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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2559/2022 promosso da:
(P.Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 sede in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Bartolomeo Pasquale, presso il cui studio in Avellino è elettivamente domiciliata;
- appellante- CONTRO
(C.F.: nato ad [...] il [...], rappresentato e CP_2 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Felicino Perillo e Antonella Dragone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torella dei Lombardi (AV);
-appellato – NONCHÉ CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con sede in Avellino, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Galietta e Oscar Mercolino;
-appellata-
NONCHÉ CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 con sede in Napoli;
-appellata contumace-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 444/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi in data 16.12.2021, depositata il 22 dicembre 2021. Risarcimento danni da sinistro stradale causato da fauna selvatica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante (come da note scritte del 07.11.2025): «1) accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell 2) accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel CP_1 merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell per tutti i motivi esposti;
CP_1
3) a seguito della riforma della sentenza impugnata, disporre la restituzione delle somme corrisposte in favore di controparte in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, ma con riserva di ripetizione all'esito dell'impugnazione. Il tutto con vittoria di spese processuali di entrambi i gradi di giudizio». Per parte appellata, (come da note di trattazione scritta del 04.11.2025): «1) CP_2 confermare la sentenza n° 444/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) in data 16.12.2021 e depositata in Cancelleria in data 22.12. succ, confermando quindi la responsabilità della in via solidale con l , ognuno per quanto di Controparte_4 CP_1 ragione, nella causazione del sinistro de quo;
la prima per omesso esercizio degli obblighi di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, la seconda per mancata attuazione delle norme regionali o anche autonomamente per il mancato esercizio della fauna selvatica, quali l'attuazione di misure di protezione della viabilità, illuminazione stradale o apposizione di segnaletica di pericolo;
2) confermare la sentenza n° 444/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) in data 16.12.2021 e depositata in Cancelleria in data 22.12 succ., confermando quindi la somma di € 970,00 riconosciuta a titolo di risarcimento per danni materiali, oltre ad € 200,00 per fermo tecnico, oltre interessi legali;
3) confermare la sentenza n° 444/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) in data 16.12.2021 e depositata in Cancelleria in data 22.12 succ. confermando quindi il capo relativo alla liquidazione delle spese legali quantificate in € 500,00 oltre spese non esenti pari ad € 43,00, oltre a spese generali ed accessori come per legge;
4) condannare l , in persona del CP_1 leg. rappr.te p.t. al pagamento delle spese e del compenso professionale per il presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari. In via subordinata qualora il Tribunale dovesse accertare il difetto di legittimazione passiva dell , in considerazione del fatto CP_1 che l'odierna appellato, sig. , non ha dato esecuzione alla sentenza impugnata, ed CP_2 in considerazione del fatto che all'interno dello stesso Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, ci sono orientamenti contrastanti (come da sentenze prodotte), si chiede una compensazione delle spese di lite tra il sig. e l e la condanna dell' CP_2 CP_1 [...]
, in persona del leg. rappr.te p.t., al pagamento, in favore del sig. Controparte_5 CP_2
della di € 970,00 riconosciuta a titolo di risarcimento per danni materiali, oltre alla
[...] somma di € 200,00 per fermo tecnico, oltre interessi legali, oltre al pagamento del compenso professionale, per il doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo giustizia e con attribuzione agli avvocati Perillo e Dragone quali anticipatari». Per parte appellata, la (come da note di trattazione scritte Controparte_3 dell'11.11.2025): «in rito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di appello ex art. 342 e 348 bis;
rigettare, comunque, il gravame e confermare in toto la sentenza n.444/2021 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, in persona del Giudice Dott. Rosa Gerardo, nella causa recante R.G. 193/2019, in particolare e, laddove, dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
con vittoria di spese, diritti ed onorai del Controparte_3 presente giudizio, con liquidazione di oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio svolto da avvocato pubblico». SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio dinanzi al CP_2
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi la e la , Controparte_4 Controparte_3 chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, quantificati in € 970,00 oltre accessori, subiti dalla propria autovettura Nissan Juke in data 20.01.2019, allorquando, percorrendo la SS 400, impattava contro un cinghiale di grosse dimensioni che attraversava repentinamente la carreggiata. Si costituivano in giudizio la e la , eccependo entrambe Controparte_4 Controparte_3 il proprio difetto di legittimazione passiva. La , in particolare, chiedeva ed Controparte_3 otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale ente gestore del tratto CP_1 di strada interessato dal sinistro. Si costituiva eccependo a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva e, CP_1 nel merito, l'infondatezza della domanda. Espletata l'istruttoria, il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con sentenza n. 444/2021, accoglieva la domanda attorea, estromettendo dal giudizio la e Controparte_3 condannando in solido la al pagamento della somma di € Controparte_6
970,00 per danni materiali ed € 200,00 per fermo tecnico, oltre interessi e spese di lite. Il primo giudice riteneva la responsabile per la "mala gestio della fauna selvatica" e l per CP_4 CP_1 la "cattiva gestione e regolamentazione della circolazione stradale". Avverso tale pronuncia ha proposto appello deducendo, quale principale motivo, CP_1 il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità per i danni da fauna selvatica gravi esclusivamente sulla e/o sulla , in base alla L. 157/1992, CP_4 CP_3
e contestando l'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. nei suoi confronti. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Si è costituito il sig. , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della CP_2 sentenza impugnata, sulla base della concorrente responsabilità colposa di per CP_1
l'omessa adozione delle cautele necessarie a prevenire il sinistro (segnaletica, illuminazione, barriere). Si è costituita anche la , chiedendo la conferma della propria Controparte_3 estromissione. La , sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_4 costituita ed è stata dichiarata contumace. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato. CP_1
La questione giuridica centrale del presente giudizio attiene all'individuazione del soggetto responsabile e del corretto criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati da animali selvatici alla circolazione stradale. L'appellante lamenta l'erronea declaratoria di responsabilità a suo carico, CP_1 fondata, a suo dire, su un titolo (la gestione della fauna selvatica) che non le compete. Il motivo, sotto il profilo della qualificazione giuridica della responsabilità, è fondato. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico della Suprema Corte quello secondo cui (cfr. Cass. n. 7969 del 20/04/2020 e successive conformi;
ex multis: Cass. n. 8384 del 29/04/2020; Cass. n. 8385 del 29/04/2020; Cass. n. 12113 del 22/06/2020; Cass. n. 13848 del 6/07/2020; Cass. n. 20997 del 2/10/2020; Cass. n. 16550 del 23/05/2022; Cass. n. 18085 del 31/08/2020; Cass. n. 18087 del 31/08/2020; Cass. n. 19101 del 15/09/2020; Cass. n. 25466 del 12/11/2020; Cass. n. 3023 del 9/02/2021): i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Ancora, nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della CP_4 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata CP_4 in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. Di poi, in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_4 condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. Infine, nelle ipotesi di danni causati dalla fauna selvatica, concreta principio al quale si è dato continuità quello secondo cui, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la
“causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro. Orbene, se è vero che, in applicazione del regime previsto dall'art. 2052 c.c., il danneggiato è onerato della prova del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre l'ente convenuto, per andare esente da responsabilità, deve invece fornire la prova liberatoria del “caso fortuito”, più correttamente la responsabilità primaria è imputabile alla;
tuttavia, ciò non comporta la liberazione di da ogni Controparte_4 CP_1 responsabilità. La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il titolo di responsabilità della ex art. 2052 c.c. può concorrere con quello dell'ente gestore della strada (nella CP_4 specie, ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 4053 del 09/02/2023; Cass. n. 2502 del 27/01/2022). CP_1
Tale concorrente responsabilità sorge qualora al gestore stradale sia addebitabile una condotta colposa, tipicamente omissiva, che abbia avuto un'efficienza causale nella produzione del danno. In questo caso, spetta al danneggiato allegare e provare la specifica negligenza dell'ente gestore (Cass. n. 2502 del 27/01/2022). Nel caso di specie, l'attore, sin dal primo grado, ha lamentato che il tratto di strada interessato dal sinistro fosse "privo di segnaletica che avvisasse del pericolo di attraversamento di animali selvatici", non illuminato e privo di adeguate protezioni, pur essendo la zona notoriamente interessata dal fenomeno. L'istruttoria testimoniale svolta in primo grado ha confermato tali circostanze. I testi escussi hanno riferito della frequente presenza di cinghiali nella zona e della mancanza, all'epoca dei fatti, di specifica segnaletica di pericolo o di altre misure di protezione. La notorietà del pericolo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non esclude la colpa del gestore, ma anzi la rafforza, imponendogli un obbligo di diligenza qualificata nell'adottare le misure preventive necessarie a tutelare la sicurezza degli utenti della strada. L'omissione di tali cautele (come l'installazione di cartelli di pericolo "animali selvatici vaganti") in un'area a rischio acclarato integra una condotta colposa ai sensi dell'art. 2043 c.c., che ha concorso causalmente alla verificazione del sinistro, rendendolo non imprevedibile per il gestore, ma anzi probabile. Ne consegue che, in rigetto dell'appello, va confermata la statuizione del Giudice di Pace, ivi compresa quella di condanna. La responsabilità dei convenuti va affermata su titoli giuridici diversi e concorrenti: quella della ai sensi dell'art. 2052 c.c., quale ente Controparte_4 deputato alla gestione della fauna selvatica;
quella di ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_1 per la colposa omissione delle misure di sicurezza e prevenzione cui era tenuta quale ente gestore della strada. Corretta, infine, è l'estromissione dal giudizio della , in conformità con i Controparte_3 citati principi giurisprudenziali che individuano nella l'unico soggetto passivamente CP_4 legittimato ex art. 2052 c.c., salva l'azione di rivalsa di quest'ultima verso gli enti delegati (Cass. n. 30072 del 30/10/2023; Cass. n. 3292 del 03/02/2022; Cass. n. 19332 del 07/07/2023). Quante alle spese, sicuramente vanno condannate l e la alla CP_1 Controparte_4 refusione di esse nei confronti dell'appellato ; esse seguono il principio della CP_2 soccombenza e sono liquidate in dispositivo. In considerazione della particolarità della questione per le prospettive dedotte in lite, si compensano le spese di giudizio tra l CP_1
e la . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Nella persona del giudice applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1 CP_2
, della e della , avverso la sentenza n. 444/2021
[...] Controparte_3 Controparte_4 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, nella contumacia della , Controparte_4 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Rigetta l'appello e, in conferma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità dell
[...] in concorso con la responsabilità della nella causazione del sinistro per cui è CP_1 CP_4 lite. Condanna in solido e la al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_4 CP_2
, della somma di € 970,00 per danni materiali ed € 200,00 per fermo tecnico, oltre
[...] interessi legali dalla domanda al soddisfo. Condanna in solido l e la al pagamento, in favore di , a CP_1 Controparte_4 CP_2 titolo di spese processuali, di € 900,00 complessivi, oltre accessori di legge, con attribuzione agli avvocati antistatari. Compensa tra l e la le spese processuali. CP_1 Controparte_3
Così deciso in data 24 novembre 2025.
Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2559/2022 promosso da:
(P.Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 sede in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Bartolomeo Pasquale, presso il cui studio in Avellino è elettivamente domiciliata;
- appellante- CONTRO
(C.F.: nato ad [...] il [...], rappresentato e CP_2 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Felicino Perillo e Antonella Dragone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torella dei Lombardi (AV);
-appellato – NONCHÉ CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con sede in Avellino, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Galietta e Oscar Mercolino;
-appellata-
NONCHÉ CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 con sede in Napoli;
-appellata contumace-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 444/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi in data 16.12.2021, depositata il 22 dicembre 2021. Risarcimento danni da sinistro stradale causato da fauna selvatica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante (come da note scritte del 07.11.2025): «1) accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell 2) accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel CP_1 merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell per tutti i motivi esposti;
CP_1
3) a seguito della riforma della sentenza impugnata, disporre la restituzione delle somme corrisposte in favore di controparte in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, ma con riserva di ripetizione all'esito dell'impugnazione. Il tutto con vittoria di spese processuali di entrambi i gradi di giudizio». Per parte appellata, (come da note di trattazione scritta del 04.11.2025): «1) CP_2 confermare la sentenza n° 444/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) in data 16.12.2021 e depositata in Cancelleria in data 22.12. succ, confermando quindi la responsabilità della in via solidale con l , ognuno per quanto di Controparte_4 CP_1 ragione, nella causazione del sinistro de quo;
la prima per omesso esercizio degli obblighi di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, la seconda per mancata attuazione delle norme regionali o anche autonomamente per il mancato esercizio della fauna selvatica, quali l'attuazione di misure di protezione della viabilità, illuminazione stradale o apposizione di segnaletica di pericolo;
2) confermare la sentenza n° 444/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) in data 16.12.2021 e depositata in Cancelleria in data 22.12 succ., confermando quindi la somma di € 970,00 riconosciuta a titolo di risarcimento per danni materiali, oltre ad € 200,00 per fermo tecnico, oltre interessi legali;
3) confermare la sentenza n° 444/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) in data 16.12.2021 e depositata in Cancelleria in data 22.12 succ. confermando quindi il capo relativo alla liquidazione delle spese legali quantificate in € 500,00 oltre spese non esenti pari ad € 43,00, oltre a spese generali ed accessori come per legge;
4) condannare l , in persona del CP_1 leg. rappr.te p.t. al pagamento delle spese e del compenso professionale per il presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari. In via subordinata qualora il Tribunale dovesse accertare il difetto di legittimazione passiva dell , in considerazione del fatto CP_1 che l'odierna appellato, sig. , non ha dato esecuzione alla sentenza impugnata, ed CP_2 in considerazione del fatto che all'interno dello stesso Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, ci sono orientamenti contrastanti (come da sentenze prodotte), si chiede una compensazione delle spese di lite tra il sig. e l e la condanna dell' CP_2 CP_1 [...]
, in persona del leg. rappr.te p.t., al pagamento, in favore del sig. Controparte_5 CP_2
della di € 970,00 riconosciuta a titolo di risarcimento per danni materiali, oltre alla
[...] somma di € 200,00 per fermo tecnico, oltre interessi legali, oltre al pagamento del compenso professionale, per il doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo giustizia e con attribuzione agli avvocati Perillo e Dragone quali anticipatari». Per parte appellata, la (come da note di trattazione scritte Controparte_3 dell'11.11.2025): «in rito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di appello ex art. 342 e 348 bis;
rigettare, comunque, il gravame e confermare in toto la sentenza n.444/2021 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, in persona del Giudice Dott. Rosa Gerardo, nella causa recante R.G. 193/2019, in particolare e, laddove, dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
con vittoria di spese, diritti ed onorai del Controparte_3 presente giudizio, con liquidazione di oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio svolto da avvocato pubblico». SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio dinanzi al CP_2
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi la e la , Controparte_4 Controparte_3 chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, quantificati in € 970,00 oltre accessori, subiti dalla propria autovettura Nissan Juke in data 20.01.2019, allorquando, percorrendo la SS 400, impattava contro un cinghiale di grosse dimensioni che attraversava repentinamente la carreggiata. Si costituivano in giudizio la e la , eccependo entrambe Controparte_4 Controparte_3 il proprio difetto di legittimazione passiva. La , in particolare, chiedeva ed Controparte_3 otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale ente gestore del tratto CP_1 di strada interessato dal sinistro. Si costituiva eccependo a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva e, CP_1 nel merito, l'infondatezza della domanda. Espletata l'istruttoria, il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con sentenza n. 444/2021, accoglieva la domanda attorea, estromettendo dal giudizio la e Controparte_3 condannando in solido la al pagamento della somma di € Controparte_6
970,00 per danni materiali ed € 200,00 per fermo tecnico, oltre interessi e spese di lite. Il primo giudice riteneva la responsabile per la "mala gestio della fauna selvatica" e l per CP_4 CP_1 la "cattiva gestione e regolamentazione della circolazione stradale". Avverso tale pronuncia ha proposto appello deducendo, quale principale motivo, CP_1 il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità per i danni da fauna selvatica gravi esclusivamente sulla e/o sulla , in base alla L. 157/1992, CP_4 CP_3
e contestando l'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. nei suoi confronti. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Si è costituito il sig. , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della CP_2 sentenza impugnata, sulla base della concorrente responsabilità colposa di per CP_1
l'omessa adozione delle cautele necessarie a prevenire il sinistro (segnaletica, illuminazione, barriere). Si è costituita anche la , chiedendo la conferma della propria Controparte_3 estromissione. La , sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_4 costituita ed è stata dichiarata contumace. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato. CP_1
La questione giuridica centrale del presente giudizio attiene all'individuazione del soggetto responsabile e del corretto criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati da animali selvatici alla circolazione stradale. L'appellante lamenta l'erronea declaratoria di responsabilità a suo carico, CP_1 fondata, a suo dire, su un titolo (la gestione della fauna selvatica) che non le compete. Il motivo, sotto il profilo della qualificazione giuridica della responsabilità, è fondato. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico della Suprema Corte quello secondo cui (cfr. Cass. n. 7969 del 20/04/2020 e successive conformi;
ex multis: Cass. n. 8384 del 29/04/2020; Cass. n. 8385 del 29/04/2020; Cass. n. 12113 del 22/06/2020; Cass. n. 13848 del 6/07/2020; Cass. n. 20997 del 2/10/2020; Cass. n. 16550 del 23/05/2022; Cass. n. 18085 del 31/08/2020; Cass. n. 18087 del 31/08/2020; Cass. n. 19101 del 15/09/2020; Cass. n. 25466 del 12/11/2020; Cass. n. 3023 del 9/02/2021): i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Ancora, nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della CP_4 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata CP_4 in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. Di poi, in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_4 condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. Infine, nelle ipotesi di danni causati dalla fauna selvatica, concreta principio al quale si è dato continuità quello secondo cui, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la
“causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro. Orbene, se è vero che, in applicazione del regime previsto dall'art. 2052 c.c., il danneggiato è onerato della prova del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre l'ente convenuto, per andare esente da responsabilità, deve invece fornire la prova liberatoria del “caso fortuito”, più correttamente la responsabilità primaria è imputabile alla;
tuttavia, ciò non comporta la liberazione di da ogni Controparte_4 CP_1 responsabilità. La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il titolo di responsabilità della ex art. 2052 c.c. può concorrere con quello dell'ente gestore della strada (nella CP_4 specie, ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 4053 del 09/02/2023; Cass. n. 2502 del 27/01/2022). CP_1
Tale concorrente responsabilità sorge qualora al gestore stradale sia addebitabile una condotta colposa, tipicamente omissiva, che abbia avuto un'efficienza causale nella produzione del danno. In questo caso, spetta al danneggiato allegare e provare la specifica negligenza dell'ente gestore (Cass. n. 2502 del 27/01/2022). Nel caso di specie, l'attore, sin dal primo grado, ha lamentato che il tratto di strada interessato dal sinistro fosse "privo di segnaletica che avvisasse del pericolo di attraversamento di animali selvatici", non illuminato e privo di adeguate protezioni, pur essendo la zona notoriamente interessata dal fenomeno. L'istruttoria testimoniale svolta in primo grado ha confermato tali circostanze. I testi escussi hanno riferito della frequente presenza di cinghiali nella zona e della mancanza, all'epoca dei fatti, di specifica segnaletica di pericolo o di altre misure di protezione. La notorietà del pericolo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non esclude la colpa del gestore, ma anzi la rafforza, imponendogli un obbligo di diligenza qualificata nell'adottare le misure preventive necessarie a tutelare la sicurezza degli utenti della strada. L'omissione di tali cautele (come l'installazione di cartelli di pericolo "animali selvatici vaganti") in un'area a rischio acclarato integra una condotta colposa ai sensi dell'art. 2043 c.c., che ha concorso causalmente alla verificazione del sinistro, rendendolo non imprevedibile per il gestore, ma anzi probabile. Ne consegue che, in rigetto dell'appello, va confermata la statuizione del Giudice di Pace, ivi compresa quella di condanna. La responsabilità dei convenuti va affermata su titoli giuridici diversi e concorrenti: quella della ai sensi dell'art. 2052 c.c., quale ente Controparte_4 deputato alla gestione della fauna selvatica;
quella di ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_1 per la colposa omissione delle misure di sicurezza e prevenzione cui era tenuta quale ente gestore della strada. Corretta, infine, è l'estromissione dal giudizio della , in conformità con i Controparte_3 citati principi giurisprudenziali che individuano nella l'unico soggetto passivamente CP_4 legittimato ex art. 2052 c.c., salva l'azione di rivalsa di quest'ultima verso gli enti delegati (Cass. n. 30072 del 30/10/2023; Cass. n. 3292 del 03/02/2022; Cass. n. 19332 del 07/07/2023). Quante alle spese, sicuramente vanno condannate l e la alla CP_1 Controparte_4 refusione di esse nei confronti dell'appellato ; esse seguono il principio della CP_2 soccombenza e sono liquidate in dispositivo. In considerazione della particolarità della questione per le prospettive dedotte in lite, si compensano le spese di giudizio tra l CP_1
e la . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Nella persona del giudice applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1 CP_2
, della e della , avverso la sentenza n. 444/2021
[...] Controparte_3 Controparte_4 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, nella contumacia della , Controparte_4 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Rigetta l'appello e, in conferma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità dell
[...] in concorso con la responsabilità della nella causazione del sinistro per cui è CP_1 CP_4 lite. Condanna in solido e la al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_4 CP_2
, della somma di € 970,00 per danni materiali ed € 200,00 per fermo tecnico, oltre
[...] interessi legali dalla domanda al soddisfo. Condanna in solido l e la al pagamento, in favore di , a CP_1 Controparte_4 CP_2 titolo di spese processuali, di € 900,00 complessivi, oltre accessori di legge, con attribuzione agli avvocati antistatari. Compensa tra l e la le spese processuali. CP_1 Controparte_3
Così deciso in data 24 novembre 2025.
Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa