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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 791/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TI NN RI, TO
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7353/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 571678-2023 IMU 2012
- ATTO n. 571678-2023 IMU 2013
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2014
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2015
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2016
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2017
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2018
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7776/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL contribuente ha impugnato la sentenza 7454/25/2024 della cgt I grado Napoli con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'iscrizione di fermo amministrativo n. 571678/23 relativo all'omesso pagamento della TARI per gli anni 2014-2019.
Il ricorrente aveva dedotto - l'omessa notifica degli atti prodromici;
- il difetto di potestà esattiva della SOGET spa, essendo scaduto il contratto con cui le era stato affidato il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali;
- la decadenza dall'azione di riscossione;
- la prescrizione dei crediti;
- il difetto di motivazione dell'atto; - la mancanza della prova dell'esecutività del ruolo.
ll convenuto, in primo grado, evocando l'operato della SOGET, con le memorie aveva dedotto di aver effettuato tutte le notifiche.
Il primo giudice ha ritenuto che, in violazione dell'art. 18 D.L.vo 546/92, nel caso di specie difettava nel ricorso l'indicazione dell'Ufficio nei cui confronti il ricorso era proposto, sicchè non potreva che dichiararsene l'inammissibilità.
Ha proposto gravame il contribuente deducendo che il primo giudice non aveva visto che a pag 5 del ricorso era chiaramente indicato l'ente; ha chiesto decidersi il merito deducendo la carenza di legittimazione del concessionario sotto plurimi profili;
ha dedotto la mancata notifica di preavviso di fermo;
Inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello alla luce della modifica dell'art. 58 del dlgs n. 546/92; la Violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e del nuovo orientamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite sent. n.
10012 del 2022 (ord. n. 8700/20, 6121/23 e 29400/23), assenza della racc. a/r che avvisa che l'atto è stato consegnato a un soggetto diverso dal destinatario o se vi è l'avviso di giacenza alle poste. Deduce ion ogni caso l'inidoneità delle notifiche allegate dal concessionario.
Pur citato non si è costituito il comune di Castellammare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep.
14/03/2019), n.7307). In altri termini, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass 12002/2014).
L'appello non può trovare accoglimento, previa integrazione delle motivazioni rese dal giudice di primo grado.
Infatti, va detto che il Comune di Castellammare, cui si fa menzione nell'atto, sia pur in maniera aspecifica, si è costituito in primo grado e si è regolarmente difeso. Non può essere condivisa, perciò, la motivazione resa dal giudice di primo grado.
Va, invece, rilevata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente rigetto dell'appello, essendo stato il ricorso di primo grado notificato al solo Comune, ente impositore, e non alla ET.
L'atto oggetto di impugnazione è stato emesso e notificato da SOGET SpA, Ente Riscossore e, pertanto,
l'evocazione del solo Comune di Castellammare di Stabia, Ente impositore, configura un difetto di legittimazione passiva. L'atto impugnato è stato emesso e sottoscritto da So.g.e.t. S.p.A.- Società di Gestione
Entrate e Tributi.
Con riferimento alla legittimazione processuale in caso di ricorso avverso gli atti di riscossione tributaria, la
Suprema Corte ha più volte ribadito il consolidato principio secondo cui “qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446/1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale – affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008,
n. 6772/2010, n. 25305/2017)” (Cass., sentenza n. 11514/2018).
Più di recente, la Suprema Corte con Sentenza n. 1937 del 2024 ha precisato che: secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017 e molte altre).
Pertanto, si rileva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Comune di
Castellammare di Stabia in quanto l'unico soggetto avente legittimazione processuale per il caso di specie
è la ES ET.
Di conseguenza, sia pur per ragioni qui oggetto di integrazione, l'appello è infondato e va rigettato.
Nulla per le spese stante la contumacia del Comune. rigetta l'appello; nulla per le spese.
P.Q.M.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TI NN RI, TO
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7353/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 571678-2023 IMU 2012
- ATTO n. 571678-2023 IMU 2013
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2014
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2015
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2016
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2017
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2018
- ATTO n. 571678-2023 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7776/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL contribuente ha impugnato la sentenza 7454/25/2024 della cgt I grado Napoli con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'iscrizione di fermo amministrativo n. 571678/23 relativo all'omesso pagamento della TARI per gli anni 2014-2019.
Il ricorrente aveva dedotto - l'omessa notifica degli atti prodromici;
- il difetto di potestà esattiva della SOGET spa, essendo scaduto il contratto con cui le era stato affidato il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali;
- la decadenza dall'azione di riscossione;
- la prescrizione dei crediti;
- il difetto di motivazione dell'atto; - la mancanza della prova dell'esecutività del ruolo.
ll convenuto, in primo grado, evocando l'operato della SOGET, con le memorie aveva dedotto di aver effettuato tutte le notifiche.
Il primo giudice ha ritenuto che, in violazione dell'art. 18 D.L.vo 546/92, nel caso di specie difettava nel ricorso l'indicazione dell'Ufficio nei cui confronti il ricorso era proposto, sicchè non potreva che dichiararsene l'inammissibilità.
Ha proposto gravame il contribuente deducendo che il primo giudice non aveva visto che a pag 5 del ricorso era chiaramente indicato l'ente; ha chiesto decidersi il merito deducendo la carenza di legittimazione del concessionario sotto plurimi profili;
ha dedotto la mancata notifica di preavviso di fermo;
Inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello alla luce della modifica dell'art. 58 del dlgs n. 546/92; la Violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e del nuovo orientamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite sent. n.
10012 del 2022 (ord. n. 8700/20, 6121/23 e 29400/23), assenza della racc. a/r che avvisa che l'atto è stato consegnato a un soggetto diverso dal destinatario o se vi è l'avviso di giacenza alle poste. Deduce ion ogni caso l'inidoneità delle notifiche allegate dal concessionario.
Pur citato non si è costituito il comune di Castellammare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep.
14/03/2019), n.7307). In altri termini, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass 12002/2014).
L'appello non può trovare accoglimento, previa integrazione delle motivazioni rese dal giudice di primo grado.
Infatti, va detto che il Comune di Castellammare, cui si fa menzione nell'atto, sia pur in maniera aspecifica, si è costituito in primo grado e si è regolarmente difeso. Non può essere condivisa, perciò, la motivazione resa dal giudice di primo grado.
Va, invece, rilevata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente rigetto dell'appello, essendo stato il ricorso di primo grado notificato al solo Comune, ente impositore, e non alla ET.
L'atto oggetto di impugnazione è stato emesso e notificato da SOGET SpA, Ente Riscossore e, pertanto,
l'evocazione del solo Comune di Castellammare di Stabia, Ente impositore, configura un difetto di legittimazione passiva. L'atto impugnato è stato emesso e sottoscritto da So.g.e.t. S.p.A.- Società di Gestione
Entrate e Tributi.
Con riferimento alla legittimazione processuale in caso di ricorso avverso gli atti di riscossione tributaria, la
Suprema Corte ha più volte ribadito il consolidato principio secondo cui “qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446/1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale – affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008,
n. 6772/2010, n. 25305/2017)” (Cass., sentenza n. 11514/2018).
Più di recente, la Suprema Corte con Sentenza n. 1937 del 2024 ha precisato che: secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017 e molte altre).
Pertanto, si rileva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Comune di
Castellammare di Stabia in quanto l'unico soggetto avente legittimazione processuale per il caso di specie
è la ES ET.
Di conseguenza, sia pur per ragioni qui oggetto di integrazione, l'appello è infondato e va rigettato.
Nulla per le spese stante la contumacia del Comune. rigetta l'appello; nulla per le spese.
P.Q.M.