Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2004, n. 12661
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Sentenza 8 luglio 2004

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Gli accordi sindacali aziendali stipulati da aziende municipalizzate di trasporti che, come nella specie, invece di limitarsi a disciplinare gli aspetti pertinenti all'orario di servizio (come la determinazione del nastro lavorativo, del numero e della durata delle riprese, delle modalità di cambio e dei tempi accessori), intervengano a ridurre l'orario di lavoro con conseguente incremento retributivo, sono frutto di una contrattazione a livello aziendale illegittima in quanto vertente su di un istituto regolato dalla contrattazione nazionale e si pongono in contrasto con l'art. 5 ter D.L. n.702 del 1978, convertito in Legge n.1 del 1979 (applicabile alla specie ratione temporis), secondo il quale agli enti locali (e a loro aziende municipalizzate o consortili, o a società per azioni a partecipazione maggioritaria degli enti locali) è fatto divieto di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali prevedenti erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste dai contratti nazionali di categoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2004, n. 12661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12661
    Data del deposito : 8 luglio 2004

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