Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01522/2026REG.PROV.COLL.
N. 09495/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9495 del 2022, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. NO NI;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia depositata dalla difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla richiesta di annullamento dei seguenti atti:
(i) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, della determinazione n. 319/3 di protocollo dell'11 ottobre 2021, con la quale il Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma ha disposto «l'espulsione dal 140° Corso Formativo e il proscioglimento dalla ferma quadriennale» di -OMISSIS- «con decorrenza dal 12 ottobre 2021», oltre agli atti comunque connessi;
(ii) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/1/2022, del foglio n. 138/4 di protocollo dell'8 ottobre 2021, con il quale il Comandante della 2^ Compagnia della Scuola Allievi Carabinieri ha proposto l'adozione di un provvedimento d'espulsione dal corso nei confronti di -OMISSIS-; nonché del foglio n. 240/2 di protocollo dell'11 ottobre 2021 dell'Ufficio Comando della Scuola allievi carabinieri di Torino, recante la proposta di espulsione dal corso e di proscioglimento dalla ferma, oltre che degli ulteriori atti connessi.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. per il Lazio, l’interessato ha rappresentato di essere stato espulso dal 140° Corso Formativo, e prosciolto dalla ferma quadriennale (con decorrenza dal 12 ottobre 2021), essendo rimasto coinvolto, unitamente ad altro collega, in una vicenda di acquisto di alcuni prodotti sul sito internet “Beretta”, poi rivenduti ai propri commilitoni per un prezzo superiore a quello necessario per l’acquisto, sottacendo lo sconto del 20% riservato alle forze armate e di polizia.
2.1. In relazione al provvedimento espulsivo, l’interessato ha dapprima lamentato la mancata comunicazione dell’avvio di procedimento e il difetto di motivazione; successivamente, con i motivi aggiunti, ha ulteriormente sviluppato le censure svolte nel ricorso introduttivo, altresì lamentando la violazione del principio di proporzionalità, poiché l’Amministrazione avrebbe attribuito agli eventi intercorsi una gravità massima e adottato la più grave determinazione dell’espulsione dal corso e proscioglimento dalla ferma, sebbene l’importo inizialmente “trattenuto” dai due allievi fosse di modico valore (ammontando, in totale, ad euro 194), peraltro anche restituiti in seguito ai colleghi.
2.1. Il Ministero della Difesa ha resistito al ricorso.
3. Il T.a.r. ha dapprima accolto la domanda cautelare di sospensiva, e poi ha accolto il ricorso, pur dando atto che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione, con provvedimento del 2 aprile 2022, aveva annullato la determina di riammissione al Corso con riserva, atteso che il -OMISSIS-aveva dichiarato (con nota del 21.2.2022) di rinunciare alla prosecuzione dell’iter formativo.
3.1. A fondamento della decisione il T.a.r. ha posto i seguenti rilievi:
- il ricorrente aveva manifestato la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso;
- lo stesso risultava fondato per vizio di motivazione circa la proporzionalità del provvedimento espulsivo, che ha applicato, senza spiegarne la ragione, una sanzione particolarmente afflittiva a fronte di una condotta avente ad oggetto l’indebito trattenimento di somme, di importo contenuto, poi restituite; né l’atto espulsivo reca l’indicazione dell’istruttoria compiuta al fine di ponderare la proporzionalità della scelta effettuata, in violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
4. Avverso tale decisione l’Amministrazione ha proposto il presente giudizio di appello, lamentando l’ error in iudicando con riferimento ai seguenti profili:
4.1. l'espulsione da un corso formativo per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri non configura ontologicamente una sanzione disciplinare, atteso che le sanzioni disciplinari in ambito militare sono regolate da un rigido principio di tassatività e l'espulsione da un corso formativo non è espressamente prevista tra esse; è l’art. 51 del Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri, che prevede che “I frequentatori sono espulsi dai corsi formativi nei seguenti casi […] perdita dei requisiti morali e di condotta previsti dai relativi bandi di concorso”; e nella specie ricorre ipotesi di violazione dell’onore del militare, di cui all’art. 732 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90;
4.2. la decisione confonde la gravità della condotta con la tenuità del danno economico arrecato alle vittime; l’art. 17 del Bando del Corso prevede l’espulsione in “situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere” (cfr. art. 2 comma 4 lettera l del Bando di reclutamento);
4.3. la sentenza, senza evidenziare profili di macroscopica irragionevolezza o abnormità nella valutazione della condotta del Sig. -OMISSIS- si è sovrapposta all’apprezzamento del merito operato dalla P.A.;
4.4. la rinuncia dell’interessato alla riammissione in servizio fa venir meno l’interesse ad agire del ricorrente, di cui comunque non sono evidenziati i residui profili;
4.5. con provvedimento del 2 aprile 2022 l’Amministrazione ha annullato d’ufficio la determina di ammissione in servizio con riserva del ricorrente (adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.a.r.) in considerazione della dichiarazione di rinuncia del -OMISSIS-a proseguire l’iter formativo; tale atto di secondo grado non è stato impugnato dal -OMISSIS- e ciò ha determinato l’improcedibilità del giudizio di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, non rilevata dal Tribunale.
5. Nessuno si è costituito per l’appellato, pur ritualmente evocato in giudizio.
6. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 12 febbraio 2026.
7. L’appello risulta nel complesso infondato, nei sensi di cui in motivazione.
8. Appare preliminare lo scrutinio del profilo del residuo interesse dell’originario ricorrente alla decisione impugnata, dopo che lo stesso aveva rinunciato alla prosecuzione dell’ iter formativo e non aveva impugnato il citato provvedimento del 2 aprile 2022.
8.1. Al proposito rileva il Collegio che le censure sul punto non possano accogliersi, atteso che risulta condivisibile la scelta del primo giudice di non dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse in capo al -OMISSIS- specialmente a fronte della espressa richiesta della sua difesa (cfr. verbale dell’udienza di discussione dinanzi al T.a.r.) tesa a ottenere l'accoglimento nel merito del ricorso; invero, pur a fronte della definitiva esclusione del -OMISSIS-dal corso in questione, un residuo profilo di interesse alla decisione del merito può ravvisarsi in capo all’interessato sia per escludere l’appannamento delle sue qualità morali derivante dall’espulsione, sia per evitare gli effetti pregiudizievoli di questa rispetto alla partecipazione a futuri pubblici concorsi (cfr., art. 2, co. 3 e 5 D.P.R. n. 487 del 1994).
9. Quanto alle censure attinenti alla decisione di merito, parimenti il Collegio non reputa l’appello meritevole di accoglimento.
9.1. E’ invero evidente che la condotta posta in essere dal giovane allievo (aver rivenduto ai propri commilitoni alcuni articoli acquistati in sconto sul sito internet “Beretta” a un prezzo maggiore di quanto occorrente per l’acquisto, sottacendo l’esistenza di uno sconto del 20% riservato a tutti gli appartenenti alle forze armate e di polizia) ha dato causa alla reazione dell’Amministrazione in quanto lesiva dei principi di lealtà, onore e fedeltà che costituiscono il fondamento della funzione del Carabiniere; ma appare altrettanto vero, come rilevato dal T.a.r., che la scelta effettuata dall’Amministrazione -nel senso di adottare la risposta sanzionatoria maggiormente afflittiva, tra le varie “reazioni” previste dall’ordinamento (nella specie, dal Regolamento delle Scuole Allievi Carabinieri), giudicando come oramai irrimediabilmente compromessi i requisiti morali e di condotta previsti dai relativi bandi di concorso-, meritasse una maggiore ponderazione e motivazione, specie con riguardo ai profili della irrecuperabilità del trasgressore, della proporzionalità della sanzione e del bilanciamento degli interessi coinvolti nella fattispecie.
9.2. In sostanza, il primo giudice, senza sostituirsi all’Amministrazione negli apprezzamenti di competenza ( e restituendo alla stessa il potere di rivalutare la questione motivando più approfonditamente in sede di rieffusione del potere ), ha annullato gli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, in quanto mancanti dei necessari riferimenti “ all’istruttoria compiuta al fine di ponderare la proporzionalità della scelta effettuata, sia rispetto ad eventuali contrapposte esigenze di tutela, sia con riferimento alla gravità della violazione e alle ragioni per le quali fosse necessario irrogare la più severa sanzione dell’espulsione ”.
9.2.1. Valutazione, quest’ultima, che il Collegio ritiene di condividere, sicchè l’appello va nel complesso rigettato.
3. Dalla decisione di annullamento dell’atto ordinariamente consegue la necessità, per l’Amministrazione, di esercitare nuovamente il potere, conformandosi al dictum giudiziale; tuttavia, nella specie, la scelta dell’interessato di abbandonare il percorso formativo in parola sembra rendere ultroneo ogni ulteriore agire della P.a. al riguardo.
10. In definitiva, nei termini di cui sopra, l’appello va rigettato.
11. La mancata costituzione dell’appellato esonera il Collegio dal provvedere in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI TA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
NO NI, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO NI | BI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.