TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/07/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2864/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ) e da (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Vicenza, Piazzetta S. Stefano n. 1, presso e nello studio C.F._2
dell'Avv. DORIA PAOLO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attori contro in persona della titolare (C.F.: - P.IVA: CO C.F._3
), elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Velasca n. 6, presso e nello studio dell'Avv. P.IVA_1
BARONE UGO del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Vicenza, Bordo Scroffa n. 37, presso e nello studio dell'Avv. VINCI PIERLUIGI
pagina 1 di 11 del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. FEDELI RENATO del Foro di Milano, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
e hanno concluso come da foglio di p.c. depositato Parte_1 Parte_3
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Accertato che le convenute sono responsabili per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli attori, condannarsi le convenute al risarcimento del danno in favore degli attori, liquidato equitativamente dal Tribunale, oltre a interessi;
con vittoria nelle spese di causa, oltre c.p.a. e i.v.a.”.
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così CO
chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare, dichiarare la mancata sussistenza dei requisiti ex art. 114 c.c. per la decisione della causa secondo equità e, per l'effetto, rigettare la domanda stante la mancanza dei presupposti di applicazione della richiamata norma, con rifusione delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; nel merito, previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, rigettare le avverse domande nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto, con la rifusione delle spese di lite CO anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato un qualsivoglia diritto al risarcimento a favore degli attori, con conseguente condanna a qualsiasi titolo della convenuta agenzia, limitarsi tale importo nella misura di quanto strettamente provato, respinta ogni superiore pretesa e con espressa riserva di agire in rivalsa nei confronti del tour operator e/o delle strutture;
con vittoria di spese e competenze di causa”.
ha concluso come in atti, così chiedendo: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: nel merito, respingere la domanda degli attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando conseguentemente assolta CP_2 in subordine, sempre nel merito, accertare il grado di responsabilità delle convenute, determinando conseguentemente in via proporzionale l'eventuale risarcimento del danno a favore degli attori, ove riconosciuto;
in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari”.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e esponevano: di Parte_1 Parte_2
essersi rivolti nel luglio 2021 all'agenzia di viaggi per l'organizzazione CO CO
del loro viaggio di nozze;
di aver sottoscritto il preventivo di un viaggio in Messico e in Polinesia e di aver versato in data 8.10.2021 la somma di € 3.924,00 a titolo di acconto;
di essere stati informati in data
13.3.2022 dell'obbligatorietà, per viaggiare in Polinesia, della terza dose del vaccino per Covid-19, la quale tuttavia era preclusa a per ragioni di salute;
di aver quindi sottoscritto in data Parte_1
12.4.2022 un contratto per un diverso itinerario nel solo Messico;
di aver corrisposto il saldo del prezzo pari a € 6.481,00 in data 28.6.2022; di essere partiti dunque in data 19.7.2022; che per l'intera durata del viaggio le condizioni igieniche degli alloggi prenotati dal tour operator si presentavano CP_2
del tutto inadeguate;
che il “resort” in cui era prevista la permanenza per gli ultimi nove giorni del viaggio si era rivelata una struttura fatiscente e maleodorante, in cui era stato impossibile accedere ai servizi sia della spiaggia sia della piscina;
che l'agenzia, contattata per trovare una soluzione, aveva proposto una sistemazione alternativa, ma dietro pagamento di un sovrapprezzo elevato;
che gli sposi avevano trovato allora un altro alloggio a proprie spese;
che tuttavia loa c.d. luna di miele era risultata compromessa, oltre che dalle insoddisfacenti condizioni del viaggio, anche dal forte stress subito dai due sposi per l'intero soggiorno, aggravato dalla necessità imprevista di sostenere spese in contanti che non avevano a disposizione, dal timore ingenerato dalla diffusa criminalità nella zona di cui non erano stati previamente informati e dall'overbooking dell'aereo di ritorno che li avrebbe costretti a una permanenza all'estero di un'ulteriore settimana e che si era poi risolta per un caso fortuito;
che era ravvisabile dunque l'inadempimento contrattuale e la responsabilità risarcitoria sia del tour operator ai sensi dell'art. 42
D.Lgs. 62/2018, sia dell'intermediario ai sensi dell'art. 34 e dell'art. 51 del medesimo Codice del Turismo;
che entrambi avevano cagionato agli attori un grave danno da vacanza rovinata ai sensi dell'art. 46 del
Codice del Turismo citato. e chiedevano dunque che le società Parte_1 Parte_2
convenute fossero condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale occorso.
Costituitasi in giudizio, rilevava che gli attori non avevano CO
quantificato il danno subito e così non prestava il consenso alla sua determinazione secondo equità, come indicato dall'art. 114 c.p.c. Nel merito, invece, replicava: che l'informazione sulla necessarietà della pagina 3 di 11 somministrazioni vaccinali era stata fornita prima della sottoscrizione del preventivo;
che il 28.1.2022 era stata chiesta una modifica del programma di viaggio sia per indefiniti problemi di salute di
[...]
