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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2545/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17608/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0287293 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1836/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate – Territorio ha rideterminato la rendita catastale dell'unità immobiliare sita nel Comune di Meta (
Catasto_1, attribuendo una nuova rendita pari a euro 1.297,57.
La variazione discende dall'applicazione delle nuove tariffe d'estimo introdotte dal D.M. 26 marzo 2025.
L'atto è stato notificato il 21/06/2025. La revisione delle tariffe d'estimo deriva dal D.M. 26.03.2025 (G.U. n.
83/2025), adottato su richiesta del Comune di Meta e previo parere della Commissione Censuaria Centrale del 29/08/2023.
Il decreto ha uniformato le tariffe delle unità immobiliari ordinarie del Comune di Meta a quelle di Piano di
Sorrento e, per talune categorie, di VI QU.
Categoria, classe e consistenza dell'immobile sono rimaste invariate;
è stata modificata esclusivamente la tariffa applicabile.
Motivi del ricorso:
A) Difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000)
L'avviso non indicherebbe criteri, metodi e atti posti a fondamento della nuova rendita, né allegherebbe gli atti richiamati.
Mancata indicazione di immobili comparati o del metodo estimativo.
Violazione dei principi affermati da giurisprudenza (Cass. 6201/2005; C.G.T. Reggio Emilia n. 80/02/2025).
B) Nullità dell'atto per mancata individuazione della tipologia di accertamento
L'Ufficio non avrebbe specificato la natura della revisione del classamento, in violazione dell'orientamento di legittimità (Cass. 30441/2024; Cass. 11370). L'atto riporterebbe solo l'esito finale, senza illustrare criteri e parametri di calcolo delle nuove tariffe.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto e la trattazione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso, osservando:
A) Sulla motivazione
La variazione deriva dall'applicazione automatica del D.M. 26.03.2025, atto normativo generale e vincolante.
Il richiamo al decreto, alla norma e alla pubblicazione in G.U. costituirebbe motivazione sufficiente, in quanto il contribuente ha piena conoscibilità degli atti normativi.
B) Sul metodo estimativo
Nessuna comparazione con immobili similari è stata effettuata, essendo la rendita frutto della mera applicazione della nuova tariffa alla consistenza invariata.
La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente riguarderebbe casi di DOCFA o accertamenti individuali, non applicabili alla revisione generale degli estimi.
C) Sul procedimento
La revisione tariffaria trae origine da istanza del Comune di Meta del 1993, definita dopo l'insediamento della Commissione Censuaria Centrale (1.7.2022). L'Ufficio si sarebbe limitato a dare esecuzione a un atto normativo, senza margini di discrezionalità. Le censure sulle differenze socio-economiche tra Meta e altri comuni sarebbero irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto impugnato trae origine dall'applicazione del D.M. 26 marzo 2025, pubblicato nella G.U. n. 83/2025, con il quale sono state rideterminate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari ordinarie del Comune di Meta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Censuaria Centrale del 29/08/2023. Tale decreto costituisce atto normativo a contenuto generale, vincolante per l' Amministrazione finanziaria, che
è tenuta unicamente a darvi esecuzione senza alcun margine di discrezionalità tecnico–valutativa.
1. Sulla dedotta carenza di motivazione
La censura non è fondata.
In caso di revisione generale degli estimi derivante da atto normativo e non da classamento individuale, la motivazione dell'avviso può legittimamente consistere nel richiamo al decreto ministeriale da cui discende la variazione della rendita, trattandosi di atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi pienamente conoscibile dal contribuente.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere sufficiente, ai fini della motivazione, il riferimento alla norma impositiva o all'atto generale che determina automaticamente il nuovo classamento, poiché “la motivazione è integrata per relationem mediante rinvio a fonti normative a conoscibilità legale” (ex multis,
Cass. nn. 23051/2019; 11981/2016; 10899/2022).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha espressamente indicato il D.M. 26 marzo 2025, la sua pubblicazione in G.U.
e la tariffa applicata, sicché il contribuente era posto in condizione di conoscere la causa e il contenuto dell'intervento.
Non era necessaria l'indicazione di immobili comparati o di criteri estimativi individuali, poiché la rendita è stata ottenuta tramite la mera applicazione della nuova tariffa d'estimo alla consistenza già censita, senza alcuna valutazione caso per caso.
2. Sulla mancata individuazione del tipo di accertamento
Anche tale motivo è infondato.
L'atto non costituisce né revisione parziale del classamento né accertamento derivante da DOCFA, bensì applicazione automatica e generalizzata delle nuove tariffe d'estimo disposte dal decreto ministeriale.
Risulta dunque irrilevante l'assenza di una specificazione della tipologia di accertamento, essendo evidente dalla struttura dell'atto che si tratta di revisione tariffaria generalizzata.
Le pronunce richiamate dalla ricorrente (Cass. nn. 30441/2024; 11370) attengono a ipotesi di accertamenti individuali, con metodologia comparativa o valutativa, e non sono applicabili alla presente fattispecie in cui l'Amministrazione si è limitata a dare esecuzione a un atto normativo generale.
3. Sulla legittimità del procedimento di revisione
Le doglianze relative al presunto scostamento socio-economico tra i Comuni di Meta, Piano di Sorrento e
VI QU restano estranee all'oggetto del giudizio, poiché il sindacato giurisdizionale non può estendersi al merito dell'atto normativo ministeriale, munito di presunzione di legittimità.
Gli Uffici territoriali erano tenuti ad applicare le nuove tariffe senza possibilità di valutazioni discrezionali.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, risultando l'avviso correttamente motivato e conforme alla disciplina normativa di riferimento.
Sussistono tuttavia giusti motivi di compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della novità delle questioni giuridiche affrontate e della natura normativa dell'intervento revisionale, che ha inciso in modo generalizzato e automatico su ampie categorie di immobili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17608/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0287293 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1836/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate – Territorio ha rideterminato la rendita catastale dell'unità immobiliare sita nel Comune di Meta (
Catasto_1, attribuendo una nuova rendita pari a euro 1.297,57.
La variazione discende dall'applicazione delle nuove tariffe d'estimo introdotte dal D.M. 26 marzo 2025.
L'atto è stato notificato il 21/06/2025. La revisione delle tariffe d'estimo deriva dal D.M. 26.03.2025 (G.U. n.
83/2025), adottato su richiesta del Comune di Meta e previo parere della Commissione Censuaria Centrale del 29/08/2023.
Il decreto ha uniformato le tariffe delle unità immobiliari ordinarie del Comune di Meta a quelle di Piano di
Sorrento e, per talune categorie, di VI QU.
Categoria, classe e consistenza dell'immobile sono rimaste invariate;
è stata modificata esclusivamente la tariffa applicabile.
Motivi del ricorso:
A) Difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000)
L'avviso non indicherebbe criteri, metodi e atti posti a fondamento della nuova rendita, né allegherebbe gli atti richiamati.
Mancata indicazione di immobili comparati o del metodo estimativo.
Violazione dei principi affermati da giurisprudenza (Cass. 6201/2005; C.G.T. Reggio Emilia n. 80/02/2025).
B) Nullità dell'atto per mancata individuazione della tipologia di accertamento
L'Ufficio non avrebbe specificato la natura della revisione del classamento, in violazione dell'orientamento di legittimità (Cass. 30441/2024; Cass. 11370). L'atto riporterebbe solo l'esito finale, senza illustrare criteri e parametri di calcolo delle nuove tariffe.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto e la trattazione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso, osservando:
A) Sulla motivazione
La variazione deriva dall'applicazione automatica del D.M. 26.03.2025, atto normativo generale e vincolante.
Il richiamo al decreto, alla norma e alla pubblicazione in G.U. costituirebbe motivazione sufficiente, in quanto il contribuente ha piena conoscibilità degli atti normativi.
B) Sul metodo estimativo
Nessuna comparazione con immobili similari è stata effettuata, essendo la rendita frutto della mera applicazione della nuova tariffa alla consistenza invariata.
La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente riguarderebbe casi di DOCFA o accertamenti individuali, non applicabili alla revisione generale degli estimi.
C) Sul procedimento
La revisione tariffaria trae origine da istanza del Comune di Meta del 1993, definita dopo l'insediamento della Commissione Censuaria Centrale (1.7.2022). L'Ufficio si sarebbe limitato a dare esecuzione a un atto normativo, senza margini di discrezionalità. Le censure sulle differenze socio-economiche tra Meta e altri comuni sarebbero irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto impugnato trae origine dall'applicazione del D.M. 26 marzo 2025, pubblicato nella G.U. n. 83/2025, con il quale sono state rideterminate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari ordinarie del Comune di Meta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Censuaria Centrale del 29/08/2023. Tale decreto costituisce atto normativo a contenuto generale, vincolante per l' Amministrazione finanziaria, che
è tenuta unicamente a darvi esecuzione senza alcun margine di discrezionalità tecnico–valutativa.
1. Sulla dedotta carenza di motivazione
La censura non è fondata.
In caso di revisione generale degli estimi derivante da atto normativo e non da classamento individuale, la motivazione dell'avviso può legittimamente consistere nel richiamo al decreto ministeriale da cui discende la variazione della rendita, trattandosi di atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi pienamente conoscibile dal contribuente.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere sufficiente, ai fini della motivazione, il riferimento alla norma impositiva o all'atto generale che determina automaticamente il nuovo classamento, poiché “la motivazione è integrata per relationem mediante rinvio a fonti normative a conoscibilità legale” (ex multis,
Cass. nn. 23051/2019; 11981/2016; 10899/2022).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha espressamente indicato il D.M. 26 marzo 2025, la sua pubblicazione in G.U.
e la tariffa applicata, sicché il contribuente era posto in condizione di conoscere la causa e il contenuto dell'intervento.
Non era necessaria l'indicazione di immobili comparati o di criteri estimativi individuali, poiché la rendita è stata ottenuta tramite la mera applicazione della nuova tariffa d'estimo alla consistenza già censita, senza alcuna valutazione caso per caso.
2. Sulla mancata individuazione del tipo di accertamento
Anche tale motivo è infondato.
L'atto non costituisce né revisione parziale del classamento né accertamento derivante da DOCFA, bensì applicazione automatica e generalizzata delle nuove tariffe d'estimo disposte dal decreto ministeriale.
Risulta dunque irrilevante l'assenza di una specificazione della tipologia di accertamento, essendo evidente dalla struttura dell'atto che si tratta di revisione tariffaria generalizzata.
Le pronunce richiamate dalla ricorrente (Cass. nn. 30441/2024; 11370) attengono a ipotesi di accertamenti individuali, con metodologia comparativa o valutativa, e non sono applicabili alla presente fattispecie in cui l'Amministrazione si è limitata a dare esecuzione a un atto normativo generale.
3. Sulla legittimità del procedimento di revisione
Le doglianze relative al presunto scostamento socio-economico tra i Comuni di Meta, Piano di Sorrento e
VI QU restano estranee all'oggetto del giudizio, poiché il sindacato giurisdizionale non può estendersi al merito dell'atto normativo ministeriale, munito di presunzione di legittimità.
Gli Uffici territoriali erano tenuti ad applicare le nuove tariffe senza possibilità di valutazioni discrezionali.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, risultando l'avviso correttamente motivato e conforme alla disciplina normativa di riferimento.
Sussistono tuttavia giusti motivi di compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della novità delle questioni giuridiche affrontate e della natura normativa dell'intervento revisionale, che ha inciso in modo generalizzato e automatico su ampie categorie di immobili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.