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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi, letta l'istanza depositata ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. a) ccii da Parte_1
con sede legale in Signoressa di Trevignano (TV); osservato che l'istante ha esposto
- che in data 2.12.2024 e avevano depositato presso Parte_1 CP_1
la Camera di Commercio di Treviso istanza unitaria ai sensi degli artt. 12 e 25 ccii per la nomina di un esperto, poi individuato nella persona dell'avv. Stefano Ambrosini;
- che l'uscita dalla crisi delle società sopra indicate poteva avvenire solamente con la cessione della azienda e la elaborazione di un nuovo piano industriale della capogruppo;
- che, con riferimento al piano industriale e alla connessa manovra finanziaria, era emersa la capacità di di rimanere sul mercato generando flussi positivi;
Parte_1
- al fine di attuare il piano industriale, era necessario che la istante, la quale stava operando in assenza di linee di credito, potesse usufruire di linee di factoring per aumentare il capitale circolante e uscire dalla situazione di tensione temporanea in cui si trovava;
- era stata ottenuta la disponibilità di la quale aveva già concesso Controparte_2
una linea di factoring a gennaio 2025 per l'importo di € 663.240,39, a riattivare la linea di credito autoliquidante di importo di € 3.000.000,00 già concessa a Parte_1 nel settembre 2024 e sospesa prima dell'inizio della composizione negoziata;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per l'accoglimento della istanza formulata;
rilevato, in via preliminare e sotto il profilo della competenza del Tribunale di Venezia, che può dirsi sussistente la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 co. 1 ccii, richiamato dall'art. 22 co. 2 ccii, per le ragioni esposte dall'istante nel ricorso per la conferma delle misure protettive (doc. 8) e in conformità alla decisione già assunta da questo Tribunale con ordinanza del 13.1.2025 (doc. 10); rilevato, con riferimento ai presupposti previsti dall'art. 22 co. 1 ccii ai fini dell'accoglimento dell'istanza, che la chiesta riattivazione della linea autoliquidante appaia funzionale alla continuità aziendale, posto che, in assenza di liquidità, la società Parte_1
non risulta in grado di acquistare materie prime e, quindi, di evadere gli ordini ai fini della realizzazione di ricavi che, da un punto di vista probabilistico, sono stati indicati come crescenti nel tempo;
rilevato, sempre con riferimento ai presupposti previsti dall'art. 22 co. 1 ccii, che la istanza di riattivazione della linea autoliquidante appare altresì funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori;
osservato, sul punto, che, come confermato dall'esperto, la prosecuzione dell'attività aziendale potrà consentire, sempre in termine di probabilità, di generare nel periodo 2025-
2028 un margine lordo di contribuzione positivo che potrà essere messo a disposizione del ceto creditorio;
osservato, ancora, che, trattandosi di una linea autoliquidante, la società Parte_1
non dovrà ripagare quanto messo a disposizione dal factor per cassa, ma potrà
[...]
rientrare del debito mediante i pagamenti effettuati dai debitori ceduti, i quali sono stati selezionati e godono di un ottimo rating e certa solvibilità; rilevato che un tanto riduce grandemente il rischio a carico dei creditori pregressi;
p.q.m.
visto l'art. 22 co. 1 lett. a) ccii, autorizza ai fini del Pt_1 Parte_1
riconoscimento della prededuzione, a riattivare la linea di credito autoliquidante di cui alla istanza.
Si comunichi anche all'esperto.
Venezia, 28.3.2025
Il Giudice
SEZIONE I
Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi, letta l'istanza depositata ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. a) ccii da Parte_1
con sede legale in Signoressa di Trevignano (TV); osservato che l'istante ha esposto
- che in data 2.12.2024 e avevano depositato presso Parte_1 CP_1
la Camera di Commercio di Treviso istanza unitaria ai sensi degli artt. 12 e 25 ccii per la nomina di un esperto, poi individuato nella persona dell'avv. Stefano Ambrosini;
- che l'uscita dalla crisi delle società sopra indicate poteva avvenire solamente con la cessione della azienda e la elaborazione di un nuovo piano industriale della capogruppo;
- che, con riferimento al piano industriale e alla connessa manovra finanziaria, era emersa la capacità di di rimanere sul mercato generando flussi positivi;
Parte_1
- al fine di attuare il piano industriale, era necessario che la istante, la quale stava operando in assenza di linee di credito, potesse usufruire di linee di factoring per aumentare il capitale circolante e uscire dalla situazione di tensione temporanea in cui si trovava;
- era stata ottenuta la disponibilità di la quale aveva già concesso Controparte_2
una linea di factoring a gennaio 2025 per l'importo di € 663.240,39, a riattivare la linea di credito autoliquidante di importo di € 3.000.000,00 già concessa a Parte_1 nel settembre 2024 e sospesa prima dell'inizio della composizione negoziata;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per l'accoglimento della istanza formulata;
rilevato, in via preliminare e sotto il profilo della competenza del Tribunale di Venezia, che può dirsi sussistente la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 co. 1 ccii, richiamato dall'art. 22 co. 2 ccii, per le ragioni esposte dall'istante nel ricorso per la conferma delle misure protettive (doc. 8) e in conformità alla decisione già assunta da questo Tribunale con ordinanza del 13.1.2025 (doc. 10); rilevato, con riferimento ai presupposti previsti dall'art. 22 co. 1 ccii ai fini dell'accoglimento dell'istanza, che la chiesta riattivazione della linea autoliquidante appaia funzionale alla continuità aziendale, posto che, in assenza di liquidità, la società Parte_1
non risulta in grado di acquistare materie prime e, quindi, di evadere gli ordini ai fini della realizzazione di ricavi che, da un punto di vista probabilistico, sono stati indicati come crescenti nel tempo;
rilevato, sempre con riferimento ai presupposti previsti dall'art. 22 co. 1 ccii, che la istanza di riattivazione della linea autoliquidante appare altresì funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori;
osservato, sul punto, che, come confermato dall'esperto, la prosecuzione dell'attività aziendale potrà consentire, sempre in termine di probabilità, di generare nel periodo 2025-
2028 un margine lordo di contribuzione positivo che potrà essere messo a disposizione del ceto creditorio;
osservato, ancora, che, trattandosi di una linea autoliquidante, la società Parte_1
non dovrà ripagare quanto messo a disposizione dal factor per cassa, ma potrà
[...]
rientrare del debito mediante i pagamenti effettuati dai debitori ceduti, i quali sono stati selezionati e godono di un ottimo rating e certa solvibilità; rilevato che un tanto riduce grandemente il rischio a carico dei creditori pregressi;
p.q.m.
visto l'art. 22 co. 1 lett. a) ccii, autorizza ai fini del Pt_1 Parte_1
riconoscimento della prededuzione, a riattivare la linea di credito autoliquidante di cui alla istanza.
Si comunichi anche all'esperto.
Venezia, 28.3.2025
Il Giudice