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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 113 del R.G.A.C. dell'anno 2016, ritenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 20.12.2024, con concessione dei termini dell'art 190
c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati, giusta mandato in atti, dall'avv. , che C.F._2 Parte_2
difende se stesso e l'altro attore, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Eboli
(SA) alla via dei Lucani 25;
- Attori -
E
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentate e difese, in virtù di mandato in atti, dall'avv. C.F._4
Edoardo Sessa ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Eboli, alla Via Don
Michele Paesano n. 53;
- Convenute -
1 E
(p.iva ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
socio accomandatario, sig. , elettivamente domiciliata in Eboli alla via Controparte_3
Umberto Nobile n. 14 nello studio dell'avv. Giorgio Cuozzo, che la rappresenta e difende,
in virtù di procura in atti;
- Convenuta -
OGGETTO: proprietà/distanze.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio , ed per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
sentir accertare e dichiarare che “il manufatto costruito da parte convenuta è difforme rispetto alla
vecchia costruzione per volumetria, altezza, ampiezza, luci e vedute in dispregio delle distanze legali
così come stabilite dal piano regolatore del Comune di Eboli e dalle vigenti leggi e, per l'effetto ordinare
la demolizione del manufatto costruito;
accertare e dichiarare che Controparte_1
arbitrariamente eliminava il muro di confine tra le due proprietà, ordinandone l'abbattimento e
dunque ordinare la ricostruzione del muro di confine esattamente così come si configurava prima del
suo abbattimento;
condannare ed in p. del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
Socio Accomandatario, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, comprensivo di spese legali per
le diverse azioni giudiziarie esperite, con riserva di esibizione ex art. 183 c.p.c. co. VI, 2° termine,
oltre ai danni ex art. 2043 la cui quantificazione è rimessa all'Equità dell'On.le Tribunale adito. Il
tutto con vittoria di spese”.
Con comparsa depositata in data 16.3.2016, si costituivano in giudizio CP_1
e eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'inammissibilità e/o
[...] Controparte_2
2 improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione ad agire e/o interesse ad agire e per violazione del principio “ne bis in idem”; in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità della domanda, per non aver parte attrice esperito la mediazione obbligatoria per legge;
in via gradata, chiedevano dichiararsi l'incompetenza funzionale e/o per materia del Tribunale adito in favore del TAR Campania;
ancora in via gradata,
dichiarare sospesa la richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice per la presunta demolizione del muro, in quanto già pendente procedimento penale sui medesimi fatti di causa;
nel merito, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte,
chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale, autorizzare ai sensi dell'art. 843 c.c. le convenute ad accedere ed installare ponteggi per venti giorni lavorativi sul fondo di proprietà di per eseguire opere murarie (tra cui il muro oggetto della Parte_1
controversia) e completare le finiture sul lato est del loro fabbricato, previo riconoscimento di un indennizzo di € 400,00 (20,00 euro al giorno per venti giorni lavorativi) per l'occupazione parziale del terreno;
chiedevano, infine, la condanna di parte attrice per lite temeraria oltre alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva, altresì, la in persona del socio accomandatario Controparte_3
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo Controparte_3
l'estromissione dal giudizio oltre al rigetto della domanda, ritenuta infondata nel merito.
Instauratosi il contradditorio, alla prima udienza, il GI assegnava termine di 15
giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Assolta tale condizione di procedibilità, si concedevano alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale delle convenute e con CTU,
assegnandosi al perito incaricato i seguenti quesiti: “1)- descriva anche mediante elaborati
planimetrici e rilievi fotografici lo stato dei luoghi di causa;
2)- verifichi il rispetto delle distanze legali
tra l'immobile oggetto di causa, di proprietà delle convenute e l'immobile di parte attrice, specificando
in particolare le distanze esistenti anche rispetto a luci e vedute;
3)-descriva, sulla base della
documentazione in atti, gli interventi edilizi effettuati dalla parte convenuta, evidenziando anche
3 graficamente la differenza di sagome e misure tra il fabbricato nelle condizioni originarie e quello
realizzato a seguito dell'intervento oggetto di causa;
4)- in caso di violazioni rispetto alla normativa
vigente, descriva analiticamente le opere necessarie per la regolarizzazione del manufatto sotto il
profilo dell'osservanza della normativa sulle distanze legali richiamata, specificandone
dettagliatamente il costo;
4) descriva lo stato del muro di confine tra le proprietà delle parti in causa,
indicando se lo stesso sia stato ripristinato;
5)- in caso affermativo, dica se lo stesso insiste nella
posizione preesistente agli interventi realizzati da parte convenuta ovvero in via esclusiva sulla
proprietà di una o entrambe le parti in causa.”
Depositata la perizia in data 31.10.2019, dopo una serie di rinvii e mutato il giudice,
la causa veniva introitata in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti processuali salienti, vanno respinte tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute. deduce di possedere Parte_2
l'immobile di e ciò determina, fino a prova contraria, la sua legittimazione ad Parte_1
agire per la violazione delle distanze dal confine lamentata in questo giudizio.
Non vi è alcun vizio di ne bis in idem né alcuna incompetenza funzionale del GO
rispetto alla domanda incardinata dagli attori. Il TAR, infatti, si occupa della verifica della legittimità del titolo edilizio rilasciato alle convenute, mentre il Tribunale ordinario è
competente per la lesione dei diritti soggettivi, conseguendone che ben potrebbe, in astratto,
ordinare alle convenute di demolire / arretrare il fabbricato, se realizzato in violazione dei diritti dei proprietari frontisti, pur in presenza di un titolo edilizio legittimo, che non a caso viene sempre rilasciato con salvezza dei diritti di terzi.
In astratto sussiste anche la legittimazione passiva della Controparte_3
, per aver concorso con le convenute alla violazione delle distanze tra le
[...]
proprietà, accettando di eseguire i lavori commissionati. La responsabilità della società
riguarderebbe, al più, il merito della controversia, ma non la legittimazione passiva, posto
4 che la predetta società ha materialmente realizzato la presunta lesione del diritto di proprietà degli attori.
Tanto premesso, passando al merito della causa, come sovente avviene per questa tipologia di controversie, risulta dirimente, ai fini della decisione, la CTU tecnica espletata in corso di causa.
Dopo aver effettuato il sopralluogo ed esaminato la documentazione in atti, il CTU,
previa descrizione dello stato dei luoghi e delle proprietà delle parti (da pag. 12 a 15
dell'elaborato, da intendersi richiamate per relationem), nel verificare il rispetto delle distanze legali tra l'immobile oggetto di causa, di proprietà delle convenute, e l'immobile di parte attrice, si è attenuto alle NTA art. 11, co. 1 ter, ed ha verificato che la nuova sagoma del fabbricato, al piano terra, ha forma pressoché rettangolare, ha lunghezza massima pari a circa 16,13 m e larghezza di circa 5,26 m, presenta nella zona a Nord un terrazzo di dimensioni pari a 4,90 m x 4,40 m circa, inoltre è distante a Nord/Est dal confine circa 0,94
m, come il fabbricato preesistente, ed in corrispondenza dello spigolo a Sud/Est circa 1,97
m.
Dai rilievi effettuati, il perito ha accertato, inoltre, che la distanza del fabbricato,
realizzato dalla parte convenuta dal confine del terreno di proprietà dell'attore, nel punto più vicino risulta essere di 0,94 m lato Nord-Est, coincidente con la distanza minima dal confine del fabbricato preesistente;
in corrispondenza dello spigolo a Sud-Est, invece, dista dal confine 1,97 m, maggiore quindi della precedente distanza di 1,21 m.
Per quanto riguarda la distanza misurata tra il confine con le convenute e l'immobile
(p.lla 1336) di proprietà del sig. , questa è risultata pari a circa 18,60 m. Parte_1
Ha concluso quindi che il fabbricato delle convenute, realizzato a mezzo dei Titoli
Edilizi quali il P.C. n. 7/2015 e S.C.I.A. in variante n. 9519 del 20.3.2015, rispetta i limiti imposti dalla normativa (D.M. 1444/1968).
Sulla verifica della differenza di sagome e misure tra il fabbricato nelle condizioni originarie e quello realizzato a seguito dell'intervento oggetto di causa, il CTU ha rilevato
5 che parte convenuta ha realizzato il fabbricato oggetto del presente giudizio, sulla base del progetto descritto negli elaborati depositati agli atti, autorizzato con Permesso di Costruire
n. 7/2015 del 30.1.2015 e successiva S.C.I.A. in variante n. 9519 del 20.3.2015; che l'intervento prevedeva la ristrutturazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, mediante l'ampliamento per motivi igienico sanitari secondo le N.T.A., le quali stabiliscono,
all'articolo 11 comma 1bis, che nella sottozona ”Ba-satura”, ove ricade il fabbricato in questione, “le trasformazioni fisiche di ampliamento, connesse o non connesse a quelle di
ristrutturazione edilizia, sono ammissibili nel limite massimo di 50 metri quadrati di superficie lorda
di pavimento, nei casi in cui il fine sia quello del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei
fabbricati legittimamente esistenti alla data di adozione del presente piano regolatore generale. La
superficie deve essere calcolata al lordo di eventuali coperture e chiusure di terrazzi, logge, balconi,
ballatoi, portici, gallerie, e simili, avendo come riferimento la configurazione e le dimensioni degli
edifici alla data di adozione del presente piano regolatore generale. Esse devono in ogni caso
configurarsi come un accrescimento organico dell'edificio, con riferimento al suo impianto originario
e alle sue essenziali caratteristiche strutturali e compositive”; oltreché l'intervento di ampliamento, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 19/2009, secondo cui “in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l'ampliamento fino al venti per cento
della volumetria esistente”.
Per quanto riguarda l'ampliamento previsto dal P.R.G. “… sono ammissibili la
manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia,
che, ove interessi edifici residenziali, non deve comportare la realizzazione di unità immobiliari
aggiuntive, la demolizione, l'ampliamento, esclusivamente degli edifici residenziali, e nel limite
massimo di 50 metri quadrati di superficie lorda di pavimento, avendo come riferimento la
configurazione e le dimensioni degli edifici alla data di adozione del piano regolatore generale, cioè,
come si dice correntemente, una tantum”.
Ha aggiunto il CTU che il fabbricato di vecchia costruzione, come si evince dalla documentazione agli atti, era in cattivo stato di manutenzione, aveva forma ad L, composto da un solo piano fuori terra, diviso a sua volta in zona notte, zona giorno e da un porcile
6 esterno, oltreché da un sottotetto non abitabile;
che il progetto del Permesso di Costruire
prevedeva la demolizione del fabbricato preesistente e la realizzazione di un fabbricato su due livelli fuori terra e deposito interrato;
inoltre era prevista la sostituzione della vecchia recinzione;
che successivamente, con la S.C.I.A. in variante è stato eliminato dal progetto il deposito al piano interrato e, in virtù di tale modifica, sono stati ricalcolati gli elementi strutturali e la diversa distribuzione degli spazi interni;
che, per l'effetto, il preesistente fabbricato, composto da piano terra e sottotetto, veniva trasformato in un edificio a due livelli abitabili, la cui realizzazione rispetta quanto contenuto nella Legge Regionale n.
19/2009 (c.d. legge ), le N.T.A. ed il P.R.G. allegate allo strumento urbanistico Per_1
vigente nel Comune di Eboli all'epoca della costruzione.
Gli ampliamenti hanno comportato, oltre ad una modifica delle altezze anche una modifica dei volumi. La Legge Regionale n. 19/2009 consente l'ampliamento straordinario fino al venti per cento della volumetria esistente e l'art. 11 comma 1 bis delle N.T.A. del
P.R.G. vigente consente di realizzare un ampliamento per motivi igienico-sanitari pari a
50,00 mq di superficie lorda di pavimento.
Ha concluso sul punto il CTU che, in definitiva, il fabbricato preesistente aveva un'area di circa 105,00 mq e un volume di circa 325,17 mc, pertanto, nel rispetto delle norme e, quindi, ampliamento per motivi igienico-sanitari e ampliamento secondo la L.R. 19/2009,
si poteva costruire fino a 588,00 mc.
Il volume di progetto del nuovo fabbricato è pari a circa 532,53 mc, minore di quello realizzabile.
Ha accertato, quindi, che le volumetrie realizzate sono state rispettate.
Ha rimarcato il perito che la realizzazione della struttura portante, che non risulta a distanza legale, va in deroga agli strumenti urbanistici, richiamando sul punto un precedente giurisdizionale rappresentato dalla Sentenza n. 02069/2013 – n. 01539/2012
Sezione Salerno. Controparte_5
7 Relativamente al Quesito sulla descrizione dello stato del muro di confine tra le proprietà delle parti in causa, il CTU ha rilevato che il muro è stato realizzato dalle convenute, in seguito alla sua demolizione avvenuta durante i lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato, lungo la linea di confine che divide le due proprietà delle parti in causa, secondo la direttrice Nord-Sud; che sono state, inoltre, riscontrate diverse altezze del muro (h=30,00÷35,00 cm) rispetto al piano di calpestio, in quanto il terreno non risulta avere un livello uniforme;
che su tale muretto è presente una nuova recinzione in ferro,
modello tipo “orsogrill”, alta circa 1,55 m, in sostituzione della vecchia recinzione metallica;
che a partire dalla strada comunale, via Dei Lucani, lungo la suddetta direttrice, il muro si sviluppa per quasi tutta l'estensione della linea di confine, ed è interrotto, per un tratto di circa 4,10 m, da una struttura portante del fabbricato di nuova costruzione, che si sviluppa interamente nella proprietà delle convenute;
che tale struttura portante, di altezza di circa
8,00 m e spessore circa 32 cm, è stata realizzata in calcestruzzo armato, lasciata allo stato grezzo lungo la facciata Est, prospiciente la proprietà attorea, poiché quest'ultimo non ha consentito il passaggio per l'ultimazione dei lavori. Ha rimarcato, quindi, il perito che il confine è stato ripristinato nella stessa posizione in cui si trovava prima degli interventi, cioè
completamente nella proprietà delle parti convenute, compreso il tratto pari a 4,10 m, che corrisponde alla struttura portante del fabbricato.
Ha precisato, altresì, che il tratto di muro di confine, corrispondente alla struttura portante, è stato inglobato nella stessa, così come viene evidenziato negli elaborati grafici e documentazione fotografica allegata;
che il nuovo muro con annessa recinzione coincide con il confine precedentemente esistente, in quanto sia a Nord-Est che a Sud-Est sono presenti segni del muro preesistente.
Come si evince dalle foto allegate agli atti di causa, la recinzione precedente aveva i paletti in ferro e la rete metallica disposti nella proprietà delle convenute, pertanto, il muro di confine ricade tutto nella proprietà delle sig.re e Controparte_1 Controparte_2
Del resto, anche il muro dell'altra proprietà limitrofa, confinante a Sud con le convenute e ad Est con gli attori, come è visibile sui luoghi di causa, ricade nell'intera loro
8 proprietà; infatti, il muro di confine di tale lotto, della proprietà adiacente, è interamente uniforme sia per la tipologia costruttiva e sia per i materiali utilizzati. Tant'è vero che tale muro di confine risulta essere la naturale prosecuzione della linea di confine del lotto adiacente. Come si nota dalle figure 38 e 39 (all. alla perizia), gli sporti si trovano nella proprietà (ex , pertanto il muro è di loro proprietà Controparte_6 Controparte_7
esclusiva.
Dopo l'invio della bozza alle parti, pervenivano osservazioni critiche solo dall'avv.
per parti attrici;
osservazioni a cui il perito ha puntualmente risposto. Pt_2
Relativamente alla non applicabilità delle due normative quali: le Norme Tecniche di
Attuazione -art. 11 comma 1bis sottozona BA: satura– che consente l'ampliamento pari a 50,00
mq di superficie lorda di pavimento per adeguamento igienico-funzionale - e la Legge
Regionale 19/2009 (ex Piano Casa), che consente l'ampliamento fino al 20% della volumetria esistente, il CTU ha rimarcato che la loro osservanza ed applicabilità congiunta è richiamata nelle due autorizzazioni, quali il Permesso di Costruire n. 7/2015 e la successiva S.C.I.A. in variante n. 9519 del 20.3.2015, ed ha specificato che le norme fondano su ratio diverse, non incompatibili tra loro e meritevoli entrambi di tutela.
Ancora, la doglianza circa il mancato rispetto della distanza minima dai confini del primo piano aggettante rispetto al filo esterno del fabbricato preesistente e la veduta diretta sul fondo degli attori del terrazzo a primo piano, la Legge Regionale 19/2009 (ex Piano Casa),
(come recitano il comma 1 art. 2 e comma 1 art. 6 della L.R. 32/2013), consente la deroga dai regolamenti comunali e dagli strumenti urbanistici comunali, provinciali e regionali,
pertanto, le distanze previste dai Regolamenti Edilizi sono tutte derogabili, inoltre, se frontalmente all'ampliamento da eseguire non è presente nessun edificio, questo si può
costruire a confine, fermo restando il rispetto delle altre norme del Codice Civile per le costruzioni e l'art. 873 del Codice Civile, che prevede che la distanza tra costruzioni (e non da confini) sia di 3,00 m;
gli ampliamenti del Piano Casa, invece, prevedono di arrivare fino alla distanza di 3,00 m dalla costruzione posta su fondo finitimo, con la possibilità di arrivare
9 anche a +confine se oltre il confine, a distanza inferiore a 3,00 m, non è presente nessun edificio.
Un altro rispetto della distanza è rappresentato dalla contestuale applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, che impone la distanza minima inderogabile di 10,00 m tra pareti finestrate in zone B e C. Quindi se c'è una costruzione con parete finestrata anche la costruzione di ampliamento in Piano Casa deve rispettare la distanza di 10,00 m. Si ricorda che il terrazzo a primo piano che ha veduta diretta sul fondo degli attori dista dall'immobile degli stessi circa 19,00 m, pertanto sono rispettate tutte le distanze.
Ancora, relativamente all'obiezione circa l'individuazione delle zone in cui ricade l'area interessata, la quale non sarebbe, secondo gli attori, riconducibile a razionalità in quanto non rientra nelle discrezionalità del tecnico indicare il fabbricato nella zona omogenea “ ” piuttosto che “Bb – di completamento”, trattandosi di notizie CP_8
evincibili dalle tavole del P.R.G. del Comune di Eboli, il CTU ha risposto che il fabbricato
ricade in zona territoriale omogenea di tipo B, sottozona Bb – di completamento – ambito “Pezza delle
Monache” ma che in seguito alla Delibera della Giunta Comunale n. 275 del 19/06/2009 avente ad oggetto: “Piano Urbanistico Attuativo ad iniziativa privata – ambito “Pezza delle Monache”
– Scheda n. 3 parte III del vigente PRG – Approvazione” (cfr. Allegato I) ha destinato il territorio in cui ricade l'immobile in zona Ba – satura.
Circa la “…mancata e strumentale chiarezza del punto più volte sollecitato al C.T.U., alla
presenza di tutte le parti. La risposta al quesito deve essere: il muro di confine è stato abbattuto e
ricostruito… …” si sottolinea che il CTU ha evidenziato tutti gli elementi atti ad individuare correttamente l'ubicazione dei luoghi oggetto di causa, oltreché la relativa descrizione degli stessi, fedele allo stato di fatto.
Per quanto riguarda la mancata descrizione del muretto di confine “Non ha descritto
il muro di confine, non indicando la lunghezza e non indicando, quando e a che distanza il muro di
confine diventa muro portante”, ha rimarcato il CTU che il muretto e tutte le parti che lo compongono sono state puntualmente ed esaustivamente descritte, alle pagine 28, 29 e 30
10 della bozza di relazione ed inoltre sono state allegate la documentazione fotografica e gli elaborati planimetrici che individuano in modo evidente lo stato dei luoghi.
All'obiezione che “…il CTU non fa comprendere, per quale strano motivo nel verificare la
sagoma del fabbricato preesistente prenda come riferimento le misure sviluppate dall'arch.
[...]
e non tenga conto, anzi tralasciando, dell'unico atto ufficiale esistente che è la Denuncia Di Per_2
Cambiamento dello stesso fabbricato presentata all' i Salerno in data 19/12/1994 al n°3793”, CP_9
il perito d'ufficio ha rimarcato che al riguardo non ha utilizzato come riferimento la sagoma del fabbricato preesistente come quella coincidente con l'arch. , ma, dall'analisi della Per_3
documentazione agli atti, nonché della documentazione fotografica e delle ortofoto scattate negli anni, nonché da quella da lui reperita e, partendo dalla mappa di impianto, ha riscontrato che l'ingombro in mappa della sagoma precedentemente insistente è conforme a quella riportata dall'arch. nel P.d.C. n. 7/2015. Per_3
Circa l'identificazione della linea di confine quale prosecuzione del muro di confine precedente, ha confermato fedelmente quanto evidenziato nella bozza di C.T.U.
Indi il CTU nell'elaborato definitivo ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ Il fabbricato originario, da cui deriva il nuovo immobile, era stato edificato
antecedentemente al 1967. L'edificio preesistente aveva forma ad L, composto da un solo piano fuori
terra e da un sottotetto non abitabile, confinava ad Est con la proprietà del sig. e distanza Parte_1
variabile dal confine, da circa 0,94 m a Nord-Est a 1,21 m a Sud- Est, era inoltre dotato di due vedute
sul lato Est di confine con la proprietà attorea.
Il nuovo fabbricato, di proprietà delle convenute, è stato realizzato in virtù del Permesso
di Costruire n°7/2015 del 30/01/2015 inerente la “Ristrutturazione e Ampliamento del fabbricato
residenziale” e S.C.I.A. in variante n°9519 del 20/03/2015 che prevedeva “l'eliminazione del piano
interrato fungente da cantina/deposito e lievi modifiche interne al fine di inserire elementi strutturali
non previsti precedentemente”.
Il nuovo fabbricato ha forma pressoché rettangolare è composto da due livelli e così suddiviso:
al primo livello si sviluppa la zona giorno, distante 0,94 m dal confine del terreno attoreo e coincidente
11 con la distanza minima dal confine del fabbricato preesistente, al secondo livello insiste la zona notte
oltre un terrazzo a livello, aggettante rispetto al filo esterno del fabbricato preesistente.
Gli interventi autorizzati in seguito al rilascio del P.d.C. sono:
Lavori di ristrutturazione edilizia normati dall'art.3 comma 1 del D.P.R. 380/2001 che
consente la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente;
Per_
Ampliamento ai sensi del Piano Regione Campania L.R. 19/2009 consentito, in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ampliamento fino al 20 % della volumetria esistente;
Ampliamento ai sensi delle N.T.A. Parte I Titolo III Capo I Sez. II Zona B – art. 11 –
sottozona BA: Satura consente per motivi igienico sanitari l'aggiunta di 50,00 mq di superficie lorda
di pavimento.
Peraltro, in riferimento al rispetto delle distanze minime e delle altezze massime di cui al
D.M. 1444/1968, nel caso di specie le distanze legali tra la costruzione di proprietà delle convenute e
quella dell'attore, nonché le distanze esistenti da luci e vedute sono ampiamente rispettate, così come
le volumetrie.
Il manufatto non necessita di opere per la regolarizzazione, in quanto non viola nessuna
normativa vigente.
Il nuovo muro di confine con annessa recinzione, realizzato dalle convenute, è stato
ripristinato sulla linea di confine precedentemente esistente.
Il muro si sviluppa per quasi tutta l'estensione della linea di confine ed è interrotto per un
tratto pari a 4,10 m, che corrisponde alle dimensioni della struttura portante del fabbricato di nuova
costruzione inoltre detto muro di confine ricade interamente nella proprietà delle Sig.re CP_1
e .
[...] Controparte_2
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione
12 (Cass. sent. n. 7341/04). Anche e soprattutto le risposte alle osservazioni di parte attrice meritano condivisione.
Le norme tecniche di attuazione, o norme tecniche attuative (NTA), formano parte integrante e inscindibile del PRG, andando a dettagliare le previsioni programmatiche e la zonizzazione, disponendo prescrizioni e limiti quantitativi dei parametri edificatori per ogni zona o fabbricati (cubaggi, superfici, altezze massime), destinazioni d'uso ammissibili,
distanze tra costruzioni, oppure contengono prescrizioni specifiche per ogni zona espressamente consentite o meno.
Le Norme tecniche attuative, inoltre, si integrano col regolamento edilizio comunale, spesso in rapporto complementare.
Il Piano Casa invece contiene norme tecniche che regolano la realizzazione di interventi edilizi, spesso in modo più flessibile rispetto alle NTA, con l'obiettivo di incentivare la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente,
consentendo, ad esempio, ampliamenti o variazioni di destinazione d'uso.
Quindi le due discipline normative non sono incompatibili ma complementari,
come ha evidenziato correttamente il CTU.
Il perito ha inoltre fatto corretta applicazione delle norme tecniche del piano caso per accertare il rispetto delle distanze nella realizzazione dell'opera da parte delle convenute;
infine, ha precisato che nel valutare la sostanziale coincidenza della posizione della sagoma del fabbricato edificato rispetto a quello preesistente non ha affatto utilizzato le misure dell'arch. , ma è pervenuto alle sue conclusioni dall'analisi della Per_3
documentazione agli atti, nonché della documentazione fotografica e delle ortofoto scattate negli anni, nonché da quella da lui reperita e, partendo dalla mappa di impianto, ha riscontrato che l'ingombro in mappa della sagoma precedentemente insistente è conforme a quella riportata dall'arch. nel P.d.C. n. 7/2015. Per_3
Parti attrici hanno riproposto in comparsa conclusionale la propria valutazione sul mancato rispetto delle distanze del fabbricato realizzato dalle convenute, insistendo nella
13 prova testi già articolata (del tutto ininfluente ai fini della decisione) e nella rinnovazione di
CTU che il Tribunale non intende assecondare, essendo l'accertamento peritale chiaro,
preciso, esaustivo, logico, coerente e fondato su attenta valutazione della documentazione acquisita.
La domanda attorea va pertanto disattesa.
Rileva il Tribunale che la domanda riconvenzionale proposta in comparsa costitutiva dalle convenute e non è stata riproposta in comparsa CP_1 CP_2
conclusionale, anzi è stata dalle stesse espressamente rinunciata in memoria ex art. 183,
comma VI, c.p.c. n. 1 depositata in data 1.3.2017.
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'elevato tecnicismo della controversia, sono del tutto insussistenti i presupposti per la condanna degli attori al risarcimento del danno da responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. ed, anzi, sussistono i gravi motivi che legittimano la compensazione parziale delle spese di lite ex art. 96, co. 2,
c.p.c., nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost. 77/18.
Nella liquidazione – secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa - delle spese a favore delle convenute e non si applica l'incremento del 30% ex art. 4 co. 2 D.M. CP_1 CP_2
55/14, perché viene a sua volta compensato dal decremento in pari misura previsto dal comma 4 del medesimo art. 4 che recita “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione
processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame
di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (come nel caso di specie), il compenso altrimenti
liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Inoltre, il Tribunale ritiene di ridurre di un ulteriore quarto le spese di lite in favore della convenuta a cagione della marginalità della sua difesa nel giudizio de quo, CP_3
ove la dialettica processuale ha riguardato principalmente la posizione degli attori e delle convenute e CP_1 CP_2
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Accerta e dichiara la rinuncia di parti convenute alla domanda riconvenzionale e ne rigetta la domanda di condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna parti attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite – in misura di metà - in favore di parti convenute, e che si liquidano in € 3.000,00 per CP_1 CP_2
compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15%, iva e cpa come per legge, da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
in favore dell'avv. Edoardo Sessa per dichiarato anticipo fattone, compensando le spese per l'altra metà;
4) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite – in misura di un quarto - in favore dell'altra convenuta che si liquidano in € 1.500,00 per compenso Controparte_3
professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giorgio Cuozzo per dichiarato anticipo fattone, compensando le spese per la restante parte.
Così deciso in Salerno il 13 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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