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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), con l'Avv. Matteo Ragionieri (c.f. ) C.F._4 C.F._5
PARTI RICORRENTI contro
( .IVA ) – contumace Controparte_1 C.F._6 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti attualmente al servizio dell'amministrazione scolastica convenuta, lamentano la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari in forza di contratti a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Pistoia, nella persona del Giudice del Lavoro: - in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28-17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto dei Professori e ad Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 usufruire ciascuno del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici come indicati e riportati in narrativa e, conseguentemente, condannare il a pagare in favore dei ricorrenti, a titolo di Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso per tutti i suddetti anni scolastici, le seguenti somme: A) Euro 1.000,00 in favore della
Prof.ssa B) Euro 2.500,00 in favore della Prof.ssa C) Euro 1.500,00 in favore del Prof. Parte_1 Parte_2
D) Euro 2.000,00 in favore del Prof. - in via subordinata, previo accertamento e Parte_3 Parte_4 declaratoria del diritto delle parti ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, condannare il al pagamento in favore dei Professori e a titolo di risarcimento Controparte_1 Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 del danno ex art. 1218 del c.c., delle seguenti somme (o di quelle minori o maggiori ritenute di giustizia): A) Euro 1.000,00 in favore della Prof.ssa B) Euro 2.500,00 in favore della Prof.ssa C) Euro 1.500,00 in Parte_1 Parte_2 favore del Prof. D) Euro 2.000,00 in favore del Prof. Con vittoria delle spese e degli Parte_3 Parte_4 onorari del giudizio”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale
4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, si esaminano di seguito partitamente le posizioni di ciascun ricorrente.
2. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale di Parte_1 lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta a far data dall'A.S. 2021/2022 (cfr. stato matricolare dep. con nota 9.2.2025), nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in virtù di contratti fino al 30 giugno o al 31 agosto
(cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici suindicati.
Posto che l'amministrazione convenuta, scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio, ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3. La ricorrente ha allegato e documentato di essere alle dipendenze dell'amministrazione Parte_2 resistente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.09.2023 (cfr. stato matricolare dep. con nota
9.2.2025),, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in virtù di contratti fino al 30 giugno o al 31 agosto (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici suindicati.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Il ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale di Parte_3 lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s.
2024/2025 (cfr. stato matricolare dep. con nota 9.2.2025), nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 in virtù di contratti fino al 30 giugno (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del predetto ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
Va invece rigettata la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta docente con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, durante il quale ha svolto attività di docenza in forza di contratto di supplenza breve o comunque con scadenza antecedente al 30.6 (cfr. doc 3 fascicolo ricorrente). Il sig. infatti, per il suindicato anno risulta assegnatario di supplenza breve (dal 8.5/2023 al Pt_3
8.6.2023), tale per cui non interessato dalla richiesta vantata, come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 29961/2023. La Suprema Corte di cassazione, infatti, in sede di rinvio pregiudiziale, con la suindicata sentenza, ha affermato i seguenti principi di diritto: “La Carta docente di cui all'art. 1, comma
121 L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo della L. 124 del 1999”.
Ne deriva che il ricorrente non ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per l'anno scolastico
2022/2023.
4. Il ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale Parte_4 di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1.9.2023 (cfr. stato matricolare dep. con nota 9.2.2025), nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2022/2023 in virtù di contratti fino al 30 agosto (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del predetto ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici suindicati.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro
5.201 ad euro 26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente ed in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro Parte_2
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro Parte_3
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro Parte_4
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2022/2023 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti;
- compensa tra le parti per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede. Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 26 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), con l'Avv. Matteo Ragionieri (c.f. ) C.F._4 C.F._5
PARTI RICORRENTI contro
( .IVA ) – contumace Controparte_1 C.F._6 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti attualmente al servizio dell'amministrazione scolastica convenuta, lamentano la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari in forza di contratti a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Pistoia, nella persona del Giudice del Lavoro: - in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28-17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto dei Professori e ad Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 usufruire ciascuno del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici come indicati e riportati in narrativa e, conseguentemente, condannare il a pagare in favore dei ricorrenti, a titolo di Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso per tutti i suddetti anni scolastici, le seguenti somme: A) Euro 1.000,00 in favore della
Prof.ssa B) Euro 2.500,00 in favore della Prof.ssa C) Euro 1.500,00 in favore del Prof. Parte_1 Parte_2
D) Euro 2.000,00 in favore del Prof. - in via subordinata, previo accertamento e Parte_3 Parte_4 declaratoria del diritto delle parti ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, condannare il al pagamento in favore dei Professori e a titolo di risarcimento Controparte_1 Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 del danno ex art. 1218 del c.c., delle seguenti somme (o di quelle minori o maggiori ritenute di giustizia): A) Euro 1.000,00 in favore della Prof.ssa B) Euro 2.500,00 in favore della Prof.ssa C) Euro 1.500,00 in Parte_1 Parte_2 favore del Prof. D) Euro 2.000,00 in favore del Prof. Con vittoria delle spese e degli Parte_3 Parte_4 onorari del giudizio”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale
4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, si esaminano di seguito partitamente le posizioni di ciascun ricorrente.
2. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale di Parte_1 lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta a far data dall'A.S. 2021/2022 (cfr. stato matricolare dep. con nota 9.2.2025), nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in virtù di contratti fino al 30 giugno o al 31 agosto
(cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici suindicati.
Posto che l'amministrazione convenuta, scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio, ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3. La ricorrente ha allegato e documentato di essere alle dipendenze dell'amministrazione Parte_2 resistente con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1.09.2023 (cfr. stato matricolare dep. con nota
9.2.2025),, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in virtù di contratti fino al 30 giugno o al 31 agosto (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici suindicati.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Il ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale di Parte_3 lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s.
2024/2025 (cfr. stato matricolare dep. con nota 9.2.2025), nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 in virtù di contratti fino al 30 giugno (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del predetto ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
Va invece rigettata la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta docente con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, durante il quale ha svolto attività di docenza in forza di contratto di supplenza breve o comunque con scadenza antecedente al 30.6 (cfr. doc 3 fascicolo ricorrente). Il sig. infatti, per il suindicato anno risulta assegnatario di supplenza breve (dal 8.5/2023 al Pt_3
8.6.2023), tale per cui non interessato dalla richiesta vantata, come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 29961/2023. La Suprema Corte di cassazione, infatti, in sede di rinvio pregiudiziale, con la suindicata sentenza, ha affermato i seguenti principi di diritto: “La Carta docente di cui all'art. 1, comma
121 L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo della L. 124 del 1999”.
Ne deriva che il ricorrente non ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per l'anno scolastico
2022/2023.
4. Il ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale Parte_4 di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1.9.2023 (cfr. stato matricolare dep. con nota 9.2.2025), nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2022/2023 in virtù di contratti fino al 30 agosto (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del predetto ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici suindicati.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro
5.201 ad euro 26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente ed in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro Parte_2
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro Parte_3
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro Parte_4
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2022/2023 e per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti;
- compensa tra le parti per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede. Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 26 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo