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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/09/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1115/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/9/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Pizzo, Strada Provinciale Pizzo-Maierato, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Caterina Varvaglione (PEC: che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Arezzo, Viale Michelangelo, n. 48, presso lo studio dell'avv. Marco Teoni (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 18/2024, emesso da questo Tribunale il 23.2.2024, della somma pari a 101.576,95€, oltre accessori, pretesa a titolo di contributi non versati dal professionista per il periodo intercorrente fra il 2006 e il 2021. L'opponente deduceva la non debenza della pretesa in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e in ragione dell'omesso svolgimento, da parte sua, in maniera continuativa, dell'attività di Geometra, aggiungendo di aver restituito il timbro al Collegio Geometri di Firenze, nel 2013, stante il mancato esercizio della professione, di aver ricevuto una
1 sospensione a tempo indeterminato dall'Albo medesimo e di aver chiuso la partita iva inerente all'attività di cui si tratta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare e principale, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito azionato, non dovute le somme ingiunte e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accogliere la presente opposizione e revocare e/o dichiarare nullo parzialmente, per le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo opposto fino all'annualità 2016 poiché le somme ingiunte a tale titolo sono prescritte e comunque non dovute. n ogni caso condannare
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del costituito procuratore antistatario ex art 93 c.p.c”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le avverse pretese e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, con connessa conferma del decreto ingiuntivo 18/2024. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata parzialmente, nei limiti di seguito indicati.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto per il tramite del decreto ingiuntivo (opposto) stante l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e l'omesso svolgimento dell'attività di Geometra.
3. Preliminarmente si segnala che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo
2 gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Si dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie inerenti agli anni compresi fra il 2006 e il 2018, stante l'assenza di atti e richieste di pagamento utili a interrompere i termini di prescrizione.
4.1. La documentazione versata in atti da parte opposta (cfr all. 5) non può ritenersi valida a determinare l'interruzione del quinquennio di prescrizione, stante il difetto di notifica. Le ricevute delle raccomandate, infatti, riportano che la notifica sia avvenuta a “destinatario sconosciuto” e “irreperibile”, sebbene non vi sia prova (in atti) dell'attuazione della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c.
5. Le deduzioni di parte opponente, tuttavia, non possono trovare rilievo relativamente alle pretese creditorie inerenti agli anni 2019, 2020 e 2021, né sotto il profilo di prescrizione, né sotto quello di merito di correttezza del versamento contributivo.
6. L'opponente non ha dimostrato la sua cancellazione all'Albo dei Geometri, a cui sarebbe conseguita l'esclusione dall'assoggettamento al versamento dei contributi minimi.
7. In tal senso, la Suprema Corte si è espressa con la sentenza n. 34276/2025, in virtù della quale, sulla scia dei precedenti principi di diritto: «In tema di ai Controparte_1 fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è CP_1 possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22,4568/21).»
8. Pertanto, l'opponente è tenuto al versamento delle pretese contributive relativamente agli anni 2019, 2020 e 2021.
9. A ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 18/2024, con condanna di Parte_1
a versare i contributi inerenti alla per gli anni 2019, 2020 e 2021. CP_1
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie relativamente agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
- rigetta il ricorso nel resto;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 18/2024 del 23.2.2024;
- condanna al pagamento delle pretese contributive relativamente agli Parte_1 anni 2019, 2020 e 2021;
3 - compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/9/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Pizzo, Strada Provinciale Pizzo-Maierato, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Caterina Varvaglione (PEC: che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Arezzo, Viale Michelangelo, n. 48, presso lo studio dell'avv. Marco Teoni (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 18/2024, emesso da questo Tribunale il 23.2.2024, della somma pari a 101.576,95€, oltre accessori, pretesa a titolo di contributi non versati dal professionista per il periodo intercorrente fra il 2006 e il 2021. L'opponente deduceva la non debenza della pretesa in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e in ragione dell'omesso svolgimento, da parte sua, in maniera continuativa, dell'attività di Geometra, aggiungendo di aver restituito il timbro al Collegio Geometri di Firenze, nel 2013, stante il mancato esercizio della professione, di aver ricevuto una
1 sospensione a tempo indeterminato dall'Albo medesimo e di aver chiuso la partita iva inerente all'attività di cui si tratta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare e principale, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito azionato, non dovute le somme ingiunte e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accogliere la presente opposizione e revocare e/o dichiarare nullo parzialmente, per le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo opposto fino all'annualità 2016 poiché le somme ingiunte a tale titolo sono prescritte e comunque non dovute. n ogni caso condannare
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del costituito procuratore antistatario ex art 93 c.p.c”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le avverse pretese e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, con connessa conferma del decreto ingiuntivo 18/2024. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata parzialmente, nei limiti di seguito indicati.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto per il tramite del decreto ingiuntivo (opposto) stante l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e l'omesso svolgimento dell'attività di Geometra.
3. Preliminarmente si segnala che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo
2 gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Si dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie inerenti agli anni compresi fra il 2006 e il 2018, stante l'assenza di atti e richieste di pagamento utili a interrompere i termini di prescrizione.
4.1. La documentazione versata in atti da parte opposta (cfr all. 5) non può ritenersi valida a determinare l'interruzione del quinquennio di prescrizione, stante il difetto di notifica. Le ricevute delle raccomandate, infatti, riportano che la notifica sia avvenuta a “destinatario sconosciuto” e “irreperibile”, sebbene non vi sia prova (in atti) dell'attuazione della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c.
5. Le deduzioni di parte opponente, tuttavia, non possono trovare rilievo relativamente alle pretese creditorie inerenti agli anni 2019, 2020 e 2021, né sotto il profilo di prescrizione, né sotto quello di merito di correttezza del versamento contributivo.
6. L'opponente non ha dimostrato la sua cancellazione all'Albo dei Geometri, a cui sarebbe conseguita l'esclusione dall'assoggettamento al versamento dei contributi minimi.
7. In tal senso, la Suprema Corte si è espressa con la sentenza n. 34276/2025, in virtù della quale, sulla scia dei precedenti principi di diritto: «In tema di ai Controparte_1 fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è CP_1 possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22,4568/21).»
8. Pertanto, l'opponente è tenuto al versamento delle pretese contributive relativamente agli anni 2019, 2020 e 2021.
9. A ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 18/2024, con condanna di Parte_1
a versare i contributi inerenti alla per gli anni 2019, 2020 e 2021. CP_1
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie relativamente agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
- rigetta il ricorso nel resto;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 18/2024 del 23.2.2024;
- condanna al pagamento delle pretese contributive relativamente agli Parte_1 anni 2019, 2020 e 2021;
3 - compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 17/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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