Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 811/2015 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 18.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 811/2015 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , in Parte_1 C.F._1 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Casalvecchio di Puglia alla via Cesare Battisti n. 76, presso lo studio dell'avv. Michele Orsogna, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in alla via P. Telesforo n. 25, presso il CP_1 settore affari legali della provincia di , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Dante Castracane, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 premesso di aver perso il controllo del suo autoveicolo a causa di una buca
- Seconda Sezione civile -
non visibile presente sul manto stradale, che al momento del sinistro era coperta da acqua piovana, mentre percorreva, in data 1.9.2014, la S.P. 8, sita in provincia di , ha convenuto quest'ultima in giudizio, al fine di CP_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali e dai danni al veicolo subiti a causa del sinistro, per la somma complessiva di € 21.887,61, oltre interessi e rivalutazione.
La , costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa Controparte_1 pretesa siccome infondata.
Istruito il processo con l'escussione di testi e con due consulenze tecniche, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
A sostegno della sua pretesa, ha riferito: che Parte_1 il giorno 1.9.2014, verso le ore 16,00, mentre percorreva la S.P. 8, a bordo dell'autocarro tg. CS139CV, perse il controllo a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile, coperta da acqua piovana al momento del sinistro;
che l'autocarro finì sul guardrail posto sulla destra, capovolgendosi fuori strada;
che, a circa 55 minuti dall'accaduto, giunsero sul posto i C.C. della stazione di Motta Montecorvino;
che il giorno dopo si recò all'ospedale di G. Vietri, ove gli fu diagnosticata frattura calcaneare sx, frattura del corpo vertebrale di 13, spondiloartrosi, con prognosi di sette giorni lavorativi, cui furono aggiunti successivamente altri trenta giorni di assoluto riposo;
che egli oltre ai danni fisici, ha subito anche un pregiudizio morale;
che il veicolo subì danni per € 12.215,13; che egli ha subito anche il danno da fermo tecnico del veicolo, non ancora riparato al momento dell'introduzione del presente giudizio, poiché in attesa di verifica in contraddittorio con la convenuta;
che l'autocarro è essenziale per la sua vita, perché lo utilizza per frequenti trasferte tra Molise e Capitanata.
Dalle foto in atti si evince la dinamica del sinistro;
vi è, infatti raffigurato il
Proc. n. 811/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
manto stradale sconnesso, con una buca, non visibile, nella parte laterale della carreggiata coperta da acqua piovana e l'autocarro capovolto fuori strada.
Tale dinamica è stata confermata anche dai testi escussi nel corso del processo.
I testi e hanno riferito: di seguire il Testimone_1 Testimone_2 camion il giorno del sinistro, a bordo della loro autovettura;
di aver visto il
“camioncino finire in una buca piena di acqua ed iniziare a sbandare per poi finire in un canale dopo aver divelto il guardrail per restare infilzato con il muso nel canale restando in verticale” (cfr. deposizione di ). Testimone_1
I testi hanno anche affermato che al momento del sinistro aveva smesso di piovere e che sulla strada non c'erano segnali che avvertivano il pericolo.
Gli stessi hanno precisato che le auto viaggiavano ad una velocità di circa
40 km/h perché nel luogo ove è accaduto il sinistro vi è una curva e la strada si restringe. a anche aggiunto che “il guardrail presente Testimone_2 sul ponticello non è riuscito a evitare la caduta del camioncino nel canale perché lo stesso risultava danneggiato da precedenti sinistri e tanto so per frequentare quotidianamente la stessa strada”.
La fattispecie è inquadrabile nella responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., siccome il danno è derivato da una buca presente sul manto stradale. Si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo, per la cui sussistenza è quindi sufficiente la dimostrazione del nesso eziologico tra il danno lamentato e la cosa in custodia, potendosi il custode difendere solo provando l'interruzione del nesso causale per caso fortuito o forza maggiore.
È noto inoltre che, in tema di responsabilità dell'ente proprietario di una strada, ex art. 2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo
(Cass. civ. n. 29632 del 18/11/2024).
Proc. n. 811/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Nel caso in esame, il non ha provato di essersi tempestivamente CP_2 attivato per rimuovere la buca presente sul manto stradale.
Inoltre, l'incidente è stato causato anche dall'inidoneità del guardrail di contenere l'autocarro, perché l'autocarro impattando sul guardrail è finito fuori strada.
Il non ha nemmeno dimostrato di essersi repentinamente attivato CP_2 per riparare o per rafforzare il guardrail.
Ne deriva, quindi, la sussistenza del nesso eziologico tra il danno e la cosa in custodia.
Sotto il profilo dei danni, l'attore ha lamentato il danno biologico, il danno all'autoveicolo ed il danno da fermo tecnico.
Quanto al danno biologico, la relazione di consulenza medica in atti, a firma del dott. , ha confermato la compatibilità tra i danni Persona_1 lamentati dall'attore e la dinamica dell'incidente; ha accertato esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo ed ha stimato ITP al 75% per 7 giorni, ITP al 50% per 15 giorni e ITP al 25% per 5 giorni, con postumi invalidanti permanenti pari all'1%.
Gli approdi cui è giunto il CTU sono condivisibili poiché conformi alle Linee
Guida e poiché coerenti con le risultanze istruttorie in atti.
Per la liquidazione dei danni da responsabilità extra-contrattuale, si ritiene di applicare equitativamente le Tabelle di LA (Cass. civ. n.
1553 del 22/01/2019) che, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 55), consentono di liquidare un risarcimento pari ad € 1.071,00 a titolo di danno biologico permanente ed € 1.610,00, per un tot. di € 2.627,00, che – ridotto entro quanto richiesto dall'attore con le note per l'udienza di precisazione conclusioni – risulta pari ad € 2.009,98, già stimato al 2024 e che, rivalutato al 2025, è pari ad € 2.038,12.
Tale somma, non va maggiorata degli interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo gli attori né allegato né provato che, qualora avessero avuto l'immediata disponibilità di tale somma, avrebbero potuto impiegarla in modo da conseguire un guadagno
Proc. n. 811/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1712/1995; Cass. civ. n. 12452/2003; Cass. civ. n.
22347/2007; Cass. civ. n. 3268/2008; Cass. civ. n. 22347/2010; Cass. civ.
n. 32794/2019; Cass. civ. n. 1111/2020; Cass. civ. n. 33600/2021; Cass. civ. n. 9612/2022; Cass. civ. n. 37475/2022; Cass. civ. n. 4938/2023).
Non è possibile riconoscere alcun incremento a titolo di danno morale, siccome non provato, nemmeno per presunzioni ex art. 2727 cod. civ., alla luce della minima entità del danno biologico.
Con riferimento ai danni cagionati al veicolo, la CTU in atti, a firma del
Consulente Tecnico di Infortunistica Stradale, dott. Persona_2
, tenuto conto della relazione di incidente stradale redatta dai
[...]
Carabinieri giunti sul posto, delle foto in atti raffiguranti il veicolo incidentato e del preventivo di spesa per il ripristino del veicolo, rilasciato dalla ditta
“Autocarrozzeria I.V.M. S.n.c.” di Santa Croce di Magliano, ispezionato il veicolo incidentato, ha stimato costi di riparazione per € 10.012,40, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a., che valutati al marzo 2019 e rivalutati all'attualità sono pari ad € 11.824,64. Tale somma non va maggiorata degli interessi compensativi per quanto già motivato.
Il Ctu ha stimato anche il danno di € 333,27, quale costo dell'autoveicolo nei sette giorni necessari al ripristino del veicolo. Quanto al danno da fermo tecnico del veicolo, non trattandosi dei costi sostenuti per il noleggio di un veicolo sostitutivo, ma dei costi di cui è fonte il veicolo danneggiato anche nei giorni utili per la riparazione dello stesso, lo stesso non può liquidarsi in favore del danneggiato, siccome lo stesso non è proprietario del veicolo né ha dimostrato di sostenere i costi del veicolo.
Ne deriva, quindi, che parte convenuta va condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di parte attrice, delle somme di € 2.666,4 ed €
11.824,64, quest'ultima oltre i.v.a. se dovuta, tutte maggiorate degli interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
All'accoglimento delle domande attoree segue la condanna del convenuto, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al rimborso, in
Proc. n. 811/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
favore dell'attore, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M.
55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Michele Orsogna, dichiaratosi anticipatario.
Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nei decreti pronunciati ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di parte convenuta, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta dall'attore, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle somme, già rivalutate all'attualità, pari ad € 2.038,12 ed € 11.824,64, quest'ultima oltre i.v.a. se dovuta, tutte maggiorate degli interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
b) condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite, pari alla somma di € 5.077,00, a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in
Proc. n. 811/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
favore dell'avv. Michele Orsogna.
c) pone le spese di CTU, già liquidate con decreti pronunciati ex art. 169
d.p.r. 115/02 in data 7.4.18 e in data 5.3.19, definitivamente a carico di parte convenuta.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 811/2015 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 7