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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1774/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1774/2024
Tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 12:42 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per l'avv. POLLINA NINO e l'avv. GUARAGNI DAVIDE Parte_1
Per è presente la parte personalmente con l'avv. BESSI ALESSANDRA e Controparte_1
l'avv. MAESTRI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
L'avv. Bessi insiste nell'accoglimento delle proprie domande, evidenziando come la continuità del rapporto e lo svolgimento dell'attività da parte del sig. emerga dal libro IVA di parte opposta, CP_1 nonché dalla condotta tenuta dal dott. una volta divenuto legale rappresentante della società. Pt_2
Con riguardo alla fattura relativa al corso professionale, si evidenzia che la stessa si riferisce al periodo in cui il rapporto era pacificamente ancora in corso, e cioè prima del dicembre 2020. Precisa di avere chiesto anche formalmente a mezzo di studio di revisione la consegna di documentazione contabile, comprensiva dei libri IVA, mai trasmessi, e formula istanza di acquisizione all'Agenzia delle Entrate al fine di verificare che le fatture siano state indicate nella contabilità. Infine, precisa che la somma offerta in sede di mediazione era riferita anche ad altre posizioni, e non solo a quella pendente di fronte al
Tribunale.
I procuratori dell'opponente contestano la verbalizzazione in quanto tardiva e comunque relativa a circostanze irrilevanti. Si oppone all'istanza perché tardiva e irrilevante. Precisa che la somma offerta in sede di mediazione ricomprendeva anche il valore delle quote, secondo una valutazione che si ritiene corretta e che era quindi una proposta ragionevole. Si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni già depositato, in cui è stata richiesta anche la rifusione delle spese di mediazione, come documentate.
pagina 1 di 9 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1774/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLLINA NINO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GUARAGNI DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA F. FERRAMOLA 14 BRESCIA presso i difensori avv. POLLINA NINO e avv. GUARAGNI DAVIDE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAESTRI Controparte_1 C.F._1 NICOLA e dell'avv. BESSI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 49 25124 BRESCIA presso i difensori avv. MAESTRI NICOLA e avv. BESSI ALESSANDRA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare:
1) per tutti i motivi esposti, autorizzarsi anche ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del terzo CP_2
) in Brescia, Via Patrocinio n. 23;
[...] C.F._2
2) non concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile e non sussistendo alcuna prova di esso.
Nel merito: in via principale:
1) per tutti i motivi esposti, previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso ivi compresa se del caso la compensazione dei crediti specificata in citazione, accertare e dichiarare la fondatezza in fatto
e in diritto della presente opposizione e l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo pagina 3 di 9 opposto e di tutti gli atti ad esso conseguenti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo medesimo, con ogni consequenziale statuizione;
2) condannare , ai sensi dell'art. 96, primo e/o terzo comma c.p.c., al pagamento in Controparte_1
favore di di una somma anche a titolo di risarcimento del danno, determinata anche Parte_1 in via equitativa e d'ufficio; in via subordinata: per tutti i motivi esposti, ferma la revoca del decreto, operata se del caso la compensazione dei crediti specificata in citazione, ridurre l'importo oggetto di ingiunzione al minore importo eventualmente risultante di giustizia, altresì con riferimento agli interessi come specificato in citazione, e, in ogni caso, accertare la responsabilità di per come emergerà in corso di CP_2 causa e condannare quest'ultimo a tenere manlevata/garantita e comunque a risarcire la società opponente da qualsivoglia somma dovesse essere condannata a pagare a e comunque Controparte_1
da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
In ogni caso: compenso professionale, sia del giudizio che della procedura di mediazione obbligatoria esperita in corso di causa, oltre spese 15%, CPA 4% ed anticipazioni rifusi.
In via istruttoria:
In assoluto subordine a quanto sopra e per mero tuziorismo di difesa, richiamato integralmente l'atto di opposizione e le eccezioni spiegate in corso di causa, senza alcuna inversione dell'onere probatorio circa i presupposti costitutivi della pretesa interamente incombente in capo all'attore sostanziale sig.
si chiede essere ammessi a prova testimoniale sulle circostanze di fatto di seguito capitolate CP_1 con la premessa “vero che”, con i seguenti testi indicati su tutti i capitoli, , Via Testimone_1
Sant'Orsola 33, Brescia, Dott. , Via Cavour 83, , Dott. Testimone_2 CP_3 Testimone_3
presso il suo studio Via Einaudi 26, Brescia, in via Caduti Piazza Controparte_4
Loggia 62, Botticino (Bs):
1. svolge dal 2011 attività di studio dentistico in Brescia, Via Divisione Tridentina, Parte_1
54;
2. l'attività di dentista per la società è sempre stata svolta dal Dr. con l'ausilio del Persona_1 fratello Dr. , anch'egli dentista, e di due dipendenti di media (un'impiegata ed Testimone_2 un'addetta alla poltrona),
3. il sig. ha collaborato con lo studio dentistico soltanto fino al 2017, come igienista e Controparte_1
per poche ore a settimana, e successivamente si è recato presso lo studio dentistico soltanto una media di una volta al mese e soltanto per salutare, fino al dicembre 2020;
4. l'ultima volta che il sig. si è recato presso lo studio dentistico è stata nel dicembre 2020. CP_1
Ci si oppone a tutte le richieste avversarie.
pagina 4 di 9 Si produce contabile bonifico spese mediazione 4.7.2024”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza,
Nel merito - in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice opponente Parte_1
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4612/2023 del 18.12.2023 RG 14347/2023 del
[...]
Tribunale di Brescia.
In via subordinata, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di Euro 32.600,00, o del maggior o minor Controparte_1
importo ritenuto di giustizia, a titolo di corrispettivo per le forniture e i lavori di posa eseguiti, oltre a interessi di mora.
Spese di lite rifuse
In ipotesi di rigetto delle domande proposte dal convenuto opposto ridursi al minimo Controparte_1 tabellare le spese, attesa l'assenza di attività istruttoria”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 4612/2023 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 32.606,00 oltre interessi e spese di procedura, per l'asserito credito di cui alle fatture n. 6/2020 del
31.12.2020, n. 1/2021 del 10.01.2021 e n. 6/2021 del 2.8.2021 emesse da Controparte_1
Ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di mere fatture prive di autenticazione ancorché cartacee;
che, per quanto riguarda la fattura n.
6/2020, non è mai stato pattuito né autorizzato alcun compenso per l'incarico di RSSP;
che l'opponente non ha mai incaricato il di svolgere aggiornamento professionale e che tali spese, indicate CP_1
nella fattura n. 1/2021, non sono mai state concordate né autorizzate dalla società; che, in riferimento alla fattura n. 6/2021, il non ha mai svolto alcuna attività consulenza e che, in ogni caso, ogni CP_1
rapporto si è interrotto dal dicembre 2020.
Ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare la chiamata in causa del terzo , CP_2
all'epoca legale rappresentante della società, al manlevata al fine di esserne manlevata nel caso in cui egli risultasse aver impegnato la società al rimborso delle spese di aggiornamento professionale del nonché il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del CP_1
decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via pagina 5 di 9 subordinata, la riduzione dell'importo oggetto di ingiunzione al minore importo eventualmente risultante di giustizia, con vittoria di spese.
Con decreto del 15.04.24, ritenuta non necessaria la partecipazione del terzo , è stata CP_2
dichiarata la contumacia del convenuto opposto Controparte_1
Costituendosi tardivamente in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 rilevando che l'opposto si è occupato della promozione della società attraverso campagne di marketing, motivo per il quale riceveva dalla stessa un compenso mensile di euro 1.300,00; che era stato nominato
RSSP per il periodo giugno-dicembre 2020 dall'allora rappresentante legale e che ha CP_2 sempre svolto l'incarico diligentemente;
che l'emissione della fattura relativa all'aggiornamento professionale era stata autorizzata già nei primi mesi dell'anno 2020. ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione Controparte_1 del decreto ingiuntivo;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande proposte dall'attrice, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 20.06.24 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato termine alle parti per la presentazione della domanda di mediazione.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies all'udienza odierna, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Deve rammentarsi preliminarmente come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, invero, costituisce un giudizio ordinario di cognizione che si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di fatture per servizi o forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, dal momento che la fattura e pagina 6 di 9 l'estratto delle scritture contabili sono titolo idoneo solo per l'emissione del decreto, mentre nella fase successiva è necessario costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Il creditore che agisce adducendo l'inadempimento di un'obbligazione, invero, si può limitare - nella fase monitoria - alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte. Tuttavia, nel successivo, eventuale giudizio di opposizione - che, come osservato, è giudizio ordinario a cognizione piena - il creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale, deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, non essendo a tal fine sufficiente la fattura depositata quale prova scritta idonea ai fini dell'ottenimento del provvedimento monitorio. Secondo il consolidato e del tutto condivisibile orientamento della giurisprudenza, infatti, la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale “a parte creditoris”, finanche quella annotata nei libri obbligatori, non possiede alcun autonomo valore probatorio in ordine all'esistenza del credito vantato dall'opposta e contestato dalla parte opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale rimangono vigenti le regole e i principi probatori dell'ordinario giudizio di cognizione (cfr., ex multis, Cass. n. 299/2016; Cass., n.
12765/2007).
Ciò premesso in punto di diritto, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento di Controparte_1
fatture relative a servizi e consulenze come Addetto al Settore Marketing e Responsabile R.S.P.P. prestate in favore della società opponente, di cui era socio, nonché per spese relative ad un corso di aggiornamento professionale nel gennaio 2021, di cui la società opponente - secondo le sue allegazioni
- si era impegnata a farsi carico.
L'opponente ha contestato sia l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle predette fatture (sia per consulenze che per servizi) sia l'asserito impegno della società a farsi carico dei costi relativi al corso di aggiornamento professionale cui ha partecipato nel gennaio 2021. In particolare, in Controparte_1
relazione alla fattura n. 6/2020 ha dedotto di non avere mai pattuito né autorizzato alcun compenso per l'incarico di RSSP;
per quanto concerne la fattura n. 6/2021, ha negato che il abbia mai svolto CP_1
alcuna attività consulenza, rilevando, in ogni caso, che ogni rapporto tra le parti si è interrotto dal dicembre 2020.
A fronte delle contestazioni dell'opponente, incombeva pertanto sul convenuto opposto la prova dell'accordo e dell'esecuzione delle prestazioni, nonché dell'assunzione da parte della società dell'onere di pagamento dei costi relativi al predetto corso di aggiornamento professionale.
Ebbene, non ha provato alcunché sul punto, né mediante produzioni documentali né a Controparte_1
mezzo di istanze istruttorie di prova orale, essendosi peraltro costituito tardivamente, con decadenza dalla formulazione di ogni istanza istruttoria. Né tale prova può essere raggiunta in via presuntiva sulla base degli elementi evidenziati dal convenuto opposto.
pagina 7 di 9 In assenza di documentazione contrattuale comprovante l'accordo tra le parti e di qualsivoglia elemento probatorio circa lo svolgimento delle prestazioni di cui alle fatture prodotte in sede monitoria da la pretesa creditoria azionata dallo stesso non può, pertanto, trovare accoglimento. Controparte_1
Ne consegue che l'opposizione risulta fondata e deve essere pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dall'attore opponente in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti e a conferma dell'ordinanza istruttoria emessa in corso di causa. L'istanza istruttoria formulata dal convenuto opposto all'odierna udienza deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, essendo la parte decaduta dalla formulazione di istanze istruttorie né potendo tale decadenza essere superata mediante la formulazione della richiesta di ordine di esibizione, di cui in ogni caso difettano i requisiti normativamente previsti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore della causa, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria e di trattazione nonché decisoria ridotte), le spese di lite e del procedimento di mediazione sono liquidate a carico del convenuto opposto e in favore dell'attore opponente in euro
486,32 per spese e in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna del convenuto opposto al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, formulata dalla società opponente, difettando gli elementi costitutivi di cui all'art. 96 c.p.c., e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4612/2023 emesso dal Giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
pagina 8 di 9 - condanna a rifondere delle spese di lite e di mediazione, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 486,32 per spese e in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda di condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia in data 8 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1774/2024
Tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 12:42 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per l'avv. POLLINA NINO e l'avv. GUARAGNI DAVIDE Parte_1
Per è presente la parte personalmente con l'avv. BESSI ALESSANDRA e Controparte_1
l'avv. MAESTRI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
L'avv. Bessi insiste nell'accoglimento delle proprie domande, evidenziando come la continuità del rapporto e lo svolgimento dell'attività da parte del sig. emerga dal libro IVA di parte opposta, CP_1 nonché dalla condotta tenuta dal dott. una volta divenuto legale rappresentante della società. Pt_2
Con riguardo alla fattura relativa al corso professionale, si evidenzia che la stessa si riferisce al periodo in cui il rapporto era pacificamente ancora in corso, e cioè prima del dicembre 2020. Precisa di avere chiesto anche formalmente a mezzo di studio di revisione la consegna di documentazione contabile, comprensiva dei libri IVA, mai trasmessi, e formula istanza di acquisizione all'Agenzia delle Entrate al fine di verificare che le fatture siano state indicate nella contabilità. Infine, precisa che la somma offerta in sede di mediazione era riferita anche ad altre posizioni, e non solo a quella pendente di fronte al
Tribunale.
I procuratori dell'opponente contestano la verbalizzazione in quanto tardiva e comunque relativa a circostanze irrilevanti. Si oppone all'istanza perché tardiva e irrilevante. Precisa che la somma offerta in sede di mediazione ricomprendeva anche il valore delle quote, secondo una valutazione che si ritiene corretta e che era quindi una proposta ragionevole. Si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni già depositato, in cui è stata richiesta anche la rifusione delle spese di mediazione, come documentate.
pagina 1 di 9 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1774/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLLINA NINO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GUARAGNI DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA F. FERRAMOLA 14 BRESCIA presso i difensori avv. POLLINA NINO e avv. GUARAGNI DAVIDE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAESTRI Controparte_1 C.F._1 NICOLA e dell'avv. BESSI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 49 25124 BRESCIA presso i difensori avv. MAESTRI NICOLA e avv. BESSI ALESSANDRA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare:
1) per tutti i motivi esposti, autorizzarsi anche ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del terzo CP_2
) in Brescia, Via Patrocinio n. 23;
[...] C.F._2
2) non concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile e non sussistendo alcuna prova di esso.
Nel merito: in via principale:
1) per tutti i motivi esposti, previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso ivi compresa se del caso la compensazione dei crediti specificata in citazione, accertare e dichiarare la fondatezza in fatto
e in diritto della presente opposizione e l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo pagina 3 di 9 opposto e di tutti gli atti ad esso conseguenti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo medesimo, con ogni consequenziale statuizione;
2) condannare , ai sensi dell'art. 96, primo e/o terzo comma c.p.c., al pagamento in Controparte_1
favore di di una somma anche a titolo di risarcimento del danno, determinata anche Parte_1 in via equitativa e d'ufficio; in via subordinata: per tutti i motivi esposti, ferma la revoca del decreto, operata se del caso la compensazione dei crediti specificata in citazione, ridurre l'importo oggetto di ingiunzione al minore importo eventualmente risultante di giustizia, altresì con riferimento agli interessi come specificato in citazione, e, in ogni caso, accertare la responsabilità di per come emergerà in corso di CP_2 causa e condannare quest'ultimo a tenere manlevata/garantita e comunque a risarcire la società opponente da qualsivoglia somma dovesse essere condannata a pagare a e comunque Controparte_1
da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
In ogni caso: compenso professionale, sia del giudizio che della procedura di mediazione obbligatoria esperita in corso di causa, oltre spese 15%, CPA 4% ed anticipazioni rifusi.
In via istruttoria:
In assoluto subordine a quanto sopra e per mero tuziorismo di difesa, richiamato integralmente l'atto di opposizione e le eccezioni spiegate in corso di causa, senza alcuna inversione dell'onere probatorio circa i presupposti costitutivi della pretesa interamente incombente in capo all'attore sostanziale sig.
si chiede essere ammessi a prova testimoniale sulle circostanze di fatto di seguito capitolate CP_1 con la premessa “vero che”, con i seguenti testi indicati su tutti i capitoli, , Via Testimone_1
Sant'Orsola 33, Brescia, Dott. , Via Cavour 83, , Dott. Testimone_2 CP_3 Testimone_3
presso il suo studio Via Einaudi 26, Brescia, in via Caduti Piazza Controparte_4
Loggia 62, Botticino (Bs):
1. svolge dal 2011 attività di studio dentistico in Brescia, Via Divisione Tridentina, Parte_1
54;
2. l'attività di dentista per la società è sempre stata svolta dal Dr. con l'ausilio del Persona_1 fratello Dr. , anch'egli dentista, e di due dipendenti di media (un'impiegata ed Testimone_2 un'addetta alla poltrona),
3. il sig. ha collaborato con lo studio dentistico soltanto fino al 2017, come igienista e Controparte_1
per poche ore a settimana, e successivamente si è recato presso lo studio dentistico soltanto una media di una volta al mese e soltanto per salutare, fino al dicembre 2020;
4. l'ultima volta che il sig. si è recato presso lo studio dentistico è stata nel dicembre 2020. CP_1
Ci si oppone a tutte le richieste avversarie.
pagina 4 di 9 Si produce contabile bonifico spese mediazione 4.7.2024”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza,
Nel merito - in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice opponente Parte_1
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4612/2023 del 18.12.2023 RG 14347/2023 del
[...]
Tribunale di Brescia.
In via subordinata, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di Euro 32.600,00, o del maggior o minor Controparte_1
importo ritenuto di giustizia, a titolo di corrispettivo per le forniture e i lavori di posa eseguiti, oltre a interessi di mora.
Spese di lite rifuse
In ipotesi di rigetto delle domande proposte dal convenuto opposto ridursi al minimo Controparte_1 tabellare le spese, attesa l'assenza di attività istruttoria”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 4612/2023 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 32.606,00 oltre interessi e spese di procedura, per l'asserito credito di cui alle fatture n. 6/2020 del
31.12.2020, n. 1/2021 del 10.01.2021 e n. 6/2021 del 2.8.2021 emesse da Controparte_1
Ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di mere fatture prive di autenticazione ancorché cartacee;
che, per quanto riguarda la fattura n.
6/2020, non è mai stato pattuito né autorizzato alcun compenso per l'incarico di RSSP;
che l'opponente non ha mai incaricato il di svolgere aggiornamento professionale e che tali spese, indicate CP_1
nella fattura n. 1/2021, non sono mai state concordate né autorizzate dalla società; che, in riferimento alla fattura n. 6/2021, il non ha mai svolto alcuna attività consulenza e che, in ogni caso, ogni CP_1
rapporto si è interrotto dal dicembre 2020.
Ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare la chiamata in causa del terzo , CP_2
all'epoca legale rappresentante della società, al manlevata al fine di esserne manlevata nel caso in cui egli risultasse aver impegnato la società al rimborso delle spese di aggiornamento professionale del nonché il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del CP_1
decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via pagina 5 di 9 subordinata, la riduzione dell'importo oggetto di ingiunzione al minore importo eventualmente risultante di giustizia, con vittoria di spese.
Con decreto del 15.04.24, ritenuta non necessaria la partecipazione del terzo , è stata CP_2
dichiarata la contumacia del convenuto opposto Controparte_1
Costituendosi tardivamente in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 rilevando che l'opposto si è occupato della promozione della società attraverso campagne di marketing, motivo per il quale riceveva dalla stessa un compenso mensile di euro 1.300,00; che era stato nominato
RSSP per il periodo giugno-dicembre 2020 dall'allora rappresentante legale e che ha CP_2 sempre svolto l'incarico diligentemente;
che l'emissione della fattura relativa all'aggiornamento professionale era stata autorizzata già nei primi mesi dell'anno 2020. ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione Controparte_1 del decreto ingiuntivo;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande proposte dall'attrice, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 20.06.24 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato termine alle parti per la presentazione della domanda di mediazione.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies all'udienza odierna, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Deve rammentarsi preliminarmente come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, invero, costituisce un giudizio ordinario di cognizione che si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di fatture per servizi o forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, dal momento che la fattura e pagina 6 di 9 l'estratto delle scritture contabili sono titolo idoneo solo per l'emissione del decreto, mentre nella fase successiva è necessario costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Il creditore che agisce adducendo l'inadempimento di un'obbligazione, invero, si può limitare - nella fase monitoria - alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte. Tuttavia, nel successivo, eventuale giudizio di opposizione - che, come osservato, è giudizio ordinario a cognizione piena - il creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale, deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, non essendo a tal fine sufficiente la fattura depositata quale prova scritta idonea ai fini dell'ottenimento del provvedimento monitorio. Secondo il consolidato e del tutto condivisibile orientamento della giurisprudenza, infatti, la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale “a parte creditoris”, finanche quella annotata nei libri obbligatori, non possiede alcun autonomo valore probatorio in ordine all'esistenza del credito vantato dall'opposta e contestato dalla parte opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale rimangono vigenti le regole e i principi probatori dell'ordinario giudizio di cognizione (cfr., ex multis, Cass. n. 299/2016; Cass., n.
12765/2007).
Ciò premesso in punto di diritto, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento di Controparte_1
fatture relative a servizi e consulenze come Addetto al Settore Marketing e Responsabile R.S.P.P. prestate in favore della società opponente, di cui era socio, nonché per spese relative ad un corso di aggiornamento professionale nel gennaio 2021, di cui la società opponente - secondo le sue allegazioni
- si era impegnata a farsi carico.
L'opponente ha contestato sia l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle predette fatture (sia per consulenze che per servizi) sia l'asserito impegno della società a farsi carico dei costi relativi al corso di aggiornamento professionale cui ha partecipato nel gennaio 2021. In particolare, in Controparte_1
relazione alla fattura n. 6/2020 ha dedotto di non avere mai pattuito né autorizzato alcun compenso per l'incarico di RSSP;
per quanto concerne la fattura n. 6/2021, ha negato che il abbia mai svolto CP_1
alcuna attività consulenza, rilevando, in ogni caso, che ogni rapporto tra le parti si è interrotto dal dicembre 2020.
A fronte delle contestazioni dell'opponente, incombeva pertanto sul convenuto opposto la prova dell'accordo e dell'esecuzione delle prestazioni, nonché dell'assunzione da parte della società dell'onere di pagamento dei costi relativi al predetto corso di aggiornamento professionale.
Ebbene, non ha provato alcunché sul punto, né mediante produzioni documentali né a Controparte_1
mezzo di istanze istruttorie di prova orale, essendosi peraltro costituito tardivamente, con decadenza dalla formulazione di ogni istanza istruttoria. Né tale prova può essere raggiunta in via presuntiva sulla base degli elementi evidenziati dal convenuto opposto.
pagina 7 di 9 In assenza di documentazione contrattuale comprovante l'accordo tra le parti e di qualsivoglia elemento probatorio circa lo svolgimento delle prestazioni di cui alle fatture prodotte in sede monitoria da la pretesa creditoria azionata dallo stesso non può, pertanto, trovare accoglimento. Controparte_1
Ne consegue che l'opposizione risulta fondata e deve essere pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dall'attore opponente in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti e a conferma dell'ordinanza istruttoria emessa in corso di causa. L'istanza istruttoria formulata dal convenuto opposto all'odierna udienza deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, essendo la parte decaduta dalla formulazione di istanze istruttorie né potendo tale decadenza essere superata mediante la formulazione della richiesta di ordine di esibizione, di cui in ogni caso difettano i requisiti normativamente previsti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore della causa, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria e di trattazione nonché decisoria ridotte), le spese di lite e del procedimento di mediazione sono liquidate a carico del convenuto opposto e in favore dell'attore opponente in euro
486,32 per spese e in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna del convenuto opposto al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, formulata dalla società opponente, difettando gli elementi costitutivi di cui all'art. 96 c.p.c., e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4612/2023 emesso dal Giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
pagina 8 di 9 - condanna a rifondere delle spese di lite e di mediazione, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 486,32 per spese e in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda di condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia in data 8 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
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