Art. 9. Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM
Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzioni di unita' sanitaria locale ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, punto c), della predetta legge.
Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzioni di unita' sanitaria locale ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, punto c), della predetta legge.