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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3646/2016 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossini Controparte_1 P.IVA_1
Luigi (C.F. ), dell'Avv. Carrano Raffaele (C.F. ) e C.F._1 C.F._2 dell'Avv. Fresolone Carmen (C.F. ); C.F._3
ATTRICE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Di Lorenzo Controparte_2 P.IVA_2
Giampiero (C.F. ); C.F._4
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
11.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 10.05.2016, ha convenuto in Controparte_1
giudizio al fine di ottenere l'accertamento del saldo dei rapporti di conto Controparte_2
corrente intrattenuti con l'istituto bancario convenuto, a seguito dell'eliminazione degli addebiti relativi a costi non dovuti.
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione, parte attrice ha esposto quanto segue:
1 • dal mese di aprile 1996, ha intrattenuto con il rapporto di conto Controparte_2
corrente n. 10/3132 che, alla data del 31 gennaio 2016, presenta un saldo debitore di €
33.766,33;
• su detto conto sono state addebitate, dal 2000 al 2005, le competenze del conto accessorio n.
170092;
• il saldo del conto risulta inficiato dall'illegittima capitalizzazione degli interessi, nonché dall'applicazione di saggi d'interesse unilateralmente determinati, di commissioni di massimo scoperto, di valute e spese non pattuite;
• il tasso di interessi applicato, inoltre, risulta usurario.
1.2 – Con comparsa depositata in data 29.07.2016, si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo quanto segue:
[...]
• improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
• inammissibilità della domanda in quanto generica ed infondata, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio su di essa gravante;
• prescrizione delle rimesse solutorie relative al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione;
• legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché del criterio di determinazione della valuta e della commissione di massimo scoperto applicata;
• applicazione di tassi di interesse sottosoglia;
• eccezione riconvenzionale di compensazione del credito.
1.3 – All'udienza del 25.05.2017, dato atto dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stata disposta la nomina di un CTU contabile;
a seguito del deposito della relazione tecnica e delle relative integrazioni, è stata tenuta, con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., l'udienza del 11.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2 – Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, formulata da parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010.
Invero, parte attrice ha depositato documentazione idonea ad attestare il regolare esperimento del
2 tentativo obbligatorio di mediazione che, tuttavia, ha avuto esito negativo per assenza ingiustificata di parte convenuta, come risulta dal verbale del 01.06.2016, versato in atti.
Ne consegue, pertanto, che la domanda formulata dall'istante è procedibile.
2.1 – Peraltro, dal momento che la convenuta non ha preso parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, la stessa deve essere condannata al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, la domanda formulata da parte attrice mira ad ottenere l'accertamento del saldo del conto corrente n. 10/3132 e del conto accessorio n. 170092, chiedendo l'eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito.
3.1 – In particolare, la società attrice ha lamentato la violazione dell'art. 117 T.U.B., per omessa stipulazione dei contratti in forma scritta. Pertanto, l'onere di dimostrare la stipulazione in forma scritta di tali contratti deve essere posta a carico dell'istituto di credito convenuto, atteso che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, ossia del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/02/2024, n. 3310).
3.2 – Parte convenuta, nel caso di specie, non ha prodotto i contratti per cui è causa, per cui non è stato dimostrato che gli stessi sono stati conclusi in forma scritta. Conseguentemente, risulta violato l'art. 117 TUB, che prevede che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” e che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”; la nullità in questione, ai sensi dell'art. 127 comma 2 T.U.B, opera “soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.
4 – Dalla rilevata nullità del contratto scaturisce la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo dei conti correnti per cui è causa, procedendo alla eliminazione degli addebiti non dovuti che sono stati effettuati dall'istituto bancario. Siffatta ricostruzione deve essere effettuata sulla base della documentazione contabile versata in atti dalla società attrice.
4.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se il correntista agisce per la ripetizione di somme, a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto,
3 previa la rideterminazione del saldo, sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali, l'onere probatorio non può che gravare, ex art. 2697 c.c., sullo stesso correntista (cfr.
Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n. 9752). Per questa ragione, il correntista è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/07/2023, n.
18910). È stato chiarito, peraltro, che, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici CP_3
e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n. 37800).
In particolare, la Suprema Corte, in una fattispecie caratterizzata dalla mancanza degli estratti conto, ha cassato la decisione di merito che, nel ritenere che i singoli periodi coperti dagli estratti conto potessero essere considerati come autonomi tra di loro, aveva erroneamente considerato (in ciascuno) come saldo di partenza sempre quello coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione. La Corte ha, invece, condivisibilmente ritenuto che il Giudice, nel considerare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello con estratti conto mancanti, deve sottrarre le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello privo di estratto conto, ossia deve utilizzare la tecnica dei “saldi di raccordo” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, n. 2660; Corte d'Appello Napoli sez. VII, 05/03/2025, n.
1064).
Del resto, tale conclusione è coerente con l'affermazione secondo cui gli estratti conto non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui è possibile ricostruire il rapporto di conto
4 corrente;
infatti, è possibile utilizzare altri strumenti idonei a rappresentare le movimentazioni
(cfr. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n. 37800). Pertanto, ai fini della prova del pagamento suscettibile di restituzione, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, ed anche ricorrendo all'ausilio di una consulenza d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/03/2024,
n. 6983; Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, n. 20621; Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, n.
29190).
4.2 – Il rapporto di conto corrente ordinario per cui è causa è stato acceso in data 22.04.1996.
Come rilevato dal CTU nominato nel corso del presente giudizio, è stata prodotta la seguente documentazione: “estratti conto (o elenco movimenti) e relativi scalari dall'accensione (04/1996) al 20.10.2016, fatta eccezione per i seguenti periodi: mesi di giugno ed agosto anno 1997; intero anno 1998; mesi di settembre-ottobre- novembre anno 1999; mesi di marzo ed aprile anno 2000; mesi di marzo e dicembre anno 2002; mese di ottobre anno 2004”. In altri termini “non risulta prodotta la serie continua degli estratti conto: la ricostruzione del rapporto è stata, pertanto, effettuata a partire dal 01.01.1999 operando, laddove necessario e senza con ciò alterare significativamente le operazioni, con i c.d. saldi di raccordo”.
Sul punto, il CTP di parte convenuta ha osservato che è stato depositata la serie continua degli estratti conto solo a decorrere dal 01.11.2004 e che, per questa ragione, la ricostruzione del conto corrente è possibile soltanto a partire da tale data.
Cionondimeno, il CTU ha evidenziato che “le scritture di raccordo utilizzate per dare continuità ai saldi non sono tali (periodi mancanti brevissimi) da alterare la rielaborazione, mentre gli unici movimenti solo elencati (lista) sono quelli relativi alla chiusura del conto (anno 2016), comunicati dalla banca a mezzo mail”. Diversamente, per il periodo antecedente al 01.01.1999,
“l'eventuale utilizzo dei c.d. saldi di raccordo avrebbe potuto alterare la ricostruzione (mancando l'intero anno 1998 e diversi mesi sia del 1997 che del 1996)”.
In altri termini, il CTU ha rilevato che le carenze documentali sussistenti per il periodo compreso tra il 01.0.10.1999 e il 01.11.2004 sono del tutto marginali e non impediscono la ricostruzione del conto corrente, facendo ricorso alla tecnica dei “saldi di raccordo”. In questa prospettiva, anche in
5 considerazione delle delineate coordinate giurisprudenziali, si deve affermare che la società attrice, attraverso la produzione degli estratti conto e con l'ausilio della CTU, ha documentato l'andamento del rapporto sin dal 01.01.1999; pertanto, deve essere presa in considerazione tale data, ai fini della rielaborazione del saldo.
5 – Occorre procedere, a questo punto, all'individuazione dei criteri da seguire per effettuare tale rielaborazione, partendo dalla determinazione degli interessi.
5.1 – Sul punto, deve essere anzitutto esclusa l'usurarietà degli stessi, lamentata da parte attrice.
Al riguardo, si osserva che la declaratoria di nullità della clausola che prevede interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il
TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo Globale
Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l.
70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura. Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 della legge 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di
6 bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione relativa all'usurarietà del tasso di interessi deve essere effettuata al momento della stipulazione del contratto, essendo irrilevante che, nel corso dello svolgimento del rapporto, il tasso pattuito diventi superiore al tasso soglia, in virtù delle variazioni di quest'ultimo. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 24675/2017, hanno affermato che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Peraltro, nell'ambito del contratto di conto corrente, bisogna distinguere l'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito diventi superiore al tasso soglia, in virtù della riduzione di quest'ultimo, da quella in cui l'istituto di credito, esercitando il proprio ius variandi, modifichi il tasso di interesse nel corso dello svolgimento del rapporto, fissando un tasso superiore al tasso soglia vigente ratione temporis: in questa seconda ipotesi, non sussiste l'usura sopravvenuta, bensì l'usura originaria del tasso risultante dall'esercizio dello ius variandi, che, pertanto, è affetto da nullità (cfr. Tribunale
Firenze sez. III, 03/12/2021, n. 3099; Tribunale Perugia sez. II, 03/08/2021, n. 1126).
Inoltre, con riferimento alla rilevanza della commissione di massimo scoperto, ai fini della valutazione di usurarietà, è stato precisato che, nei rapporti bancari svoltisi, anche solo parzialmente, nel periodo antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l.
n. 185/2008, inserito in sede di conversione dalla l. n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata (intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legislazione sull'usura, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante
7 nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati
(cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n. 16303).
5.2 – Nel caso di specie, all'interno della relazione integrativa depositata in data 28.01.2025, il
CTU ha effettuato “la verifica dei tassi soglia nei trimestri a partire dal 01.01.1999 (periodo oggetto di analisi)”, “tenuto conto delle formule Banca d'Italia pro tempore vigenti”. Egli ha accertato che “in nessun trimestre si realizza il superamento delle soglie (sia per le CMS che per i tassi di interessi)”, osservando che “il superamento delle soglie, rilevato in alcuni trimestri nella relazione tecnica del CTP della società, deriva (per i trimestri degli anni 2000/2003/2004) dall'avere incluso nel calcolo anche le CMS addebitate e non solo l'eventuale margine tra CMS applicata e CMS soglia (nel caso esaminato non si verifica mai il superamento dell'aliquota CMS applicata rispetto alla soglia rilevata)”.
Alla luce di tali considerazioni e delle coordinate ermeneutiche fornite al paragrafo precedente, quindi, deve essere esclusa l'applicazione, nel caso di specie, di interessi usurari.
5.3 – Conseguentemente, gli interessi risultano dovuti dalla correntista.
In assenza di specifica pattuizione scritta, tuttavia, non è possibile applicare un tasso di interesse ultralegale, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c.; pertanto, la rielaborazione del saldo deve essere effettuata applicando il tasso legale.
6 – Ulteriore questione controversa tra le parti concerne la capitalizzazione degli interessi.
6.1 – Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce affermazione pacifica che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera del CICR del 09.02.2000 sono nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo
(Cassazione civile sez. un., 04/11/2004, n. 21095); in questo caso il Giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Ciò non toglie però che per il periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del CICR in attuazione dell'art. 120 TUB (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti
8 anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30.06.2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate. In effetti, tale delibera ha introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1 luglio (primo comma), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e informativa alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000
(secondo comma), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela (terzo comma).
La condizione prevista dalla delibera CICR quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del
TUB, dunque, è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione: a seguire quest'ultima tesi, infatti, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/02/2024, n. 5064; Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n. 28215).
6.2 – Nel caso in esame, l'istituto di credito ha evidenziato di aver provveduto a pubblicare, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.06.2000, la modifica contrattuale che interessava tutti i contratti stipulati prima della delibera CICR del 09.02.2000; ha affermato, pertanto, che l'anatocismo è stato validamente applicato, a far data da tale pubblicazione.
9 Tale impostazione non può essere condivisa, atteso che non è provato che le nuove condizioni contrattuali, che prevedono la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari periodicità, siano migliorative rispetto a quello preesistenti. Invero, non essendo stato prodotto il contratto di conto corrente, non si può ritenere che, prima della delibera CICR, fosse stato pattuito l'anatocismo, ma, al contrario, il medesimo deve essere escluso;
in questo prospettiva, la modifica contrattuale finalizzata a introdurre la capitalizzazione degli interessi, all'interno di un rapporto contrattuale che precedentemente non la prevedeva affatto, deve essere considerata peggiorativa per il cliente;
essa, pertanto, avrebbe dovuto essere concordata tramite un'apposita pattuizione scritta, non essendo sufficiente la pubblicazione all'interno della Gazzetta Ufficiale, secondo la citata delibera CICR.
In assenza di tale espressa pattuizione, l'anatocismo deve essere considerato illegittimo anche dopo il 2000 e, pertanto, la rielaborazione del conto corrente deve essere effettuata escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi.
7 – La ricostruzione del saldo deve escludere, altresì, l'applicazione della Commissione di
Massimo Scoperto.
7.1 – In merito, si deve premettere che deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009: si fa riferimento al decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009 n. 2, e al decreto legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi;
d'altronde, si rileva che la Corte di Cassazione civile sez. I, con sentenza del 18 gennaio 2006 n. 870, ha definito la CMS come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”.
Cionondimeno, la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta. In particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente: ciò accade
10 quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito;
in assenza di tali elementi non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico. In altri termini, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto in virtù di una clausola indeterminata si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 25/05/2023, n. 5393). Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola di commissione di massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata (cfr. Cassazione civile sez. I,
15/01/2024, n. 1373; Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n. 18664).
7.2 – Nel caso di specie, non essendo stato provato che la CMS è stata pattuita per iscritto, essa non può essere addebitata al cliente e, quindi, deve essere esclusa dal saldo del conto corrente.
8 – In sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni, la rielaborazione del conto corrente per cui è causa deve essere effettuata a decorrere dal 01.01.1999, applicando il tasso di interesse legale, escludendo la capitalizzazione degli interessi e l'applicazione della CMS.
Inoltre, devono essere espunte tutte le spese non espressamente pattuite e, con riferimento al regime delle valute, in assenza di specifica pattuizione scritta, deve tersi conto della data di compimento delle singole operazioni.
9 – Al fine di operare tale rielaborazione, inoltre, è necessario tenere in considerazione l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto. Infatti, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione
(cfr. Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n. 9756).
9.1 – Invero, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti l'indebita annotazione di poste passive in quanto effettuata in adempimenti di clausole del contratto di conto corrente asseritamente nulle, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la
11 quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista concessa, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una funzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta. A tal fine, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Grava, dunque, sul correntista dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento concesso, e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse (cfr. Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n. 24418; Cassazione civile sez. un.,
13/06/2019, n. 15895; Cassazione civile sez. I, 14/04/2023, n. 9970).
9.2 – Peraltro, l'individuazione della natura solutoria oppure ripristinatoria delle singole rimesse implica la necessità di accertare l'esistenza di un affidamento sul conto corrente. Invero, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr.
Cassazione civile sez. I, 11/11/2022, n. 33360).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, da un lato, che, in tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale “pieno” richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale
Rischi oppure attraverso la sola presenza costante di saldi passivi (cfr. Cassazione civile sez. I,
12/05/2023, n. 13063; Cassazione civile sez. I, 30/10/2018, n. 27705).
Tuttavia, valorizzando il carattere relativo della nullità prevista dall'art. 117 TUB (cfr.
Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n. 26242), la Suprema Corte ha anche osservato, dall'altro lato, che, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi
12 causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'articolo 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/04/2024, n. 9712).
In questa prospettiva, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, deve essere affermato che il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n. 2338; Tribunale Napoli sez. II,
17/02/2025, n. 1687).
9.3 – Inoltre, sempre al fine di individuare le rimesse dotate di natura solutoria, è stato precisato che non occorre tener presente il saldo risultante alla banca, bensì quello rettificato a seguito dell'eliminazione degli addebiti illegittimi.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha specificato che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel
13 corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto.
Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n. 9141; Cassazione civile sez. I,
16/03/2023, n. 7721; Cassazione civile sez. I, 26/02/2024, n. 5064).
9.4 – In sintesi, dunque, bisogna dichiarare la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, da individuare facendo riferimento al saldo rettificato.
Occorre tener presente, inoltre, che risulta provato che sul conto corrente n. 10/3132 sussiste un affidamento in favore della società correntista. Il CTU, infatti, ha rilevato che “fin dall'aperura del conto il rapporto risulta essere affidato, come facilmente desumibile dalla lettura degli estratti scalari dove vengono indicati, nel riepilogo del conteggio delle competenze, tassi debitori entro fido ed extra fido, oltre all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto. La natura dell'affidamento è inoltre desumibile anche dall'analisi della centrale rischi di Banca d'Italia prodotta dalla società”. Egli ha osservato, inoltre: “L'esame complessivo delle dinamiche del conto in analisi ha evidenziato che, pur in mancanza di un contratto scritto di apertura di credito, insisteva sul conto una vera concessione di fido (oggetto di variazioni): i saldi del conto costantemente a debito del correntista, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e soprattutto le indicazioni riportate sui prospetti di riepilogo delle competenze trimestrali (tassi debitori nominali annui entro limite di fido e tassi oltre il limite concesso/autorizzato) non lasciano dubbi quanto alla natura affidata del conto. Il conto è risultato affidato inizialmente fino ad euro 41.317 (lire ottanta milioni), limite che dal 06/2003 è risultato variato fino ad euro 65.000
(sessantacinquemila)”.
Bisogna tener conto dell'esistenza dell'affidamento in questione, dunque, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie.
10 – Alla luce delle conclusioni raggiunte, con riferimento al conto corrente anticipi n. 170092 non è necessario effettuare alcun ricalcolo, atteso che, come evidenziato dal CTU, il rapporto è cessato il 04.02.2005 e dunque oltre il decennio dalla data di citazione (10.05.2016); il diritto alla ripetizione delle rimesse indebite effettuate nell'ambito di tale rapporto, quindi, è certamente prescritto.
14 Invece, con riferimento al conto corrente n. 10/3132, è necessario procedere alla rielaborazione, a decorrere dal 01.01.1999, seguendo i criteri individuati al precedente paragrafo 8 e tenendo conto della prescrizione, secondo le modalità descritte all'interno del paragrafo 9.
10.1 – Tale ricalcolo è stato effettuato dal CTU, il quale, in effetti, si è attenuto ai seguenti criteri:
“1) la ricostruzione del saldo del conto corrente non è stata effettuata dalla accensione del rapporto, avvenuta il 22.04.1996, bensì dal saldo banca al 01.01.1999, data di riferimento del primo estratto conto a partire dal quale è stato possibile ricostruire la serie continua dei movimenti nel periodo oggetto di indagine, salvo l'utilizzo di pochi e non significativi saldi di raccordo;
2) è stata effettuata, relativamente agli interessi debitori, la rielaborazione del conto corrente a tassi d'interessi legali, così come previsto nel caso de quo dal codice civile ed indicato dal Giudice;
3) è stata operata l'esclusione della capitalizzazione per tutto il periodo oggetto di indagine, in quanto, trattandosi di un rapporto sorto in epoca anteriore alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 non è stata riscontrata agli atti di causa documentazione che attestasse la stipulazione di una convenzione redatta in conformità alla citata delibera;
4) la ricostruzione del saldo è stata effettuata nel rispetto della data operazione in quanto non vi è pattuizione del regime delle valute”.
Inoltre, all'interno dell'”Ipotesi 2”, il consulente ha tenuto conto della prescrizione, prendendo come riferimento il saldo rettificato e tenendo conto della presenza di un affidamento. Da tali conteggi è emerso che, alla data del 20.10.2016, il saldo del conto corrente in parola non ammonta a € 39.565,87 a debito della correntista, bensì a € 56.303,60 a credito della medesima;
tenendo conto della irripetibilità delle rimesse prescritte, pari a € 22.880,58, il credito sussistente in favore di parte attrice ammonta a € 33.423,02.
10.2 – La domanda attorea, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione, dichiarando che, alla data del 20.10.2016, il saldo del conto corrente n. 10/3132 ammonta a € 56.303,60 a credito della correntista e che, tenendo conto della prescrizione, la stessa ha diritto alla restituzione di €
33.423,02.
In ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non è possibile condannare l'istituto bancario convenuto al pagamento di tale somma, come richiesto dall'attrice all'interno delle proprie note conclusive, dal momento che tale domanda non
è stata proposta all'interno dell'atto introduttivo del giudizio, il quale è stato formulato quando il
15 conto corrente era ancora aperto e, dunque, contiene esclusivamente la domanda di accertamento del saldo legittimo dello stesso.
11 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di parte convenuta, in favore dei difensori antistatari di parte attrice;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della Tabella II fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 40%, alla luce del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre a € 545,00 per spese vive, includenti le spese di iscrizione al ruolo.
11.1 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che, alla data del
20.10.2016, il saldo del conto corrente n. 10/3132 ammonta a € 56.303,60 a credito della correntista e che, tenendo conto della prescrizione, l'attrice ha diritto alla restituzione di €
33.423,02;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dei difensori antistatari di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.569,60 per compensi professionali ed €
545,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna parte convenuta al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Nola, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3646/2016 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossini Controparte_1 P.IVA_1
Luigi (C.F. ), dell'Avv. Carrano Raffaele (C.F. ) e C.F._1 C.F._2 dell'Avv. Fresolone Carmen (C.F. ); C.F._3
ATTRICE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Di Lorenzo Controparte_2 P.IVA_2
Giampiero (C.F. ); C.F._4
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
11.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 10.05.2016, ha convenuto in Controparte_1
giudizio al fine di ottenere l'accertamento del saldo dei rapporti di conto Controparte_2
corrente intrattenuti con l'istituto bancario convenuto, a seguito dell'eliminazione degli addebiti relativi a costi non dovuti.
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione, parte attrice ha esposto quanto segue:
1 • dal mese di aprile 1996, ha intrattenuto con il rapporto di conto Controparte_2
corrente n. 10/3132 che, alla data del 31 gennaio 2016, presenta un saldo debitore di €
33.766,33;
• su detto conto sono state addebitate, dal 2000 al 2005, le competenze del conto accessorio n.
170092;
• il saldo del conto risulta inficiato dall'illegittima capitalizzazione degli interessi, nonché dall'applicazione di saggi d'interesse unilateralmente determinati, di commissioni di massimo scoperto, di valute e spese non pattuite;
• il tasso di interessi applicato, inoltre, risulta usurario.
1.2 – Con comparsa depositata in data 29.07.2016, si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo quanto segue:
[...]
• improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
• inammissibilità della domanda in quanto generica ed infondata, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio su di essa gravante;
• prescrizione delle rimesse solutorie relative al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione;
• legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché del criterio di determinazione della valuta e della commissione di massimo scoperto applicata;
• applicazione di tassi di interesse sottosoglia;
• eccezione riconvenzionale di compensazione del credito.
1.3 – All'udienza del 25.05.2017, dato atto dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stata disposta la nomina di un CTU contabile;
a seguito del deposito della relazione tecnica e delle relative integrazioni, è stata tenuta, con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., l'udienza del 11.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2 – Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, formulata da parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010.
Invero, parte attrice ha depositato documentazione idonea ad attestare il regolare esperimento del
2 tentativo obbligatorio di mediazione che, tuttavia, ha avuto esito negativo per assenza ingiustificata di parte convenuta, come risulta dal verbale del 01.06.2016, versato in atti.
Ne consegue, pertanto, che la domanda formulata dall'istante è procedibile.
2.1 – Peraltro, dal momento che la convenuta non ha preso parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, la stessa deve essere condannata al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, la domanda formulata da parte attrice mira ad ottenere l'accertamento del saldo del conto corrente n. 10/3132 e del conto accessorio n. 170092, chiedendo l'eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito.
3.1 – In particolare, la società attrice ha lamentato la violazione dell'art. 117 T.U.B., per omessa stipulazione dei contratti in forma scritta. Pertanto, l'onere di dimostrare la stipulazione in forma scritta di tali contratti deve essere posta a carico dell'istituto di credito convenuto, atteso che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, ossia del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/02/2024, n. 3310).
3.2 – Parte convenuta, nel caso di specie, non ha prodotto i contratti per cui è causa, per cui non è stato dimostrato che gli stessi sono stati conclusi in forma scritta. Conseguentemente, risulta violato l'art. 117 TUB, che prevede che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” e che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”; la nullità in questione, ai sensi dell'art. 127 comma 2 T.U.B, opera “soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.
4 – Dalla rilevata nullità del contratto scaturisce la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo dei conti correnti per cui è causa, procedendo alla eliminazione degli addebiti non dovuti che sono stati effettuati dall'istituto bancario. Siffatta ricostruzione deve essere effettuata sulla base della documentazione contabile versata in atti dalla società attrice.
4.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se il correntista agisce per la ripetizione di somme, a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto,
3 previa la rideterminazione del saldo, sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali, l'onere probatorio non può che gravare, ex art. 2697 c.c., sullo stesso correntista (cfr.
Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n. 9752). Per questa ragione, il correntista è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/07/2023, n.
18910). È stato chiarito, peraltro, che, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici CP_3
e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n. 37800).
In particolare, la Suprema Corte, in una fattispecie caratterizzata dalla mancanza degli estratti conto, ha cassato la decisione di merito che, nel ritenere che i singoli periodi coperti dagli estratti conto potessero essere considerati come autonomi tra di loro, aveva erroneamente considerato (in ciascuno) come saldo di partenza sempre quello coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione. La Corte ha, invece, condivisibilmente ritenuto che il Giudice, nel considerare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello con estratti conto mancanti, deve sottrarre le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello privo di estratto conto, ossia deve utilizzare la tecnica dei “saldi di raccordo” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, n. 2660; Corte d'Appello Napoli sez. VII, 05/03/2025, n.
1064).
Del resto, tale conclusione è coerente con l'affermazione secondo cui gli estratti conto non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui è possibile ricostruire il rapporto di conto
4 corrente;
infatti, è possibile utilizzare altri strumenti idonei a rappresentare le movimentazioni
(cfr. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n. 37800). Pertanto, ai fini della prova del pagamento suscettibile di restituzione, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, ed anche ricorrendo all'ausilio di una consulenza d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/03/2024,
n. 6983; Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, n. 20621; Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, n.
29190).
4.2 – Il rapporto di conto corrente ordinario per cui è causa è stato acceso in data 22.04.1996.
Come rilevato dal CTU nominato nel corso del presente giudizio, è stata prodotta la seguente documentazione: “estratti conto (o elenco movimenti) e relativi scalari dall'accensione (04/1996) al 20.10.2016, fatta eccezione per i seguenti periodi: mesi di giugno ed agosto anno 1997; intero anno 1998; mesi di settembre-ottobre- novembre anno 1999; mesi di marzo ed aprile anno 2000; mesi di marzo e dicembre anno 2002; mese di ottobre anno 2004”. In altri termini “non risulta prodotta la serie continua degli estratti conto: la ricostruzione del rapporto è stata, pertanto, effettuata a partire dal 01.01.1999 operando, laddove necessario e senza con ciò alterare significativamente le operazioni, con i c.d. saldi di raccordo”.
Sul punto, il CTP di parte convenuta ha osservato che è stato depositata la serie continua degli estratti conto solo a decorrere dal 01.11.2004 e che, per questa ragione, la ricostruzione del conto corrente è possibile soltanto a partire da tale data.
Cionondimeno, il CTU ha evidenziato che “le scritture di raccordo utilizzate per dare continuità ai saldi non sono tali (periodi mancanti brevissimi) da alterare la rielaborazione, mentre gli unici movimenti solo elencati (lista) sono quelli relativi alla chiusura del conto (anno 2016), comunicati dalla banca a mezzo mail”. Diversamente, per il periodo antecedente al 01.01.1999,
“l'eventuale utilizzo dei c.d. saldi di raccordo avrebbe potuto alterare la ricostruzione (mancando l'intero anno 1998 e diversi mesi sia del 1997 che del 1996)”.
In altri termini, il CTU ha rilevato che le carenze documentali sussistenti per il periodo compreso tra il 01.0.10.1999 e il 01.11.2004 sono del tutto marginali e non impediscono la ricostruzione del conto corrente, facendo ricorso alla tecnica dei “saldi di raccordo”. In questa prospettiva, anche in
5 considerazione delle delineate coordinate giurisprudenziali, si deve affermare che la società attrice, attraverso la produzione degli estratti conto e con l'ausilio della CTU, ha documentato l'andamento del rapporto sin dal 01.01.1999; pertanto, deve essere presa in considerazione tale data, ai fini della rielaborazione del saldo.
5 – Occorre procedere, a questo punto, all'individuazione dei criteri da seguire per effettuare tale rielaborazione, partendo dalla determinazione degli interessi.
5.1 – Sul punto, deve essere anzitutto esclusa l'usurarietà degli stessi, lamentata da parte attrice.
Al riguardo, si osserva che la declaratoria di nullità della clausola che prevede interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il
TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo Globale
Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l.
70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura. Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 della legge 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di
6 bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione relativa all'usurarietà del tasso di interessi deve essere effettuata al momento della stipulazione del contratto, essendo irrilevante che, nel corso dello svolgimento del rapporto, il tasso pattuito diventi superiore al tasso soglia, in virtù delle variazioni di quest'ultimo. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 24675/2017, hanno affermato che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Peraltro, nell'ambito del contratto di conto corrente, bisogna distinguere l'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito diventi superiore al tasso soglia, in virtù della riduzione di quest'ultimo, da quella in cui l'istituto di credito, esercitando il proprio ius variandi, modifichi il tasso di interesse nel corso dello svolgimento del rapporto, fissando un tasso superiore al tasso soglia vigente ratione temporis: in questa seconda ipotesi, non sussiste l'usura sopravvenuta, bensì l'usura originaria del tasso risultante dall'esercizio dello ius variandi, che, pertanto, è affetto da nullità (cfr. Tribunale
Firenze sez. III, 03/12/2021, n. 3099; Tribunale Perugia sez. II, 03/08/2021, n. 1126).
Inoltre, con riferimento alla rilevanza della commissione di massimo scoperto, ai fini della valutazione di usurarietà, è stato precisato che, nei rapporti bancari svoltisi, anche solo parzialmente, nel periodo antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l.
n. 185/2008, inserito in sede di conversione dalla l. n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata (intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legislazione sull'usura, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante
7 nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati
(cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n. 16303).
5.2 – Nel caso di specie, all'interno della relazione integrativa depositata in data 28.01.2025, il
CTU ha effettuato “la verifica dei tassi soglia nei trimestri a partire dal 01.01.1999 (periodo oggetto di analisi)”, “tenuto conto delle formule Banca d'Italia pro tempore vigenti”. Egli ha accertato che “in nessun trimestre si realizza il superamento delle soglie (sia per le CMS che per i tassi di interessi)”, osservando che “il superamento delle soglie, rilevato in alcuni trimestri nella relazione tecnica del CTP della società, deriva (per i trimestri degli anni 2000/2003/2004) dall'avere incluso nel calcolo anche le CMS addebitate e non solo l'eventuale margine tra CMS applicata e CMS soglia (nel caso esaminato non si verifica mai il superamento dell'aliquota CMS applicata rispetto alla soglia rilevata)”.
Alla luce di tali considerazioni e delle coordinate ermeneutiche fornite al paragrafo precedente, quindi, deve essere esclusa l'applicazione, nel caso di specie, di interessi usurari.
5.3 – Conseguentemente, gli interessi risultano dovuti dalla correntista.
In assenza di specifica pattuizione scritta, tuttavia, non è possibile applicare un tasso di interesse ultralegale, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c.; pertanto, la rielaborazione del saldo deve essere effettuata applicando il tasso legale.
6 – Ulteriore questione controversa tra le parti concerne la capitalizzazione degli interessi.
6.1 – Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce affermazione pacifica che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera del CICR del 09.02.2000 sono nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo
(Cassazione civile sez. un., 04/11/2004, n. 21095); in questo caso il Giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
Ciò non toglie però che per il periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del CICR in attuazione dell'art. 120 TUB (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti
8 anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30.06.2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate. In effetti, tale delibera ha introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1 luglio (primo comma), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e informativa alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000
(secondo comma), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela (terzo comma).
La condizione prevista dalla delibera CICR quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del
TUB, dunque, è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione: a seguire quest'ultima tesi, infatti, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/02/2024, n. 5064; Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n. 28215).
6.2 – Nel caso in esame, l'istituto di credito ha evidenziato di aver provveduto a pubblicare, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.06.2000, la modifica contrattuale che interessava tutti i contratti stipulati prima della delibera CICR del 09.02.2000; ha affermato, pertanto, che l'anatocismo è stato validamente applicato, a far data da tale pubblicazione.
9 Tale impostazione non può essere condivisa, atteso che non è provato che le nuove condizioni contrattuali, che prevedono la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari periodicità, siano migliorative rispetto a quello preesistenti. Invero, non essendo stato prodotto il contratto di conto corrente, non si può ritenere che, prima della delibera CICR, fosse stato pattuito l'anatocismo, ma, al contrario, il medesimo deve essere escluso;
in questo prospettiva, la modifica contrattuale finalizzata a introdurre la capitalizzazione degli interessi, all'interno di un rapporto contrattuale che precedentemente non la prevedeva affatto, deve essere considerata peggiorativa per il cliente;
essa, pertanto, avrebbe dovuto essere concordata tramite un'apposita pattuizione scritta, non essendo sufficiente la pubblicazione all'interno della Gazzetta Ufficiale, secondo la citata delibera CICR.
In assenza di tale espressa pattuizione, l'anatocismo deve essere considerato illegittimo anche dopo il 2000 e, pertanto, la rielaborazione del conto corrente deve essere effettuata escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi.
7 – La ricostruzione del saldo deve escludere, altresì, l'applicazione della Commissione di
Massimo Scoperto.
7.1 – In merito, si deve premettere che deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009: si fa riferimento al decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009 n. 2, e al decreto legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi;
d'altronde, si rileva che la Corte di Cassazione civile sez. I, con sentenza del 18 gennaio 2006 n. 870, ha definito la CMS come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”.
Cionondimeno, la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta. In particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente: ciò accade
10 quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito;
in assenza di tali elementi non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico. In altri termini, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto in virtù di una clausola indeterminata si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 25/05/2023, n. 5393). Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola di commissione di massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata (cfr. Cassazione civile sez. I,
15/01/2024, n. 1373; Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n. 18664).
7.2 – Nel caso di specie, non essendo stato provato che la CMS è stata pattuita per iscritto, essa non può essere addebitata al cliente e, quindi, deve essere esclusa dal saldo del conto corrente.
8 – In sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni, la rielaborazione del conto corrente per cui è causa deve essere effettuata a decorrere dal 01.01.1999, applicando il tasso di interesse legale, escludendo la capitalizzazione degli interessi e l'applicazione della CMS.
Inoltre, devono essere espunte tutte le spese non espressamente pattuite e, con riferimento al regime delle valute, in assenza di specifica pattuizione scritta, deve tersi conto della data di compimento delle singole operazioni.
9 – Al fine di operare tale rielaborazione, inoltre, è necessario tenere in considerazione l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto. Infatti, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione
(cfr. Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n. 9756).
9.1 – Invero, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti l'indebita annotazione di poste passive in quanto effettuata in adempimenti di clausole del contratto di conto corrente asseritamente nulle, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la
11 quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista concessa, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una funzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta. A tal fine, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Grava, dunque, sul correntista dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento concesso, e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse (cfr. Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n. 24418; Cassazione civile sez. un.,
13/06/2019, n. 15895; Cassazione civile sez. I, 14/04/2023, n. 9970).
9.2 – Peraltro, l'individuazione della natura solutoria oppure ripristinatoria delle singole rimesse implica la necessità di accertare l'esistenza di un affidamento sul conto corrente. Invero, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr.
Cassazione civile sez. I, 11/11/2022, n. 33360).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, da un lato, che, in tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale “pieno” richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale
Rischi oppure attraverso la sola presenza costante di saldi passivi (cfr. Cassazione civile sez. I,
12/05/2023, n. 13063; Cassazione civile sez. I, 30/10/2018, n. 27705).
Tuttavia, valorizzando il carattere relativo della nullità prevista dall'art. 117 TUB (cfr.
Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n. 26242), la Suprema Corte ha anche osservato, dall'altro lato, che, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi
12 causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'articolo 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/04/2024, n. 9712).
In questa prospettiva, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, deve essere affermato che il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n. 2338; Tribunale Napoli sez. II,
17/02/2025, n. 1687).
9.3 – Inoltre, sempre al fine di individuare le rimesse dotate di natura solutoria, è stato precisato che non occorre tener presente il saldo risultante alla banca, bensì quello rettificato a seguito dell'eliminazione degli addebiti illegittimi.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha specificato che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel
13 corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto.
Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n. 9141; Cassazione civile sez. I,
16/03/2023, n. 7721; Cassazione civile sez. I, 26/02/2024, n. 5064).
9.4 – In sintesi, dunque, bisogna dichiarare la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, da individuare facendo riferimento al saldo rettificato.
Occorre tener presente, inoltre, che risulta provato che sul conto corrente n. 10/3132 sussiste un affidamento in favore della società correntista. Il CTU, infatti, ha rilevato che “fin dall'aperura del conto il rapporto risulta essere affidato, come facilmente desumibile dalla lettura degli estratti scalari dove vengono indicati, nel riepilogo del conteggio delle competenze, tassi debitori entro fido ed extra fido, oltre all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto. La natura dell'affidamento è inoltre desumibile anche dall'analisi della centrale rischi di Banca d'Italia prodotta dalla società”. Egli ha osservato, inoltre: “L'esame complessivo delle dinamiche del conto in analisi ha evidenziato che, pur in mancanza di un contratto scritto di apertura di credito, insisteva sul conto una vera concessione di fido (oggetto di variazioni): i saldi del conto costantemente a debito del correntista, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e soprattutto le indicazioni riportate sui prospetti di riepilogo delle competenze trimestrali (tassi debitori nominali annui entro limite di fido e tassi oltre il limite concesso/autorizzato) non lasciano dubbi quanto alla natura affidata del conto. Il conto è risultato affidato inizialmente fino ad euro 41.317 (lire ottanta milioni), limite che dal 06/2003 è risultato variato fino ad euro 65.000
(sessantacinquemila)”.
Bisogna tener conto dell'esistenza dell'affidamento in questione, dunque, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie.
10 – Alla luce delle conclusioni raggiunte, con riferimento al conto corrente anticipi n. 170092 non è necessario effettuare alcun ricalcolo, atteso che, come evidenziato dal CTU, il rapporto è cessato il 04.02.2005 e dunque oltre il decennio dalla data di citazione (10.05.2016); il diritto alla ripetizione delle rimesse indebite effettuate nell'ambito di tale rapporto, quindi, è certamente prescritto.
14 Invece, con riferimento al conto corrente n. 10/3132, è necessario procedere alla rielaborazione, a decorrere dal 01.01.1999, seguendo i criteri individuati al precedente paragrafo 8 e tenendo conto della prescrizione, secondo le modalità descritte all'interno del paragrafo 9.
10.1 – Tale ricalcolo è stato effettuato dal CTU, il quale, in effetti, si è attenuto ai seguenti criteri:
“1) la ricostruzione del saldo del conto corrente non è stata effettuata dalla accensione del rapporto, avvenuta il 22.04.1996, bensì dal saldo banca al 01.01.1999, data di riferimento del primo estratto conto a partire dal quale è stato possibile ricostruire la serie continua dei movimenti nel periodo oggetto di indagine, salvo l'utilizzo di pochi e non significativi saldi di raccordo;
2) è stata effettuata, relativamente agli interessi debitori, la rielaborazione del conto corrente a tassi d'interessi legali, così come previsto nel caso de quo dal codice civile ed indicato dal Giudice;
3) è stata operata l'esclusione della capitalizzazione per tutto il periodo oggetto di indagine, in quanto, trattandosi di un rapporto sorto in epoca anteriore alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 non è stata riscontrata agli atti di causa documentazione che attestasse la stipulazione di una convenzione redatta in conformità alla citata delibera;
4) la ricostruzione del saldo è stata effettuata nel rispetto della data operazione in quanto non vi è pattuizione del regime delle valute”.
Inoltre, all'interno dell'”Ipotesi 2”, il consulente ha tenuto conto della prescrizione, prendendo come riferimento il saldo rettificato e tenendo conto della presenza di un affidamento. Da tali conteggi è emerso che, alla data del 20.10.2016, il saldo del conto corrente in parola non ammonta a € 39.565,87 a debito della correntista, bensì a € 56.303,60 a credito della medesima;
tenendo conto della irripetibilità delle rimesse prescritte, pari a € 22.880,58, il credito sussistente in favore di parte attrice ammonta a € 33.423,02.
10.2 – La domanda attorea, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione, dichiarando che, alla data del 20.10.2016, il saldo del conto corrente n. 10/3132 ammonta a € 56.303,60 a credito della correntista e che, tenendo conto della prescrizione, la stessa ha diritto alla restituzione di €
33.423,02.
In ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non è possibile condannare l'istituto bancario convenuto al pagamento di tale somma, come richiesto dall'attrice all'interno delle proprie note conclusive, dal momento che tale domanda non
è stata proposta all'interno dell'atto introduttivo del giudizio, il quale è stato formulato quando il
15 conto corrente era ancora aperto e, dunque, contiene esclusivamente la domanda di accertamento del saldo legittimo dello stesso.
11 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di parte convenuta, in favore dei difensori antistatari di parte attrice;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della Tabella II fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 40%, alla luce del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre a € 545,00 per spese vive, includenti le spese di iscrizione al ruolo.
11.1 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che, alla data del
20.10.2016, il saldo del conto corrente n. 10/3132 ammonta a € 56.303,60 a credito della correntista e che, tenendo conto della prescrizione, l'attrice ha diritto alla restituzione di €
33.423,02;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dei difensori antistatari di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.569,60 per compensi professionali ed €
545,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna parte convenuta al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Nola, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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