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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/08/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15329/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nel procedimento iscritto al n.r.g. 15329/2024, promosso da: nata in [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Maria Rosaria Faggiano del foro di Lecce RICORRENTI contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
In esito all'udienza del 18.7.2025, tenutasi nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 4.12.2024 cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento Parte_1 della Questura di Brescia che ha respinto l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso il 26.8.2024 e notificato il 17.11.2024 (dalla polizia di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino, dove era in procinto di imbarcarsi per volo diretto in Albania per recarsi – Parte_1 spiega in ricorso – al funerale di un parente).
2. La richiesta di permesso di soggiorno di è stata presentata il 17.6.2022 dichiarando Parte_1 di essere convivente con il fratello cittadino italiano per naturalizzazione e residente in Persona_1
Comune di Villa Carcina via Trafilerie 12 (doc. 9).
3. Il decreto impugnato ha ritenuto insussistente il presupposto del divieto di espulsione (e del conseguente titolo ex art. 28 comma 1 lett. b) d.p.r. n. 394/1999 al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari) previsto dall'art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998, rilevando in particolare che, sulla base delle note in data 26.1.2023 e 8.3.2024 inviate dai Carabinieri della stazione di Villa Carcina, il richiedente non convive con il fratello cittadino italiano.
4. Il ricorrente deduce per contro di essere stato effettivamente convivente con il fratello presso ER
l'abitazione dello stesso a Villa Carcina e contesta – oltre alla violazione dell'art. 10 bis della legge 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto - che dai sopralluoghi e dalle note dei Carabinieri di Villa Carcina richiamati dal decreto possa trarsi la prova della inesistenza della convivenza
Pag. 1 di 3 con il fratello e, dunque, del presupposto del divieto di espulsione ex art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998.
5. Il , costituitosi con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso rinviando al contenuto della relazione dell'ufficio migranti della Questura di Brescia, nella quale si indica quale unico motivo di rigetto l'insussistenza del requisito della convivenza con il fratello indiscussi invece (e documentati) il rapporto di parentela e la cittadinanza italiana Persona_2
e la residenza in Italia (in appartamento di proprietà sito a Villa Carcina, via Trafilerie 12).
6. La causa – istruita con assunzione del testimone indicato dal ricorrente, e le produzioni Tes_1 documentali delle due parti – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.7.2025.
7. Premesso che la convivenza con parente fino al secondo grado di nazionalità italiana costituisce causa di divieto di espulsione dello straniero fatti salvi i casi previsti dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998 (nella fattispecie neppure evocati) e che qualora ricorra tale condizione lo straniero ha diritto al rilascio di un titolo di soggiorno, così come espressamente previsto dall'art. 28 d.p.r. n. 394/1999 in attuazione del divieto legale di espulsione, la convivenza consiste nella effettiva ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora e non richiede tuttavia che lo straniero sia costantemente reperibile nell'abitazione in ogni ora del giorno e della notte ma neppure che non avvengano temporanei trasferimenti dal luogo di abituale dimora per lavoro, vacanza o altra necessità.
Nel caso in esame, a fronte della dichiarazione di ospitalità depositata il 16.6.2022, le annotazioni del 26.1.2023 e dell'8.3.2024 inviate dalla Stazione Carabinieri di Villa Carcina non costituiscono affatto prova della inesistenza della convivenza: nelle stesse si dà atto di due soli accessi effettuati a distanza di lungo tempo l'uno dall'altro; la prima annotazione attesta che che risiede Persona_3 nell'appartamento di proprietà insieme alla moglie riferisce che nell'occasione il fratello CP_2 Pt_1
(che conferma essere suo ospite e da lui mantenuto) si è recato a Montesilvano in vista alla figlia ER
e al nipote disabile (v. doc. 6, 7); la seconda contiene generico riferimento a vari controlli Persona_4 effettuati – senza alcuna indicazione di numero, giorno, ora e circostanze – e afferma che ER nell'occasione dichiarava che il fratello era uscito per recarsi a casa di amici, indicava l'utenza telefonica alla quale era se del caso reperibile e nel contempo confermava espressamente che egli ospitava e manteneva il fratello e, inoltre, “mostrava la sua camera da letto con i propri effetti personali”.
Si tratta dunque di due soli accessi a distanza di oltre un anno l'uno dall'altro, e in occasione di entrambi viene rintracciato il fratello cittadino italiano il quale conferma di ospitare , indica la ragione Pt_1 della temporanea assenza dell'ospite e il numero di cellulare al quale è reperibile e, nella seconda occasione, mostra ai carabinieri la camera da letto nella quale lo stesso è ospitato, nella quale, affermano gli stessi carabinieri, si trovano pure suoi imprecisati “effetti personali”.
Almeno precipitosa la conclusione di inesistenza della convivenza che da tali informazioni trae l'autorità amministrativa, la testimonianza di (figlio di nato nel 1992 in Albania e dal 2001 Tes_1 ER residente in Italia, della quale è divenuto anch'egli cittadino dal 2014) offre conferma, della cui attendibilità non emerge motivo oggettivo di dubbio, della convivenza dello zio paterno con il Pt_1 padre, protrattasi dal giugno 2022 (epoca di presentazione dell'istanza) al giorno della notifica del decreto di rigetto (avvenuta a novembre 2024, quando il notificato si stava recando in Albania al Tes_ funerale di una sorella): abitante anch'egli a Villa Carcina a breve distanza dall'appartamento dei genitori, riferisce che la casa dei genitori è un trilocale nel quale una delle camere era stata destinata e in uso allo zio;
che è sua cugina, figlia dello zio , e abita a Pescara con un figlio di nome Persona_4 Pt_1
; che nello stesso paese di Villa Carcina o in comuni vicini e ) abitano Per_5 CP_3 CP_4 numerosi parenti con i loro nuclei familiari (i due fratelli del teste e cugini vari suoi o di suo padre): informazioni queste ultime che offrono riscontro di compatibilità con le spiegazioni che Persona_1
Pag. 2 di 3 risulta avere fornito ai carabinieri circa i motivi della temporanea assenza da casa del fratello . Pt_1
8. Il ricorso è dunque fondato, e le spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo alcun giustificato motivo di compensazione in quanto la debolezza degli elementi posti a fondamento del rigetto della domanda era valutabile in sede amministrativa o suscettibile di essere superata, in un senso o nell'altro, da doverosa e omessa comunicazione di preavviso ex art. dell'art. 10 bis della legge 241/1990. Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le cause di valore indeterminato, vista rapida definizione della causata con semplice attività istruttoria e in assenza di resistenza del convenuto diversa dal sostanziale rinvio ai motivi del decreto) in euro 3.809,00 (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- accerta il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e, per Parte_2
l'effetto, ordina alla Questura di Brescia il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente.
- condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in euro 3.809,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia, il 14 agosto 2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
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