sia perché il sopravvenuto licenziamento di imponeva una restrizione del Parte_1 Parte_2
budget; che quindi era stato proposto un itinerario nel solo Messico, in quanto tale scelta, comportando una modifica parziale del preventivo, avrebbe ridotto l'entità delle penali contrattuali;
che i clienti avevano preferito ai resort proposti (come il Barcelò Maya Grand Resort) delle sistemazioni alberghiere in stile coloniale e di prezzo più contenuto (come il Petite Lafitte); che gli stessi, durante il volo di andata, avevano rischiato di perdere la coincidenza nello scalo ad Amsterdam perché si erano portati nella zona errata dell'aeroporto e non perché l'agenzia aveva effettuato in modo scorretto il check-in; che le condizioni degli alloggi lamentate non erano state dimostrate, mentre lievi disagi potevano essere giustificati dall'esplicita scelta di evitare i resort e soggiornare in bungalow in riva all'oceano; che comunque a fronte della segnalazione dei disagi dei clienti, l'agenzia aveva tenuto una condotta diligente contattando immediatamente il tour operator; che l'overbooking sul volo di ritorno non era stato dimostrato;
che non sussisteva dunque responsabilità dell'intermediario per omesse informazioni o errori nelle prenotazioni, e lo stesso non rispondeva delle carenze del pacchetto turistico imputabili invece all'organizzatore o tour operator; che si ravvisava inoltre una corresponsabilità dei viaggiatori, i quali non avevano dimostrauo di aver segnalato le problematiche asseritamente riscontrate alle strutture alberghiere ospitanti affinchè queste predisponesseto gli appositi interventi. Chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie e la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche la quale replicava: che le asserite e non provate carenze CP_2
nella gestione dei trasporti aerei, pur riguardando al limite una responsabilità dell'agenzia di viaggi, non avevano causato alcun danno in termini di ritardi;
che le modifiche dei giorni dei voli dipendevano invece dal solo vettore aereo ed erano preventivabili secondo la comune esperienza;
che la difformità degli alloggi rispetto agli standard qualitativi pattuiti era indimostrata e comunque contrastante con le recensioni mediamente rinvenibili online, oltre che allegata in base alla mera percezione soggettiva degli attori, i quali avevano consapevolmente scelto una sistemazione di classe economica;
che la presenza di alghe che avrebbe potuto impedire la balneazione era espressamente prevista nelle condizioni contrattuali e non era riconducibile alla responsabilità né del tour operator né della struttura alberghiera, in quanto nel caso di specie la spiaggia era pubblica;
che il tasso di criminalità sulla Riviera Maya rientrava pagina 4 di 11 tra gli obblighi informativi di competenza dell'intermediario e in ogni caso non determinava una responsabilità dell'organizzatore del viaggio, tenuto conto che gli attori alloggiavano in sicurezza all'interno di un resort;
che non sussistevano dunque i presupposti per la risarcibilità del danno di cui all'art. 46 del Codice del Turismo;
che inoltre il danno patrimoniale non risultava adeguatamente documentato. chiedeva così il rigetto delle domande attoree. CP_2
All'esito dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e, rigettata l'ulteriore istanza di espletamento di
C.T.U. informatica, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, va innanzitutto dichiarata la decadenza di rispetto CO
al deposito della propria comparsa conclusionale e della propria memoria di replica, in quanto le stesse
– in base a quando stabilito nel decreto dell'11.3.2025 e ai sensi dell'art. 189 c.p.c. – dovevano essere depositate rispettivamente in data 23.5.2025 e in data 6.6.2025.
Con riguardo alle eccezioni svolte in via pregiudiziale sempre da CO
risultano poi infondate sia l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 114 c.p.c. (in quanto la liquidazione equitativa del danno è stata chiesta dagli attori piuttosto ai sensi dell'art. 1226 c.c.), sia l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (in quanto l'indeterminatezza quantitativa della iniziale domanda giudiziale non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma proietta la definizione dell'oggetto della pretesa sulla fisiologica fase istruttoria in cui si articola il processo).
Passando invece ad esaminare il merito della controversia, si deve precisare, con riguardo alle diverse obbligazioni contrattuali partitamente riconoscibili in capo ai due diversi soggetti convenuti in giudizio,
e tenuto conto delle doglianze attoree, che: 1) può essere chiamata CO
a rispondere di carenze organizzative riguardanti la prenotazione dei voli aerei, nonché di carenze informative inerenti al numero di dosi vaccinali necessarie per intraprendere il viaggio inizialmente programmato e inerenti al tasso di criminalità dei luoghi di destinazione;
2) può essere CP_2
chiamata a rispondere invece dell'allegata difformità delle sistemazioni alberghiere rispetto agli standard qualitativi pattuiti in contratto.
pagina 5 di 11 Con riguardo alla posizione di di , si osserva quanto segue: CO CP_1
- gli attori non hanno contestato che, in occasione del tragitto di andata, il rischio di perdere la coincidenza del volo aereo durante lo scalo ad Amsterdam fosse addebitabile a un loro errore nel recarsi al punto di imbarco, essendo rimasta viceversa priva di prova l'asserita circostanza secondo cui sarebbe stato commesso un errore in fase di check-in da parte dell'agenzia di viaggi;
- l'anticipazione del volo aereo di ritorno di un giorno rappresenta una circostanza comunicata con congruo preavviso rispetto alle date del viaggio e gli attori non hanno contestato l'affermazione di secondo cui l'eventuale disagio è stato compensato applicando uno CO
sconto di € 200,00 sul costo complessivo del pacchetto turistico;
- lo spostamento dell'aeroporto di arrivo non risulta aver cagionato agli attori un disagio apprezzabile, che in ogni caso non è stato dagli stessi specificamente allegato e dimostrato;
- con riguardo ai due precedenti punti, resta fermo che gli eventuali cambiamenti nei voli programmati sono addebitabili alle compagnie aeree, senza che delle stesse debba rispondere l'agenzia di viaggi che diligentemente e tempestivamente si sia attivata per trovare una soluzione alternativa;
- l'overbooking sul volo del ritorno rappresenta una circostanza meramente allegata dagli attori e con riguardo alla quale gli stessi non hanno nemmeno formulato alcun capitolo di prova testimoniale oppure offerto altra diversa prova, fermo restando che non risulta verificatosi alcun danno in quanto la tratta aerea è stata poi regolarmente percorsa;
- l'eventuale mancata informazione in merito al tasso di criminalità di alcune zone del Messico, fermo il carattere notorio di tale circostanza, non risulta aver prodotto alcun pregiudizio risarcibile in capo agli attori, i quali non hanno dimostrato in alcun modo lo stato di apprensione che tale situazione avrebbe loro cagionato né gli accorgimenti adottati negli spostamenti compiuti in loco (solo dunque labialmente affermati in atto di citazione);
- la mancata informazione in merito alla necessaria somministrazione della terza dose del vaccino Covid-
19 cui non poteva sottoporsi per ragioni di salute non risulta aver cagionato in Parte_1
concreto alcun danno risarcibile, se non il danno patrimoniale corrispondente al versamento di una penale pari a € 780,00 di cui tuttavia gli attori non dimostrano né l'effettivo ammontare (il predetto importo sarebbe infatti comprensivo anche della “quota iscrizione e assicurazione” – doc. 4 attoreo) né
l'effettivo esborso (successivamente alla email del 3.3.2022 appena citata, infatti, gli stessi attori hanno pagina 6 di 11 respinto la proposta dell'agenzia di viaggi di destinare la differenza tra l'acconto già versato e la predetta somma di € 780,00 al pagamento di un futuro viaggio e hanno optato per effettuare nelle medesime date già individuate il viaggio di nozze in Messico, già ricompreso nel precedente itinerario, nulla poi precisando in merito alla persistente debenza della penale a seguito di tale modifica contrattuale).
Non risulta dunque dimostrato in causa alcun inadempimento imputabile a CO
, o quantomeno non consta alcun danno risarcibile cagionato da condotte negligenti della predetta
[...]
impresa. La domanda attorea svolta nei suoi confronti va dunque rigettata.
Non merita per contro accoglimento nemmeno la domanda svolta in via riconvenzionale da
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nell'azione intrapresa da CO [...]
e da i connotati della lite temeraria secondo la sua perimetrazione Parte_2 Parte_1
normativa.
Con riguardo invece alla posizione di gli attori contestano, da un lato, che le sistemazioni CP_2
alberghiere di Città del Messico, e fossero inadeguate da un punto di vista igienico e, Per_1 Per_2
dall'altro lato, che il fosse maltenuto, con una piscina di piccole dimensioni e una Controparte_3
spiaggia inagibile per la presenza di alghe.
Il primo profilo ha ricevuto conferma probatoria, oltre che tramite le produzioni fotografiche allegate all'atto di citazione, altresì in sede di escussione testimoniale (cfr. verbale di udienza del 16.1.2025 – teste in particolare in risposta ai capitoli 2-3-7-10 della seconda memoria Testimone_1
attorea). In proposito, rileva il giudicante che nelle località summenzionate gli attori albergavano in strutture di standard qualitativo medio-alto (hotel a tre o quattro stelle), dove non è giustificabile riscontrare al primo accesso in stanza un livello di pulizia evidentemente inaccettabile (peli, capelli, macchie di sangue, insetti tra la biancheria del letto e sanitari non in ordine). In parte qua si riscontra dunque un inadempimento di non scarsa importanza imputabile a la quale avrebbe CP_2
dovuto predisporre in favore degli attori un soggiorno conforme alle pattuizioni contrattuali.
Con riguardo alla prima parte del viaggio, non risulta invero che gli attori abbiano chiesto l'approntamento di sistemazioni alternative, per cui trova applicazione – in luogo dell'art. 44 che prevede una tutela in forma specifica da attivare già nel corso del viaggio – piuttosto l'art. 43, c. 2, D.Lgs. 62/2018
(c.d. Codice del Turismo) – e non il comma 1 della medesima disposizione, che prevede una riduzione del prezzo del pacchetto turistico, non richiesta nella presente fattispecie – ai sensi del quale: “Il
pagina 7 di 11 viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità”.
Circa la liquidazione del danno risarcibile in parte qua, si disporrà nel prosieguo.
Il pernottamento presso il in Riviera Maya è risultato invece intaccato da Controparte_3
problematiche diverse, che invero non paiono al giudicante imputabili al tour operator.
Da un lato, la presenza di alghe sulla spiaggia, che rappresenta all'evidenza l'esito di un fenomeno naturale, viene sottolineata dagli attori per configurare una mancanza della struttura ricettiva, la quale non avrebbe provveduto a rimuoverla per tenere pulito il sito balneabile. Tuttavia, i medesimi attori non hanno mai contestato, neppure in termini generici, la circostanza tempestivamente affermata da in comparsa di risposta, secondo la quale la spiaggia in questione era pubblica e non CP_2
privata, con l'effetto che la relativa manutenzione non era presumibilmente di competenza del resort menzionato. Tale fatto incontestato, da valutarsi dunque ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., impedisce al giudicante di riscontrare in capo una responsabilità risarcitoria per la presenza CP_2
di uno strato alghe lungo la banchina marina.
Dall'altro lato, la scarsa manutenzione degli spazi del resort (fontane stagnanti e rifiuti accatastati invero in zone che non paiono destinate agli ospiti, laddove invece nulla viene dedotto in merito al bungalow messo a disposizione degli attori per il loro soggiorno) e le ridotte dimensioni della piscina sarebbero in contrasto, secondo la prospettazione attorea, con la sistemazione alberghiera “a quattro stelle” che era stata inizialmente prospettata. Senonchè sono stati i medesimi attori a chiedere all'agenzia di viaggi di prenotare una sistemazione più economica: gli stessi, in sede di interrogatorio formale, hanno concordemente affermato di aver chiesto modifiche del programma per sopravvenute esigenze di budget (cfr. verbale di udienza del 26.7.2024 e del 24.9.2024). Nello specifico, emerge dalle comunicazioni scambiate con l'agenzia di viaggi che i novelli sposi avevano chiesto “hotel con meno stelle” e avevano espressamente chiesto di evitare i resort, che consideravano “orribili”, preferendo piuttosto “qualcosa di caratteristico … in bungalow” (doc. 1 ). È evidente, dunque, che gli CP_1
odierni attori non possono pretendere di ridurre il costo del proprio soggiorno, fornendo anche indicazioni specifiche in merito alla tipologia di alloggio da preferire, mantenendo però lo stesso livello qualitativo di un resort di lusso (si noti peraltro che le doglianze attoree attinenti alla Riviera Maya riguardano solo la manutenzione del giardino dell'albergo, non essendo stata formulata alcuna pagina 8 di 11 contestazione in merito alla pulizia e comodità del bungalow, alla qualità della cucina o alla congruità dei servizi offerti dalla struttura – ad esclusione di quello della piscina, rispetto al quale possono però essere reiterate le suesposte considerazioni).
Con riguardo al soggiorno degli attori presso Riviera Maya non è dunque imputabile alla società convenuta alcun inadempimento contrattuale.
Con riguardo invece al parziale inadempimento prima descritto, si deve ora procedere alla liquidazione del risarcimento del danno conseguentemente cagionato. Secondo l'art. 46 del Codice del Turismo: “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”. Ferme tali coordinate normative, ritiene il giudicante che l'aver alloggiato per alcuni giorni presso strutture ricettive in condizioni igieniche non accettabili abbia compromesso la realizzazione dello scopo di relax e di svago connesso al viaggio, così rendendo inutile il “tempo di vacanza” trascorso presso quelle medesime strutture ricettive. I disagi patiti da e da , nella misura Parte_1 Parte_2
in cui sono stati accertati e ricondotti a una responsabilità della società convenuta, hanno altresì compromesso il godimento di un'occasione perduta e irripetibile quale è il viaggio di nozze compiuto da una coppia di novelli sposi.
Assodato dunque l'an debeatur del risarcimento del danno, si rammenta che, con riguardo al profilo della sua quantificazione, gli attori hanno invocato l'applicazione dell'art. 1226 c.c. (consentita in questa sede in quanto è stata dimostrata la sussistenza del pregiudizio risarcibile ed è stata allegata l'impossibilità viceversa di dimostrare il suo esatto ammontare).
Per la determinazione del profilo del quantum debeatur si deve considerare che il danno patito dagli attori non consiste nella compromissione del loro intero viaggio, ma ha investito – escludendo quanto non è stato dimostrato in giudizio – la sola permanenza presso gli alberghi risultati inadeguati, per un totale di quattro notti rispetto alla permanenza complessiva (doc. 20 attoreo). Viceversa, per la restante parte del soggiorno in Messico gli attori risultano aver apprezzato le visite che erano state organizzate presso i siti archeologici e i luoghi di interesse della cultura messicana, come è stato dagli stessi pagina 9 di 11 confermato sia all'intermediario tramite i messaggi inviati nel corso del viaggio (doc. 1 ) sia CP_1
in giudizio in sede di interrogatorio formale (cfr. verbali delle udienze del 26.7.2024 e del 24.8.2024), mentre il mancato apprezzamento dell'ultima struttura alberghiera è riconducibile, come detto, a una scelta di budget compiuta dagli attori medesimi.
Ebbene, questa “parcellizzazione” del pregiudizio non è esclusa dall'art. 46 D.Lgs. 62/2018 (il quale laddove reca la rubrica “danno da vacanza rovinata” non presuppone necessariamente che l'intera vacanza debba risultare complessivamente compromessa per poter configurare un danno risarcibile). La citata norma, anzi, espressamente indica di parametrare il quantum risarcitorio “al tempo di vacanza inutilmente trascorso”, che può essere anche ridotto rispetto al complessivo periodo di riposo, purchè sia superata la soglia di rilevanza dell'art. 1455 c.c., espressamente richiamata.
Pertanto, ritiene il giudicante che sia congruo liquidare un importo risarcitorio pari a € 5.000,00 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo.
La relativa statuizione di condanna va emessa solo nei confronti del tour operator responsabile, posto che la disposizione normativa sopra riportata non prevede la responsabilità solidale tra l'organizzatore e il venditore del viaggio e l'intermediario, ma anzi pone le due figure espressamente in reciproca disgiunzione (“il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti”). Non si ravvisa inoltre nel caso di specie una specifica responsabilità di nella scelta di CO
quale tour operator (a titolo, dunque, di culpa in eligendo, non dedotta dagli attori con il CP_2
necessario grado di dettaglio).
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Da un lato, l'importo di € 10.405,00 corrispondente al prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico non rappresenta un pregiudizio risarcibile, ma potrebbe al limite rappresentare un quantum economico di cui chiedere la restituzione in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. Tale domanda non è stata tuttavia svolta dagli attori.
Dall'altro lato, l'importo di € 1.027,79 relativo a spese sostenute principalmente per aver trovato un alloggio alternativo al in Riviera Maya non è rimborsabile in quanto non rappresenta Controparte_3
una conseguenza immediata e diretta della condotta della società convenuta riconosciuta come inadempiente.
pagina 10 di 11 Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico degli attori, in solido tra loro, per quanto riguarda il rapporto processuale instauratosi con , e viceversa CO
a carico di e in favore degli attori medesimi, per quanto riguarda il rapporto processuale CP_2
tra queste parti parallelamente instauratosi. La società convenuta dovrà rifondere agli attori anche le spese borsuali sostenute a titolo di contributo unificato, di marca da bollo e di intimazione dei testimoni
(escluse quelle indirizzate al teste , cui parte attrice ha rinunciato – cfr. verbale di udienza Testimone_2
del 24.9.2025).
Le suddette spese vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa in base al decisum (da € 1.100 a
€ 5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a corrispondere a e a , in solido CP_2 Parte_1 Parte_2
tra loro, la somma di € 5.000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo;
2. rigetta le restanti domande proposte in giudizio da e da;
Parte_1 Parte_2
3. rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CO
4. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per compenso, oltre CO
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. condanna a rifondere in favore di e , in solido CP_2 Parte_1 Parte_2
tra loro, le spese di lite, liquidate in € 592,65 per esborso e in € 2.552,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 5 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 11 di 11
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ) e da (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Vicenza, Piazzetta S. Stefano n. 1, presso e nello studio C.F._2
dell'Avv. DORIA PAOLO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attori contro in persona della titolare (C.F.: - P.IVA: CO C.F._3
), elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Velasca n. 6, presso e nello studio dell'Avv. P.IVA_1
BARONE UGO del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Vicenza, Bordo Scroffa n. 37, presso e nello studio dell'Avv. VINCI PIERLUIGI
pagina 1 di 11 del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. FEDELI RENATO del Foro di Milano, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
e hanno concluso come da foglio di p.c. depositato Parte_1 Parte_3
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Accertato che le convenute sono responsabili per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli attori, condannarsi le convenute al risarcimento del danno in favore degli attori, liquidato equitativamente dal Tribunale, oltre a interessi;
con vittoria nelle spese di causa, oltre c.p.a. e i.v.a.”.
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così CO
chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare, dichiarare la mancata sussistenza dei requisiti ex art. 114 c.c. per la decisione della causa secondo equità e, per l'effetto, rigettare la domanda stante la mancanza dei presupposti di applicazione della richiamata norma, con rifusione delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; nel merito, previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, rigettare le avverse domande nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto, con la rifusione delle spese di lite CO anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato un qualsivoglia diritto al risarcimento a favore degli attori, con conseguente condanna a qualsiasi titolo della convenuta agenzia, limitarsi tale importo nella misura di quanto strettamente provato, respinta ogni superiore pretesa e con espressa riserva di agire in rivalsa nei confronti del tour operator e/o delle strutture;
con vittoria di spese e competenze di causa”.
ha concluso come in atti, così chiedendo: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: nel merito, respingere la domanda degli attori, in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando conseguentemente assolta CP_2 in subordine, sempre nel merito, accertare il grado di responsabilità delle convenute, determinando conseguentemente in via proporzionale l'eventuale risarcimento del danno a favore degli attori, ove riconosciuto;
in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari”.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e esponevano: di Parte_1 Parte_2
essersi rivolti nel luglio 2021 all'agenzia di viaggi per l'organizzazione CO CO
del loro viaggio di nozze;
di aver sottoscritto il preventivo di un viaggio in Messico e in Polinesia e di aver versato in data 8.10.2021 la somma di € 3.924,00 a titolo di acconto;
di essere stati informati in data
13.3.2022 dell'obbligatorietà, per viaggiare in Polinesia, della terza dose del vaccino per Covid-19, la quale tuttavia era preclusa a per ragioni di salute;
di aver quindi sottoscritto in data Parte_1
12.4.2022 un contratto per un diverso itinerario nel solo Messico;
di aver corrisposto il saldo del prezzo pari a € 6.481,00 in data 28.6.2022; di essere partiti dunque in data 19.7.2022; che per l'intera durata del viaggio le condizioni igieniche degli alloggi prenotati dal tour operator si presentavano CP_2
del tutto inadeguate;
che il “resort” in cui era prevista la permanenza per gli ultimi nove giorni del viaggio si era rivelata una struttura fatiscente e maleodorante, in cui era stato impossibile accedere ai servizi sia della spiaggia sia della piscina;
che l'agenzia, contattata per trovare una soluzione, aveva proposto una sistemazione alternativa, ma dietro pagamento di un sovrapprezzo elevato;
che gli sposi avevano trovato allora un altro alloggio a proprie spese;
che tuttavia loa c.d. luna di miele era risultata compromessa, oltre che dalle insoddisfacenti condizioni del viaggio, anche dal forte stress subito dai due sposi per l'intero soggiorno, aggravato dalla necessità imprevista di sostenere spese in contanti che non avevano a disposizione, dal timore ingenerato dalla diffusa criminalità nella zona di cui non erano stati previamente informati e dall'overbooking dell'aereo di ritorno che li avrebbe costretti a una permanenza all'estero di un'ulteriore settimana e che si era poi risolta per un caso fortuito;
che era ravvisabile dunque l'inadempimento contrattuale e la responsabilità risarcitoria sia del tour operator ai sensi dell'art. 42
D.Lgs. 62/2018, sia dell'intermediario ai sensi dell'art. 34 e dell'art. 51 del medesimo Codice del Turismo;
che entrambi avevano cagionato agli attori un grave danno da vacanza rovinata ai sensi dell'art. 46 del
Codice del Turismo citato. e chiedevano dunque che le società Parte_1 Parte_2
convenute fossero condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale occorso.
Costituitasi in giudizio, rilevava che gli attori non avevano CO
quantificato il danno subito e così non prestava il consenso alla sua determinazione secondo equità, come indicato dall'art. 114 c.p.c. Nel merito, invece, replicava: che l'informazione sulla necessarietà della pagina 3 di 11 somministrazioni vaccinali era stata fornita prima della sottoscrizione del preventivo;
che il 28.1.2022 era stata chiesta una modifica del programma di viaggio sia per indefiniti problemi di salute di
[...]
sia perché il sopravvenuto licenziamento di imponeva una restrizione del Parte_1 Parte_2
budget; che quindi era stato proposto un itinerario nel solo Messico, in quanto tale scelta, comportando una modifica parziale del preventivo, avrebbe ridotto l'entità delle penali contrattuali;
che i clienti avevano preferito ai resort proposti (come il Barcelò Maya Grand Resort) delle sistemazioni alberghiere in stile coloniale e di prezzo più contenuto (come il Petite Lafitte); che gli stessi, durante il volo di andata, avevano rischiato di perdere la coincidenza nello scalo ad Amsterdam perché si erano portati nella zona errata dell'aeroporto e non perché l'agenzia aveva effettuato in modo scorretto il check-in; che le condizioni degli alloggi lamentate non erano state dimostrate, mentre lievi disagi potevano essere giustificati dall'esplicita scelta di evitare i resort e soggiornare in bungalow in riva all'oceano; che comunque a fronte della segnalazione dei disagi dei clienti, l'agenzia aveva tenuto una condotta diligente contattando immediatamente il tour operator; che l'overbooking sul volo di ritorno non era stato dimostrato;
che non sussisteva dunque responsabilità dell'intermediario per omesse informazioni o errori nelle prenotazioni, e lo stesso non rispondeva delle carenze del pacchetto turistico imputabili invece all'organizzatore o tour operator; che si ravvisava inoltre una corresponsabilità dei viaggiatori, i quali non avevano dimostrauo di aver segnalato le problematiche asseritamente riscontrate alle strutture alberghiere ospitanti affinchè queste predisponesseto gli appositi interventi. Chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie e la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche la quale replicava: che le asserite e non provate carenze CP_2
nella gestione dei trasporti aerei, pur riguardando al limite una responsabilità dell'agenzia di viaggi, non avevano causato alcun danno in termini di ritardi;
che le modifiche dei giorni dei voli dipendevano invece dal solo vettore aereo ed erano preventivabili secondo la comune esperienza;
che la difformità degli alloggi rispetto agli standard qualitativi pattuiti era indimostrata e comunque contrastante con le recensioni mediamente rinvenibili online, oltre che allegata in base alla mera percezione soggettiva degli attori, i quali avevano consapevolmente scelto una sistemazione di classe economica;
che la presenza di alghe che avrebbe potuto impedire la balneazione era espressamente prevista nelle condizioni contrattuali e non era riconducibile alla responsabilità né del tour operator né della struttura alberghiera, in quanto nel caso di specie la spiaggia era pubblica;
che il tasso di criminalità sulla Riviera Maya rientrava pagina 4 di 11 tra gli obblighi informativi di competenza dell'intermediario e in ogni caso non determinava una responsabilità dell'organizzatore del viaggio, tenuto conto che gli attori alloggiavano in sicurezza all'interno di un resort;
che non sussistevano dunque i presupposti per la risarcibilità del danno di cui all'art. 46 del Codice del Turismo;
che inoltre il danno patrimoniale non risultava adeguatamente documentato. chiedeva così il rigetto delle domande attoree. CP_2
All'esito dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e, rigettata l'ulteriore istanza di espletamento di
C.T.U. informatica, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, va innanzitutto dichiarata la decadenza di rispetto CO
al deposito della propria comparsa conclusionale e della propria memoria di replica, in quanto le stesse
– in base a quando stabilito nel decreto dell'11.3.2025 e ai sensi dell'art. 189 c.p.c. – dovevano essere depositate rispettivamente in data 23.5.2025 e in data 6.6.2025.
Con riguardo alle eccezioni svolte in via pregiudiziale sempre da CO
risultano poi infondate sia l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 114 c.p.c. (in quanto la liquidazione equitativa del danno è stata chiesta dagli attori piuttosto ai sensi dell'art. 1226 c.c.), sia l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (in quanto l'indeterminatezza quantitativa della iniziale domanda giudiziale non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma proietta la definizione dell'oggetto della pretesa sulla fisiologica fase istruttoria in cui si articola il processo).
Passando invece ad esaminare il merito della controversia, si deve precisare, con riguardo alle diverse obbligazioni contrattuali partitamente riconoscibili in capo ai due diversi soggetti convenuti in giudizio,
e tenuto conto delle doglianze attoree, che: 1) può essere chiamata CO
a rispondere di carenze organizzative riguardanti la prenotazione dei voli aerei, nonché di carenze informative inerenti al numero di dosi vaccinali necessarie per intraprendere il viaggio inizialmente programmato e inerenti al tasso di criminalità dei luoghi di destinazione;
2) può essere CP_2
chiamata a rispondere invece dell'allegata difformità delle sistemazioni alberghiere rispetto agli standard qualitativi pattuiti in contratto.
pagina 5 di 11 Con riguardo alla posizione di di , si osserva quanto segue: CO CP_1
- gli attori non hanno contestato che, in occasione del tragitto di andata, il rischio di perdere la coincidenza del volo aereo durante lo scalo ad Amsterdam fosse addebitabile a un loro errore nel recarsi al punto di imbarco, essendo rimasta viceversa priva di prova l'asserita circostanza secondo cui sarebbe stato commesso un errore in fase di check-in da parte dell'agenzia di viaggi;
- l'anticipazione del volo aereo di ritorno di un giorno rappresenta una circostanza comunicata con congruo preavviso rispetto alle date del viaggio e gli attori non hanno contestato l'affermazione di secondo cui l'eventuale disagio è stato compensato applicando uno CO
sconto di € 200,00 sul costo complessivo del pacchetto turistico;
- lo spostamento dell'aeroporto di arrivo non risulta aver cagionato agli attori un disagio apprezzabile, che in ogni caso non è stato dagli stessi specificamente allegato e dimostrato;
- con riguardo ai due precedenti punti, resta fermo che gli eventuali cambiamenti nei voli programmati sono addebitabili alle compagnie aeree, senza che delle stesse debba rispondere l'agenzia di viaggi che diligentemente e tempestivamente si sia attivata per trovare una soluzione alternativa;
- l'overbooking sul volo del ritorno rappresenta una circostanza meramente allegata dagli attori e con riguardo alla quale gli stessi non hanno nemmeno formulato alcun capitolo di prova testimoniale oppure offerto altra diversa prova, fermo restando che non risulta verificatosi alcun danno in quanto la tratta aerea è stata poi regolarmente percorsa;
- l'eventuale mancata informazione in merito al tasso di criminalità di alcune zone del Messico, fermo il carattere notorio di tale circostanza, non risulta aver prodotto alcun pregiudizio risarcibile in capo agli attori, i quali non hanno dimostrato in alcun modo lo stato di apprensione che tale situazione avrebbe loro cagionato né gli accorgimenti adottati negli spostamenti compiuti in loco (solo dunque labialmente affermati in atto di citazione);
- la mancata informazione in merito alla necessaria somministrazione della terza dose del vaccino Covid-
19 cui non poteva sottoporsi per ragioni di salute non risulta aver cagionato in Parte_1
concreto alcun danno risarcibile, se non il danno patrimoniale corrispondente al versamento di una penale pari a € 780,00 di cui tuttavia gli attori non dimostrano né l'effettivo ammontare (il predetto importo sarebbe infatti comprensivo anche della “quota iscrizione e assicurazione” – doc. 4 attoreo) né
l'effettivo esborso (successivamente alla email del 3.3.2022 appena citata, infatti, gli stessi attori hanno pagina 6 di 11 respinto la proposta dell'agenzia di viaggi di destinare la differenza tra l'acconto già versato e la predetta somma di € 780,00 al pagamento di un futuro viaggio e hanno optato per effettuare nelle medesime date già individuate il viaggio di nozze in Messico, già ricompreso nel precedente itinerario, nulla poi precisando in merito alla persistente debenza della penale a seguito di tale modifica contrattuale).
Non risulta dunque dimostrato in causa alcun inadempimento imputabile a CO
, o quantomeno non consta alcun danno risarcibile cagionato da condotte negligenti della predetta
[...]
impresa. La domanda attorea svolta nei suoi confronti va dunque rigettata.
Non merita per contro accoglimento nemmeno la domanda svolta in via riconvenzionale da
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nell'azione intrapresa da CO [...]
e da i connotati della lite temeraria secondo la sua perimetrazione Parte_2 Parte_1
normativa.
Con riguardo invece alla posizione di gli attori contestano, da un lato, che le sistemazioni CP_2
alberghiere di Città del Messico, e fossero inadeguate da un punto di vista igienico e, Per_1 Per_2
dall'altro lato, che il fosse maltenuto, con una piscina di piccole dimensioni e una Controparte_3
spiaggia inagibile per la presenza di alghe.
Il primo profilo ha ricevuto conferma probatoria, oltre che tramite le produzioni fotografiche allegate all'atto di citazione, altresì in sede di escussione testimoniale (cfr. verbale di udienza del 16.1.2025 – teste in particolare in risposta ai capitoli 2-3-7-10 della seconda memoria Testimone_1
attorea). In proposito, rileva il giudicante che nelle località summenzionate gli attori albergavano in strutture di standard qualitativo medio-alto (hotel a tre o quattro stelle), dove non è giustificabile riscontrare al primo accesso in stanza un livello di pulizia evidentemente inaccettabile (peli, capelli, macchie di sangue, insetti tra la biancheria del letto e sanitari non in ordine). In parte qua si riscontra dunque un inadempimento di non scarsa importanza imputabile a la quale avrebbe CP_2
dovuto predisporre in favore degli attori un soggiorno conforme alle pattuizioni contrattuali.
Con riguardo alla prima parte del viaggio, non risulta invero che gli attori abbiano chiesto l'approntamento di sistemazioni alternative, per cui trova applicazione – in luogo dell'art. 44 che prevede una tutela in forma specifica da attivare già nel corso del viaggio – piuttosto l'art. 43, c. 2, D.Lgs. 62/2018
(c.d. Codice del Turismo) – e non il comma 1 della medesima disposizione, che prevede una riduzione del prezzo del pacchetto turistico, non richiesta nella presente fattispecie – ai sensi del quale: “Il
pagina 7 di 11 viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità”.
Circa la liquidazione del danno risarcibile in parte qua, si disporrà nel prosieguo.
Il pernottamento presso il in Riviera Maya è risultato invece intaccato da Controparte_3
problematiche diverse, che invero non paiono al giudicante imputabili al tour operator.
Da un lato, la presenza di alghe sulla spiaggia, che rappresenta all'evidenza l'esito di un fenomeno naturale, viene sottolineata dagli attori per configurare una mancanza della struttura ricettiva, la quale non avrebbe provveduto a rimuoverla per tenere pulito il sito balneabile. Tuttavia, i medesimi attori non hanno mai contestato, neppure in termini generici, la circostanza tempestivamente affermata da in comparsa di risposta, secondo la quale la spiaggia in questione era pubblica e non CP_2
privata, con l'effetto che la relativa manutenzione non era presumibilmente di competenza del resort menzionato. Tale fatto incontestato, da valutarsi dunque ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., impedisce al giudicante di riscontrare in capo una responsabilità risarcitoria per la presenza CP_2
di uno strato alghe lungo la banchina marina.
Dall'altro lato, la scarsa manutenzione degli spazi del resort (fontane stagnanti e rifiuti accatastati invero in zone che non paiono destinate agli ospiti, laddove invece nulla viene dedotto in merito al bungalow messo a disposizione degli attori per il loro soggiorno) e le ridotte dimensioni della piscina sarebbero in contrasto, secondo la prospettazione attorea, con la sistemazione alberghiera “a quattro stelle” che era stata inizialmente prospettata. Senonchè sono stati i medesimi attori a chiedere all'agenzia di viaggi di prenotare una sistemazione più economica: gli stessi, in sede di interrogatorio formale, hanno concordemente affermato di aver chiesto modifiche del programma per sopravvenute esigenze di budget (cfr. verbale di udienza del 26.7.2024 e del 24.9.2024). Nello specifico, emerge dalle comunicazioni scambiate con l'agenzia di viaggi che i novelli sposi avevano chiesto “hotel con meno stelle” e avevano espressamente chiesto di evitare i resort, che consideravano “orribili”, preferendo piuttosto “qualcosa di caratteristico … in bungalow” (doc. 1 ). È evidente, dunque, che gli CP_1
odierni attori non possono pretendere di ridurre il costo del proprio soggiorno, fornendo anche indicazioni specifiche in merito alla tipologia di alloggio da preferire, mantenendo però lo stesso livello qualitativo di un resort di lusso (si noti peraltro che le doglianze attoree attinenti alla Riviera Maya riguardano solo la manutenzione del giardino dell'albergo, non essendo stata formulata alcuna pagina 8 di 11 contestazione in merito alla pulizia e comodità del bungalow, alla qualità della cucina o alla congruità dei servizi offerti dalla struttura – ad esclusione di quello della piscina, rispetto al quale possono però essere reiterate le suesposte considerazioni).
Con riguardo al soggiorno degli attori presso Riviera Maya non è dunque imputabile alla società convenuta alcun inadempimento contrattuale.
Con riguardo invece al parziale inadempimento prima descritto, si deve ora procedere alla liquidazione del risarcimento del danno conseguentemente cagionato. Secondo l'art. 46 del Codice del Turismo: “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”. Ferme tali coordinate normative, ritiene il giudicante che l'aver alloggiato per alcuni giorni presso strutture ricettive in condizioni igieniche non accettabili abbia compromesso la realizzazione dello scopo di relax e di svago connesso al viaggio, così rendendo inutile il “tempo di vacanza” trascorso presso quelle medesime strutture ricettive. I disagi patiti da e da , nella misura Parte_1 Parte_2
in cui sono stati accertati e ricondotti a una responsabilità della società convenuta, hanno altresì compromesso il godimento di un'occasione perduta e irripetibile quale è il viaggio di nozze compiuto da una coppia di novelli sposi.
Assodato dunque l'an debeatur del risarcimento del danno, si rammenta che, con riguardo al profilo della sua quantificazione, gli attori hanno invocato l'applicazione dell'art. 1226 c.c. (consentita in questa sede in quanto è stata dimostrata la sussistenza del pregiudizio risarcibile ed è stata allegata l'impossibilità viceversa di dimostrare il suo esatto ammontare).
Per la determinazione del profilo del quantum debeatur si deve considerare che il danno patito dagli attori non consiste nella compromissione del loro intero viaggio, ma ha investito – escludendo quanto non è stato dimostrato in giudizio – la sola permanenza presso gli alberghi risultati inadeguati, per un totale di quattro notti rispetto alla permanenza complessiva (doc. 20 attoreo). Viceversa, per la restante parte del soggiorno in Messico gli attori risultano aver apprezzato le visite che erano state organizzate presso i siti archeologici e i luoghi di interesse della cultura messicana, come è stato dagli stessi pagina 9 di 11 confermato sia all'intermediario tramite i messaggi inviati nel corso del viaggio (doc. 1 ) sia CP_1
in giudizio in sede di interrogatorio formale (cfr. verbali delle udienze del 26.7.2024 e del 24.8.2024), mentre il mancato apprezzamento dell'ultima struttura alberghiera è riconducibile, come detto, a una scelta di budget compiuta dagli attori medesimi.
Ebbene, questa “parcellizzazione” del pregiudizio non è esclusa dall'art. 46 D.Lgs. 62/2018 (il quale laddove reca la rubrica “danno da vacanza rovinata” non presuppone necessariamente che l'intera vacanza debba risultare complessivamente compromessa per poter configurare un danno risarcibile). La citata norma, anzi, espressamente indica di parametrare il quantum risarcitorio “al tempo di vacanza inutilmente trascorso”, che può essere anche ridotto rispetto al complessivo periodo di riposo, purchè sia superata la soglia di rilevanza dell'art. 1455 c.c., espressamente richiamata.
Pertanto, ritiene il giudicante che sia congruo liquidare un importo risarcitorio pari a € 5.000,00 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo.
La relativa statuizione di condanna va emessa solo nei confronti del tour operator responsabile, posto che la disposizione normativa sopra riportata non prevede la responsabilità solidale tra l'organizzatore e il venditore del viaggio e l'intermediario, ma anzi pone le due figure espressamente in reciproca disgiunzione (“il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti”). Non si ravvisa inoltre nel caso di specie una specifica responsabilità di nella scelta di CO
quale tour operator (a titolo, dunque, di culpa in eligendo, non dedotta dagli attori con il CP_2
necessario grado di dettaglio).
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Da un lato, l'importo di € 10.405,00 corrispondente al prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico non rappresenta un pregiudizio risarcibile, ma potrebbe al limite rappresentare un quantum economico di cui chiedere la restituzione in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. Tale domanda non è stata tuttavia svolta dagli attori.
Dall'altro lato, l'importo di € 1.027,79 relativo a spese sostenute principalmente per aver trovato un alloggio alternativo al in Riviera Maya non è rimborsabile in quanto non rappresenta Controparte_3
una conseguenza immediata e diretta della condotta della società convenuta riconosciuta come inadempiente.
pagina 10 di 11 Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico degli attori, in solido tra loro, per quanto riguarda il rapporto processuale instauratosi con , e viceversa CO
a carico di e in favore degli attori medesimi, per quanto riguarda il rapporto processuale CP_2
tra queste parti parallelamente instauratosi. La società convenuta dovrà rifondere agli attori anche le spese borsuali sostenute a titolo di contributo unificato, di marca da bollo e di intimazione dei testimoni
(escluse quelle indirizzate al teste , cui parte attrice ha rinunciato – cfr. verbale di udienza Testimone_2
del 24.9.2025).
Le suddette spese vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa in base al decisum (da € 1.100 a
€ 5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a corrispondere a e a , in solido CP_2 Parte_1 Parte_2
tra loro, la somma di € 5.000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo;
2. rigetta le restanti domande proposte in giudizio da e da;
Parte_1 Parte_2
3. rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CO
4. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per compenso, oltre CO
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. condanna a rifondere in favore di e , in solido CP_2 Parte_1 Parte_2
tra loro, le spese di lite, liquidate in € 592,65 per esborso e in € 2.552,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 5 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 11 di 11