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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2552 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBARO PAOLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
1
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/07/2024 i coniugi Parte_1
, nato a [...] l'[...], e , nata a
[...] Controparte_1
Messina il 31/12/1971, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/05/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 162, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, in data 19/11/2005, la figlia Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. 7371/2019 del 18/04/2019;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Ritenere e dichiarare la Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...], il [...], residente in [...]
VIA COMUNALE BISCONTE CF: , CodiceFiscale_3 Pt_2
nato a [...] il [...] CF: ,
[...] C.F._1
residente in [...] trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Messina (atto n° 162 parte 2 Serie A anno 20061 mandamento unico disponendo la trasmissione dell' Emittendo provvedimento
2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina per le annotazioni di rito, con adozione di ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.
3. Le parti dichiarano d'essere indipendenti economicamente e di non pretendere nulla l'uno dall'altro, e di aver definito ogni rapporto economico.
4. Il SI.
s'impegna ed obbliga a versare a titolo d' assegno di Pt_2
mantenimento della figlia alla SI.ra , prossima universitaria Per_1 CP_1
la complessiva somma di euro 500,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre indice Istat, e il 60 per cento delle spese straordinarie a carico del e il 40 per cento a carico della , scarico Parte_1 CP_1
fiscale al 50%, e assegno unico in ragione del 50%. La casa coniugale, sita in Via Pietro Nenni n° 18 sarà assegnata alla SI.ra . Controparte_1
5. Le spese del giudizio vengono sostenute per intero dal SI. Parte_1
.
[...]
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 14/10/2024.
All'udienza del 02/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
3 7371/2019 del 18/04/2019, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 27/05/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 162, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] l'[...], e , nata a [...] il Controparte_1
31/12/1971, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che
4 quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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