Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. -OMISSIS-, nello stesso giorno notificata, di diniego per motivi disciplinari della proroga della permanenza del Sovrintendente nel comparto AT PI oltre il compimento del 50° anno di età;
- del presupposto avvio di procedimento amministrativo di diniego della suddetta proroga e del preavviso di rigetto dell'istanza di cui al prot. -OMISSIS-;
- del presupposto foglio -OMISSIS- della Compagnia Pronto Impiego Ancona, contenente parere contrario all'accoglimento dell'istanza;
- del presupposto foglio -OMISSIS- del Gruppo di Ancona contenente parere contrario all’accoglimento dell'istanza;
- del presupposto foglio-OMISSIS-del Comando Provinciale di Ancona contenente parere contrario all'accoglimento dell'istanza;
- del presupposto foglio -OMISSIS- del Comando Regionale Marche contenente parere contrario all'accoglimento dell'istanza;
- del successivo atto -OMISSIS- della Guardia di Finanza Centro Addestramento Ancona, datato 26.3.2025, di avvio di procedimento amministrativo di esonero d’autorità dalla specializzazione AT PI per decadenza nonché del non noto e conseguenziale atto definitivo di esonero d’autorità dalla specializzazione AT PI per decadenza datato 8.4.2025;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, conseguenziali anche non noti, adottati nell’ambito del procedimento amministrativo de quo e rilevanti ai fini dell’adozione dei gravati provvedimenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26 giugno 2025:
- di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
- del provvedimento definitivo di esonero d’autorità dalla specializzazione AT PI per decadenza datato 8.4.2025;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, conseguenziali anche non noti, adottati nell’ambito del procedimento amministrativo de quo e rilevanti ai fini dell’adozione dei gravati provvedimenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SO TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 giugno 2025 il Brigadiere Capo con Qualifica Speciale della Guardia di Finanza -OMISSIS-, in servizio presso il Gruppo di Ancona - Compagnia Pronto Impiego impugna:
- la determinazione del comandante del Centro di Addestramento di Ancona n. -OMISSIS-, recante il diniego di proroga della permanenza del ricorrente nel comparto Anti Terrorismo - Pronto Impiego (AT-PI) oltre il compimento del 50° anno di età;
- il provvedimento del comandante del Centro di Addestramento di Ancona n. -OMISSIS-, recante l’esonero d’autorità dalla specializzazione AT-PI per decadenza;
- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ai citati provvedimenti (dettaglio in epigrafe).
2. In punto di fatto il Brigadiere Capo -OMISSIS- espone quanto segue.
2.1. Esso ricorrente, che dal 2011 presta servizio di anti terrorismo nel Gruppo Pronto Impiego di Ancona della Guardia di Finanza, il giorno 17 settembre 2024 presentava un’istanza finalizzata ad ottenere la proroga per un altro anno, oltre il compimento del 50° anno di età, della permanenza nel comparto di specialità AT-PI, così come prevede la normativa interna della Guardia di Finanza.
Successivamente al rientro dal periodo di servizio di ordine pubblico espletato a Roma in occasione del Giubileo dell’anno 2025, il militare era convocato per l’effettuazione delle visite mediche finalizzate all’accertamento del possesso dell’idoneità psico-fisica richiesta ai fini della concessione della suddetta proroga; con determinazione n. -OMISSIS- l’Infermeria Presidiaria del Comando Regionale Marche rilasciava tale idoneità, per cui con determinazione prot. n. -OMISSIS- il Comando Regionale prendeva atto del mantenimento da parte del Brigadiere Capo -OMISSIS- dell’idoneità alla specializzazione AT-PI.
2.2. Tuttavia in data 26 febbraio 2025 al ricorrente veniva notificato il preavviso di diniego della proroga, adottato dal comandante del Centro di Addestramento di Ancona sulla base delle risultanze dell’istruttoria, ed in particolare dei pareri negativi della scala gerarchica. Come si legge nel preavviso di diniego, i pareri negativi si fondano sulla ritenuta sussistenza di motivi disciplinari ritenuti ostativi alla proroga dell’impiego nello specifico comparto operativo AT-PI.
In effetti, nei pareri resi dal comandante del Gruppo di Ancona, dal comandante della Compagnia Pronto Impiego, dal comandante provinciale di Ancona ed infine dal comandante regionale il comune denominatore sotteso al diniego è rappresentato dal fatto che nello stato di servizio del militare risulta annotata la sanzione della consegna di rigore del 3 marzo 2022 - irrogata per comportamenti tenuti dal militare nella vita privata - la quale risultava ancora registrata in quanto l’istanza di cancellazione formulata dal militare il 5 giugno 2024 era stata respinta in ragione della presunta non ravvisabilità di elementi di miglioramento delle qualità complessive dell’interessato.
2.3. Preso atto del preavviso di rigetto della domanda, esso ricorrente in data 7 marzo 2025 faceva pervenire all’amministrazione le proprie osservazioni difensive, mettendo in luce anzitutto il fatto che, nelle more della conclusione del procedimento, egli era stato ancora impiegato nel comparto AT-PI, aveva continuato a prestare servizio regolarmente, aveva conseguito le patenti militari 3FB per la guida dei mezzi destinati ai servizi di ordine pubblico e si era altresì sottoposto alle vaccinazioni previste dai vigenti protocolli sanitari in vista della programmata partenza per una missione in -OMISSIS- (nell’ambito della quale sarebbe stato impiegato sempre in attività di AT-PI).
Tali circostanze, ad avviso del ricorrente, dimostravano che l’amministrazione, nonostante il maturato proposito di non concedere la proroga e ancorché fosse già intervenuto il diniego di cancellazione della sanzione disciplinare, facesse palesemente intendere di continuare a fare notevole affidamento sul dipendente, ritenendolo in possesso di tutti i requisiti richiesti per svolgere i servizi di AT-PI e investendo dunque sulla sua formazione.
In questo senso, anche il servizio di ordine pubblico prestato a Roma durante il Giubileo dimostra che l’amministrazione considerava esso ricorrente un militare valido, preparato ed esperto.
2.4. Le suddette circostanze venivano evidenziate in sede amministrativa soprattutto al fine di dimostrare la palese contraddittorietà dell’azione amministrativa, in quanto le concrete modalità di impiego del dipendente da settembre 2024 a febbraio 2025 si ponevano in palese contrasto con la volontà di non concedere la proroga alla permanenza nel comparto AT-PI.
Inoltre, sempre in sede di osservazioni difensive, il Brigadiere Capo -OMISSIS- lamentava disparità di trattamento in quanto era a conoscenza del fatto, peraltro risaputo, che un altro collega dello stesso Gruppo, sebbene coinvolto in un procedimento penale, aveva chiesto ed ottenuto la proroga della permanenza nella specializzazione AT-PI.
2.5. Nonostante le suddette dettagliate e motivate osservazioni, il comandante del Centro Addestramento di Ancona adottava il diniego di proroga, adducendo:
- l’assenza in capo al militare di un diritto assoluto alla concessione del beneficio, visto che al riguardo la Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 123000 - edizione 2022 prevede la mera facoltà per l’amministrazione di concedere la proroga;
- che, dopo il compimento da parte del dipendente del 50° anno di età, ogni valutazione annuale è autonoma rispetto a quelle degli anni precedenti, per cui non è detto che se la proroga è stata concessa in passato essa deve essere concessa anche l’anno seguente;
- che in relazione ad ogni singola istanza l’amministrazione può rivalutare sia i profili psico-fisici, sia l’attitudine, sia infine i requisiti di carattere generale (fra i quali il profilo disciplinare) già valutati negli anni precedenti. Si tratta, dunque, di valutazioni discrezionali e non automatiche;
- con specifico riguardo al caso del Brigadiere Capo -OMISSIS-, l’esistenza di una causa ostativa, ossia la sanzione di corpo (consegna di rigore) risalente al 2022, non cancellata, unita al tenore delle ultime note caratteristiche, in cui alcune voci interne (relative a “sincerità”, “lealtà” e “rettitudine”) facevano registrare una lieve flessione rispetto agli anni precedenti, pur permanendo la qualifica finale di “eccellente”.
Si tratterebbe di motivi disciplinari previsti dalle vigenti disposizioni interne come motivi di diniego della proroga e di esonero d’autorità dalla specializzazione AT-PI.
2.6. Il 26 marzo 2025 il comandante del Centro di Addestramento di Ancona, proprio alla luce del diniego di proroga, ha avviato il procedimento per l’esonero d’autorità per decadenza del militare dalla specializzazione AT-PI, adottando infine la determinazione dell’8 aprile 2025 - impugnata con i motivi aggiunti - in cui si dispone l’esonero d’autorità per decadenza del Brigadiere Capo -OMISSIS- dalla specializzazione AT-PI in quanto lo stesso ha superato il 50° anno di età e non ha avuto la proroga alla permanenza nello specifico comparto di impiego.
3. Ritenendo illegittimo il complessivo operato dell’amministrazione, il ricorrente impugna gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, articolando le seguenti censure, sostanzialmente comuni al ricorso introduttivo e all’atto di motivi aggiunti:
- violazione di legge ovvero violazione dell’obbligo motivazione: le ragioni del provvedimento impugnato sono errate, erronee, fondate su falsi presupposti e sull’errata/erronea/travista interpretazione della normativa di riferimento. Violazione di legge ovvero violazione della Circolare 123000 nella parte in cui sono disciplinati i casi di esonero dai servizi di AT-PI e di mancata concessione della proroga. Eccesso di potere per errata/erronea valutazione degli atti dell’istruttoria nonché per travisamento dei fatti e per difetto dei presupposti. Manifesta irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento finale alla luce delle risultanze istruttorie in atti. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di imparzialità e vizio di disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza, di efficienza dell’azione amministrativa. Illegittimità derivata.
Al riguardo, parte ricorrente, in sintesi, evidenzia quanto segue.
Il provvedimento recante il diniego di proroga non ha natura vincolata ma discrezionale, per cui l’amministrazione, nel determinarsi sulla domanda di concessione della proroga della permanenza nella specializzazione AT-PI, è tenuta ad attenersi ai criteri stabiliti dalla normativa interna al Corpo della Guardia di Finanza e a valutare il complessivo contegno del militare interessato.
Nel caso odierno, il richiedente ha compiuto 50 anni il 21 marzo 2022, ma ha continuato a prestare attività di AT-PI fino all’adozione della determinazione oggetto di gravame, ottenendo di volta in volta e senza difficoltà la proroga da parte dell’amministrazione.
Quanto alla sanzione disciplinare, irrogata nel 2022 per comportamenti tenuti nella vita privata e dai superiori gerarchici ritenuti non consoni e compatibili con lo status di militare, essa ha avuto natura assolutamente episodica nella lunga carriera di esso ricorrente e risulta ancora annotata solo perché l’amministrazione ha rigettato l’istanza di cancellazione sulla base del comparato esame tra la documentazione caratteristica redatta prima e dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, da cui sarebbe emersa una flessione di alcuni voci interne del giudizio complessivo.
Tuttavia esso ricorrente nell’ultimi ventennio ha sempre conseguito la qualifica apicale di “eccellente”, e questo anche dopo l’irrogazione della suddetta sanzione e nonostante nell’ultima valutazione caratteristica i giudizi parziali relativi ad alcune voci interne siano stati leggermente abbassati. In ogni caso, tali vicende non hanno mai influito sul servizio prestato da esso ricorrente nel comparto di impiego AT-PI.
Da tutto ciò consegue che i pareri negativi alla concessione della proroga formulati dalla scala gerarchica e il provvedimento finale sono viziati per eccesso di potere sub specie di contraddittorietà fra atti, per difetto dei presupposti, per motivazione irragionevole, per manifesta irragionevolezza e per ingiustizia manifesta.
Infatti, alla luce di una isolata sanzione disciplinare, del rigetto dell’istanza di cancellazione dell’annotazione matricolare e del lieve abbassamento di alcuni giudizi interni alle note caratteristiche, l’amministrazione ipotizza la presunta assenza di apprezzabili miglioramenti sia del giudizio complessivo che delle voci interne nei documenti caratteristici successivi alla sanzione disciplinare summenzionata e, queste circostanze, secondo quanto si legge negli atti impugnati, sarebbero tali da integrare nel loro complesso un motivo ostativo alla concessione della proroga.
Essendosi però in presenza di un atto discrezionale, la decisione finale del comandante del Centro di Addestramento di Ancona si rivela disancorata da elementi concreti che, a livello disciplinare, ma anche di servizio, possano, anche in potenza, essere ritenuti ostativi alla concessione della proroga.
In effetti, una volta assodato che oltre alla vicenda disciplinare del 2022 non esistono altri fatti disciplinarmente rilevanti, l’aver annesso all’unico precedente astrattamente ostativo valenza preminente rispetto al rendimento in servizio e alla triplice circostanza che il ricorrente ha continuato comunque ad essere impiego nei servizi di AT-PI anche dopo il compimento del 50° anno di età, dopo l’irrogazione della sanzione e dopo il rigetto dell’istanza di cancellazione, costituisce una palese violazione dei principi richiamati nella rubrica del motivo, nonché della normativa interna al Corpo.
Fra l’altro, e in disparte il fatto che in sede di valutazione caratteristica esso ricorrente ha comunque mantenuto la qualifica apicale, la ratio della proroga de qua consiste nella possibilità per la Guardia di Finanza di continuare ad impiegare nei delicati compiti relativi al comparto AT-PI il personale più esperto e collaudato, anche dopo che gli interessati hanno raggiunto il limite di età all’uopo previsto.
E in questo senso, come già detto, nessun appunto si può muovere al Brigadiere Capo -OMISSIS-, il quale, anche dopo il 2022, ha sempre lavorato con grande spirito di abnegazione, senza risparmiarsi e rinunciando in alcuni casi anche alle ferie programmate pur di assicurare la propria disponibilità a svolgere i servizi di istituto (ad esempio, nell’ambito del Giubileo il militare, fra il 22 dicembre 2024 e l’11 gennaio 2025, ha svolto ben 285 ore di OP).
Lo stesso elevato rendimento è stato assicurato anche nell’espletamento degli altri compiti di istituto, quali ad esempio la lotta alla contraffazione e all’immigrazione illegale, il contrasto al traffico di stupefacenti e così via.
A fronte di questo eccellente rendimento in servizio la motivazione sottesa al diniego appare fuorviante, non veritiera e facilmente attaccabile, anche nella parte in cui si dice che l’amministrazione si era sinora astenuta dall’adottare il provvedimento di esonero d’autorità confidando in un “recupero” del militare rispetto ai giudizi parziali contenuti nell’ultima valutazione caratteristica.
E infatti proprio il rendimento offerto a partire dal 2022 dimostra che questi miglioramenti ci sono comunque stati, tanto è vero che la qualifica di “eccellente” è stata sempre conservata.
I provvedimenti impugnati si pongono anche in contrasto con le disposizioni della Circolare 123000 dedicate alla materia delle “specializzazioni”, visto che le ragioni addotte dall’amministrazione per denegare la proroga non sono contemplate dalla Circolare.
Infatti, nella Parte I - Paragrafo 16) “Esoneri” si prevede che si può disporre l’esonero dalla specializzazione, su proposta dei Comandi di appartenenza dei militari che, per mancanza dei necessari requisiti tecnici ovvero per scarso rendimento in servizio o per motivi disciplinari, non siano più ritenuti in condizione di essere impiegati nella specializzazione, abilitazione o qualificazione.
Ebbene, alla luce delle evidenze in atti - che dimostrano l’ottimo rendimento in servizio del ricorrente, l’assenza di altri procedimenti disciplinari oltre a quello del 2022, l’affidamento che la stessa amministrazione nutre nei riguardi dell’interessato (tanto da aver continuato ad impiegarlo nel comparto AT-PI) - il provvedimento di diniego è manifestamente irragionevole in quanto fondato su presunti “motivi disciplinari” e sull’assunto secondo cui il militare non darebbe segnali di affidabilità e di sicure garanzie di impiego proficuo nel comparto operativo. La realtà dimostra però il contrario, per cui sono stati violati i principi di buon andamento, di trasparenza, di efficienza, visto che la proroga è stata negata nonostante l’ottimo rendimento del militare.
Rileva poi la disparità di trattamento rispetto all’analoga vicenda che ha interessato un collega del Brigadiere Capo -OMISSIS-, al quale la proroga è stata concessa nonostante l’interessato sia coinvolto in un procedimento penale in corso;
b) illegittimità derivata dell’esonero d’autorità, in quanto provvedimento meramente consequenziale rispetto al diniego di concessione della proroga.
In parte qua il ricorrente deduce che il provvedimento dell’8 aprile 2025 è illegittimo tanto in via derivata quanto per vizi propri.
A questo secondo riguardo rilevano le seguenti circostanze:
- ai sensi della Parte I, Paragrafo 16, della Circolare 123000 l’esonero d’autorità può essere disposto su proposta dei Comandi di appartenenza nei riguardi dei militari che per motivi disciplinari non siano più ritenuti in condizione di essere impiegati nella specializzazione;
- se questo è, ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo per insussistenza dei presupposti, per carenza/erroneità della motivazione, per erronea interpretazione della normativa interna di settore. Non emergono infatti, né dagli atti dell’istruttoria né dalle ragioni addotte dall’amministrazione, quali sono “i motivi disciplinari” tali da compromettere l’impiego del militare nel comparto operativo AT-PI, esistendo invece plurimi elementi che dimostrano il contrario;
- in particolare, “i motivi disciplinari” non possono consistere in una isolata sanzione di corpo risalente al 2022, la quale, oltretutto, non è stata irrogata per comportamenti tenuti in servizio e dunque non incide sulla valutazione del rendimento del militare. La Circolare 123000 richiede in parte qua l’esistenza di un quid pluris rispetto alla sola presenza di una sanzione, ossia l’esistenza di un nesso fra la sanzione e l’affidabilità del militare;
- nella specie l’amministrazione non spiega in concreto perché il Brigadiere Capo -OMISSIS- non è più idoneo a svolgere i compiti di AT-PI e dunque il provvedimento di esonero si rivela viziato da manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. L’affermazione secondo cui il militare è stato valutato, in sede di redazione della documentazione caratteristica, in modo negativo per quanto riguarda la lealtà e la rettitudine, è smentita dalla relativa documentazione caratteristica, da cui si evince negli anni 2022 e 2023 una lieve flessione delle qualità morali e caratteriali a fronte di un rendimento costantemente elevato. Tuttavia nell’ultima scheda valutativa, chiusa a giugno 2024, il giudizio complessivo finale resta di “eccellente” e non si fa riferimento ad alcuna flessione delle qualità possedute che, al contrario, vengono definite buone. La scheda valutativa di giugno 2024 attesta dunque un miglioramento delle qualità complessive del militare istante, il che smentisce gli assunti dell’amministrazione;
- la Circolare 123000, nella parte dedicata ai servizi di Pronto Impiego, di Protezione e di Vigilanza Antiterroristica, non contempla tra le cause dell’esonero dalla specializzazione i motivi disciplinari addotti dall’amministrazione, e sotto tale profilo, tanto la denegata proroga che il successivo esonero sono illegittimi.
4. Per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza.
Dopo che alla camera di consiglio del 16 luglio 2025 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, per la trattazione del merito è stata fissata l’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in cui la causa è passata in decisione dopo ampia discussione orale.
5. Prima di passare alla trattazione delle censure dedotte dal Brigadiere Capo Q.S. -OMISSIS- è necessario premettere che:
- la presente controversia attiene alla corretta applicazione unicamente della normativa interna alla Guardia di Finanza in materia di specializzazione e di impiego del personale (in particolare nel comparto Anti Terrorismo Pronto Impiego). Questo è tanto vero che parte ricorrente non ha citato alcuna norma di legge e/o regolamentare che sarebbe stata in ipotesi violata in sede di adozione dei provvedimenti impugnati. Questa circostanza, come si vedrà, assume grande rilievo ai fini della presente decisione;
- seppure parte ricorrente tenti (comprensibilmente, dal suo punto di vista) di sminuire la rilevanza della sanzione disciplinare che gli è stata irrogata nel 2022, va di contro evidenziato che: i) si tratta di sanzione non molto risalente nel tempo, rispetto alla data in cui il Brigadiere Capo -OMISSIS- ha presentato l’istanza di proroga oggetto del presente giudizio; ii) quattro giorni di consegna di rigore per un sottufficiale di “lungo corso” che ha sempre conseguito valutazioni eccellenti non sono una sanzione di poco conto, essendo la consegna di rigore la più grave delle sanzioni di corpo che possono essere inflitte al personale militare;
- dagli atti di causa emerge in maniera indiscutibile che nelle schede valutative riferite ai periodi 15/6/2021-20/6/2022, 21/6/2022-20/6/2023 e 21/6/2023-23/5/2024 (doc. allegato n. 14 al ricorso introduttivo) per le voci interne “Sincerità, lealtà e rettitudine” si è registrata una lieve flessione rispetto ai giudizi degli anni precedenti. Si è passati, infatti, da “sincero” a “evasivo, da “leale” a “poco leale” e da “retto” ad “accomodante” e tali giudizi parziali sono poi riportati anche nel giudizio complessivo (tranne che nella scheda relativa al periodo 21 giugno 2023 – 23 maggio 2024. Per inciso, nell’odierno giudizio non rileva la scheda valutativa allegata ai motivi aggiunti, in quanto redatta in epoca successiva alla data di adozione dei provvedimenti impugnati), pur essendo stata conservata la qualifica finale di “eccellente”. Questo, peraltro, non dà luogo ad alcuna conseguenza in termini di legittimità delle schede, visto che, come il Tribunale ha osservato in numerose sentenze sul tema ( ex plurimis , n. 167/2023), l’importante è che la qualifica finale trovi riscontro nei giudizi parziali. In particolare, la qualifica di “eccellente” può essere comunque attribuita anche se alcune voci interne non presentano il giudizio massimo ma quello immediatamente inferiore, mentre sarebbe sicuramente illegittima l’attribuzione della qualifica di “inferiore alla media” ad un militare che abbia riportato giudizi parziali tutti elevati. Pertanto, e anche se a prima vista questo poteva sembrare un elemento che conferma la dedotta contraddittorietà dell’operato della Guardia di Finanza, in realtà il fatto che il ricorrente abbia conservato la qualifica apicale non fa venire meno “i motivi disciplinari”;
- ovviamente nel caso odierno si sta sempre parlando di un militare di ottimo livello, il cui impegno e il cui rendimento non sono stati mai messi in discussione dal Corpo di appartenenza. Ma è tuttavia evidente che la specializzazione per cui è causa presuppone il possesso da parte dei militari che aspirano ad ottenere o conservare tale specializzazione di un quid pluris , sia in termini di rendimento sia sotto il profilo disciplinare.
6. Ciò premesso, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
6.1. Partendo dalla fonte normativa, la Circolare 123000, emanata dal comandante generale pro tempore della Guardia di Finanza nel 2005 e aggiornata nel 2022, in parte qua prevede che:
- il personale specializzato AT-PI permane nella specializzazione almeno 10 anni e fino al compimento del 50° anno di età. Al compimento del 50° anno il personale viene esonerato d’ufficio dalla specializzazione, salvo che non chieda, almeno sei mesi prima, di poter permanere per un ulteriore anno, sottoponendosi a visita per accertare il possesso dell’idoneità psico-fisica. Tale verifica va ripetuta annualmente (per cui sono da condividere le argomentazioni esposte al riguardo nella determinazione n. -OMISSIS-circa l’autonomia delle valutazioni periodiche che l’amministrazione deve svolgere al fine di concedere la proroga);
- tali disposizioni riferite alla specializzazione AT-PI (pagg. 50-53/ bis della Circolare) vanno lette in combinato disposto con la norma di carattere generale di cui al Paragrafo 16 della Parte I, la quale, sub 2, let. d), prevede appunto che l’esonero può essere disposto quando, per motivi disciplinari, il militare non sia ritenuto più idoneo ad essere impiegato nella specializzazione posseduta. Va peraltro evidenziato che, mentre il paragrafo 16 riguarda tutto il personale in possesso di una determinata specializzazione (quindi, per restare al comparto AT-PI, anche militari che hanno svolto meno di 10 anni di servizio oppure che hanno meno di 50 anni), le disposizioni specifiche riportate all’alinea precedente riguardano solo il personale che ha raggiunto il limite di età previsto per l’impiego nella specializzazione.
