Ordinanza 12 maggio 2023
Massime • 1
In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).
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5 giugno 2023 Fido di fatto: serve la forma scritta? Una delle questioni che spesso rilevano nei contenziosi bancari è quella della forma del contratto fido, che poi rileva anche per quella concernente il fido di fatto. Un fido esiste solo se vi è un contratto scritto oppure si può ritenere giuridicamente rilevante anche solo un fido di fatto? La questione è stata affrontata dalla recente sentenza Cass. 12 maggio 2023, n. 13063: vediamo cosa indica Fido forma scritta: possibile un affidamento anche solo di fatto? Cass. 12 maggio 2023, n. 13063, sul fido di fatto e la forma scritta, evidenzia vari aspetti e in particolare che: ai sensi della legge n. 385 del 1993, articolo 117, commi 1 e …
Leggi di più… - 2. REVOCATORIA FALLIMENTARE-APERTURA DI CREDITO BANCARIO: l'affidamento è assoggettato al requisito ex art. 117 d.lgs. 385/1993Avv. Lucia Cocozza · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/05/2023, n. 13063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13063 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Banca Monte dei Paschi di Siena spa, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II presso lo Studio Grez, rappresentato e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Giuseppe Vettori -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza nr. 1041/2016 della Corte d’Appello di ON depositata in data 31/8/2016 Civile Ord. Sez. 1 Num. 13063 Anno 2023 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore: LL CO Data pubblicazione: 12/05/2023 2 di 16 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del dal 27 marzo 2023 Consigliere Relatore Dott. CO LL FATTI DI CAUSA 1 Il Tribunale di ON, con sentenza del 19/4/2010, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela del EN ET UC &C. e dei soci illimitatamente responsabili ET UC e ET CL (di seguito indicata per brevità «curatela» o «fallimento»), dichiarò l'inefficacia ex art 67 comma 2 l.fall (nella versione anteriore al d.l.35/2005) delle rimesse solutorie affluite sul conto corrente nr.23333.81, acceso presso la Banca Toscana ( successivamente incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena, di seguito indicata per brevità semplicemente «MPS»), dalla società in bonis nell’anno anteriore al fallimento per un importo di € 407.618, in conformità con la prima ipotesi formulata dal CTU che teneva conto delle rimesse in ordine cronologico e senza fido, condannando la Banca al pagamento del suindicato importo oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria. 2.Sull’impugnazione di MPS, la Corte di Appello di ON, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava revocati i pagamenti nei limiti della somma complessiva di € 93.813,63 e condannava la Curatela alla restituzione alla Banca della somma di € 240.000, pagata in esecuzione della sentenza di primo grado 3 La Corte rilevava, per quanto di interesse in questa sede : a)che MPS non poteva non essere a conoscenza dei bilanci della società, sia pur non pubblicati, che nei triennio antecedente la dichiarazione di fallimento presentavano chiari ed evidenti indici dello stato di decozione della compagine sociale;
b) che le rimesse revocabili andavano conteggiate tenendo conto dell’affidamento di € 10.329, la cui esistenza e opponibilità al EN si desumeva dai report della Centrale Rischi;
c) che la quantificazione delle rimesse 3 di 16 revocabili andava operata con riferimento alla quarta ipotesi di lavoro del CTU che riconosceva la presenza dell’affidamento e contabilizzava preventivamente gli accrediti rispetto agli addebiti nelle operazioni infragiornaliere, in quanto a dire dei giudici di appello, spettava al curatore provare la effettiva cronologia dei singoli movimenti che in presenza di operazioni di segno opposto nella stessa giornata non poteva identificarsi con la pura sequenza delle registrazioni sul conto;
d) che andava scomputato dalle rimesse revocabili l’importo di € 51.581,59 sul presupposto che gli ausiliari del giudice in sede di chiarimenti avrebbero riscontrato la specifica corrispondenza fra addebiti per insoluti di tale importo e gli accrediti precedentemente effettuati a titolo di anticipazioni;
e) che, infine, andava espunta dalle rimesse revocabili l’accredito di € 20.998,01 del 24/7/1998 poi riaddebitato per storno in data 31/7/1998 in quanto operazione complessivamente neutra. 3 Il EN ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a dieci motivi;
MPS ha svolto difese mediante controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale condizionato contrastato dalla Curatela. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con i primi tre mezzi di impugnazione il EN denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 comma 1° nr 3 cpc , degli artt. 67 , comma 2 L.F. (vigente ratione temporis ), 2704, 2727 e 2729 c. II cc;
si sostiene: a) che il contratto di apertura di credito non poteva essere provato attraverso presunzioni in quanto, essendo un contratto bancario, l’art. 117 t.u.b. ne prescrive la forma scritta ad substantiam;
b) che il fatto atipico cui fa cenno l’art. 2704 cc dal quale desumere l’anteriorità della data in modo da opporre l’atto al fallimento deve essere obiettivo e specifico e tale non è il report della Centrale Rischi della Banca d’Italia che non si pone in posizione di terziarietà rispetto ai flussi informativi che vengono inviati dalle stesse banche e non vi è un 4 di 16 controllo di veridicità sicché, in buona sostanza, la Corte avrebbe inammissibilmente applicato una doppia presunzione. 2 I motivi, suscettibili di unitaria trattazione in quanto investono il capo della sentenza che ha riconosciuto l’esistenza e l’opponibilità del fido al fallimento, ai fini del conteggio delle rimesse revocabili, sono fondati per quanto di regione. 2.1 In particolare, merita accoglimento la prima censura ove si affronta la questione della prova dell’esistenza del fido bancario che si pone a monte della tematica dell’anteriorità e dell’opponibilità al EN della scrittura privata di data certa 2.2 Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art 117 nr 385/93 (applicabile ratione temporis al caso di specie) «i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» 2.3 Il secondo comma della disposizione testé citata stabilisce anche che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. 2.4 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che, in forza della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità ( cfr. Cass 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass. 27836/2017). 5 di 16 2.5 Nella specie il tema della sostanziale regolamentazione dell'affidamento nel contratto di conto corrente non risulta essere stato oggetto di trattazione, sicché è senz'altro da ritenere che il contratto di apertura del fido fosse assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del Testo Unico Bancario. 2.6 Ne consegue che la Banca avrebbe dovuto provare il dedotto affidamento esclusivamente mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente, come già chiarito da questa Corte, che l'affidamento risulti dal libro fidi (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947; Cass. 20 giugno 2011, n. 13445), e tanto meno che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la semplice menzione nel report della Centrale Rischi. 2.7 L’eccezione di giudicato sulla prova dell’apertura di credito del decreto ingiuntivo e del provvedimento di ammissione al passivo della banca, sollevata dalla resistente nel controricorso, è inammissibile, in primo luogo, per un evidente deficit di specificità. 2.8 Questa Corte ha più volte chiarito che nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso;
pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, non solo riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione ( cfr. Cass nr 15737/2017; conf., ex multis, Cass. n. 13988/2018) ma ha anche l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, corredandola dell'idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare 6 di 16 l'impugnabilità della sentenza (cfr. Cass. 6868/2022 9746/2017, 19883/2013, 22644/2004). 2.9 In secondo luogo va rilevato che l’eccezione di giudicato è stata proposta per la prima volta nel giudizio per Cassazione, in quanto di tale questione non si fa menzione nell’impugnata sentenza né la controricorrente ha allegato di averla proposto nei giudizi di merito. 2.10 Orbene secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui il giudicato esterno sia intervenuto nel corso del giudizio di secondo grado e in tale sede non sia stato eccepito – pur essendo possibile farlo - chi voglia avvalersene deve proporre ricorso per revocazione, ex art 395, 1 comma, nr 4, cpc. Si ritiene possibile dedurre per la prima volta l’eccezione di giudicato esterno nel giudizio per Cassazione nel caso in cui esso sia sopravvenuto, ossia si sia formato successivamente al deposito della sentenza relativa al giudizio di secondo grado, nonché nell’ipotesi in cui tale eccezione sia stata avanzata nel grado di merito, ma respinta. (cfr. tra le tante Cass. S.U. 21463/2010 e 13987/2019). 2.11 Nel caso di specie, i giudicati, allegati dal ricorrente (decreto ingiuntivo e ammissione della banca allo stato passivo che avrebbero accertato il contratto di apertura di credito), si sarebbero formati anteriormente (il decreto ingiuntivo risale al 1999, l’ammissione al passivo è del 2001) alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di ON avvenuta nel 2016. 