Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1278/2020 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 13.02.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
1278/2020 R.G., vertente tra: parte appellante: ( Controparte_1 C.F._1
parte appellata: Controparte_2 P.IVA_1
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott.ssa Regina Elefante Consigliere relatore
*****
E' presente, per parte appellante, l'avv. Maria Chiara Morabito che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'avv. Fernando Dascillo per delega dell'avv.
Forgione che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'avv.to Morabito riporta alle richieste e conclusioni contenute nell'atto di appello e nei verbali di causa.
L'avv.to Dascillo si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa.
La Corte,si riserva di provvedere in prosieguo.
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta D'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1278/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra quale Impresa designata in nome e per conto del Parte_1
F.G.V.S. ( ), in persona del procuratore speciale p.t., in virtù di P.IVA_2
procura per atti notaio rep. 188112/31130, rapp.tata e difesa Persona_1
dall'avv. Maria Chiara Morabito ( , come da procura in C.F._2
calce all'atto di appello, con la quale elett.te dom.lia in Roma alla Via Flaminia
Vecchia n. 670.
APPELLANTE
E ( e Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), entrambe rapp.tate e difese dall'avv. Gianni C.F._4
Forgione ( ), come da procura in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione in appello, con il quale elett.te dom.liano in Benevento alla via
XXIV Maggio n. 2
APPELLATE
Conclusioni
Per l'appellante: A) in via preliminare accertare la violazione dei limiti dei massimali indicati nella tabella “A” allegata alla Legge n. 990/69, come fissati dal Dpr 13.04.1993, in misura di € 774.685,35, aumentati solo a decorrere dal
11.12.2009; B) per l'effetto ridurre, come di ragione e per legge, ai sensi dell'art.
291 comma 1 CdA, il risarcimento riconosciuto alle predette signore ed CP_3
, sino alla concorrenza del sopra richiamato limite di Controparte_4
massimale, con ogni conseguente e correlato provvedimento in ordine alla restituzione delle maggiori somme rispettivamente ricevute ”.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
Per le appellate: In via preliminare, Voglia dichiarare l'appello improcedibile ed inammissibile per il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare, Voglia rigettare lo stesso in quanto non vi è incapienza delle somme liquidate in favore delle germane . CP_3
In via subordinata, rigettare la domanda nel merito perché infondata in fatto
e diritto, generica e non provata.
In via ancora più gradata e nel merito, Voglia contenere un eventuale ordine di restituzione nei limiti della minor somma indicata nei provvedimenti di correzione tenendo in debito conto anche della mala gestio del sinistro da parte dell'appellante in ordine alla rivalutazione delle somme ed altro.
Vittoria dei compensi con distrazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE §.
1. ed convennero in giudizio la società CP_3 Controparte_4 [...]
quale Impresa designata per conto del F.G.V.S., chiedendo che fosse Parte_1
condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali da esse subiti, a seguito della perdita del rapporto parentale, conseguente alla morte del loro fratello, a causa del sinistro avvenuto il giorno Controparte_5
04.07.2008.
1.1. Il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda, con la sentenza 313/2019, condannò le , quale Impresa Controparte_6
designata in nome e per conto del F.G.V.S., a pagare, a titolo di risarcimento, in favore di ed , la “somma di € 70.000,00” ciascuna, CP_7 Controparte_4
oltre alle spese di lite.
Successivamente con decreto del 03.12.2029 il Tribunale, su ricorso ex art. 287 c.p.c. depositato dalle attrici, dispose la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza nr. 313/2019, consistente nell'avere attribuito alle l'erroneo nominativo di Parte_1 [...]
. Tuttavia, nell'operare tale correzione, il Tribunale Controparte_6
erroneamente indicava quale somma oggetto della condanna in favore di ed l'importo di € 65.000,00, in luogo dell'originario CP_7 Controparte_4
e corretto importo di € 70.000,00. Sicché, in seguito a nuova istanza di correzione, con decreto del 30.01.2020 il Tribunale correggeva l'importo in
€ 70.000,00.
§.
2. Con atto di citazione notificato il 10 aprile 2020, la Parte_1
quale impresa designata dal F.G.V.S., ha proposto appello avverso la sentenza n. 313 resa dal Tribunale di Benevento in data 14.02.2019, come corretta con provvedimenti del 3.12.2019 e del 30.01.2020.
2.1. L'appellante, dopo aver premesso l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 288 c.p.c., decorrendo il termine dell'impugnazione dal 30.01.2020, data dell'ultima correzione dell'errore materiale, nel merito si duole superamento del massimale, rappresentando che: - a seguito della morte di , gli eredi avevano richiesto il Controparte_5
riconoscimento del danno parentale al Fondo Garanzia Vittime della Strada.
In particolare , ed (coniuge Controparte_8 CP_9 CP_10
separata e figli), nonchè e CP_11 CP_12 Controparte_13
(convivente e figli), avevano agito in due separati giudizi, definiti il primo con sentenza del Tribunale di Benevento 1691/2015, resa il 9.07.2015, ed il secondo con ordinanza resa il 10.02.2017 a seguito del giudizio iscritto al r.g.
n. 2878/16;
- che a ciascuno dei suddetti danneggiati era stato liquidato l'importo di €
125.000,00 per complessivi € 750.000,00, a fronte di un massimale previsto all'epoca di € 774.685,35;
- che alle sorelle di , e , il Tribunale aveva Controparte_5 CP_3 CP_4
liquidato l'importo di € 70.000,00 ciascuna, per un complessivo importo in favore degli eredi di € 890.000,00, mentre il massimale fissato all'epoca dal
D.P.R. 19.04.1993 era nella misura di € 774.685,35.
L'appellante si duole che la condanna pronunciata dal Tribunale superi il massimale e, pertanto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, la riduzione del risarcimento riconosciuto a ed , sino CP_3 Controparte_4
alla concorrenza del sopra indicato massimale, con condanna delle stesse alla restituzione delle maggiori somme ricevute.
2.2. Costituitesi, ed hanno eccepito l'inammissibilità CP_7 Controparte_4
dell'appello, perché tardivamente proposto, rispetto alla data di pubblicazione della sentenza, in quanto le correzioni effettuate in data
03.12.2019 e 30.01.2020 non avevano inciso sul contenuto decisorio della sentenza. Nel merito ne hanno chiesto il rigetto.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 13.02.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha deciso la causa.
3.1. L'appello è inammissibile in quanto tardivamente proposto. Le correzioni effettuate rispettivamente in data 03.12.2019 e 30.01.2020, difatti, essendosi limitate a rettificare il nominativo della responsabile civile
(la prima), nonché l'importo della condanna (la seconda) - la cui correzione si era resa necessaria in ragione dell'errore di redazione compiuto dal
Tribunale in occasione della prima correzione-, non hanno inciso sul contenuto decisorio della sentenza (né sul superamento del massimale), che era immediatamente percepibile nella sua portata ed estensione sin dal deposito della sentenza.
3.1. Va considerato, infatti che, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che “il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma,
c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione
l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione).” (cfr. Cass.
19959/2023.).
Nel caso in esame va escluso che l'errore oggetto delle istanze di correzione potesse influire sul contenuto della decisione, trattandosi della rettifica del solo nominativo della compagnia di assicurazioni, quanto alla prima correzione, e dell'importo preciso della condanna -(€ 70.000,00 in luogo di €
65.000,00) erroneamente rettificato dal primo giudice all'esito della prima correzione, in assenza di istanza e che comunque non aveva incidenza sulla questione del superamento del massimale-, quanto alla seconda correzione.
Tali errori, difatti, costituiscono meri errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione (vale a dire, dall'intestazione della sentenza e dalla motivazione, mentre il nominativo dell'appellante e l'importo della condanna emergevano chiaramente), e si risolvono in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione.
A riprova dell'inapplicabilità, al caso in esame, dell'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c. basti considerare che l'oggetto dell'appello non riguarda le parti della sentenza corrette, atteso che l'appellante non si duole della propria legittimazione processuale o sostanziale né dell'importo della condanna di €
70.000,00 in luogo di 65.000,00, ma si duole unicamente del superamento del massimale, con condanna alla restituzione delle somme versate in eccedenza. La doglianza si sostanzia in una denuncia di omessa pronuncia da parte del Tribunale e la cui soluzione implicava valutazioni che andavano compiute sul piano probatorio, sulla base dei documenti versati in atti, scandagliando l'esistenza ed il limite del massimale e sulla prova dei pagamenti effettuati, in base alle quietanze in atti.
In definitiva gli errori contenuti nel dispositivo, oggetto di correzione, possono al più ritenersi rilevanti ai soli fini dell'esecuzione della sentenza, ma non certamente ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., atteso che l'erronea indicazione del nominativo della compagnia di assicurazione non era idoneo ad ingenerare dubbi sulla effettività della sua identità, essendo stata correttamente indicata nelle altre parti della sentenza e la correzione, mai chiesta dalle parti, dell'importo della condanna, correttamente indicato nell'originario dispositivo, uniformemente alla motivazione, era chiaramente frutto di un errore di redazione del Tribunale, in occasione della prima correzione del 03.12.2029.
3.3. L'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 288 c.p.c. comporta che l'appello alla sentenza nr. 313/2019, pubblicata il 14.02.2019, il termine lungo andava a scadere il 14.09.2019, per cui l'appello, notificato solo in data
10.04.2020, è inammissibile ex art. 327 I co c.p.c.
§.
4. Dunque, l'appello è inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del dm 147/22, nei minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
quale impresa designata per il FGVS, avverso la sentenza nr. Parte_1
313/2019 del 14.02.2019, emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna quale impresa designata per il FGVS, al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_14 [...]
, che liquida in complessivi € 7.160,00 oltre iva, cpa e spese CP_4
generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 13.02.2025.
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta D'Amore