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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2542 R.G.A.C. dell'anno 2021, promossa
da e , rappresentate e difese dall'avv. Marco Pasquale Papasso, presso il Parte_1 Parte_2 cui studio, in Cosenza, piazza F. e L. Gullo n. 88, sono altresì elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
attrici
contro rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Morcavallo, presso Controparte_1 il cui studio, in Cosenza, corso L. Fera n. 23, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
avente ad oggetto: occupazione c.d. acquisitiva;
conclusioni delle parti: all'udienza del 12 novembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per le attrici: “l'Ill.mo Tribunale di Cosenza Voglia, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: accertare il diritto delle due attrici e – Parte_1 Parte_2 rispetto al valore complessivo dell'immobile espropriato - all'indennità dovuta pro quota alle stesse e per l'effetto, condannare l'Ente espropriante convenuto al pagamento della relativa indennità di esproprio in favore delle succitate attrici – entrambe eredi della Sig.ra Per_1
- per un importo di Euro 12.483,71 ossia pari al 15,84% del valore complessivo
[...] dell'immobile di Euro 78.811,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di espropriazione e fino all'effettivo soddisfo, e comunque per come meglio descritto e quantificato nella Tabella 2 della CTU definitiva;
condannare l'Ente espropriante convenuto al pagamento della relativa indennità di occupazione in favore delle succitate attrici – entrambe eredi della Sig.ra – in misura percentuale per ogni anno di Persona_1 occupazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di espropriazione e fino all'effettivo trasferimento della proprietà che dovrà avvenire a spese dell'Ente futuro intestatario, e comunque per come meglio descritto e quantificato nella Tabella 2 della CTU definitiva;
condannare l'Ente espropriante convenuto all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale scaturito dall'utilizzo sine titulo dell'immobile espropriato per un lungo lasso di tempo e da liquidare secondo equità ex art. 1226 c.c. in favore delle odierne attrici. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore dell'Avvocato antistatario determinati ai sensi del D.M. n.140/12, oltra c.p.a. 4%, iva 22% e successive spese
1 occorrende”; per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per le ragioni esposte;
- rigettare tutte le domande proposte dalle attrici;
- in particolare: 1) accertare e dichiarare che alcuna indennità è dovuta alle attrici da parte del di CP_1 [...]
; 2) rigettare, per quanto sopra esposto, la richiesta di condannare l'Ente al Controparte_1 pagamento dell'indennità di esproprio per un importo di Euro 12.483,71, ossia pari al 15,84% del valore dell'immobile di Euro 78.811,32; 3) rigettare la richiesta di condannare il CP_1 al pagamento dell'indennità di occupazione, in quanto caduta in prescrizione;
4) rigettare la richiesta di condannare l'Ente al risarcimento del danno non patrimoniale, poiché generica ed infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, e premettevano e Parte_1 Parte_2 documentavano di essere eredi di , proprietaria, giusta sentenza n. 1191/2004 Persona_1 dell'intestato Tribunale, del 15,84% del fabbricato ubicato nel comune di San Giovanni in Fiore (CS), denominato Casa o Palazzo De Marco, oggetto di iter espropriativo iniziato con delibera consiliare n. 75/1997 di approvazione del progetto di ristrutturazione, proseguita con decreto n. 1/1998 di quantificazione dell'indennità provvisoria, con decreto n. 2/1999 di occupazione temporanea ed in via d'urgenza, con determinazione dell'indennità di occupazione nel 5% annuo fino al definitivo trasferimento, e atto di offerta dell'indennità del 21.12.1999, rifiutato dalla siccome ritenuto non congruo;
deducevano quindi di aver inutilmente compulsato il Per_1
con le allegate richieste del 2010, del 2014, del 2018 e del 2021, al pagamento di CP_1 quanto dovuto, e, prospettando il loro diritto all'indennità di esproprio, pari al valore 15,84% del valore venale del fabbricato, ed altresì di quella di occupazione di cui agli artt. 22 bis, comma 5, e 50, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, invocavano condanna dell'ente al relativo pagamento, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda attorea, in primo luogo rappresentando che, contrariamente a quanto dedotto nella citazione introduttiva, con la prima nota del 2010 il procuratore delle attrici aveva formalmente accettato l'offerta dell'indennità provvisoria, come calcolata dall'ente, ed altresì manifestato la volontà di cessione volontaria dell'immobile; sotto diverso profilo, collegava l'eccezione di inammissibilità alla soggezione del procedimento espropriativo, iniziato prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, alla l. n. 865/1971, con conseguente deposito dell'indennità, inizialmente non accettata, presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza successiva richiesta di svincolo delle relative somme;
deduceva l'inconferenza della stima dell'immobile fatta nel giudizio di divisione ereditaria, non avendo le attrici fatto ricorso allo speciale procedimento di cui all'art. 19 l. n. 865/1971, ed essendo irrimediabilmente prescritto il relativo diritto, così come quello per molte delle annualità di occupazione, stigmatizzando nondimeno l'assoluta genericità della pretesa di risarcimento di ulteriori presunti danni patrimoniali e non, e rassegnando le ritrascritte conclusioni. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo per consulenza tecnica d'ufficio, espletata la quale, all'udienza del 12.11.2024, è stata nuovamente introitata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica.
2 Tanto premesso in fatto, la domanda attorea, come riqualificata, nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, in termini di risarcimento per equivalente, derivante da occupazione c.d. acquisitiva, è fondata nei termini di cui appresso, entro i quali va di conseguenza accolta. Lo scrutinio del merito presuppone l'affermazione di alcuni principi. Il primo è quello, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente per la perdita della proprietà (ex plurimis,
Cass. SSUU n. 735/2015; Cass. nn. 4476/2015, 20231/2016, 18142/2022).
Ed invero, in tutti i casi di occupazione c.d. acquisitiva (che sussiste allorquando alla dichiarazione di pubblica utilità – nella specie peraltro solo implicita nella deliberazione consiliare n. 75/1997 del Comune di – non segua il decreto di esproprio) Controparte_1
e di occupazione c.d. usurpativa (quando manchi invece detta dichiarazione), si ravvisa un illecito a carattere permanente, che cessa in caso di rinuncia forzosa del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, con conseguente necessità di ristorare il danno con riferimento al valore del bene al momento della domanda che determina la perdita della proprietà (Cass. nn. 18142/2022, 12961/2018, 22929/2017). A tal riguardo, va immediatamente dato conto dell'eccezione del
[...]
, secondo cui le attrici sarebbero decadute dalla proposizione della domanda Controparte_1 alla odierna attenzione, avendo (il loro procuratore) accettato, con nota del 2010, l'indennità proposta dall'ente con il decreto n. 1/1998, calcolata sul valore della proprietà in esso – e non nella sentenza n. 1191/2004 – prospettato, manifestando altresì volontà di cessione volontaria dell'immobile espropriato. Sul punto, invero, risulta decisiva la produzione dell'ulteriore decreto con il quale il dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, in data 02.07.1999, provvedeva alla revoca del precedente n. 1/1998, sul rilievo che la , dante causa delle odierne attrici, non risultava Per_1 proprietaria per intero dei vani oggetto di esproprio; ergo, a dispetto del tenore pur inequivoco (contrariamente alla tesi attorea) della nota del 2010, l'eccezione del non coglie nel CP_1 segno, semplicemente perché non si può accettare, nel 2010, l'indennità di esproprio contenuta in un decreto espressamente revocato, e mai più nuovamente adottato, dall'ente, mancando bilateralità, ossia una valida manifestazione di volontà dell'ente alla quale il privato ha prestato adesione. Lo stesso è a dirsi della cessione volontaria dell'immobile proclamata dal rappresentante della nella nota del 2010, inutiliter data in ragione dell'assenza di alcuna indennità da Per_1 accettare validamente.
Del resto, al riguardo, rimane meramente assertiva – siccome non documentata - la tesi del a mente della quale quell'indennità di esproprio sarebbe stata depositata alla Cassa CP_1
Depositi e Prestiti, a disposizione della parte inizialmente rifiutante. Il rilievo disinnesca, ovviamente, anche l'ulteriore eccezione dell'ente, relativa alla necessità di impugnazione giudiziale della stima dell'indennità, contenuta in un provvedimento espressamente revocato, e, quindi, del tutto privo di effetti. Sotto diverso profilo, la prefata natura permanente dell'occupazione acquisitiva comporta la piena applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 327/2001.
Su tali premesse, va quindi richiamato – a confutazione di quanto argomentato dalla difesa del convenuto in comparsa conclusionale - l'ulteriore principio secondo cui, nei CP_1 casi di occupazione acquisitiva e usurpativa, alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso dal proprietario, invocando il mancato formale trasferimento nel
3 proprio patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della Cedu e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità per destinarlo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico. Ed infatti, l'Amministrazione non può imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica, che l'ordinamento interno ed internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di essere esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà cui il privato, come nel caso di specie, implicitamente rinuncia proponendo la domanda di risarcimento per equivalente, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato danneggiato (Cass. nn. 144/2020, 6301/2014).
Al riguardo, il G.A. (Cons. di Stato, Ad. Pl., n. 2/2020) afferma invece che il trasferimento della proprietà del bene alla pubblica amministrazione non può essere l'effetto di una rinuncia abdicativa formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che il principio di legalità, di cui è espressione in materia l'art. 42 della Costituzione, e che è stato rimarcato dalla Corte Edu, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento prevederebbe esclusivamente nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, ovvero in un contratto traslativo.
La conseguenza è che, così opinando, la scelta di acquisire il bene occupato ed utilizzato sine titulo, o restituirlo, sarebbe rimessa esclusivamente all'Autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice amministrativo né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42 bis citato;
su tale presupposto, Cons. di Stato n. 6863/2020 ha ritenuto inammissibile la domanda avente contenuto solo risarcitorio proposta dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla P.A.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18142/2022 cit.) osserva però – condivisibilmente - che l'occupazione del bene, pur se illecita o illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo status di proprietario, rimanendo sicuramente arduo ammettere lo ius tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere realizzate per fini pubblici, svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso.
Ergo, la giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di azionare i rimedi civilistici comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore del bene), in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà privata rimessa all'autorità amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, la decisione di acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento dell'indennizzo, o di restituirlo previa rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per il privato di reagire introducendo un giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di compulsare la stessa autorità ad assumere detta decisione.
La Costituzione (art. 42, comma 2) rimette tuttavia alla legge la conformazione della proprietà privata quanto ai “modi di acquisto, di godimento e […] limiti […]”, e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo (art. 42, comma 3), ma fintanto che tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 (anche eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla
4 gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare. Segnatamente, il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione conserva il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente).
Come pure rimarcato dalla dottrina, i trasferimenti coattivi della proprietà sono una categoria generale interna al sistema dominicale, e non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – fintanto che l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42 bis – possa chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente opinando, il proprietario (danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene previa rimessione in pristino. Ergo, nell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 è la fonte legale del potere acquisitivo attribuito all'autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione della proprietà privata che, sterilizzando i rimedi riconosciuti dall'ordinamento a chi è danneggiato dall'illecito (e quindi anche al proprietario), abbia l'effetto sostanziale di premiare il comportamento dell'autorità amministrativa che persista nell'illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato.
In presenza di uno svuotamento del titolo proprietario che derivi da un comportamento illecito (assimilabile a una espropriazione di valore), non può configurarsi nella mera inerzia dell'autorità amministrativa (che non emetta il provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita conformazione o regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall'art. 42 bis, che invece si limita ad attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce effetti degradatori generalizzati, o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall'ordinamento al proprietario. In conclusione, deve ritenersi conforme a diritto la determinazione del danno commisurata al valore del bene. Su tali presupposti, si può quindi passare all'esame del merito della controversia, egregiamente dipanato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, completa ed esaustiva sotto ogni profilo di accertamento demandato.
In primo luogo, infatti, il CTU ha acclarato, sulla base degli atti di causa, ed altresì delle risultanze dell'indagine eseguita presso il servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che l'occupazione denunciata da parte attrice è stata effettivamente disposta ed eseguita, e si è nondimeno concretizzata con la trasformazione del bene, da casa privata ad edificio pubblico (biblioteca), ad oggi fruibile all'utenza esterna. Al riguardo, pur ribadendosi che l'occupazione c.d. acquisitiva si verifica quando – come nel caso di specie - alla dichiarazione di pubblica utilità non segue nei termini di legge il decreto di esproprio, mentre in quella usurpativa manca del tutto detta dichiarazione, è tuttavia chiaro entrambe le ipotesi sono, in ultima analisi, riconducibili ad una espropriazione sostanziale, non suffragata cioè dai necessari atti e provvedimenti di legge.
Nel caso di specie, il , pur avendo avviato la procedura Controparte_1 espropriativa, in forza degli prefati atti prodromici di istruttoria tecnico-amministrativa
5 (approvazione delibera consiglio comunale, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da eseguire, pubblicazione atti sul F.A.L. della Provincia di Cosenza n. 39 del 02.06.1998, individuazione della data per l'immissione nel possesso), di fatto non ha tuttavia mai concluso la stessa, facendola di conseguenza degradare in patologia espropriativa, ossia in attività amministrativa illecita, di occupazione di un bene privato senza il dovuto titolo traslativo della proprietà.
Ed è incontestato tra le parti che l'occupazione del fabbricato da parte del Comune di
, in virtù dei prefati atti prodromici, è poi rimasta sfornita del necessario Controparte_1 titolo. Su tale premessa, il CTU ha quindi accertato che l'immobile oggetto di quell'occupazione acquisitiva è costituito da un unico corpo di fabbrica (in N.C.E.U. p.lla n. 1141), suddivisa internamente in tre subalterni e denominato Casa o Palazzo De Marco, sul quale è stata eseguita opera di riqualificazione edilizia volta alla radicale trasformazione dell'immobile, mediante l'effettuazione delle opere previste nel progetto approvato nel 1998, e soggetto poi a variante nel 2001, di sostanziale ed importante recupero dell'edificio, sia nella parte interna che in quella esterna (involucro e tetto); quelle opere sono state eseguite in forza di pubblico appalto, con regolare Certificato di Esecuzione dei Lavori del 19.09.2001. Per il consulente, nondimeno, l'intervento eseguito dal ha alterato l'originaria CP_1 configurazione dell'immobile e, in particolare, lo scopo finale a cui lo stesso era adibito, mutandolo da abitazione privata in biblioteca pubblica, in pedissequa esecuzione del progetto approvato. Si può quindi configurare l'ipotesi di irreversibile trasformazione dell'edificio, con conseguente non ripristinabilità dello status quo ante, se non attraverso nuovi interventi radicalmente modificativi della fisionomia assunta all'attualità dal bene medesimo;
ed infatti, l'eventuale restituzione del bene ai proprietari, imporrebbe la ricostituzione degli ambienti in abitazione privata, configurando – per il CTU - una possibilità del tutto remota, se non impossibile, che, in ogni caso, dovrebbe prevedere l'esborso di ingenti somme di denaro pubblico, con improbabile convenienza in termini di costi/benefici; il sito Biblioteca, così realizzato, è infatti utilizzato a tale scopo da oltre dieci anni, acclarando, oramai, la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato; e l'irreversibile trasformazione si appalesa anche considerando la variazione giuridica subita dall'immobile, con un nuovo assetto difforme dal precedente anche in termini di perdita della funzione originaria e di acquisizione di una nuova, di carattere pubblico, nonché soggetta ad istruttorie e verifiche degli enti terzi preposti per l'effettivo e formale utilizzo. Ed allora, in ragione di quanto premesso, non potendosi – né, invero, volendosi – restituire l'immobile ai suoi originari proprietari, peraltro solo in minima percentuale rappresentati nella odierna sede giudiziale, l'unica via percorribile è quella risarcitoria ed indennitaria.
Del resto, l'utilizzazione del bene da parte della P.A. per scopi di interesse pubblico, la sua apprensione e modificazione in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio, la valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera rispetto all'interesse privato al riottenimento della proprietà dei beni, e la necessità, da ultimo, di assicurare ai proprietari il giusto ristoro della perdita subita, rappresentano proprio i presupposti per l'applicazione dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001, a mente del quale, appunto, “valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del
6 valore venale del bene …; salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità; … per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato”. Ed invero, l'illegittima occupazione dell'immobile, una volta scaduti – nel caso di specie abbondantemente - i termini per la dichiarazione di pubblica utilità, non consente più l'applicazione del criterio indennitario di cui all'art. 38 d.P.R. 327/2001. Su tali premesse, il CTU aveva a disposizione tre diversi parametri sui quali fondare la stima risarcitoria.
Il primo era quello costituito dalla stima fatta dal Comune eo tempore per l'offerta, prima rifiutata e poi decaduta con la revoca del relativo decreto, dell'indennità di esproprio. Al riguardo, erra la difesa dell'ente a ritenere applicabile il procedimento di contestazione e determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, che è cosa ben distinta, come premesso, dal risarcimento dovuto per l'ipotesi di occupazione acquisitiva, nella quale si versa nel caso di specie.
Sulla base di quella stima, pari a £ 57.254.400 (€ 29.569,42), il risarcimento alle attrici, proprietarie dell'immobile per una quota di 5/64, ammonterebbe a complessivi € 5.428,76. Il riferimento al valore stimato dal al momento dell'iniziale intento, non CP_1 concretizzatosi, di avviare l'iter espropriativo, tuttavia, non convince, semplicemente perché l'ente convenuto non ha fornito alcuna documentazione atta ad asseverare quella stima. Ex adverso, le attrici hanno invece documentato l'espletamento di una CTU, in sede giudiziale di divisione ereditaria e definitiva attribuzione loro della quota di proprietà per la quale invocano corrispondente risarcimento, che ebbe a determinare in € 78.811,32 il valore dell'immobile nel 2004, cioè in epoca prossima alla sua occupazione, sfociando nella sentenza n. 1191/04, resa nella causa iscritta al n. 997/1984 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale. Del resto, come visto, il nel 1999, si era determinato alla revoca della proposta CP_1 di indennizzo alla , dante causa delle odierne attrici, proprio sulla base della pendenza di Per_1 quella controversia, che escludeva la possibilità di configurare un diritto dominicale certo, che consentisse la liquidazione. Ed allora, tra una stima non documentata, quella dell'ente, ed una perizia giudiziale di determinazione del valore, quella prodotta dalle attrici, non è chi non veda la scelta obbligata dell'odierno giudice. Per inciso, la terza via proposta dal CTU, ossia quella indennitaria, non appare invece giuridicamente sostenibile.
Per quanto argomentato, quindi, la domanda attorea, riqualificata in termini di risarcimento ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, va accolta per l'importo richiesto di € 12.483,71, pari al 15,84% del valore complessivo del fabbricato, a suo tempo stimato in € 78.811,32. Il CTU ha rimesso al giudice la questione relativa al calcolo della rivalutazione e degli interessi, osservando come, di solito, la stessa sia oggetto del quesito.
Nel caso di specie, tuttavia, la domanda attorea, come da conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva e ribadite nella prima memoria 183, comma 6, c.p.c., non conteneva alcun riferimento alla necessità di rivalutazione monetaria della somma odierna accordata, di tal ché la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce di addivenire ad una pronuncia differente da quella invocata dalla parte, che solo in comparsa conclusionale ha modificato il petitum, inserendovi surrettiziamente la richiesta di rivalutazione monetaria, con correzione irrimediabilmente tardiva delle conclusioni in precedenza, nelle sedi a ciò deputate, rassegnate.
7 Ad onor del vero, al riguardo rileverebbe l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza, a mente del quale, “in tema di espropriazione per pubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cui invece manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato), che cessa tuttavia in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente;
tale danno va quindi ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda – che segna appunto la perdita della proprietà – e la somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta
a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio” (Cass. n. 12961/2018). Ora, il riferimento giurisprudenziale al momento della domanda non tiene conto della irreversibile trasformazione dell'immobile, sulla base di opere di radicale ristrutturazione eseguite dall'ente convenuto;
accertare quindi il valore venale del bene alla data della citazione introduttiva del giudizio, nel 2021, significherebbe consentire alle attrici una indebita locupletazione delle migliorie eseguite dal poiché è indubbio che, a quella data, CP_1
l'immobile aveva un valore venale del tutto differente da quello originario, allorquando non ristrutturato.
Piuttosto, trattandosi, secondo la citata giurisprudenza, di un debito di valore, ne sarebbe stata opportuna l'attualizzazione al momento della odierna decisione, attraverso la sua rivalutazione monetaria nel corso degli anni, e l'applicazione degli interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata, secondo il meccanismo proprio del risarcimento del danno.
Tuttavia, come premesso, nessuna richiesta di rivalutazione è stata tempestivamente spiegata, e non va di conseguenza accordata, evidenziandosi oltremodo come le attrici abbiano espressamente limitato la loro pretesa alla somma di € 12.483,71, e non anche a quella eventualmente maggiore o minore accertata di giustizia. Su quell'importo, nondimeno, possono riconoscersi gli interessi al saggio legale dalla data dell'illecito (permanente), che, avendo la funzione di ristoro del lucro cessante, come da citata giurisprudenza, escludono la possibilità di ulteriore risarcimento equitativo di danni la cui natura o entità neppure dedotta. Ciò posto, resta da valutare la domanda attorea di pagamento dell'indennità di occupazione in misura percentuale per ogni anno di occupazione. Come visto, al riguardo l'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 prevede che, in aggiunta al ristoro del danno commisurato al valore venale del bene, per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato. Ora, sia per l'indennità di esproprio inizialmente richiesta, poi riqualificata in istanza di risarcimento per equivalente, sia per quella di occupazione, l'ente convenuto ha eccepito la prescrizione. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, “ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione risarcitoria a seguito di occupazione acquisitiva o appropriativa non è sufficiente la mera consapevolezza di avere subito un'occupazione e/o una manipolazione senza titolo dell'immobile, ma occorre che il danneggiato si trovi nella possibilità di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive per il
8 suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica e, quindi, in particolare, al verificarsi dell'effetto estintivo-acquisitivo definitivo perseguito dall'amministrazione espropriante;
l'onere di provare la ricorrenza del presupposto richiesto dall'art. 2947 c.c., coincidente con il momento in cui il trasferimento della proprietà venga o possa essere percepito dal proprietario come danno ingiusto ed irreversibile, grava sull'amministrazione e, in mancanza di tale prova, si deve ritenere, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale della CEDU, che tale momento coincida con quello della citazione introduttiva del giudizio nel quale il proprietario richieda il controvalore dell'immobile (con i relativi accessori), incompatibile con il perdurare del suo diritto dominicale su di esso” (Cass. nn. 8965/2014, 23865/2014).
Nessun termine di prescrizione può quindi ritenersi compiuto, almeno per il ristoro per equivalente, ed anche considerando che, per un verso, la certezza della proprietà in capo alle odierne attrici – rectius: alla loro dante causa – si è avuta solo con il passaggio in giudicato della sentenza n. 1191/2004, ed altresì che risultano allegati atti ripetutamente interruttivi del termine prescrizionale quinquennale, del 2010, del 2014 e del 2018, prima dell'esercizio della odierna azione giudiziale. Tuttavia, quello all'indennità di occupazione è credito risarcitorio che matura anno per anno, e poiché nondimeno tutte le richieste inoltrate ai fini dell'interruzione del decorso del termine prescrizionale – ad eccezione di quella legale del 17.03.2021 - riguardavano la sola indennità di esproprio, calcolata sul montante della stima del bene fatta in sede giudiziale, il
5% sulla somma odiernamente accordata alle attrici deve essere riconosciuto solo per il quinquennio anteriore alla diffida del 17.03.2021 (€ 624,19 x 5 = 3.120,95). Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, così come le competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il diritto al risarcimento per equivalente da espropriazione acquisitiva delle attrici, nei confronti del Comune di
[...]
per complessivi € 12.483,71, oltre interessi al saggio legale dalla data Controparte_1 dell'illecita occupazione fino al provvedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio dell'ente, nonché per complessivi € 3.120,95, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo, per indennità di occupazione, e, per l'effetto, condanna l'ente convenuto al relativo pagamento;
- condanna altresì il alla refusione, in favore delle attrici, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed in complessivi € 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco Pasquale Papasso, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico del convenuto spese e competenze di ctu, liquidate CP_1 giusta decreto in atti, con diritto delle attrici al rimborso di quanto eventualmente anticipato al consulente.
Così deciso in Cosenza il 5 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
9
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2542 R.G.A.C. dell'anno 2021, promossa
da e , rappresentate e difese dall'avv. Marco Pasquale Papasso, presso il Parte_1 Parte_2 cui studio, in Cosenza, piazza F. e L. Gullo n. 88, sono altresì elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
attrici
contro rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Morcavallo, presso Controparte_1 il cui studio, in Cosenza, corso L. Fera n. 23, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
avente ad oggetto: occupazione c.d. acquisitiva;
conclusioni delle parti: all'udienza del 12 novembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per le attrici: “l'Ill.mo Tribunale di Cosenza Voglia, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: accertare il diritto delle due attrici e – Parte_1 Parte_2 rispetto al valore complessivo dell'immobile espropriato - all'indennità dovuta pro quota alle stesse e per l'effetto, condannare l'Ente espropriante convenuto al pagamento della relativa indennità di esproprio in favore delle succitate attrici – entrambe eredi della Sig.ra Per_1
- per un importo di Euro 12.483,71 ossia pari al 15,84% del valore complessivo
[...] dell'immobile di Euro 78.811,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di espropriazione e fino all'effettivo soddisfo, e comunque per come meglio descritto e quantificato nella Tabella 2 della CTU definitiva;
condannare l'Ente espropriante convenuto al pagamento della relativa indennità di occupazione in favore delle succitate attrici – entrambe eredi della Sig.ra – in misura percentuale per ogni anno di Persona_1 occupazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di espropriazione e fino all'effettivo trasferimento della proprietà che dovrà avvenire a spese dell'Ente futuro intestatario, e comunque per come meglio descritto e quantificato nella Tabella 2 della CTU definitiva;
condannare l'Ente espropriante convenuto all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale scaturito dall'utilizzo sine titulo dell'immobile espropriato per un lungo lasso di tempo e da liquidare secondo equità ex art. 1226 c.c. in favore delle odierne attrici. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore dell'Avvocato antistatario determinati ai sensi del D.M. n.140/12, oltra c.p.a. 4%, iva 22% e successive spese
1 occorrende”; per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per le ragioni esposte;
- rigettare tutte le domande proposte dalle attrici;
- in particolare: 1) accertare e dichiarare che alcuna indennità è dovuta alle attrici da parte del di CP_1 [...]
; 2) rigettare, per quanto sopra esposto, la richiesta di condannare l'Ente al Controparte_1 pagamento dell'indennità di esproprio per un importo di Euro 12.483,71, ossia pari al 15,84% del valore dell'immobile di Euro 78.811,32; 3) rigettare la richiesta di condannare il CP_1 al pagamento dell'indennità di occupazione, in quanto caduta in prescrizione;
4) rigettare la richiesta di condannare l'Ente al risarcimento del danno non patrimoniale, poiché generica ed infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, e premettevano e Parte_1 Parte_2 documentavano di essere eredi di , proprietaria, giusta sentenza n. 1191/2004 Persona_1 dell'intestato Tribunale, del 15,84% del fabbricato ubicato nel comune di San Giovanni in Fiore (CS), denominato Casa o Palazzo De Marco, oggetto di iter espropriativo iniziato con delibera consiliare n. 75/1997 di approvazione del progetto di ristrutturazione, proseguita con decreto n. 1/1998 di quantificazione dell'indennità provvisoria, con decreto n. 2/1999 di occupazione temporanea ed in via d'urgenza, con determinazione dell'indennità di occupazione nel 5% annuo fino al definitivo trasferimento, e atto di offerta dell'indennità del 21.12.1999, rifiutato dalla siccome ritenuto non congruo;
deducevano quindi di aver inutilmente compulsato il Per_1
con le allegate richieste del 2010, del 2014, del 2018 e del 2021, al pagamento di CP_1 quanto dovuto, e, prospettando il loro diritto all'indennità di esproprio, pari al valore 15,84% del valore venale del fabbricato, ed altresì di quella di occupazione di cui agli artt. 22 bis, comma 5, e 50, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, invocavano condanna dell'ente al relativo pagamento, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda attorea, in primo luogo rappresentando che, contrariamente a quanto dedotto nella citazione introduttiva, con la prima nota del 2010 il procuratore delle attrici aveva formalmente accettato l'offerta dell'indennità provvisoria, come calcolata dall'ente, ed altresì manifestato la volontà di cessione volontaria dell'immobile; sotto diverso profilo, collegava l'eccezione di inammissibilità alla soggezione del procedimento espropriativo, iniziato prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, alla l. n. 865/1971, con conseguente deposito dell'indennità, inizialmente non accettata, presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza successiva richiesta di svincolo delle relative somme;
deduceva l'inconferenza della stima dell'immobile fatta nel giudizio di divisione ereditaria, non avendo le attrici fatto ricorso allo speciale procedimento di cui all'art. 19 l. n. 865/1971, ed essendo irrimediabilmente prescritto il relativo diritto, così come quello per molte delle annualità di occupazione, stigmatizzando nondimeno l'assoluta genericità della pretesa di risarcimento di ulteriori presunti danni patrimoniali e non, e rassegnando le ritrascritte conclusioni. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo per consulenza tecnica d'ufficio, espletata la quale, all'udienza del 12.11.2024, è stata nuovamente introitata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica.
2 Tanto premesso in fatto, la domanda attorea, come riqualificata, nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, in termini di risarcimento per equivalente, derivante da occupazione c.d. acquisitiva, è fondata nei termini di cui appresso, entro i quali va di conseguenza accolta. Lo scrutinio del merito presuppone l'affermazione di alcuni principi. Il primo è quello, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente per la perdita della proprietà (ex plurimis,
Cass. SSUU n. 735/2015; Cass. nn. 4476/2015, 20231/2016, 18142/2022).
Ed invero, in tutti i casi di occupazione c.d. acquisitiva (che sussiste allorquando alla dichiarazione di pubblica utilità – nella specie peraltro solo implicita nella deliberazione consiliare n. 75/1997 del Comune di – non segua il decreto di esproprio) Controparte_1
e di occupazione c.d. usurpativa (quando manchi invece detta dichiarazione), si ravvisa un illecito a carattere permanente, che cessa in caso di rinuncia forzosa del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, con conseguente necessità di ristorare il danno con riferimento al valore del bene al momento della domanda che determina la perdita della proprietà (Cass. nn. 18142/2022, 12961/2018, 22929/2017). A tal riguardo, va immediatamente dato conto dell'eccezione del
[...]
, secondo cui le attrici sarebbero decadute dalla proposizione della domanda Controparte_1 alla odierna attenzione, avendo (il loro procuratore) accettato, con nota del 2010, l'indennità proposta dall'ente con il decreto n. 1/1998, calcolata sul valore della proprietà in esso – e non nella sentenza n. 1191/2004 – prospettato, manifestando altresì volontà di cessione volontaria dell'immobile espropriato. Sul punto, invero, risulta decisiva la produzione dell'ulteriore decreto con il quale il dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, in data 02.07.1999, provvedeva alla revoca del precedente n. 1/1998, sul rilievo che la , dante causa delle odierne attrici, non risultava Per_1 proprietaria per intero dei vani oggetto di esproprio; ergo, a dispetto del tenore pur inequivoco (contrariamente alla tesi attorea) della nota del 2010, l'eccezione del non coglie nel CP_1 segno, semplicemente perché non si può accettare, nel 2010, l'indennità di esproprio contenuta in un decreto espressamente revocato, e mai più nuovamente adottato, dall'ente, mancando bilateralità, ossia una valida manifestazione di volontà dell'ente alla quale il privato ha prestato adesione. Lo stesso è a dirsi della cessione volontaria dell'immobile proclamata dal rappresentante della nella nota del 2010, inutiliter data in ragione dell'assenza di alcuna indennità da Per_1 accettare validamente.
Del resto, al riguardo, rimane meramente assertiva – siccome non documentata - la tesi del a mente della quale quell'indennità di esproprio sarebbe stata depositata alla Cassa CP_1
Depositi e Prestiti, a disposizione della parte inizialmente rifiutante. Il rilievo disinnesca, ovviamente, anche l'ulteriore eccezione dell'ente, relativa alla necessità di impugnazione giudiziale della stima dell'indennità, contenuta in un provvedimento espressamente revocato, e, quindi, del tutto privo di effetti. Sotto diverso profilo, la prefata natura permanente dell'occupazione acquisitiva comporta la piena applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 327/2001.
Su tali premesse, va quindi richiamato – a confutazione di quanto argomentato dalla difesa del convenuto in comparsa conclusionale - l'ulteriore principio secondo cui, nei CP_1 casi di occupazione acquisitiva e usurpativa, alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso dal proprietario, invocando il mancato formale trasferimento nel
3 proprio patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della Cedu e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità per destinarlo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico. Ed infatti, l'Amministrazione non può imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica, che l'ordinamento interno ed internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di essere esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà cui il privato, come nel caso di specie, implicitamente rinuncia proponendo la domanda di risarcimento per equivalente, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato danneggiato (Cass. nn. 144/2020, 6301/2014).
Al riguardo, il G.A. (Cons. di Stato, Ad. Pl., n. 2/2020) afferma invece che il trasferimento della proprietà del bene alla pubblica amministrazione non può essere l'effetto di una rinuncia abdicativa formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che il principio di legalità, di cui è espressione in materia l'art. 42 della Costituzione, e che è stato rimarcato dalla Corte Edu, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento prevederebbe esclusivamente nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, ovvero in un contratto traslativo.
La conseguenza è che, così opinando, la scelta di acquisire il bene occupato ed utilizzato sine titulo, o restituirlo, sarebbe rimessa esclusivamente all'Autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice amministrativo né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42 bis citato;
su tale presupposto, Cons. di Stato n. 6863/2020 ha ritenuto inammissibile la domanda avente contenuto solo risarcitorio proposta dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla P.A.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18142/2022 cit.) osserva però – condivisibilmente - che l'occupazione del bene, pur se illecita o illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo status di proprietario, rimanendo sicuramente arduo ammettere lo ius tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere realizzate per fini pubblici, svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso.
Ergo, la giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di azionare i rimedi civilistici comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore del bene), in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà privata rimessa all'autorità amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, la decisione di acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento dell'indennizzo, o di restituirlo previa rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per il privato di reagire introducendo un giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di compulsare la stessa autorità ad assumere detta decisione.
La Costituzione (art. 42, comma 2) rimette tuttavia alla legge la conformazione della proprietà privata quanto ai “modi di acquisto, di godimento e […] limiti […]”, e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo (art. 42, comma 3), ma fintanto che tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 (anche eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla
4 gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare. Segnatamente, il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione conserva il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente).
Come pure rimarcato dalla dottrina, i trasferimenti coattivi della proprietà sono una categoria generale interna al sistema dominicale, e non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – fintanto che l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42 bis – possa chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente opinando, il proprietario (danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene previa rimessione in pristino. Ergo, nell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 è la fonte legale del potere acquisitivo attribuito all'autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione della proprietà privata che, sterilizzando i rimedi riconosciuti dall'ordinamento a chi è danneggiato dall'illecito (e quindi anche al proprietario), abbia l'effetto sostanziale di premiare il comportamento dell'autorità amministrativa che persista nell'illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato.
In presenza di uno svuotamento del titolo proprietario che derivi da un comportamento illecito (assimilabile a una espropriazione di valore), non può configurarsi nella mera inerzia dell'autorità amministrativa (che non emetta il provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita conformazione o regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall'art. 42 bis, che invece si limita ad attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce effetti degradatori generalizzati, o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall'ordinamento al proprietario. In conclusione, deve ritenersi conforme a diritto la determinazione del danno commisurata al valore del bene. Su tali presupposti, si può quindi passare all'esame del merito della controversia, egregiamente dipanato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, completa ed esaustiva sotto ogni profilo di accertamento demandato.
In primo luogo, infatti, il CTU ha acclarato, sulla base degli atti di causa, ed altresì delle risultanze dell'indagine eseguita presso il servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che l'occupazione denunciata da parte attrice è stata effettivamente disposta ed eseguita, e si è nondimeno concretizzata con la trasformazione del bene, da casa privata ad edificio pubblico (biblioteca), ad oggi fruibile all'utenza esterna. Al riguardo, pur ribadendosi che l'occupazione c.d. acquisitiva si verifica quando – come nel caso di specie - alla dichiarazione di pubblica utilità non segue nei termini di legge il decreto di esproprio, mentre in quella usurpativa manca del tutto detta dichiarazione, è tuttavia chiaro entrambe le ipotesi sono, in ultima analisi, riconducibili ad una espropriazione sostanziale, non suffragata cioè dai necessari atti e provvedimenti di legge.
Nel caso di specie, il , pur avendo avviato la procedura Controparte_1 espropriativa, in forza degli prefati atti prodromici di istruttoria tecnico-amministrativa
5 (approvazione delibera consiglio comunale, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da eseguire, pubblicazione atti sul F.A.L. della Provincia di Cosenza n. 39 del 02.06.1998, individuazione della data per l'immissione nel possesso), di fatto non ha tuttavia mai concluso la stessa, facendola di conseguenza degradare in patologia espropriativa, ossia in attività amministrativa illecita, di occupazione di un bene privato senza il dovuto titolo traslativo della proprietà.
Ed è incontestato tra le parti che l'occupazione del fabbricato da parte del Comune di
, in virtù dei prefati atti prodromici, è poi rimasta sfornita del necessario Controparte_1 titolo. Su tale premessa, il CTU ha quindi accertato che l'immobile oggetto di quell'occupazione acquisitiva è costituito da un unico corpo di fabbrica (in N.C.E.U. p.lla n. 1141), suddivisa internamente in tre subalterni e denominato Casa o Palazzo De Marco, sul quale è stata eseguita opera di riqualificazione edilizia volta alla radicale trasformazione dell'immobile, mediante l'effettuazione delle opere previste nel progetto approvato nel 1998, e soggetto poi a variante nel 2001, di sostanziale ed importante recupero dell'edificio, sia nella parte interna che in quella esterna (involucro e tetto); quelle opere sono state eseguite in forza di pubblico appalto, con regolare Certificato di Esecuzione dei Lavori del 19.09.2001. Per il consulente, nondimeno, l'intervento eseguito dal ha alterato l'originaria CP_1 configurazione dell'immobile e, in particolare, lo scopo finale a cui lo stesso era adibito, mutandolo da abitazione privata in biblioteca pubblica, in pedissequa esecuzione del progetto approvato. Si può quindi configurare l'ipotesi di irreversibile trasformazione dell'edificio, con conseguente non ripristinabilità dello status quo ante, se non attraverso nuovi interventi radicalmente modificativi della fisionomia assunta all'attualità dal bene medesimo;
ed infatti, l'eventuale restituzione del bene ai proprietari, imporrebbe la ricostituzione degli ambienti in abitazione privata, configurando – per il CTU - una possibilità del tutto remota, se non impossibile, che, in ogni caso, dovrebbe prevedere l'esborso di ingenti somme di denaro pubblico, con improbabile convenienza in termini di costi/benefici; il sito Biblioteca, così realizzato, è infatti utilizzato a tale scopo da oltre dieci anni, acclarando, oramai, la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato; e l'irreversibile trasformazione si appalesa anche considerando la variazione giuridica subita dall'immobile, con un nuovo assetto difforme dal precedente anche in termini di perdita della funzione originaria e di acquisizione di una nuova, di carattere pubblico, nonché soggetta ad istruttorie e verifiche degli enti terzi preposti per l'effettivo e formale utilizzo. Ed allora, in ragione di quanto premesso, non potendosi – né, invero, volendosi – restituire l'immobile ai suoi originari proprietari, peraltro solo in minima percentuale rappresentati nella odierna sede giudiziale, l'unica via percorribile è quella risarcitoria ed indennitaria.
Del resto, l'utilizzazione del bene da parte della P.A. per scopi di interesse pubblico, la sua apprensione e modificazione in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio, la valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera rispetto all'interesse privato al riottenimento della proprietà dei beni, e la necessità, da ultimo, di assicurare ai proprietari il giusto ristoro della perdita subita, rappresentano proprio i presupposti per l'applicazione dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001, a mente del quale, appunto, “valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del
6 valore venale del bene …; salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità; … per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato”. Ed invero, l'illegittima occupazione dell'immobile, una volta scaduti – nel caso di specie abbondantemente - i termini per la dichiarazione di pubblica utilità, non consente più l'applicazione del criterio indennitario di cui all'art. 38 d.P.R. 327/2001. Su tali premesse, il CTU aveva a disposizione tre diversi parametri sui quali fondare la stima risarcitoria.
Il primo era quello costituito dalla stima fatta dal Comune eo tempore per l'offerta, prima rifiutata e poi decaduta con la revoca del relativo decreto, dell'indennità di esproprio. Al riguardo, erra la difesa dell'ente a ritenere applicabile il procedimento di contestazione e determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, che è cosa ben distinta, come premesso, dal risarcimento dovuto per l'ipotesi di occupazione acquisitiva, nella quale si versa nel caso di specie.
Sulla base di quella stima, pari a £ 57.254.400 (€ 29.569,42), il risarcimento alle attrici, proprietarie dell'immobile per una quota di 5/64, ammonterebbe a complessivi € 5.428,76. Il riferimento al valore stimato dal al momento dell'iniziale intento, non CP_1 concretizzatosi, di avviare l'iter espropriativo, tuttavia, non convince, semplicemente perché l'ente convenuto non ha fornito alcuna documentazione atta ad asseverare quella stima. Ex adverso, le attrici hanno invece documentato l'espletamento di una CTU, in sede giudiziale di divisione ereditaria e definitiva attribuzione loro della quota di proprietà per la quale invocano corrispondente risarcimento, che ebbe a determinare in € 78.811,32 il valore dell'immobile nel 2004, cioè in epoca prossima alla sua occupazione, sfociando nella sentenza n. 1191/04, resa nella causa iscritta al n. 997/1984 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale. Del resto, come visto, il nel 1999, si era determinato alla revoca della proposta CP_1 di indennizzo alla , dante causa delle odierne attrici, proprio sulla base della pendenza di Per_1 quella controversia, che escludeva la possibilità di configurare un diritto dominicale certo, che consentisse la liquidazione. Ed allora, tra una stima non documentata, quella dell'ente, ed una perizia giudiziale di determinazione del valore, quella prodotta dalle attrici, non è chi non veda la scelta obbligata dell'odierno giudice. Per inciso, la terza via proposta dal CTU, ossia quella indennitaria, non appare invece giuridicamente sostenibile.
