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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/03/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29637/2023 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOGRANDE
[...] P.IVA_1
PASQUALE ( ) VIA XX SETTEMBRE, 97 70010 TURI;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore opponente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BRENO PAOLO elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. BRENO
PAOLO opposta
Oggetto: Contratto di somministrazione
Conclusioni:
per l'opponente:
1. in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.10630/2023 del 16/06/2023, emesso nel giudizio RG. n. 21803/2023, alla luce di tutto quanto eccepito e dedotto nel presente atto, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.
2. sempre in via preliminare, Accertare e dichiarare l'improcedibilità, nullità ed inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo n. 10630/2023 del 16/06/2023, emesso nel giudizio RG. n.
21803/2023 per incompetenza territoriale del Tribunale di NO in favore del Tribunale di
Taranto, nonché per tutte le ragioni indicate in atto;
3. In rito: Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 10630/2023 del
16/06/2023, emesso nel giudizio RG. n. 21803/2023, per violazione degli artt. 633 e 634
c.p.c. mancando idonea prova scritta e per tutte le ragioni spiegate in atto e per l'effetto revocarlo con ogni conseguente provvedimento di legge sostanziale e processuale;
4. Nel merito: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle precedenti conclusioni,
Accertare e Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 10630/2023 del 16/06/2023, emesso nel giudizio RG.n. 21803/2023, per inesistenza della fornitura e dei consumi, nonché del credito ingiunto perché riferito a consumi mai effettuati, anche alla luce del malfunzionamento del misuratore e della mancata verifica dei consumi corrispondenti ai
POD dell'odierna deducente, nonché per mancata sottoscrizione del contratto di fornitura e mancata accettazione dei costi e dei tariffari di erogazione del servizio, e per tutte le altre ragioni dedotte in atto;
quindi accertare, calcolare e dichiarare i consumi realmente effettuati dalla società agricola per ciascuno dei POD e nel periodo Controparte_3 oggetto della illegittima fatturazione da parte di ed il conseguente Controparte_2 valore ai fini della fatturazione applicando le tariffe previste dall'Autorità ARERA e comunque di mercato;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto, con ogni conseguente effetto di legge;
5. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle avverse domande, Accertare e dichiarare la violazione da parte della società del diritto alla Controparte_2 rateizzazione dell'importo fatturato, per non aver consegnato le fatture per tempo e per le altre ragioni dedotte in atto, con conseguente accertamento della responsabilità contrattuale nei confronti della società agricola e per l'effetto, riconoscere il Controparte_4 diritto alla rateizzazione e condannare la società in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore al risarcimento, in favore della società agricola di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi Controparte_4
pag. 2 di 9 conseguenti alla condotta innanzi censurata, da quantificarsi in via equitativa, e quantomeno in € 3.000,00, per i motivi spiegati in narrativa;
6. In ogni caso ed in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare i consumi effettivi,
e non meramente stimati, della società agricola relativi ai Controparte_4
POD di quest'ultima, con riferimento all'intero periodo di fornitura, previa verifica del regolare funzionamento del misuratore associato ai POD, con quantificazione degli importi realmente dovuti per detti consumi alla luce delle tariffe di legge, a fronte di quelli illegittimamente fatturati;
per l'effetto condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società agricola e maggior somme da questi ingiustamente corrisposte a titolo Controparte_4 di pagamento di consumi illegittimi ed erronei, maggiorate di interessi e rivalutazione sino al soddisfo, nonché rideterminare le somme eventualmente maturate in virtù dei consumi realmente accertati, oltre al risarcimento di tutti i danni della società agricola patrimoniali e non, subiti e subendi, conseguenti Controparte_4 all'accertamento innanzi descritto, da quantificarsi in dall'on. Giudice adito anche a mezzo di disponenda CTU;
7. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
Per l'opposta:
IN VIA PRELIMINARE:
- concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande proposte con l'opposizione al decreto ingiuntivo perché destituite di ogni fondamento;
- dichiarare l'opponente debitore nei confronti della dell'importo Controparte_2 di cui al decreto ingiuntivo perché dimostrato, certo, liquido ed esigibile e affermare la legittimità, la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo stesso;
IN VIA SUBORDINATA
- dichiarare l'opponente debitore nei confronti della dell'importo Controparte_2 di € 9.737,22 a titolo di ingiustificato arricchimento relativo alle somministrazioni di energia elettrica oggetto delle fatture n.ri VE22-30118 del 16.05.2022, VE22-38590 del 15.06.2022,
VE22-45807 del 14.07.2022, VE22-53269 del 16.08.2022, VE22-60814 del 15.09.2022 e
VE22-76043 del 15.11.2022, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata dal
Giudice in corso di causa, e condannarla a provvedere al relativo pagamento, comprensivo di interessi moratori ex art. 5 Decreto l.vo 231/2002 dalla singole somministrazioni saldo.
Con rifusione delle spese di lite.
pag. 3 di 9 IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Si chiede, se ritenuto necessario, che l'adito Tribunale voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se le fatture azionate monitoriamente ed emesse dalla
[...]
e i dati di consumo nelle stesse indicati, siano corretti comparati con le Controparte_2 misurazioni eseguite dal distributore evincibili dalle documentazioni Controparte_5 agli atti (o da altra eventuale, della cui acquisizione il Giudice vorrà delegare il consulente tecnico), con le condizioni previste dal contratto sottoscritto e con le previsioni normative dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) vigenti. B) Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Se è vero che la Energy Consulting, agente della nel marzo Controparte_2
2022 provvedeva ad inviare all'amministrazione del Gruppo Tarulli, tra gli altri, il contratto per la somministrazione al POD IT001E75803232 che nell'anno 2022 risultava abbinato alla
Parte_1
2) Se è vero che dall'amministrazione del Gruppo Tarulli, tra marzo e aprile 2022, erano inoltrati alla Energy Consulting il contratto di somministrazione ed i relativi allegati, sottoscritti e timbrati, come mi vengono rammostrati (cfr. doc 8 di parte convenuta opposta)?
Si indica a teste Dott. presso la Energy Consulting corrente in Via Milazzo, 2 Testimone_1
- 70010 Locorotondo (BA).
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 25.7.2023, Controparte_3
(di seguito anche solo ”) ha proposto opposizione
[...] Controparte_4
averso il decreto ingiuntivo n. 10630/23, notificato a mezzo pec in data
16/06/2023, con il quale, su istanza di ( di Controparte_2
seguito anche solo ), era stato ingiunto all'opponente il CP_2 pagamento dell'importo di €10.444,11 (di cui € 9.737,22 in conto capitale ed € 706,89 per interessi di mora ex art. 5 Decreto l.vo 231/2002) oltre interessi e spese a saldo di fatture rimaste insolute, quale corrispettivo di un contratto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le parti.
Parte opposta si è regolarmente costituita, contestando le allegazioni difensive dell'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
pag. 4 di 9 Nel corso della prima udienza, tenutasi il 23.5.2024, fallito il tentativo di conciliazione e rigettate le richieste di ammissione di prova testimoniale e di c.t.u. richieste dall'opponente, concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 20.11.2024, previa concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. L'opposizione è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
La debitrice ha dichiarato in comparsa di costituzione di disconoscere, ai sensi degli art. 214 e 215 c.p.c., le sottoscrizioni della proposta contrattuale datata 18.2.2022 poiché non “riferibili al legale rappresentante della società istante in quanto difformi per grandezza, andamento, tratto pressorio e calligrafia, quindi non autografe”.
Analogamente viene “disconosciuto” il documento costituente la proposta contrattuale “poiché prodotta in cdpia e senza alcuna attestazione di conformità all'originale”.
L'opponente contesta altresì di aver effettuato i consumi di cui alle fatture azionate dalla creditrice, che non sarebbero riconducibili al contratto prodotto sul quale non compare il codice cliente.
Rileva il Tribunale che il disconoscimento appare genericamente formulato e peraltro smentito dalla documentazione prodotta dalla creditrice attestante le comunicazioni intercorse in fase precontrattuale tra
Contr il dott. di Energy Consulting, agente di e la signora Testimone_1
del “Gruppo Tarulli” dalle quali si evince la Parte_2
trasmissione dei documenti contrattuali per la relativa compilazione e la successiva restituzione dei contratti compilati e sottoscritti, riferiti alle società e IO . Controparte_6 Controparte_7
pag. 5 di 9 Il contratto sottoscritto è stato quindi restituito a da soggetto CP_2
che si è presentato come abilitato a trattare per conto dell'opponente senza che nulla potesse far dubitare di tale rappresentanza, anche valutato che nel contratto sottoscritto da era indicato come indirizzo Controparte_4
mail quello utilizzato per le trattative (riferito al Gruppo Tarulli) e che il contratto presentava non solo la sottoscrizione e ma anche il timbro dell'odierna opponente, che non ha mai negato di aver beneficiato della somministrazione di energia elettrice da parte di CP_2
contestando unicamente l'entità dei consumi, in forza di un non meglio precisato malfunzionamento del contatore.
3. Quanto al disconoscimento degli ulteriori documenti, deve precisarsi che
“in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719
c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. 1324/22), sicché il mero “disconoscimento” non preclude affatto al Tribunale, di porre a fondamento della decisione le “copie” delle fatture.
4. Dalla ritenuta riferibilità del contratto a deriva il rigetto Controparte_4
dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, valutato che nel contratto sottoscritto in data 18.02.2022 - all'articolo 25
(“Risoluzione delle controversie”) - le parti avevano previsto una deroga alla competenza territoriale, sottoscrivendo apposita clausola che pag. 6 di 9 prevedeva quale foro convenzionale esclusivo quello di NO (clausola approvata espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.).
Come rilevato dalla creditrice opposta, d'altro canto, il Tribunale di NO sarebbe in ogni caso competente in via facoltativa ai sensi dell'art. 20
c.p.c., posto che la creditrice presso il cui domicilio CP_2
andavano eseguite le obbligazioni nascenti dal contratto, ha sede legale in
NO.
5. Quanto alle contestazioni nel merito, la debitrice ha eccepito di non aver mai ricevuto le fatture azionate ma tale eccezione è stata documentalmente smentita dalla produzione da parte di delle fatture CP_2
elettroniche emesse e regolarmente trasmesse attraverso lo Sdi alla controparte, sia in formato pdf , sia in formato xml.
Nel corso del presente giudizio l'opponente ha soprattutto svolto deduzioni concernenti la pretesa insufficienza delle prove offerte dalla creditrice.
Tuttavia, per giurisprudenza di legittimità consolidata, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (così Cass. 17889/20).
Il rapporto di somministrazione, pertanto, deve ritenersi effettivamente intercorso tra le parti e, quanto al corrispettivo, si osserva che, in ordine alla prova del credito in materia di somministrazione di energia elettrica,
l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, l'effettiva esecuzione della prestazione di cui si pretende il pagamento - come sempre gravante sul creditore che agisce in giudizio - deve essere assolto,
“dimostrando con qualsiasi mezzo la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, ossia la corrispondenza tra
pag. 7 di 9 i consumi fatturati e quelli reali accertabili appunto mediante le rilevazioni tecniche dell'apposito apparecchio misuratore” (cfr., ex multis,
Cass. 10313/04 e, più di recente, Cass. 6562/19).
Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, abbia assolto CP_2
all'onere probatorio su di essa gravante, mediante la produzione delle fatture avvalorate dai dati rilevati dal IS (doc. 32) che dimostrano la corrispondenza delle registrazioni riportate nelle bollette a quelle del contatore centrale, in assenza di contestazione specifica dell'utente circa tale dato ovvero circa il cattivo funzionamento del contatore (fatto genericamente eccepito per la prima volta nel presente giudizio).
Anche le contestazioni sull'entità dei consumi e sul disconoscimento del contratto, sono state per la prima volta effettuate dal legale della debitrice nell'aprile 2023 ( dopo quasi un anno dalla data delle prime fatture non pagate e solo a fronte della messa in mora della creditrice) senza fornire elemento alcuno in ordine all'andamento dei consumi negli anni precedenti (allorquando la debitrice aveva in corso contratto con altra società venditrice) tali da consentire di apprezzare un andamento anomalo dei consumi stessi.
A ciò consegue il rigetto dell'opposizione on conferma del decreto opposto.
6. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico dell'opponente al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 5.077,00 per compensi (di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680 per la pag. 8 di 9 fase di trattazione/istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
- condanna Controparte_1
al rimborso delle spese legali in
[...]
favore di. liquidate in € 5.077,00, Controparte_2
oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
NO, 2.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29637/2023 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOGRANDE
[...] P.IVA_1
PASQUALE ( ) VIA XX SETTEMBRE, 97 70010 TURI;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore opponente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BRENO PAOLO elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. BRENO
PAOLO opposta
Oggetto: Contratto di somministrazione
Conclusioni:
per l'opponente:
1. in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.10630/2023 del 16/06/2023, emesso nel giudizio RG. n. 21803/2023, alla luce di tutto quanto eccepito e dedotto nel presente atto, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.
2. sempre in via preliminare, Accertare e dichiarare l'improcedibilità, nullità ed inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo n. 10630/2023 del 16/06/2023, emesso nel giudizio RG. n.
21803/2023 per incompetenza territoriale del Tribunale di NO in favore del Tribunale di
Taranto, nonché per tutte le ragioni indicate in atto;
3. In rito: Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 10630/2023 del
16/06/2023, emesso nel giudizio RG. n. 21803/2023, per violazione degli artt. 633 e 634
c.p.c. mancando idonea prova scritta e per tutte le ragioni spiegate in atto e per l'effetto revocarlo con ogni conseguente provvedimento di legge sostanziale e processuale;
4. Nel merito: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle precedenti conclusioni,
Accertare e Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 10630/2023 del 16/06/2023, emesso nel giudizio RG.n. 21803/2023, per inesistenza della fornitura e dei consumi, nonché del credito ingiunto perché riferito a consumi mai effettuati, anche alla luce del malfunzionamento del misuratore e della mancata verifica dei consumi corrispondenti ai
POD dell'odierna deducente, nonché per mancata sottoscrizione del contratto di fornitura e mancata accettazione dei costi e dei tariffari di erogazione del servizio, e per tutte le altre ragioni dedotte in atto;
quindi accertare, calcolare e dichiarare i consumi realmente effettuati dalla società agricola per ciascuno dei POD e nel periodo Controparte_3 oggetto della illegittima fatturazione da parte di ed il conseguente Controparte_2 valore ai fini della fatturazione applicando le tariffe previste dall'Autorità ARERA e comunque di mercato;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto, con ogni conseguente effetto di legge;
5. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle avverse domande, Accertare e dichiarare la violazione da parte della società del diritto alla Controparte_2 rateizzazione dell'importo fatturato, per non aver consegnato le fatture per tempo e per le altre ragioni dedotte in atto, con conseguente accertamento della responsabilità contrattuale nei confronti della società agricola e per l'effetto, riconoscere il Controparte_4 diritto alla rateizzazione e condannare la società in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore al risarcimento, in favore della società agricola di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi Controparte_4
pag. 2 di 9 conseguenti alla condotta innanzi censurata, da quantificarsi in via equitativa, e quantomeno in € 3.000,00, per i motivi spiegati in narrativa;
6. In ogni caso ed in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare i consumi effettivi,
e non meramente stimati, della società agricola relativi ai Controparte_4
POD di quest'ultima, con riferimento all'intero periodo di fornitura, previa verifica del regolare funzionamento del misuratore associato ai POD, con quantificazione degli importi realmente dovuti per detti consumi alla luce delle tariffe di legge, a fronte di quelli illegittimamente fatturati;
per l'effetto condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società agricola e maggior somme da questi ingiustamente corrisposte a titolo Controparte_4 di pagamento di consumi illegittimi ed erronei, maggiorate di interessi e rivalutazione sino al soddisfo, nonché rideterminare le somme eventualmente maturate in virtù dei consumi realmente accertati, oltre al risarcimento di tutti i danni della società agricola patrimoniali e non, subiti e subendi, conseguenti Controparte_4 all'accertamento innanzi descritto, da quantificarsi in dall'on. Giudice adito anche a mezzo di disponenda CTU;
7. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
Per l'opposta:
IN VIA PRELIMINARE:
- concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande proposte con l'opposizione al decreto ingiuntivo perché destituite di ogni fondamento;
- dichiarare l'opponente debitore nei confronti della dell'importo Controparte_2 di cui al decreto ingiuntivo perché dimostrato, certo, liquido ed esigibile e affermare la legittimità, la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo stesso;
IN VIA SUBORDINATA
- dichiarare l'opponente debitore nei confronti della dell'importo Controparte_2 di € 9.737,22 a titolo di ingiustificato arricchimento relativo alle somministrazioni di energia elettrica oggetto delle fatture n.ri VE22-30118 del 16.05.2022, VE22-38590 del 15.06.2022,
VE22-45807 del 14.07.2022, VE22-53269 del 16.08.2022, VE22-60814 del 15.09.2022 e
VE22-76043 del 15.11.2022, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata dal
Giudice in corso di causa, e condannarla a provvedere al relativo pagamento, comprensivo di interessi moratori ex art. 5 Decreto l.vo 231/2002 dalla singole somministrazioni saldo.
Con rifusione delle spese di lite.
pag. 3 di 9 IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Si chiede, se ritenuto necessario, che l'adito Tribunale voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se le fatture azionate monitoriamente ed emesse dalla
[...]
e i dati di consumo nelle stesse indicati, siano corretti comparati con le Controparte_2 misurazioni eseguite dal distributore evincibili dalle documentazioni Controparte_5 agli atti (o da altra eventuale, della cui acquisizione il Giudice vorrà delegare il consulente tecnico), con le condizioni previste dal contratto sottoscritto e con le previsioni normative dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) vigenti. B) Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Se è vero che la Energy Consulting, agente della nel marzo Controparte_2
2022 provvedeva ad inviare all'amministrazione del Gruppo Tarulli, tra gli altri, il contratto per la somministrazione al POD IT001E75803232 che nell'anno 2022 risultava abbinato alla
Parte_1
2) Se è vero che dall'amministrazione del Gruppo Tarulli, tra marzo e aprile 2022, erano inoltrati alla Energy Consulting il contratto di somministrazione ed i relativi allegati, sottoscritti e timbrati, come mi vengono rammostrati (cfr. doc 8 di parte convenuta opposta)?
Si indica a teste Dott. presso la Energy Consulting corrente in Via Milazzo, 2 Testimone_1
- 70010 Locorotondo (BA).
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 25.7.2023, Controparte_3
(di seguito anche solo ”) ha proposto opposizione
[...] Controparte_4
averso il decreto ingiuntivo n. 10630/23, notificato a mezzo pec in data
16/06/2023, con il quale, su istanza di ( di Controparte_2
seguito anche solo ), era stato ingiunto all'opponente il CP_2 pagamento dell'importo di €10.444,11 (di cui € 9.737,22 in conto capitale ed € 706,89 per interessi di mora ex art. 5 Decreto l.vo 231/2002) oltre interessi e spese a saldo di fatture rimaste insolute, quale corrispettivo di un contratto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le parti.
Parte opposta si è regolarmente costituita, contestando le allegazioni difensive dell'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
pag. 4 di 9 Nel corso della prima udienza, tenutasi il 23.5.2024, fallito il tentativo di conciliazione e rigettate le richieste di ammissione di prova testimoniale e di c.t.u. richieste dall'opponente, concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 20.11.2024, previa concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. L'opposizione è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
La debitrice ha dichiarato in comparsa di costituzione di disconoscere, ai sensi degli art. 214 e 215 c.p.c., le sottoscrizioni della proposta contrattuale datata 18.2.2022 poiché non “riferibili al legale rappresentante della società istante in quanto difformi per grandezza, andamento, tratto pressorio e calligrafia, quindi non autografe”.
Analogamente viene “disconosciuto” il documento costituente la proposta contrattuale “poiché prodotta in cdpia e senza alcuna attestazione di conformità all'originale”.
L'opponente contesta altresì di aver effettuato i consumi di cui alle fatture azionate dalla creditrice, che non sarebbero riconducibili al contratto prodotto sul quale non compare il codice cliente.
Rileva il Tribunale che il disconoscimento appare genericamente formulato e peraltro smentito dalla documentazione prodotta dalla creditrice attestante le comunicazioni intercorse in fase precontrattuale tra
Contr il dott. di Energy Consulting, agente di e la signora Testimone_1
del “Gruppo Tarulli” dalle quali si evince la Parte_2
trasmissione dei documenti contrattuali per la relativa compilazione e la successiva restituzione dei contratti compilati e sottoscritti, riferiti alle società e IO . Controparte_6 Controparte_7
pag. 5 di 9 Il contratto sottoscritto è stato quindi restituito a da soggetto CP_2
che si è presentato come abilitato a trattare per conto dell'opponente senza che nulla potesse far dubitare di tale rappresentanza, anche valutato che nel contratto sottoscritto da era indicato come indirizzo Controparte_4
mail quello utilizzato per le trattative (riferito al Gruppo Tarulli) e che il contratto presentava non solo la sottoscrizione e ma anche il timbro dell'odierna opponente, che non ha mai negato di aver beneficiato della somministrazione di energia elettrice da parte di CP_2
contestando unicamente l'entità dei consumi, in forza di un non meglio precisato malfunzionamento del contatore.
3. Quanto al disconoscimento degli ulteriori documenti, deve precisarsi che
“in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719
c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. 1324/22), sicché il mero “disconoscimento” non preclude affatto al Tribunale, di porre a fondamento della decisione le “copie” delle fatture.
4. Dalla ritenuta riferibilità del contratto a deriva il rigetto Controparte_4
dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, valutato che nel contratto sottoscritto in data 18.02.2022 - all'articolo 25
(“Risoluzione delle controversie”) - le parti avevano previsto una deroga alla competenza territoriale, sottoscrivendo apposita clausola che pag. 6 di 9 prevedeva quale foro convenzionale esclusivo quello di NO (clausola approvata espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.).
Come rilevato dalla creditrice opposta, d'altro canto, il Tribunale di NO sarebbe in ogni caso competente in via facoltativa ai sensi dell'art. 20
c.p.c., posto che la creditrice presso il cui domicilio CP_2
andavano eseguite le obbligazioni nascenti dal contratto, ha sede legale in
NO.
5. Quanto alle contestazioni nel merito, la debitrice ha eccepito di non aver mai ricevuto le fatture azionate ma tale eccezione è stata documentalmente smentita dalla produzione da parte di delle fatture CP_2
elettroniche emesse e regolarmente trasmesse attraverso lo Sdi alla controparte, sia in formato pdf , sia in formato xml.
Nel corso del presente giudizio l'opponente ha soprattutto svolto deduzioni concernenti la pretesa insufficienza delle prove offerte dalla creditrice.
Tuttavia, per giurisprudenza di legittimità consolidata, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (così Cass. 17889/20).
Il rapporto di somministrazione, pertanto, deve ritenersi effettivamente intercorso tra le parti e, quanto al corrispettivo, si osserva che, in ordine alla prova del credito in materia di somministrazione di energia elettrica,
l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, l'effettiva esecuzione della prestazione di cui si pretende il pagamento - come sempre gravante sul creditore che agisce in giudizio - deve essere assolto,
“dimostrando con qualsiasi mezzo la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, ossia la corrispondenza tra
pag. 7 di 9 i consumi fatturati e quelli reali accertabili appunto mediante le rilevazioni tecniche dell'apposito apparecchio misuratore” (cfr., ex multis,
Cass. 10313/04 e, più di recente, Cass. 6562/19).
Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, abbia assolto CP_2
all'onere probatorio su di essa gravante, mediante la produzione delle fatture avvalorate dai dati rilevati dal IS (doc. 32) che dimostrano la corrispondenza delle registrazioni riportate nelle bollette a quelle del contatore centrale, in assenza di contestazione specifica dell'utente circa tale dato ovvero circa il cattivo funzionamento del contatore (fatto genericamente eccepito per la prima volta nel presente giudizio).
Anche le contestazioni sull'entità dei consumi e sul disconoscimento del contratto, sono state per la prima volta effettuate dal legale della debitrice nell'aprile 2023 ( dopo quasi un anno dalla data delle prime fatture non pagate e solo a fronte della messa in mora della creditrice) senza fornire elemento alcuno in ordine all'andamento dei consumi negli anni precedenti (allorquando la debitrice aveva in corso contratto con altra società venditrice) tali da consentire di apprezzare un andamento anomalo dei consumi stessi.
A ciò consegue il rigetto dell'opposizione on conferma del decreto opposto.
6. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico dell'opponente al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 5.077,00 per compensi (di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680 per la pag. 8 di 9 fase di trattazione/istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
- condanna Controparte_1
al rimborso delle spese legali in
[...]
favore di. liquidate in € 5.077,00, Controparte_2
oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
NO, 2.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
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