Sentenza 19 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula B 005 73 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 1125/1999 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.1585 Dott. Antonio LA MORGESE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI DE CESARE Consigliere Udienza 26 settembre 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AZ, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Giuseppe Dolcini e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma lla via Cola di Rienzo n. 264 (presso lo studio dell'avv. Pino Cusimano), giusta procura a margine del ricorso;
3605
- ricorrente -
contro
-s.p.a., in -S.F.I.R. Società Fondiaria Industriale Romagnola persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Della Bella, Paolo Fabbri e Giorgio Fabbri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Della Bella in Roma al viale di Villa Massimo n. 36, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Rimini-Sezione Lavoro n. 395/98 del 30 settembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 262/1998). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Pino Cusimano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al ET-Giudice del lavoro di Rimini ZA IS conveniva in giudizio la s.p.a. S.F.I.R. esponendo: * di avere svolto per tale società l'incarico di 2 approvigionatore durante le campagne bieticole dal 1964 al 1990>>,* che tale attività seppure formalmente stagionale lo teneva impegnato per l'intero anno>>, * che , in relazione alle abituali modalità di svolgimento del rapporto, lo stesso doveva considerarsi di natura subordinata>>. Il ricorrente chiedeva, quindi, all'adito ET di voler condannare previa "declaratoria di subordinazione del rapporto - intercorso la società convenuta “a corrispondergli quanto dovuto a- fronte dell'intercorso rapporto, nonchè a regolarizzare lo stesso sotto il profilo contributivo". Si costituiva in giudizio la s.p.a. S.F.I.R., che impugnava integralmente la domanda attorea e concludeva per il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Il ET rigettava la domanda giudiziale del IS con compensazione delle spese di causa e - a seguito di impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio il Tribunale di R - M Rimini (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello, compensando tra le parti le spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) l'appellante non ha assolto all'onere di provare, in contrasto con le pattuizioni contrattuali, ove era specificato che l'incarico - di procurare contratti di fornitura delle bietole per lo 3 66zuccherificio sarebbe stato disimpegnato in maniera del tutto - autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione o di orario", di aver viceversa osservato un orario di lavoro, di aver prestato in continuità l'attività lavorativa e, comunque, di essere rimasto assoggettato al potere direttivo e disciplinare della S.F.I.R.>>; b) parimenti è risultato sfornito di prova l'asserita soggezione del IS al potere direttivo della S.F.I.R., come si può desumere dalla convergenza delle deposizioni dei dipendenti della S.F.I.R. anche perchè la natura stessa del rapporto non implicava quel flusso continuo di istruzioni dettagliate che l'appellante assume siccome proveniente dalla S.F.I.R.>>; c) nel caso di specie, assume decisiva rilevanza l'assenza di una subordinazione tecnica e gerarchica, con conseguente esclusione di un inserimento del IS nell'organigramma aziendale: infatti è lavoratore autonomo l'agente che, compensato soltanto per provvigioni, pur obbligandosi ad operare in una determinata zona, non presta servizio presso la sede aziendale, ove si reca saltuariamente, non è soggetto alla disciplina dell'impresa nè a vincoli d'orario, ma ha libertà di itinerari, ampio margine di scelta della clientela e sopporta le spese per la corrispondenza, i viaggi, le trasferte e l'organizzazione di un proprio ufficio>>. 4 Per la cassazione di tale sentenza ZA IS ha proposto ricorso affidato a tre motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resiste la s.p.a. S.F.I.R. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I-. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando “omessa e, in ogni caso, carente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia" - addebita al Tribunale di Rimini di non avere compiutamente e correttamente valutato l'intero testimoniale raccolto e di non avere tenuto nella dovuta considerazione una circostanza di fatto, determinante ai fini della decisione e della qualificazione della sussistenza della subordinazione, data dal ruolo e dalla posizione del sig. FR NN (il quale ha sempre svolto lavoro e mansioni identiche a quelle del AT e, peraltro, era dipendente della S.F.I.R.)>>. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per “omessa valutazione e motivazione in ordine alle caratteristiche fattuali e tecniche dell'attività", in quanto il Giudice di appello non ha sufficientemente e nel modo dovuto tenuto in considerazione che quella del IS era un'attività che non richiedeva soprattutto da un punto di vista tecnico una continuità di 5 presenza e, di conseguenza, la sussistenza della subordinazione doveva essere apprezzata non secondo gli usuali criteri della presenza e della secondo quello dell'essere acontinuità, ma principalmente disposizione>>. Con il terzo motivo il ricorrente denunziando "carente - considerazione e omessa motivazione in ordine alle circostanze riguardanti l'inserimento del IS nell'organizzazione aziendale” - addebita al Tribunale di Rimini di avere trascurato di valutare, con riferimento alle lettere di incarico inviate dalla S.F.I.R. al ricorrente>>, che l'attività che il IS era chiamato a svolgere W non era limitata a procacciare i contratti, ma ricomprendeva anche tutta una serie di compiti, impostigli dalla S.F.I.R. al fine di garantire ai coltivatori ogni e qualsiasi assistenza>>. II. Il profilo delle censure imperniate tutte su pretesi vizi di "omessa" e carente motivazione" caratterizzanti in modo sostanzialmente analogo i tre motivi di ricorso - consiglia l'esame e la valutazione congiunta di detti mezzi. Le cennate censure inerenti la qualificazione del rapporto lavorativo (se di natura subordinata ovvero autonoma) intercorso tra le parti, in quanto relative prevalentemente a valutazione delle risultanze 6 probatorie e comunque di circostanze fattuali, si appalesano infondate -e prima ancora - inammissibili in sede di legittimità. Al riguardo è da premettere - in linea generale - che costituisce punto decisivo per la determinazione della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro: a) la necessità di indagare sull'effettiva volontà negoziale delle parti emergente, oltre che dal nomen iuris, dalla valutazione globale degli elementi che caratterizzano le cennate modalità di svolgimento del rapporto (Cass. n. 5214/1998); b) l'obbligo di accertare fondamentalmente l'esistenza del vincolo di subordinazione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. n. 326/1996); c) in ogni caso, M l'opportunità di fare riferimento al criterio dell'effettività in merito alle modalità di esecuzione del rapporto quale indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nella organizzazione di impresa (Cass. n. 4558/1999). In particolare, con orientamento giurisprudenziale sicuramente prevalente (cfr., ex plurimis, Cass. 5960/1999) - e che qui vale ribadire -, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato 7 rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento (cd. "vincolo di subordinazione") del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento dell'organizzazione aziendale) che deve essere concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione;
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. Con più specifico riferimento alla questione di merito deve, poi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, rimarcarsi che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o R subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la P determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, sempre se sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che abbiano indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso 8 nell'uno o nell'altro schema contrattuale (così, ex plurimis, Cass. 13857/1999). Nella specie il Giudice di appello ha sufficientemente motivato, sul punto della qualificazione del rapporto di lavoro de quo, escludendo la natura subordinata di tale rapporto sulla base dell'effettivo contenuto della prestazione lavorativa del IS in quanto è risultata sfornita di prova l'asserita soggezione al potere direttivo della S.F.I.R. come si può desumere dalla convergenza delle deposizioni dei dipendenti della società, anche perchè la natura stessa del rapporto non implicava quel flusso continuo di istruzioni dettagliate che l'appellante assume siccome proveniente dalla S.F.I.R., assumendo, nel caso di specie, decisiva rilevanza - come ha ritenuto conclusivamente il Tribunale di Rimini nella sentenza impugnata l'assenza di una subordinazione tecnica e gerarchica con conseguente esclusione di un inserimento del IS nell'organigramma aziendale>>. E' altresì, da ribadire che in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o 9 dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi - desumibili, a parere del ricorrente, dalla parziale disamina di talune deposizioni testimoniali - non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993): come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza del Tribunale di Rimini. Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure del ricorrente R U D in quanto la decisione della causa è stata assunta (giova ribadirlo) in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel 10 ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Rimini, con congrua R O motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, tenuto conto che requisiti determinanti ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato sono ravvisibili nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve 11 estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo) -, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro;
questo mentre il rischio economico dell'attività lavorativa e la forma di retribuzione hanno, invece, carattere sussidiario (e sono utilizzabili specialmente quando nel caso concreto non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione), fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. n. 1237/2000), come è sicuramente avvenuto per il decisum ن غ ا ر و in esame. -In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva 12 deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica 0 con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la -senza renderlo viziato ai sensi decisione del Tribunale di Rimini dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). III. Il ricorso proposto da ZA IS va, quindi, integralmente rigettato ed il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato 13 al rimborso in favore della controricorrente - delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ZA IS al pagamento a favore della s.p.a. S.F.I.R. - delle spese del giudizio di- cassazione che si liquidano in L. 34.000 0 (17,5(€),0 oltre (1549, 37 €) a L. 3.000.000/per onorario. Così deciso, in Roma, il 26 settembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente julieu luath 'entenvere Willie 14