Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 13/10/2022, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 00497/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01061/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2022, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Belvini, Vincenza Belvini e Lorenzo Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento “COMUNE DI OSTUNI (c_g187) - Codice AOO:A00-OSTUNI - Reg. nr.0042740/2022 del 29/06/2022”, non notificato alla ricorrente e di cui si è avuta cognizione del contenuto solo nel mese di luglio 2022, reso dal Responsabile del procedimento, Ing. Uggenti Mariantonietta, Sportello Unico dell'edilizia telematico del Comune di Ostuni, avente ad oggetto: “Comunicazione inizio lavori asseverata n. 410/2022, intestata a Vodafone Italia S.P.A. per: Installazione dell'impianto Vodafone Italia spa su una SRB QB TEL SRL esistente in VIA DOTTORE VITTORIO CONTINELLI Ordine di non effettuare l'intervento”, con il quale riscontrando la comunicazione del 14.06.2022 di inizio lavori asseverata de qua: “…si ordina alla S.V. di non effettuare l'intervento di che trattasi e di effettuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi, comunque, entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla presente”.
b) di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale e comunque lesivo, ivi compreso: la comunicazione di avvio del procedimento “COMUNE DI OSTUNI (c_g187) - Codice AOO: A00-OSTUNI - Reg. nr.0035732/2022 del 15/06/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per la parte ricorrente l’avv.to G. Pulvirenti, in sostituzione degli avv.ti G. Belvini, V. Belvini e L. Belvini;
Considerato che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare fondato.
Osservato, in particolare, che l’impugnata dichiarazione di inefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata (ex art. 35 comma 4 D.L. n. 98/2011), trasmessa dalla Società ricorrente in data 14 giugno 2022 per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare (S.R.B.) avente potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt., sconta il denunciato deficit istruttorio e (soprattutto) motivazionale atteso che, da un lato, l’asserito contrasto con il “Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile” appare privo di alcun riferimento specifico ai singoli articoli del predetto Regolamento e, dall’altro, anche il preteso contrasto con il Piano di Installazione Comunale (P.I.C.) ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 5/2002 del Comune di Ostuni, appare del tutto generico, tra l’altro non risultando contestualizzato con le caratteristiche dell’impianto de quo, avente potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt e non tenendo conto che il sito in questione era già ricompreso tra le nuove installazioni nel Piano annuale stralcio presentato dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune di Ostuni il 24 marzo 2022.
Rilevato, inoltre, che la riscontrata carenza documentale appare contrastare con quanto invece prodotto in sede amministrativa dalla ricorrente (relazione tecnica, elaborati grafici sullo stato di fatto e di progetto le cartografie con lo stato dei luoghi; visura catastale; dichiarazione di potenza al connettore antenne e schede tecniche dell’impianto) e che in relazione alla conformità edilizia dell’immobile la stessa non risulta contestata dal Comune pur a seguito del deposito della visura catastale attuale dell’immobile (“Situazione degli atti informatizzati al 30/05/2022”).
Ritenuto, altresì, esistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 maggio 2023.
Dichiara irripetibili le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO