Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2025 ed iscritta al n.
207 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], Corso Parte_1 C.F._1
Matteotti n. 8/d,
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Corso Matteotti n. 8/d, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Zaira Pagliara del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 35, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 24.3.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 8
1) i proseguiranno a vivere separatamente, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
2) per le ragioni di seguito precisate e sino all'espletamento delle formalità notarili infra descritte, la casa coniugale sita nel Comune di Lecco (LC), in Corso Giacomo Matteotti n. 8/D, meglio descritta al punto C) delle premesse rimarrà
nell'esclusiva disponibilità del IG. , il quale continuerà a farsi carico del pagamento integrale delle rate a Parte_2
rimborso del mutuo ipotecario e del finanziamento meglio descritti ai punti D) ed E) delle citate premesse;
3) a definitiva risoluzione del conflitto coniugale e regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i Pt_3
questi ultimi stipulano e convengono quanto segue:
3.1) la IG.ra , con il presente atto, si obbliga a trasferire in favore del IG. , che si obbliga Parte_1 Parte_2
ad accettare il trasferimento, la quota indivisa del 50% della casa coniugale descritta al punto C) delle premesse, ovvero:
diritto di piena proprietà di ½ della seguente unità immobiliare facente parte del complesso residenziale-direzionale-
commerciale denominato “Parco il Broletto” – Supercondominio “La Piazzetta” – Condominio “Monte Muggio” (“Lotto
6” – “Lotto 7”), insistente su area di cui al mapp. 2781 ente urbano di are 50.20, sito in Comune amministrativo e censuario di Lecco, in Corso Giacomo Matteotti n. 8/D e precisamente:
APPARTAMENTO, posto al piano primo servito dalla scala “D” composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
camera, disimpegno, bagno e balcone, con annessa CANTINA al piano primo interrato, meglio censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Lecco come segue: Sez. LEC, foglio 3, mappale 2781, subalterno 157, corso Giacomo Matteotti
n. 8/D, Scala D, piano S1 – 1, categoria A/2, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. 681,72, superficie catastale totale 71 mq,
superficie catastale escluse scoperte 67 mq;
confini in contorno:
- Dell'appartamento: affaccio su area comune mappale 2781/3, unità immobiliare mappale 2781/158, vano scala comune mappale 2781/10, unità immobiliare mappale 2781/156 e unità immobiliare mappale 2781/140;
- Della cantina: cavedio aerazione, cantina mappale 2781/183, cantina mappale 2781/156 e corridoio comune di accesso mappale 2781/10;
pagina 2 di 8 il tutto salvo errori, omissioni e/o rettifiche e come meglio identificato e descritto nell'atto di provenienza allegato (cfr doc.
3) e comprensivo di ogni proporzionale diritto condominiale sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 CC, in ragione di attuali 7,939/1000per quanto riguarda l'appartamento e 0,128/1000 con riferimento alla cantina dell'intero complesso condominiale “Monte Muggio”, dei quali fanno altresì parte i beni comuni non censibili;
3.2) a fronte del trasferimento immobiliare di cui al precedente paragrafo 3.1) il IG. , con il presente Parte_2
atto, si obbliga in favore della IG.ra , che accetta, ad accollarsi in via definitiva - o comunque ad estinguere in Parte_1
occasione della vendita a terzi del citato immobile - il residuo mutuo ipotecario n. 0E54017644368, di cui al relativo atto a firma Dott.ssa , Notaio in Lecco in data 13.09.2022 (Repertorio 16642/ Raccolta 11554), originariamente Persona_1
erogato in favore di entrambi i – quali parte mutuataria e datrice di ipoteca -per l'importo in linea capitale di € Pt_3
160.000,00 dall'istituto di credito “INTESA SANPAOLO S.P.A.", da rimborsarsi in 360 rate mensili a partire dal
01.12.2022 e sino all'01.11.2052, con attuale rata mensile di circa € 700,00 (capitale residuo al 01.02.2025 di €
151.708,00); il tutto come meglio descritto al punto D) delle premesse e nel contratto di mutuo allegato (cfr doc. 4);
3.3) l'accollo di cui al precedente paragrafo 3.2) dovrà essere liberatorio e, pertanto, il IG. , con la Parte_2
collaborazione della IG.ra , se richiesta dall'istituto di credito mutuante, si impegna a porre in essere tutte le Parte_1
formalità necessarie al fine di procurare – contestualmente alle formalità notarili infra descritte e comunque entro e non oltre tre mesi dalle stesse, termine quest'ultimo prorogabile unicamente per necessità istruttorie dell'istituto di credito erogante - l'adesione di quest'ultimo alla presente convenzione di accollo, ai sensi e per gli Parte_4
effetti dell'art. 1273 commi I e II c.c., ferma la garanzia di cui all'art. 1, comma 48 lettera c) L. 27.12.2013 n.
147;
3.4) ai fini di cui sopra, l'atto notarile di cui infra, dovrà dunque contenere, come richiesto dall'Istituto di credito mutuante, detta specifica previsione, completata con i riferimenti del caso: “Preso atto che con il presente atto è stato altresì pattuito l'accollo del mutuo ipotecario n. 0E54017644368. concesso a ………… con contratto in data….rep….., a integrazione della pattuizione predetta, le parti convengono che l'accollo del mutuo di € [……………..] assunto dalla parte acquirente deve intendersi di tipo privativo con liberazione degli impegni della parte venditrice mutuataria originaria;
tenuto conto che la parte venditrice intende chiedere alla Banca, che ha concesso il mutuo stesso, la liberazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 1273 cod. civ., dalle obbligazioni originariamente contratte in relazione al medesimo mutuo,
in quanto accollate a parte acquirente con il presente atto, ferma restando la garanzia ipotecaria costituita sul bene immobile compravenduto con il presente atto, nell'ipotesi in cui la citata Banca conceda la liberazione della parte pagina 3 di 8 venditrice, le parti dichiarano espressamente di confermare e mantenere, a sensi dell'art. 1275 cod. civ., la garanzia ipotecaria prestata a favore di ___________concessa con il richiamato rogito di mutuo in data ___________ed
iscritta presso la conservatoria dei R.R. I.I. di _____________ in data _________ ai numeri contro la stessa parte venditrice ed a favore di _______”;
3.5) l'unità immobiliare sopra descritta verrà trasferita comprensiva degli arredi ivi allocati, con gli accessori e pertinenze,
servitù attive e passive, vicoli e convenzioni, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libere da qualsivoglia trascrizione passiva, privilegio, ipoteca o altro onere reale, fatta eccezione per quelle sopra indicate, nonché
da vincoli di affitto e da diritti di prelazione e la Parte cedente si obbliga a prestare – in sede notarile - tutte le garanzie di legge e dichiara e garantisce fin da ora che quanto oggetto di cessione è di esclusiva proprietà, libero da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, e come tale verrà trasferito, salvo quanto sopra indicato a garanzia del mutuo accollato;
3.6) le eventuali detrazioni fiscali connesse alla ristrutturazione dell'immobile sopra descritto rimarrà in capo alla parte cessionaria;
3.7) i Ricorrenti concordano che le previsioni di cui ai precedenti paragrafi troveranno attuazione mediante atto di trasferimento a causa esterna in esecuzione del presente ricorso congiunto di separazione consensuale tra i coniugi, da stipularsi avanti alla Dott.ssa Notaio in Mandello del Lario entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della Parte_5
sentenza ex art. 473.bis n. 51, comma V c.p.c., di omologa delle presenti condizioni di separazione personale dei coniugi;
3.8) sino ad allora, il IG. si impegna a mantenere la casa coniugale e relative pertinenze, a propria cura e Parte_2
spese, in buono stato di pulizia, conservazione e manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, con divieto di concedere la stessa in godimento, anche temporaneo e parziale a terzi e facendosi carico di tutte le spese per utenze domestiche e tassa rifiuti, a prescindere dalla titolarità dei relativi contratti/intestazione fatture, nonché delle spese condominiali;
in ogni caso, entro la data dell'atto notarile di cui al precedente paragrafo 3.7), le utenze della casa coniugale dovranno altresì
essere intestate al solo IG. , il quale entro 10 giorni dal predetto atto notarile comunicherà l'intervenuta stipula Parte_2
all'amministratore condominiale, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafica condominiale;
nel medesimo termine la IG.ra trasferirà la residenza presso l'attuale dimora;
Pt_1
3.9) per la denegata e non creduta ipotesi in cui uno dei due rifiutasse di espletare le formalità notarili di cui Pt_3
sopra, nei termini concordati o comunque il IG. non procurasse alla IG.ra - anche eventualmente a Parte_2 Pt_1
seguito di vendita a terzi del citato immobile - nei termini sopra indicati e comunque nel termine ultimo del 30.12.2026, la pagina 4 di 8 liberazione della predetta dall'obbligazione di mutuo verso la Banca erogante, varranno per ciascuna Parte gli ordinari rimedi civilistici in tema di inadempimento contrattuale;
ciascuna Parte sarà dunque libera di chiedere la divisione dell'immobile attualmente in comunione, chiedendo l'attribuzione della relativa quota e/o valore;
in detta denegata ipotesi, le spese condominiali ordinarie, così come quelle per utenze, oltre che le rate di mutuo versate in via esclusiva dal IG. sino all'effettiva divisione del citato Parte_2
immobile rimarranno a esclusivo carico del predetto, anche quale unico utilizzatore dell'immobile in questione dal maggio
2024 sino all'effettivo scioglimento della comunione, mentre le spese straordinarie, anche condominiali, maturate da detta data sino all'effettivo scioglimento della comunione saranno a carico delle Parti in ragione del 50% ciascuno, come per legge (tra dette spese straordinarie si annoverano anche le rate del finanziamento n. 3707543301 erogato da Parte_6
di cui al punto E) delle premesse); il tutto al netto delle eventuali detrazioni fiscali legate alla ristrutturazione
[...]
della casa coniugale, godute dal solo IG. , che in detta denegata ipotesi andranno rimborsate per il 50% alla Parte_2
IG.ra ; Pt_1
3.10) spese, onorari notarili, costi di eventuali formalità prodromiche, così come eventuali imposte dell'atto notarile di cui al precedente paragrafo 3.7), saranno corrisposte dal solo IG. ; a tal proposito i Ricorrenti invocano Parte_2
sin d'ora l'esenzione di cui all'art. 19 L. 74/1987, tenuto conto che le pattuizioni quivi contenute sono funzionali ed indispensabili alla risoluzione del conflitto coniugale (cfr Circolare 27/E del 21.06.2012, Risoluzione A.G. 65/E del
16.07.2015 e ferme restando le c.d. “agevolazioni prima casa”, così come confermato dalla stessa citata Circolare);
3.11) a fronte del puntuale adempimento di quanto sopra indicato, le Parti rinunciano in via definitiva a qualsivoglia reciproca pretesa restitutoria e/o risarcitoria - e ciò anche in relazione alle rate di mutuo e/o spese ordinarie e straordinarie, anche a carattere condominiale, sino ad oggi sostenute o comunque dovute, che rimarranno pertanto definitivamente a carico del IG. - e dichiarano di aver risolto ogni questione o rapporto economico- Parte_2
patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale o anche precedente il matrimonio, ivi comprese quelle afferenti la comunione ordinaria dei beni e, adempiuto quanto quivi previsto, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti;
in difetto di adempimento, per contro e sussistendone i presupposti, ciascun Coniuge sarà libero di agire per il rimborso di quanto anticipato nell'interesse della famiglia o dell'altro Coniuge, così come disciplinato ai paragrafi 3.9) e 5) del presente atto;
4) i si dichiarano economicamente indipendenti e nulla pertanto è dovuto in favore dell'uno o dell'altra a titolo di Pt_3
contributo al mantenimento e/o assegno divorzile;
pagina 5 di 8 5) il IG. continuerà a farsi carico, senza animo di rimborso verso la IG.ra (salvo quanto previsto al Parte_2 Pt_1
paragrafo 3.9)), della rata del finanziamento n. 3707543301 - descritto al punto F) delle premesse, Parte_6
sino a naturale scadenza e fatta salva la facoltà per il predetto di estinguerlo in un'unica soluzione, secondo le condizioni contrattuali vigenti;
6) la IG.ra si impegna a prelevare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali ed i beni comuni che le Parti Pt_1
hanno concordato di destinare in via definitiva alla predetta entro la data del 31.03.2025;
7) entrambi i Ricorrenti si impegnano reciprocamente a rimettere ogni querela eventualmente sporta sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso nei confronti dell'altro Coniuge, oltre che ad accettare la relativa remissione (spese come per legge), impegnandosi altresì a non richiedere alcun eventuale risarcimento del danno in sede civile o penale,
oltre che a segnalare alla competente autorità penale, eventualmente a conoscenza della vicenda familiare a seguito di eventuale esposto, l'avvenuta risoluzione del conflitto coniugale;
8) spese e competenze del presente procedimento verranno ripartite tra le Parti nella misura del 50% ciascuna”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 10.2.2025 ricorso congiunto di separazione Parte_1 Parte_2
e contestuale divorzio, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 30.8.2021 in Lecco, con scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dall'atto integrale di matrimonio.
pagina 6 di 8 Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate.
Come detto, contestualmente alla domanda di separazione i coniugi hanno domandato sin d'ora la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. Il Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande anche nelle ipotesi di procedimenti consensuali, pur in difetto di un'espressa previsione all'interno dell'art. 473 bis.51 c.p.c.. Resta fermo, però, che il consenso oggi espresso non è idoneo ad impegnare i coniugi anche con riferimento alle condizioni del divorzio, pena la violazione del principio consolidato per cui sono nulli gli accordi di divorzio stipulati in sede di separazione;
perciò viene disposta la rimessione della causa sul ruolo e viene fissato un termine successivo alla scadenza del periodo di sei mesi previsto dall'art. 2 L. 898/1970, al fine di consentire ai coniugi di confermare la propria volontà in merito al divorzio (così Cass. 16.10.2023 n. 28727).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...], sposati a Lecco il Parte_2 C.F._2
30.8.2021 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio,
anno 2021, parte II, serie A numero 33), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
RIMETTE
la causa in istruttoria, con separata ordinanza.
pagina 7 di 8 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 8 di 8