Articolo 11 della Legge 23 dicembre 1994, n. 726
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 gennaio 1995
Art. 11. (Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporto e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni, nonche' per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255 , il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, e' fissato, per l'anno finanziario 1995, in 3100 unita'.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell' articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1995, in 26 unita'.
5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva e' fissato, per l'anno finanziario 1995, in 198 unita'. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1995, in 44 unita'.
6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come segue:
a) sergenti .................................... n. 1.450;
b) sottocapi e comuni volontari................. n. 225;
7. A norma dell' articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1995, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 500.
8. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 3276 e 3277 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
9. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni leg- islative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , sono per l'anno finanziario 1995 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 , i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all' articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255 .
12. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277 e 3283 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255 .
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'organizzazione del Ministero medesimo e il riordino del Ministero dell'ambiente.
14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dell' articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , per quanto riguarda il trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali.
Note all' art. 11:
- La legge 6 giugno 1974, n. 298 , reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose ed istituzione di un istema di tariffe a parcella per il trasporto di mezzi su strada".
- Il regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e' stato pubblicato nella G.U. Comunita' europee n. 169 del 28 giugno 1984.
- La legge 6 agosto 1991, n. 255 , reca: "Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto".
- Il testo dell' art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574 , riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza), e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43 , 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , nonche' quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33.
3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all' articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574 ".
- Il testo del comma 1, dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , (unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), e' il seguente:
"Art. 37. - Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina".
- Il testo dell' art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), e' il seguente:
"Art. 18. - Il quinto , sesto e settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368 , concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216 , quali risultano variati dalla legge 3 maggio 1956, n. 516 , sono sostituiti dai seguenti: 'Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata.
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' stabilito in 500 unita'.
La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio.
I sottufficiali della Marina militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a norma del successivo articolo 22, saranno ripristinati nella posizione di volontari raffermati verranno computati nella forza organica dei secondi capi in rafferma'".
- Il testo dell' art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), e' il seguente:
"Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva.
2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa.
3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.
4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso".
- Il testo dell'art. 34 e dell'art. 35 della gia' citata legge n. 958/1986 , e' il seguente:
"Art. 34 (Limiti massimi). - 1. La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall' articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191 , e' elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.
2. In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare di cui all'articolo 3, al totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo vengono aggiunte 5.000 unita' destinate alla Marina militare".
"Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di eta'.
2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta', qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo.
3. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.
4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
5. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954 n. 599 , e successive modifiche, nonche' quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212 , per gli allievi sottufficiali.
6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva".
- Il testo dell' art. 36, secondo comma , e dell' art. 61-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (cit. nelle note all'art. 3), e' il seguente:
"Art. 36, 2 comma. - Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno".
"Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
- Il testo degli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari), e' il seguente:
" Art. 20 ( art. 15, legge 17 luglio 1910, n. 511 ). - Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.
La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti.
I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra".
" Art. 44 ( art. 50, legge 17 luglio 1910, n. 511 ). - Le disposizioni degli artt. 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare".
- Il testo dell' art. 2 del R.D. 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto), e' il seguente:
"Art. 2. - In cassa non devono essere tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessita' dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Entro tale limite i fondi possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Dei vaglia il comandante tiene apposita nota.
Tutti gli altri fondi, compresi quelli provenienti da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o, qualora cio' non sia conveniente nei riguardi della speditezza del servizio, in conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
Il conto corrente e' intestato alla Capitaneria o all'Ufficio di porto e i prelevamenti a favore della cassa della Capitaneria o dell'Ufficio di porto hanno luogo con quietanza congiunta del comandante e dell'ufficiale corresponsabile, ove esista.
Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto corrente, dedotte le eventuali spese inerenti al servizio di esso conto, sono versati annualmente in Tesoreria a favore del bilancio dello Stato.
Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o depositi, non possono essere convertite in valuta nazionale, salvo espressa richiesta scritta degli aventi diritto o disposizioni ministeriali.
Qualora si tratti di importi rilevanti e di giacenza presumibilmente non breve, le predette somme sono versate in conto corrente, in valuta estera, presso uno degli istituti bancari di cui al comma primo".
Il testo dell' art. 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255 (Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto), e' il seguente:
"Art. 6. - 1. E' istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformita' alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare - sottoruolo porti - di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.
2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212 , e' modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1".
- Il testo dell' art. 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), e' il seguente:
"Art. 25 (Norme assistenziali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, imporre a carico degli speditori e ricevitori di merci nonche' delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalita' stabilite dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo e' destinato all'assistenza ed alla tutela della integrita' fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie, ivi compresa la gestione ed amministrazione della Casa di soggiorno per lavoratori portuali nel comune di Dovadola, ed e' devoluto ad una gestione speciale autonoma che subentra, a tutti gli effetti patrimoniali e finanziari, al bilancio speciale di cui al regio decreto-legge 24 settembre 1931 n. 1277 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269 .
2. La gestione speciale di cui al comma 1 e' amministrata dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un comitato composto da tre funzionari della direzione generale del lavoro marittimo e portuale, di cui uno avente qualifica di dirigente generale con funzioni di presidente, da un funzionario in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze e da due funzionari della ragioneria centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione. I compiti di segretario sono svolti da un funzionario della competente divisione della direzione generale del lavoro marittimo e portuale.
3. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la misura di cui al comma 1 puo' essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dei traposrti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione l'incremento percentuale del costo della vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno precedente.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le norme volte a regolare il procedimento di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, le attribuzioni del comitato ed i compensi relativi al suo funzionamento, nonche' l'amministrazione e la contabilita' della gestione di cui al comma 1.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato il regio decreto- legge 24 settembre 1931, n. 1277 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269 ".
- Il testo dell'art. 26 della gia' citata legge n. 84/1994 , e' il seguente:
"Art. 26 (Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali). - 1. Dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di appartenere al Ministero dei lavori pubblici ed e' trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Con decreto dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita' ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, appartenenti al servizio di cui al comma 1.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio di cui al comma 1.
4. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione appositi capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori, nonche' per la gestione del servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente per le questioni che attengono alla valutazione dell'impatto ambientale, approva il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.
6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1995