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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa IS Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 588/2025, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. D'ALESSIO ANTONIO
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
NI DI AI
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.2.25, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:” 2. l'abitazione coniugale sita in
Pomezia alla Via Mar Caspio n. 42, di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_1
, resterà nella sua disponibilità e viene in ogni caso alla stessa assegnata;
[...]
3. la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso l'abitazione assegnata alla madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale rimanendo, pertanto, condivisa la responsabilità delle scelte educative, di istruzione, nonché la responsabilità per tutte le questioni relative alla salute;
4. sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente dai genitori nel senso che ciascuno di essi, quando ha con sé il minore, potrà decidere su tutto quanto necessario ed utile per il figlio nella quotidianità, sempre nel rispetto delle linee guida concordate con l'altro genitore e delle abitudini del minore;
5. il padre, in mancanza di eventuali diversi accordi raggiunti direttamente con la madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore : ogni mercoledì Per_1
dall'uscita di scuola fino al giovedì dopo pranzo – con riaccompagno presso la madre alle ore 15,00 – nonché a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì dopo pranzo – con riaccompagno presso la madre alle ore
15,00, restando inteso che ogni eventuale variazione del giorno e/o dell'orario di permanenza della minore con il padre dovrà essere comunicata da questi alla madre;
per le vacanze natalizie la minore si alternerà tra i genitori secondo il seguente periodo: dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.1 con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi. Per le vacanze pasquali, salvo diverso accordo tra i coniugi, la minore si alternerà un giorno ciascuno tra i genitori ricomprendendo, ad anni alterni, la Santa Pasqua con uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi fra loro entro la data del 31.5 di ogni anno;
in occasione delle ulteriori festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre ed
8 dicembre), una festività per ciascun genitore in modo alternato di anno in anno.
pagina 2 di 4 Così come per il compleanno della minore ove quest'ultima lo festeggerà una volta con l'uno ed una volta con l'altro genitore ad anni alterni, oppure previo accordo tra questi, tutti insieme. Il padre potrà recuperare i giorni infrasettimanali ed i week-end che non avrà potuto trascorrere con la figlia, per propri impegni oppure per motivi di salute, accordandosi con la coniuge sulle date più opportune e comunque più prossime a quelle non godute;
6. il Sig. Parte_2
corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento delle proprie figlie, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) ciascuna, pari quindi a complessivi
€ 800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal protocollo in uso presso questo Tribunale.
7. i genitori si impegnano a far mantenere buoni e cordiali rapporti tra la minore ed i nonni paterni e materni riconoscendo il ruolo fondamentale di tali figure parentali.
8. i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto nonché quello della minore”.
All'udienza del 23 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento in data 17 giugno 2025.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Alla luce dell'estratto di matrimonio, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile, nonostante le parti abbiano chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
pagina 3 di 4
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 11.12.2004 in Pomezia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pomezia
(anno 2004, atto n. 82, parte 1) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 25 giugno 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa IS Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa IS Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 588/2025, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. D'ALESSIO ANTONIO
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
NI DI AI
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.2.25, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:” 2. l'abitazione coniugale sita in
Pomezia alla Via Mar Caspio n. 42, di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_1
, resterà nella sua disponibilità e viene in ogni caso alla stessa assegnata;
[...]
3. la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso l'abitazione assegnata alla madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale rimanendo, pertanto, condivisa la responsabilità delle scelte educative, di istruzione, nonché la responsabilità per tutte le questioni relative alla salute;
4. sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente dai genitori nel senso che ciascuno di essi, quando ha con sé il minore, potrà decidere su tutto quanto necessario ed utile per il figlio nella quotidianità, sempre nel rispetto delle linee guida concordate con l'altro genitore e delle abitudini del minore;
5. il padre, in mancanza di eventuali diversi accordi raggiunti direttamente con la madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore : ogni mercoledì Per_1
dall'uscita di scuola fino al giovedì dopo pranzo – con riaccompagno presso la madre alle ore 15,00 – nonché a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì dopo pranzo – con riaccompagno presso la madre alle ore
15,00, restando inteso che ogni eventuale variazione del giorno e/o dell'orario di permanenza della minore con il padre dovrà essere comunicata da questi alla madre;
per le vacanze natalizie la minore si alternerà tra i genitori secondo il seguente periodo: dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.1 con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi. Per le vacanze pasquali, salvo diverso accordo tra i coniugi, la minore si alternerà un giorno ciascuno tra i genitori ricomprendendo, ad anni alterni, la Santa Pasqua con uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi fra loro entro la data del 31.5 di ogni anno;
in occasione delle ulteriori festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre ed
8 dicembre), una festività per ciascun genitore in modo alternato di anno in anno.
pagina 2 di 4 Così come per il compleanno della minore ove quest'ultima lo festeggerà una volta con l'uno ed una volta con l'altro genitore ad anni alterni, oppure previo accordo tra questi, tutti insieme. Il padre potrà recuperare i giorni infrasettimanali ed i week-end che non avrà potuto trascorrere con la figlia, per propri impegni oppure per motivi di salute, accordandosi con la coniuge sulle date più opportune e comunque più prossime a quelle non godute;
6. il Sig. Parte_2
corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento delle proprie figlie, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) ciascuna, pari quindi a complessivi
€ 800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal protocollo in uso presso questo Tribunale.
7. i genitori si impegnano a far mantenere buoni e cordiali rapporti tra la minore ed i nonni paterni e materni riconoscendo il ruolo fondamentale di tali figure parentali.
8. i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto nonché quello della minore”.
All'udienza del 23 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento in data 17 giugno 2025.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Alla luce dell'estratto di matrimonio, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile, nonostante le parti abbiano chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
pagina 3 di 4
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 11.12.2004 in Pomezia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pomezia
(anno 2004, atto n. 82, parte 1) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 25 giugno 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa IS Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4