Per quanto argomentato, quindi, la domanda attorea, riqualificata in termini di risarcimento ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, va accolta per l'importo richiesto di € 12.483,71, pari al 15,84% del valore complessivo del fabbricato, a suo tempo stimato in € 78.811,32. Il CTU ha rimesso al giudice la questione relativa al calcolo della rivalutazione e degli interessi, osservando come, di solito, la stessa sia oggetto del quesito.
Nel caso di specie, tuttavia, la domanda attorea, come da conclusioni rassegnate nella citazione introduttiva e ribadite nella prima memoria 183, comma 6, c.p.c., non conteneva alcun riferimento alla necessità di rivalutazione monetaria della somma odierna accordata, di tal ché la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce di addivenire ad una pronuncia differente da quella invocata dalla parte, che solo in comparsa conclusionale ha modificato il petitum, inserendovi surrettiziamente la richiesta di rivalutazione monetaria, con correzione irrimediabilmente tardiva delle conclusioni in precedenza, nelle sedi a ciò deputate, rassegnate.
7 Ad onor del vero, al riguardo rileverebbe l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza, a mente del quale, “in tema di espropriazione per pubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cui invece manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato), che cessa tuttavia in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente;
tale danno va quindi ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda – che segna appunto la perdita della proprietà – e la somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta
a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio” (Cass. n. 12961/2018). Ora, il riferimento giurisprudenziale al momento della domanda non tiene conto della irreversibile trasformazione dell'immobile, sulla base di opere di radicale ristrutturazione eseguite dall'ente convenuto;
accertare quindi il valore venale del bene alla data della citazione introduttiva del giudizio, nel 2021, significherebbe consentire alle attrici una indebita locupletazione delle migliorie eseguite dal poiché è indubbio che, a quella data, CP_1
l'immobile aveva un valore venale del tutto differente da quello originario, allorquando non ristrutturato.
Piuttosto, trattandosi, secondo la citata giurisprudenza, di un debito di valore, ne sarebbe stata opportuna l'attualizzazione al momento della odierna decisione, attraverso la sua rivalutazione monetaria nel corso degli anni, e l'applicazione degli interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata, secondo il meccanismo proprio del risarcimento del danno.
Tuttavia, come premesso, nessuna richiesta di rivalutazione è stata tempestivamente spiegata, e non va di conseguenza accordata, evidenziandosi oltremodo come le attrici abbiano espressamente limitato la loro pretesa alla somma di € 12.483,71, e non anche a quella eventualmente maggiore o minore accertata di giustizia. Su quell'importo, nondimeno, possono riconoscersi gli interessi al saggio legale dalla data dell'illecito (permanente), che, avendo la funzione di ristoro del lucro cessante, come da citata giurisprudenza, escludono la possibilità di ulteriore risarcimento equitativo di danni la cui natura o entità neppure dedotta. Ciò posto, resta da valutare la domanda attorea di pagamento dell'indennità di occupazione in misura percentuale per ogni anno di occupazione. Come visto, al riguardo l'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 prevede che, in aggiunta al ristoro del danno commisurato al valore venale del bene, per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato. Ora, sia per l'indennità di esproprio inizialmente richiesta, poi riqualificata in istanza di risarcimento per equivalente, sia per quella di occupazione, l'ente convenuto ha eccepito la prescrizione. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, “ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione risarcitoria a seguito di occupazione acquisitiva o appropriativa non è sufficiente la mera consapevolezza di avere subito un'occupazione e/o una manipolazione senza titolo dell'immobile, ma occorre che il danneggiato si trovi nella possibilità di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive per il
8 suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica e, quindi, in particolare, al verificarsi dell'effetto estintivo-acquisitivo definitivo perseguito dall'amministrazione espropriante;
l'onere di provare la ricorrenza del presupposto richiesto dall'art. 2947 c.c., coincidente con il momento in cui il trasferimento della proprietà venga o possa essere percepito dal proprietario come danno ingiusto ed irreversibile, grava sull'amministrazione e, in mancanza di tale prova, si deve ritenere, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale della CEDU, che tale momento coincida con quello della citazione introduttiva del giudizio nel quale il proprietario richieda il controvalore dell'immobile (con i relativi accessori), incompatibile con il perdurare del suo diritto dominicale su di esso” (Cass. nn. 8965/2014, 23865/2014).
Nessun termine di prescrizione può quindi ritenersi compiuto, almeno per il ristoro per equivalente, ed anche considerando che, per un verso, la certezza della proprietà in capo alle odierne attrici – rectius: alla loro dante causa – si è avuta solo con il passaggio in giudicato della sentenza n. 1191/2004, ed altresì che risultano allegati atti ripetutamente interruttivi del termine prescrizionale quinquennale, del 2010, del 2014 e del 2018, prima dell'esercizio della odierna azione giudiziale. Tuttavia, quello all'indennità di occupazione è credito risarcitorio che matura anno per anno, e poiché nondimeno tutte le richieste inoltrate ai fini dell'interruzione del decorso del termine prescrizionale – ad eccezione di quella legale del 17.03.2021 - riguardavano la sola indennità di esproprio, calcolata sul montante della stima del bene fatta in sede giudiziale, il
5% sulla somma odiernamente accordata alle attrici deve essere riconosciuto solo per il quinquennio anteriore alla diffida del 17.03.2021 (€ 624,19 x 5 = 3.120,95). Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, così come le competenze di ctu, liquidate giusta decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il diritto al risarcimento per equivalente da espropriazione acquisitiva delle attrici, nei confronti del Comune di
[...]
per complessivi € 12.483,71, oltre interessi al saggio legale dalla data Controparte_1 dell'illecita occupazione fino al provvedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio dell'ente, nonché per complessivi € 3.120,95, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo, per indennità di occupazione, e, per l'effetto, condanna l'ente convenuto al relativo pagamento;
- condanna altresì il alla refusione, in favore delle attrici, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed in complessivi € 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco Pasquale Papasso, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico del convenuto spese e competenze di ctu, liquidate CP_1 giusta decreto in atti, con diritto delle attrici al rimborso di quanto eventualmente anticipato al consulente.
Così deciso in Cosenza il 5 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
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