TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2998/2016
Oggi, 05/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to FRANCESCO MAIORINO, per l'impresa il quale chiede di Controparte_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
avv.to FRANCESCOPAOLO DE ROSA, per l'impresa Controparte_2
, il quale si associa alla prefata richiesta, chiedendo di dichiararsi la cessazione
[...] della materia del contendere e di disporsi la compensazione delle spese.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 5
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2998/2016 R.G., avente ad oggetto “responsabilità aquiliana”, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'Avv. Francesco Maiorino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Nocera Inferiore alla Via Lorenzo Fava, n. 45;
- ATTRICE -
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Francescopaolo De Rosa e dall'Avv. Luigi
Torrese, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Gragnano alla Via Giovanni Della Rocca, n. 25;
- CONVENUTA -
All'udienza celebrata in data 5.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, l'impresa preliminarmente Controparte_1
esposto:
- che essa società attrice esercita “l'attività di produzione, commercio di integratori alimentari, di pagina 2 di 5 prodotti medicali, biologici, erboristici, galenici, diagnostici, alimentari, dermocosmetici, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici”;
- che, segnatamente, essa impresa istante aveva iniziato “la propria attività di commercializzazione nel solo mese di gennaio 2016”;
- che, fin dalla data di costituzione, essa impresa esponente era stata “oggetto di verifiche ed attenzioni da parte della società sul presupposto che Controparte_2
[…] stesse espletando attività in concorrenza sleale per l'imitazione servile dei marchi e dei prodotti”;
- che, nel mese di febbraio dell'anno 2016, la aveva promosso dinanzi alla CP_2
Sezione Specializzata delle Imprese del Tribunale di Napoli “una procedura inibitoria, ex art.
700 c.p.c.”;
- che dall'esame della documentazione prodotta nell'ambito del predetto procedimento cautelare essa esponente aveva constatato che la avesse intrapreso nei propri confronti CP_2 una capillare attività d'indagine, “concretizzatasi anche in pedinamenti”;
- che il testé citato ricorso proposto dinanzi alla Sezione Specializzata delle Imprese del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 700 c.p.c. era stato rigettato;
- che essa impresa attrice aveva appreso che “personale” della “avesse diffuso CP_2 notizie non veritiere e, comunque, diffamatorie, sui prodotti e sulla serietà” di essa esponente;
- che, in particolare, era stata divulgata la notizia che essa società istante “non avesse in magazzino i prodotti oggetto di commercializzazione per mancanza delle risorse finanziarie”;
- che, in conseguenza della diffusione di tali informazioni mendaci, essa esponente aveva subito un danno all'immagine, nonché un pregiudizio patrimoniale, quest'ultimo sostanziatosi nei costi sostenuti per aver “dovuto attivare un'attività d'informazione presso tutti i potenziali clienti finalizzata a sconfessare le notizie mendaci”;
ha convenuto in giudizio l'impresa onde sentirla condannare Controparte_2
al risarcimento dei danni – patrimoniali e non – che avrebbe subito in conseguenza della condotta illecita ascritta alla medesima. A suffragio delle avanzate pretese, la difesa dell'attrice ha dedotto che parte convenuta avrebbe consapevolmente diffuso informazioni “inesatte o incomplete” in ordine ai prodotti commercializzati dall'odierna istante o circa la condizione patrimoniale della stessa, in guisa da arrecarle pregiudizio.
pagina 3 di 5 Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio l'impresa che, di là dall'aver addotto plurime argomentazioni a Controparte_2 sostegno dell'invocata reiezione delle avverse pretese, ha spiegato diverse domande riconvenzionali.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova orale, le parti sono state invitate a comporre bonariamente la controversia sulla scorta delle ragioni analiticamente illustrate nel corpo del provvedimento adottato in data 7.4.25; con memoria depositata in data 4.6.25, le parti, rinunciato claris litteris alle domande rispettivamente proposte, hanno chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, nonché di disporsi l'integrale compensazione delle spese.
All'udienza celebrata in data 5.6.25, i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
ordinata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale, la causa è stata decisa all'esito della stessa.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di rilevare che sia il procuratore di parte attrice che il difensore della convenuta hanno espressamente dichiarato – tanto nel corpo della memoria depositata congiuntamente in data 4.6.25 quanto nel corso dell'udienza tenuta in data 5.6.25 – esser intervenuta la cessazione della materia del contendere. A tal riguardo non può tacersi che sia principio tradizionalmente affermato dalla Corte di nomofilachia quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano – come avvenuto nel caso in esame – reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. Sez. Un. n. 13969/04; Cass.
n. 28622/19).
All'esito del solcato iter argomentativo, non può che essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande proposte dalle parti.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere integralmente compensate, contemplando espressamente l'accordo raggiunto dalle parti anche la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte dall'attrice; pagina 4 di 5 2. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 5 di 5