Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 30/2023 R.G.L., vertente TRA
Parte_1 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._1
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...] [...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 Per_1 della raccolta, fax 0965/363206 pec Email_1 appellante CONTRO
, C.F. Controparte_1 C.F._2 appellato contumace E
ente pubblico economico, con sede in Controparte_2 Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, (codice fiscale/partita IVA n. ), in persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via Musumeci n. 171, presso lo studio dell'Avv. Luca Giammusso, CF , pec C.F._3
fax 095/443120 Email_2 appellato E
(C.F. – P. IVA Controparte_3 P.IVA_3
) con Sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e P.IVA_4 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo n. 15, presso i difensori Avv.ti Angela Maria Laganà ( ) e Dario C.F._4 Adornato ( , che lo rappresentano e difendono congiuntamente e CodiceFiscale_5 disgiuntamente, in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 Persona_2
– Raccolta 7313, pec t. Email_3 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 12.12.2019, proponeva opposizione Controparte_1 all'intimazione di pagamento n. 09420199005525909/000, notificata il 19.10.2019, in relazione alle cartelle di pagamento e avvisi di addebito nn. 09420060036025809000, 09420070000072691000, 09420070021939221000, 09420070037863144000, 09420080000204187000, 09420080005172314000, 09420080016245677000, 09420080020873441000, 09420080033144888000, 09420080037327969000, 09420090000285042000, 09420090002796648000, 09420090013704841000, 09420090036089032000, 09420090039891419000, 09420100000828263000, 09420100003363830000, 09420100005011344000, 09420100013535202000, 09420100018118377000, 09420100021152811000, 09420100023997088000, 09420100024938517000, 09420100031279291000, 09420100032839065000, 09420110005426890000, 09420110010323849000, 09420120027219407000, 09420140000977904000, e gli avvisi di addebito nn. 39420120000024170000, 39420120000387476000, 39420120001525821000, 39420120001895490000, 39420120002068049000, 39420120002490690000, 39420120002973381000, 39420120003284329000, 39420120004234646000, 39420130001239928000, 39420130001287034000, 39420130001656307000, 39420130001656408000, 39420130002005356000, 39420130003177459000, 39420130003455348000. Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi e delle cartelle ed eccepiva la prescrizione dei crediti, anche in relazione al periodo successivo alla data di presunta notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, dichiarare la non debenza delle relative somme. CP_ Si costituiva l , eccependo l'inammissibilità del ricorso, per tardività dell'impugnazione, in ragione della violazione dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99 ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Costituitosi, l oltre a rilevare l'attualità del credito contributivo, eccepiva Pt_1 l'inammissibilità del ricorso e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda. Si costituiva , che eccepiva il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione, in ragione della violazione dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99. Nel merito affermava la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione e l'applicazione del termine di prescrizione decennale per i crediti contributivi.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1498/2022, pubblicata il 15.07.2022, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva:
“Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alle somme indicate nelle cartelle nn. 09420080020873441000; 09420080037327969000; 09420090002796648000; 0942011001032384900 e n. 09420090002796648000 – periodi 9-10-11-12/2007; 09420090036089032000 – periodi 5/2008; 09420100021152811000 ad esclusione dei periodi 8- 12/2008, 2/2010, nonché nelle cartelle n. 09420060036025809000 per un importo pari a € 129,28; n. 09420070037863144000 per un importo pari a € 130,85; n. 09420080033144888000 per un importo pari a € 108,23; n. 09420090039891419000 per un importo pari a € 119,46. Rigetta il ricorso in relazione agli avvisi nn. 39420120002490690000, 39420120002973381000, 39420120003284329000, 39420120004234646000, 39420130001239928000, 39420130001287034000, 39420130001656307000, 3
39420130001656408000, 39420130002005356000, 39420130003177459000, 39420130003455348000 e alla cartella n. 09420140000977904000. Accoglie nel resto il ricorso e dichiara estinti per prescrizione i crediti riportati negli avvisi di addebito nn. 39420120001525821000, 39420120001895490000 e nelle cartelle nn. 09420060036025809000, 09420070000072691000, 09420070021939221000, 09420070037863144000, 09420080000204187000, 09420080005172314000, 09420080016245677000, 09420080020873441000, 09420080033144888000, 09420080037327969000, 09420090000285042000, 09420090002796648000, 09420090013704841000, 09420090036089032000, 09420090039891419000, 09420100000828263000, 09420100003363830000, 09420100005011344000, 09420100013535202000, 09420100018118377000, 09420100021152811000, 09420100023997088000, 09420100024938517000, 09420100031279291000, 09420100032839065000, 09420110005426890000, 09420110010323849000, 09420120027219407000. Compensa le spese di lite. Onera la cancelleria di trasmettere la presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti ai fini della valutazione di un'eventuale responsabilità erariale, in ragione dell'integrazione della prescrizione limitatamente ai crediti indicati nelle cartelle sopra menzionate”. In via preliminare, il Tribunale dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla debenza delle somme indicate nelle cartelle nn. 09420080020873441000; 09420080037327969000; 09420090002796648000; 0942011001032384900 e n. 09420090002796648000 – periodi 9-10-11-12/2007; 09420090036089032000 – periodi 5/2008; 09420100021152811000 ad esclusione dei periodi 8-12/2008, 2/2010. CP_ L' , infatti, quale ente impositore, aveva sostenuto l'annullamento delle poste creditorie, in quanto, le cartelle suindicate risultavano oggetto di stralcio. Anche l aveva provveduto al parziale sgravio degli importi indicati nelle cartelle n. Pt_1
09420060036025809000 per un importo pari a € 129,28; n. 09420070037863144000 per un importo pari a € 130,85; n. 09420080033144888000 per un importo pari a € 108,23; n. 09420090039891419000 per un importo pari a € 119,46. Ne discendeva la cessazione della materia del contendere sul punto. Sempre in via preliminare, rilevava il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in applicazione ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite Controparte_2 (Cassazione civile Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. CP_ Infondata era l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' , poiché l'ente impositore, in qualità di titolare del credito, era stato correttamente citato in giudizio, in relazione alle relative censure proposte da parte ricorrente. Esponeva che il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevedeva le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito 4
della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). CP_ La doglianza dell' , secondo cui l'opposizione era tardiva ex art. 24, D. Lgs. 46/99, non poteva trovare accoglimento, poiché non incorreva in decadenza la parte, ove volesse dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, andava qualificata come azione di accertamento negativo del credito, non soggetta a termine di decadenza. L'opponente aveva eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito o di notificazione delle cartelle e avvisi e la notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 15.11.2019. L'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, disponeva che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni». Tale norma si riferiva ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali. Le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano affermato il principio, secondo cui “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo
o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397). Le allegazioni in atti, nello specifico la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione quali l'intimazione di pagamento n. 09420179004585431/000 notificata il 31.07.2017 non consentivano di ritenere la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi nn. 39420120002490690000, 39420120002973381000, 39420120003284329000, 39420120004234646000, 39420130001239928000, 39420130001287034000, 39420130001656307000, 5
39420130001656408000, 39420130002005356000, 39420130003177459000, 39420130003455348000 e alla cartella n. 09420140000977904000. Le medesime considerazioni erano estensibili agli avvisi nn. 39420120000024170000, 39420120000387476000 per i quali il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dall'intimazione di pagamento n. 09420139046685791/000 notificata il 10.07.2013, seguito dall'intimazione di pagamento n. 09420179004585431/000 notificata il 31.07.2017. Di contro, in assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del termine quinquennale la causa estintiva involgeva i crediti riportati nell'intimazione di pagamento e indicati negli avvisi di addebito nn. 39420120001525821000, 39420120001895490000 e nelle cartelle nn. 09420060036025809000, 09420070000072691000, 09420070021939221000, 09420070037863144000, 09420080000204187000, 09420080005172314000, 09420080016245677000, 09420080020873441000, 09420080033144888000, 09420080037327969000, 09420090000285042000, 09420090002796648000, 09420090013704841000, 09420090036089032000, 09420090039891419000, 09420100000828263000, 09420100003363830000, 09420100005011344000, 09420100013535202000, 09420100018118377000, 09420100021152811000, 09420100023997088000, 09420100024938517000, 09420100031279291000, 09420100032839065000, 09420110005426890000, 09420110010323849000, 09420120027219407000. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall' che ne lamentava l'erroneità nella parte in cui Pt_1 era stata accolta l'opposizione, dichiarando prescritti i premi intimati con la cartella 094 2012 0027219407 e per tale capo chiedeva la riforma della sentenza. Esponeva che l' aveva dato prova della notifica Controparte_2 della cartella 094 2012 0027219407, avvenuta il 24/09/2013 con raccomandata a.r., come comprovato dall'avviso di ricevimento versato in atti. Successivamente, come da documenti prodotti da , per la stessa cartella erano CP_2 stati notificati: il 31/08/2017 l'avviso d'intimazione n. 094 2017 90045854 31/000 e il 04/07/2018 l'avviso d'intimazione 094 2018 9003090740/000. Fra la data della notifica della cartella 094 2012 0027219407 e le date di notifica dei due avvisi d'intimazione non era decorso un quinquennio, così come non era decorso un quinquennio fra le date di notifica di tali avvisi, la data di notifica dell'intimazione impugnata dall'appellato nel presente processo e la costituzione in giudizio di e Pt_1 CP_2 La costituzione dell' nel giudizio aveva interrotto la prescrizione con effetto Pt_1 permanente, stante la richiesta di accertamento dell'obbligo contributivo e di condanna dell'appellato al pagamento di premi e contributi. Non era, quindi, mai decorso un quinquennio tra la notifica della cartella, la notifica delle due intimazioni e la costituzione dell' nel processo proposto dal ricorrente. Pt_1 Chiedeva, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, andava rigettata la domanda proposta dal ricorrente di declaratoria di prescrizione dei premi intimati con la cartella 094 2012 0027219407, condannando, inoltre, l'appellato al pagamento dei premi e sanzioni intimati con tale cartella, oltre interessi di mora sino alla data del pagamento. Con vittoria di spese, anche generali, e di onorari.
Si costituiva l , la quale affermava che, come Controparte_2 sostenuto dall'appellante nel proprio ricorso in appello e contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, i premi assicurativi oggetto della cartella di pagamento n. 09420120027219407000 non erano prescritti. 6
Premessa la regolare notifica della cartella effettuata in data 24/9/2013 (all. 2), i successivi termini di prescrizione erano stati regolarmente interrotti dall'agente della riscossione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179004585431000 effettuata in data 31/08/2017 (all. 3) e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189003090740000 effettuata in data 04/07/2018 (all. 4). Dal 4/7/2018 al 15/11/2019 (data della notifica dell'intimazione impugnata) era evidente che la prescrizione quinquennale dei premi non era maturata. L'appello proposto dall' , quindi, era fondato e meritevole di accoglimento. Pt_1
Concludeva chiedendo accogliere l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, nei limiti di cui all'appello, ritenere e dichiarare dovute le somme iscritte a ruolo dall' nella cartella di pagamento n. 09420120027219407000. Pt_1 Con vittoria di spese e compensi. Costituitosi l osservava che l'atto di appello era stato notificato ad esso CP_3 appellato quale mera litis denuntiatio. CP_ Con l'atto di costituzione, l dichiarava di prendere atto dell'impugnazione dell' e chiedeva di essere tenuto indenne da qualsiasi spesa di giudizio. Pt_1
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia , Controparte_1 appellato non costituito, benché regolarmente citato.
Invero, l'atto di appello ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al difensore del e debitamente ricevuti in data 05.08.2023, come documentato CP_1 dalla ricevuta di avvenuta consegna alla pec del difensore
Email_4 Non applicandosi a giudizi ex art. 409 (e ex art. 442) c.p.c. la sospensione dei termini nel periodo feriale risultano rispettati i termini di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c.. Ritualmente instaurato il contraddittorio e non costituitosi l'appellato, deve, quindi, esser dichiarata la contumacia di . Controparte_1
5. Nel merito, l'appello è fondato. Invero, come documentato dalle allegazioni in atti la cartella di pagamento n. 09420120027219407000 è stata notificata il 24.09.2013. Il termine quinquennale di prescrizione, che era iniziato a decorrere da tale data è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179004585431000, eseguita in data 31/08/2017. La successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189003090740000 effettuata in data 04/07/2018 ha interrotto la decorrenza del nuovo termine di prescrizione. Alla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado 28.01.2020 il nuovo termine di prescrizione non era decorso, sì che l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi che il credito recato dalla cartella di pagamento n. 09420120027219407000 non è prescritto e sul punto va rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1 L'accoglimento dell'appello, avente ad oggetto una sola delle numerose cartelle recanti crediti dichiarati prescritti, non muta l'esito finale della lite di reciproca soccombenza delle parti, sì che va confermata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, quale già disposta con l'impugnata sentenza e va disposta la compensazione fra le parti delle spese di questo grado di giudizio. 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , e
[...] Controparte_1 CP_3 [...]
, avverso la sentenza n. 1498/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Controparte_2 Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 15.07.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che il credito recato dalla cartella di pagamento n. 09420120027219407000 non è prescritto e sul punto rigetta il ricorso proposto da
. Controparte_1 3. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti