TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 13017/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13017/2023 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
ELISA MARIA DI MAGGIO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in via C.F._2
Genova n. 45, Catania;
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, quale mandataria di C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'AVV. MARCO ROSSI, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via C.F._3
Terraglio n. 63, Venezia Mestre;
opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto – contratto di finanziamento – eccezione di avvenuto adempimento.
All'udienza del 04.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da Parte_1
nei confronti del precetto allo stesso notificato in data 15.11.2023 su istanza di
[...] [...]
mandataria di con il quale è stato intimato il pagamento Controparte_1 Controparte_2
di euro 23.178,78, sulla base del decreto ingiuntivo n. 3132/2015, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di e di un accordo avente ad oggetto il pagamento rateale del Parte_2 suddetto debito, concluso in data 05.04.2018 e risolto per inadempimento sulla base di clausola risolutiva espressa.
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti.
ha proposto opposizione eccependo di aver già adempiuto tramite il Parte_1
versamento di rate mensili per totali euro 26.000,00 e ha così concluso:
“- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo Decreto
Ingiuntivo n. 3132/2015;
- Nel merito, dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza del Controparte_1
titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 15.11.2023”.
Si evidenzia sin da ora che l'attore ha enunciato quali allegate le ricevute relative ai prospettati pagamenti, ma tale documentazione non risulta prodotta.
Si è costituita e ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità o Controparte_2 improcedibilità dell'opposizione in quanto parte attrice ha citato in giudizio Controparte_1
mandataria di – società distinte fra loro – anziché la società
[...] Controparte_2
mandante; ha di seguito contestato il carattere generico dell'opposizione e la nullità della notifica della citazione (avendo l'opponente prodotto solo la scansione della stampa dell'affermata notifica); ha infine evidenziato che parte opponente non ha provato di aver adempiuto.
La società opposta ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, perché inammissibile e infondata, non ricorrendo i gravi motivi che la legittimerebbero;
2) Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per aver convenuto il soggetto errato;
3) Dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per vizio di nullità della notifica dell'atto di citazione;
Nel merito:
4) Rigettare ogni domanda dell'opponente, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa”.
Con decreto del 28.01.2024, stante l'inosservanza della disciplina relativa alle notificazioni effettuate per via telematica, parte attrice è stata onerata di rinnovare la notifica, profilo superato dall'avvenuta costituzione di parte convenuta.
In allegato alla memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. la società convenuta ha prodotto la documentazione comprovante la cessione dei crediti in blocco effettuata in suo favore da
[...] e l'accordo del 05.04.2018 intercorso con , mediante il quale in Parte_2 Parte_1
medesimo si era impegnato al pagamento di n. 125 rate da euro 200,00 ciascuna, dopo un primo versamento di euro 1.000,00, per un totale di euro 26.000,00, a totale definizione di ogni pretesa creditoria della banca.
Con ordinanza del 18.03.2025 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo per l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c.
2. Questioni preliminari
Così ricostruite domande, eccezioni e procedimento, l'opposizione va rigettata perché infondata.
Preliminarmente si dà atto che vi è prova della titolarità del credito e, conseguentemente, della legittimazione di Controparte_2
Si evince, infatti, dalla documentazione prodotta in atti dalla società opposta l'avvenuta cessione in blocco dei crediti di a in data 17.06.2015, tra i quali quello Parte_2 Controparte_3
oggetto del presente giudizio (come da estratto elenco crediti ceduti, doc. n. 6) e la successiva cessione di ramo d'azienda da a in data 29.06.2018, ramo Controparte_3 Controparte_1
comprendente il suddetto credito (estratto elenco crediti ceduti, doc. n. 13); tale operazione è stata seguita, in data 21.07.2023, da un'ulteriore cessione in blocco dei crediti da Controparte_4
(nuova denominazione di doc. n. 14 p. 54) a tra i quali Controparte_1 Controparte_2
quello oggetto della presente opposizione (come da estratto elenco crediti ceduti, doc. n. 16).
Con procura del 03.03.2021 ha conferito a Controparte_2 Controparte_1
mandato per compiere, in suo nome e per suo conto, ogni azione ritenuta necessaria, utile e opportuna allo svolgimento di diverse attività tra le quali quella di recupero dei crediti dei quali essa
è titolare e, tra le altre, promuovere e resistere alle azioni giudiziarie.
Tanto premesso, parte opposta ha innanzitutto eccepito la nullità della vocatio in ius perché
l'opponente ha citato in giudizio la società mandataria anziché la mandante;
l'eccezione va rigettata.
Infatti ha convenuto nella sua qualità di mandataria Parte_1 Controparte_1
di e la stessa, in virtù del mandato con rappresentanza conferito, può Controparte_2
essere convenuta in un giudizio i cui effetti si produrranno direttamente nei confronti della mandante.
Infondata è anche l'eccezione con la quale parte opposta ha lamentato la nullità della notifica dell'atto di citazione per mancanza di prova, per parte opponente prodotto la sola scansione della ricevuta della notifica e non il relativo documento informatico, in quanto la stessa costituzione in
CP giudizio della società ha sanato ogni eventuale vizio.
Si rammenta, inoltre, che l'eventuale deposito (o notifica) dell'atto in formato non conforme alle regole tecniche del processo civile telematico non ne comporta la nullità quando il mancato rispetto delle regole formali non lede il diritto di difesa dell'altra parte, né arreca pregiudizio alla decisione della controversia;
ciò in applicazione delle generali regole in materia di nullità di cui all'art. 156
c.p.c. per il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (Cass. civ., Sez. Un., 18.04.2016, n. 7665), a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la parte che ha rilevato l'irregolarità non ha addotto i motivi per i quali la violazione lamentata avrebbe comportato un pregiudizio al proprio diritto di difesa, e invero, costituendosi, ha potuto svolgere tutte le proprie difese.
Proprio in un'ipotesi in cui il convenuto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale perché la notifica conteneva un file creato mediante scansione di copia cartacea, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto l'eccezione manifestamente infondata alla luce delle seguenti considerazioni: “- primo: l'intimato si è costituito e difeso, ed ha perciò sanato qualsiasi ipotetica nullità (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 13857 del 18/06/2014, Rv. 631660 - 01); - secondo: scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il 'copia e incolla'. E' la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua 'navigabilità' - come pretenderebbe il ricorrente, e il precedente di merito da esso invocato - a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, Rv. 647092 - 01)” (Cass. civ., Sez. III, ord. 12.07.2018, n. 18324).
3. Sulla prova circa del fatto estintivo
Con unico e generico motivo di opposizione ha dedotto di aver già saldato il Parte_1
suo debito ma non ha fornito alcuna prova al riguardo, non avendo prodotto le ricevute indicate quale allegate;
l'opponente non ha, pertanto, adempiuto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. che grava su chi in giudizio chiede accertarsi l'estinzione del diritto azionato nei suoi confronti.
Infatti, premesso che parte opposta ha dato prova dei titoli posti alla base del precetto e parte opponente non li ha contestati, non ha fornito prova dell'adempimento Parte_1
invocato.
Si osserva, inoltre, che l'accordo sopra richiamato, incontestato, prevede un acconto di euro
1.000,00 – del cui versamento non è stata fornita alcuna prova – e il successivo pagamento di n. 125 rate mensili di euro 200,00; pertanto, anche qualora l'opponente avesse versato le rate mensili come concordato, al momento della proposizione dell'opposizione (27.11.2023) ne sarebbero residuate ancora quasi la metà.
L'assenza di prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione gravante su Parte_1
conduce a ritenere esistente un valido titolo esecutivo e comporta, dunque, il rigetto
[...] dell'opposizione.
4. Le spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico dell'opponente ai sensi dell'art 92 c.p.c. Tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche esaminate, del carattere documentale del procedimento, dell'attività difensiva svolta e delle modalità di assunzione della decisione, le medesime sono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e ai parametri minimi per la fase istruttoria-di trattazione e per la fase decisionale.
Sussistono, infine, i presupposti per l'emissione di condanna d'ufficio ai sensi dell'art. 96, co.
III, c.p.c. in quanto deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che propone domanda giudiziale svolgendo allegazioni del tutto generiche, non supportate da adeguata prospettazione e da riscontri probatori, peraltro mostrandosi inerte a fronte delle contestazioni della controparte e reiteratamente inadempiente rispetto ai provvedimenti impartiti (in tema di prova della regolarità della notifica e di regolarizzazione del formato della costituzione). La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cass. civ., Sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrata all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
Ai sensi dell'art. 96, co. IV c.p.c. ratione temporis applicabile parte opponente deve essere altresì condannata al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13017/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti dell'atto di precetto allo Parte_1
stesso notificato in data 15.11.2023 su istanza di mandataria di Controparte_1 [...]
Controparte_2
- condanna a corrispondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in euro 3.387,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, ed ulteriori euro 1.693,50 ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.;
- condanna al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle Parte_1 ammende, ai sensi dell'art. 96 co. IV c.p.c.
Catania, 05/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13017/2023 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
ELISA MARIA DI MAGGIO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in via C.F._2
Genova n. 45, Catania;
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, quale mandataria di C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'AVV. MARCO ROSSI, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via C.F._3
Terraglio n. 63, Venezia Mestre;
opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto – contratto di finanziamento – eccezione di avvenuto adempimento.
All'udienza del 04.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da Parte_1
nei confronti del precetto allo stesso notificato in data 15.11.2023 su istanza di
[...] [...]
mandataria di con il quale è stato intimato il pagamento Controparte_1 Controparte_2
di euro 23.178,78, sulla base del decreto ingiuntivo n. 3132/2015, emesso dal Tribunale di Catania su istanza di e di un accordo avente ad oggetto il pagamento rateale del Parte_2 suddetto debito, concluso in data 05.04.2018 e risolto per inadempimento sulla base di clausola risolutiva espressa.
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti.
ha proposto opposizione eccependo di aver già adempiuto tramite il Parte_1
versamento di rate mensili per totali euro 26.000,00 e ha così concluso:
“- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo Decreto
Ingiuntivo n. 3132/2015;
- Nel merito, dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza del Controparte_1
titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 15.11.2023”.
Si evidenzia sin da ora che l'attore ha enunciato quali allegate le ricevute relative ai prospettati pagamenti, ma tale documentazione non risulta prodotta.
Si è costituita e ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità o Controparte_2 improcedibilità dell'opposizione in quanto parte attrice ha citato in giudizio Controparte_1
mandataria di – società distinte fra loro – anziché la società
[...] Controparte_2
mandante; ha di seguito contestato il carattere generico dell'opposizione e la nullità della notifica della citazione (avendo l'opponente prodotto solo la scansione della stampa dell'affermata notifica); ha infine evidenziato che parte opponente non ha provato di aver adempiuto.
La società opposta ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, perché inammissibile e infondata, non ricorrendo i gravi motivi che la legittimerebbero;
2) Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per aver convenuto il soggetto errato;
3) Dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per vizio di nullità della notifica dell'atto di citazione;
Nel merito:
4) Rigettare ogni domanda dell'opponente, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa”.
Con decreto del 28.01.2024, stante l'inosservanza della disciplina relativa alle notificazioni effettuate per via telematica, parte attrice è stata onerata di rinnovare la notifica, profilo superato dall'avvenuta costituzione di parte convenuta.
In allegato alla memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. la società convenuta ha prodotto la documentazione comprovante la cessione dei crediti in blocco effettuata in suo favore da
[...] e l'accordo del 05.04.2018 intercorso con , mediante il quale in Parte_2 Parte_1
medesimo si era impegnato al pagamento di n. 125 rate da euro 200,00 ciascuna, dopo un primo versamento di euro 1.000,00, per un totale di euro 26.000,00, a totale definizione di ogni pretesa creditoria della banca.
Con ordinanza del 18.03.2025 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo per l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c.
2. Questioni preliminari
Così ricostruite domande, eccezioni e procedimento, l'opposizione va rigettata perché infondata.
Preliminarmente si dà atto che vi è prova della titolarità del credito e, conseguentemente, della legittimazione di Controparte_2
Si evince, infatti, dalla documentazione prodotta in atti dalla società opposta l'avvenuta cessione in blocco dei crediti di a in data 17.06.2015, tra i quali quello Parte_2 Controparte_3
oggetto del presente giudizio (come da estratto elenco crediti ceduti, doc. n. 6) e la successiva cessione di ramo d'azienda da a in data 29.06.2018, ramo Controparte_3 Controparte_1
comprendente il suddetto credito (estratto elenco crediti ceduti, doc. n. 13); tale operazione è stata seguita, in data 21.07.2023, da un'ulteriore cessione in blocco dei crediti da Controparte_4
(nuova denominazione di doc. n. 14 p. 54) a tra i quali Controparte_1 Controparte_2
quello oggetto della presente opposizione (come da estratto elenco crediti ceduti, doc. n. 16).
Con procura del 03.03.2021 ha conferito a Controparte_2 Controparte_1
mandato per compiere, in suo nome e per suo conto, ogni azione ritenuta necessaria, utile e opportuna allo svolgimento di diverse attività tra le quali quella di recupero dei crediti dei quali essa
è titolare e, tra le altre, promuovere e resistere alle azioni giudiziarie.
Tanto premesso, parte opposta ha innanzitutto eccepito la nullità della vocatio in ius perché
l'opponente ha citato in giudizio la società mandataria anziché la mandante;
l'eccezione va rigettata.
Infatti ha convenuto nella sua qualità di mandataria Parte_1 Controparte_1
di e la stessa, in virtù del mandato con rappresentanza conferito, può Controparte_2
essere convenuta in un giudizio i cui effetti si produrranno direttamente nei confronti della mandante.
Infondata è anche l'eccezione con la quale parte opposta ha lamentato la nullità della notifica dell'atto di citazione per mancanza di prova, per parte opponente prodotto la sola scansione della ricevuta della notifica e non il relativo documento informatico, in quanto la stessa costituzione in
CP giudizio della società ha sanato ogni eventuale vizio.
Si rammenta, inoltre, che l'eventuale deposito (o notifica) dell'atto in formato non conforme alle regole tecniche del processo civile telematico non ne comporta la nullità quando il mancato rispetto delle regole formali non lede il diritto di difesa dell'altra parte, né arreca pregiudizio alla decisione della controversia;
ciò in applicazione delle generali regole in materia di nullità di cui all'art. 156
c.p.c. per il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (Cass. civ., Sez. Un., 18.04.2016, n. 7665), a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la parte che ha rilevato l'irregolarità non ha addotto i motivi per i quali la violazione lamentata avrebbe comportato un pregiudizio al proprio diritto di difesa, e invero, costituendosi, ha potuto svolgere tutte le proprie difese.
Proprio in un'ipotesi in cui il convenuto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale perché la notifica conteneva un file creato mediante scansione di copia cartacea, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto l'eccezione manifestamente infondata alla luce delle seguenti considerazioni: “- primo: l'intimato si è costituito e difeso, ed ha perciò sanato qualsiasi ipotetica nullità (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 13857 del 18/06/2014, Rv. 631660 - 01); - secondo: scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il 'copia e incolla'. E' la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua 'navigabilità' - come pretenderebbe il ricorrente, e il precedente di merito da esso invocato - a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, Rv. 647092 - 01)” (Cass. civ., Sez. III, ord. 12.07.2018, n. 18324).
3. Sulla prova circa del fatto estintivo
Con unico e generico motivo di opposizione ha dedotto di aver già saldato il Parte_1
suo debito ma non ha fornito alcuna prova al riguardo, non avendo prodotto le ricevute indicate quale allegate;
l'opponente non ha, pertanto, adempiuto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. che grava su chi in giudizio chiede accertarsi l'estinzione del diritto azionato nei suoi confronti.
Infatti, premesso che parte opposta ha dato prova dei titoli posti alla base del precetto e parte opponente non li ha contestati, non ha fornito prova dell'adempimento Parte_1
invocato.
Si osserva, inoltre, che l'accordo sopra richiamato, incontestato, prevede un acconto di euro
1.000,00 – del cui versamento non è stata fornita alcuna prova – e il successivo pagamento di n. 125 rate mensili di euro 200,00; pertanto, anche qualora l'opponente avesse versato le rate mensili come concordato, al momento della proposizione dell'opposizione (27.11.2023) ne sarebbero residuate ancora quasi la metà.
L'assenza di prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione gravante su Parte_1
conduce a ritenere esistente un valido titolo esecutivo e comporta, dunque, il rigetto
[...] dell'opposizione.
4. Le spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico dell'opponente ai sensi dell'art 92 c.p.c. Tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche esaminate, del carattere documentale del procedimento, dell'attività difensiva svolta e delle modalità di assunzione della decisione, le medesime sono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e ai parametri minimi per la fase istruttoria-di trattazione e per la fase decisionale.
Sussistono, infine, i presupposti per l'emissione di condanna d'ufficio ai sensi dell'art. 96, co.
III, c.p.c. in quanto deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che propone domanda giudiziale svolgendo allegazioni del tutto generiche, non supportate da adeguata prospettazione e da riscontri probatori, peraltro mostrandosi inerte a fronte delle contestazioni della controparte e reiteratamente inadempiente rispetto ai provvedimenti impartiti (in tema di prova della regolarità della notifica e di regolarizzazione del formato della costituzione). La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cass. civ., Sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrata all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
Ai sensi dell'art. 96, co. IV c.p.c. ratione temporis applicabile parte opponente deve essere altresì condannata al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13017/2023, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti dell'atto di precetto allo Parte_1
stesso notificato in data 15.11.2023 su istanza di mandataria di Controparte_1 [...]
Controparte_2
- condanna a corrispondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in euro 3.387,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, ed ulteriori euro 1.693,50 ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.;
- condanna al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle Parte_1 ammende, ai sensi dell'art. 96 co. IV c.p.c.
Catania, 05/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone