Ordinanza cautelare 31 ottobre 2022
Sentenza 12 maggio 2023
Ordinanza collegiale 8 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Anno 2023 - Pagina 3https://dirittifondamentali.it/
CategoriaAnno 2023 I Comitati pari opportunità del Consiglio degli ordini territoriali dei Dottori commercialistihanno natura giuridica di articolazioni interne prive di rilevanza esterna(Tar Lazio, sez. V bis, 12 maggio 2023, n. 8192) I Comitati pari opportunità del Consiglio e degli ordini territoriali dei dottori commercialistiprevisti dal DL n. 137/2020 – che ha novellato il d.lgs.n.139/2005 agli artt. 8 e 26 – hanno naturagiuridica di mere articolazioni interne, prive di rappresentanza esterna e autonomia organizzativae funzionale, con funzione di assicurare e garantire parità e pari opportunità tra donne […] Sull'annullamento giurisdizionale di provvedimenti disciplinari del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01588/2025REG.PROV.COLL.
N. 10021/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10021 del 2023, proposto da
NA LA, RU SS, TO RI, IG UL, MI NI, PA KA, IO TA, IN IS, CA ND, ER NO, ER AN, IP SI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ivan Marrone e Marinella Baschiera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Ivan Marrone in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rappresentato e difeso dall'avvocato ND Ela Oyana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, non costituito in giudizio;
nei confronti
HE De TA, ID MO, EL IS, ES SO, SS LL, AR AR, AR DE, CL TA, NI MA, EN RI, ES ON, ULna ID, ID IN, IV AR De HE, IA OR, GI GR, TI LL, SO ER, OL AN, SA MA, ON AR RO, EF Longo, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Rete per la Parità - Associazione per la promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Anselmo e ER AR, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonella Anselmo in Roma, corso di Francia, n.197;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 8192/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Comitato Pari Opportunità (CPO) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo ed alcune persone fisiche nella loro duplice qualità di componenti dei CPO territoriali dei rispettivi Ordini e di professionisti iscritti all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, hanno impugnato dinnanzi al Tar Lazio il nuovo Regolamento per la costituzione e l'elezione dei Comitati pari opportunità emanato dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 12 luglio 2022, unitamente all’informativa che ha posticipato la costituzione del Comitato Pari Opportunità nazionale (CNPO) rispetto alle date previste dall’originario Regolamento, assumendo che dalle nuove previsioni in esso contenute discende una riduzione delle funzioni e dei poteri dei CPO e del CNPO, con l’esclusione di una loro rilevanza esterna.
In particolare hanno impugnato il Regolamento per la costituzione e l'elezione dei Comitati pari opportunità, con le modifiche degli artt. 2, comma 1, lett. b); 3, commi 1 e 2; 4, commi 1 e 2; 5, comma 1; 9, comma 1, lett. f); 10; 10 bis e 10 ter, deliberate dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d’ora in poi, Consiglio nazionale) nella seduta del 12 luglio 2022.
Hanno dedotto che l’informativa del Presidente di sospendere le elezioni del CNPO - in violazione del Regolamento allora vigente, in ragione del quale erano già state avviate a partire dall’insediamento, il 1° giugno 2022, del nuovo Consiglio dell’ordine nazionale le procedure per la designazione da parte dei singoli Cpo dei membri del Cnpo, da concludere entro venti giorni - non è stata preceduta da una delibera del Consiglio nazionale e che neanche il Consiglio dell’ordine – privo, secondo la prospettazione attorea, del potere regolamentare in materia di disciplina elettorale - avrebbe potuto sospendere e modificare una procedura di elezione e di designazione in corso; hanno sostenuto inoltre che l’avversata determinazione sarebbe stata assunta in carenza di motivazione e di presupposto sostanziale.
1.2. Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il quale ha preliminarmente eccepito: l’inammissibilità per difetto di legittimazione processuale al ricorso e di interesse ex art. 35, co. 1, lett. b) c.p.a.; l’inammissibilità per violazione dell’art. 41, co. 2 c.p.a. e l’omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati. Ha inoltre avversato il ricorso nel merito deducendone l’infondatezza e chiedendone la reiezione.
1.3. Si è costituito in giudizio anche il Ministero della Giustizia il quale ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva.
1.4. Con sentenza sez. V bis, 12 maggio 2023, n. 8192 il Tar Lazio ha:
- dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, disponendone l’estromissione;
- dato atto della rinuncia al ricorso della sig.ra DA e della sig.ra IN;
- respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
2.1. Con atto notificato l’11 dicembre 2023 le parti istanti hanno appellato la sentenza del Tar Lazio n.8192/2023, ritenendola erronea, illegittima e meritevole di riforma.
2.2. Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il quale ha preliminarmente riproposto le eccezioni in rito già articolate in primo grado instando per la reiezione nel merito.
2.3. Si è costituito anche l’intimato Ministero della Giustizia chiedendo di essere estromesso dal giudizio.
2.4. Successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata, nella seduta del 22 giugno 2023 il Consiglio Nazionale ha modificato il Regolamento per la costituzione ed elezione dei Comitati pari opportunità, di fatto accogliendo alcune delle censure sollevate dai ricorrenti in primo grado con l’ultimo motivo dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Tali censure non sono state, quindi, riproposte con l’appello.
2.5. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma non si è costituito in giudizio.
2.6. Si è costituito, con atto di intervento ad adiuvandum (notificato in data 31 maggio 2024 e depositato il successivo 3 giugno 2024), la Rete per la Parità – Associazione di promozione sociale per la parità uomo-donna secondo la Costituzione italiana, che ha sostenuto la fondatezza dell’appello.
2.7. Con ordinanza collegiale n.6004 dell’8 luglio 2024 la Sezione ha rilevato che dalla documentazione versata in atti non è agevole evincere se si tratta di un nuovo Regolamento che sostituisce ed abroga quello impugnato del 2022 o di un intervento solo su singole disposizioni; ha pertanto onerato il Consiglio Nazionale del deposito agli atti del giudizio dei verbali delle sedute del Consiglio che si sono occupate dell’adozione del Regolamento del 2023 (o della novella del Regolamento del 2022), dei verbali dai quali si evince l’assunzione della decisione (che risulta dalla nota del 14 giugno 2022) di differire le elezioni del Comitato nazionale pari opportunità (Cnpo), nonché di quelli che hanno determinato l’adozione delle impugnate modifiche del Regolamento.
La Sezione ha altresì rilevato che dall’atto di appello si evince che, nelle more del giudizio, e precisamente in data 25 luglio 2023, si sono svolte le elezioni dei rappresentanti regionali del Comitato Nazionale Pari Opportunità; ha pertanto ordinato alla parte appellante l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, potendo essi avere interesse a partecipare al giudizio per difendere i provvedimenti impugnati e, in particolare, la decisione di differire le elezioni per farle svolgere con la disciplina introdotta dal nuovo Regolamento.
2.8. Entrambe le parti onerate hanno adempiuto nei termini agli incombenti di rispettiva spettanza.
2.9. In vista dell’udienza pubblica parte appellante e l’interveniente Rete per la Parità hanno depositato memorie difensive.
2.10. Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. Preliminarmente va dichiarata l’estromissione dal giudizio di appello del Ministero della Giustizia, atteso che la statuizione con la quale il giudice di prime cure ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva non è oggetto di impugnazione.
4. Sempre in via preliminare deve dichiararsi ammissibile l’atto di intervento in appello spiegato da Rete per la Parità. L'intervento ad adiuvandum è infatti ammissibile nel giudizio di appello ai sensi dell’art.97 c.p.a. il quale consente un intervento adesivo dipendente per la prima volta nel processo amministrativo di appello da parte di chiunque abbia interesse nella contestazione, anche ove titolare di un interesse di mero fatto (Consiglio di Stato sez. II, 27/12/2023, n.11249).
5. Possono infine essere disattese le eccezioni in rito riproposte dal Consiglio Nazionale in quanto l’appello è improcedibile per le ragioni di seguito esposte.
6. Passando all’esame del merito del ricorso, come sopra riferito, con ordinanza collegiale n.6004 dell’8 luglio 2024 la Sezione ha disposto incombenti istruttori al fine di stabilire se le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 22 giugno 2023 al Regolamento per la costituzione ed elezione dei Comitati pari opportunità, integrano un nuovo Regolamento che sostituisce ed abroga quello impugnato del 2022 ovvero un intervento che modifica solo singole disposizioni.
6.1. Parte appellante sostiene che si tratta di mere modifiche e non già di nuovo Regolamento, e insiste per l’accoglimento dell’appello.
Ha riferito di avere, comunque, precauzionalmente impugnato il “nuovo regolamento” dinnanzi al Tar Lazio per l’ipotesi che il Collegio dovesse ritenere l’appello improcedibile, ma in ogni caso chiede una pronuncia sulla dedotta illegittimità degli atti impugnati ai fini di una futura richiesta di risarcimento del danno.
6.2. Come si rileva dalla documentazione acquisita a seguito di istruttoria, il nuovo Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 22 giugno 2023 contiene modifiche agli articoli 3, comma 2; 9, comma 1; 10 commi 3, 4 e 9. In particolare, è stata:
- reinserita la previsione per effetto della quale i CPO territoriale possono interloquire con i Comitati di altri Ordini professionali, Enti locali, Università, Consigliere di Parità e con ogni altro organismo pubblico o privato di parità;
- eliminata l'incompatibilità fra la carica di componente del CPO territoriale e quella componente degli organi direttivi degli organismi sindacali di categoria sia locali che nazionali;
- prevista la decadenza del Comitato Nazionale Pari Opportunità in caso di scioglimento o decadenza del Consiglio Nazionale;
- precisata la procedura per l'elezione dei rappresentanti regionali del CPO Nazionale, prevedendo che i Presidenti dei CPO territoriali, riuniti in Assemblea, convocata dal Presidente del CPO territoriale del capoluogo di Regione, nel giorno indicato dal Consiglio Nazionale, presso la sede del CPO territoriale del capoluogo di Regione, eleggano il proprio Rappresentante regionale tra tutti i componenti effettivi dei CPO, senza limitare la scelta ai soli componenti eletti e consentendo la possibilità di eleggere anche i componenti nominati dai Consigli degli Ordini territoriali;
- introdotta la previsione con la quale si precisa che le riunioni del CPO Nazionale sono validamente costituite con la presenza, anche attraverso strumenti telematici, della maggioranza dei suoi componenti effettivi e che le delibere sono approvate a maggioranza dei voti espressi, prevedendo che in caso di parità prevalga il voto del Presidente.
6.3. Ritiene il Collegio che le modifiche introdotte dalla Delibera n.206 del 22/06/2023 di approvazione del “Nuovo Regolamento” investono aspetti rilevanti e sostanziali quali le competenze e le modalità di funzionamento dei CPO, la compatibilità delle cariche elettive, la procedura elettorale dei rappresentanti regionali del CPO nazionale, le cause di decadenza del CNPO, le regole di regolare costituzione dei CPO e di votazione delle delibere; non si tratta, dunque, di mere modifiche marginali apportate al precedente regolamento, ma di modifiche rilevanti e sostanziali che ridefiniscono in buona parte le regole già scritte e che giustificano pertanto la denominazione di “Nuovo Regolamento” adottata nella Delibera n.206 del 22/06/2023.
Tanto precisato, deve rammentarsi che ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche di conferma propria (che si ha quando la pubblica amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento) comporta la sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo esso conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso, trasferendosi l’interesse del ricorrente all’annullamento dell'’atto originariamente impugnato, a quello dell'atto che lo sostituisce (cfr. Cons. St., sez. III, 2 settembre 2013, n. 4358; Cons. St., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457).
Per le ragioni esposte, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
7. Tuttavia, così come richiesto da parte ricorrente, va eseguito lo scrutinio nel merito dell’appello ai fini della declaratoria di illegittimità (ai dichiarati fini risarcitori).
8. L’appello è infondato.
9. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover affrontare la questione – poiché trasversale a tutti i motivi di appello - della natura dei comitati pari opportunità sia a livello nazionale che a livello locale, che parte appellante ritiene essere dotati di “rappresentatività esterna”, asseritamente riconosciuta dalla norma primaria ai Comitati pari opportunità; l’istituzione dei CPO e del CNPO con un provvedimento avente forza di legge comporterebbe conseguenze in ordine alla natura degli enti in esame.
A fondamento di tale tesi parte appellante deduce:
- il legislatore non ha voluto rimettere ad iniziative volontaristiche degli Ordini l’istituzione dei CPO o del CNPO, ma ha inteso renderli obbligatori e, per di più, affidargli compiti di rappresentanza degli iscritti, tanto che ne ha previsto l’elezione e non la designazione da parte dei Consigli degli Ordini.
- per tale ragione i CPO e il CNPO sarebbero stati inseriti nell’ordinamento professionale da parte della legge, quali “autonomi organismi elettivi” così come i Consigli degli Ordini e il Consiglio Nazionale;
- si tratterebbe inoltre di organismi obbligatori e necessari, nel senso che sono istituiti direttamente dalla legge, permanenti, ed elettivi, destinati alla cura di interessi di rango costituzionale quali le pari opportunità e la non discriminazione;
- anche la denominazione di “Comitato”, anziché di “Commissione” sarebbe segno che il legislatore ha voluto porre una cesura rispetto alle iniziative adottate dai vari Ordini di istituire dei propri “uffici” con funzioni meramente consultive e di proposta, istituendo invece dei soggetti dotati di poteri proprie e autonoma rappresentatività.
Ne conclude, in definitiva, che i CPO ed il CNPO sono, per legge, non meri uffici, organi o, più in generale, articolazioni organizzative dei Consigli degli Ordini territoriali o di quello Nazionale, ma apparati autonomi e titolari di funzioni proprie di rilevanza costituzionale ed ai quali, a tale scopo, vengono riconosciuti specifici poteri, oltre che diritti.
9.1. La tesi sostenuta da parte appellante – per quanto suggestiva - è disancorata da qualsiasi riferimento alle norme primarie e frutto di deduzioni astratte che non sono idonee a confutare le statuizioni rese sul punto dal Tar nella sentenza appellata.
Come condivisibilmente argomentato dal Tar è invece risolutiva una lettura sistematica delle norme primarie che - nel prevedere l’istituzione dei comitati pari opportunità sia a livello nazionale che a livello locale - hanno novellato il d.lgs. 139/2005 all’art. 8, in materia di organi degli ordini territoriali, e all’art. 26 in materia di cariche del Consiglio nazionale; collocazione che in entrambi i casi induce a configurarli quali mere articolazioni interne dei Consigli, prive di rappresentanza esterna ed autonomia organizzativa e funzionale.
Inoltre l’art. 6, non interessato dalla novella del 2020, nell’ambito dell’ordine professionale (costituito dagli iscritti nell'Albo e nell'elenco speciale dei non esercenti di cui al Capo IV) riconosce solo il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali quali “enti pubblici non economici a carattere associativo, … dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, [che] determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti” , e non anche detti comitati PO.
Altrettanto condivisibile è l’argomentazione con la quale il giudice di prime cure ha evidenziato che neppure il pur ampio potere regolamentare organizzativo attribuito al Consiglio nazionale può estendersi fino al punto di creare organi “esterni”, autonomi centri di imputazione di posizioni giuridiche soggettive, non riconducibili alla volontà parlamentare, pena la violazione dell’art. 97, secondo comma, della Costituzione.
La conclusione confermata dal Collegio, è che i comitati PO sono “organi interni agli Ordini territoriali e al Consiglio nazionale” funzionali a garantire parità e pari opportunità tra donne e uomini ed evitare comportamenti discriminatori, diretti e indiretti, nell’accesso, nella formazione e nello svolgimento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Ciò premesso può utilmente passarsi all’esame dei singoli motivi di appello.
10. Con il primo motivo parte appellante lamenta che il profilo sub 1.1) del primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva che il CNDEC non aveva il potere di rinviare la designazione del CNPO e, comunque, che tale potere non poteva ravvisarsi in capo al Presidente non sarebbe stato minimamente esaminato mentre gli altri sono stati affrontati con argomentazioni apodittiche ed erronee, in particolare per quanto attiene alla carenza di potere del Presidente e del CNDEC di individuare funzioni e compiti del CNPO nonché sulla definizione dei CNPO e CPO quali “mere articolazioni” del CNDEC privi di rilevanza esterna.
10.1. La doglianza è infondata avendo il Tar esaurientemente esaminato il motivo con condivisibili motivazioni.
A norma dell’art. 5, n.1, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Ordinamento degli Uffici, approvato dal Ministero della Giustizia in data 8 luglio 2020, è attribuito al Presidente un generale potere di coordinamento delle attività̀ del Consiglio Nazionale.
Posto che – come in precedenza rilevato - i comitati PO sono “organi interni agli Ordini territoriali e al Consiglio nazionale” con l’Informativa 54/2022 il Presidente ha dato atto di come era in previsione per la seduta consiliare del successivo 12 luglio, l’approvazione del nuovo Regolamento disciplinante un organo interno dell’organismo da lui presieduto (tale dovendosi intendere il CPO).
Ciò in definitiva può ritenersi sufficiente a legittimare un potere di coordinamento delle attività̀ lui attribuite e quindi di porre in un ordine razionale i procedimenti in corso in seno al Consiglio e quelli di nomina di un organismo del Consiglio medesimo.
11. Con il secondo motivo parte appellante ripropone le censure svolte in primo grado (con il secondo motivo di ricorso) avverso il Regolamento approvato il 12 luglio 2022.
Fa riferimento, in particolare, alle disposizioni del regolamento che disciplinano le finalità (art. 2), le funzioni (art. 3), la composizione e, in particolar modo, le cause di decadenza (art. 4) e l’affidamento delle cariche (art. 5) dei CPO.
Deduce le censure di violazione e/o falsa applicazione art. 8, comma 1 bis, art. 26, comma 4 bis e art. 29, comma 1, lett. d) d.lgs 28 giugno 2005 n. 139; la violazione del principio di legalità. Carenza di potere. Parziale omissione di pronuncia ed erroneità della sentenza.
Sostiene in sintesi che il CNDEC, pur dotato del potere di disciplinare le elezioni dei CPO, non avesse però il potere né di disciplinare le funzioni di tali Comitati, né di disciplinare le elezioni del CNPO e le funzioni di quest’ultimo.
Sul punto parte appellante sostiene che le disposizioni di legge rilevanti (e che sono espressamente richiamate dal nuovo Regolamento per la costituzione e l’elezione dei CPO oggetto della presente impugnativa) sono l’art. 8, comma 1 bis, l’art. 26, comma 4 bis e l’art. 29, comma 1, lett. d) del D.lgs 28 giugno 2005 n. 139. E deduce che da una compiuta e puntuale disamina di tutte le disposizioni del D.lgs n. 139/2005, si ricaverebbe come nessuna di esse attribuisce tale compito al CNDEC, mentre le impugnate modifiche apportate al Regolamento riguardano anche le funzioni dei CPO, le funzioni del CNPO e le modalità di elezione di quest’ultimo.
11.1. Il motivo di appello è infondato avendo il TAR – sulla premessa dell’ampio potere di auto-organizzazione e regolamentare in funzione di coordinamento dell’azione dei singoli Ordini che è riconosciuto in capo al Consiglio Nazionale dall’art.6, comma 3 e 29 comma 1 del d. lgs. 139/2015 -
così motivato sul punto: « Ed è in questo potere di autorganizzazione e regolamentare del Consiglio nazionale che bisogna rinvenire il fondamento normativo sotteso all’adozione del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati pari opportunità e delle successive modifiche che hanno riguardato le finalità (art. 2), le funzioni (art. 3), la composizione, le cause di decadenza (art. 4) e l’affidamento delle cariche (art. 5) dei CPO nonché la disciplina delle funzioni del CNPO (art. 10, comma 2 e art. 10-bis) e le cause di decadenza del CNPO (art. 10, comma 3). In altre parole, il Regolamento, come novellato dal Consiglio nazionale neoeletto all’esito della delibera del 12 luglio 2022, è stato adottato sulla base del combinato disposto delle seguenti disposizioni del d. lgs n. 139/2005:- art. 8, comma 1-bis, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di stabilire le modalità di elezione dei CPO;- art. 26, comma 4 bis, che prevede l’istituzione del CNPO presso il Consiglio Nazionale, determinandone la composizione; - art. 29, comma 1, lett. d) e p), a tenore del quale il Consiglio nazionale: “d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; … p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge”.
Questo significa che un inquadramento sistematico delle disposizioni introdotte con la riforma del 2020 - che hanno reso obbligatoria l’istituzione dei Comitati pari opportunità presso ogni Consiglio dell’Ordine (da eleggere con le modalità stabilite dal Consiglio nazionale) e del Comitato nazionale pari opportunità presso il Consiglio nazionale (“i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali”) - consente di rinvenire un fondamento di diritto positivo al contestato potere regolamentare esercitato dal Consiglio Nazionale, il quale, nella veste di organo espressione del meccanismo democratico che caratterizza l’ordine con funzioni di raccordo e di uniformità dell’azione di tutti gli iscritti all’Albo, ha previsto, con riferimento sia ai CPO che al CNPO, le finalità, le funzioni, i poteri, le modalità di conferimento delle cariche interne (Presidente, Vice Presidente e Segretario), escludendo “rappresentanza esterna” per gli stessi.»
La motivazione adottata dal Tar è del tutto condivisibile ed immune da censure, avendo il giudice di prime cure individuato il fondamento di diritto positivo al contestato potere regolamentare esercitato dal Consiglio Nazionale mediante una lettura sistematica delle disposizioni introdotte con la riforma del 2020; mentre le censure di parte ricorrente si limitano a prendere atomisticamente in considerazione le singole disposizioni normative per inferirne che nessuna disposizione del D.lgs n. 139/2005, o altra norma di rango primario, attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di stabilire, con riferimento almeno ai CPO, le finalità, le funzioni, i poteri, le modalità di conferimento delle cariche interne (Presidente, Vice Presidente e Segretario) e men che meno di stabilire se essi abbiano o meno “rappresentanza esterna”.
Si tratta di censure avulse dalla valutazione di insieme e sistematico delle disposizioni introdotte con la riforma del 2020, non individuando l’appellante – come già in precedenza rilevato - quali siano le norme di rango primario che fonderebbero la supposta autonomia e indipendenza dei comitati PO.
Ne consegue, anche per tali ragioni, l’infondatezza del motivo.
12. Con il terzo motivo parte appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione art. 8, comma 1 bis, art. 26, comma 4 bis e art. 29, comma 1, lett. d) d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139, sotto un ulteriore profilo.
Censura, gli artt. 2, 3, 10 comma 2 del Regolamento sostenendo che essi «privano i CPO ed il CNPO dei poteri di amministrazione attiva che il previgente regolamento riconosceva loro, e li relegano a meri uffici consulenziali interni dei Consigli degli ordini (meno che organi), privi di rappresentanza esterna e del potere di proporre e attuare in proprio interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna tra tutti gli iscritti all’albo e verso i terzi».
12.1. Il motivo di appello è infondato dovendosi condividere le surrichiamate motivazioni adottate dal Tar per respingere il ricorso e richiamate in premessa.
Il Comitato nazionale pari opportunità è un organo interno del Consiglio nazionale, per cui spetta proprio a questo di definire le modalità di elezione dei Comitati pari opportunità, nonché di modificare il Regolamento per la costituzione e l’elezione dei comitati pari opportunità.
Come stigmatizzato dal Tar, nemmeno il pur ampio potere regolamentare organizzativo attribuito al Consiglio nazionale poteva può spingersi fino a creare organi “esterni”, autonomi centri di imputazione di posizioni giuridiche soggettive, non riconducibili alla volontà parlamentare, pena la violazione dell’art. 97, secondo comma, della Costituzione.
D’altra parte la loro natura di organi interni li priva di rappresentanza esterna, ma non li priva di rilevanza esterna, mantenendo i comitati la loro sfera di autonomia e indipendenza nell’ambito delle competenze conferitegli dalla legge, funzionali a garantire parità e pari opportunità tra donne e uomini ed evitare comportamenti discriminatori, diretti e indiretti, nell’accesso, nella formazione e nello svolgimento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile
13. Con il quarto motivo parte appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione art. 2 e 5 Trattato sull’Unione Europea, art. 17 co. 2, art. 20 e art. 29 Dir. 2006 n.54, art 15 Dir. 2019/1158 e art. 8 co. 3 Dir. 2004/113.
Espone che uguaglianza e non discriminazione sono i valori fondanti dell'Unione Europea, come espresso nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea; e che la legislazione primaria e derivata dell'UE in materia di uguaglianza è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri dell'UE.
Ammette che lo Stato Italiano ha, senza dubbio, dato specifica attuazione a queste direttive emanando il d.lgs 11.04.2006 n.198 o Codice delle pari opportunità, che prevede l’istituzione di un Comitato Nazionale ad hoc . Lamenta, tuttavia, che dalla formulazione testuale dell’art. 17 e 26 Dir. Cit. si desume chiaramente che tale istituzione non esaurisce l’obbligo degli Stati membri, i quali sono obbligati a garantire la possibilità di attuazione degli strumenti di tutela a tutte le organizzazioni o associazioni o comunque enti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante all’attuazione della Direttiva stessa.
Poiché i CPO territoriali di tali interessi sono certamente portatori e garanti, ne deduce che l’assetto decretato dal nuovo Regolamento del 12.07.2022 escluderebbe che tanto i CPO territoriali, tanto il CNPO, possa in alcun modo concorrere nell’attuazione dei principi e degli obiettivi posti dalle Direttive in esame e lamenta che il rigetto del motivo di ricorso da parte del Tar è motivato sul presupposto che i CPO e il CNPO sono organi interni agli Ordini territoriali e al Consiglio nazionale,
13.1. Il motivo è infondato.
Il requisito minimo che richiede la normativa UE è che sia istituito almeno un organismo a livello nazionale che si occupi delle pari opportunità e che, appunto, è stato individuato nel nostro ordinamento nel Comitato Nazionale di Pari Opportunità istituito con il Codice delle Pari Opportunità.
Quindi il fatto che in seno agli ordini professionali, vengano istituiti anche i Comitati PO quali organi interni degli ordini e del Consiglio è una scelta del legislatore italiano che non si pone in contrasto con la normativa europea.
Questi sono dunque organi interni agli Ordini territoriali e al Consiglio nazionale, tesi a garantire parità e pari opportunità tra donne e uomini ed evitare comportamenti discriminatori, diretti e indiretti, nell’accesso, nella formazione e nello svolgimento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. In questa prospettiva, tenuto conto delle finalità istitutive agli stessi assegnate, in linea con la ratio della norma che ne ha previsto l’obbligatoria adozione, si mostrano non pertinenti le censure sulla violazione della normativa europea in materia di uguaglianza e non discriminazione, posto che esse si appuntano non già su un contrasto manifesto delle disposizioni regolamentari impugnate con la normativa UE, quanto su una soltanto postulata inefficacia delle stesse rispetto alle finalità perseguite dalle citate direttive, e dunque per profili che attengono a valutazioni soggettive che esulano dal vaglio di legittimità di questo giudice.
14. Con il quindi motivo parte appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione art. 8, comma 1 bis, art. 26, comma 4 bis e art. 29, comma 1, lett. d) d.lgs 28 giugno 2005 n. 139, sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 48 e 51 Cost. - Omessa pronuncia.
Lamenta che la sentenza appellata non si è pronunciata sulle censure dedotte con il quinto motivo di ricorso che erano rivolte avverso specifiche clausole del Regolamento impugnato. Sostiene al riguardo che:
- l’art. 5, comma 1, del Regolamento, il quale stabilisce che “il Consiglio dell’Ordine nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario” sarebbe illegittimo in quanto i CPO sono per legge dotati di ampia autonomia organizzativa e funzionale, onde la nomina delle cariche in questione non potrebbe che essere rimessa agli stessi o, a tutto concedere, ai singoli Ordini e non al CNCDEC;
- l’art. 10, comma 4 del Regolamento, il quale prevede un termine di centottanta giorni, anziché di venti giorni come stabiliva il previgente Regolamento, per le elezioni dei rappresentati regionali del CNPO, sarebbe illegittimo sull’assunto che si tratta di un termine lunghissimo che non avrebbe alcuna giustificazione logica;
- l’art. 10, comma 4 del nuovo Regolamento sarebbe illegittimo anche nella parte in cui stabilisce che in sede di Assemblea regionale dei Presidenti dei CPO “a ciascun Presidente spettano tanti voti quanti il Consiglio dello Ordine territoriale ne ha espressi per l'elezione del CN in carica” . Lamenta che ciò significherebbe, in concreto, affidare la designazione dei componenti del CNPO ai soli Presidenti dei CPO degli Ordini di maggiori dimensioni, cioè quelli dei Capoluoghi di Regione; ciò che contrasterebbe con lo spirito e finalità dei CNPO;
- sempre l’art. 10, comma 4, sarebbe illegittimo laddove prevede che siano eleggibili al CNPO solo “i componenti effettivi dei CPO” ; a suo avviso non vi sarebbero ragioni per le quali non possano divenire componenti del CNPO anche gli iscritti che non siano stati eletti nei CPO.
- risulterebbe poi illegittima per violazione del principio di ragionevolezza l’assenza, nel nuovo Regolamento di una qualsivoglia regola che disciplini il caso di parità di voti tra più candidati al CNPO.
14.1. Il motivo di appello è infondato atteso che le contestazioni di parte appellante sono generiche limitandosi a rappresentare il proprio disappunto sul merito delle disposizioni regolamentari organizzative del Consiglio Nazionale e del Comitato Nazionale, senza individuare la violazione di una qualche specifica norma di legge.
15. Conclusivamente per tutti i surriferiti motivi, l’appello è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, e comunque è infondato nel merito.
16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna gli appellanti e l’interveniente Rete per la Parità, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed € 2.000,00 (duemila/00) in favore del Ministero della Giustizia, oltre oneri e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
AN Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO