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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.13486/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 4/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a Parte_1
Presicce (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Guido
Marone
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, ex art. 417-bis Controparte_1
c.p.c. dalla Dott.ssa Rosa Tanzarella
Resistente
Oggetto: ricostruzione carriera con anno 2013
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 11/11/2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe premesso di essere docente immesso in ruolo con contratto a tempo indeterminato dall'1/9/1992 e di aver precedentemente lavorato alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, lamenta che CP_1 nel Decreto di ricostruzione della carriera è stato escluso ai soli fini economici il periodo di servizio prestato nell'anno 2013 in forza del “blocco stipendiale” previsto dall'art.9 D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art.1, primo comma, DPR n.122/2013, deduce la illegittimità dell'operato della Amministrazione, evidenziando che la applicazione dell'art.9 sopra citato ha comportato l'erogazione in suo favore di un trattamento economico inferiore rispetto a quello spettante, si richiama alla sentenza n.178/2015 della Corte
Costituzionale e chiede: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno
2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2021/2022;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1 rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di Controparte_1 tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall' Controparte_2
prot. n. COD. A02654/2, siccome omette la valutazione dell'anno
[...]
2013.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.
””“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio il con memoria nella quale ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la prescrizione quinquennale dei diritti azionati e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli avversi assunti, affermando la correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato soltanto in parte e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
2 L'art.9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010, recita: “23.
Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
L'art.1, primo comma, lett.b, Decreto del Presidente della Repubblica 4
Settembre 2013, n. 122 prevede che : “b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”.
Orbene, nel corpo della sentenza della Corte Costituzionale n.178/2015, allegata al ricorso, si legge, al punto 18, che “18.– Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato. Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata”.
Inoltre, si deve rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n.13619/2025, pubblicata il 21/5/2025, ha affermato che “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il
ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici CP_1 dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed
3 effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012” e che “2.6.
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. “””””””””””””””””
Ne consegue che per l'anno 2013 si deve ritenere vigente la previsione del c.d.
“blocco stipendiale”, previsto dagli articoli 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010 e 1, primo comma, lett. b, DPR n.122/2013, sopra citati, ma soltanto ai fini economici.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici nella anzianità di servizio, mentre va respinta la domanda attorea volta ad ottenere la condanna del al pagamento delle differenze CP_1 retributive.
4 Stante la parziale soccombenza attorea e il recente intervento della Corte di
Cassazione sulla questione, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE visto l' art. 429 c.p.c.,
In parziale accoglimento del ricorso, condanna il resistente alla CP_1 ricostruzione della carriera di parte ricorrente con la valutazione dell'anno 2013 nella anzianità di servizio a soli fini giuridici.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 4 Giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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