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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11983/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GAETA CLAUDIO presso cui elettivamente domicilia RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] , CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DAMIANO RENATO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 25.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/05/2023 il sig. premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 22.03.2013 con la sig. CP_1
- che dall'unione tra i predetti è nata la figlia (18.08.2013); Per_1
- che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con le consequenziali pronunce accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
In data 22.09.2023 si costituiva la sig.ra la quale non si opponeva alla pronuncia CP_1
di separazione personale dei coniugi e chiedeva adottarsi le pronunce accessorie come indicate nella comparsa di costituzione.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 28.09.2023 le parti comparivano innanzi al
Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14
c.p.c. il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta formulava la seguente proposta conciliativa finalizzata al bonario componimento della lite: “affido condiviso con collocazione alternata della minore sette giorni presso ciascuno, festività con alternanza, contribuzione al mantenimento della minore in via diretta in relazione alla permanenza presso ciascuno”. Il GI disponeva la prosecuzione del giudizio in ordine alla assegnazione della casa coniugale su cui i coniugi non avevano raggiunto un accordo.
Con ordinanza resa a seguito dell'udienza cartolare del 24.11.2024 il GI formulava ulteriore proposta conciliativa:
• Conferma della disciplina in atto come concordata dalle parti e recepita nella scorsa ordinanza;
• Assegnazione della casa familiare alla resistente che la abiterà con la figlia e contribuirà per
€ 450,00 mensili (e comunque per il 50% del canone) per la locazione dell'immobile del ricorrente con decorrenza dalla domanda giudiziale”;
Alla successiva udienza in presenza del 25.02.2025 i coniugi comparivano personalmente.
La sig.ra dichiarava: “rispetto alla proposta del Giudice posso corrispondere a CP_1 la somma di € 500,00 mensili in luogo dei 450,00 indicati e mi impegno ad aggiornare Pt_1
tale somma ogni volta che il canone sarà indicizzato dal proprietario di casa di di solito Pt_1 annualmente. Nel resto confermo gli accordi raggiunti”. Il sig. dichiarava: Parte_1
“aderisco alla proposta del Giudice Hubler ed accetto la somma di € 500,00 oltre al 50% della rivalutazione Istat del mio canone di locazione della casa di via Caldieri proposta da parte di mia moglie. Nel resto confermo gli accordi raggiunti.” Sulle conclusioni delle parti, alle quali aderiva anche il P.M., la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
“affido condiviso con collocazione alternata della minore sette giorni presso ciascuno, festività con alternanza, contribuzione al mantenimento della minore in via diretta in relazione alla permanenza presso ciascuno;
- casa coniugale alla con contribuzione della nella misura di € 500,00 oltre al 50% CP_1 CP_1
della rivalutazione Istat del canone di locazione della casa di via Caldieri”.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore, li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
a TORRE DEL GRECO (NA) il 13/01/1979 ;
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 5, parte I, s. Sez. O, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2013).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino