Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7302/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Amelia Procopio,
Attore
nei confronti di
, C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
Convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore: come da verbale di udienza del 16.1.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 20.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.7.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con e che CP_1
1
100,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , nata Persona_1
dall'unione coniugale il 17.9.2009.
All'udienza del 17.12.2024 sono stati sentiti i coniugi, entrambi personalmente comparsi.
All'udienza del 16.1.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio della convenuta nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, nei termini sopra indicati.
***
1. Con queste premesse, la domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attore, e alla quale la convenuta personalmente comparsa in udienza ha dichiarato di prestare adesione, merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 15.2.2007, atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente;
- i predetti coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del
27.11.2018, omologata da questo Tribunale il 6.12.2018;
- dalla data della separazione personale non è intervenuta alcuna riconciliazione tra loro.
Risulta allora integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898,
e, da quanto emerso nel procedimento, risulta altresì accertata la conseguente impossibilità di ricostituzione della comunione coniugale: ne segue che deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti.
2. Quanto all'ulteriore domanda concernente la figlia della coppia, occorre preliminarmente rilevare che con decreto definitivo emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova il
2.12.2019 è stata sancita la decadenza di dall'esercizio della responsabilità Pt_1
genitoriale sulla minore. Nondimeno, deve escludersi – come peraltro rilevato da parte attrice nel ricorso – che il menzionato provvedimento valga a elidere l'obbligo di contribuzione economica gravante sul padre, pur se decaduto (cfr. ad esempio Cass. pen., sez. VI, 28.9.2023,
2 n. 43311).
Ciò premesso, in ordine alla commisurazione del predetto obbligo contributivo giova anzitutto evidenziare che l'attore, nel ricorso introduttivo del presente procedimento, ha rappresentato di “trovarsi in precarie condizioni di salute economiche e sociali, tanto da essere stato ammesso [provvisoriamente] al patrocinio a spese dello stato”; ciononostante, ha ivi dichiarato di impegnarsi “a versare un contributo di € 100,00 mensile” quale mantenimento della figlia.
La convenuta, in sede di dichiarazioni spontaneamente rese in udienza, si è detta d'accordo alla quantificazione del contributo paterno nella somma di euro 100,00 mensili. Ha al contempo rappresentato di provvedere interamente al mantenimento della minore;
di lavorare al Museo del Mare dal 2004 con contratto a tempo indeterminato;
di percepire una retribuzione mensile di circa 1.400,00 euro;
di vivere in una casa in locazione con la figlia, sostenendo un canone di euro 430,00 mensili;
di poter fare affidamento sull'assistenza economica del fratello e della suocera.
Occorre poi ulteriormente rilevare che, in forza degli accordi di separazione raggiunti dai coniugi nel 2018 (e omologati da questo Tribunale), era stato previsto che il padre versasse alla madre la somma mensile di euro 200,00, quale contributo al mantenimento ordinario della minore, e che le relative spese straordinarie fossero suddivise paritariamente tra i genitori.
In sede di interrogatorio libero in udienza l'attore ha ribadito di essere invalido;
ha dichiarato di non lavorare, ma di svolgere (solo) qualche lavoretto in nero, ad esempio in qualità di dog sitter, “al massimo due volte alla settimana per 20 euro al giorno”; ha rappresentato di vivere
“in un'abitazione messa a disposizione dal Comune di Genova”, il cui canone mensile, di
250,00 euro, viene corrisposto dalla propria madre, sul cui supporto economico egli può sempre contare.
Nella “dichiarazione sostitutiva di certificazione” prodotta da , questi ha poi Pt_1
dichiarato “di aver percepito negli ultimi tre anni (2022,2023,2024) una indennità di invalidità pari ad € 3796,00 annuale”; “di aver percepito , a partire da fine gennaio 2024 e per tutto l'anno 2024 , assegno di inclusione di € 500,00 mensili per un totale, nell'anno 2024 di €
6500,00”; “di essere stato chiamato come dog sitter, nel 2024 , qualche volta da amici e
3 parenti e di aver percepito , nel 2024 , un reddito complessivo di 80,00 euro”.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha chiarito che chiede “di poter versare per il mantenimento della minore la somma di euro 100,00 mensili ovvero la diversa somma ritenuta equa dal Tribunale”.
Ora, tenuto conto dei pregressi rilievi – e, dunque, valutate le condizioni reddituali- patrimoniali delle parti quali emerse dagli elementi acquisiti;
le esigenze di vita di Per_1
in ragione della sua età; l'assetto concordato dalle parti in sede di separazione;
le
[...]
richieste attoree, quali rimodulate al momento della precisazione delle conclusioni, e le spontanee dichiarazioni rese da controparte –, e facendo applicazione dei poteri accordati dalla legge a questo collegio a tutela della minore (v. l'art. 473 bis.2 c.p.c.), si reputa congruo quantificare l'obbligo di contribuzione del padre al mantenimento ordinario della figlia nella somma mensile di euro 200,00, con decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio. Si ritiene parimenti congruo disporre la suddivisione delle spese straordinarie per la minore nella misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché tenuto conto della mancata opposizione della convenuta e del comportamento processuale dalla medesima assunto, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contratto a Genova il 15.2.2007;
pone a carico di di versare, con decorrenza dal 15.7.2024, a , a Parte_1 CP_1
titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario della figlia , la Persona_1
4 somma mensile di euro 200,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie per la figlia (per la cui individuazione si rinvia al verbale della Persona_1
riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 77, parte I, anno 2007) e alle ulteriori incombenze di legge.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
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