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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 292/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
[...]
Maddalena Calia, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.1.2024 la signora ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti dell' , domandando al Tribunale di voler accertare e dichiarare il CP_1 proprio diritto all'indennizzo per danno biologico con riguardo alle denunciate patologie professionali: “tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale” e
“epitrocleite ed epicondilite bilaterale”; per le quali aveva infruttuosamente presentato le relative domande amministrative.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver svolto, dal 1990 al 2020, attività lavorativa come collaboratrice domestica, così impegnando per l'intera giornata lavorativa il distretto delle spalle e delle braccia, sollevando carichi ed operando prevalentemente in piedi.
pagina 1 Avverso il rigetto delle domande amministrative aveva proposto opposizione nei termini di legge, conclusasi, anch'essa, con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
2. L ha resistito in giudizio, contestando l'assenza del rischio e la mancanza del CP_1 nesso di causalità tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa.
Ha inoltre contestato lo svolgimento delle mansioni per come dedotte nel ricorso, osservando come, in ogni caso, incombesse sulla ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di mansioni idonee a provocare le tecnopatie denunciate.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u.
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4. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
4.1 Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurata al rischio lavorativo dedotto in ricorso sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale, nel corso della quale è stato sentito come testimone , ex datore di lavoro della Testimone_1 ricorrente dal 1996-97 fino al 2003, il quale ha confermato lo svolgimento delle mansioni di collaboratrice domestica, così come dedotte in giudizio.
Tuttavia, la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate deve essere effettuata alla luce alle osservazioni mediche del c.t.u..
4.2. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivazione causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
L'ausiliario, dopo accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico-legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica da intendersi qui integralmente richiamate.
In particolare, il consulente ha accertato che parte ricorrente è affetta da “tendinopatia cuffia rotatori bilaterale” ed “epitrocleite ed epicondilite bilaterale”.
Tuttavia, a giudizio del c.t.u. le patologie riscontrate non possono essere poste in comprovato rapporto causale diretto o concausale con l'esercizio dell'attività lavorativa.
Ha osservato, infatti, l'ausiliario che “Dall'analisi del caso in oggetto emerge che la ricorrente non ha svolto un lavoro con significativo impegno fisico ed è stata esposta in maniera estremamente limitata, sia qualitativamente che quantitativamente, a dei rischi tecnopatici. Pertanto, in merito al riconoscimento nella SI.ra Parte_1 delle malattie «tendinopatia cuffia rotatori bilaterale e epitrocleite ed epicondilite bilaterale» è doveroso evidenziare come le stesse debbano considerarsi non tabellate con conseguente onere di provare l'origine professionale a carico del lavoratore. È
pagina 2 doveroso segnalare che il quadro patologico rilevato a carico delle spalle e dei gomiti della SI.ra vista l'assenza di un rischio tecnopatico specifico, Parte_1 qualitativamente e quantitativamente adeguato, e l'attuale età della ricorrente (72 anni), ritengo - non possa considerarsi di origine professionale - ma sia essenzialmente riconducibile a fattori dismetabolicidegenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari, legamentose di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non (60-80% dei soggetti > 50 anni e circa il 100% di quelli
> 60 anni) e rientrano tra quelle patologie ad eziologia multifattoriale, nella quale ricorrono fattori costituzionali, anagrafici, metabolici, endocrini, etc., rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere, talvolta, il ruolo di concausa diretta ed efficiente (“work-related diseases”). Inoltre, è importante ricordare che la SI.ra
[...]
, in occasione della raccolta della anamnesi patologica, ha riferito che due Pt_1 episodi traumatici a carico degli arti superiori per cadute accidentali (rispettivamente nel 2005 con frattura di polso sinistro ridotta in narcosi e nel 2014 con frattura dell'omero destro trattata con posizionamento di chiodo endomidollare). Pertanto, in riferimento alle malattie «tendinopatia cuffia rotatori bilaterale e epitrocleite ed epicondilite bilaterale» - le prove prodotte dalla ricorrente, circa la natura professionale delle stesse, non sono in grado di soddisfare i criteri medico-legali di accertamento del nesso di causalità in tema di tecnopatie.”
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiaramente esposte nella citata relazione, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
La domanda va quindi rigettata.
5. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente autocertificato il possesso del requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
2) compensa integralmente le spese processuali;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 2.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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