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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI CA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 15-12- 2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8765 dell'anno 2024
OGGETTO
Illegittimità ripetizione indebito
TRA
(C.F: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luigi Rosario De Vivo (C.F: ) dal quale è rapp.to e C.F._2 difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
IA ) in virtù di procura generale alle liti in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 15-12-2025. CP_ Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 03-12-2024, il ricorrente in epigrafe indicato, titolare di indennità di accompagnamento in virtù del decreto di omologa pronunciato da questo Tribunale ai sensi dell'art.445 bis VI co c.p.c. in data CP_ 22-05-2018, esponeva che l' a seguito di visita di revisione, gli aveva revocato la prestazione con decorrenza dal Maggio 2021, provvedendo al recupero rateale dell'indennità, pari a €.32,55 mensili;
che a seguito di nuovo procedimento di ATPO, questo Tribunale, con decreto di omologa del 28-04-2023 (procedimento n.r.g.5608/2021) gli aveva nuovamente riconosciuto il requisito sanitario della prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal Maggio 2021; che il 1 suddetto decreto di omologa, unitamente al modello AP/70, veniva formalmente notificato a mezzo PEC, in data 28.04.2023 alle sedi;
che, con il modello TE08 CP_1
CP_ del 03.01.2024, l' gli comunicava la liquidazione della prestazione, trattenendo la somma di € 683,76 quale saldo dell'indebito contestato in data 26.08.2021; di aver CP_ provveduto ad inoltrare istanza di riesame alla sede di Caserta contestando le trattenute mensili perpetrate dall'Istituto dal mese di Novembre 2021 al mese di
Gennaio 2024 nonché la somma indebitamente trattenuta di €.683,76 a saldo dell'indebito indicato.
Tanto premesso, il ricorrente, lamentando l'illegittimità della pretesa restitutoria, CP_ chiedeva dichiararsi indebita la restituzione di qualsivoglia somma all' e per l'effetto, condannare l' al pagamento di complessivi €.1.562,66 oltre accessori. CP_2
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' osservando che, dopo la revoca amministrativa dell'indennità di accompagnamento da Maggio 2021, aveva comunicato l'indebito di €.1.562,66 per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 preannunciando le trattenute per €.32,55 mensili;
che dopo il nuovo riconoscimento giudiziale, aveva effettuato la ricostituzione e, avendo recuperato solo in parte la somma indicata come indebita e residuando da recuperare ancora €.683,76, aveva calcolato tutte le somme dovute per i ratei dell'accompagnamento dal riconoscimento alla liquidazione, portando in detrazione, per le rate di giugno, luglio e agosto 2021, solo la somma di €.683,72 siccome già corrisposta, non ancora trattenuta e, quindi, come tale, da decurtare dal totale complessivo degli arretrati calcolati dalla revoca in poi;
di aver corrisposto tutto il residuo come da modello TE08 prodotto in atti. CP_
Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione – in cui la difesa del ricorrente limitava la domanda alla restituzione della somma di €.683,76 - questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata.
I fatti di causa risultano documentati. Il già titolare di indennità Parte_1 di accompagnamento, a seguito di visita di revisione, si vedeva revocata la prestazione CP_ indicata, con decorrenza dal Maggio 2021; in virtù della revoca, l' provvedeva a CP_ recuperare l'indennità con trattenute mensili di €.32,55 (cfr. comunicazione e cedolini pensionistici). Con successivo decreto di omologa del 28-04-2023
2 (procedimento n.r.g.5608/2021), questo Tribunale riconosceva nuovamente al
Nunziante il requisito sanitario dell'accompagnamento con decorrenza dal Maggio
2021, ossia dalla illegittima revoca in sede amministrativa.
Tale provvedimento comportava di conseguenza l'illegittimità delle trattenute delle somme mensili, le quali, risultano tuttavia documentate per il periodo dal Novembre
2021 sino al Gennaio 2024, quindi per 27 mensilità, per un importo complessivo di
€.878,85 (cfr. cedolini di erogazione della pensione del Nunziante con le trattenute mensili indicate). CP_ Pertanto, l'indebito illegittimamente trattenuto dall' – a seguito del nuovo decreto di omologa del 28-04-2023 di riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento – era limitato alla somma qui indicata, non avendo ancora provveduto l' a trattenere la somma residua di €.683,81: somma che non è stata CP_2
CP_ recuperata dall' e che quindi non può essere oggetto di condanna al pagamento, posto che, a ragionare diversamente, l' corrisponderebbe due volte la stessa CP_2 somma al ricorrente.
A tali considerazioni occorre aggiungere che come risulta dal modello TE08 in data
03-01-2024 prodotto in atti, al è stata restituita la somma di €.878,85 (pari Parte_1 alle somme originariamente trattenute sui cedolini pensionistici dal Novembre 2021 al
Gennaio 2024) attraverso la ricostituzione della prestazione assistenziale con il ripristino dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento degli arretrati (cfr. in atti).
Per le ragioni esposte nulla è più dovuto al ricorrente a tale titolo e la domanda, pur modificata all'odierna udienza, va quindi respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_ nei confronti dell' con ricorso depositato in data 03-12-2024, Parte_1 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara non tenuto al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Santa Maria Capua Vetere 15-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI CA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 15-12- 2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8765 dell'anno 2024
OGGETTO
Illegittimità ripetizione indebito
TRA
(C.F: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luigi Rosario De Vivo (C.F: ) dal quale è rapp.to e C.F._2 difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
IA ) in virtù di procura generale alle liti in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 15-12-2025. CP_ Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 03-12-2024, il ricorrente in epigrafe indicato, titolare di indennità di accompagnamento in virtù del decreto di omologa pronunciato da questo Tribunale ai sensi dell'art.445 bis VI co c.p.c. in data CP_ 22-05-2018, esponeva che l' a seguito di visita di revisione, gli aveva revocato la prestazione con decorrenza dal Maggio 2021, provvedendo al recupero rateale dell'indennità, pari a €.32,55 mensili;
che a seguito di nuovo procedimento di ATPO, questo Tribunale, con decreto di omologa del 28-04-2023 (procedimento n.r.g.5608/2021) gli aveva nuovamente riconosciuto il requisito sanitario della prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal Maggio 2021; che il 1 suddetto decreto di omologa, unitamente al modello AP/70, veniva formalmente notificato a mezzo PEC, in data 28.04.2023 alle sedi;
che, con il modello TE08 CP_1
CP_ del 03.01.2024, l' gli comunicava la liquidazione della prestazione, trattenendo la somma di € 683,76 quale saldo dell'indebito contestato in data 26.08.2021; di aver CP_ provveduto ad inoltrare istanza di riesame alla sede di Caserta contestando le trattenute mensili perpetrate dall'Istituto dal mese di Novembre 2021 al mese di
Gennaio 2024 nonché la somma indebitamente trattenuta di €.683,76 a saldo dell'indebito indicato.
Tanto premesso, il ricorrente, lamentando l'illegittimità della pretesa restitutoria, CP_ chiedeva dichiararsi indebita la restituzione di qualsivoglia somma all' e per l'effetto, condannare l' al pagamento di complessivi €.1.562,66 oltre accessori. CP_2
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' osservando che, dopo la revoca amministrativa dell'indennità di accompagnamento da Maggio 2021, aveva comunicato l'indebito di €.1.562,66 per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 preannunciando le trattenute per €.32,55 mensili;
che dopo il nuovo riconoscimento giudiziale, aveva effettuato la ricostituzione e, avendo recuperato solo in parte la somma indicata come indebita e residuando da recuperare ancora €.683,76, aveva calcolato tutte le somme dovute per i ratei dell'accompagnamento dal riconoscimento alla liquidazione, portando in detrazione, per le rate di giugno, luglio e agosto 2021, solo la somma di €.683,72 siccome già corrisposta, non ancora trattenuta e, quindi, come tale, da decurtare dal totale complessivo degli arretrati calcolati dalla revoca in poi;
di aver corrisposto tutto il residuo come da modello TE08 prodotto in atti. CP_
Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione – in cui la difesa del ricorrente limitava la domanda alla restituzione della somma di €.683,76 - questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata.
I fatti di causa risultano documentati. Il già titolare di indennità Parte_1 di accompagnamento, a seguito di visita di revisione, si vedeva revocata la prestazione CP_ indicata, con decorrenza dal Maggio 2021; in virtù della revoca, l' provvedeva a CP_ recuperare l'indennità con trattenute mensili di €.32,55 (cfr. comunicazione e cedolini pensionistici). Con successivo decreto di omologa del 28-04-2023
2 (procedimento n.r.g.5608/2021), questo Tribunale riconosceva nuovamente al
Nunziante il requisito sanitario dell'accompagnamento con decorrenza dal Maggio
2021, ossia dalla illegittima revoca in sede amministrativa.
Tale provvedimento comportava di conseguenza l'illegittimità delle trattenute delle somme mensili, le quali, risultano tuttavia documentate per il periodo dal Novembre
2021 sino al Gennaio 2024, quindi per 27 mensilità, per un importo complessivo di
€.878,85 (cfr. cedolini di erogazione della pensione del Nunziante con le trattenute mensili indicate). CP_ Pertanto, l'indebito illegittimamente trattenuto dall' – a seguito del nuovo decreto di omologa del 28-04-2023 di riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento – era limitato alla somma qui indicata, non avendo ancora provveduto l' a trattenere la somma residua di €.683,81: somma che non è stata CP_2
CP_ recuperata dall' e che quindi non può essere oggetto di condanna al pagamento, posto che, a ragionare diversamente, l' corrisponderebbe due volte la stessa CP_2 somma al ricorrente.
A tali considerazioni occorre aggiungere che come risulta dal modello TE08 in data
03-01-2024 prodotto in atti, al è stata restituita la somma di €.878,85 (pari Parte_1 alle somme originariamente trattenute sui cedolini pensionistici dal Novembre 2021 al
Gennaio 2024) attraverso la ricostituzione della prestazione assistenziale con il ripristino dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento degli arretrati (cfr. in atti).
Per le ragioni esposte nulla è più dovuto al ricorrente a tale titolo e la domanda, pur modificata all'odierna udienza, va quindi respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_ nei confronti dell' con ricorso depositato in data 03-12-2024, Parte_1 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara non tenuto al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Santa Maria Capua Vetere 15-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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