Questa precisazione non è superflua, in quanto il ricorrente sottolinea la mancata espressa disciplina della sua specifica situazione, il che è vero dal punto di vista testuale, visto che non esiste una disposizione puntuale che prevede l’esonero in conseguenza del diniego della proroga. Ma dal punto di vista logico-sistematico è del tutto ovvio che se un militare di età superiore a 50 anni non ottiene la proroga, il suo esonero è automatico, stante il limite tassativo stabilito dalla Circolare 123000. Né, come detto, vi sono norme di legge o di regolamento che dispongano in senso diverso.
6.2. Passando invece a trattare del profilo sostanziale, e premesso che il giudice non può sostituire le proprie valutazioni personali a quelle dell’amministrazione, si deve osservare che:
- il fatto che il ricorrente, anche dopo la sanzione del 2022 e dopo che l’istanza di cancellazione era stata rigettata, abbia continuato ad essere impiegato nella specializzazione non è dirimente. Infatti, come ha correttamente evidenziato l’amministrazione e come risulta dal punto 11.4.2. della determinazione n. -OMISSIS-, quella odierna era la prima proroga richiesta formalmente dal Brigadiere Capo -OMISSIS- dopo il 2022 e dunque questa era la prima occasione in cui la linea gerarchica era chiamata ad esprimersi anche alla luce del precedente disciplinare di cui si è più volte riferito. Infatti, con riguardo alla precedente domanda, presentata a settembre 2021, i pareri della linea gerarchica erano stati rilasciati fino al mese di febbraio 2022 e dunque gli stessi non potevano tenere conto della sanzione disciplinare (che sarebbe stata irrogata soltanto il successivo 3 marzo 2022). Pertanto, non essendovi pareri contrari, nel maggio 2022 l’istanza di proroga era stata accolta dal comandante pro tempore del Centro Addestramento. Nei pareri emessi dalla linea gerarchica in occasione della richiesta di proroga per cui è causa, inoltre, è detto in maniera chiara che, nonostante la lieve flessione di rendimento di cui si è detto, non si era ritenuto di avanzare istanza di esonero del Brigadiere Capo -OMISSIS- perché si sperava in un pieno recupero del militare, che però non c’è stato. Anche questo spiega l’apparente contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione, nella parte in cui il ricorrente ha continuato ad essere impiegato nel comparto AT-PI nonostante questi “precedenti” ritenuti infine ostativi alla concessione della proroga;
- nessuna disparità di trattamento può essere addebitata all’amministrazione, visto che non risulta a carico del collega del ricorrente sottoposto a procedimento penale l’irrogazione di alcuna pena o sanzione disciplinare. Pertanto, in base al principio di presunzione di non colpevolezza cui all’art. 27 Cost. nessuna penalizzazione può derivare a carico di un militare della Guardia di Finanza sottoposto a procedimento penale, fatta salva, se ne sussistono i presupposti, l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
- nel provvedimento di diniego di concessione della proroga il comandante pro tempore del Centro Addestramento di Ancona si è molto dilungato per illustrare le ragioni della decisione assunta. Ora, è vero che una motivazione estesa non è di per sé necessariamente inattaccabile, ma nella specie il comandante del Centro, oltre a dare conto in maniera meticolosa di tutti i passaggi istruttori, ha esaminato tutti i profili che il ricorrente aveva trattato nella memoria difensiva presentata a seguito del preavviso di rigetto, ivi inclusi quelli attinenti alla durata del procedimento e all’asserita violazione del legittimo affidamento. A quest’ultimo riguardo sono stati correttamente richiamati, da un lato l’assenza di un diritto soggettivo del militare a vedersi concessa la proroga, dall’altro lato l’irrilevanza del fatto che il militare ha continuato ad essere impiegato nel comparto AT-PI (il che esclude l’esistenza di un legittimo affidamento);
- non risponde dunque al vero che i pareri della linea gerarchica sono stati recepiti acriticamente, mentre il Tribunale, come già detto, non può sindacare il merito del giudizio finale di non piena affidabilità del militare.
7. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno respinti.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TT Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
SO TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO TA | TT Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.