2.12 La Corte di Appello ha, quindi, errato nel compiere l’accertamento sulla opponibilità del fido al fallimento senza prima aver verificato che la pattuizione fosse sostenuta dal requisito formale previsto dall’art 117 t.u.b (cfr. da ultimo Cass. 926/2022). 3 Con il quarto motivo viene dedotto omesso esame, ex art 360, 1 comma, nr. 5, cpc, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al saldo infragiornaliero e all’assolvimento della prova della cronologia dei singoli movimenti nel caso di plurime operazioni di segno opposto, 7 di 16 in particolare la Corte non avrebbe considerato che negli estratti conto prodotti dalla curatela vi era l’orario delle singole operazione infragiornaliere. 3.1 La censura è infondata. 3.1 I giudici marchigiani si sono uniformati al principio affermato da questa Corte secondo il quale «in tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo della giornata, ha l’onere di dimostrare la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non può essere desunta dall’ordine delle operazioni risultante dall’estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto. Di conseguenza, è onere del curatore provare la cronologia dei singoli movimenti, quale circostanza che incide sulla prova dell’esistenza di uno degli elementi costitutivi della domanda, vale a dire l’esistenza di un atto avente carattere solutorio, sicche in mancanza di prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti» (Cass. n. 7158/2012 e 6042/2016.). 3.2 Orbene il fatto storico dell’orario delle registrazioni dei movimenti di dare ed avere è stato puntualmente preso in considerazione dalla Corte d’Appello che non ha ritenuto attendibile la concatenazione delle annotazione e registrazioni delle operazioni sul conto corrente e risultanti dagli estratti conto affermando al riguardo che «non è possibile pertanto attribuire alle risultanze dell’estratto conto (pur cronologicamente ordinate per orario, come evidenziato dai consulenti) quella efficacia probatoria che di fatto riconosce loro la sentenza di primo grado, sulla scorta delle 8 di 16 affermazioni della CTU, che tuttavia non può essere tenuta in nessuna considerazione sul punto, avendo essa ultroneamente trattato argomenti di puro carattere giuridico». 3.3 Si tratta di un accertamento in fatto insindacabile in sede di giudizio di legittimità. 4 Con il quinto motivo il ricorrente oppone violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, commi 1 e 3, cpc, dell’art 67, comma 2, l.fall., 2697, 1832 cc richiamato dall’art 1857 cc;
si argomenta che gli estratti conto rigenerati, prodotti in giudizio, che indicano in rigoroso ordine cronologico le operazioni infragiornaliere annotate costituiscono atti proveniente dalla banca e fanno, quindi, piena prova contra se. 4.1 La censura è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum che non ha affatto messo in discussione l’autenticità e la «veridicità estrinseca» degli estratti ma, come sopra precisato, ha ritenuto che il curatore non abbia assolto all’onere della prova della corrispondenza di quelle annotazioni dell’estratto conto, per come affluite e registrate, all’effettività storica di quelle operazioni. 5 Con il sesto motivo la ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione, ex art 360, comma 1, nr. 3, cpc, degli artt. 67, comma 2, l fall., 2697, 2727 e 2729, comma II, cc;
si contesta l’ulteriore depurazione delle rimesse solutorie revocabili operata dalla Corte per la somma di € 51.581,59, sulla scorta della perizia integrativa, per effetto della neutralizzazione di rimesse derivanti da anticipazioni bancaria a fronte di successivi insoluti di fatture i cui importi erano stati registrati nel conto come poste passive in quanto non sarebbe stato possibile contrapporre gli accrediti da anticipazione di effetti con i relativi insoluti per mancanza dello specifico dettaglio degli effetti. Gli ausiliari del giudice nel fornire i chiarimenti avrebbero posto a fondamento della loro indagine integrativa mere presunzioni e non accertamenti obiettivi e controllabili, né documenti assistiti da data certa, sicché 9 di 16 difetterebbe la prova rigorosa del collegamento tra gli addebiti insoluti Riba e gli anticipi. 5.1 La censura è inammissibile in quanto sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge mira ad ottenere una non consentita revisione del giudizio di fatto e delle valutazioni del compendio probatorio effettuato dal Giudice di merito e prima ancora degli accertamenti compiuti dal CTU e recepiti dalla Corte circa verifica della correlazione tra gli accrediti registrati sul c/c e gli insoluti addebitati. 5.2 Il giudizio di legittimità, come è noto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. SU, n. 34476/2019, 21381/2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758/2017, 32026/2021 e 1822/2022) 6 Con il settimo motivo le argomentazioni svolte con la precedente censura vengono in sostanza fatte valere anche per dedurre il vizio omesso esame, ex art. 360, comma 1, nr. 5, cpc, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sulla correlazione tra addebiti per insoluti con partite anticipate ed eventualmente ritenute irrevocabili. 6.1 Anche tale censura non supera il vaglio dell’ammissibilità. 6.2 Questa Corte ha chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 21152/ 2014, e 25608/2013) e che il vizio 10 di 16 dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr. Cass. 24035/2018 e 21152/2014) né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. nr 91/2014 e S.U. 24148/2013). 7 Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione, ex art 360, comma 1, nr. 3, cpc, degli artt. 67, comma 2 l.fall, 2697. 2727 e 2729, comma 2, cc;
in sostanza vengono addotte, con riferimento all’espunzione dall’ammontare delle rimesse contabili, dell’accredito di lire 40.657.205 del 24.07.98 poi riaddebitato per «storno» in data 31.7.1998, le medesime considerazione in punto di prova già spese con il sesto motivo che, conseguentemente sono inammissibili per le ragioni spiegate in sede di esame del motivo. 8 Con il nono motivo viene opposta violazione e/o falsa applicazione, ex art 360, comma 1, nr 3, cpc, dell’art 1242 cc con riferimento agli effetti della compensazione legale tra crediti contrapposti insorti in tempi diversi;
si sostiene che, alla luce dei principi in tema di compensazione legale, la Corte abbia errato nel condannare la curatela alla restituzione alla banca dell’intera somma di € 240.000 (versata dalla Banca resistente sulla base del titolo esecutivo); l’obbligo restitutorio gravante sulla curatela, a dire della ricorrente, andava, infatti, determinato nella differenza tra l’importo di € 240.000 e l’obbligazione restitutoria , gravante della Banca medesima , conseguente alla declaratoria di inefficacia delle rimesse bancarie, ai sensi dell’art 67 l.fall. 8.1 Il motivo è fondato nei termini di cui appresso. 11 di 16 8.2 È pacifico che la Banca ha versato alla curatela la somma di € 240.000 in esecuzione del decreto della Corte di Appello che aveva ravvisato i presupposti della sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado nei limiti eccedenti tale importo. 8.3 La Corte, decidendo nel merito, ha revocato i pagamenti limitatamente alla somma complessiva di € 93.813,63 ed ha condannato la Banca a corrispondere alla curatela tale importo e la Curatela alla restituzione in favore della Banca della somma di € 240.000, senza operare la compensazione tra le due poste. 8.4 A ben vedere, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, nella fattispecie non si è al cospetto della situazione prefigurata dall’art 1242 cc, in quanto i crediti reciproci (quello del curatore a ricevere le somme oggetto della domanda di revocatoria e quello, di maggior importo, spettante alla Banca per aver versato alla curatela, in esecuzione della sentenza di primo grado, un importo maggiore rispetto a quello accertato in sentenza) non derivano da titolo, causa o rapporto diversi e autonomi ma traggono fondamento dalla originaria ed unitaria vicenda correlata all’istituto della revocatoria dei pagamenti ex art 67, 2 comma, l. fall. 8.5. Il caso di specie configura, perciò, l'ipotesi della compensazione "impropria" o "atecnica". 8.6 Questa sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e — diversamente dalla compensazione "propria", di cui agli artt. 1241 ss. c.c., che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) — dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione "impropria", pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della 12 di 16 compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. c.c. e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (cfr. Cass. nn. 18498/2006, 7474/2017, 4825/2019, 28568/2021 e 27030/2022). 8.7 La Corte, quindi, una volta verificato che l’importo versato dalla Banca era superiore quello accertato in giudizio in favore della curatela, avrebbe dovuto, d’ufficio, effettuare il calcolo del differenziale che la curatela doveva restituire alla Banca. 9. Con il decimo motivo, infine, viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione dell’art 67 l.fall. con riguardo alla determinazione della somma da restituire, per non avere la Corte riconosciuto che il debito restitutoria ha natura di debito di valore con applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma man mano rivalutata. 9.1 Il motivo è infondato 9.2 Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte, che il collegio pienamente condivide ed intende qui ribadire, che l'obbligazione restitutoria dell'accipiens, rimasto soccombente rispetto alla domanda ex art. 67 l. fall., svolta nei suoi confronti, ha natura di debito di valuta e non di valore (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. nr 5495/2022, 12850/2018, 6575/2018, 27084/2011,12736/2011, 6538/2010, 6991/2007). Ciò in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito;
ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito. 13 di 16 9.3 La sentenza della Corte distrettuale, riconoscendo gli interessi legali dalla domanda, ha quindi fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte. 10.Con il motivo di ricorso incidentale, MPS denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art 360 1 comma nr. 3 cpc, degli artt. 67, 2 comma, l. fall. e 2727 cc in relazione alla statuizione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte della Banca al tempo dei pagamenti;
si argomenta che la stessa sentenza pur prendendo atto della mancata pubblicazione dei bilanci ha comunque presunto la loro conoscenza sulla base su un asserito dovere di conoscerli discendente dal rapporto di conto corrente;
i giudici di merito avrebbero quindi ricavato , in via presuntiva la conoscenza dello stato di decozione non da un fatto noto (quale sarebbe stata la prova - non offerta - dell’acquisizione aliunde dei bilanci della fallita) ma da un fatto a sua vota presunto, effettuando quindi una non consentita «praesumptio de praesumpto». 10.1 Il motivo è inammissibile. 10.2 La procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della l. fall., art. 67, comma 2, deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens. La scientia decoctionis dell'imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale e va riferita « alle date delle singole rimesse nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed implica quindi l'onere della prova, a carico della curatela, della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell'imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza» (cfr. Cass. 10573/2018). 10.3 Tuttavia, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens era stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non 14 di 16 ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonchè alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. nr. 18196/2012, 2916/2016 , 7163/2020 e 13512/2021). 10.3 Orbene, nel caso di specie, la doglianza non mette in discussione che i bilanci della società presentassero nel periodo in cui sono state effettuate le rimesse, ma anche nei due anni precedenti, evidenti indici dello stato di decozione della ET UC & C., sicuramente percepibili da un soggetto professionalmente qualificato quale è un istituto di credito. 10.4 Ciò che la Banca contesta è l’aver avuto effettiva cognizione dei bilanci che non risultano essere stati pubblicati non avendone la società alcun obbligo. 10.5 Al riguardo la Corte ha ritenuto non ipotizzabile che la banca non fosse a conoscenza dei bilanci di una società con cui la stessa intratteneva rapporti di conto corrente che prevedevano affidi e sconti di fatture presentate per l’incasso sicché, sulla base di tale grave e precisa, circostanza la conoscenza da parte della banca dei bilanci era da presumersi. 10.6 Ciò premesso questa Corte ha in più occasioni chiarito che« In tema di prova della "scientia decoctionis" nella revocatoria fallimentare, non viola il divieto di "praesumptio de praesumpto" il giudice di merito il quale, ritenuta, in base alle circostanze, presuntivamente provata la conoscenza, da parte della banca creditrice, del bilancio della società debitrice, poi fallita, al 15 di 16 momento del pagamento, ne evinca, altresì, la conoscenza dello stato di insolvenza palesato dal documento contabile, la quale costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del bilancio: sicché si è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto» (cfr. Cass. nn. 10208/2017 e 4190/2014). 10.7 La scelta dell'elemento posto a base della presunzione ed il giudizio logico con il quale da questo è stata desunta la conoscenza, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile nei ristretti limiti di cui all’art 360 1 comma nr 5 nella nuova formulazione, sicché la doglianza finisce con il risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione del ragionamento presuntivo. 11 Conclusivamente, in accoglimento del primo, secondo, terzo e nono motivo di ricorso principale, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di ON, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il primo, secondo, terzo e nono motivo del ricorso principale, rigettati il quarto e il decimo e dichiarati inammissibili il quinto, sesto, settimo e ottavo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di ON in diversa composizione cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio. 16 di 16 Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2023