazione “perso”, ovvero €
450,00 mensili, decorrenti però dal mese di giugno 2025 (deposito memoria integrativa ) non rinvenendosi in atti prova di una antecedente richiesta di pagamento di alcuna indennità di occupazione, sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 tenuto conto della natura delle difese, del valore della controversia ( scaglione sino ad € 5.200,00 ) e dell'attività svolta ( anche la attivazione e negoziazione nella mediazione ), vanno poste a carico della resistente in base al principio della soccombenza non sussistendo gli estremi per la loro compensazione, neppure parziale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta
• Dichiara che il contratto di comodato stipulato dalle parti il 24.08.2021, registrato in pari data,
è scaduto in data 31.08.2023 e che l'occupazione dell'immobile sito a Senigallia (AN), Via
Boccherini n. 20/b, come in atti meglio individuato, da parte di è senza Controparte_1
titolo dal 01.06.2024;
• per l'effetto, dichiara tenuta e condanna ( C.F. ) Controparte_1 C.F._2
all'immediato rilascio del suddetto immobile nella disponibilità della ricorrente Parte_1
( C.F. ) libero da cose di sua proprietà e persone interposte;
[...] C.F._1
• dichiara, altresì tenuta e condanna per le causali di cui alla parte motiva, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 450,00 mensili a decorrere dal Parte_1
mese di giugno 2025 sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condanna, ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese processuali, che sono Controparte_1
liquidate in € 2.052,54 per esborsi ( di cui € 1.449,36 per la mediazione ) ed in € 3.403,00 per compensi professionali ( di cui € 851,00 per la mediazione ) oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 23.09.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 713/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 settembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. SUBIACO MARCO il quale dichiara che la parte non Parte_1 accetta la proposta del Giudice in quanto non prevede alcun risarcimento a titolo di indennità di occupazione sine titulo non avendo la controparte rilasciato l'immobile entro i termini convenuti ( un anno dopo la scadenza ) insiste perché la causa venga decisa con sentenza Per l'avv. PARADISI ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Silvia Marconi Controparte_1 assistita ai fini della pratica forense dalla dott.ssa Martina Casucci, insiste nelle proprie richieste anche in via istruttoria. Il Giudice preso atto di quanto sopra invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Subiaco si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa autorizzata con aggiornamento della indennità per tutto il tempo della occupazione e chiede la liquidazione delle spese come indicate in nota depositata. L'avv. Marconi precisa le conclusioni come rassegnate nella memoria integrativa autorizzata e chiede la compensazione delle spese di lite alla luce della mancata accettazione della proposta giudiziale da parte ricorrente. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 14,15.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 713/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SUBIACO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA RODI, N. 35 60019 SENIGALLIA ITALIA presso il difensore avv. SUBIACO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARADISI Controparte_1 C.F._2 ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA ARMELLINI, 14 SENIGALLIA presso il difensore avv. PARADISI ROBERTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finito comodato, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il sovra intestato Tribunale, al fine di sentir Controparte_1
convalidare l'intimato sfratto per finito comodato al 01.06.2024 e fissare la data di esecuzione del rilascio, con vittoria delle spese e competenze di lite. L'intimante premetteva: di avere concesso all'intimata in comodato gratuito ad uso abitativo l'unità immobiliare sita in Senigallia (AN), Via
Boccherini n. 20/b, come in atti meglio individuata, giusto contratto di comodato del 24.08.2021, regolarmente registrato;
che la durata pattuita era dal 01.09.2021 al 31.08.2023; di avere manifestato nelle forme e tempi di legge, a mezzo lettera raccomandata a/r del 05.01.2024, la volontà di risolvere il pagina 2 di 6 contratto ed evitare la rinnovazione tacita;
che nonostante la intercorsa scadenza l'immobile non era stato riconsegnato.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 17.02.2025 per opporsi alla Controparte_1
intimazione e chiedere, previa assegnazione del termine per la mediazione, il mutamento del rito. La intimata, in via specifica, deduceva: il mancato avveramento della condizione di procedibilità della mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010; che la domanda di rilascio non era fondata in quanto si trattava di immobile adibito a casa familiare, con presenza di figli minori, per cui il rilascio doveva essere subordinato alla dimostrazione della esistenza di un bisogno imprevisto e sopravvenuto del comodante;
che l'improvviso cambiamento del rapporto tra NA ( comodante ) e OT ( comodataria ) e pronipoti aveva procurato effetti devastanti sulla emotività delle figlie minori, soprattutto la più piccola, come accertato dalla relazione della psicologa, per cui un eventuale provvedimento di rilascio si sarebbe rilevato particolarmente lesivo nei loro confronti.
Alla prima udienza del 18.02.2025 il Giudice si riservava sulle richieste formulate dalle parti. Con ordinanza del 21.02.2025 il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, disponeva il rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., al
05.05.2025 e, previo esperimento della mediazione, ex D.lgs 28/2010, il mutamento del rito con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi con memorie e documenti. Con la memoria integrativa depositata in data 12.06.2025 la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “confermi l'ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 665 c.p.c.; condanni la convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento, per le causali in narrativa, del complessivo importo di € 6.500,00 per indennità di occupazione senza titolo fino al mese di giugno 2025 ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia ad istruttoria esperita oltre le ulteriori mensilità indicate nell'importo di € 500,00 ciascuna, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, fino al rilascio effettivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo;
il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli ulteriori eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Con la memoria integrativa depositata in data pagina 3 di 6 23.06.2025 la resistente chiedeva invece il rigetto delle domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
Alla successiva udienza del 04.07.2025 il Giudice, appurato l'esito negativo della mediazione, formulava, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. una proposta transattiva che prevedeva il rilascio dell'immobile entro il 31.10.2025 con compensazione delle spese di lite nella misura della metà e per il resto a carico della resistente. Solo parte resistente accettava la suddetta proposta cosicché, alla successiva udienza del 23.09.2025, il Giudice, preso atto delle ragioni di rifiuto della proposta da parte della difesa di parte ricorrente, invitava le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale della causa. All'esito della discussione il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Sulla scorta delle emergenze processuali deve dichiararsi che la domanda di rilascio formulata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, dal contratto di comodato del 24.08.2021 che la ricorrente ha concesso in uso gratuito alla convenuta l'unità immobiliare per cui è causa per la durata di due anni, con scadenza al 31.08.2023
( doc. 2 ). La fattispecie va ricondotta, pertanto, al contratto di comodato gratuito con scadenza determinata, disciplinato dall'art. 1809 c.c., ai sensi del quale il comodatario è obbligato a riconsegnare il bene alla scadenza pattuita. Nel caso concreto il comodato è scaduto il 31.08.2023, per cui, a partire dalla scadenza della proroga concessa dalla comodante con la raccomandata ricevuta nel gennaio 2024
( 01.06.2024 ), la convenuta ha assunto la posizione di detentore sine titulo, ovvero abusivo, del bene altrui, non avendo dimostrato di poterne disporre in base ad altro rapporto, diverso da quello allegato da parte ricorrente, né tanto meno ha dimostrato l'esatto adempimento. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza ( onere probatorio pienamente assolto dalla ricorrente ) limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
La convenuta nel caso concreto ha dedotto di aver adibito l'immobile a casa familiare, ma non sussistendo un provvedimento formale di assegnazione da parte del Giudice della separazione, né trattandosi di comodato a tempo indeterminato ab origine concesso per adibirlo ad abitazione familiare, pagina 4 di 6 il fatto che la comodataria abbia destinato l'immobile a casa familiare non muta la natura del contratto a tempo determinato.
Va pertanto dichiarato che il contratto di comodato sottoscritto dalle parti in data 24.08.2021, registrato in pari data, è scaduto in data 31.08.2023 e che l'occupazione dell'immobile sito a Senigallia (AN), Via
Boccherini n. 20/b come in atti meglio individuato, da parte di è, a partire dal Controparte_1
01.06.2024, senza titolo;
per l'effetto la stessa è tenuta, e in tal senso viene condannata, all'immediato rilascio del suddetto immobile libero da cose e persone, anche interposte, in favore della ricorrente
. Parte_1
Sussistono, inoltre, nel caso di specie, pure gli estremi per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da parte della ricorrente poiché, pur senza prescindere dall'orientamento prevalente della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che ritiene, nel caso di occupazione abusiva di un bene altrui, che il danno sia in re ipsa, nel nostro caso la ricorrente ha pure allegato, e dimostrato tramite la produzione del contratto di locazione intercorso con il sig. e disdetta del Controparte_2
22.12.2016 ( doc. 9 e 10 memoria integrativa ), di avere rinunciato ad un canone di locazione di €
450,00 mensili per poter concedere in comodato alla resistente l'immobile per cui è causa, in precedenza detenuto dalla odierna ricorrente.
In ordine al quantum, secondo la Suprema Corte la determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata dal Giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, e nel caso di specie l'ammontare della indennità di occupazione ben può essere ragguagliata al canone di locazione “perso”, ovvero €
450,00 mensili, decorrenti però dal mese di giugno 2025 (deposito memoria integrativa ) non rinvenendosi in atti prova di una antecedente richiesta di pagamento di alcuna indennità di occupazione, sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 tenuto conto della natura delle difese, del valore della controversia ( scaglione sino ad € 5.200,00 ) e dell'attività svolta ( anche la attivazione e negoziazione nella mediazione ), vanno poste a carico della resistente in base al principio della soccombenza non sussistendo gli estremi per la loro compensazione, neppure parziale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta
• Dichiara che il contratto di comodato stipulato dalle parti il 24.08.2021, registrato in pari data,
è scaduto in data 31.08.2023 e che l'occupazione dell'immobile sito a Senigallia (AN), Via
Boccherini n. 20/b, come in atti meglio individuato, da parte di è senza Controparte_1
titolo dal 01.06.2024;
• per l'effetto, dichiara tenuta e condanna ( C.F. ) Controparte_1 C.F._2
all'immediato rilascio del suddetto immobile nella disponibilità della ricorrente Parte_1
( C.F. ) libero da cose di sua proprietà e persone interposte;
[...] C.F._1
• dichiara, altresì tenuta e condanna per le causali di cui alla parte motiva, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 450,00 mensili a decorrere dal Parte_1
mese di giugno 2025 sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condanna, ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese processuali, che sono Controparte_1
liquidate in € 2.052,54 per esborsi ( di cui € 1.449,36 per la mediazione ) ed in € 3.403,00 per compensi professionali ( di cui € 851,00 per la mediazione ) oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 23.09.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
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