TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 298
TAR
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che la sanzione disciplinare del 2022, pur non avendo inciso sul giudizio finale di eccellente, costituisce un motivo ostativo legittimo per la mancata concessione della proroga, specialmente in considerazione della natura discrezionale della decisione amministrativa e dell'assenza di un diritto soggettivo alla proroga. Inoltre, l'impiego continuato del militare nel comparto AT PI non crea un legittimo affidamento alla proroga. La disparità di trattamento non sussiste in quanto il collega citato non aveva sanzioni disciplinari a carico.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata e vizi propri

    Il Tribunale ha ritenuto che l'esonero è una conseguenza logica e automatica del mancato ottenimento della proroga, stante il superamento del limite di età. La motivazione del diniego di proroga è stata ritenuta adeguata e non viziata da irragionevolezza, pertanto l'esonero è legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 298
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 298
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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